Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 dicembre 2021
Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', e di riparto del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, in particolare:
al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita';
al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale - sulla base dei prospetti di cui al comma 798 - con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo e' riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;
al comma 800 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali;
al comma 803 stabilisce che la dotazione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che in particolare:
all'art. 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale;
all'art. 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che, ai sensi dell'art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale;
all'art. 7, al comma 1, sono elencati gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, sono attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo poverta'; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora;
all'art. 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, prevedendo che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale (comma 6, lettera b)), nonche' che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che sia adottato con le medesime modalita' con le quali sono ripartiti alle regioni i Fondi cui si riferisce (comma 7);
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare l'art. 1, comma 250, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, volti a prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;
Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al fine di prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, dispone l'integrazione della quota del Fondo poverta' di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in particolare:
l'art. 4, che:
al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
ai commi da 2 a 11, definisce le modalita' di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' definisce gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro;
al comma 12, stabilisce, in riferimento ai beneficiari convocati dai servizi dei comuni, le modalita' di collaborazione tra i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della valutazione preliminare dei bisogni;
al comma 13, stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
al comma 14, stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
l'art. 12, comma 12 che:
al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato art. 4, comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale;
al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018;
Tenuto conto dell'accantonamento di bilancio di 3 milioni di euro, per iniziativa legislativa in corso di approvazione per «Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori»;
Considerato che, alla luce dell'art. 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, dell'art. 1, commi 335 e 803 della legge n. 178 del 2020, nonche' di quanto indicato al punto precedente, le risorse residue del Fondo poverta' dedicate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari a 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2018;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' e' adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2019;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2020, con il quale e' fatto salvo il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' relativo al triennio 2018-2020, nonche' e' adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» per l'annualita' 2021 in cui e' iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la poverta';
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 febbraio 2021, recante «Modalita' di riparto del contributo attribuito all'ambito sociale territoriale» adottato ai sensi dell'art. 1, comma 800 della legge n. 178 del 2020;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020, di determinazione delle somme prenotate per l'anno 2021, pari complessivamente a euro 66.905.066,00
Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' per il triennio 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021;
Vista la nota n. 7462 del 23 settembre 2021 con la quale la Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale chiedeva all'Ispettorato centrale di bilancio chiarimenti sulle modalita' operative in merito all'applicazione di quanto previsto dai commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge n. 178/2020, legge di bilancio per il 2021;
Vista la nota n. 273540 del 27 ottobre 2021 del Ragioniere generale dello Stato con la quale si fornivano i chiarimenti richiesti, con particolare riferimento alle modalita' di impegno delle risorse di cui ai predetti commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020;
Ritenuto di procedere al riparto triennale delle risorse del Fondo poverta' al netto delle risorse riservate al contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge n. 178 del 2020, corrispondenti, per il 2022, alle risorse prenotate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 e, per l'anno successivo, nelle more della definizione del relativo decreto di prenotazione delle risorse, pari a 180 milioni;
Ritenuto, ai fini di sostenere gli ambiti sociali che non riescono gia' nel 2022, ai sensi del predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, ad accedere pienamente al contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge n. 178 del 2020, di considerare quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
b) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
c) «Quota servizi»: la quota del Fondo poverta' destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
d) «Piano poverta'»: il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 21, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 147 del 2017;
e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti sociali territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
g) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, come riprogrammato e approvato con successive decisioni della Commissione;
h) «Puc»: i Progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire la propria disponibilita' a partecipare ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4 del 2019;
i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2019, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;
j) «Contributo assistenti sociali»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
k) «React EU»: «Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe» (assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa), dispositivo definito nell'ambito del programma europeo «Next Generation EU», le cui risorse sono distribuite attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di aiuto agli indigenti (FEAD) e la Garanzia Giovani;
l) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmesso alla Commissione europea dal Governo italiano il 30 aprile 2021 in attuazione del dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF), definito nell'ambito del programma europeo «Next Generation EU», approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021;
m) «Risorse riservate al Contributo assistenti sociali»: le risorse destinate al Contributo assistenti sociali per il complesso degli ambiti territoriali, pari per il 2022 ad euro 66.905.066,00, corrispondenti alle risorse prenotate con il decreto ministeriale n. 144 del 25 giugno 2021, che potranno diventare esigibili nel 2022, e per il 2023, nelle more della definizione dei relativi decreti di prenotazione delle risorse, a 180 milioni di euro.
 
Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI
DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 2021-2023

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI
E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'
2021-2023

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Piano per i servizi di contrasto alla poverta'

1. E' adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' relativo al triennio 2021-2023 (Piano poverta' 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del 28 luglio 2021. Il suddetto Piano poverta' 2021-2023, riportato nell'allegato A, costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Piano poverta' 2021-2023 individua le azioni e gli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla poverta', nell'ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale, e costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo poverta', individuando, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni sociali. Nell'ambito del Piano sono altresi' definite le priorita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo poverta' dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in coerenza con le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015.
3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano poverta' 2021-2023, sentiti i comuni, in forma singola o associata, ovvero le Anci regionali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni e degli interventi individuati dal Piano, compresi quelli in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti a fondi regionali, nazionali o comunitari, inclusi i fondi relativi al Pon Inclusione, integrato con le risorse finanziarie dell'iniziativa React EU e al PNRR.
4. L'atto di programmazione, di cui al comma 3, e' comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione e' redatto secondo le modalita' di cui all'Allegato B e contiene:
a) il quadro di contesto;
b) le modalita' di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla poverta';
c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo e alle risorse delle iniziative REAC EU e del PNRR;
d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.
 
Art. 3

Risorse

1. Le risorse afferenti al Fondo Poverta' sono pari complessivamente a 619.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Tenuto conto delle risorse destinate agli ambiti territoriali riservate al Contributo assistenti sociali, le risorse del Fondo poverta' oggetto del presente riparto sono pari a 619.000.000,00 euro per il 2021, 552.094.934 euro per il 2022 e 439.000.000 euro per il 2023.
2. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle finalita' di seguito indicate.


===================================================================== | Finalita' | 2021 | 2022 | 2023 | +======+=========================+=======+==================+=======+ | |Somme destinate al | | | | | |finanziamento dei livelli| | | | | |essenziali delle | | | | | |prestazioni sociali, di | | | | | |cui all'art. 4, comma 13,| | | | | |del decreto-legge n. 4 | | | | | |del 2019, ivi compresi | | | | | |eventuali costi per | | | | |a) |l'adeguamento dei sistemi| 594 | 527,094934 | 414 | | |informativi dei comuni, | | | | | |singoli o associati, | | | | | |nonche' gli oneri per | | | | | |l'attivazione e la | | | | | |realizzazione dei Puc, ai| | | | | |sensi dell'art. 12, comma| | | | | |12 | | | | | |-------------------------+-------+------------------+-------+ | |di cui destinate al | | | | | |pronto intervento sociale| 20 | 20 | 20 | +------+-------------------------+-------+------------------+-------+ | |Somme riservate al | | | | | |finanziamento di | | | | | |interventi e servizi in | | | | | |favore di persone in | | | | | |condizione di poverta' | 20 | 20 | 20 | | |estrema e senza dimora, | | | | | |di cui all'art. 7, comma | | | | | |9, del decreto | | | | | |legislativo n. 147 del | | | | |b) |2017 | | | | | |-------------------------+-------+------------------+-------+ | |di cui destinate | | | | | |all'Housing first | 5 | 5 | 5 | | |-------------------------+-------+------------------+-------+ | |di cui destinate a | | | | | |servizi di posta e per | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |residenza virtuale | | | | | |-------------------------+-------+------------------+-------+ | |di cui destinate al | | | | | |pronto intervento sociale| 2,5 | 2,5 | 2,5 | +------+-------------------------+-------+------------------+-------+ | |Somme riservate al | | | | | |finanziamento di | | | | | |interventi, in via | | | | | |sperimentale, in favore | | | | | |di coloro che, al | | | | | |compimento della maggiore| | | | | |eta', vivano fuori dalla | | | | | |famiglia di origine sulla| | | | |c) |base di un provvedimento | 5 | 5 | 5 | | |dell'autorita' | | | | | |giudiziaria, volti a | | | | | |prevenire condizioni di | | | | | |poverta' e permettere di | | | | | |completare il percorso di| | | | | |crescita verso | | | | | |l'autonomia, di cui | | | | | |all'art. 1, comma 335, | | | | | |della legge n. 178 del | | | | | |2020 | | | | +------+-------------------------+-------+------------------+-------+ | |Totale | 619 | 552,094934 | 439 | +------+-------------------------+-------+------------------+-------+


