Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2022 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 22 dicembre 2021
Pedemontana Piemontese - Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in localita' Santhia', Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce) in localita' Ghemme tratta Masserano-Ghemme - Lotto 1, stralcio 1 e stralcio 2 - Approvazione progetto definitivo - Programma delle infrastrutture strategiche - Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) (CUP C21B08000240001). (Delibera n. 77/2021).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, che riporta all'allegato 1, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del «Corridoio plurimodale padano», l'intervento «Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)», e all'allegato 2, tra i «Corridoi autostradali e stradali» della Regione Piemonte, la «Pedemontana piemontese»;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:
1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
4. il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare, l'art. 41, comma 1;
Vista l'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, che include la «Pedemontana piemontese» tra i «corridoi autostradali e stradali»;
Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali» nonche' la direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 che modifica la citata direttiva 2008/96/CE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T), che abroga la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010;
Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:
1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI «Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013», che include, nella «Tabella 0 - Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardia, Veneto», l'intervento «Collegamento autostradale Pedemontana piemontese»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e' stata demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in particolare:
1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;
4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
6. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:
6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
6.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», questo Comitato assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del MIT e degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare:
1. l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia ridenominato Ministero della transizione ecologica, di seguito MITE;
2. l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS;
3. l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sia ridenominato Ministero della cultura, di seguito MIC;
Visto l'art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che ha assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. «Sblocca Italia»), convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, e visto in particolare l'art. 3, che:
1. ai commi 1 e 1-bis, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
2. al comma 2, ha stabilito che con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro, gli interventi di cui alla lettera c) del comma stesso, «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015», compreso il «Collegamento stradale Masserano-Ghemme»;
3. al comma 3-bis ha stabilito che, ai fini della revoca dei finanziamenti, «le condizioni di appaltabilita' e di cantierabilita' si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre 2021»;
4. al comma 4, lettera e), ha previsto la «riduzione dell'autorizzazione di spesa», «quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015», di cui al suddetto art. 1, comma 212, della legge n. 228 del 2012, lasciando disponibili 200.000 euro per l'asse autostradale «Pedemontana piemontese»;
5. al comma 5, ha previsto che «il mancato rispetto delle condizioni fissate dal comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato»;
Visto il decreto 4 marzo 2015, n. 82, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha, tra l'altro:
1. previsto che «l'utilizzo dei contributi per gli interventi relativi agli interventi di competenza di ANAS» avvenga mediante trasferimento dei finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari da parte delle Direzioni generali del MIT competenti per gli specifici interventi, «sulla base del nulla osta al pagamento, previa verifica dello stato di realizzazione dei lavori, dei relativi crediti maturati nel rispetto del piano delle erogazioni elaborato dai soggetti beneficiari medesimi in raccordo al cronoprogramma dei lavori, nonche' previa verifica dell'insussistenza di contenzioso o riserve da parte dei soggetti esecutori, ...»;
2. previsto che i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 si dovessero intendere soddisfatti, per l'«asse viario Masserano-Ghemme», al verificarsi della presentazione all'allora Struttura tecnica di missione del MIT degli «elaborati progettuali idonei per la sottoposizione all'approvazione del CIPE»;
3. quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 133 del 2014, tra cui 80 milioni di euro per il succitato «Collegamento stradale Masserano-Ghemme», imputati per 10 milioni di euro sull'anno 2017 e 70 milioni di euro sull'anno 2018;
Vista la delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 23, con la quale questo Comitato ha tra l'altro:
1. individuato l'ANAS S.p.a., di seguito ANAS, quale soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Pedemontana piemontese»;
2. previsto che gli oneri relativi ai rapporti attivi e passivi in cui ANAS sarebbe potuta subentrare a Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.a., di seguito CAP, precedente soggetto aggiudicatore, dovessero essere «limitati alle obbligazioni giuridicamente vincolanti gia' assunte strettamente correlate alla progettazione e realizzazione dell'opera e comunque posti a carico delle risorse assegnate all'opera medesima senza dar luogo a maggiori oneri a carico della stessa ANAS»;
3. previsto che ANAS avrebbe dovuto presentare al MIT una relazione che desse «conto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Piemonte che dichiara l'estinzione del contenzioso pendente e dell'avvenuto pagamento dell'importo di 1,450 milioni di euro al RTI SATAP, come previsto dall'atto transattivo 18 marzo 2016» citato nelle premesse della stessa delibera n. 23 del 2016, e che il predetto Ministero avrebbe dovuto trasmettere «la citata relazione a questo Comitato»;
4. previsto che la Regione Piemonte avrebbe dovuto riferire al MIT, che a sua volta avrebbe informato questo Comitato, «in merito all'utilizzo delle risorse residue, per l'importo di 200.000 euro, che l'art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012, ha assegnato alla regione medesima per la realizzazione della «Pedemontana piemontese»;
Vista la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, con la quale questo Comitato ha approvato il «Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», allegato alla delibera stessa e che comprende il «Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in localita' Santhia', Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona) in localita' Ghemme. Lotto 1, stralcio 2» tra i «Completamenti di itinerari gia' programmati» di cui all'«Asse tematico A: Interventi stradali»;
Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 65, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS, di seguito CdP ANAS, a seguito della quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di approvazione 27 dicembre 2017, n. 588, registrato il 29 dicembre 2017 dalla Corte dei conti con provvedimento n. 1-4640;
Vista la delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 44, con la quale questo Comitato ha approvato l'aggiornamento 2020 del CdP ANAS, l'ultimo prima del nuovo Contratto di programma ANAS 2021-2025;
Visto il decreto 13 settembre 2017, n. 426, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di riduzioni e rimodulazioni delle risorse, ha tra l'altro rideterminato le assegnazioni agli interventi di cui al suddetto decreto interministeriale n. 82 del 2015, destinando al «collegamento stradale Masserano-Ghemme» 79,55 milioni di euro complessivi, imputati per 75,08 milioni di euro sull'anno 2018 e 4,47 milioni di euro sull'anno 2019;
Vista la nota 9 dicembre 2020, n. 45361, con la quale il MIMS ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento denominato «Pedemontana Piemontese - Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in localita' Santhia', Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona) in localita' Ghemme. Tratta Masserano-Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;
Vista la nota 10 dicembre 2021, n. 11064, con la quale il suddetto Ministero ha integrato la citata documentazione istruttoria;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS ed in particolare che:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
1. la Pedemontana piemontese e' un intervento che nel 2001 veniva ipotizzato dalla Provincia di Biella quale collegamento autostradale di 40 km tra l'A4 Torino-Milano e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce) presso il Comune di Ghemme, di cui era previsto l'affidamento dell'opera in concessione per la relativa progettazione, realizzazione e gestione da parte di CAP, costituita da ANAS e dalla societa' di committenza Regione Piemonte S.p.a.;
2. tenuto conto che il rapporto tra il costo dell'intervento e l'elevato contributo pubblico necessario non avrebbe consentito l'applicazione della normativa in materia di misure di defiscalizzazione, l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento in concessione dell'intervento, disposta da CAP a favore del raggruppamento temporaneo d'imprese con SATAP S.p.a. quale mandataria, e' venuta meno;
