Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 febbraio 2022
Ricostituzione del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale»;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e, in particolare, il comma 1-ter secondo il quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si da' luogo alla liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) del 26 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 124 del 30 maggio 2003, con il quale la liquidazione del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» e' stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) del 10 giugno 2003, concernente la nomina del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 1, comma 89, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) e l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007 (prot. n. 32294), registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007 (registro 3, foglio 304), che trasferisce, a decorrere dal 10 gennaio 2007, le competenze del soppresso Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED), in materia di gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti, all'Ispettorato generale di finanza;
Visti i decreti dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) numeri 133 e 134, entrambi del 4 luglio 2003, concernenti, rispettivamente, la determinazione dei compensi al commissario e al Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 29 aprile 2016, concernente le modalita' di prosecuzione delle residue operazioni del Fondo gestioni istituti contrattuale lavoratori portuali, in liquidazione coatta amministrativa, affidate al responsabile dell'Ispettorato generale di finanza, nella persona dell'Ispettore generale capo pro tempore.
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 60753, del 18 luglio 2016, concernente la nomina del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» sino al 31 dicembre 2017;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 17 luglio 2017, concernente la nomina del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» sino al 31 dicembre 2020;
Visto l'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha stabilito che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, per gli enti pubblici tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale ha fissato, da ultimo, la scadenza dello stato di emergenza sanitaria da epidemia COVID-19 al 31 marzo 2022;
Considerato che le attivita' liquidatorie del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa, sono in fase di conclusione;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla ricostituzione del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Articolo unico

Il Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», fino alla chiusura della liquidazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, e' cosi' composto:
presidente: dott. Giovanni Balducci;
componente: dott.ssa Simona De Simone;
componente: dott. Giorgio Ottavio Graziosi.
Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta un compenso fissato nella misura del dieci per cento di quello attribuito al commissario liquidatore dal decreto dell'Ispettore generale capo dell'IGED n. 134 del 4 luglio 2003, citato nelle premesse, maggiorato del venti per cento per il presidente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2022

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta