Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 20 dicembre 2021, n. 244
Regolamento recante modifiche al decreto 24 dicembre 2019, n. 177 e successive modificazioni, concernente i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visti gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attivita' culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, nella sezione II, per gli anni 2018 e 2019 la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015;
Visto l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2019, e' assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta»;
Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, che aggiunge, tra i prodotti acquistabili con la Carta elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge n. 145 del 2018, i prodotti dell'editoria audiovisiva;
Visto l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 183, comma 11-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale, per coloro che compiono diciotto anni di eta' nel 2020, il limite massimo di spesa e' di 190 milioni di euro per l'anno 2020 e tra i prodotti acquistabili con la Carta sono ricompresi gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
Vista la legge 8 ottobre 2020, n. 128, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020», che ha disposto l'incremento di 30 milioni di euro del capitolo 1430, iscritto nella missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, destinato all'assegnazione della Carta elettronica ai beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, recante «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 22 dicembre 2020, n. 192, recante «Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, concernente i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, commi 576 e 611, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020 e nel 2021, e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera»;
Visto l'articolo 65, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che ha modificato il citato articolo 1, comma 576, della legge n. 178 del 2020, incrementando il limite massimo di spesa ivi previsto da 150 a 220 milioni di euro per l'anno 2021;
Visto l'articolo 1, comma 358, della citata legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in Ministero della cultura;
Tenuto conto dell'attuazione delle analoghe misure di riconoscimento di una Carta elettronica ai neo-diciottenni gia' realizzate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in particolare, della realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e della definizione e implementazione delle modalita' di registrazione dei beneficiari e degli operatori commerciali, della emissione e validazione dei buoni di spesa, nonche' della fatturazione;
Rilevato che beneficiari e beni acquistabili con la Carta elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle precedenti analoghe misure attuate nei predetti anni e regolate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, con la sola integrazione tra i beni acquistabili dei prodotti dell'editoria audiovisiva e degli abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
Ritenuto opportuno continuare ad utilizzare la Carta elettronica, al fine di assicurare la migliore continuita' delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per l'Amministrazione, ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla predetta piattaforma informatica dedicata;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 ottobre 2021 e del 9 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 dicembre 2021;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, come modificato dal
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo 22 dicembre 2020, n. 192

1. Al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 22 dicembre 2020, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole «nell'anno 2019 e nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;
2) al comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «I dati anagrafici dei beneficiari possono essere accertati anche attraverso la carta di identita' elettronica, di seguito "CIE".»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il MIC cura l'attivita' di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, nonche' di assistenza all'utenza sulle piattaforme digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 100.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis).»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole «nell'anno 2019 e» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2019,» e sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e fino al 31 agosto 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2021»;
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. I beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto indicato ai commi 2 e 2-bis, per l'acquisto di abbonamenti a periodici anche in formato digitale.»;
d) all'articolo 6, comma 1, le parole «nell'anno 2019 ed entro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2019, entro» e, dopo le parole «nell'anno 2020», sono inserite le seguenti: «ed entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2021»;
e) all'articolo 7, comma 4:
1) al primo periodo, le parole «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2022»;
2) al secondo periodo, le parole «l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «SPID o CIE»;
f) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 220 milioni di euro.»;
2) al comma 1-bis, le parole «e quelle» sono sostituite dalle seguenti: «. Le risorse» ed e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui alla lettera b-bis) del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre 2021 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2023.»;
g) ovunque ricorrano, la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e' sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura» e l'acronimo «MIBACT» e' sostituito dal seguente: «MIC».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 dicembre 2021

Il Ministro della cultura
Franceschini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 236

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta il testo degli articoli 19, 21 e 22 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
Digitale). - 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia
Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di
autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.».
«Art. 21 (Organi e statuto). - 1. Sono organi
dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante
dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in
carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica e' approvato lo statuto
dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore
generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il
presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di
indirizzo sia composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata e dai rappresentanti
delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di
previsione per ciascun ministero in materia di informatica
e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla
legge annuale di stabilita', non sia inferiore al trenta
per cento della previsione annuale complessiva per le
Amministrazioni centrali, affinche' siano rappresentate
sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della
spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti del
Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni,
emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di
spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di
funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di
nomina del Collegio dei revisori dei conti.».
«Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per
la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive
risorse umane e strumentali). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono
soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' e dei rapporti facenti capo alle strutture
soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla
nomina del direttore generale e deliberano altresi' i
bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di
cessazione degli enti stessi, che sono corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti
soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma
2, in qualita' di commissario straordinario, fino alla
nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia
Digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale
il personale di ruolo delle amministrazioni di cui
all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e
strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Le risorse
finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate
con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono destinate alle
finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa
Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati.
Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo
1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i
relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie
a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica
"Societa' dell'informazione" che permangono nella
disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che puo' avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura
di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni. E' fatto salvo il diritto di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato
presso il Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il personale
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di
lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto
fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione
di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo
20, comma 2, puo' optare per il transito alle dipendenze
dell'Agenzia. Il personale comandato non transitato
all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di
appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di
contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale
dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse
umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la
dotazione delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo
conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni
dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse
e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le
collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita
la tabella di equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti
trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di
provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
7.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul
patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui
all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono
programmi informatici o parti di essi a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software
sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b)
riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto
della pubblica amministrazione; c) software libero o a
codice sorgente aperto; d) software combinazione delle
precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri
l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia'
sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un
prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d'uso. La valutazione di cui al presente comma e'
effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti
dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di
soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro
rispetto".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 979 e 980,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«Art. 1 - (Omissis).
979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita' i
quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
980. Per le finalita' di cui al comma 979 e'
autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno
2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2017, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 604, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«Art. 1. - (Omissis).
604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i
quali compiono diciotto anni di eta' nel 2019, e'
assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240
milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per
acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica
registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di
accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per
sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o
di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non
rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti gli importi nominali da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri
e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 giugno 2019, n. 59, recante «Misure urgenti in materia
di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di
sostegno del settore del cinema e audiovisivo e
finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, di credito d'imposta per investimenti
pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e
radiofonico, di normativa antincendio negli edifici
scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA
Euro 2020, nonche' misure a favore degli istituti superiori
musicali e delle accademie di belle arti non statali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019,
n. 81:
«Art. 3 (Misure urgenti di semplificazione e sostegno
per il settore cinema e audiovisivo). - 1. Al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, le parole: "La quota di cui al
primo periodo e' innalzata: a) al cinquantatre' per cento,
per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b)
al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta
per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021." sono
soppresse;
2) al comma 2, alinea, le parole: "dal 1° luglio
2019, alle opere audiovisive" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° gennaio 2020, alle opere"; le parole "di
almeno la meta'" sono soppresse; alla lettera b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tale quota e'
ridotta a un quinto per l'anno 2020";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria
del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di
diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita',
servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche
e audiovisive di finzione, di animazione, documentari
originali di espressione originale italiana, ovunque
prodotte; almeno un quarto di tale quota e' riservata a
opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte.";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le
percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere
rispettate su base annua";
b) all'articolo 44-ter:
1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti: "a) all'11,5 per cento, da destinare a
opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;
b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da
produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo
44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla
meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere
di espressione originale italiana ovunque prodotte da
produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.";
3) al comma 2, dopo le parole: "La percentuale di
cui al primo periodo e' innalzata" sono inserite le
seguenti "al 3,5 per cento a decorrere dal 2020"; le
lettere a), b) e c) sono soppresse; e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere
di espressione originale italiana ovunque prodotte da
produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.";
4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le
seguenti parole: "al 17 per cento, a decorrere dal 2020";
le lettere a) e b) sono soppresse;
5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo
44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla
meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere
di espressione originale italiana ovunque prodotte da
produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.";
6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti: "a) al 4 per cento nel 2020; b)
al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.";
7) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo
44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote
di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al
preacquisto di opere cinematografiche di espressione
originale italiana, ovunque prodotte da produttori
indipendenti.";
8) al comma 5, le parole da: "di animazione
appositamente prodotte" e fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "prodotte da produttori
indipendenti e specificamente destinate ai minori una
ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della
quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di
cui almeno il 65 per cento e' riservato ad opere
d'animazione";
c) all'articolo 44-quater:
1) al comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine
