Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 31 dicembre 2021 |
Riparto delle risorse del fondo finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilita'. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; Visto l'art. 5-septies, comma 2, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, il quale prevede che «Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilita', a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato»; Visto, altresi', il comma 3 del predetto articolo, il quale stabilisce che con apposito provvedimento normativo si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti; Visto, inoltre, il comma 4 del succitato articolo, il quale dispone che per la dotazione finanziaria del fondo si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020, di riparto delle risorse stanziate dall'art. 1 comma 555, della legge n. 145 del 2018, e delle risorse residue di cui all'art. 2 comma 69, della legge n. 191 del 2009 per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, che include nell'accantonamento della riserva per interventi urgenti, la somma di 80 milioni di euro finalizzati all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5-septies del citato decreto-legge n. 32/2019; Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 5-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, inserito dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; Ritenuto, altresi', di dover ripartire tra le regioni le risorse di cui al citato art. 5-septies sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, al netto delle quote relative alle Province di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e in coerenza con le dotazioni annuali previste dal succitato articolo; Visto il DMT n. 171359 del 26 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2019 - numero foglio 1299, con il quale viene istituito altresi', presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, il capitolo 7116 p.g. 1 (Missione 20, Programma 3, Azione 2, categoria economica 22), recante «Fondo da ripartire finalizzato all'istallazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso»; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2021 (rep. atti n. 278/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilita', a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, e' ripartita alle regioni sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, al netto delle quote relative alle Province di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e in coerenza con le dotazioni annuali previste dal citato art. 5-septies, la somma di 80 milioni di euro, finalizzata all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, nonche' all'acquisto delle apparecchiature rivolte alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato, come da tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. |
| ALLEGATO A - RIPARTO DELLE RISORSE A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART. 5-SEPTIES DEL D.L. 18/04/2019, n. 32 FINALIZZATO ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Le regioni, presentano al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1. 2. Il programma dovra' riportare il fabbisogno complessivo rilevato dalla regione e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari e oggetto del finanziamento, raggruppati per stazione appaltante. Unitamente al programma le regioni dovranno presentare una breve relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono realizzare e che contenga, per ognuno, le seguenti informazioni: ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento; superficie complessiva della struttura coperta dal sistema di videosorveglianza; indicazione se si tratta di nuova installazione ovvero di ampliamento o upgrade di un sistema di videosorveglianza gia' esistente; numero dispositivi che si intende installare e configurazione del sistema; cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione; quadro economico con indicazione di eventuali lavori accessori per l'installazione; quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale; descrizione del programma di manutenzione post installazione, specificando che i costi di manutenzione non rientrano in tale finanziamento ma sono a carico della regione come spesa corrente. 3. La procedura di valutazione positiva del programma si conclude con l'emanazione del nulla osta di approvazione del programma medesimo da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria. |
| Art. 3
1. Il programma di cui all'art. 2, le modalita' di erogazione delle risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria, saranno regolati da specifici accordi, ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le dotazioni annuali stabilite nella tabella A di cui al presente decreto. |
| Art. 4
1. Il monitoraggio degli interventi previsti nel programma di cui all'art. 2 avverra' attraverso il Sistema «Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita'». Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 Ufficio controllo atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 294 |
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