Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 9 novembre 2021
Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 326/2021).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalita' semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina delle modalita' di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il ricorso, «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'art. 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative linee guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative linee guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative indicazioni nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario» e, in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
Considerata l'inapplicabilita' del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»;
Ravvisata la necessita' di procedere alla revisione del citato decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di un piu' agile espletamento delle procedure concorsuali;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
Visto il parere del CSPI reso nell'adunanza n. 65 del 4 novembre 2021;
Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI relativa all'art. 3, comma 1, trattandosi di aspetto gia' disciplinato all'art. 19;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di aumentare la durata della prova scritta da 100 a 120 minuti, in quanto la tempistica prevista appare congrua e sufficiente in relazione alle prove previste ed analoga alle procedure gia' espletate;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 4, comma 3, trattandosi di tematiche la cui verifica e' demandata alla prova orale;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 6, trattandosi di aspetto rimesso alla competenza e discrezionalita' della Commissione nazionale;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 7, comma 1, trattandosi di termine congruo in relazione alla tipologia delle prove;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 10, comma 3, in quanto l'art. 59, comma 10, lettera d) del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede espressamente che la graduatoria sia formulata nel limite dei posti messi a concorso;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di prevedere l'esonero dal servizio per i componenti delle commissioni esaminatrici, trattandosi di ipotesi non prevista dalla normativa vigente;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'art. 12, comma 1 e l'art. 13 consentendo ai docenti AFAM di svolgere l'incarico di presidente, in quanto i suddetti docenti non possono ritenersi equiparati alle categorie che, secondo la normativa vigente, possono ricoprire le funzioni di presidente di commissione nella procedura di cui al presente decreto;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di intervento sull'art. 14, commi 1 e 3, in quanto prevede specificazioni non utili allo svolgimento della funzione;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 19, comma 2, in quanto limita la formazione delle commissioni;
Ritenuto di non dover modificare gli allegati A e B relativi, rispettivamente, ai programmi e alla valutazione dei titoli in quanto coerenti ed omogenei con analoghe procedure;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Sono altresi' disciplinati le modalita' di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.
2. Il concorso e' indetto, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con cadenza annuale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. Ministero: Ministero dell'istruzione;
b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c. legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d. decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e. decreto legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
f. docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilita'.
g. USR: ufficio scolastico regionale;
h. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
i. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;
j. professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia;
k. docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di prima e seconda fascia;
l. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica per il Ministero dell'istruzione;
m. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici.
 
Art. 3
Requisiti di ammissione e articolazione del concorso per la scuola
secondaria di primo e secondo grado

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 4-bis, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all'insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
5. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'art. 4, nella prova orale di cui all'art. 5 e nella successiva valutazione dei titoli.
 
Art. 4

Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'art. 11 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, distinta per classe di concorso e tipologia di posto.
2. La durata della prova e' pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'art. 8 del presente decreto, e' composta da cinquanta quesiti, cosi' ripartiti:
a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita';
c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento.
4. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione dei quesiti di cui al comma 3, lettera c relativi alla conoscenza della lingua inglese.
5. La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese e' composta da cinquanta quesiti, cosi' ripartiti:
a. quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento.
6. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei cinquanta quesiti e' somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
7. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
 
Art. 5

Prova orale

1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 6, hanno superato la prova di cui all'art. 4, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'art. 8 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la relativa capacita' di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 5. L'Allegato A individua le classi di concorso per le quali e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale e' condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, nonche' della specifica capacita' didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.
 
Art. 6

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art. 4 un punteggio massimo di cento punti. La prova e' superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno settanta punti.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'art. 5 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'art. 7. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a settanta punti.
4. Nei casi in cui l'Allegato A di cui all'art. 8 preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione cento punti per la prova pratica e cento punti per il colloquio da condursi ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 5. Il voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di settanta punti su cento.
5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'art. 9 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di cinquanta punti.
 
Art. 7

Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

1. I quesiti delle prove di cui all'art. 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione nazionale, incaricata altresi' di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificita' delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.
2. Le tracce delle prove di cui all'art. 5 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'art. 12 secondo i programmi di cui all'art. 8. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
3. I quadri di riferimento per la valutazione della prova orale sono redatti dalla Commissione nazionale di cui al comma 1 e dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.
4. La Commissione nazionale di cui al comma 1 e' composta scegliendo tra professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti AFAM, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo. Ai componenti della Commissione nazionale si applicano le condizioni personali ostative all'incarico previste dall'art. 16.
5. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione si provvede a definire la composizione della citata Commissione nazionale.
 
Art. 8

Programmi di esame

1. L'Allegato A, che e' parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:
a. il programma di esame comune;
b. il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.
 
Art. 9

Titoli valutabili e relativo punteggio

1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi.
 
Art. 10

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in duecentocinquantesimi.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'art. 11. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
5. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
7. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
8. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3 bis, del Testo unico.
9. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR responsabile della procedura e' competente all'attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente e' indicata all'Allegato C.
 
Art. 11

Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi

1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonche' per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e' di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.
4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge, il pagamento di un contributo di segreteria per ciascuna delle procedure per le quali si concorre, secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso.
6. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico, che provvede altresi' alla definizione delle modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.
7. I bandi disciplinano:
a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 3;
b. l'ammontare del contributo di segreteria di cui all'art. 1, comma 111, della legge;
c. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
d. il contingente dei posti, distinti per regione/classe di concorso/tipo posto;
e. l'organizzazione delle prove d'esame;
f. le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
g. i documenti richiesti per l'assunzione;
h. l'informativa sul trattamento dei dati personali.
8. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.
9. I bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
10. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
 
Art. 12

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 e sono individuati ai sensi dell'art. 17.
3. Ai fini dell'accertamento dell'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, e' prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 404, comma 11, del Testo unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalita' previste dal comma 12, del medesimo articolo. In conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7.
7. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 13

Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;
c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso e' presente.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno;
b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
 
Art. 14

Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o gli analoghi percorsi del settore AFAM.
2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.
3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita';
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
Art. 15

Requisiti dei componenti aggregati

1. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua.
2. In caso di indisponibilita' di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.
 
Art. 16

Condizioni personali ostative all'incarico
di presidente e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti;
g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
 
Art. 17

Formazione delle commissioni giudicatrici

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. L'istanza e' presentata secondo le indicazioni e le modalita' previste dai bandi.
4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale competente.
5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 13;
b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 14;
c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1;
d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 16. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 16, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
f. l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
g. il curriculum vitae;
h. il consenso al trattamento dei dati personali.
6. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 14, comma 4.
7. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.
8. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.
9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonche', in caso di necessita', i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
11. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 8; in seconda istanza operando secondo quanto previsto all'art. 15, comma 2 e ai commi 12 e 13 del presente articolo.
12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita' previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico.
13. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.
14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.
 
Art. 18
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano

1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificita' delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad esplicitare le corrispondenze tra le abilitazioni riferite alle classi di concorso specifiche da A70 a A75.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali ai posti di insegnante tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
2. In sede di prima applicazione, i presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia nazionale di danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle accademie di danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 17, commi 12 e 13.
3. Per le procedure concorsuali indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, non e' prevista, in attuazione dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 18 del medesimo articolo.
 
Art. 20

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
 
Art. 21

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 9 novembre 2021

Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 3039

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Avvertenza:
Si rinvia per la consultazione del decreto, nonche' degli allegati, ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it .