Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2022).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante: "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attivita' necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. (554)
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.»
 
Allegato A

(articolo 16)
1. Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2. Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
3. Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
4. Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali
5. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
6. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilita' di alcuni periodi di assenza dal servizio
6-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni per il trasporto pubblico locale.
7. Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
8. Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
9. Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
10. Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
11. Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
12. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
13. Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
14. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici
15. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
16. Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile
17. Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
18. Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta'
19. Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Durata straordinaria dei permessi premio
20. Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Detenzione domiciliare
21. Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 Modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici
22. Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie.
 
Art. 2

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione del regime di quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f) soppresso
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con
la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in
condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli
inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione
continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento sociale
e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale,
salva la possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o
privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la
chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri
sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi,
anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in
luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'
dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura
al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia
delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate;
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita'.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto
di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure
di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente
necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica
utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali
interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125
e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di
avere effetto tutte le misure limitative della circolazione
all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e tali
misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli
stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche
aree del territorio medesimo interessate da particolare
aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti,
con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione
diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti
interregionali possono essere limitati solo con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche
aree del territorio nazionale, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti
da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e
privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli
ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno
2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere
limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in
relazione a specifici Stati e territori, secondo principi
di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico
e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del
Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con
essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna
limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura
della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria
in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino
all'accertamento della guarigione o al ricovero in una
struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con
soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri
soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con
provvedimento dell'autorita' sanitaria e' applicata la
quarantena precauzionale o altra misura ad effetto
equivalente, preventivamente approvata dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020.
7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui
al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi
giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o
dalla guarigione o successivamente alla somministrazione
della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con
soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di
cui al primo periodo e' applicato il regime
dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico
rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene
SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto.
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono
definite le modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base
dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione
del regime di quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue
all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2,
effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche
elettroniche, al dipartimento di prevenzione
territorialmente competente del referto con esito negativo
determina la cessazione del regime di quarantena.
7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis
sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di
guarigione avvenuta successivamente al completamento del
ciclo vaccinale primario.
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli
eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza
di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita'
convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita'
stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia
impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di
persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni
contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di
contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono
attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche
stabilire differenti termini di efficacia.
13. Le attivita' dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi
per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali
e da soggetti privati, sono svolte con modalita' definite
con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le
linee guida adottati a livello nazionale. Le misure
limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o
delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di
cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di
sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza
del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero
della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al
comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione
all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio
2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro
della salute, puo' introdurre misure derogatorie
restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del
medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto
dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il
Ministro della salute, anche ampliative.
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
sentito, ove ritenuto necessario, il Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o
piu' regioni nel cui territorio si manifesta un piu'
elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente,
si applicano le specifiche misure individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili
sull'intero territorio nazionale. Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei
posti letto in area medica e in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione
delle regioni in una delle zone individuate dal comma
16-septies. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono
efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo
che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
allo scadere del termine di efficacia dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali
sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione.
L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in
uno scenario inferiore a quello che ha determinato le
misure restrittive comporta in ogni caso la nuova
classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute,
adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, in ragione dell'andamento del rischio
epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo'
essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
parti del territorio regionale, l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di
regia di cui al presente articolo sono pubblicati per
estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito
internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma
restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa
e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici
giorni in uno scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del
comma 16-bis, come verificato dalla cabina di regia,
comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici giorni, delle misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia
ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli
atti gia' adottati conformemente ai principi definiti dal
presente comma.
16-quater. Il Ministro della salute, con propria
ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e
16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma
16-bis, si collocano in una delle zone di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 16-septies, le misure individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive
rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio
nazionale.
16-quinquies.
16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute,
adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le
regioni che si collocano nella zona bianca di cui alla
lettera a) del comma 16-septies, all'interno delle quali
cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e le attivita' sono disciplinate dai
protocolli individuati con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono
essere adottate, in relazione a determinate attivita'
particolarmente rilevanti dal punto di vista
epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del
2020.
16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore
a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane
consecutive;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una
delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o
inferiore al 15 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'
uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati
alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della
salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione
puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di
posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'
esistenti e destinati ad altre attivita';
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella
lettera a);
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o
superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica
una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le
condizioni indicate nella lettera a):
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o
inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'
uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati
alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile
sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su
quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita';
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori
l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le
condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori
l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le
seguenti condizioni:
1) il tasso di occupazione dei posti letto in area
medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40
per cento;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'
superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla
predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione
puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di
posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'
esistenti e destinati ad altre attivita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2020, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni finali). - 1. Le misure di cui al
presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31
marzo 2022, fatti salvi i diversi termini previsti
dall'articolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
 