il seguente periodo: ". Per i fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un
corrispettivo specifico per la fruizione di singoli
programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del
catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di
opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque
anni"; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) gli
obblighi di investimento in opere audiovisive europee
prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5
per cento dei propri introiti netti annui in Italia,
secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di
investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in
misura pari al 15 per cento.";
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con regolamento dell'Autorita' da
adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota
di cui al comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in
misura non superiore al 20 per cento, in relazione a
modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una
crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo
nazionale, nonche' sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa
in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore
a venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita',
comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera
b), fino al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai
produttori indipendenti di una quota di diritti secondari
proporzionale all'apporto finanziario del produttore
all'opera in relazione alla quale e' effettuato
l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali
da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori
indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma
1, lettera b), fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al
comma 1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo
economico, entro due anni dalla data della sua entrata in
vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo
sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies,
comma 4.";
3) al comma 2 le parole "1° luglio 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";
4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a
richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo
specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le
modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi
anche il riconoscimento al titolare del diritto della
remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i
costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera
medesima sulla piattaforma digitale.";
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Una
quota non inferiore al 50 per cento della percentuale
prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1,
lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata alle opere
di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli
ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il
regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies
prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto
della sotto quota di investimento di cui al presente comma,
sia riservato a opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte da produttori
indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere
prodotte negli ultimi cinque anni.";
6) al comma 6 le parole "1° luglio 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";
d) all'articolo 44-quinquies:
1) al comma 3 le parole: "a decorrere dall'anno
2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal
2020"; le parole da: "assolto gli obblighi di investimento
previsti" fino alla fine del comma sono sostitute dalle
seguenti: "assolto gli obblighi previsti nell'anno, le
eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del
15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno,
devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta
agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il
fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la
quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere
conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta
nell'anno successivo.";
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita'
comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di
media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale
ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare
nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della
quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui
all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in
difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale
superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di
riferimento.";
e) all'articolo 44-sexies:
1) al comma 1, alinea, le parole "e le competenti
Commissioni parlamentari" sono soppresse; alla lettera b),
le parole: "commi 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis";
2) al comma 3, alinea, dopo le parole: "44-ter"
sono inserite le seguenti: "e all'articolo 44-quater"; alla
lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi
e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere
cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o
documentari originali, di espressione originale italiana
ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e
l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo
meramente esecutivo";
3) al comma 4 le parole: "dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo" sono sostituite dalle
seguenti: "per i beni e le attivita' culturali".
2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, e' adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre
2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) all'alinea, primo periodo, le parole "un
Presidente e da" sono soppresse e dopo le parole:
"quarantanove membri," sono inserite le seguenti: "di cui
uno con funzione di Presidente,"; al secondo periodo, le
parole: "Il Presidente e" sono soppresse;
2) alla lettera a), dopo la parola: "componenti"
sono inserite le seguenti: ", compreso il Presidente,";
3) alla lettera b), la parola: "sette" e'
sostituita dalla seguente: "quattordici" e dopo le parole
"dei minori" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tra
sociologi con particolare competenza nella comunicazione
sociale e nei comportamenti dell'infanzia e
dell'adolescenza";
4) la lettera d) e' abrogata;
b) al comma 6, le parole: "di tutte le
professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed
e) e" sono soppresse e le parole: ", anche g)" sono
sostituite dalle seguenti: "anche di uno dei componenti di
cui al comma 3, lettera g)".
4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate
le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli
articoli 26 e 27 non puo' essere inferiore al 15 per cento
e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 26 e 27,
comma 1, non puo' essere inferiore al 10 per cento e
superiore al 15 per cento del Fondo medesimo";
a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la
parola: "cinque" e' sostituita dalla parola "quindici";
b) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente: "2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono
attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2,
in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e
all'impatto economico del progetto.";
4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata,"
sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria
audiovisiva,".
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "L'installazione di sistemi di videosorveglianza
all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere
autorizzata dal Garante per la protezione dei dati
personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia
di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale
ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni
caso, tale autorizzazione puo' essere concessa
esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente
registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in
parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le
modalita' di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione
adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della
citata autorizzazione sono criptati e conservati per un
periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data
della registrazione, con modalita' atte a garantirne la
sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il
termine di cui al periodo precedente i dati devono essere
distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui
al presente comma e' vietato, salva la loro acquisizione su
iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico
ministero".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 357, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«Art. 1 - (Omissis).
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i
quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020 e nel 2021,
e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo
anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 190
milioni di euro per l'anno 2020 e di 220 milioni di euro
per l'anno 2021, una Carta elettronica, utilizzabile per
acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti
a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica
registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di
accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per
sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o
di lingua straniera.».
