Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 giugno 2021
Modifiche al decreto 3 novembre 2016 in tema di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visti l'art. 47, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale «L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonche' dei seguenti ulteriori criteri: a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio; b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attivita' gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attivita' concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza della procedura; c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.»;
Visto l'art. 45, comma 4, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale hanno diritto a compenso i membri del comitato nominati in qualita' di esperti, spettando agli altri membri il solo rimborso delle spese;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;
Visto l'art. 1, comma 501, della sopra citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale «il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%»;
Visti i decreti in data 4 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico adottati in esecuzione del sopra citato art. 1, comma 498;
Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che: «Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e' integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al commissario unico»;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2016, recante «Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;
Ritenuto di dover modificare le disposizioni del predetto decreto;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto reca modificazioni al decreto 3 novembre 2016.
«1-bis. All'art. 1, comma 3, lettera c) sono soppresse le parole "non sara' corrisposto alcun compenso".».
2. All'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il compenso remunerativo dell'attivita' relativa alla gestione dell'esercizio dell'impresa consiste in una percentuale, individuata secondo le misure di cui all'allegato I, che forma parte integrante del presente decreto, da applicarsi sull'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di gestione. Tale compenso e' rideterminato nella misura ed alla luce dei criteri di cui al successivo art. 7, comma 7 in quanto applicabili.».
3. All'art. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da calcolare a norma del» e' inserita la parola «presente»;
b) al comma 2, sono soppresse le parole «ferma la previsione di cui al successivo art. 13»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di limitare il ricorso a consulenze e incarichi a professionisti per lo svolgimento delle attivita' relative all'incarico commissariale, ove non strettamente indispensabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legislativo n. 270/1999, se nel corso della procedura il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, e' superiore al 5% dell'attivo realizzato dalla procedura, il compenso finale del commissario e' ridotto proporzionalmente:
del 10% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, e' superiore in una percentuale compresa tra il 5% ed il 10% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;
del 15% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, e' superiore in una percentuale compresa tra il 10,01% ed il 20% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;
del 25% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, e' superiore in una percentuale compresa tra il 20,01% ed il 30% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;
del 40% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura risulta essere superiore al 30% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura, non sara' corrisposto alcun compenso.»;
«3-ter. Sono escluse dal computo dei costi sostenuti per consulenze e incarichi di cui al comma 3-bis le spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio degli interessi della procedura e quelle previste dagli adempimenti di legge in materia.»;
d) al comma 4, dopo le parole «per l'espletamento dell'incarico» sono inserite le seguenti, «previa attestazione di congruenza e inerenza delle stesse spese da parte del commissario.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente «6. Nel corso della procedura possono essere corrisposti al commissario straordinario acconti sul compenso, al termine della fase di esercizio di impresa e limitatamente alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 che sono oggetto di proroghe dei termini di esecuzione del programma, dopo almeno due anni dal conferimento dell'incarico. Successivamente, possono essere corrisposti acconti con cadenza non inferiore a trentasei mesi. In ogni caso, l'ammontare degli acconti sul compenso non puo' eccedere il 50% delle somme maturate in applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) limitatamente a quanto maturato in relazione al passivo accertato e alle somme oggetto di ripartizione ai creditori. A chiusura della procedura l'ammontare spettante sara' ridotto, con le modalita' previste dall'art. 7, comma 3-bis.»;
f) e' aggiunto, infine, il seguente comma: «7. Il 10% del compenso complessivamente spettante secondo i criteri fissati dai precedenti commi e' corrisposto previa verifica da parte dell'Autorita' vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita', avendo, tra l'altro, riguardo a:
adempimento, sotto il profilo della tempestivita' e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie;
adeguato soddisfacimento del ceto creditorio, anche con riferimento ai creditori chirografari;
adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali;
restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai predetti fini.».
4. All'art. 9, sono soppresse le parole «ferma la previsione di cui al successivo art. 13»;
5. All'art. 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3-bis del presente decreto si applicano anche al commissario o ai commissari succeditisi nella carica.».
6. L'art. 13 e' soppresso.
7. All'art. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, successivamente alle parole «il compenso» sono inserite le seguenti parole «unico per gruppo»; successivamente alle parole «impresa del gruppo» e' inserita la parola «nonche'»; le parole «8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti «n. 270/1999»;
b) al comma 2, dopo le parole «a consuntivo» sono inserite le parole «su istanza del commissario straordinario, sottoposta ad autorizzazione».
8. All'art. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «indicati nel programma» sono sostituite dalle parole «risultanti dalle relazioni periodiche e dalla ulteriore documentazione di riferimento»; al comma 2, le parole «attivo da realizzare» sono sostituite con le parole «attivo realizzato annualmente».
9. All'art. 17, comma 2, dopo le parole «legge n. 296/2006» e' inserito il seguente periodo «Per le attivita' realizzate nel periodo intercorso tra il 23 novembre 2016 e l'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del decreto 3 novembre 2016.».
10. All'art. 18, le parole «Ministro dell'economia» sono sostituite dalle parole «Ministro dell'economia e delle finanze».
11. All'allegato III sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 2 e' sostituito dal seguente «Si procede alla determinazione del compenso mediante applicazione agli importi di cui al punto 1 delle seguenti aliquote percentuali:
1) sul passivo accertato:
0,10% quando il passivo non superi euro 500.000.000;
0,08% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;
0,06% sulle somme che superano euro 1.500.000.000;
2) sul passivo amministrato fino allo 0,06%;
3) sulle somme ripartite ai creditori:
0,10% quando le somme ripartite ai creditori non superino euro 500.000.000;
0,08% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;
0,06% sulle somme che superano euro 1.500.000.000.»;
b) il punto 4 e' soppresso.
12. L'allegato 4 e' sostituito dal seguente: Determinazione del compenso dei componenti del Comitato di
sorveglianza (art. 15, comma 1).

