IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della citata legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto legislativo 29 marzo 2004, che stabilisce che i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto del Ministro; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA); Visto il decreto 19 maggio 2020 con il quale e' stato recepito quanto previsto dall'art. 3, comma 3-bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, aumentando da euro 20.000,00 a euro 25.000,00 l'importo complessivo massimo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'unica impresa nell'arco di tre esercizi finanziari; Visto il decreto 23 ottobre 2017, n. 27051, con il quale e' stata riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento calamitoso «gelate del mese di aprile 2017» verificatesi nella Regione Lazio e sono stati attivati gli interventi compensativi del fondo di solidarieta' nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate in conformita' al regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA); Visto il decreto 2 marzo 2018, n. 9587 con il quale e' stata riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento calamitoso «siccita' dal 31 marzo 2017 al 21 settembre 2017» verificatesi nella Regione Lazio e sono stati attivati gli interventi compensativi del fondo di solidarieta' nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate in conformita' al regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA); Visto il decreto 22 dicembre 2017, n. 33619, con il quale e' stata ripartita tra le regioni la disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale per gli aiuti da erogare alle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici assimilabili a calamita' naturali, di cui euro 867.532,00 sono stati assegnati alla Regione Lazio, anche a fronte dei danni causati dalle gelate 2017; Preso atto che, con delibera di giunta regionale del 22 giugno 2021, l'assegnazione di cui al decreto 22 dicembre 2017 e' stata integrata fino all'importo di euro 3.343.536,00 con economie di precedenti assegnazioni; Visto il decreto 14 settembre 2018, n. 8738, con il quale e' stata ripartita tra le regioni la disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale per gli aiuti da erogare alle imprese agricole danneggiate dalla siccita', di cui euro 1.569.606,00 sono stati assegnati alla Regione Lazio; Considerato che in conformita' alle disposizioni di cui al regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA) l'aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' e gli importi concessi devono essere versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data; Esaminata la decisione della giunta regionale del Lazio del 25 gennaio 2022, sulla base della quale, la propria Direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste, con nota 26 gennaio 2022 n. 74134, chiede al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'adozione degli atti necessari alla registrazione del regime di aiuto relativo alle risorse assegnate alla regione a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale per le provvidenze da erogare alle imprese agricole danneggiate dalle gelate del 2017 e dalla siccita' del 2017, secondo le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in sostituzione del regime di esenzione di cui al regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, attivato per gli eventi considerati con i decreti di declaratoria 23 ottobre 2017 e 2 marzo 2018 citati; Tenuto conto che i termini stabiliti per l'erogazione degli aiuti a fronte degli eventi richiamati, nell'ambito del regime n. SA.49425(2017/XA) sono scaduti ed e' opportuno consentire l'erogazione degli aiuti agli agricoltori; Considerato che l'accoglimento della richiesta non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato; Ritenuto di accogliere la richiesta della Regione Lazio;
Decreta:
Art. 1
1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, e' accolta la richiesta della Regione Lazio di modifica del regime di aiuto per l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarieta' nazionale alle imprese agricole danneggiate dalle gelate del 2017, di cui al decreto di declaratoria 23 ottobre 2017 e dalla siccita' del 2017, di cui al decreto di declaratoria 2 marzo 2018. 2. Gli aiuti alle imprese agricole danneggiate dagli eventi richiamati al comma precedente sono concessi in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2022
Il Ministro: Patuanelli |