- La legge 8 ottobre 2020, n. 128, recante
«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2020», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 16 ottobre 2020, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
SPID e la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,
la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line.».
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4
settembre 2018.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche
del sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e
delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2016, n. 187, recante «Regolamento recante i
criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive
modificazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
243 del 17 ottobre 2016.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177,
recante «Regolamento recante i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica,
prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30
dicembre 2018, n. 145», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 2020.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo 22 dicembre 2020, n. 192,
recante «Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n.
177, concernente i criteri e le modalita' di attribuzione e
di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo
1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 17 marzo
2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali»:
«Art. 65 (Misure urgenti per la cultura). - 1. I
fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di
previsione del Ministero della cultura, sono incrementati
per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte
corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in
conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di
parte corrente e' destinata a riconoscere un contributo a
fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi
dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello
spettacolo.
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
nello stato di previsione del Ministero della cultura, e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «105 milioni di euro
per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «125
milioni di euro per l'anno 2021».
4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per
cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative"
sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante
cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di
fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche
tramite le imprese che svolgono attivita' di
intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";
b) il comma 2 e' abrogato;
b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i
seguenti:
"3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette
al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle
spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle
attivita' di cui ai medesimi commi nonche' l'elenco dei
soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i
relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i
soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui
all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della
cultura e alla Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle
somme e della relativa ripartizione in favore dei
beneficiari nonche' delle spese sostenute in quanto
strettamente connesse all'attivita' di ripartizione. Al
fine di favorire l'economicita', l'efficacia e l'efficienza
delle attivita' di ripartizione di cui al presente articolo
e di ridurne le spese di gestione, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e
procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi
alle attivita' di ripartizione, che consentono altresi'
alla medesima Societa' la verifica della necessita' e della
congruita' delle spese rendicontate e delle eventuali somme
accantonate o comunque non distribuite. La Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) puo' procedere a
verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per
accertare la regolarita' dei dati rendicontati e puo'
disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di
spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine
della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato
rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al
presente comma determina per i soggetti inadempienti
l'impossibilita' di partecipare alle successive
ripartizioni nonche' l'obbligo di restituzione degli
importi complessivi ricevuti dalla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE). La Societa' italiana degli autori
ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura
sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma".
5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono
apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresi'
stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere
depositate presso la Cineteca nazionale possono essere
considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure
opere di pubblico interesse depositate in via permanente
con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di
cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri
Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche
congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalita' con le quali la Cineteca
nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a)
a e), puo' svolgere proiezioni in sala delle opere
depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di
opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di
apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee
limitazioni all'accesso e senza possibilita' per gli utenti
di scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle
iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto
dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere
utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca
nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento alle
opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli obblighi
inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela
del patrimonio culturale";
a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Quota parte dei contributi
automatici, ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo I,
Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
destinata agli autori del soggetto, agli autori della
sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi,
secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25,
comma 1.";
b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in fine,
la seguente lettera: "d-bis) i requisiti e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1,
secondo periodo.".
6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo
viaggiante e delle attivita' circensi danneggiate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che
esercitano le attivita' di cui all'articolo 1 della legge
18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo
1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dal comma 6, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021.
Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "e il
finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non
puo' essere superiore alla quota di 20 milioni di euro"
sono soppresse.
9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "220 milioni".
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede,
quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e,
quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 358, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«Art. 1 - (Omissis).
358. Le somme assegnate con la Carta non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non
rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti
gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite
di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta.».
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE n. L
119 del 4 maggio 2016.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e
11, del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177
«Regolamento recante i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica,
prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30
dicembre 2018, n. 145», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Beneficiari della Carta). - 1. La Carta e'
concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso,
ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di
validita', i quali compiono diciotto anni di eta' negli
anni 2019, 2020 e 2021.
2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati
attraverso il Sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito
"SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. A tal
fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della
identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Attraverso il
medesimo sistema SPID, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei
beneficiari, che l'Amministrazione responsabile tratta
secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la
realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e
all'utilizzo della Carta elettronica. I dati anagrafici dei
beneficiari possono essere accertati anche attraverso la
carta di identita' elettronica, di seguito "CIE".»
