Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 16 febbraio 2022
Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio.


IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;
Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva n. 2000/30/CE;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 104, comma 1, lettera nn), il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l'art. 105, comma 3, lettera d), il quale prevede che siano invece attribuite alle province «le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «... al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti»;
Visto il comma 8 del medesimo art. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi del quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in presenza di contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per la mobilita' sostenibile e tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, puo' con proprio decreto, per singole province, affidare in concessione quinquennale le attivita' di revisione disciplinate dal citato art. 80 «...ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione...»;
Visto il comma 9 del succitato art. 80, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8»;
Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali e' stato ampliato l'ambito di operativita' del comma 8 del citato art. 80 ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP);
Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di operativita' delle disposizioni di cui al citato comma 8;
Visto il comma 6 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha modificato l'art. 92 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alla istituzione e al funzionamento delle commissioni esaminatrici e alla partecipazione agli esami per l'iscrizione e aggiornamento nel registro degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in capo al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Visto, altresi', l'art. 229 del suddetto codice della strada, il quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dal «nuovo» codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che prevede che: «...le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con cui e' stato pubblicato il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, concernente: «Regolamento recante norme sulla capacita' finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle societa' consortili anche in forma di cooperativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, recante «Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, con il quale e' stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che l'organismo di supervisione coincide con «le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale», l'art. 5 che disciplina la data e la frequenza dei controlli tecnici sui veicoli e l'art. 14, comma 2, in forza del quale «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato», prevedendo altresi', al comma 3, che: «L'autorita' competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d), del punto 3 dell'allegato V»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017, che ha recepito la direttiva 2014/47/UE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020 e, in particolare, l'art. 4;
Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002, che reca disposizioni attuative finalizzate al riparto delle funzioni mantenute e delegate tra il Governo e i predetti enti territoriali e locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'«Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214», sottoscritto in data 17 aprile 2019, il cui art. 9, al comma 1, stabilisce che: «La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 [...]»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, recante «Istruzioni operative per decreto ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici;
Considerato che la direttiva 2014/45/UE prevede un innalzamento degli standard qualitativi della revisione disponendo, altresi', che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacita' e competenze, equiparando la figura del responsabile tecnico con quella dell'ispettore;
Considerato che, con il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018, i responsabili tecnici gia' autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, rinviando ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la definizione dei requisiti minimi che i medesimi devono possedere;
Considerate le condizioni di urgenza ed indifferibilita', derivanti da fattori di disequilibrio determinati dal volume delle operazioni da eseguire in relazione alle risorse di cui dispongono i competenti uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e dall'esigenza di normalizzare l'erogazione del servizio di revisione al fine di rispettare i termini di cui all'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 15 novembre 2021, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 23 novembre 2021, che disciplina il regime autorizzatorio dei centri di controllo e degli ispettori, le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all'attivita' di revisione dei veicoli pesanti, l'istituzione di un registro generale degli operatori e la composizione e la nomina delle commissioni d'esame per gli ispettori;
Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto, con il quale si demanda a successivi provvedimenti dell'Autorita' competente per la definizione della disciplina di dettaglio di alcuni ambiti;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto dirigenziale, in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettere e), g) e h) e 17 del decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, con riferimento al ruolo degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, disciplina i seguenti ambiti:
a) integrazione della disciplina relativa al percorso formativo obbligatorio e di aggiornamento degli ispettori autorizzati;
b) definizione dei corrispettivi per l'attivita' prestata dagli ispettori autorizzati presso i centri di controllo privati;
c) vigilanza sull'attivita' di formazione di cui alla lettera a);
d) procedimentalizzazione delle attivita' prodromiche allo svolgimento della prova di esame abilitante per il conseguimento dell'autorizzazione;
e) procedure e modalita' di svolgimento dell'esame abilitante di cui alla lettera d);
f) definizione dei corrispettivi per i componenti delle commissioni giudicatrici dell'esame abilitante di cui alla lettera d);
g) contenuti del registro unico degli ispettori;
h) definizione delle funzioni dell'ispettore autorizzato dei centri di controllo privati;
i) disciplina sanzionatoria e regime di responsabilita' degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati.
2. Per il significato della terminologia qui utilizzata si rinvia all'art. 1 del decreto ministeriale n. 446/2021 recante «definizioni», a cio' aggiungendosi che per «veicoli leggeri» debbono intendersi, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada, i «veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.».
 
