Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 dicembre 2021
Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2022.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni:
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Vistala legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-bis. 32-ter, 32-quater e 32-quinquies, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, riguardante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il «Codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» e, in particolare l'art. 61, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;
Visto il contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il quinquennio 2018 - 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2018, in corso di validita';
Viste la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalita' di attuazione dell'art. 18. commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilita' separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilita' separata della RAI ai sensi dell'art. 1, comma 6, della delibera n. 186/05/CONS»;
Vista la nota della RAI del 22 luglio 2021 con la quale e' stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2020;
Vista la nota della RAI del 22 giugno 2021 con la quale e' stata inoltrata al Ministero dello sviluppo economico una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2020;
Vista la nota della RAI dell'11 novembre 2021 con la quale e' stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio infrannuale al 30 giugno 2021;
Vista la nota della RAI del 23 dicembre 2021 con la quale e' stato trasmesso al Ministro dello sviluppo economico il bilancio della contabilita' separata relativamente all'esercizio 2020 predisposto sulla base dello schema approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e certificato da societa' di revisione indipendente;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015, recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015»;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016, recante «Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016»;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2017»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2018»;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2019, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2019»;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2020»;
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 2021, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2021»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), con la quale all'art. 1, commi da 152 a 159, e' stata introdotta la riforma del canone di abbonamento della televisione per uso privato, di cui al regio-decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche, sia per quanto riguarda la misura del canone di abbonamento, sia per quanto attiene alle modalita' di riscossione da parte dello Stato;
Considerato che la finalita' dell'art. 61 del testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, laddove prevede che «il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese» appare sostanzialmente superata da quanto stabilito dalla riforma di cui alla suddetta legge di stabilita' 2016 in merito alle modalita' di copertura degli oneri del servizio pubblico;
Visto che l'art. 1, comma 158, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che restino ferme le disposizioni in materia di canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare;
Considerati gli esiti in termini di introiti percepiti, dei primi anni di applicazione delle suddette disposizioni della legge n. 208/2015 e, di conseguenza, valutata l'opportunita' di mantenere inalterato anche per l'anno 2022 l'ammontare dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili dovuti per l'anno 2022, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2022 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e, in particolare, i canoni dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili, rimangono fissati nella misura di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2022.
Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2021

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 119.