«Art. 4 (Soggetti responsabili per la realizzazione
della Carta). - 1. L'Amministrazione responsabile per
l'attuazione del presente decreto e' il Ministero della
cultura, di seguito "MIC". A tal fine, il MIC si avvale,
nel rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia
digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle
societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e
CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.a.
1-bis. Il MIC cura l'attivita' di comunicazione
istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione
e promozione della misura, nonche' di assistenza all'utenza
sulle piattaforme digitali. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, che non possono
eccedere il limite massimo di euro 100.000 per l'anno 2021,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera b-bis).»
«Art. 5 (Attivazione della Carta). - 1. I soggetti
beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma
informatica dedicata, attiva all'indirizzo
https://www.18app.italia.it/ La registrazione e' consentita
fino al 31 agosto 2020 per i beneficiari che compiono
diciotto anni di eta' nell'anno 2019, fino al 31 agosto
2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta'
nell'anno 2020 e fino al 31 agosto 2022 per i beneficiari
che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2021.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11,
a ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita
una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto
di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi
culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi
naturali;
d) musica registrata;
e) corsi di musica;
f) corsi di teatro;
g) corsi di lingua straniera;
h) prodotti dell'editoria audiovisiva.
2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di
eta' nell'anno 2020 possono utilizzare la Carta, oltre che
per l'acquisto di quanto indicato al comma 2, per
l'acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in formato
digitale.
2-ter. I beneficiari che compiono diciotto anni di
eta' nell'anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che
per l'acquisto di quanto indicato ai commi 2 e 2-bis, per
l'acquisto di abbonamenti a periodici anche in formato
digitale.».
«Art. 6 (Uso della Carta). - 1. La Carta e'
utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021 per i
beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno
2019, entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i
beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno
2020 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per i
beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno
2021, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di
cui all'articolo 7.
2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e'
individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente
dal beneficiario registrato.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario,
che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma
elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono
altresi' essere stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la
riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo,
del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non
determinano variazione dell'importo disponibile da parte
del beneficiario.»
«Art. 7 (Registrazione di strutture, imprese e
esercizi commerciali ed accettazione dei buoni). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 12, le imprese e gli
esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto
e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i
parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi
culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e'
possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del
MIC, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma
informatica dedicata, attiva all'indirizzo
https://www.18app.italia.it/
2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e'
previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal MIC.
3. Per agevolare la registrazione di specifiche
categorie di esercenti o di determinate istituzioni
pubbliche, il MIC puo' stipulare apposite convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con
associazioni di categoria.
4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al
comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle
strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro
e non oltre il 31 agosto 2022, sulla piattaforma
informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite
SPID o CIE, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del
codice ATECO dell'attivita' prevalentemente svolta, della
denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita',
della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i
buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli
acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 604,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1,
comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche'
l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche
relative alla fatturazione.
5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da
parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni
di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente
decreto, nonche' l'obbligo della tenuta di un "registro
vendite", da compilare in conformita' a quanto previsto
nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali, accettate in sede di registrazione, con i dati
riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la
Carta. Con decreto del Segretario generale del MIC sono
disciplinate la tipologia dei dati trattati con il
"registro vendite", la finalita' di tale trattamento e le
relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali.».
«Art. 11 (Norme finanziarie). - 1. Alla copertura
degli oneri derivanti dall'attuazione del presente
regolamento si provvede:
a) per l'anno 2019, mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 980
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come
rideterminata dal comma 604 dell'articolo 1 della legge n.
145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per
l'anno 2019;
b) per l'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 357
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari
a 190 milioni di euro, e delle risorse, pari a 30 milioni
di euro, iscritte nella missione "Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici", programma
1.9 "Tutela del patrimonio culturale", capitolo 1430 dello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo;
b-bis) per l'anno 2021, mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 357
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari
a 220 milioni di euro.
1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono
impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese
entro il 31 dicembre 2021. Le risorse di cui alla lettera
b) del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre
2020 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2022. Le
risorse di cui alla lettera b-bis) del medesimo comma sono
impegnate entro il 31 dicembre 2021 e possono essere spese
entro il 31 dicembre 2023.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIC, al
Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro
il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita
alla mensilita' precedente delle Carta attivate ai sensi
dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a
ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5,
comma 2, e da' tempestiva comunicazione alle
Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le
necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del
beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle
attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».