Art. 3

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;
b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario
della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono
le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle
certificazioni di cui al comma 2;
a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione
o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle
certifica-zioni comprovanti lo stato di avvenuta
vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero
l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al
comma 2, lettere b) e c-bis);
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e
le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute, somministrate dalle autorita'
sanitarie competenti per territorio;
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione
dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a
catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),
amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e
amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato
per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del
SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed
effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato
sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto
dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero
della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del
Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per
conto del Ministero della salute, titolare del trattamento
dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle
seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine
del ciclo vaccinale primario o a seguito della
somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del ciclo vaccinale primario o a seguito della
somministrazione della relativa dose di richiamo.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha
una validita' di sei mesi a far data dal completamento del
ciclo vaccinale primario ed e' rilasciata automaticamente
all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del predetto ciclo. In caso di
somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo
vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha
validita' a far data dalla medesima somministrazione senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo. La certificazione
verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata anche
contestualmente alla somministrazione della prima dose di
vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo
alla somministrazione fino alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere
indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La
certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e'
rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta
somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una
precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti
con circolare del Ministero della salute, e ha validita'
dalla medesima somministrazione. Contestualmente al
rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il
predetto esercente la professione sanitaria, anche per il
tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a
rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo
sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione
di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora,
nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha
una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta
guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i
pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e
dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario
elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al
presente comma cessa di avere validita' qualora, nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo
giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino,
e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19
di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di sei
mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che
sono stati identificati come casi accertati positivi al
SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo, e'
rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di
cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' a
decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessita' di
ulteriori dosi di richiamo.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha
una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test
antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del
test molecolare ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche, da quelle private
autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i
test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici
di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi
del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe
certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei
diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio
di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati
personali riportati nella certificazione non sono, o non
sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione
non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni
in formato digitale, sono accessibili alle persone con
disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in
italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di
vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono richiedere la certificazione verde
COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento
sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in
cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in
conformita' al diritto vigente negli Stati membri
dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori
che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di
viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai
genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo
di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per
motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta'
inferiore a sei anni.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953
e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2021.
9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in
possesso di un certificato rilasciato dalle competenti
autorita' sanitarie estere di avvenuta guarigione o di
avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2 con un vaccino
autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel
caso in cui siano trascorsi piu' di sei mesi dal
completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2
o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, e' consentito
l'accesso ai servizi e alle attivita' per i quali sul
territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una
delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o
guarigione di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), c.d.
green pass rafforzato, previa effettuazione di test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita'
di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o
di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del test
di cui al primo periodo non e' obbligatoria in caso di
avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo
vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini
non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in
Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui al
primo periodo e' consentito in ogni caso previa
effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo al virus SARSCoV-2, di cui al comma 2,
lettera c), avente validita' di quarantotto ore
dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore
se molecolare.
9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle
attivita' di cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare
che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate anche con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del
comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati
gli interventi di adeguamento necessari a consentire le
verifiche. (64)
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono
indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale
-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano
una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e
c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere
utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2,
comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-bis.1,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto,
nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente
con legge dello Stato.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 3 bis

Certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:»;
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 2;
a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettere b) e c-bis)».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 3.
 
Art. 4

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da con-certo, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso».
3. (Soppresso).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi
sportivi). - 1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal
vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono
svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori
che non siano abitualmente conviventi, sia per il
personale. In zona gialla la capienza consentita non puo'
essere superiore al 50 per cento di quella massima
autorizzata. In zona bianca, la capienza consentita e' pari
a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti
al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente
destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla
capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In
ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il
pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a
sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza
autorizzati, gli organizzatori producono all'autorita'
competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione
concernente le misure adottate per la prevenzione della
diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle
dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi,
nonche' delle indicazioni stabilite in apposite linee guida
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
predetta autorita' comunica le misure individuate dagli
organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene
conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel
corso di sedute alle quali puo' invitare rappresentanti
delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti
in materia di sanita' pubblica, al fine di acquisire un
parere circa l'idoneita' delle predette misure. Le misure
sono comunicate altresi' al Prefetto ai fini delle
eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del
parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20
della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli
spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile
assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo, nonche', salvo quanto previsto dal comma 1-bis
per la zona bianca, le attivita' che abbiano luogo in sale
da ballo, discoteche e locali assimilati. In zona bianca
sono con-sentite le feste popolari e le manifestazioni
culturali all'aperto, anche con modalita' itinerante e in
forma dinamica, riconosciute di notevole interesse
culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Gli organizzatori producono all'autorita' competente
ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le
misure adottate per la prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione
di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo in
sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono
consentite nel rispetto di protocolli e linee guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso
e' consentito con tracciamento dell'accesso alle strutture.
La capienza non puo' comunque essere superiore al 75 per
cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a
quella massima autorizzata. Nei locali al chiuso ove si
svolgono le predette attivita' deve essere garantita la
presenza di impianti di aereazione senza ricircolo
dell'aria oppure di sistemi di filtrazione ad elevata
efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre
la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2, e restano fermi
gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad
eccezione del momento del ballo.
2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo
del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del
pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello
agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle
competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.
In zona gialla, la capienza consentita non puo' essere
superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al
chiuso rispetto a quella massima autorizzata. In zona
bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al
75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso
rispetto a quella massima autorizzata. Le percentuali
massime di capienza di cui al presente comma si applicano a
ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico
nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni
sportivi. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri
definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si
svolgono senza la presenza di pubblico.
2-bis.
3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento
della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei
siti e degli eventi, puo' essere stabilita una diversa
percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto
dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con
linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di
contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e,
per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal
Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.
3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli
spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o
all'aperto in sale teatrali, sale da con-certo, sale
cinematografiche, locali di in-trattenimento e musica dal
vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e
le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o
all'aperto, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei
suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione
svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di
tempo di cui al primo periodo e' vietato il consumo di cibi
e bevande al chiuso.
4.».
 
Art. 4 bis

Misure urgenti in materia di personale sanitario

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID 19».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Deroga alle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e
in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
della pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre
2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito
l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali
sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai
professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o
dipendente, nel territorio nazionale, anche presso
strutture sanitarie private o accreditate, interessate
direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID 19,
una professione sanitaria o la professione di operatore
socio-sanitario in base a una qualifica professionale
conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza,
corredata di un certificato di iscrizione all'albo del
Paese di provenienza, alle regioni e alle province
autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo
di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e
2-ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1,
l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
nonche' presso strutture sanitarie private autorizzate o
accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19,
per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario e' consentita, in deroga
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno
che consenta di svolgere attivita' lavorativa, fermo
restando ogni altro limite di legge.».
 
Art. 4 ter
Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi
medici e di protezione individuali

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario straordinario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e riferisce al Governo.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il tavolo tecnico e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed e' composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanita', delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonche' da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
3. All'attuazione delle attivita' di cui al comma 2 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' del tavolo tecnico di cui al comma 2 non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.
 
Art. 5
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) concorsi pubblici;
c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2-bis» e «ai medesimi commi 1 e 2-bis » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « al comma 1 » e « al medesimo comma 1 » e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto
green pass base). - 1. Fino al 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' consentito sull'intero territorio nazionale
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti
servizi e attivita', nel rispetto della disciplina della
zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74:
a) mense e catering continuativo su base
contrattuale;
b) concorsi pubblici;
c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente
decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76.
1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito
esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito
del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e
finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli
necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze
essenziali e primarie della persona, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all'interno degli istituti penitenziari per
adulti e minori.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere
a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione
di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1°
febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima
lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi,
alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma
sono effettuate dai relativi titolari, gestori o
responsabili ai sensi del comma 4.
2. (abrogato).
2-bis. (abrogato).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si
applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per
trattare in modalita' digitale le predette certificazioni,
al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto,
per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
utilizzate le certificazioni rilasciate in formato
cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'
di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai
predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo'
definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione
del presente articolo.».
 
Art. 5 bis
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o
guarigione, cosiddetto green pass rafforzato

1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato) - 1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis;
b) alberghi e altre strutture ricettive, nonche' servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attivita' che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita';
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attivita' che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati;
i) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
l) impianti di risalita con finalita' turistico commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
n) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;
o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.
3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID- 19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
4. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo».
2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono soppresse;
1.2) al terzo periodo, le parole: «l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e » sono soppresse;
1.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalita' itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all'autorita' competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: « esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID- 19 di cui all'articolo 9, comma 2, » sono soppresse;
3) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata »;
b) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 9, comma 10-bis, dopo la parola: «9-bis,» e' inserita la seguente: «9-bis.1,»;
d) all'articolo 13, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: « e 9-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 9-bis e 9-bis.1 »;
2) al terzo periodo, dopo le parole: « dell'articolo 9-bis » sono inserite le seguenti: « , al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5 »;
3) al quarto periodo, le parole: «e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato».

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
5.
- Per l'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Fiere, convegni e congressi). - 1. E'
consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo
svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche,
nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilita' di
svolgere, anche in data anteriore, attivita' preparatorie
che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel
territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al
presente comma e' comunque consentito, fermi restando gli
obblighi previsti in relazione al territorio estero di
provenienza.
2. (abrogato).
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi'
consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."
Per l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. La violazione delle
disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5,
6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis
9-bis.1 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due
violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter
dell'articolo 9 e al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma
3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5,
commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla
terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a
dieci giorni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali
sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi
1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e
all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o), in
relazione al possesso di una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green
pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda
violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci
giorni.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479,
480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai
documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del
medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi
COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le
pene stabilite nei detti articoli.».
 
Art. 5 ter
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito
scolastico e della formazione superiore

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9-ter e' abrogato;
b) all'articolo 9-ter.1:
1) al comma 1:
1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base »;
1.2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e' verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalita' di controllo che non consentono la visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»;
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2 »;
c) all'articolo 9-ter.2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alle altre istituzioni di alta formazione colle-gate alle universita', compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 »;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e' verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalita' di controllo che non consentono la visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le universita' e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2
del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e
formativo). - 1. Fino al 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema
nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei
sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici
superiori deve possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base. Le disposizioni del primo
periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli
studenti nonche' a coloro che frequentano i sistemi
regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono
parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici
superiori e degli istituti di istruzione e formazione
tecnica superiore. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge
1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e'
verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al
medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine
delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base, sono effettuate a campione, secondo modalita' di
controllo che non consentono la visibilita' delle
informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture
sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la
verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1,
oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo
del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del
presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di
lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti
scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta
ai direttori degli uffici scolastici regionali
territorialmente competenti. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei
responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1
spetta alle autorita' degli enti locali e regionali
territorialmente competenti.
4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19
di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata
rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o
digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono
comunque rispettate a seguito della presentazione da parte
dell'interessato di un certificato rilasciato dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesta che il
soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo
9, comma 2.».
«Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione
superiore). - 1. Fino al 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle
universita', compresi gli studenti delle predette
istituzioni, deve possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e'
verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al
medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine
delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base, sono effettuate a campione, secondo modalita' di
controllo che non consentono la visibilita' delle
informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le universita' e
le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente
necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni
di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle
strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro,
la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma
1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo
periodo del presente comma, deve essere effettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19
di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata
rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o
digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono
comunque rispettate a seguito della presentazione da parte
dell'interessato di un certificato rilasciato dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesta che il
soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo
9, comma 2.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del
presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di
lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al
medesimo comma 1.».
 
Art. 5 quater
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto

1. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:»;
2) la lettera e-bis) e' abrogata;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo.
2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, e' consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al medesimo comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-bis»;
d) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
e) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-bis e 3».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-quater del citato
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nei mezzi di trasporto). - 1. Fino al 31 marzo
2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso
di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione
o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso
ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di
trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto
ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone,
ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo
continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di
due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi
prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con
conducente;
e-bis) (abrogata);
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto
pubblico locale o regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' fatto
obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di
trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo.
2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi
e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e
per le isole con il resto del territorio italiano, e'
consentito anche ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i
loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei
servizi di cui al comma 1 e al comma 2-bis avvenga nel
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto
pubblico locale o regionale le predette verifiche possono
essere svolte secondo modalita' a campione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 4
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure
di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite
dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo
10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di
legge e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello
stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi
di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di
infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione
ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea,
regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla
osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o
concessioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi ai
commi 1, 2-bis e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».
 
Art. 5 quinquies

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
nei luoghi di lavoro

1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022 » e le parole: « la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base »;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche' dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-quinquies del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e
fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al
personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici
e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini
dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del
territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge
l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di
esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto
green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche' dagli
articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o
di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma
1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del
vaccino sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di
cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la
verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e'
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita'
operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al
comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove
possibile, che i controlli siano effettuati al momento
dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto
formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai
commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea
informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze
circa la predisposizione delle nuove modalita'
organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida
per la omogenea definizione delle modalita' organizzative
di cui al primo periodo. Per le regioni, le province
autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove
adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e
razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i
lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio
datore di lavoro copia della propria certificazione verde
COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta
certificazione, per tutta la durata della relativa
validita', sono esonerati dai controlli da parte dei
rispettivi datori di lavoro.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichi di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta certificazione e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione
dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per
i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo
non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o
emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui
al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
2 e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la
violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per
le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di
una somma da euro 600 a euro 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo
9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai
soggetti titolari di cariche elettive o di cariche
istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito
della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento
alle disposizioni di cui al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono
alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
 
Art. 5 sexies

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
negli uffici giudiziari

1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» e le parole: la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies del citato
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).
- 1. Dal 15 ottobre 2021 e 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari nonche' i componenti delle commissioni
tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove
svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e,
su richiesta, non esibiscono una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccina-zione, guarigione o test, cosiddetto
green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato
possesso o alla mancata esibizione della certificazione
verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e'
considerata assenza ingiustificata con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono
dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento,
comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo agli uffici giudiziari in violazione
della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra
illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati
ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri
soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo
secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il
verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza
ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonche'
ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri
ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni
della giustizia.
5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in
cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la
magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la
corte di appello, e' tenuto a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di
delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero
della giustizia, per i profili di competenza, possono
essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della
disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle
disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del
comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e
13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai testimoni e alle parti del processo.
8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato
possesso o alla mancata esibizione della certificazione
verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce
impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.».
 
Art. 5 septies

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
nel settore privato

1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche' dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-septies del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e
fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una
attivita' lavorativa nel settore privato, ivi compresi i
titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione
di pasti e bevande, e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso
ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del
presente decreto, nonche' dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione,
anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi
di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del
vaccino sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1
e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che
dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in
somministrazione la verifica del rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e'
onere del somministratore informare i lavoratori circa la
sussistenza delle predette prescrizioni.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono,
entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i
controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai
luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
incaricati dell'accertamento delle violazioni degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di
cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di
consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria
certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano
la predetta certificazione, per tutta la durata della
relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte
dei rispettivi datori di lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta
certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022,
termine di cessazione dello stato di emergenza, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza
ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominato.
7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo'
sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a
quella del contratto di lavoro stipulato per la
sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del
31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore
sospeso.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui
al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
2 e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la
violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per
le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di
una somma da euro 600 a euro 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla
violazione.».
 
Art. 5 octies

Modifiche alla disciplina degli spostamenti

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
b) al comma 2-sexies, le parole: «Nelle zone bianche» sono sostituite dalle seguenti: «Su tutto il territorio nazionale».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Misure relative agli spostamenti). - 1. Gli
spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati
in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per
comprovate esigenze lavorative o per situazioni di
necessita' o per motivi di salute, nonche' per il rientro
ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base.
2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla
e, in ambito comunale, nella zona arancione, e' consentito
lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata,
una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli
spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, come rideterminati dal presente articolo, e nel
limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi
gia' conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone
con disabilita' o non autosufficienti, conviventi. Lo
spostamento di cui al presente comma non e' consentito nei
territori nei quali si applicano le misure stabilite per la
zona rossa.
2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla,
i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e
terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.
2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla,
i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno
inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno
successivo.
2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute
possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti
diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi
di particolare rilevanza.
2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla,
cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti
previsti dai provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come
rideterminati dal presente articolo.
2-sexies. Su tutto il territorio nazionale non si
applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al
presente articolo.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 19 del 2020 individuano i casi nei quali
le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute
ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti
di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi
a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi
spostamenti.».
 
