Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 23 dicembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 117, secondo comma, lettere m) ed n), e terzo comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che prevede l'istituzione della Rete nazionale delle scuole professionali;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Vista la legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita', che modifica la legge 10 dicembre 1997, n. 425;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» ed in particolare l'art. 1, comma 784, che rinomina i percorsi di alternanza scuola-lavoro in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, determinandone la durata complessiva;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 marzo 2015, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'8 gennaio 2018 relativo alla «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante la definizione dei «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale», adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 maggio 2018 di recepimento dell'accordo in Conferenza permanente tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 maggio 2018, rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 24 maggio 2018, n. 92, «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, concernente le «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale», con i relativi allegati A, B e C;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le «Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento dell'accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l'adozione del modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e il modello di curriculum dello studente, che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilita' acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante le «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 11, di recepimento dell'accordo in Conferenza permanente tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 156, del 10 settembre 2020 per la rimodulazione dell'accordo in Conferenza Stato-regioni rep. atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018 relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell'accordo in Conferenza Stato-regioni rep. atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
Visto l'accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l'accordo in Conferenza permanente tra Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011;
Vista l'intesa in Conferenza permanente tra Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 10 settembre 2020, repertorio atti n. 155/CSR, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute concernente «Regolamento recante rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di operatore e tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato-regioni del 1° agosto 2019, rep. atti n. 155/CSR e gli indirizzi di istruzione professionale, nonche' integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto»;
Vista la raccomandazione del Consiglio n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2018/646 del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
Vista la raccomandazione del Consiglio n. 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Consiglio n. 2020/C 417/01 del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitivita' sostenibile, l'equita' sociale e la resilienza;
Preso atto delle recenti evoluzioni normative, con particolare riferimento alla definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui ai provvedimenti gia' citati;
Considerata la necessita' di provvedere alla definizione dei criteri e delle modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione espresso nella seduta plenaria n. 68 del 6 dicembre 2021;
Ritenuto di accogliere, le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la materia e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di rendere cogenti l'istituzione dei Gruppi operativi tematici e dei Comitati territoriali in quanto, trattasi di organismi la cui istituzione deve risultare coerente e sostenibile rispetto alle esigenze della Rete; di includere nei Comitati territoriali le associazioni rappresentative del mondo della scuola, in quanto tali organi gia' prevedono la presenza di rappresentanti delle istituzioni scolastiche; di definizione dei criteri sulle modalita' di integrazione e interconnessione tra gli organismi della Rete nonche' dei principi omogeni per la gestione interna degli stessi, in quanto tali aspetti possono essere efficacemente definiti dai regolamenti interni, in grado di recepire nel tempo, i necessari adattamenti connessi alla maggiore funzionalita' della Rete;
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 20462 del 14 dicembre 2021;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Finalita' della Rete

1. La Rete, nel pieno rispetto della diversa identita' e della pari dignita' delle istituzioni scolastiche e formative che ne fanno parte, si propone di perseguire le seguenti finalita':
a. promuovere l'innovazione e il permanente raccordo con il mondo del lavoro;
b. favorire l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili in uscita di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 61/2017, al fine di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione tra la scuola e il lavoro, diffondendo e sostenendo i modelli di apprendimento in ambiente di lavoro (c.d. work based learning - WBL), realizzati attraverso l'alternanza rafforzata, l'impresa formativa simulata, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito PCTO) e l'apprendistato, nel sistema dell'istruzione professionale (di seguito IP) e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP);
c. promuovere i sistemi di IP e di IeFP, anche attraverso la valorizzazione del sistema duale, al fine di qualificare un'offerta formativa rispondente ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;
d. supportare e favorire, a livello nazionale e territoriale, il raccordo tra il sistema di IP e il sistema di IeFP;
e. operare in coerenza e raccordo con altre reti di servizi, in particolare con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al comma 2 del presente articolo;
f. individuare buone pratiche ed elementi di eccellenza all'interno dell'intera filiera formativa verticale professionalizzante, fino agli Istituti tecnici superiori (ITS), nonche' le aree di criticita' e i margini di miglioramento, formulando proposte mirate;
g. promuovere l'offerta formativa nell'ambito dei sistemi di IP e di IeFP, funzionale allo sviluppo di «eco-sistemi territoriali» di innovazione economica e sociale aperti alla collaborazione con altre realta' formative territoriali.
2. Per la realizzazione delle predette finalita' e per la valorizzazione degli aspetti professionalizzanti la Rete coopera con soggetti pubblici e privati rappresentativi della realta' culturale, socio-economica e produttiva del Paese, anche raccordandosi con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 61/2017.
 
Art. 2

Composizione della rete

1. Fanno parte della Rete:
a. le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono i percorsi di istruzione professionale degli indirizzi indicati all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;
b. le istituzioni formative, accreditate dalle regioni sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. I soggetti di cui al comma 1 rappresentano le scuole professionali da cui prende il nome la Rete.
3. Concorrono, altresi', al funzionamento della Rete, secondo quanto previsto dal successivo art. 4:
a. il Ministero dell'istruzione;
b. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
d. l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL.
4. Alle attivita' della Rete possono aderire i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, previa delibera del Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento di cui al successivo art. 4.
 
Art. 3

Attivita' della Rete

1. La Rete promuove e sviluppa una pluralita' di attivita' per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente decreto, tra le quali rientrano:
a. la promozione di azioni per la diffusione e il sostegno delle iniziative di impresa formativa simulata, alternanza rafforzata, PCTO e apprendistato, nonche' la disseminazione delle buone pratiche realizzate;
b. la promozione e la diffusione di valide esperienze ed eccellenze che coinvolgono l'intera filiera formativa verticale professionalizzante, fino agli ITS, attuate con il supporto di partenariati avviati, in particolare, con i protagonisti del mondo del lavoro;
c. la formulazione di proposte per l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili di uscita dei percorsi di IP, nonche' il raccordo con le regioni per l'aggiornamento delle figure di riferimento facenti parte del Repertorio nazionale dell'offerta formativa di IeFP, ferme restando le disposizioni di adozione del Repertorio medesimo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d. iniziative di innovazione metodologica e didattica, anche attraverso programmi di formazione congiunta dei docenti della IP e della IeFP;
e. la promozione di strategie di orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione che valorizzino le vocazioni individuali e permettano di conoscere le esigenze dei settori produttivi e occupazionali;
f. l'attivita' di monitoraggio delle esperienze e delle attivita' promosse dalla Rete, anche sulla base delle attivita' istituzionali di monitoraggio e di analisi quali-quantitative gia' condotte dagli organi di supporto tecnico di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto;
g. la proposta di interventi e soluzioni che favoriscano l'implementazione dell'offerta formativa regionale di IeFP, rafforzandone la diffusione territoriale;
2. Gli organi di indirizzo e di gestione della Rete di cui all'art. 4 del presente decreto possono, in conformita' con le finalita' della Rete, ampliare o integrare le attivita' di cui al comma 1 a seguito delle eventuali esigenze espresse in seno alla stessa Rete e/o dai territori regionali, nei limiti definiti dall'art. 5, comma 1.
 
Art. 4

Organi di indirizzo e di gestione della rete

1. Costituiscono organi di indirizzo e di gestione della rete:
a) il Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, composto da:
n. 2 rappresentanti del Ministero dell'istruzione;
n. 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
n. 2 rappresentanti del Coordinamento delle regioni;
n. 2 rappresentanti dell'ANPAL;
n. 3 rappresentanti delle reti nazionali degli istituti professionali, scelti dal Ministero dell'istruzione;
n. 3 rappresentanti delle associazioni nazionali rappresentative delle istituzioni formative accreditate presso le regioni.
b) il Consiglio di gestione, composto da quattro rappresentanti degli istituti professionali statali e paritari scelti dal Ministero dell'istruzione tra i coordinatori delle reti nazionali rappresentative degli indirizzi dell'istruzione professionale, e da quattro rappresentanti delle istituzioni formative accreditate presso le regioni, scelti dalle associazioni nazionali rappresentative della categoria.
2. Con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, sono nominati i componenti del Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento e del Consiglio di gestione della rete.
3. All'interno della Rete possono, altresi', essere costituiti:
a) Gruppi operativi tematici, promossi dal Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, che ne definisce le attivita';
b) Comitati territoriali, promossi dal Consiglio di gestione, composti, per ciascun territorio, da rappresentanti delle istituzioni scolastiche e formative, dell'Ufficio scolastico regionale, della regione e delle associazioni rappresentative del mondo del lavoro.
4. Il Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento:
definisce, con regolamento interno, le modalita' di funzionamento e di espressione della volonta' collegiale e nomina la figura di riferimento per la rappresentanza dell'organo collegiale, stabilendone i compiti e la durata in carica non superiore a cinque anni;
coordina le attivita' della Rete formulando le indicazioni programmatiche di intervento;
favorisce le iniziative promosse dal Consiglio di gestione e ne monitora le ricadute, avvalendosi del supporto tecnico degli organismi di cui al successivo comma 6;
delibera in merito alle istanze di adesione dei soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 2, interessati alla partecipazione alle attivita' della Rete;
promuove la costituzione di eventuali gruppi operativi tematici su argomenti ritenuti emergenti in ambito nazionale o locale segnalati dalle istanze dei soggetti che compongono la Rete, tenendo conto degli esiti dei relativi lavori nelle strategie di indirizzo e coordinamento.
5 . Il Consiglio di gestione:
definisce, con apposito regolamento, le modalita' di funzionamento e di espressione della volonta' collegiale, nonche' di funzionamento della Rete, e nomina la figura di riferimento per la rappresentanza della Rete, stabilendone i compiti, la durata in carica, non superiore a cinque anni, ed assicurando l'alternanza tra le rispettive componenti;
provvede alla gestione delle attivita' della Rete, sulla base delle linee programmatiche dettate dal Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, disponendo le collaborazioni necessarie al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto;
promuove, quando necessario, la costituzione dei Comitati territoriali, definendone la composizione, i compiti e le attivita'.
6. Nell'espletamento delle funzioni della Rete, il Ministero dell'istruzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, possono avvalersi, rispettivamente, del supporto dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), anche con funzione consultiva, nonche' dell'associazione tecnostruttura delle regioni. La Rete puo' altresi' avvalersi della collaborazione di soggetti esterni di riconosciuta esperienza e professionalita'.
 
Art. 5

Risorse

1. La costituzione, il funzionamento e le attivita' poste in essere dalla Rete non possono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ai componenti degli organi, dei comitati, dei gruppi e del consiglio di cui all'art. 4 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennita', rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati per l'attivita' svolta nell'ambito della Rete.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
Roma, 23 dicembre 2021

Il Ministro dell'istruzione
Bianchi
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 180