Art. 2
Regime giuridico degli ispettori autorizzati

1. Concluso il percorso formativo definito dall'Accordo del 17 aprile 2019, l'ispettore, di cui all'art. 15 del decreto ministeriale n. 446/2021, puo' esercitare la pertinente funzione al ricorrere delle seguenti condizioni:
conseguimento dell'autorizzazione a seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 3, comma 6, dell'Accordo del 17 aprile 2019, sostenuto presso il competente organismo di supervisione (Direzione generale territoriale), ovvero presso le competenti Autorita' delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (nel seguito «Autorita' a statuto speciale»);
iscrizione nel registro unico degli ispettori autorizzati, denominato RUI, istituito presso l'Autorita' competente - Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (DGMOT).
2. Ricopre il ruolo di ispettore autorizzato «ope legis», in analogia a quanto disposto dal precedente comma, il responsabile tecnico abilitato o autorizzato alla data del 31 agosto 2018, il quale e' autorizzato all'esercizio della funzione di ispettore solo presso il centro di controllo di cui e' dipendente.
3. Ai sensi dell'art. 240, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada, l'ispettore autorizzato deve svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata l'autorizzazione. L'ispettore autorizzato non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilita'.
4. Il rapporto di lavoro di cui al comma precedente puo' avere natura subordinata o autonoma.
5. In caso di rapporto di lavoro subordinato, l'ispettore puo' operare in qualita' di lavoratore dipendente soltanto presso i centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli leggeri.
6. Come conseguenza della limitazione di cui al comma 5 e in applicazione dell'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale n. 446/2021, l'ispettore autorizzato puo' operare presso i centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli pesanti solo in qualita' di lavoratore autonomo.
7. In qualita' di lavoratore dipendente presso un centro di controllo dedicato esclusivamente alla revisione dei veicoli leggeri, se titolare di autorizzazione rilasciata a seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 3, comma 8, dell'Accordo del 17 aprile 2019, l'ispettore puo' essere incaricato per le attivita' di revisione dei veicoli pesanti esclusivamente presso altri centri di controllo a tal fine autorizzati, differenti da quello in cui svolge la propria attivita'.
8. L'ispettore autorizzato, titolare di rapporto di lavoro autonomo, ovvero di rapporto di lavoro subordinato presso un centro dedicato ai soli veicoli leggeri, trasmette, con cadenza bimestrale, all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale, il proprio calendario di disponibilita' alla revisione dei veicoli pesanti (in termini di giorni, fascia oraria e area geografica di riferimento). I centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli pesanti, parimenti, trasmettono all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale o alle competenti articolazioni provinciali di questi (Uffici motorizzazione civile o sezioni), il proprio dettagliato calendario di offerta (giorno, fasce orarie, numero di linee attive, numero di veicoli revisionabili) che viene pubblicato sull'applicazione telematica dedicata all'effettiva prenotazione dei veicoli esposta sui siti web dell'organismo di supervisione, dell'Autorita' a statuto speciale o delle competenti articolazioni provinciali (Uffici motorizzazione civile o sezioni). Completata la singola seduta con la prenotazione dei veicoli da sottoporre a revisione, l'Ufficio competente procede all'assegnazione dell'ispettore autorizzato a norma dell'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale n. 446/2021.
9. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale n. 446/2021, gli ispettori autorizzati alle attivita' di revisione dei veicoli pesanti devono essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali, avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone e cose, nonche' agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di soggetti terzi, occorsi nell'esercizio della propria funzione durante le prove di revisione di veicoli pesanti.
 
Art. 3
Corrispettivi e numero massimo di veicoli revisionabili

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto ministeriale n. 446/2021, per lo svolgimento dei controlli tecnici effettuati dall'ispettore e' fissata una tariffa forfettaria giornaliera pari a euro 350,00, oltre IVA.
2. Alla tariffa di cui al comma 1 si aggiunge un'indennita' forfettaria onnicomprensiva, a ristoro dei costi generali di trasferta, pari a euro 150,00, oltre IVA, se applicabile.
3. In attuazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto, il numero massimo di veicoli da sottoporre a revisione e' fissato in ventiquattro veicoli al giorno per ogni ispettore.
 
Art. 4
Organismi di formazione

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019, gli organismi di formazione sono soggetti autorizzati dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ad erogare i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati, in conformita' a quanto previsto dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 214/2017 e dal relativo allegato IV.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale competente per territorio la lista degli organismi di formazione di cui al precedente comma, in possesso dei requisiti previsti dal quadro normativo di riferimento.
 
Art. 5
Docenti degli organismi di formazione

1. Gli organismi di formazione di cui al precedente articolo devono assicurare che il corpo docente sia in possesso dei requisiti descritti all'art. 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile 2019, per la formazione di cui ai moduli A, B e C dell'art. 3, comma 1, lettera a), b) e c) del predetto Accordo.
2. I requisiti indicati all'art 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile 2019, riferiti alla formazione iniziale per i moduli A, B e C, devono considerarsi estesi anche ai relativi corsi di aggiornamento.
 
Art. 6
Requisiti di accesso per la formazione iniziale dei nuovi ispettori

1. L'organismo di formazione di cui all'art. 4 del presente provvedimento verifica preliminarmente il possesso in capo ai soggetti che richiedono la formazione iniziale dei requisiti professionali e di idoneita' di cui all'art. 2, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, all'art. 15, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 446/2021, e all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
2. La verifica dei requisiti professionali e di idoneita' di cui al comma 1 del presente articolo e' operata dalla Commissione d'esame, in fase di valutazione della domanda di ammissione all'esame, ai sensi del successivo art. 14.
3. Relativamente ai requisiti di esperienza di cui all'art. 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019, le Universita' e gli Istituti tecnici superiori possono certificarne il conseguimento anche computando il periodo curriculare di preparazione al conseguimento del titolo di studio.
 