 
Art. 4

Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Riparto

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge n. 4 del 2019, in favore dei beneficiari del Rei e del Rdc, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse di cui al presente comma possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari per garantire i livelli essenziali, nonche' degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a).
2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 e' destinata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147 del 2017, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), secondo le indicazioni espresse nel Piano di cui all'art. 2, comma 1, con particolare riferimento alla sezione 3.3.2.2. Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai sensi dei commi 3 e 4, assicura il rispetto di tale finalita' con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinche', anche tenuto conto delle altre fonti di finanziamento, qualora la finalita' non sia garantita in ciascun ambito territoriale, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate all'obiettivo.
3. Una quota delle risorse riferite al 2022 di cui al presente articolo, e' innanzitutto attribuita al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base del seguente criterio: a ciascun ambito sociale e' attribuita una somma pari, nel 2022, al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile all'ambito stesso, per il Contributo assistenti sociali, e la somma prenotata, come risultante dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 - definito ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020. A tale fine, la somma prenotata e' considerata pari a zero per gli ambiti che non hanno inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 798 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il prospetto riassuntivo indicante la previsione per il 2021 del numero medio di assistenti sociali in servizio. A questi ultimi ambiti spetta il 50% della somma massima attribuibile per il Contributo assistenti sociali.
4. Le risorse disponibili per il 2021, 2022 e 2023, al netto di quelle di cui al comma precedente, sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori:
a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di settembre 2021, cui e' attribuito un peso del 60%;
b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2021, cui e' attribuito un peso del 40%;
5. Le somme spettanti al complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il trasferimento agli ambiti avviene secondo i criteri di cui al comma 10.
6. Con successivo decreto di riparto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2022, a seguito della emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di liquidazione del Contributo assistenti sociali 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si procedera' ad attribuire le risorse prenotate e non considerate liquidabili, che rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale.
7. Le risorse di cui al comma precedente, nella misura del 50%, sono attribuite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione ai fini del trasferimento allo stesso ambito per cui era stata attivata la prenotazione. Il restante 50% e' attribuito al complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui al comma 4.
8. Per l'annualita' 2023 le ulteriori risorse che si rendono disponibili per il riparto del Fondo poverta' a seguito dell'emanazione dei decreti annuali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prenotazione e liquidazione del contributo assistenti sociali ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020, sono attribuite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi 3, 4, 6 e 7. Le percentuali di cui ai commi 3 e 7 sono ridotte al 35%.
9. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al riparto di ogni eventuale ulteriore risorsa che si rendesse disponibile nel Fondo poverta' 2021, 2022 e 2023, secondo i criteri di cui al precedente comma 4.
10. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali per il 2022 e 2023 con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono preliminarmente attribuite a ciascun ambito le relative risorse di cui al comma 3. Le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione delle risorse residue sono quindi determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma 4, sulla base dei seguenti indicatori:
a) quota di nuclei beneficiari del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di settembre 2021, cui e' attribuito un peso del 60%;
b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2021, cui e' attribuito un peso del 40%. In maniera analoga si procedera' al riparto delle risorse di cui ai commi 6 e 8.
11. Entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 5, criteri ulteriori, da applicare al riparto delle risorse residue di cui al comma 10, ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, ovvero confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, ciascuno degli indicatori di cui al comma 10, lettere a) e b) non puo' pesare meno del 40.
 
Art. 5
Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Trasferimento risorse,
monitoraggio e rendicontazione

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione per l'intero periodo di vigenza del presente decreto. In tal caso e' necessario che la regione integri la Quota servizi del Fondo poverta' con risorse proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Laddove si sia provveduto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto, le regioni parimenti possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione integrando la Quota servizi del Fondo poverta' con risorse proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, cosi' come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Per ciascuna annualita' del triennio 2021-2023, la regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 commi 10 e 11, notiziandone il Ministero nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto dall'allegato C, parte integrante del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione di cui all'art. 2, comma 3 con le finalita' del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1. L'erogazione per ciascun anno del triennio delle risorse e' subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente.
3. Alle finalita' di cui all'art. 4 concorrono le risorse afferenti al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019, successivamente esteso a giugno 2021, mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' le risorse assegnate agli ambiti territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato con decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019.
4. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 4 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate.
5. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni in piattaforma dedicata secondo le modalita' previste per le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 3, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016 nonche' secondo le modalita' di cui al successivo avviso 1/2019-PalS.
 
Art. 6
Interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta'
estrema e senza dimora

1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), per persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora si intendono le persone che: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.
2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali in favore delle persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1, e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015, fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 e' riservata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del servizio di Posta e per la Residenza virtuale e degli interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'Housing first, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa.
4. La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di cui al presente articolo e' effettuata nell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attivita' finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai comuni e agli ambiti territoriali di competenza ai sensi del comma 5, assicura il rispetto delle finalita' di cui al comma 3 con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinche', anche tenuto conto delle altre fonti di finanziamento, qualora la finalita' non sia garantita in ciascun ambito territoriale, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate a ciascun obiettivo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui al comma 5 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza.
5. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50% ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane in cui sono presenti piu' di 1.000 persone senza dimora secondo i piu' recenti dati Istat e per il 50% in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente. I criteri di cui al presente comma sono stabiliti per il triennio 2021-2023.
6. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi dei commi 7 e 8, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati.
7. Le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 5.
8. Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate al servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le regioni possono selezionare un numero piu' elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio.
9. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnata possono essere indicati nell'atto di programmazione di cui al comma 4; in ogni caso essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi tramite l'inserimento nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 5.
10. Alle finalita' di cui al presente articolo possono concorrere le risorse afferenti al PON «Inclusione», comprese quelle relativi all'iniziativa React EU, al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al PNRR, sulla base di quanto previsto dai rispettivi programmi.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 5 una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, ovvero, in caso di delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della citta' metropolitana, con le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo. L'erogazione annuale delle risorse e' subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente.
12. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell'ambito del Sistema informativo dell'offerta di servizi sociali di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
13. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalita' individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 7

Altri interventi e servizi

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), sono utilizzate per le finalita' e nelle modalita' di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 169