3. la volonta' della Regione Piemonte di realizzare la Pedemontana piemontese, almeno per il tratto Masserano-Ghemme, per esigenze trasportistiche, industriali e di sviluppo territoriale e economico, ha determinato la prosecuzione delle attivita' progettuali e la richiesta, da parte della stessa Regione Piemonte, d'individuare ANAS quale soggetto aggiudicatore del nuovo intervento, anche tenendo conto del processo di trasferimento alla stessa ANAS di infrastrutture stradali in gestione alle province piemontesi, tra cui, come specificato nella richiamata delibera n. 23 del 2016, la S.P. n. 142 var. «Biellese Variante», trasferita all'ANAS ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, recante «Revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte»;
4. l'ANAS, in qualita' di nuovo soggetto aggiudicatore individuato con la citata delibera n. 23 del 2016, ha sviluppato il progetto definitivo della tratta stradale Masserano-Ghemme, utilizzando lo stesso corridoio individuato nel progetto preliminare redatto da CAP e che aveva ottenuto i seguenti pareri:
4.1 del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con provvedimento del 20 luglio 2011, n. 23689: parere favorevole, «nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni dal n. 1 al n. 27»;
4.2 della Regione Piemonte, con delibera di Giunta 12 ottobre 2011, n. 22-2708, «parere favorevole sulla compatibilita' ambientale», con la «condizione vincolante che vengano attuati tutti gli approfondimenti e recepite le prescrizioni dettagliate in premessa», assunti quale parte integrante del provvedimento, «imponendo che i conseguenti adeguamenti progettuali vengano predisposti di concerto con la Regione Piemonte, ARPA Piemonte ed i soggetti autorizzatori», e con intesa positiva in merito alla localizzazione del tracciato proposto, «richiedendo che tale tracciato sia comunque rivisto secondo le prescrizioni progettuali indicate» nelle premesse della delibera stessa;
4.3 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, di seguito CTVIA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che con parere 16 dicembre 2011, n. 848, si era espressa positivamente sulla compatibilita' ambientale, con prescrizioni;
5. l'opera da realizzare interessa esclusivamente il territorio della Regione Piemonte ed e' costituita da una nuova infrastruttura di circa 14,9 km che attraversa le Province di Biella, Vercelli e Novara e che garantira' il collegamento diretto tra il territorio del Comune di Masserano ed il Comune di Ghemme, tramite la connessione tra la SP 142var e l'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce;
6. il progetto prevede la realizzazione di una strada di categoria B «extraurbana principale», ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», con due corsie per senso di marcia e banchine laterali per una larghezza complessiva di 22,00 m.;
7. le maggiori opere sono costituite da 4 svincoli (a Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme con interconnessione con l'A26), un viadotto sul fiume Sesia, 5 ponti, 6 cavalcavia (di cui uno autostradale), 6 sottopassi scatolari, una barriera di esazione alla progressiva km 38+800);
8. durante la progettazione sono stati analizzati gli aspetti relativi alla sicurezza stradale ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, in relazione allo svincolo di Ghemme con l'A26;
9. l'istruttoria e la relazione tecnica generale indicano la necessita' di una specifica convenzione tra MIMS, ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.a., di seguito ASPI, relativamente alla cessione alla medesima ASPI dell'area di esazione e del tratto autostradale compreso tra l'area di esazione stessa e lo svincolo di Ghemme sull'A26;
10. in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 2.1 della citata delibera di questo Comitato n. 23 del 2016, con nota sottoscritta digitalmente e assunta a protocollo dal MIT il 12 aprile 2018, con il n. 3765, la regione Piemonte ha comunicato che non le risultavano elementi che giustificassero la spesa e il trasferimento a proprio favore da parte del MIT dei residui 200.000 euro;
11. con nota 11 giugno 2018, n. 308287, ANAS ha trasmesso il progetto definitivo della Pedemontana piemontese, tratta Masserano-Ghemme, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito CSLP, che, con il parere n. 57 emesso nella seduta del 22 novembre 2018, e' stato dell'avviso che «si tenga conto, prima dell'avvio delle procedure per la scelta del contraente, delle osservazioni, delle prescrizioni, delle raccomandazioni e delle indicazioni» di cui ai «considerato» riportati nel parere stesso, e che lo stesso CSLP ha previsto che nella successiva fase progettuale ANAS avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alle prescrizioni ed osservazioni in relazione agli aspetti stradali, geologici e geotecnici, idrologici e idraulici ed anche strutturali;
12. con nota 15 ottobre 2018, n. 542302, ANAS ha trasmesso il progetto definitivo al MIT e alle altre amministrazioni ed enti interessati alla realizzazione dell'intervento, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
13. l'avviso di avvio del procedimento e' stato pubblicato il 19 ottobre 2018 sui quotidiani «Avvenire» e «La Stampa», nonche' sul sito istituzionale dell'ANAS;
14. con nota 29 ottobre 2018, n. 49011, la Regione Piemonte ha indetto, ai sensi tra l'altro degli articoli 22 e 23 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, recante «Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» in materia di conferenze di servizi interne, la conferenza di servizi, finalizzata all'espressione del parere regionale, con valenza sia nell'ambito dell'endo-procedimento statale di competenza del MATTM sia in merito agli aspetti inerenti alla localizzazione dell'opera, di competenza del MIT, sia per le autorizzazioni di competenza regionale;
15. in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 1.5 della citata delibera di questo Comitato n. 23 del 2016, con nota 6 dicembre 2018, n. 655317, ANAS ha trasmesso la richiesta relazione con la quale ha dato conto dell'evoluzione del contenzioso instaurato da SATAP, conclusosi con il pagamento, da parte di ANAS, dell'importo di 1,45 milioni di euro, oltre all'IVA, a favore del raggruppamento temporaneo d'imprese SATAP, a tacitazione e rinuncia definitiva e irrevocabile del giudizio pendente avanti al TAR Piemonte e ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria presente o futura, come previsto dall'atto transattivo 18 marzo 2016 citato in premesse;
16. il 12 luglio 2019 si e' svolta presso il MIT la Conferenza di servizi istruttoria;
17. con nota 24 ottobre 2019, n. 597419, ANAS, ha trasmesso documentazione integrativa al MATTM, in riscontro a richieste della CTVIA e della Regione Piemonte, provvedendo a trasmettere anche copia del relativo avviso al pubblico, pubblicato sul sito web dello stesso Ministero;
18. con nota 18 novembre 2019, n. 649896, ANAS, ha richiesto alla regione Piemonte l'approvazione del «Piano di reperimento e di gestione dei materiali per le opere pubbliche, per i siti di riutilizzo e di deposito», ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23;
19. la Regione Piemonte ha svolto il 27 novembre 2019 la IVª seduta della conferenza di servizi interna, a seguito della quale, il 19 febbraio 2020, l'ANAS ha consegnato alla regione stessa documentazione di approfondimento;
20. con nota 28 aprile 2020, n. 29636, il MATTM ha trasmesso ad ANAS il parere 13 febbraio 2020, n. 3281, della CTVIA relativo al riesame del precedente parere n. 848 del 2011;
21. in particolare, il succitato parere CTVIA n. 3281 del 2020:
21.1 in merito al Piano di utilizzo delle terre, verificata la formale sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, e' stata ritenuta «comunque necessaria la ripresentazione del Piano di utilizzo, prima della sottoposizione» alla CTVIA «del Progetto Esecutivo, per le successive fasi di verifica, previa ottemperanza» delle prescrizioni di cui al parere stesso;
21.2 e' risultato positivo sulla compatibilita' ambientale del progetto, con prescrizioni e «con la precisazione che qualora gli esiti degli approfondimenti prescritti dovessero evidenziare significative modifiche del quadro conoscitivo posto a base del ... parere si dovra' procedere alla ripubblicazione delle parti del progetto interessate dalle suddette variazioni»;
22. la Regione Piemonte, con delibera di Giunta 24 aprile 2020, n. 5-1258, in esito alla procedura di «Riesame del parere di valutazione d'impatto ambientale 848 del 16.12.2011 della Commissione VIA/VAS, intesa sulla localizzazione opere ed approvazione Piano reperimento e gestione materiali litoidi ai sensi dell'art. 13 l.r. 23/2016», ha espresso parere favorevole «subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni ambientali vincolanti riportate nell'Allegato 1» alla delibera stessa e fermo restando l'onere del proponente, dopo l'approvazione del progetto, «di rendere disponibile ai comuni interessati la documentazione necessaria ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici»;
23. con nota 19 febbraio 2021, n. 5381, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ha espresso parere favorevole «alla dichiarazione di compatibilita' ambientale, alla localizzazione urbanistica e all'approvazione dell'intervento... nel rispetto delle condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9 espresse dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio»;
24. gli elaborati di progetto comprendono, tra l'altro, quelli relativi alle espropriazioni, incluso l'elenco delle ditte da espropriare, ed alle interferenze;