Art. 7
Modalita' di svolgimento dei corsi di formazione

1. Gli organismi di formazione comunicano all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale competente per territorio, con un anticipo di almeno tre giorni (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festivita'), lo svolgimento dei corsi di formazione, indicando le relative date, i partecipanti e i docenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso.
2. I corsi di formazione tecnico-pratica sono articolati nei moduli indicati all'art. 3, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate allo stesso.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato Accordo, la formazione a distanza, ovvero in modalita' e-learning (FAD), e' ammessa per il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria da Sars-COVID 19 e per un ulteriore periodo successivo di novanta giorni.
4. Alla fine del corso di formazione, previa valutazione positiva di idoneita' del candidato, gli organismi di formazione rilasciano un «attestato di frequenza con profitto».
5. Gli ispettori autorizzati quali responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018 ed iscritti, come tali, nel registro degli ispettori «ope legis» a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dell'art 7 del d.d. n. 211/2018, sono esentati dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato IV punto 1, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dal conseguimento della formazione di cui al presente articolo in relazione ai moduli A e B, potendo direttamente accedere alla frequenza del modulo C, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del presente provvedimento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.
 
Art. 8
Fascicolo del candidato e dell'ispettore

1. Al termine del corso di formazione, l'organismo di formazione rilascia al candidato il fascicolo, anche in forma digitale, di cui all'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019.
2. Il fascicolo di cui al comma che precede, contiene:
a) titolo di studio;
b) dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;
c) attestato di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'art. 3 del citato Accordo.
3. Il predetto fascicolo, unitamente all'istanza e all'attestazione dei versamenti di cui al successivo art. 12, deve essere presentato all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale ove il candidato intende effettuare l'esame.
4. Fino alla data del 31 dicembre 2022, l'istanza di esame puo' essere presentata soltanto presso la sede dell'organismo di supervisione o dell'Autorita' a statuto speciale territorialmente competente in base alla sede dell'organismo di formazione oppure alla residenza del candidato stesso.
5. Il fascicolo del candidato, integrato con le abilitazioni e con gli attestati di superamento dei corsi di aggiornamento, costituisce il fascicolo dell'ispettore di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, che sara' conservato, in adempimento agli obblighi di legge e alle prassi esistenti, in formato digitale nel RUI.
6. Relativamente ai corsi gia' espletati alla data di pubblicazione del presente decreto dirigenziale, l'organismo di formazione trasmette il fascicolo all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale competente per territorio, accompagnato dalla dichiarazione del candidato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di aver svolto i corsi in conformita' alle norme vigenti.
 
Art. 9
Formazione di aggiornamento

1. La durata del corso di aggiornamento e' fissata in trenta ore.
2. Il programma del corso di aggiornamento riguarda le innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli, come di seguito specificato:
===================================================
| MATERIA | ORE  |
+=======================================+=========+
|Aggiornamenti normativi e tecnici | |
|introdotti dal decreto ministeriale n. | |
|214/2017 | 5 |
+---------------------------------------+---------+
|Valutazione delle carenze, | |
|reportistica, certificato di revisione | 3  |
+---------------------------------------+---------+
|Ispezioni visive sui veicoli  | 3 |
+---------------------------------------+---------+
|Sistemi di gestione della qualita  | 3  |
+---------------------------------------+---------+
|Metrologia applicata alla verifica | |
|periodica e metrologia delle | |
|attrezzature per le prove di revisione | 3  |
+---------------------------------------+---------+
|Misure elettriche-macchine elettriche  | 3  |
+---------------------------------------+---------+
|Requisiti aggiuntivi veicoli | |
|ibridi/elettrici  | 3  |
+---------------------------------------+---------+
|Componenti elettronici dei veicoli: | |
|diodi, transistor, circuiti integrati, | |
|logiche digitali, struttura del | |
|microcomputer, memorie fisiche  | 3  |
+---------------------------------------+---------+
|Sistemi IT di bordo  | 4  |
+---------------------------------------+---------+

3. Gli ispettori che proporranno domanda per sostenere l'esame relativo al modulo C, qualora gia' iscritti nel RUI in qualita' di responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, dovranno dimostrare di aver frequentato con profitto il corso di aggiornamento propedeutico di trenta ore, di cui al presente articolo, prima di poter presentare domanda di ammissione all'esame.
 
Art. 10
Vigilanza sulla formazione

La vigilanza sulla formazione e' affidata all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale e puo' essere eseguita, oltre che mediante opportuno controllo documentale, anche mediante controlli a campione «in situ», secondo le determinazioni delle citate Autorita' ed in base alle proprie capacita' ed esigenze operative.
 