Fase di esercizio di impresa

+-------------------+---------------+---------------+---------------+ | | |Da euro 50,001 | | | |Fino a euro 50 |fino a euro 100|Oltre euro 100 | |Ammontare fatturato| milioni | milioni | milioni | | +---------------+---------------+---------------+ | |euro 3.000 |euro 6.000 |euro 12.000 | +-------------------+---------------+---------------+---------------+

+-------------------+---------------+---------------+---------------+ | | | Da 6 imprese | | |Numero imprese | Fino a 5 | fino a 15 | Oltre 15 | | del gruppo | imprese | imprese | imprese | | +---------------+---------------+---------------+ | |euro 3.000 |euro 6.000 |euro 12.000 | +-------------------+---------------+---------------+---------------+

+----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | Da 301 | | | | |dipendenti fino | | | Numero | Fino a 300 | a 1.500 | Oltre 1.500 | | dipendenti | dipendenti | dipendenti | dipendenti | | +----------------+----------------+----------------+ | |euro 3.000 |euro 6.000 |euro 12.000 | +----------------+----------------+----------------+----------------+

Fase liquidatoria

+----------------------+--------------+--------------+--------------+ | | |Da euro 50,001| | | Attivo realizzato |Fino a euro 50| fino a euro |Oltre euro 100| | annualmente | milioni | 100 milioni | milioni | | +--------------+--------------+--------------+ | |euro 3.000 |euro 6.000 |euro 12.000 | +----------------------+--------------+--------------+--------------+

+-------------------+---------------+---------------+---------------+ | | | Da 6 imprese | | |Numero imprese | Fino a 5 | fino a 15 | Oltre 15 | | del gruppo | imprese | imprese | imprese | | +---------------+---------------+---------------+ | |euro 3.000 |euro 6.000 |euro 12.000 | +-------------------+---------------+---------------+---------------+

Roma, 21 giugno 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco