Art. 1. Denominazione e sede
1. Ai sensi dell'art. 49 della Costituzione italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e' costituita l'associazione, quale partito politico nazionale, denominata «Europeisti». L'associazione e' disciplinata dal presente statuto, dal codice civile e dalla ulteriore normativa applicabile. L'associazione non persegue fini di lucro ed e' sottoposta alle particolari normative fiscali previste. 2. La sede e' in Roma alla via del Monte delle Capre n. 44/A. Il numero del codice fiscale e' 96506490588. 3. L'associazione puo' organizzare la propria attivita' tramite sedi secondarie e/o unita' locali/delegazioni territoriali.
Art. 2. Simbolo
1. Al Presidente, che ne riferisce circa l'uso al comitato di presidenza, spetta la facolta' di utilizzo della denominazione e del simbolo dell'associazione e la sua concessione a terzi, fermo restando il diritto unilaterale ed insindacabile di revoca della concessione medesima. 2. Il simbolo, che si trova allegato con lettera B all'atto costitutivo dell'associazione ricevuto dal notaio Antonio Caruso di Roma il 17 maggio 2021, repertorio n. 41199, n. raccolta n. 6595, registrato all'agenzia delle entrate di Roma 2 il 18 maggio 2021 al n. 16359 serie 1t, che a sua volta, previo esame, approvazione, vidimazione e lettura delle parti scritte, si allega a sua volta al presente atto con lettera «A», e ne forma parte integrante, e' cosi' descritto: «Simbolo composto da un cerchio di colore azzurro al cui interno vi e' la scritta «Europeisti» di colore giallo; all'interno del cerchio nella parte superiore vi e' un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro; nella parte inferiore del cerchio vi sono tre piccoli cerchi allineati di colore verde bianco e rosso (da sinistra verso destra); i colori sono il Pantone Reflex Blue (esadecimale: 003399) per l'area del cerchio, il Pantone Yellow (esadecimale: FFCC00) per le stelle e per la scritta «Europeisti» e il pantone Verde: 17-6153, Bianco: 11-0601, Rosso: 18-1662 per i tre cerchi nella parte inferiore del simbolo».
Art. 3. Scopo e natura dell'associazione politica
1. L'associazione e' un movimento politico di persone libere che intende ispirarsi alla tradizione dell'europeismo italiano ed internazionale -secondo i principi del Manifesto di Ventotene e piu' in generale secondo i principi liberaldemocraticie che si riconoscono nei valori della tradizione popolare europea: la dignita' della persona, la liberta' e la responsabilita', l'uguaglianza, la giustizia, la legalita', la solidarieta' e la sussidiarieta'. 2. L'associazione si propone di favorire la piu' completa liberta' d'espressione, la libera circolazione delle idee e la piena attuazione del pluralismo nei mezzi di comunicazione. 3. Finalita' dell'associazione e' la promozione di iniziative e attivita' politiche e culturali, di formazione e ricreative, per attivare l'incontro tra le diverse identita' culturali dell'Europa e del Mediterraneo e quindi contribuire allo sviluppo civile e culturale degli associati e, in generale, dei cittadini dell'Unione europea. 4. L'impegno dell'associazione attinge pertanto a un patrimonio ideale e politico che pone al centro: la persona, il diritto alla vita, la liberta', la giustizia e la dignita' di ogni essere umano; i principi di solidarieta', sussidiarieta' e giustizia sociale per un riformismo capace di cambiare in profondita' il nostro Paese ed usufruire della piena cittadinanza nell'Unione europea; un'Europa comunitaria, unita, democratica, vicina ai bisogni delle persone, capace di assicurare stabilita' interna e pace in molte aree del mondo; il valore del lavoro e della liberta' di impresa come espressioni e realizzazioni della persona umana. 5. L'associazione intende superare i modelli centralisti dei partiti dando voce alla piu' ampia pluralita' di soggettivita' culturali, associative, civiche e politiche che si riconoscono nell'assoluta priorita' della persona rispetto alle istituzioni per costruire un progetto onesto, di gente accogliente declinato con laicita' inclusiva, aperto al dialogo con tutti e ciascuno. 6. L'associazione ha lo scopo altresi' di promuovere la partecipazione ispirata ai principi fondamentali della costituzione della Repubblica italiana in particolare a quelli richiamati dagli articoli 2, 3, 49 e 51. 7. L'associazione promuove azioni volte a favorire la partecipazione di tutti i cittadini garantendo pari opportunita' a tutti i livelli, particolarmente nell'accesso alla composizione dei propri organi collegiali e nelle cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della costituzione. 8. L'associazione riconosce il pluralismo delle diverse opzioni culturali, sociali e politiche e garantisce pari dignita' e opportunita' a tutte le condizioni quali il genere, le convinzioni religiose, l'eta', l'orientamento sessuale e l'origine etnica.
Art. 4. Soggetti dell'associazione. Diritti e doveri degli iscritti e modalita' di adesione
1. L'associazione e' aperta a forme di partecipazione molteplici e diversificate. 2. Ai fini del presente statuto, vengono identificati i seguenti soggetti della vita interna: i fondatori, gli iscritti, i sostenitori. 3. Sono iscritti all'associazione le cittadine e i cittadini italiani che ne facciano esplicita richiesta e che versino la quota di iscrizione fissata annualmente dalla Direzione nazionale. 4. L'iscrizione libera, volontaria e di durata annuale comporta la condivisione dei principi e dei programmi del l'associazione, l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi ed esecutivi. Ogni iscritto si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignita' degli altri iscritti. Gli iscritti, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attivita' dell'associazione (come riunioni, seminari di approfondimento tematico, eventi pubblici ed iniziative on-line) e ad esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne all'associazione secondo le norme dello statuto e le eventuali disposizioni regolamentari. 5. La richiesta di iscrizione va integralmente compilata e sottoscritta anche attraverso il sito web, e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l'iscrizione. 6. Le modalita' e le procedure per l'iscrizione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito regolamento. L'iscrizione ha valore annuale ed e' individuale. 7. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede nazionale. La qualita' di iscritto si perde nei seguenti casi: a) recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC alla Direzione nazionale; b) in caso di morte; c) per decadenza automatica a seguito di mancato rinnovo dell'iscrizione; in caso di mancato versamento della quota di iscrizione annuale si verifichera' l'automatica decadenza dell'iscrizione medesima; d) per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'iscritto non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi interni o qualora l'iscritto svolga o tenti di svolgere attivita' contrarie agli interessi dell'associazione o qualora l'iscritto, in qualunque modo, arrechi o tenti di arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione, e comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell'iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nell'associazione. 8. La richiesta di iscrizione vale come riconoscimento dei principi, degli scopi e delle finalita' presenti in questo statuto ed in rispetto dello stesso. 9. All'atto dell'iscrizione si autorizza l'associazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni anche in ambito europeo. In particolare, l'Associazione osserva le disposizioni in materia di protezione dei dati richieste dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo al regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 17 aprile 2016) 10. Il numero degli iscritti e' illimitato. 11. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea. La qualifica di iscritto e' intrasmissibile. Non possono iscriversi coloro che aderiscano ad associazioni e/o movimenti aventi finalita' politiche o ideali contrastanti con quelle dell'associazione. 12. La perdita della qualita' di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.
Art. 5. Organi associativi
Sono organi dell'associazione: il presidente; la Direzione nazionale; il Comitato di presidenza; il coordinatore organizzativo nazionale; il Tesoriere nazionale; l'Assemblea degli eletti; il Congresso nazionale degli iscritti, la Commissione nazionale di Garanzia.
Art. 6. Presidente nazionale
1. Il Presidente nazionale, eletto dal Congresso nazionale degli iscritti e' il garante dell'unita' dell'associazione e rappresenta le linee politico-strategiche dell'associazione stessa. 2. Il Presidente nazionale convoca e presiede l'Assemblea degli eletti, la Direzione nazionale, il Comitato di presidenza e convoca il congresso degli iscritti. 3. Il Presidente nazionale esprime l'indirizzo politico, ne dirige l'organizzazione, ha la rappresentanza politica ed elettorale, e' titolare del simbolo. 4. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale, in tutti i gradi di giudizio e davanti ad ogni giurisdizione, per ogni attivita' e rapporto, puo' intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori. 5. Il Presidente nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali e per l'utilizzo del simbolo. 6. Il Presidente nazionale resta in carica tre anni. 7. Il Presidente nazionale puo' essere revocato o dichiarato decaduto dalla direzione nazionale con una maggioranza dei due terzi dei componenti. 8. Se il Presidente nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, la Direzione nazionale entro trenta giorni elegge un nuovo presidente nazionale che rimane in carica sino alla celebrazione del Congresso nazionale, da tenersi entro ottanta giorni.
Art. 7. Direzione nazionale
1. La Direzione nazionale e' composta da cento membri, compreso il Presidente nazionale, eletti dal Congresso nazionale, contestualmente al Presidente nazionale, con metodo proporzionale sulla base della presentazione di liste concorrenti garantendo la presenza di eventuali minoranze e ha la durata di tre anni. In caso di presentazione di piu' di una lista e' prevista comunque, nel rispetto della presenza delle minoranze, l'attribuzione alla lista o alle liste di minoranza, di almeno il quindici per cento (15%) dei posti della Direzione nazionale. 2. La Direzione nazionale e' convocata e presieduta dal Presidente nazionale. 3. Sono, comunque, membri di diritto della Direzione nazionale, a titolo consultivo, se non gia' eletti dal Congresso nazionale, i parlamentari, il coordinatore organizzativo nazionale, i consiglieri e assessori regionali, i coordinatori regionali, il Tesoriere nazionale, i presidenti di regione e i sindaci di comune capoluogo regolarmente iscritti. 4. La Direzione nazionale: a. e' organo di indirizzo politico; b. e' convocata dal presidente almeno ogni sei mesi e, invia straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto; la convocazione avviene per iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata o PEC almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; c. determina, su proposta del presidente, le linee politiche e strategiche dell'associazione; d. approva i dati del tesseramento; e. stabilisce sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative; f. elabora ed approva i regolamenti per le elezioni degli organi di coordinamento dell'articolazione territoriale; g. delibera, per gli atti che impegnano l'associazione, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. 6. E' prevista la possibilita' della delega scritta ad altro membro della direzione. 7. Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente nazionale.
Art. 8. Comitato di presidenza
1. Il Comitato di presidenza, nominato dal presidente, e' l'organo esecutivo: la sua durata coincide con quella del mandato del presidente. 2. E' composto dal Presidente, dal coordinatore organizzativo, dal Tesoriere nazionale, da membri del Governo, da deputati, senatori, parlamentari europei e dai coordinatori regionali. Puo' eleggere fra i suoi componenti uno o piu' vicepresidenti. 3. Il Comitato di presidenza: a. e' convocato dal presidente; la convocazione avviene per iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata o PEC almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; b. delibera sulle modalita' ed i tempi di attuazione delle linee strategiche dell'associazione; c. ha la responsabilita' di coordinare l'esecuzione dell'in-dirizzo politico-strategico dell'associazione, secondo le indicazioni deliberate dalla Direzione nazionale e dal presidente; d. nomina, su proposta del presidente, il coordinatore organizzativo nazionale ed il tesoriere; e. delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea degli eletti e alla Direzione nazionale; f. seleziona le candidature per le assemblee elettive di cui all'art. 16, sulla base delle proposte ricevute dalle competenti commissioni di garanzia; g. nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle materie di competenza della Direzione nazionale, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della Direzione nazionale; h. delibera, per gli atti che impegnano l'associazione, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. 5. E' prevista la possibilita' della delega scritta ad altro membro. 6. Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal presidente.
Art. 9. Coordinatore organizzativo nazionale
1. Il coordinatore organizzativo nazionale ha il compito di dirigere e coordinare la struttura operativa dell'associazione. La durata del suo mandato e' di trentasei mesi, rinnovabile. 2. Il coordinatore organizzativo: a. svolge le funzioni di raccordo con i parlamentari nazionali ed europei, con gli eletti a livello locale; b. assicura la migliore sinergia fra tutti gli aderenti all'associazione sul territorio, con particolare riguardo all'organizzazione della comunicazione interna ed esterna, nonche' alla predisposizione e all'aggiornamento degli atti regolamentari e generali previsti dallo statuto; c. Il coordinatore organizzativo sovrintende al lavoro dei coordinatori regionali, alla raccolta delle iscrizioni, al contributo dei sostenitori e al lavoro delle strutture federate e riferisce periodicamente al Comitato di presidenza e al presidente.
Art. 10. Assemblea degli eletti. Doveri degli eletti
1. E' costituita l'assemblea dei parlamentari, nazionali ed europei e dei consiglieri regionali, provinciali e dei comuni capoluoghi di provincia dell'associazione. La durata del suo mandato e' di trentasei mesi. 2. E' convocata dal presidente almeno due volte l'anno ed ha funzioni consultive in materia di indirizzo della politica nazionale dell'associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali. 3. Ai suoi lavori partecipano i membri della direzione nazionale e possono partecipare, se invitate, altre personalita'. 4. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti dell'associazione per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. 5. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento dell'associazione versando alla tesoreria una quota dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. 6. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto e' causa di incandidabilita' a qualsiasi altra carica istituzionale da parte dell'associazione nonche' dei provvedimenti disciplinari di cui alla previsione del presente statuto. 7. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attivita' attraverso il sistema informativo per la partecipazione.
Art. 11. Congresso nazionale degli iscritti
1. Il congresso degli iscritti e' l'organo sovrano dell'associazione ed e' composto da tutti gli aderenti, ai vari livelli, all'associazione medesima in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, definisce ed indirizza la linea politica dell'associazione ed e' convocato in via ordinaria ogni tre anni dalla Direzione nazionale. 2. Tutte le cariche associative hanno di norma una durata di tre anni e comunque fino al congresso successivo. 3. Esso puo', inoltre, essere convocato in via straordinaria dal Presidente nazionale su richiesta di almeno due terzi dei componenti la Direzione nazionale. 4. Il Congresso nazionale, attraverso il metodo proporzionale sulla base di liste concorrenti, garantendo eventuali minoranze, elegge il Presidente nazionale e la Direzione nazionale.
Art. 12. Congressi regionali e provinciali
1. Partecipano con diritto di voto ai congressi regionali e provinciali i soci iscritti all'associazione residenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale del coordinamento corrispondente. 2. Ogni congresso regionale e provinciale e' convocato almeno una volta ogni tre anni per l'elezione del coordinatore regionale e/o provinciale e dei membri elettivi del comitato regionale e/o provinciale. 3. Il congresso regionale e/o provinciale, inoltre, e' convocato ogni volta che lo richieda almeno il cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto al voto. 4. Il congresso elegge il coordinatore corrispondente e i membri del coordinamento corrispondente con metodo proporzionale, garantendo eventuali minoranze, sulla base della presentazione di liste concorrenti.
Art. 13. Responsabili nazionali di settore e/o dipartimenti
1. Il Comitato di presidenza nomina i responsabili dei settori e/o dipartimenti. 2. I responsabili dei settori e/o dipartimenti, se convocati, partecipano ai lavori della Direzione nazionale.
Art. 14. Rappresentanza di genere
L'associazione promuove azioni concrete volte a favorire le pari opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi dell'associazione ad ogni livello, e nella formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione dell'art. 51 della costituzione. In ogni organismo collegiale un genere non potra' superare il cinquanta per cento (50%) dei componenti.
Art. 15. Articolazione territoriale
1. L'associazione articola la sua presenza in Italia e all'estero attraverso coordinatori regionali, provinciali e cittadini. A questo fine la Circoscrizione Estero e' equiparata ad un'unica regione. 2. Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni. 3. Il coordinamento regionale - il cui mandato dura trentasei mesi e' composto da quaranta componenti eletti tra gli iscritti, con metodo democratico, a scrutinio segreto, sulla base di candidature libere e trasparenti, in conformita' di apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. Fanno parte inoltre, di diritto, del coordinamento regionale: il presidente della regione; i consiglieri e assessori regionali; i parlamentari nazionali ed europei iscritti nella regione; il coordinatore regionale; i coordinatori provinciali della regione; il responsabile regionale dell'associazione giovanile e i responsabili regionali dei diversi dipartimenti istituiti; i presidenti e consiglieri provinciali. 4. Il coordinamento provinciale - il cui mandato dura trentasei mesi e' composto da trenta componenti eletti tra gli iscritti, con metodo democratico, a scrutinio segreto, sulla base di candidature libere e trasparenti, in conformita' di apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. Fanno inoltre parte, di diritto, del coordinamento provinciale: il presidente della provincia; i consiglieri e assessori provinciali e dei comuni della provincia; il coordinatore provinciale; i responsabili provinciali dei diversi dipartimenti istituiti; i presidenti e consiglieri dei comuni della provincia. 5. Il coordinamento comunale - il cui mandato dura trentasei mesi e' composto da venti componenti eletti tra gli iscritti, con metodo democratico, a scrutinio segreto, sulla base di candidature libere e trasparenti, in conformita' di apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. Fanno parte inoltre, di diritto, del coordinamento comunale: il sindaco del comune; i consiglieri ed assessori comunali; il coordinatore comunale; il responsabile comunale dell'associazione giovanile e i responsabili comunali dei diversi dipartimenti.
Art. 16. Candidature per le assemblee rappresentative
1. La presentazione delle candidature avviene ad ogni livello con forme di ampia consultazione democratica tra gli iscritti e con precipuo riferimento ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati. 2. L'associazione, in attuazione dell'art. 51 della costituzione, nella predisposizione delle liste di candidati ad ogni livello, si impegna ad osservare la presenza paritaria di donne e di uomini con la previsione di sistemi di voto su liste alternate per genere, pena la loro invalidazione da parte delle Commissioni di Garanzia competenti. Garantisce la parita' fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parita' fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Garantisce inoltre l'uguaglianza di tutti gli iscritti, la pari dignita' di tutte le condizioni personali (origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale e disabilita') ed il rispetto delle minoranze. 3. Sulla base dei suddetti criteri, la selezione delle candidature alle assemblee elettive e' effettuata dal Comitato di presidenza, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti, su proposta della competente Commissione di Garanzia. Al riguardo l'associazione si attiene comunque ai seguenti principi: l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori; la democrazia paritaria tra donne e uomini; il pluralismo politico nelle modalita' riconosciute dallo Statuto; l'ineleggibilita' in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; la rappresentativita' sociale, politica e territoriale dei candidati; il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attivita' parlamentare e alle precedenti esperienze svolte; la pubblicita' della procedura di selezione. 4. Sulle decisioni di selezione delle proposte di candidatura - entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto puo' aversi ricorso democratico e giurisdizionale innanzi alla Commissione elettorale di garanzia, appositamente costituita, i cui componenti non sono candidabili, che decide in modo tempestivo ed inappellabile.
Art. 17. Incandidabilita'
Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante. La Direzione nazionale stabilisce le modalita' ed i limiti di applicazione di tale fattispecie.
Art. 18. Quote associative
1. Il diritto di voto nei vari organi puo' essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il versamento della quota stabilita. 2. La Direzione nazionale, su proposta del Comitato di presidenza, determina le quote associative che i membri degli organi associativi e gli iscritti versano all'associazione.
Art. 19. Strutture federate
1. L'associazione puo' stipulare patti federativi con soggetti politici e civici, nonche' con associazioni di natura culturale e sociale, dotati di autonomia politica, organizzativa e finanziaria, che ne condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale con priorita' alla costruzione di una piattaforma unitaria degli «Europeisti» italiani che si riconoscono nel principio di sussidiarieta' orizzontale, nella centralita' della persona, nonche' nella famiglia del partito popolare europeo. 2. Gli accordi alla base dei patti federativi sono sottoscritti dal Presidente dell'associazione e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e descrivono le modalita' di sostegno reciproco, nonche' il livello nazionale o territoriale in cui ha specifica operativita' il patto in oggetto.
Art. 20. Azione disciplinare
1. Qualunque soggetto iscritto -individuale e/o struttura collettiva quivi prevista puo' promuovere azione disciplinare presso la Commissione di garanzia competente o presentare alla stessa un ricorso quando ritenga violata una norma del presente statuto o dei regolamenti nazionali. 2. Tutti i ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto. 3. Entro dieci giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all'interessato, che entro ulteriori dieci giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato in contraddittorio dalla Commissione di garanzia competente. Nei confronti dei soggetti - individuali e/o collettivi sottoposti ad azione disciplinare, i coordinatori dei rispettivi livelli regionali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari. 4. La contestazione viene notificata dal Presidente nazionale ai soggetti interessati con lettera raccomandata o PEC, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. E' garantito il diritto di difesa del soggetto iscritto - individuale e/o collettivo sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio giurisdizionale entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione. La Commissione di garanzia emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso. 5. Sulle decisioni della Commissione di garanzia nazionale e' ammesso reclamo negli stessi termini alla Direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. In sede di reclamo e' garantito il diritto di difesa del soggetto interessato sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio giurisdizionale. 6. La Direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo puo' accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive.
Art. 21. Misure disciplinari
1. Le misure disciplinari irrogabili, per competenza, dalle Commissioni di Garanzia sono: a) il richiamo; b) la sospensione; c) l'espulsione. 2. Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'. 3. La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attivita' contrastanti con le direttive degli organi dell'associazione qualora cio' non comporti l'espulsione. 4. L'espulsione e' inflitta per infrazioni gravi alla disciplina dell'associazione o per indegnita' morale o politica. 5. Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e' sempre reso di pubblico dominio.
Art. 22. Commissione nazionale di garanzia e privacy
1. La Commissione nazionale di garanzia e' eletta dal congresso nazionale degli iscritti ed e' composta da nove membri, che scelgono il presidente al loro interno. L'elezione avviene con metodo proporzionale su candidatura singola. 2. Dura in carica tre anni ed e' competente per la ricezione ed il vaglio statutario delle proposte di candidatura alle assemblee elettive nazionali ed europee di cui supra all'art. 16. 3. La Commissione e' competente in unica istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti dell'assemblea degli eletti, della Direzione nazionale, del Comitato di presidenza nonche' sulle attivita' di cui al successivo art. 24. In seconda istanza e' competente sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali di garanzia. 4. E' inoltre competente riguardo all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruita' delle deliberazioni degli organi dell'associazione. 5. La Commissione nazionale di garanzia e' competente altresi' relativamente alla privacy, alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza ai sensi delle vigenti normative in materia di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e alle direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le eventuali future modifiche delle disposizioni di legge e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 6. La Commissione nazionale di garanzia, nel caso in cui un iscritto all'associazione sia imputato in un processo penale, esprime, su richiesta del Comitato di presidenza, un parere di compatibilita' dell'iscritto con le finalita' dell'associazione. E' diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie nel proprio interesse.
Art. 23. Commissioni regionali di garanzia
1. Le Commissioni regionali di garanzia sono elette dai rispettivi coordinamenti regionali e sono composte da cinque membri, che scelgono al loro interno il presidente. L'elezione avviene con metodo proporzionale su presentazione di singole candidature. 2. Le commissioni sono competenti per la ricezione ed il vaglio statutario delle proposte di candidatura alle assemblee elettive regionali, provinciali e cittadine di cui supra all'art. 16. 3. In prima istanza sono competenti per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti dei rispettivi organi regionali, provinciali e comunali dell'associazione, e degli eletti nelle istituzioni di livello regionale, provinciale e comunale. 4. Avverso le decisioni di ogni Commissione regionale di garanzia e' possibile ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.
Art. 24. Commissariamenti, sospensioni, scioglimenti e chiusura
1. In casi di necessita' e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, ovvero nei casi di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Comitato di presidenza puo' intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando, sentito il parere del Presidente nazionale e della competente Commissione regionale di Garanzia, i provvedimenti di sospensione o revoca, commissariamento, scioglimento e chiusura. 2. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi e vanno obbligatoriamente preceduti da idoneo atto di contestazione, comunicato per iscritto ai coordinatori ed alle singole articolazioni territoriali, onde garantire il contraddittorio. In caso di scioglimento e/o esclusione si prevede la nomina immediata di un commissario, per la durata massima di dodici mesi, cui sono riconosciuti temporaneamente i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire. Nei medesimi casi, il presidente puo' revocare il diritto di utilizzare il nome ed il simbolo di «Europeisti». 3. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullita', dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento. Tali provvedimenti vengono comunicati al destinatario attraverso tempestivo invio di comunicazione raccomandata a/r o via PEC. 4. Entro massimo un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovra' essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca. 5. Avverso il provvedimento di commissariamento, sospensione, scioglimento e chiusura puo' essere presentato ricorso, entro il termine di trenta giorni, da notificarsi tramite raccomandata a/r o via PEC anche alla Presidenza nazionale. Sul ricorso decide senza indugio, entro il termine di sessanta giorni, con le modalita' democratiche e giurisdizionali statutariamente previste, la Commissione di garanzia nazionale e privacy.
Art. 25. Patrimonio sociale. Risorse economiche
1. Il patrimonio dell'associazione e' costituito da: contributi degli associati; contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative; contributi pubblici di legge; eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; investimenti mobiliari; interessi attivi e altre rendite patrimoniali; somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge. 2. L'associazione puo' trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da: a. eredita', donazioni e legati; b. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; c. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; d. contributi associativi; e. altre entrate compatibili con le finalita' sociali. 3. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere all'associazione a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo. 4. Cosi' come disposto dell'art. 9 della legge 21 febbraio 2014 n. 13 l'associazione prevede di destinare una quota pari al dieci per cento (10%) delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. 5. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'associazione nazionale. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione e' fatto obbligo alla stessa di devolvere il patrimonio eventualmente residuo ad altra associazione con finalita' analoghe, o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26. Tesoriere nazionale
1. Il Tesoriere nazionale - il cui mandato ha durata di tre anni ha la responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'associazione, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche e integrazioni; agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. 2. Il tesoriere predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone, previo consenso del Comitato di presidenza, alla Direzione nazionale.
Art. 27. Autonomia gestionale delle strutture territoriali
1. Le articolazioni organizzative territoriali previste dallo statuto ex art. 15 supra hanno una propria autonomia gestionale e rispondono in esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici da esse poste in essere. 2. Sono destinati alle articolazioni territoriali, nella misura del cinquanta per cento (50%): a) i contributi degli eletti nelle amministrazioni locali; b) i proventi degli eventi pubblici organizzati nello specifico livello locale; c) i proventi del tesseramento, cosi' come ogni altra risorsa di autofinanziamento, allo specifico livello locale. 3. In ragione della specificita' della Circoscrizione Estero, stante l'inapplicabilita' del precedente comma 2, l'Associazione «Europeisti» puo' erogare annualmente le risorse necessarie alle attivita' politiche della c.d. «Circoscrizione Estero». 4. Ogni anno il Tesoriere nazionale, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, ripartisce ai territori in Italia e all'estero il cinquanta per cento (50%) delle risorse eventualmente raccolte mediante il 2×1000 di legge nel rispetto del principio di ragguaglio al numero degli iscritti di ciascuna articolazione territoriale. 5. La raccolta dei contributi elargiti dai soci stessi e/o da terzi e' di esclusiva competenza dell'associazione/ partito a livello nazionale. 6. Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 149/2013, il partito nazionale prende atto dei rendiconti delle strutture decentrate e li allega al rendiconto nazionale.
Art. 28. Esercizi sociali, bilanci e trasparenza
1. Tali esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 2. I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti e della societa' di revisione. 3. Nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. 4. L'Associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statutario, gli organi associativi, i bilanci, compresi i rendiconti ed ogni atto documentale della gestione economico-finanziaria.
Art. 29. Trasparenza e controllo del rendiconto
1. L'Associazione assicura altresi' la suddetta trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti ogni altro ambito della sua attivita' - ivi comprese la pubblicita' dei provvedimenti dei suoi organi rappresentativi e la possibilita' di accesso documentale da parte degli iscritti avvalendosi anche del proprio sito internet ufficiale www.europeisti.org 2. Per quanto concerne la correttezza della gestione contabile e finanziaria, l'associazione si avvale di una societa' di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi caratteri di terzieta' rispetto all'associazione. 3. La societa' di revisione o il revisore unico e' nominata dalla Direzione nazionale su proposta del Presidente nazionale. 4. La societa' di revisione o il revisore unico certifica la regolare tenuta della contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
Art. 30. Scioglimento e liquidazione
1. Il congresso degli iscritti, convocato in via straordinaria, puo' decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aventi diritto. 2. In caso di scioglimento, il congresso degli iscritti nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.
Art. 31. Modifiche statutarie
Lo statuto, il simbolo e la denominazione possono essere modificati, con il voto favorevole dei due terzi, dal Congresso nazionale.
Art. 32. Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, e all'occorrenza, si applicano le norme del codice civile, le specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche, nonche', in quanto applicabili, le norme dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Norme transitorie I - Fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, l'associazione politica e' diretta da un Comitato promotore nazionale. Il Comitato promotore nazionale e' dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico, anche a maggioranza, ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione dell'associazione e per l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle ulteriori modifiche che si renderanno necessarie su richiesta della commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014. II - Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale il Comitato promotore nazionale, su proposta del presidente nazionale, adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l'organizzazione dell'associazione mediante proprie deliberazioni, eventualmente anche nominando organi a cui delegare parte delle attivita' organizzative. In particolare, il Comitato promotore nazionale, su proposta del Presidente nazionale, prende tutte le deliberazioni necessarie per la costituzione dei coordinamenti territoriali provvisori e per la presentazione dell'associazione ad ogni genere di elezioni, decide le candidature e le liste e provvede ad ogni incombente relativo, ai sensi di legge, eventualmente delegando anche uno dei propri componenti. III - Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale ogni cooptazione nel Comitato promotore nazionale e' affidata al presidente nazionale. IV - Ha immediata applicazione l'art. 26 del presente statuto in ordine alle prerogative, competenze e responsabilita' del Tesoriere nazionale. V - Il primo Congresso nazionale si terra' entro il 15 maggio 2022 per eleggere con metodo proporzionale il Presidente nazionale e la Direzione nazionale tramite liste bloccate collegate. |