Art. 11
Accesso alla professione di ispettore

1. L'organismo di supervisione o l'Autorita' a statuto speciale, all'esito di formale istruttoria, valutata positivamente la completezza del fascicolo di cui al predetto art. 8, ammette il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.
2. I requisiti necessari per sostenere l'esame da ispettore, come disciplinati dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 214/2017 e dall'art 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, opportunamente integrati e aggiornati dall'Accordo del 17 aprile 2019, sono di seguito indicati:
a) avere raggiunto la maggiore eta';
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all'Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019;
g) aver superato un apposito corso di formazione, come regolamentato dall'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.
3. L'organismo di supervisione o l'Autorita' a statuto speciale provvedono, anche con accertamenti a campione, ai controlli ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 
Art. 12

Domanda di esame, di aggiornamento, di rilascio del certificato di
formazione

1. I candidati devono presentare apposita istanza al fine di:
a) sostenere l'esame per il rilascio dell'abilitazione a svolgere l'attivita' di ispettore;
b) avere accesso all'aggiornamento della formazione professionale;
c) ottenere il rilascio del certificato di formazione professionale all'esito del superamento dell'esame di abilitazione.
2. L'istanza deve essere firmata digitalmente o accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita' e trasmessa, esclusivamente, tramite posta elettronica certificata, all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale ove il candidato intende sostenere l'esame o ha sostenuto l'esame.
3. Ogni organismo di supervisione o Autorita' a statuto speciale rendera' noto l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovra' essere inviata l'istanza e la relativa documentazione.
4. Unitamente all'istanza deve essere oggetto di trasmissione:
a) il fascicolo del candidato di cui all'art. 8;
b) secondo il caso che ricorre:
l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, relativa alla domanda d'esame;
l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per la domanda di aggiornamento della formazione;
l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per il rilascio del certificato di idoneita' a seguito del superamento dell'esame;
c) in caso di domanda per sostenere l'esame di abilitazione, l'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame, secondo le seguenti modalita' e tariffe:
euro 123,95 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano gia' titolari di un certificato di idoneita' relativo a uno dei moduli previsti dall'Accordo (Tariffa A1);
euro 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati gia' in possesso di un certificato (Tariffa A2);
euro 5,16 - Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3).
5. I versamenti relativi alle tariffe di cui al comma 4, lettera c), possono essere eseguiti, alternativamente:
a) presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento mobilita' sostenibile» con la seguente causale «Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi»;
b) mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale: «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento mobilita' sostenibile - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9»- «Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi».
6. Le Autorita' a statuto speciale specificheranno le rispettive modalita' di versamento delle tariffe di cui al comma 4, lettera c).
7. La quietanza bancaria oppure le attestazioni di versamento devono riportare il nominativo del candidato versante e devono essere consegnate in originale (ove il versamento non sia avvenuto on-line). I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perche' riguardano voci tariffarie e operazioni differenti. La quietanza bancaria oppure l'attestazione di versamento relative al rilascio del certificato (Tariffa A3) possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell'abilitazione.
 
Art. 13
Commissione d'esame

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, del decreto ministeriale n. 446/2021, sono istituite almeno quattro commissioni d'esame, delle quali almeno una presso ogni sede degli organismi di supervisione.
2. Le Autorita' a statuto speciale possono costituire analoghe commissioni o, in alternativa, possono utilizzare le commissioni istituite presso gli organismi di supervisione, previ accordi o convenzioni.
3. I Direttori generali territoriali, e le competenti Autorita' a statuto speciale, in relazione alle proprie esigenze e alle esigenze degli organismi di formazione, possono istituire piu' commissioni di esame anche in sedi decentrate ma appartenenti allo stesso organismo di supervisione o Autorita' a statuto speciale.
4. La composizione e la nomina delle commissioni d'esame sono disciplinate dall'art. 16, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021.
5. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del citato decreto, il Presidente e i componenti della commissione d'esame restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
6. La commissione e' coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale appartenente almeno all'Area II - F3, in servizio presso l'organismo di supervisione o l'Autorita' a statuto speciale medesima, o secondo i rispettivi ordinamenti delle Autorita' a statuto speciale.
7. I Direttori generali territoriali e le Autorita' a statuto speciale procedono all'eventuale nomina dei componenti supplenti.
 
Art. 14
Ammissione all'esame

1. L'organismo di supervisione o l'Autorita' a statuto speciale, sentiti i Presidenti delle commissioni istituite in un determinato ambito territoriale di competenza, fissano un calendario annuale degli esami assicurando almeno due sedute annue da tenersi una nel mese di maggio e una nel mese di novembre.
2. Nel caso in cui in un determinato ambito territoriale di competenza siano state presentate almeno quaranta domande d'esame, potranno essere indette, a cura dei Presidenti delle commissioni, sessioni d'esame straordinarie.
3. Le domande d'esame possono essere accettate fino a venti giorni (solari) antecedenti alla data fissata per l'esame e sono valutate dalla competente commissione durante una apposita riunione preliminare.
4. L'ammissione e la non ammissione all'esame e la conseguente convocazione alla seduta d'esame sara' resa nota agli istanti almeno dieci giorni (solari) prima dell'esame, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
5. Le domande d'esame astrattamente ammissibili ma pervenute successivamente al termine indicato al comma 3, saranno ritenute automaticamente valide per la sessione d'esame immediatamente successiva, salvo rinuncia esplicita del candidato.
6. In sede di riunione preliminare di valutazione delle domande, i componenti della commissione sottoscriveranno una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilita' e conflitto di interesse, tra di essi e i candidati ammessi all'esame, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».
7. Fino alla informatizzazione delle prove di esame, spetta alla singola commissione, in una seduta preliminare dedicata, preparare le schede cartacee dei quiz.
8. Ogni scheda quiz deve recare il timbro dell'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede quiz elaborate dalla commissione dovra' essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai componenti della commissione.
 
Art. 15
Modalita' di svolgimento dell'esame

1. Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il Presidente della commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi della segreteria della commissione e, previo accertamento dell'identita' personale degli stessi, dispone il loro spostamento nell'aula predisposta per lo svolgimento dell'esame.
2. I candidati che, all'ora fissata nella convocazione, non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e, previa esplicita istanza del candidato presentata in carta semplice, rinviati a successiva sessione d'esame.
3. Il Presidente fa constatare l'integrita' della chiusura del piego contenente le schede dei quiz e, successivamente, aperto il piego, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei quiz e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati.
4. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla segreteria all'atto dell'accertamento dell'identita' del candidato.
5. Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu.
6. I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.
7. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti e' escluso dall'esame.
8. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni impartite ed ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari, ivi compresa l'esclusione dall'esame. A tale scopo, almeno due componenti della commissione devono trovarsi nell'aula adibita a sede dell'esame. La mancata esclusione del candidato durante lo svolgimento dell'esame non preclude la possibilita' che questa possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.
9. Il candidato, dopo aver completato gli elaborati, appone negli appositi spazi le proprie generalita' e la propria firma.
10. Al termine della prova i candidati consegnano gli elaborati e possono abbandonare l'aula. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati devono essere sempre presenti nell'aula di svolgimento dell'esame.
11. L'esame si svolgera' con le seguenti modalita':
a) prova scritta mediante riscontro a quiz, estratti da un data base approvato dall'Autorita' competente, e nella disponibilita' dell'organismo di supervisione o dell'Autorita' a statuto speciale. Il data base dei quiz e le relative soluzioni sono pubblicati sul sito internet «ilportaledellautomobilista» e su eventuali portali internet di competenza dell'organismo di supervisione o dell'Autorita' a statuto speciale;
b) prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta.
12. La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attivita' di revisione dei veicoli leggeri (successivo al completamento dei moduli formativi A+B di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019):
a) e' composta da sessanta domande in modalita' «vero o falso»;
b) ha un tempo di risoluzione di quaranta minuti;
c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a quattro;
d) nel caso in cui gli errori siano superiori a quattro la prova si intende non superata e, in conseguenza di cio', il candidato puo' ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.
13. La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attivita' di revisione dei veicoli pesanti (successivo al completamento del modulo formativo C di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019):
a) e' composta da trenta domande in modalita' «vero o falso»;
b) ha un tempo di risoluzione di venti minuti;
c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a due;
d) nel caso in cui gli errori siano superiori a due la prova si intende non superata e, in conseguenza di cio', il candidato puo' ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.
14. Le prove d'esame a quiz, una volta informatizzata la procedura, saranno svolte su apposite postazioni telematiche.
15. La prova pratica si svolgera' dopo la conclusione della prova scritta utilizzando una linea di revisione dell'ufficio sede di esame, con un veicolo messo a disposizione, per quanto concerne l'esame relativo ai moduli formativi A e B, dall'ufficio sede di esame e, per quanto concerne l'esame relativo al modulo formativo C, dall'organismo di formazione. Qualora il tempo necessario ad effettuare le prove pratiche non fosse sufficiente per tutti i candidati, il Presidente, in accordo con i componenti della commissione, fissa le ulteriori date per lo svolgimento delle prove pratiche nei giorni immediatamente successivi, convocando i relativi candidati per portare a temine l'intera sessione in tempi limitati.
16. Qualora un candidato non risultasse idoneo alla prova pratica, potra' sostenere di nuovo la stessa, previa presentazione di apposita domanda e trascorso almeno un mese dalla precedente.
 
Art. 16
Iscrizione nel registro unico degli ispettori di revisione

1. L'Autorita' competente ha istituito l'elenco centrale informatico di registrazione degli ispettori dei centri di controllo (RUI).
2. Il RUI contiene i seguenti elementi:
a) anagrafica dell'ispettore, la quale si compone dei seguenti dati:
codice dell'ispettore (generato dal sistema: codice iscrizione RUI);
categoria (ausiliario, autorizzato, autorizzato «ope legis»);
nome e cognome;
data e luogo di nascita (comune e provincia o Stato estero);
codice fiscale;
indirizzo di residenza;
indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.);
data dell'ultimo controllo di onorabilita' (Onorabilita' SI/NO);
b) informazioni relative ai corsi di abilitazione e al superamento dell'esame, le quali si riferiscono ai seguenti elementi:
data di fine del corso;
organismo di formazione erogante;
indirizzo fisico ed e-mail dell'organismo di formazione erogante;
data di abilitazione (per gli ispettori non iscritti «ope legis» la data coincide con quella di superamento dell'esame);
estremi del certificato di abilitazione;
data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'attivita' di ispettore;
tipologia di abilitazioni conseguite (per l'attivita' di revisione dei veicoli leggeri o pesanti);
organismo di supervisione (DGT che gestisce l'esame);
c) informazioni relative alla formazione di aggiornamento, le quali si riferiscono ai seguenti elementi:
data in cui si e' concluso il corso di formazione;
estremi dell'attestato di superamento relativo al corso;
tipo di abilitazione conseguita;
organismo di formazione erogante;
indirizzo fisico ed e-mail dell'organismo di formazione erogante.
3. Nel RUI vengono annotate le sospensioni relative all'esercizio dell'attivita' di ispettore, nonche' le relative date di riattivazione e le revoche dell'abilitazione.
4. Nel RUI sono contenuti i dati relativi al centro di controllo presso cui gli ispettori che svolgono attivita' di revisione sui veicoli leggeri prestano la propria attivita' di lavoro subordinato. In particolare, sono indicati i seguenti dati:
a) codice del centro di controllo;
b) data di inizio e data di eventuale fine del rapporto di lavoro.
5. I dati di cui al presente articolo sono inseriti e aggiornati nel RUI:
a) dall'Autorita' competente - DGMOT, per gli ispettori abilitati;
b) dall'organismo di supervisione o dall'Autorita' a statuto speciale competente per gli ispettori autorizzati e per i responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, ma non dipendenti di alcun centro;
c) dalle amministrazioni provinciali, per gli ispettori provenienti dal ruolo di responsabili tecnici, gia' abilitati o autorizzati e registrati nel RUI alla data del 31 agosto 2018.
6. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore e' abilitato.
7. L'ispettore non puo' operare in assenza della iscrizione o di conferma della stessa.
8. I responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018 a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dell'art. 7, ultimo periodo, del d.d. n. 211/2018, non in attivita' alla data di adozione del presente provvedimento e che intendono iscriversi al RUI, dovranno presentare istanza in bollo all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale competente per territorio di residenza o per sede dove hanno sostenuto l'esame di abilitazione, che provvede all'inserimento.
9. Gli ispettori ausiliari sono inseriti dall'organismo di supervisione o dall'Autorita' a statuto speciale competente, in relazione all'ambito territoriale di competenza in cui hanno presentato istanza per svolgere l'attivita', in una sezione del registro che assolve alla funzione di elenco, secondo quanto disposto da questa Direzione generale.
 
Art. 17
Compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 6, del decreto ministeriale n. 446/2021, i compensi per i membri della commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)», e dall'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il quale consente di mutuare i compensi da corrispondere al Presidente, ai membri e al segretario delle commissioni da quelli stabiliti per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali.
3. I criteri di cui al comma 2 sono stati stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
4. In applicazione della normativa indicata al comma 2 i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici sono determinati in via analogica selezionando le voci ed i relativi importi assimilabili alla fattispecie in esame, come segue:
a) compenso base e gettone di presenza per le commissioni esaminatrici:
euro 1.800,00 per ciascun componente della commissione. Tale compenso e' aumentato del 10 per cento per i Presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. Il compenso si intende globale per ogni sessione d'esame e non per singola giornata di impegno;
ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico, il compenso base e' dovuto in misura proporzionale al numero di sedute di commissione cui hanno partecipato;
b) compenso integrativo:
a ciascun componente delle commissioni esaminatrici e' altresi' corrisposto un compenso integrativo nella misura pari a euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato;
il compenso di cui al punto che precede e' aumento del 10 per cento per i Presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
c) limiti massimi:
i compensi emarginati ai punti a) e b) non possono eccedere, complessivamente, l'importo di euro 8.000,00 per sessione di esame;
i limiti massimi di cui al punto precedente sono aumentati del 10 per cento per i Presidenti, nonche' ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti.
 
