Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2022 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2022 |
Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 53-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e di esercitare i poteri di vigilanza, per finalita' macroprudenziali; Visti i seguenti articoli del TUB: art. 114-quinquies.2 che prevede che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale nei confronti degli istituti di moneta elettronica aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; art. 114-quaterdecies, che prevede che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale nei confronti degli istituti di pagamento aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; Tenuto conto delle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1095/2010 (di seguito CERS) relative a: gli obiettivi intermedi e gli strumenti di politica macroprudenziale (CERS/2013/1); le misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) e successiva modificazione (CERS/2019/3); la valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2015/2); Tenuto conto del seguente documento pubblicato dal CERS: ESRB - Methodologies for the assessment of real estate vulnerabilities and macroprudential policies: residential real estate, September 2019; ESRB - Methodologies for the assessment of real estate vulnerabilities and macroprudential policies: commercial real estate, December 2019; ESRB, The ESRB handbook on operationalising macroprudential policy in the banking sector; Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;
Emana
Il presente provvedimento che modifica le «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica» del 17 maggio 2016 come modificato dal provvedimento del 23 luglio 2019. Le modifiche sono volte a introdurre un nuovo Capitolo XII bis «Misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti». Le nuove disposizioni entrano in vigore dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le nuove disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore. Il presente provvedimento e' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia. Roma, 22 febbraio 2022
Il Governatore: Visco Delibera n. 74/2022. |
| Allegato
Capitolo XII bis MISURE MACROPRUDENZIALI BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI O DEI FINANZIAMENTI Sezione I. Disposizioni generali 1. Premessa.
Il presente Capitolo disciplina gli strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (c.d. misure borrower-based). Si tratta di misure non armonizzate a livello europeo che vengono utilizzate tipicamente per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle persone fisiche o persone giuridiche che svolgono attivita' non finanziarie. L'utilizzo di questi strumenti serve a controllare il flusso e la rischiosita' dei nuovi prestiti. Cio' permette di contenere i livelli di indebitamento di chi riceve i finanziamenti, riducendone cosi' la probabilita' di insolvenza e di limitare le perdite per gli intermediari in caso di mancata restituzione dei prestiti. 2. Destinatari della disciplina. Il Capitolo si applica alle misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti rivolte agli istituti che concedono finanziamenti relativi ai servizi di pagamento conformemente a quanto previsto dal Capitolo IV, Sezione I, paragrafo 3.
Sezione II. Disciplina delle misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti 1. Rinvio.
Per l'applicazione delle misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti rivolte agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica si applicano le disposizioni previste dalla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di vigilanza per le banche», Parte Terza, Capitolo 12, Sezione II. |
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