25. il Ministero ha proposto, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo in esame, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento delle stesse;
sotto l'aspetto attuativo:
1. il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' confermato in ANAS;
2. per l'esecuzione dell'intervento, ANAS potra' ricorre all'appalto integrato, ovvero all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante »Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (che aveva previsto la possibilita' di ricorrere all'appalto integrato in deroga sino al 31 dicembre 2020), novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (che aveva prorogato tale scadenza al 31 dicembre 2021), e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (che ha prorogato ulteriormente tale scadenza al 30 giugno 2023);
3. il CUP attribuito all'intervento e' C21B08000240001;
4. per la realizzazione dell'intervento sono previsti: 90 giorni naturali consecutivi per la progettazione esecutiva e 1.241 giorni naturali consecutivi per l'esecuzione dei lavori, come risulta dal cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale);
sotto l'aspetto finanziario:
1. il progetto definitivo dell'opera aveva un costo di 204.250.000,00 euro, di cui 141.146.250,46 euro per lavori, 8.654.025,23 euro per la sicurezza, 32.573.099,11 euro per somme a disposizione e 1.876.625,20 euro per oneri d'investimento;
2. a seguito della valorizzazione delle diverse prescrizioni e delle opere compensative richieste nell'ambito della fase autorizzativa e nei pareri rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi, per un importo complessivo di 10.035.634,05 euro, il costo aggiornato del progetto ammonta a complessivi 214.285.634,05 euro, come risulta dal seguente quadro economico:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. relativamente al suddetto quadro economico si precisa che le opere di mitigazione e compensazione sono ricomprese nel succitato importo di 10.035.634,05 euro e sono state stimate dal soggetto aggiudicatore nel suddetto importo di 1.067.350,36, euro, inferiore al limite massimo del 2% del costo dell'opera, e constano in:
3.1 interventi mirati al mantenimento dei siti naturali tutelati dalla Direttiva Habitat presenti nel corridoio di intervento;
3.2 realizzazione in Comune di Ghemme di un percorso ciclo-pedonale in corrispondenza di viabilita' esistente e formazione di area di sosta in corrispondenza di aree limitrofe al Fiume Sesia;
3.3. realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in corrispondenza dello Svincolo di Gattinara, su strada bianca esistente, con realizzazione di puntuali aree attrezzate e piantumate lungo il percorso in corrispondenza di altrettanti elementi significativi dal punto di vista storico-testimoniale e naturalistico.
4. la copertura finanziaria dell'intervento e' come segue:
4.1 79.550.000,00 euro dalle risorse di cui al decreto-legge n. 133 del 2014, come dai citati decreti interministeriali n. 82 del 2015 e n. 426 del 2017;
4.2 124.700.000,00 euro dalle risorse di cui alla delibera di questo Comitato n. 54 del 2016, disponibili per il Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, nel periodo di programmazione 2014-2020;
4.3 10.035.634,05 euro dal definanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 873, della legge di stabilita' 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), delle risorse attualmente attribuite all'intervento di non immediata cantierabilita' CA152 «SS 125 - Nuova SS 125/133bis Olbia-Palau. Tratta Olbia Nord - al km 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B», intervento previsto nel CdP ANAS, finanziato per euro 140.188.222,22 dal Fondo unico Anas;
5. il sopra citato comma 873 permette relativamente ad un intervento pronto per l'appalto, ma ancora senza risorse adeguate al suo completo finanziamento, di poter attingere alle risorse di un intervento gia' finanziato, ma ancora indietro nell'iter autorizzativo, facendo ricorso a risorse relative al Fondo Unico ANAS rientranti nell'ambito del CdP ANAS;
6. la previsione di utilizzo dei suddetti finanziamenti e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Considerato che tra gli allegati alla relazione istruttoria il MIMS ha inviato la documentazione che ha consentito il riscontro delle richieste formulate dal questo Comitato ai punti 1.5 e 2.1 della richiamata delibera n. 23 del 2016;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Preso atto, in particolare, che la convenzione fra ANAS, ASPI e MIMS, per il trasferimento alla stessa ASPI della gestione del tratto di strada tra la nuova barriera di esazione (alla progressiva km 38+800 della nuova strada di «tipo B») e l'A26, non e' stata ancora sottoscritta;
Vista la nota n. 6776 del 22 dicembre 2021 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' di tale previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.