Art. 18
Competenze dell'ispettore

1. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, deve rispettare l'insieme delle regole etiche, giuridiche, tecniche ed amministrative di cui all'art. 80 del codice della strada, all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, alla direttiva 2014/45/UE per come recepita in Italia dal decreto ministeriale n. 214/2017 e relativi allegati, all'art. 17 del decreto ministeriale n. 446/2021, nonche' all'Accordo del 17 aprile 2019.
2. Dal complesso normativo vigente si evincono le specifiche competenze e prerogative dell'ispettore, in forza delle quali quest'ultimo e' chiamato a:
a) essere esente da conflitti di interesse;
b) procedere con continuita' al proprio aggiornamento;
c) informare la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
d) non modificare i risultati del controllo tecnico, fatti salvi i casi previsti dalla Autorita' competente;
e) eseguire le revisioni in conformita' alle prescrizioni vigenti;
f) controllare la funzionalita' della linea di revisione, ivi comprese le attrezzature ivi disposte, e richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario;
g) controllare periodicamente, secondo il piano di valutazione dei rischi approntato dal datore di lavoro, la gestione dei flussi di veicoli;
h) procedere periodicamente alla verifica della taratura delle attrezzature e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura per ogni prova, attraverso il calibratore annesso al fonometro;
i) rispettare le scadenze e l'ordine delle prenotazioni come predisposto dall'impresa attraverso il SW della linea;
j) procedere ai controlli preliminari di individuazione del veicolo da esaminare (targa, numero di telaio, identificazione del tipo di motore montato);
k) procedere al rilievo dei dati tecnici salienti riportati sulla carta di circolazione, controllando che corrispondano a quelli gia' registrarti sul sistema informativo della linea di revisione al momento della prenotazione;
l) controllare che siano state corrisposte le tariffe prescritte per «diritti motorizzazione»;
m) procedere alle operazioni di controllo, strumentali e visive, secondo le istruzioni desunte dalle norme di legge e regolamentari;
n) procedere a constatare lo stato di efficienza degli organi non raggiungibili senza smontaggi, garantendo la propria presenza al momento dello smontaggio o mediante acquisizione di certificazione liberatoria del centro di controllo;
o) certificare l'esito delle revisioni effettuate sulla sola base dello stato del veicolo per come si presenta alla prova di revisione, facendo eventualmente precedere, e non seguire, la fase della pre-revisione;
p) trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;
q) stampare ed apporre l'etichetta autoadesiva munita di codice antifalsificazione sulla carta di circolazione del veicolo;
r) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione;
s) rilasciare all'utente la certificazione di avvenuta revisione temporaneamente sostitutiva della carta di circolazione;
t) curare la completezza delle certificazioni da conservare agli atti (domanda utente, referto ed eventuali allegati);
u) produrre referti riportanti valori non eccedenti i limiti ammessi;
v) astenersi dall'effettuare operazioni di revisione in caso di diffida a sospenderle;
w) presenziare costantemente durante lo svolgimento delle operazioni di controllo sui veicoli;
x) curare la compilazione del registro;
y) verificare la sussistenza e la completezza delle certificazioni da conservare agli atti.
 
Art. 19
Responsabilita' dell'ispettore e disciplina sanzionatoria

1. In coerenza all'art. 18 del decreto ministeriale n. 446/2021, il regime sanzionatorio si applica a tutti gli ispettori che prestano la propria attivita' presso i centri di controllo, sia in relazione ai veicoli leggeri che ai veicoli pesanti.
2. Ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, e' previsto che i provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di ispettore siano adottati dagli organismi di supervisione o dall'Autorita' a statuto speciale, quando venga accertato che l'ispettore:
a) non e' piu' in possesso dei requisiti e/o delle condizioni prescritte in ordine:
alla validita' dell'autorizzazione;
ai requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del regolamento di esecuzione del codice della strada;
b) ha effettuato le revisioni in difformita' dalle prescrizioni vigenti;
c) ha contravvenuto a quanto disposto dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 214/2017, in ragione del fatto che:
non e' esente da conflitti di interesse;
non ha informato la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
i risultati del controllo tecnico siano stati modificati al di fuori dei casi previsti dall'Autorita' competente.
3. L'accertamento della carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti al punto sub a) del comma 2 comporta la cancellazione dal registro RUI.
4. Gli organismi di supervisione o le Autorita' a statuto speciale sono autorizzati a procedere secondo la gravita' delle infrazioni e ad irrogare le relative sanzioni in luogo dell'Autorita' competente di cui all'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021.
5. Sara' cura degli organismi di supervisione o delle Autorita' a statuto speciale valutare se alle carenze riscontrate si accompagnino anche procedimenti di rilievo penale a carico dell'ispettore e in tal senso sara' necessario verificare:
a) l'eventuale iscrizione nel registro degli indagati per fattispecie penali;
b) l'eventuale sussistenza di sentenze di condanna per fattispecie penali in gradi di giudizio intermedi o passate in giudicato.
6. L'accertamento della permanenza dei requisiti sopraelencati va eseguito d'ufficio da parte dagli organismi di supervisione o dalle Autorita' a statuto speciale, anche con controlli a campione.
7. I provvedimenti emessi a norma dell'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021, sono trasmessi all'Autorita' competente per l'esercizio delle attivita' di raccordo ed omogeneizzazione dei criteri sanzionatori adottati.
8. I provvedimenti sanzionatori sono adottati a seguito di attivita' di vigilanza occasionale o programmata, da esercitare secondo il disposto della vigente direttiva del Capo del Dipartimento 4 luglio 2018, n. 192, con i necessari adeguamenti ai modelli di verbale utilizzati in coerenza con le presenti disposizioni («Verbale di ispezione imprese autorizzate allo svolgimento delle revisioni» e «Verbale di ispezione ispettori autorizzati allo svolgimento delle revisioni»).
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 18 del citato decreto.
 
