Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2022 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 14 |
Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; Vista la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali»; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla predetta legge 21 luglio 2016, n. 145 per assicurare la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF); Viste le risoluzioni della Camera dei deputati (6-00194) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 48) approvate, rispettivamente, in data 15 luglio 2021 e 4 agosto 2021, nelle parti in cui autorizzano la prosecuzione, per l'anno 2021, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021, contenute nell'allegato 1 alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni, in deroga alla predetta legge 21 luglio 2016, n. 145, per assicurare la prosecuzione, per l'anno 2022, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei citati dispositivi della NATO; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per la cessione di mezzi e materiali di equipaggiamento militari alle autorita' governative dell'Ucraina e per semplificare le procedure di erogazione di aiuti alle autorita' e alla popolazione del medesimo Paese; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di potenziare la sicurezza e la funzionalita' degli uffici all'estero e le misure di tutela degli interessi italiani e dei cittadini all'estero; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1 Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO
1. E' autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 2. E' autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO: a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza; b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza; c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence); d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. 3. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023. |
| Art. 2
Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione
1. E' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorita' governative dell'Ucraina. |
| Art. 3 Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina 1. Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorita' e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Gli interventi di cui al presente articolo sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125. |
| Art. 4 Disposizioni urgenti per la funzionalita' e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero
1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 2. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo. |
| Art. 5 Disposizioni urgenti per l'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Per il potenziamento delle attivita' realizzate dall'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza, e' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2022. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementata di euro 100.000 per l'anno 2022. 3. Per l'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i termini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023. |
| Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 177.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145; b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, gia' erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario; d) quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2. 2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al settantacinque per cento della spesa quantificata nella relativa relazione tecnica, a valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. |
| Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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