Art. 6
Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto,
nonche' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
2. Fino al 10 febbraio 2022, sono sospese le attivita' che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
 
Art. 7
Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere,
residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,» e le parole: «muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, e' consentito altresi' ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari e' data facolta' di adottare misure precauzionali piu' restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.
1-septies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2021, n. 79 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni per l'accesso dei visitatori
a strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice). - 1. Dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e'
ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale,
di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e di
lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le
strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle
socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con
l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio
2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture
si conformano immediatamente, adottando le misure
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. Nel
rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a
condizione che siano assicurate idonee misure di protezione
individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la
possibilita' di visita da parte di familiari con cadenza
giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza
quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non
autosufficiente.
1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al
comma 1 e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di
una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito
della somministrazione della dose di richiamo successiva al
ciclo vaccinale primario
1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel
medesimo periodo di cui al comma 1-bis, e' consentito
altresi' ai soggetti in possesso di una certificazione
verde COVID- 19, rilasciata a seguito del completamento del
ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui
alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
unitamente ad una certificazione che attesti l'esito
negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito
nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
1-quater. I responsabili delle strutture di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle
medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi 1-bis, 1-ter e 1-qua-ter e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, e'
consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di
degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di
cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari e' data
facolta' di adottare misure precauzionali piu' restrittive
in relazione allo specifico contesto epidemiologico,
garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a
quarantacinque minuti.
1-septies. Nelle more della modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno
2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono
autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a
consentire la verifica del possesso delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica
del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19
in formato cartaceo.».
 
Art. 8
Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria»;
b) al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro» sono inserite le seguenti: «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro».
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129, Edizione
straordinaria e convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 42 (Implementazione della piattaforma nazionale
per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19). - 1. La piattaforma nazionale-DGC per
l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni
COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, e' realizzata, attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei
S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero
della salute, titolare del trattamento dei dati generati
dalla piattaforma medesima. Per l'anno 2022, e' autorizzata
la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della
vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e la societa' SOGEI Spa per l'implementazione del
Sistema tessera sanitaria.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo
9 del decreto-legge n. 52 del 2021, sono rese disponibili
all'interessato, oltreche' mediante l'inserimento nel
fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso
l'accesso tramite autenticazione al portale della
piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il
punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite
l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalita' individuate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n.
52 del 2021.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i
dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato
almeno una dose di vaccino per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la
comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli
consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi
COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al
comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione
dei dati di contatto da parte delle regioni e delle
province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto
almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del
decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema
tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno
somministrate una o piu' dosi di vaccino successivamente
all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe
Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della
salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite
messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma
3, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400
euro e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro, da
gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI
Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,
alla cui copertura si provvede mediante corrispondente
utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute. A tal fine le risorse di cui al
primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e costituiscono incremento del limite di spesa
annuo della vigente convenzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, Supplemento ordinario,
recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio
finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti,
e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di
stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo
periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello
Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione
in bilancio, le somme relative al precedente periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 9

Esecuzione di test antigenici rapidi
a prezzi calmierati e gratuitamente

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 1-bis, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».
2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilita' presenti nella contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attivita' sociali ed economiche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure urgenti per la somministrazione di test
antigenici rapidi e per la campagna vaccinale
antinfluenzale 2021/2022). - 1. Il Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro
della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con
le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al
31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi
per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il
protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di
agevolare ulteriormente i minori di eta' compresa tra i 12
e i 18 anni.
1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e
419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresi'
tenute ad assicurare, sino al 31 marzo 2022, la
somministrazione di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel
protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di
inosservanza della disposizione di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto
territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze
di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica,
puo' disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non
superiore a cinque giorni.
1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato e'
assicurata, fino al 31 marzo 2022, anche da tutte le
strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e
autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene
SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti
al protocollo d'intesa di cui al comma 1.
2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei
test antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata a
favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la
spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo
anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario
straordinario provvede al trasferimento delle predette
risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera
Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.
3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "2021 e 2022" sono
sostituite dalle parole "2021, 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, le parole: ", a 55 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno
2022" sono sostituite dalle seguenti: ", a 55 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45
milioni di euro per l'anno 2023".
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 25 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
4-bis. Al fine di rafforzare la prossimita' e la
tempestivita' dei servizi di vaccinazione antinfluenzale
per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento
con la campagna vaccinale contro il SARSCoV-2, il Ministero
della salute, sentiti il Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti
italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce,
tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle
quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a
seguito del superamento di specifico corso organizzato
dall'Istituto superiore di sanita', concorrono alla
campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022
nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie
ai sensi del presente comma e' definita dal citato
protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno
sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo
d'intesa sono disciplinate altresi' le procedure di
registrazione delle somministrazioni eseguite presso le
farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale
vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17
settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio
del servizio erogato ai fini della remunerazione dello
stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa
esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle
farmacie. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 1,
comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 9-quater,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, come modificato dalla presente legge:
«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022,
nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma
che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione
gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1,
commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo
d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che
non possono ricevere o completare la vaccinazione anti
SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica,
rilasciata ai sensi dell' articolo 9-bis, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo
i criteri definiti con circolare del Ministro della salute,
e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a
valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il
medesimo anno corrispondentemente incrementate.».
- Per l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
«2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 10
Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del
piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalita' della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonche' per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, e' autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».
2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni
per l'anno 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2021, n. 10 e convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disciplina dei sistemi informativi funzionali
all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2). - 1.Al fine di
dare piena, celere e trasparente attuazione al piano
strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni
da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della
salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' istituita, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una
piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare,
sulla base dei fabbisogni rilevati, le attivita' di
distribuzione sul territorio nazionale delle dosi
vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di
supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.
A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente
tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in
forma aggregata. Nell'eventualita' in cui il sistema
informativo vaccinale di una regione o di una provincia
autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati
relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2, su richiesta della medesima
regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al
presente comma esegue altresi', in sussidiarieta', le
operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di
certificazione delle stesse, nonche' le operazioni di
trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel
rispetto delle modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.
2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le operazioni di
predisposizione e gestione della piattaforma di cui al
comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica Covid-19, di seguito "Commissario
straordinario", il quale, in via d'urgenza, al fine di
assicurare l'immediata operativita' della piattaforma, in
conformita' all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di
societa' a partecipazione pubblica che siano in grado di
assicurare una presenza capillare sul territorio e che
prestino tale servizio a titolo gratuito.
3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal piano
strategico di cui al comma 1 e dal presente articolo, il
Commissario straordinario si raccorda altresi' con il
Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario
nazionale e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonche' con
l'Agenzia Italiana del farmaco e con l'Istituto superiore
di sanita', i quali, fermo restando quanto previsto dal
comma 7, possono accedere alle informazioni aggregate
presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del
comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con
il Ministro della salute e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, trasmette ogni sessanta giorni
una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del
piano strategico di cui al comma 1 e ne informa
periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Alle regioni e alle province autonome sono affidate
le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle
infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle
categorie di assistiti individuate in base ai criteri
indicati dal piano strategico di cui al comma 1. Le
operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di
certificazione delle stesse sono gestite dalle regioni e
dalle province autonome, che le eseguono, in qualita' di
titolari del trattamento, attraverso i propri sistemi
informativi vaccinali. Nell'eventualita' di cui al terzo
periodo del comma 1, ferma restando la titolarita' del
trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma
richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1,
gestita dal Commissario straordinario per conto della
stessa ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE)
2016/679, assicura tutte le funzionalita' necessarie
all'effettuazione delle operazioni di prenotazione,
registrazione e certificazione, in regime di
sussidiarieta'. Il sistema Tessera Sanitaria rende
disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali
necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al
precedente periodo, in regime di sussidiarieta'.
5. Fermo restando l'obbligo informativo posto in capo
alle regioni e alle province autonome ai sensi del decreto
del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257
del 5 novembre 2018, istitutivo dell'Anagrafe Nazionale
Vaccini, al fine di consentire il monitoraggio
dell'attuazione del piano strategico di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi
informativi o, nell'eventualita' di cui al terzo periodo
del comma 1, attraverso la piattaforma nazionale,
trasmettono al Ministero della salute tutte le
informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini
per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 su base
individuale, in conformita' al predetto decreto 17
settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e comunque
nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche
pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso
Ministero. Tale trasmissione e' effettuata in modalita'
incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale
stato di gravidanza della persona vaccinata e sulla
eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2. Le regioni e le
province autonome, mediante i propri sistemi informativi o
mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei
casi in cui quest'ultima operi in sussidiarieta',
trasmettono altresi' i dati relativi alle prenotazioni
delle vaccinazioni, su base individuale, al Ministero della
salute, il quale, tramite interoperabilita', per le
finalita' di cui al primo periodo del comma 1, rende
disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo
comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia
delle somministrazioni dei vaccini
5-bis. Al fine di estendere le attivita' di
prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal
Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici
convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che
effettuano le attivita' di prenotazione e somministrazione
provvedono alla trasmissione telematica alla regione o alla
provincia autonoma di competenza dei dati delle
prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi
messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la
piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando
le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.
5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la
circolarita' delle informazioni relative alla regione di
assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli
assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e
acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni
su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso
di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al
fine di assicurarne l'univocita', informa le Regioni
diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera
Sanitaria acquisisce, altresi', dall'Anagrafe Nazionale
Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle
somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e
Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di
cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta
somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare
l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai
medesimi.
6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma
di cui al comma 1 in regime di sussidiarieta', alla data di
cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione
sanitaria anche a carattere transfrontaliero legate alla
diffusione del COVID-19, individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre
2022, devono essere cancellati o resi definitivamente
anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma
titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28,
paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.
6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza
alle funzionalita' della piattaforma informativa nazionale
di cui al comma 1, nonche' per far fronte agli oneri
accessori connessi con il funzionamento della stessa, e'
autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022.
All'onere di cui al presente comma si provvede a valere
sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale di
cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69.
7. Per consentire lo svolgimento di attivita' di
sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica, il
Ministero della salute trasmette, in interoperabilita' con
la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28
febbraio 2020, all'Istituto superiore di sanita' i dati
individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la
vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe
Nazionale Vaccini
8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica
e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e'
autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021.
All'onere di cui al presente comma si provvede mediante
corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
della salute per il medesimo anno.».
 
Art. 11

Disposizioni in materia di controlli
per gli ingressi sul territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 (« Covid Hotel ») previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n.
300, Supplemento ordinario:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, Supplemento ordinario e
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra
disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad
improrogabili esigenze connesse alla gestione
dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni
e le province autonome possono stipulare contratti di
locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili
aventi analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti
fino al 31 dicembre 2020.
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti,
provvedono ad implementare le attivita' di assistenza
domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in
isolamento anche ospitati presso le strutture individuate
ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto
sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti,
nonche' il supporto per le attivita' logistiche di
ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con
effetti fino al 31 dicembre 2020.».
 