Art. 20
Rimedi avverso i provvedimenti sanzionatori

1. Avverso ciascun provvedimento sanzionatorio adottato dagli organismi di supervisione o dalle Autorita' a statuto speciale, e' ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, con sede in Roma, in via G. Caraci n. 36, entro trenta giorni dalla notifica.
2. E' altresi' ammesso il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di sessanta o centoventi giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
 
Art. 21
Vigilanza sugli ispettori

1. L'irrogazione di un provvedimento disciplinare e' preceduta da una «Sollecitazione ad adempiere» nelle forme indicate dalla direttiva n. 192/2018.
2. All'esito della sollecitazione di cui al comma 1, l'adempimento deve essere verificato trascorso un termine massimo di dieci giorni solari.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del presente decreto, i provvedimenti disciplinari adottabili consistono in atti di:
a) diffida;
b) sospensione;
c) revoca.
4. La diffida di cui al comma 3, lettera a), ricorre quando, a seguito di attivita' di vigilanza eseguita presso la sede del centro di controllo, congiuntamente o disgiuntamente dalla vigilanza telematica eseguita attraverso l'utilizzazione del protocollo MCTCNet2, si siano registrate non conformita'. In tal caso viene assegnato un termine di dieci giorni entro cui l'ispettore deve fare pervenire dettagliata memoria giustificativa da sottoporre al vaglio dell'organismo di supervisione. A valle del contraddittorio, dovranno essere prescritte tutte le appropriate misure provvisorie o complementari necessarie per ripristinare o garantire la conformita'.
5. La sospensione di cui al comma 3, lettera b), ha una durata compresa tra trenta e centottanta giorni e si applica anche nel caso in cui siano state irrogate almeno due diffide nel corso di dodici mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida, le cui relative violazioni non siano state sanate nei termini assegnati.
6. La revoca di cui al comma 3, lettera c), con conseguente cancellazione dal RUI, si realizza anche nel caso di:
(i) tre diffide conseguite nel periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida anche se le violazioni siano state sanate nei termini assegnati;
(ii) due sospensioni, conseguite nel periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida.
 
Art. 22

Responsabilita' penale e amministrativa del titolare del centro di
controllo e dell'ispettore

1. Al titolare dell'impresa individuale con una o piu' sedi e al legale rappresentante di imprese, consorzi o societa' consortili esercenti attivita' di revisione competono le responsabilita' connesse alla gestione complessiva dell'azienda, nonche' al mantenimento dei requisiti richiesti all'impresa stessa.
2. La responsabilita' amministrativa si concretizza a carico del titolare, secondo quanto previsto dall'art. 80 del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione con le seguenti modalita':
(i) sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto dei termini e modalita' di emissione dell'esito, del certificato e dell'attestato della revisione da parte del centro di controllo;
(ii) provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione rilasciata nei casi in cui:
sia venuto meno il possesso o l'idoneita' delle attrezzature tecniche;
sia venuto meno il possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione;
vi sia inadempienza alle disposizioni in materia di revisione.
3. La responsabilita' amministrativa non ricorre nei confronti dell'ispettore, fatta eccezione per le violazioni per le quali egli e' responsabile in maniera esclusiva e fatta salva la sua possibile corresponsabilita', per i casi sottoelencati:
omessa conservazione, o omessa consegna durante l'ispezione, dei documenti attestanti l'esito della revisione (richiesta di revisione del proprietario e referti delle prove e seguite);
omessa compilazione del registro tenuto in versione informatica;
mancanza o incompletezza di una delle certificazioni da conservare agli atti;
emissione di certificazione di revisione errata;
mancata emissione della certificazione ed attestato di revisione con esito.
4. La responsabilita' penale per reati contro la PA riconducibili all'ispettore in qualita' di incaricato di pubblico servizio, in via esclusiva od in concorso con il titolare, ricorre per tutte le ipotesi rilevanti disciplinate dal Libro secondo, Titolo II, Capo I del codice penale.
 
Art. 23

Misura della sospensione e irrogazione della revoca del certificato
di ispettore

1. Gli organismi di supervisione e le Autorita' a statuto speciale procedono all'applicazione delle sanzioni tenuto conto della gravita' dell'infrazione commessa, secondo un principio di proporzionalita'.
2. Il periodo di sospensione applicabile e' generalmente ricompreso tra un minimo di trenta giorni e un massimo di novanta giorni, salvo quanto disposto al seguente comma 3.
3. In caso di situazioni di pericolo per la circolazione o di danno per l'ambiente (carenze pericolose di cui all'allegato I, parte 3 del decreto ministeriale n. 214/2017), i periodi di sospensione devono essere raddoppiati, entro il limite di centottanta giorni.
4. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti e sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 80, comma 16, del codice della strada.
Roma, 16 febbraio 2022

Il direttore generale: D'Anzi