1. Approvazione del progetto definitivo
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 10, 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, anche ai fini della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il progetto definitivo della «Pedemontana piemontese - Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in localita' Santhia', Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce) in localita' Ghemme, tratta Masserano-Ghemme - Lotto 1, stralcio 1 e stralcio 2».
1.2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.
1.3. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.
1.4. Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 e' quantificato in 214.285.634,05 euro, al netto di IVA, come riportato nella precedente presa d'atto.
1.5. Il finanziamento del progetto di cui al precedente punto 1.1 e' imputato sulle seguenti risorse:
1.5.1 79.550.000,00 euro a carico delle risorse di cui al decreto-legge n. 133 del 2014 come da decreti interministeriali n. 82 del 2015 e n. 426 del 2017 citati in premesse;
1.5.2 124.700.000,00 euro a carico delle risorse di cui alla delibera di questo Comitato n. 54 del 2016 (FSC 2014-2020);
1.5.3 10.035.634,05 euro a carico del Fondo unico ANAS, a seguito del corrispondente definanziamento dell'intervento CA152 «SS125 - Nuova S.S. 125/133bis Olbia - Palau. Tratta Olbia Nord - al km 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B», ai sensi dell'art. 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016).
1.6. Le prescrizioni e le raccomandazioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4.
1.7. Il medesimo Allegato 1 contiene indicazioni per la fase di verifica delle suddette prescrizioni.
1.8. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di esprimere le proprie valutazioni e di valutare, se del caso, misure alternative nelle successive fasi progettuali.
1.9. E', altresi', approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze presentato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
1.10. Le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono allegate alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2. Ulteriori disposizioni
2.1 In fase di progettazione esecutiva dovra' essere prestata particolare attenzione alle prescrizioni ed osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione agli aspetti stradali, geologici, geotecnici, idrologici, idraulici e strutturali.
2.2 Qualora gli esiti degli approfondimenti prescritti dal Ministero della transizione ecologica dovessero evidenziare significative modifiche del quadro conoscitivo posto a base del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, si dovra' procedere alla ripubblicazione delle parti del progetto interessate dalle suddette variazioni.
2.3 Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed ANAS S.p.a. dovranno adeguarsi alle prescrizioni previste dal Ministero della cultura nel parere rilasciato il 17 febbraio 2021.
2.4 La convenzione fra ANAS S.p.a., Autostrade per l'Italia S.p.a. e Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il trasferimento ad Autostrade per l'Italia S.p.a. della gestione del tratto di strada tra la nuova barriera di esazione e l'innesto con l'A26, dovra' essere definita in tempi rapidi e comunque prima delle successive fasi procedurali, progettuali e realizzative, che includera' la valutazione delle indicazioni di ASPI in merito alla gestione del nuovo svincolo di Ghemme.
2.5 La predetta convenzione fra ANAS S.p.a., Autostrade per l'Italia S.p.a. e Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili non dovra' comportare ulteriori maggiori oneri a carico dell'intervento in oggetto.
2.6 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, a seguito del definanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 873, della legge n. 208 del 2015, dell'opera CA152 «SS125 - Nuova S.S. 125/133bis Olbia - Palau. Tratta Olbia Nord - al km 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B», dovra' verificare la possibilita' di operare un corrispondente rifinanziamento dell'opera medesima, anche con il nuovo Contratto di programma ANAS 2021-2025.
3. Disposizioni finali
3.1 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.
3.2 Il succitato Ministero provvedera', altresi', a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003, richiamata in premessa.
3.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera' a fornire assicurazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6.
3.4 Il soggetto aggiudicatore trasmettera' al Ministero della transizione ecologica e al Ministero della cultura il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato punto 1.6.
3.5 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, aggiornando e garantendo l'omogeneita' dei dati presenti nel sistema CUPweb e nel sistema MOP.
3.6 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
3.7 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, richiamata in premessa, il CUP assegnato all'intervento in esame dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.
Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: Draghi Il Segretario: Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 203
 
Allegato 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

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