Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2022 (vai al sommario) |
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE |
DECRETO RETTORALE 17 febbraio 2022 |
Emanazione dello statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge n. 240/2010; Richiamato lo statuto del GSSI, emanato con decreto MUR del 15 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2016; Vista la delibera del Senato accademico del 28 gennaio 2022, con cui veniva approvata con voto unanime la revisione dello statuto nel testo allegato al presente decreto; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 gennaio 2022, con cui veniva approvata con voto unanime la revisione dello statuto nel testo allegato al presente decreto; Visto il parere favorevole rilasciato dal MUR ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989 (prot. GSSI n. 924 del 14 febbraio 2022);
Decreta:
Art. 1
Lo statuto del Gran Sasso Science institute, come modificato ai sensi delle delibere degli organi di governo dell'Ateneo, e' emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce pare integrante e sostanziale. |
| STATUTO DEL GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Art. 1.
Natura dell'istituzione e finalita'
1. Il GSSI, Gran Sasso Science institute, e' un Istituto superiore ad ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario italiano pubblico e dotato di personalita' giuridica e di autonomia scientifica, didattica, amministrativa e contabile. 2. Il GSSI e' stato istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 31 marzo 2016, n. 216 con sede legale all'Aquila. 3. Il GSSI si propone di contribuire al progresso scientifico, economico e sociale, curando la formazione dei giovani e sviluppando programmi di ricerca scientifica. Il GSSI si propone altresi' di contribuire alla piena valorizzazione di giovani di talento, offrendo loro percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacita', nonche' occasioni di arricchimento scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare. 4. Il GSSI si colloca all'interno dello spazio della ricerca e dell'istruzione superiore europeo e internazionale, facendone propri i principi e gli strumenti. 5. Il GSSI condivide e fa propri i principi generali e i requisiti che specificano il ruolo, le responsabilita' e i diritti dei ricercatori e delle persone che li assumono e/o finanziano di cui alla Carta europea dei ricercatori contenuta nella raccomandazione della Commissione europea l'11 marzo 2005. |
| Art. 2
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 17 febbraio 2022
Il rettore: Coccia |
| Art. 2.
Modello organizzativo della ricerca e della didattica
1. Il GSSI realizza l'integrazione tra ricerca e didattica attraverso l'istituzione di aree scientifiche (nel seguito aree). Le aree sono le unita' organizzative della ricerca e costituiscono il contesto scientifico per l'organizzazione dei corsi di dottorato, nonche' i centri di riferimento per l'afferenza e il reclutamento dei ricercatori e dei professori. 2. Le aree del GSSI sono: Fisica; Matematica; Informatica; Scienze sociali. 3. Le aree sono coordinate da direttori scientifici di area, nominati e revocati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico. I direttori scientifici di area durano in carica tre anni e non possono essere nominati per piu' di due mandati consecutivi. L'organizzazione delle aree e le funzioni dei direttori scientifici di area sono demandate al «Regolamento generale di Ateneo». 4. Le unita' organizzative della didattica sono i corsi di dottorato, destinati a formare i giovani ricercatori in una prospettiva internazionale e interdisciplinare, attraverso un percorso di alta qualificazione scientifica. I corsi di dottorato sono presieduti da un coordinatore, il quale e' coadiuvato da un Collegio dei docenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai regolamenti del GSSI. La nomina e la revoca dei coordinatori sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, previo parere del Senato accademico. I coordinatori durano in carica tre anni e non possono essere nominati per piu' di due mandati consecutivi. 5. L'istituzione, la modifica o la soppressione dei corsi di dottorato e delle aree scientifiche e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, nell'ambito della Programmazione triennale. |
| Art. 3.
Principi generali e di funzionamento
1. Il GSSI adotta i seguenti principi generali caratterizzanti: a) la liberta' di espressione, di ricerca e di insegnamento, il reciproco rispetto e la tolleranza nella diversita' costituiscono principi fondamentali nella vita del GSSI; b) l'ammissione degli allievi ai corsi del GSSI avviene per concorso pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito; c) la selezione di docenti e ricercatori del GSSI si svolge secondo gli standard internazionali, in conformita' con la Carta europea dei ricercatori e con il codice di condotta europeo per l'assunzione dei ricercatori; d) il GSSI svolge la sua attivita' all'Aquila e concorre allo sviluppo e all'internazionalizzazione della ricerca e della formazione del Paese, promuovendo la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca; e) nel perseguimento dei propri fini istituzionali, il GSSI si ispira a principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza; f) il GSSI garantisce pari opportunita' nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella crescita umana e professionale del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le disabilita', le condizioni sociali e personali; g) il GSSI favorisce la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e alla buona produttivita', impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. |
| Art. 4.
Attivita' formative e titoli di studio
1. Il GSSI, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, organizza corsi di Dottorato di ricerca e rilascia il titolo di Philosophiae doctor (Ph.D.) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere, secondo quanto disciplinato dai regolamenti del GSSI. I corsi di dottorato si tengono in lingua inglese e si caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi e dei risultati conseguiti dagli allievi. 2. Il GSSI puo' attivare master e altri corsi di studio e di alta formazione. Sulla base di specifiche convenzioni con altri atenei, puo' partecipare all'istituzione di corsi universitari di tali atenei per il conseguimento del titolo di II livello. 3. E' facolta' del GSSI organizzare attivita' di formazione in conto terzi. |
| Art. 5.
Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni
1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' di ricerca, di insegnamento e gestionali, e' facolta' del GSSI partecipare a federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La federazione del GSSI con altri soggetti e' approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, con maggioranza di due terzi degli aventi diritto previo parere del Senato accademico espresso con maggioranza di due terzi. 2. Per le medesime finalita', il GSSI puo' partecipare a consorzi, enti e associazioni e stipulare convenzioni con altre universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico e nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla Programmazione triennale. |
| Art. 6.
Organi
1. Sono organi politico-amministrativi del GSSI: il rettore; il consiglio di amministrazione. 2. Sono organi accademici del GSSI: il Senato accademico; il Consiglio di istituto. 3. Sono organi di controllo e valutazione del GSSI: il Nucleo di valutazione; il Collegio dei revisori dei conti; il Comitato scientifico. |
| Art. 7.
Rettore
1. Il rettore e' il rappresentante legale del GSSI. 2. Spetta al rettore: a) svolgere le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; b) perseguire le finalita' dell'Istituto secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti; d) convocare e presiedere il Senato accademico e il consiglio di amministrazione; e) emanare lo statuto e i regolamenti; f) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi del GSSI; g) avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e degli allievi ed irrogare i relativi provvedimenti disciplinari, non superiori alla censura, secondo quanto previsto dalle norme vigenti; h) conferire i titoli rilasciati dal GSSI; i) proporre al consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, il documento di Programmazione triennale; j) proporre al consiglio di amministrazione il piano integrato di cui all'art. 15, comma 3, predisposto dal direttore generale; k) proporre al consiglio di amministrazione il bilancio unico di ateneo e il Rendiconto economico, finanziario e patrimoniale; l) proporre al consiglio di amministrazione la federazione del GSSI con altri soggetti; m) proporre al Senato accademico la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8, comma 3, lettera b); n) proporre al Senato accademico la designazione dei membri del Comitato scientifico; o) proporre al consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del direttore generale; p) proporre al consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato accademico, la nomina dei direttori scientifici di area e dei coordinatori dei corsi di dottorato; q) proporre al consiglio di amministrazione la nomina dei membri del Nucleo di valutazione; r) nominare i membri del Collegio dei revisori dei conti e designare il membro di cui all'art. 12, comma 2; s) nominare due dei tre membri del Collegio di disciplina, su proposta del Senato accademico; t) avviare il procedimento disciplinare del Collegio di disciplina nei casi previsti dal successivo art. 19; u) stipulare contratti e convenzioni a nome del GSSI; v) emanare i bandi che investono i settori della ricerca, della didattica e della gestione dell'Ateneo; w) presentare al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge; x) adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione e quelli di competenza del Senato accademico limitatamente all'art. 9, comma 2, lettera n), sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva; y) nominare comitati ad hoc, composti da professori e studiosi di riconosciuta reputazione internazionale, anche esterni al GSSI, per collaborazioni e pareri scientifici; z) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto; aa) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti ai rettori delle universita'. 3. L'elettorato attivo del GSSI per le elezioni del rettore e' cosi' composto: professori di prima e seconda fascia; ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010; ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 con voto pesato pari al 10% del totale dei voti espressi dalla categoria; rappresentanti degli studenti dei corsi di dottorato in Senato e consiglio di amministrazione; personale tecnico amministrativo, con voto pesato pari al 10% del totale dei voti espressi dalla categoria; 4. Il rettore e' eletto a scrutinio segreto. Le elezioni sono indette dal Decano con proprio decreto, come disciplinato dal «Regolamento generale di Ateneo». 5. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca tra professori ordinari di riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero. 6. Il rettore dura in carica sei anni e non e' rinnovabile. 7. Il rettore nomina con proprio decreto un pro rettore, con funzione di vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il pro rettore Vicario puo' essere revocato con decreto motivato del rettore nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario. Il pro rettore vicario partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del Senato accademico senza diritto di voto, a meno che non ne sia membro. 8. Il rettore puo' nominare suoi delegati per specifiche attivita' tra i membri del consiglio di amministrazione, i professori e i ricercatori del GSSI. |
| Art. 8.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal rettore, che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale. 2. Al consiglio di amministrazione spetta: a) approvare, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, la Programmazione triennale di cui all'art. 15, comma 1; b) adottare il piano integrato, di cui all'art. 15, comma 3, proposto dal rettore e predisposto dal direttore generale; c) approvare, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza, il Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale; d) approvare, su proposta del rettore, il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio; e) approvare il «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'», nonche' gli altri regolamenti di carattere amministrativo e gestionale; f) esprimere un parere sui regolamenti in materia di organizzazione della ricerca e della didattica; g) deliberare, previo parere del Senato accademico, in merito all'istituzione di posti di professore di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato nell'ambito della Programmazione triennale; h) deliberare, su proposta del Consiglio di istituto, in merito alle chiamate di professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato; i) deliberare, previo parere del Senato accademico, sull'istituzione, la modifica o la soppressione dei corsi di dottorato e delle aree scientifiche; j) approvare, previo parere del Senato accademico, l'istituzione di specifici percorsi formativi individuando i relativi finanziamenti a carico del GSSI, di altri enti e/o degli stessi partecipanti; k) conferire e revocare l'incarico di direttore generale, su motivata proposta del rettore; l) nominare, su proposta del rettore, i membri del Nucleo di valutazione; m) nominare e revocare, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, i direttori scientifici di area e i coordinatori dei corsi di dottorato; n) deliberare in ordine ad eventuali indennita' di carica e di partecipazione a organi collegiali, previo parere del collegio dei revisori dei conti; o) deliberare su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari, previo parere del Senato accademico per quanto riguarda quelli relativi all'attivita' didattica o di ricerca; p) approvare a maggioranza di due terzi, su proposta del rettore, la federazione del GSSI con altri soggetti, previo parere del Senato accademico espresso a maggioranza di due terzi; q) autorizzare il GSSI a partecipare a consorzi, enti ed associazioni e stipulare convenzioni con altre universita' o enti ed istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, sentito il Senato accademico e nel rispetto delle linee di indirizzo definite nella Programmazione triennale; q) approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti del GSSI. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri: a) il rettore, che lo presiede; b) due personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, di cui almeno una non appartenente ai ruoli del GSSI; c) un rappresentante dell'INFN, designato dal Presidente dell'INFN tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; d) un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato, con mandato di durata biennale, eleggibile tra gli allievi iscritti a corsi di dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni. 4. La nomina dei membri di cui alla lettera b) del precedente comma 3 e' attribuita al Senato accademico, su proposta del rettore. I candidati interni al GSSI devono essere professori di prima fascia. Il rettore si avvale di una commissione, da lui nominata, che istruisce l'analisi delle candidature in merito alla verifica dei requisiti formali del profilo. 5. Il rappresentante degli allievi e' escluso dalle votazioni connesse al reclutamento del personale docente e ricercatore e dalle votazioni di cui al precedente comma 2, lettere a), f), g) e l). 6. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato dei singoli consiglieri, di durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta. 7. Il consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti. 8. Le designazioni dei componenti sono comunicate per iscritto al rettore almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. 9. In caso di mancata costituzione del nuovo consiglio di amministrazione nei termini, l'organo scaduto puo' esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. 10. In caso di dimissioni di un componente, il mandato del nuovo rappresentante e' efficace fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso. 11. Qualora, a seguito di dimissioni o di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al consiglio di amministrazione piu' di un terzo dei componenti, l'organo decade ed e' necessario procedere alla costituzione di un nuovo Consiglio. |
| Art. 9.
Senato accademico
1. Il Senato accademico e' presieduto dal rettore, che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale. 2. Al Senato accademico spetta: a) formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli allievi; b) esprimere parere sulla Programmazione triennale di cui all'art. 15, comma 1; c) esprimere parere sul Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e sul Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale, per gli aspetti di competenza; d) esprimere parere in merito all'istituzione di posti di professore di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato nell'ambito della Programmazione triennale; e) proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; f) esprimere un parere al consiglio di amministrazione circa la nomina e la revoca dei direttori scientifici di area e dei coordinatori dei corsi di dottorato; g) esprimere un parere al consiglio di amministrazione circa l'istituzione, la modifica o la soppressione dei corsi di dottorato e delle aree scientifiche; h) esprimere un parere sull'istituzione da parte del consiglio di amministrazione di specifici percorsi formativi; i) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il «Regolamento generale di Ateneo»; j) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di organizzazione della ricerca e della didattica; k) adottare il codice etico; l) nominare, su proposta del rettore, i membri del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8, comma 3, lettera b); m) nominare, su proposta del rettore, i membri del Comitato scientifico; n) proporre al rettore la nomina del Collegio di disciplina; o) deliberare nei casi previsti dalla normativa in materia di congedi, aspettative, conferme in ruolo e altri provvedimenti riguardanti il personale docente e ricercatore; p) esprimere un parere su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari, relativi ad attivita' didattiche o di ricerca; q) esprimere un parere sulla partecipazione a consorzi, enti ed associazioni e sulla stipula di convenzioni con altre universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla Programmazione triennale; r) esprimere un parere a maggioranza di due terzi al consiglio di amministrazione circa la federazione del GSSI con altri soggetti; s) esercitare tutte le altre attribuzioni, non regolate dal presente statuto, che sono demandate ai senati accademici dall'ordinamento universitario nazionale. 3. Il Senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai direttori scientifici di area; c) da rappresentanti eletti tra i docenti di ruolo del GSSI, di cui almeno uno ricercatore, fino ad un massimo di sette qualora i docenti stessi siano in numero superiore a sette; d) da due rappresentanti degli allievi dei corsi di dottorato, con mandato di durata biennale, eleggibili tra gli allievi iscritti a corsi di dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni. I rappresentanti degli allievi sono esclusi dalle votazioni relative ad aspetti connessi al reclutamento del personale docente e ricercatore. 4. Salvo quanto previsto con riferimento alla durata del mandato dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi e dei direttori scientifici di area, il Senato accademico dura in carica quattro anni. |
| Art. 10.
Consiglio di istituto
1. Il Consiglio di istituto e' composto dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori del GSSI ed e' presieduto dal rettore. 2. Il Consiglio di istituto propone al consiglio di amministrazione le chiamate dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato e formula proposte circa la composizione delle commissioni di concorso per il personale docente e ricercatore. Per le proposte riguardanti la prima fascia, la seduta e' ristretta ai soli componenti della medesima fascia, per le proposte riguardanti la seconda fascia la seduta e' ristretta ai soli componenti di prima e seconda fascia. |
| Art. 11.
Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione valuta la gestione amministrativa, la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la produttivita' della didattica. 2. In particolare, il Nucleo: a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento alla Programmazione triennale; b) redige la relazione di accompagnamento al Rendiconto economico, finanziario e patrimoniale di cui alla legge n. 537/1993; c) valuta l'imparzialita', la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualita'; d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio di amministrazione; e) svolge le funzioni di Organismo indipendente di valutazione ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti del GSSI. 3. Il Nucleo e' composto da cinque membri, di cui: a) tre membri esterni al GSSI nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico; b) due membri interni al GSSI, tra i quali viene nominato il coordinatore. 4. Il Nucleo rimane in carica per quattro anni dalla data di nomina. I componenti possono essere rinnovati una sola volta. |
| Art. 12.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti: a) provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; b) esamina il bilancio unico di Ateneo, le relative variazioni e il Rendiconto economico, finanziario e patrimoniale e redige apposite relazioni su tali documenti; c) effettua verifiche di cassa; d) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente. 2. Il Collegio dei revisori e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori legali. 4. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati dal rettore, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta e durano in carica quattro anni. L'incarico di componente del Collegio dei revisori e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro o incarico istituzionale incardinato presso il GSSI. |
| Art. 13.
Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico e' organo consultivo per l'attivita' didattica e di ricerca e si esprime in particolare in merito alle linee della Programmazione triennale. 2. Il Comitato e' composto da sei membri. I suoi componenti sono nominati dal Senato accademico su proposta del rettore, scelti tra esponenti della comunita' scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attivita' del GSSI. |
| Art. 14.
Direttore generale
1. Al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal rettore e dal consiglio di amministrazione, e' attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto, nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001. 2. In particolare, il direttore generale: a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza; b) predispone il Piano integrato, di cui all'art. 15, comma 3; c) propone al consiglio di amministrazione l'organigramma dell'amministrazione e le sue variazioni; d) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro; e) esplica l'attivita' di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di gestione del personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'amministrazione; f) esplica l'attivita' di coordinamento delle attivita' di dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione; g) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti di propria competenza; h) nomina il Comitato unico di garanzia e ne designa il Presidente; i) gestisce il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo; j) formula proposte al rettore sulle materie di propria competenza relative alla Programmazione triennale; k) svolge ogni altra attribuzione demandata ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dalla normativa vigente e dai regolamenti del GSSI. 3. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta del rettore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Istituto. 4. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro, rinnovabile. Il relativo trattamento economico e' determinato in conformita' ai criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso e' collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del contratto. 5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, l'incarico di direttore generale puo' essere revocato con delibera motivata del consiglio di amministrazione. La revoca dell'incarico e' causa di risoluzione del contratto di lavoro. |
| Art. 15.
Programmazione triennale, annuale e piano integrato
1. La Programmazione triennale di Ateneo e' il documento di pianificazione strategica ed economico triennale, a scorrimento annuo, contenente in modo integrato e coerente: a) le linee di sviluppo strategiche dell'attivita' di ricerca e didattica; b) il quadro triennale delle fonti e degli impieghi delle risorse; c) il bilancio unico del primo anno di riferimento; d) la Programmazione del personale; e) l'istituzione, la modifica o la soppressione di corsi di dottorato; f) l'istituzione, la modifica o la soppressione di eventuali strutture interdisciplinari; g) il contenuto dei bandi dei corsi di dottorato, con riferimento ai requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente; h) quanto necessario ai fini della programmazione dello sviluppo del GSSI. 2. La Programmazione triennale e' predisposta dal rettore, tenendo conto delle linee di indirizzo espresse dal Comitato scientifico e previo parere del Senato accademico, ed e' approvata dal consiglio di amministrazione. 3. L'attivita' amministrativa e contabile di GSSI e' riferita all'anno solare. Nel bilancio unico sono individuati i Centri di responsabilita' (CDR) del GSSI. 4. Il consiglio di amministrazione approva entro il 30 aprile successivo il Rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso. Il contenuto, la struttura e le modalita' di formazione e approvazione del bilancio unico di Ateneo e del Rendiconto economico, finanziario e patrimoniale sono disciplinati dal «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'». 5. Il Piano integrato (performance, anticorruzione, trasparenza e integrita'), predisposto dal direttore generale, e' adottato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore. 6. La Programmazione triennale e il Piano integrato (performance, anticorruzione, trasparenza e integrita') sono adottati in coerenza per quanto riguarda gli obiettivi e le risorse. |
| Art. 16.
Fonti di finanziamento e patrimonio
1. Le entrate del GSSI sono costituite da trasferimenti dello Stato, contributi di altri soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attivita' in conto terzi, eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e post-laurea. 2. Il GSSI, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e cura la conservazione dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprieta', nonche' delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o di cui abbia la disponibilita'. |
| Art. 17.
Professori e ricercatori
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il GSSI si avvale di professori e ricercatori, anche con riferimento alla mobilita' inter-accademica e con gli enti pubblici di ricerca. 2. Il GSSI si avvale, inoltre, di docenti ed esperti italiani e stranieri chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita' di ricerca e di insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti del GSSI in materia. |
| Art. 18.