Art. 12

Proroga delle disposizioni in materia
di somministrazione dei vaccini in farmacia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri, quantificati complessivamente in euro 4.800.000, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine e' integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 471 e 447,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.
322, Supplemento ordinario:
«471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo
11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009,
n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto
del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto
conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi
appartenenti all'Unione europea finalizzate alla
valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di
contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2,
e' consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la
somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle
farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti,
opportunamente formati con le modalita' di cui al comma
465, anche con specifico riferimento alla disciplina del
consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire
direttamente, subordinatamente alla stipulazione di
specifici accordi con le organizzazioni sindacali
rappresentative delle farmacie, sentito il competente
ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi
sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti
minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei
vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la
sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il
puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo
2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza
ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati relativi
alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia
autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni
tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il
Sistema Tessera Sanitaria.».
«447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito un fondo con una
dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto
dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei
pazienti con COVID-19.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo articolo 11.
 
Art. 13

Disposizioni urgenti per prevenire il contagio
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attivita' di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attivita' di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.
2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unita' di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di euro 199.760.
4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3 del presente articolo e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro 185.111.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, della
legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di
trattamento economico del personale militare), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187:
«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3 che
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, recante: «Recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre
2007, n. 243, Supplemento ordinario:
«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria:
«Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per
la biologia la chimica e la fisica presso le strutture
sanitarie militari). - 1. Al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19, di garantire i livelli essenziali di
assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le
altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a
carico del Dipartimento scientifico del Policlinico
militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche
e dalla connessa necessita' di sviluppo di test per
patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata
l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio,
puo' conferire incarichi individuali a tempo determinato,
previo avviso pubblico, fino a un massimo di quindici
unita' di personale di livello non dirigenziale
appartenente all'Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la
biologia la chimica e la fisica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti
previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure
comparative e hanno la durata di un anno e non sono
rinnovabili.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure
concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi
profili professionali presso il Ministero della difesa.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di
euro 346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si
provvede:
a) per l'anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze
dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui
all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni
connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale,
per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e
manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della difesa,
con la finalita' di assicurare il mantenimento in
efficienza dello strumento militare e di sostenere le
capacita' operative, di cui all'articolo 619 del citato
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante
corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione
delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione,
accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio
infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei
sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle
Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per
il riequilibrio dei principali settori di spesa del
Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare il
mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo 619
del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470
mediante corrispondente riduzione del fondo per la
riallocazione delle funzioni connesse al programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di
funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei
mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in
dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali
settori di spesa del Ministero della difesa, con la
finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello
strumento militare e di sostenere le capacita' operative,
di cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 3, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69:
«Art. 22 (Proroga della ferma dei medici e degli
infermieri militari e degli incarichi dei funzionari
tecnici per la biologia del Ministero della difesa). - 1.
La durata della ferma dei medici e degli infermieri
militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31
dicembre 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 42.
3. Gli incarichi individuali a tempo determinato
conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo
8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle
quindici unita' di personale di livello non dirigenziale
appartenente all'Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la
biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di dodici
mesi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,
pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per
l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi
dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 11.
 
Art. 13 bis

Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione
del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

1. All'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente:
«f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualita' dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 58, commi 4 e 4-bis, del
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021,
n. 123, come modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - (omissis).
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e
servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a
misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere
destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e
di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di
materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli
studenti con disabilita', disturbi specifici di
apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche
a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalita'
didattiche compatibili con la situazione emergenziale
nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e
didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle
loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola
manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione,
nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica;
f-bis) installazione di impianti per la ventilazione
meccanica controllata (VMC) con recupero di calore
f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione,
igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti,
provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di
distruzione di microrganismi presenti nell'aria.».
 
Art. 14

Potenziamento delle infrastrutture strategiche
per le emergenze sanitarie

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacita' per eventuali emergenze sanitarie future, e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, Supplemento
ordinario.
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244 .
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30,
reca «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f)
e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti.».
 
Art. 15

Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale
di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il servizio di assistenza tecnica».
3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita'» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l testo dell'articolo 6, comma 6, del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure
urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti
in materia di ordinamento penitenziario, nonche'
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta
Covid-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2020, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2020, n. 70, come modificato dalla presente legge:
«6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,
nonche' ogni trattamento di dati personali effettuato ai
sensi al presente articolo sono interrotti alla data di
cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione
sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a
carattere transfrontaliero, individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre
2022, ed entro la medesima data tutti i dati personali
trattati devono essere cancellati o resi definitivamente
anonimi,».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 621, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322,
Supplemento ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«621. Per gli anni 2021 e 2022, le attivita' dirette a
garantire lo sviluppo, l'implementazione nonche' il
servizio di assistenza tecnica e il funzionamento della
piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate dalla
competente struttura per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Istituzione del servizio nazionale di
risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria). - 1. Il
Ministero della salute svolge attivita' di tracciamento dei
contatti e sorveglianza sanitaria nonche' di informazione e
accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza
delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il
Ministero della salute attiva un servizio nazionale di
supporto telefonico e telematico alle persone risultate
positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti
cosi' come definiti dalla circolare del Ministero della
salute n. 18584 del 29 maggio 2020, e successivi
aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che hanno
ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione
"Immuni" di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2020, n. 70.».
 
