Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2022 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miturox»


Estratto determina n. 145/2022 del 21 febbraio 2022

Medicinale: MITUROX.
Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH.
Confezioni:
«40 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente - A.I.C. n. 043203049 (in base 10);
«40 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 4 flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente - A.I.C. n. 043203052 (in base 10);
«40 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 5 flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente - A.I.C. n. 043203064 (in base 10).
Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione endovescicale.
Composizione
principio attivo:
Mitomicina

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Il medicinale MITUROX (mitomicina) e' classificato come segue ai fini della rimborsabilita'
Confezioni:
«40 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente - A.I.C. n. 043203049 (in base 10);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 66,40;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 109,59;
«40 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 4 flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente - A.I.C. n. 043203052 (in base 10);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 265,60;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 438,35;
«40 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 5 flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente - A.I.C. n. 043203064 (in base 10);
classe di rimborsabilita': C.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Miturox» (mitomicina) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
Validita' del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Miturox» (mitomicina) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e', altresi', responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.