Codice etico
1. Il Senato accademico adotta, nel rispetto dei principi generali di cui al presente statuto, un codice etico della comunita' universitaria, formata dal personale docente e ricercatore, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e dagli allievi. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 2. Ferma restando la competenza esclusiva del Collegio di disciplina per le violazioni del codice che integrino gli estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide il Senato accademico, su iniziativa e proposta del rettore. 3. Il Senato accademico puo' disporre l'archiviazione o irrogare, in relazione alla gravita' della violazione, una o piu' delle seguenti sanzioni: a) richiamo riservato; b) richiamo pubblico; c) decadenza e/o esclusione per un periodo fino a quattro anni accademici, dagli organi del GSSI e dai corsi di dottorato, dalle commissioni e da qualunque altro incarico; d) esclusione dall'elettorato attivo per un periodo fino a quattro anni accademici. |
| Art. 19.
Collegio di disciplina
1. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori universitari di prima fascia, in regime di tempo pieno. 2. Due dei componenti sono nominati dal rettore su proposta del Senato accademico. Uno dei due, ove possibile, viene scelto tra professori in servizio presso altri Atenei. 3. Il terzo componente e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno del GSSI. L'elettorato attivo e' attribuito ai professori di prima fascia del GSSI, sia a tempo pieno che a tempo definito. 4. Il Collegio e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore del GSSI e a esprimere parere conclusivo vincolante. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), entro trenta giorni dalla notizia dei fatti trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. 6. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia indirizzato al rettore, il procedimento e' avviato dal decano. 7. Il Collegio, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime un parere sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 8. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio. 9. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. 10. Il rettore e' competente a svolgere la fase istruttoria e ad irrogare le relative sanzioni disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione non piu' grave della censura, ferma restando la facolta' del medesimo rettore di chiedere il parere del Collegio. |
| Art. 20.
Comitato unico di garanzia
1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti del GSSI, nonche' da altrettanti componenti supplenti, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 2. Il Comitato unico di garanzia sostituisce, unificandone le competenze, il comitato per le pari opportunita' e il comitato antimobbing, dei quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi. 3. Il Comitato unico di garanzia e' nominato con atto del direttore generale. Esso si intende costituito e puo' operare ove sia nominata la meta' piu' uno dei componenti previsti. 4. I componenti del Comitato unico di garanzia rimangono in carica quattro anni e il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 5. Il Presidente e' designato dal direttore generale, deve appartenere ai ruoli del GSSI e deve possedere, oltre ad elevate capacita' organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e gestione del personale, requisiti di professionalita', esperienza e attitudine, nonche' ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente. 6. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni attraverso la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori. 7. Le modalita' di funzionamento del Comitato unico di garanzia, in particolare relative a convocazioni, periodicita' delle riunioni, validita' delle stesse (quorum strutturale e funzionale), sono disciplinate in apposito regolamento adottato dal medesimo Comitato unico di garanzia. |
| Art. 21.
Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe
1. L'organizzazione e il funzionamento del GSSI sono disciplinati dallo statuto, dalle norme di legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, dal «Regolamento generale di Ateneo», dal «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'», dal «Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca» e dagli altri regolamenti e manuali del GSSI. 2. Ferme restando le particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti del GSSI sono pubblicati sul sito web del GSSI nella sezione albo ufficiale e, salvo che non sia diversamente stabilito, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione. 3. Le modifiche al presente statuto sono approvate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, e sottoposte al controllo del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui all'art. 6 della legge n. 168 del 1989. 4. Il «Regolamento generale di Ateneo» contiene le norme generali sull'organizzazione del GSSI e le modalita' di elezione e funzionamento degli organi. Tale regolamento, inoltre, disciplina il funzionamento delle aree scientifiche e i compiti dei direttori scientifici di area. 5. Il «Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca» disciplina l'ordinamento dei corsi di studio attivati e gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di dottorato. 6. Il «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'» disciplina la gestione finanziaria e contabile del GSSI. 7. Le modifiche ai regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono approvati dai competenti organi a maggioranza assoluta dei componenti. 8. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito a cui si riferiscono, e non possono comunque modificare o essere in contrasto con i regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 9. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti e sono approvati secondo le modalita' stabilite nel «Regolamento generale di Ateneo». |
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