Art. 16
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19
nonche' proroga di termini per adempimenti relativi all'anno
accademico 2020/2021

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 e' prorogata al 15 giugno 2022. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 993, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322,
Supplemento ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«993. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle
eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare
l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al
contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa
di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del
personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di
comuni e delle citta' metropolitane, fermo restando il
rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai
fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.».
- Per il testo dell'articolo 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2021, n. 133, recante: «Misure urgenti per l'esercizio in
sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2021, n. 187:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico
2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2
nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie).
- (Omissis).
2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei
servizi e delle attivita' di cui al comma 1 e per prevenire
la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni
educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure
minime di sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con
patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei
predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita'
sportive;
a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al
fine di prevenire la diffusione dell'infezione da
SARS-CoV-2, al personale preposto alle attivita'
scolastiche e didattiche nei servizi educativi per
l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di
ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni
esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, e' assicurata la
fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in
ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis
dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106.».
 
Art. 17

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili
e congedi parentali

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilita'.
3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.
3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorita' agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). -
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e'
equiparato a malattia ai fini del trattamento economico
previsto dalla normativa di riferimento e non e'
computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione
lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai
sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
e privati in possesso di certificazione rilasciata dai
competenti organi medico-legali, attestante una condizione
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e'
equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle
competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla
base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17
marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al
presente comma non sono computabili ai fini del periodo di
comporto; per i lavoratori in possesso del predetto
riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini
dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo
di indennita' di accompagnamento. Nessuna responsabilita',
neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al
medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto
illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al
presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31
ottobre 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita'
agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale anche da remoto.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante
redige il certificato di malattia.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia
trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al
comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
5. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli
oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai
commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo
di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di
976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante
nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di
alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita'
pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per
le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro
del settore privato con obbligo previdenziale presso le
Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico,
hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri
sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non
aventi diritto all'assicurazione economica di malattia
presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso e'
riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni
singolo lavoratore ed e' previsto solo nei casi in cui la
prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere
svolta in modalita' agile. Il rimborso e' erogato
dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per
lavoratore, previa presentazione da parte del datore di
lavoro di apposita domanda in via telematica corredata da
dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di
cui al presente articolo da trasmettere nelle modalita' ed
entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi
dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle
dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, e' autorizzato
all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili
contenuti nelle certificazioni mediche e nella
documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di
euro per l'anno 2021 dando priorita' agli eventi
cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio
del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma
sulla base delle domande ricevute; qualora venga raggiunto
il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 9 (Congedi parentali). - 1. Il lavoratore
dipendente genitore di figlio convivente minore di anni
quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo'
astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto
o in parte alla durata della sospensione dell'attivita'
didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata
dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla
durata della quarantena del figlio disposta dal
Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competente a seguito di contatto
ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo e'
riconosciuto ai genitori di figli con disabilita' in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere
dall'eta' del figlio, per la durata dell'infezione da
SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la durata della
quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata
disposta la sospensione dell'attivita' didattica o
educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a
carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la
chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere
fruito in forma giornaliera od oraria.
2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del
comma 1, e' riconosciuta in luogo della retribuzione, nel
limite di spesa di cui al comma 7, un'indennita' pari al 50
per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo
quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2
del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti
da contribuzione figurativa.
3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui
agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a
decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica o
educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione
delle attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale
dei quali sia stata disposta la chiusura, o di durata
dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata della
quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda
nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennita' di
cui al comma 2 e non sono computati ne' indennizzati a
titolo di congedo parentale.
4. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni,
uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto,
al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo
periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di
retribuzione o indennita' ne' riconoscimento di
contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo
di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attivita'
lavorativa o e' sospeso dal lavoro, l'altro genitore non
puo' fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore
anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da
altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle
stesse misure.
6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le
ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma
9, nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli
conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto
previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale
e' riconosciuta una indennita', per ciascuna giornata
indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini
della determinazione dell'indennita' di maternita'. La
medesima indennita' e' estesa ai genitori lavoratori
autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per ciascuna
giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla
legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono
riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro
per l'anno 2021. Le modalita' operative per accedere ai
benefici di cui al presente articolo sono stabilite
dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al presente comma, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerge il raggiungimento, anche in
via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici
di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di 7,6
milioni di euro per l'anno 2021.
9. Le misure di cui al presente articolo si applicano
fino al 31 dicembre 2021.
10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a
36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 17.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2004, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 2008, n. 280, Supplemento ordinario,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.».
 
Art. 18

Disposizioni finali

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.
2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con
efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema
necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure
di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro
della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto
i termini per il controllo preventivo della Corte dei
conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante: «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per
lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e
sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre
2021, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 2022, n. 3, come modificati dalla presente legge:
«Art. 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di
avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione). - 1.
All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole "per le singole zone"
sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto al
comma 2-bis";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo
svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o
sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti
esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma
3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona
bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1,
lettera a), nelle predette zone, si applica il presente
comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno
di alberghi e di altre strutture ricettive riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e
del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole "esclusi per
eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti" sono
sostituite dalle seguenti: "di eta' inferiore ai dodici
anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale";
d) al comma 4, le parole "al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 1 e 2-bis" e le parole "al
medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai
medesimi commi 1 e 2-bis".
2. (abrogato)».
«Art. 6 (Disposizioni transitorie). - 1. (abrogato).
2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai
sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli
interventi di adeguamento necessari a consentire la
verifica del possesso delle sole certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e
c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.».
 
Art. 18 bis

Disciplina sanzionatoria

1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente decreto continua ad essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla 14
luglio 2020, n. 74:
«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.».
 
Art. 18 ter

Disposizioni finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 18 quater

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.