Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 28 dicembre 2021 |
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per «Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca» da finanziare nell'ambito del PNRR. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dell'internazionalizzazione e della comunicazione
Visti i regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista, in particolare, la Missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 3.1, che istituisce il «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione» del PNRR che prevede il sostegno per «la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visto il protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversita' biologica, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, firmato a Nagoya il 29 ottobre 2010, ratificata con decisione 2014/283/UE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2020/852 che, all'art. 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il Delegated act 2021/2800, regolamento delegato della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Vista la comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilita' per il Fondo InvestEU» (2021/C 280/01); Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, allegato V, punto B orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814; Visto il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; Tenuto conto della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 2013/743; Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed al Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; Tenuto conto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche' della comunicazione della Commissione «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (GU C 198 del 27 giugno 2014); Visto il decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell'universita' e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea, ed in particolare l'art. 4, comma 1, secondo periodo, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque gia' conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto, continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi; Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, cofirmata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca, avente per oggetto il «Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca. Indicazioni operative»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 9 del 9 aprile 2021, con il quale la dott.ssa Silvia Nardelli e' stata nominata responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, al n. 2474, con il quale e' stato conferito al dott. Gianluigi Consoli l'incarico dirigenziale di livello generale di direttore della D.G. dell'internalizzazione e della comunicazione; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 18 dicembre 2017, n. 999 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018), che reca disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 1314, recante «Nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni», registrato dalla Corte dei conti al n. 3142 del 27 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 24 dicembre 2021, n. 1368, di modifica del citato decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 3143 del 27 dicembre 2021; Vista la delibera del CIPE 15 dicembre 2020, n. 74, di approvazione del «Programma nazionale per la ricerca 2021-2027» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2021), il quale prevede anche la definizione di un Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1082 del 10 settembre 2021, con il quale e' stato adottato il Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l'orientamento strategico per le politiche legate al tema delle infrastrutture di ricerca e definisce ed aggiorna le priorita' nazionali; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l'art. 1, comma 549, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca; Visto il mandato, conferito dal Consiglio dell'UE al forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca, di sostenere un approccio coerente e strategico al processo decisionale sulle infrastrutture di ricerca in Europa, anche attraverso la definizione periodica di una roadmap; Visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico eurounionale applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) e le relative modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013; Considerato l'aggiornamento 2021 della roadmap, da parte dello European strategy forum on research infrastructures (ESFRI); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che riporta il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici»; Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sulla semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1141 del 7 ottobre 2021, con il quale sono adottate le «Linee guida per le iniziative di sistema della missione 4 componente 2»; Visto il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed in particolare, l'art. 1, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto; Considerato che, nel caso si ricorra al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR: a) le amministrazioni titolari di interventi possono ricorrere alle modalita' di selezione stabilite dall'art 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; b) che tali contratti devono recare, a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non piu' di una volta; e c) che il mancato conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del codice civile; Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze: «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR» e relativi allegati; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione del Next generation EU-Italia; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 24 settembre 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (tabella A), al Ministero dell'universita' e della ricerca, 1.580.000.000,00 euro per il finanziamento di un «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» nell'ambito della Missione 4, «Istruzione e ricerca» - componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» - linea di investimento 3.1 del PNRR; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267); Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 6 novembre 2021; Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare: target M4C2-16, in scadenza al T2 2023, che prevede «almeno trenta infrastrutture finanziate per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. L'infrastruttura per l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno trenta research manager per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»; Milestone M4C2-17, in scadenza al T2 2022, che prevede: «Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: leadership scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformita' alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualita' di partner per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle attivita' di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprieta' intellettuale, di norme chiare per distinguere i Piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacita' di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove start-up. La procedura di selezione richiedera' una valutazione DNSH ("do no significant harm", non arrecare un danno significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente avviso, si applicano le seguenti definizioni: 1. Amministrazione responsabile: Ministero dell'universita' e della ricerca; 2. Aree ESFRI: aree tematiche definite dall'ESFRI, di cui al successivo punto 12 e, segnatamente, Data, computing and digital research infrastructures (DIGIT); energy; environment; health and food; physical sciences and engineering; social and cultural innovation; 3. Bilancio di genere: documento di bilancio che analizza e valuta, in ottica di genere, le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari di un'amministrazione; 4. Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (di seguito, anche solo CNVR): il Comitato definito dall'art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 5. Codice unico di progetto (di seguito, anche solo CUP): e' il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici; 6. Compagine di progetto: l'insieme di soggetto proponente e soggetto/i co-proponente/i; 7. Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 8. Coordinatore scientifico di progetto: e' il responsabile della qualita' e dei contenuti scientifici del progetto e della aderenza delle attivita' svolte con gli obiettivi previsti. Il coordinatore scientifico di progetto deve essere dotato di elevata qualificazione scientifica nel campo delle infrastrutture di ricerca, deve essere un dipendente a tempo indeterminato, salva l'ipotesi di cui al successivo punto c), presso il soggetto proponente inquadrato in uno dei seguenti profili/figure: a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca, ricercatore astronomo, astronomo associato o astronomo ordinario; b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo; c) ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, lettera b) della legge n. 240/2010, purche' abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale; d) ricercatore a tempo indeterminato, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente; e) professore associato o professore ordinario, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente; 9. Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioe' dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli; 10. Domanda di rimborso: domanda presentata dal soggetto attuatore all'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate; 11. Esperto tecnico-scientifico (di seguito anche solo ETS): esperto nominato dal Ministero, di nazionalita' italiana o estera, individuato dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali; 12. European strategy forum on research infrastructures (di seguito, anche solo ESFRI): forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca che contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa e svolge il ruolo di agevolare le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilita'. ESFRI realizza periodicamente la roadmap delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all'ambiente, societa', patrimonio culturale, energia. L'ESFRI e' stato costituito nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2001; 13. Frode (sospetta): irregolarita' che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale ed, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; 14. Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee la «frode» in materia di spese e' qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di Fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali Fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; 15. Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» in conformita' all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico eurounionale applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); 16. In itinere: il periodo decorrente dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione; 17. Irregolarita': qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa recare come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite; 18. Manager dell'infrastruttura: soggetto con elevata qualificazione professionale, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal proponente nell'ambito di ciascuna infrastruttura/progetto finanziato, coincidente con il research manager previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; 19. Mezzogiorno: area nazionale che comprende le seguenti Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 20. Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi IT, ecc.); 21. Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilita' sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute); 22. Misure del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati; 23. Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai casi in cui le attivita' dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attivita' necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale e che abbia portata limitata. A norma della disciplina europea riportata nella comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione tale e' il caso laddove l'attivita' economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attivita' non economiche e la capacita' destinata ogni anno a tali attivita' economiche non superi il 20% della pertinente capacita' annua complessiva dell'entita'; 24. Obiettivo generale: scopo che il progetto intende perseguire per realizzare le finalita' previste dalla missione, investimento e linea di riferimento del PNRR. E' costituito da uno o piu' obiettivi specifici che rappresentano in modo interdipendente i risultati attesi; 25. Obiettivo specifico: risultato che si intende raggiungere, effetto e/o cambiamento previsto. Deve essere descritto in termini di attivita' da svolgere, tempi necessari, risorse (competenze, forza lavoro, economiche), sua interdipendenza con eventuali altri obiettivi specifici se presenti, e deve essere accompagnato da un indicatore quantitativo, fondamentale per la formulazione dell'obiettivo specifico e per la valutazione del suo raggiungimento; 26. Obiettivo intermedio: suddivisione dell'obiettivo specifico in piu' fasi temporali; 27. OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode; 28. Opzioni semplificate in materia di costi (di seguito, anche solo OSC): modalita' di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessita' di comprovare ogni spesa mediante singoli documenti giustificativi; 29. Panel di valutazione (di seguito anche solo panel): gruppo di esperti tecnico-scientifici che si occupano della valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali; 30. Piano di uguaglianza di genere (Gender equality plan, GEP): programma di azioni che ha l'obiettivo di supportare l'uguaglianza di genere; 31. Piano nazionale di ripresa e resilienza o Piano (di seguito, anche solo PNRR): Piano presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241; 32. Piano nazionale infrastrutture di ricerca 2021-2027 (di seguito anche solo PNIR): documento strategico per infrastrutture di ricerca di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2021, n. 1082. Contiene dettagli tecnico-strategici, definendo e aggiornando le priorita' nazionali, con l'indicazione, tra l'altro, del capofila e della area di afferenza ESFRI di ciascuna IR. Il PNIR e' parte integrante del PNR; 33. Principio «non arrecare un danno significativo» (di seguito, anche solo DNSH): principio definito all'art. 17 regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241; 34. Principi FAIR: l'acronimo FAIR indica una lista di principi che sono stati definiti da un gruppo di esperti composto da ricercatori, enti finanziatori, editori ed istituzioni di ricerca per garantire un uso ottimale dei dati della ricerca (qualita' della ricerca, riutilizzo, migliori servizi, conservazione a lungo termine). I principi FAIR mirano a rendere i metodi di gestione dei dati digitali omogenei e ad accesso aperto. Findable, i dati, metadati, infrastrutture devono poter essere reperibili; Accessible, i dati, metadati devono essere accessibili; Interoperable, i dati, metadati devono essere interoperabili; Reusable, i dati, metadati devono essere strutturati in maniera tale da essere riutilizzabili. I principi si riferiscono a tre tipi di entita': dati (o qualsiasi oggetto digitale), metadati (informazioni su quell'oggetto digitale) e infrastrutture; 35. Progetti a regia: progetti attuati da soggetti diversi dall'amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di interventi, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dagli enti locali; 36. Progetti a titolarita': progetti attuati direttamente dall'amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza; 37. Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 (di seguito, anche solo PNR): documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorita', obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca; 38. Proposta progettuale: la «manifestazione di interesse» di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141 «Linee guida per gli interventi di sistema» comprensiva della «proposta integrale» sempre citata nello stesso; 39. Rendicontazione delle spese: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 40. Rendicontazione dei milestone e target: attivita' finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non e' necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto; 41. Rendicontazione di intervento: rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attivita' puo' ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza; 42. Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del soggetto proponente, responsabile della gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da produrre al Ministero; 43. Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR: richiesta di pagamento (attraverso trasferimento Fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuita' della disponibilita' di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori; 44. Servizio centrale per il PNRR: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; 45. Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR; 46. Soggetto proponente (di seguito, anche solo proponente): l'ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, o l'universita' e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), anche indicato come soggetto attuatore dell'intervento finanziato; 47. Soggetto co-proponente (di seguito, anche solo co-proponente): soggetto pubblico di cui al decreto legislativo n. 218/2016 e/o universita' e istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che partecipa alla proposta progettuale come partner del soggetto proponente, anche indicato come soggetto attuatore dell'intervento finanziato; 48. Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; nel presente avviso, tale organismo e' individuato anche come «soggetto proponente» e «soggetto co-proponente»; 49. Soggetto realizzatore o soggetto esecutore: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa eurounionale e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici); 50. Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.); 51. Unita' di audit: struttura che svolge attivita' di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del regolamento (UE) 2021/241; 52. Unita' operativa: Istituto, Dipartimento, laboratorio, sede operativa o altra forma nella quale si articola la struttura organizzativa e di ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente che viene direttamente coinvolta nella proposta progettuale. L'unita' operativa deve insistere su una unica sede e fare riferimento ad un insieme di risorse stabili (personale e attrezzature) facenti parte della struttura organizzativa e di ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente; 53. Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al Piano finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto; 54. Variazione soggettiva: ogni variazione al Piano finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto dovuta a modifica occorsa ai soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successori. |
| Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente avviso per la presentazione di proposte progettuali intende dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione», finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, azione di riferimento la 3.1.1 «Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di eccellenza scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti» di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141. 2. In coerenza con la relativa scheda di dettaglio della missione - componente del PNRR, il presente avviso e' rivolto alle IR aventi priorita' alta e media, cosi' come individuate dal Ministero nel PNIR. 3. Il presente avviso mira a finanziare almeno venti progetti, al fine di garantire il raggiungimento dei target fissati dal PNRR. 4. In base alle caratteristiche dell'intervento di cui al comma 2 ed in linea con quanto indicato nel PNRR, i progetti finanziati a valere sul presente avviso debbono intendersi «interventi a regia», con modalita' di selezione valutativo-negoziale, come previsto dal decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141 «Linee guida per gli interventi di sistema». 5. Il presente avviso, in coerenza con l'art. 4 del regolamento (UE) 2021/241, e' conforme al principio DNSH e contribuisce al superamento di divari territoriali, di genere e generazionali. 6. In particolare, in coerenza con il decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141, i progetti finanziati a valere sul presente avviso debbono garantire il rispetto dei seguenti vincoli derivanti dal PNRR: disparita' territoriale: almeno il 40% dell'iniziativa 3.1 nel suo complesso deve avere una localizzazione nelle regioni del Mezzogiorno; disparita' di genere: almeno il 40% del personale assunto a tempo determinato deve essere di genere femminile e almeno il 40% delle borse di dottorato deve essere assegnato a ricercatrici; campi di intervento: l'iniziativa nell'ambito del PNRR e' stata ricondotta al «Campo di intervento 6: Investimenti nelle capacita' digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate - dimensione DESI 4: integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati ad hoc - 055 - altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)» di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241; vincolo digital: 100% dell'iniziativa 3.1 nel suo complesso (campo d'intervento sopra esplicitato). 7. Il campo di intervento del presente avviso e', quindi, relativo a «Investimenti nelle capacita' digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate - dimensione DESI 4: integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati ad hoc - 055 - altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)» di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241. 8. Le misure previste dal presente avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea. |
| Art. 3
Dotazione finanziaria dell'avviso
1. Come previsto dall'allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, la dotazione finanziaria della missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione», e' pari a 1.580 milioni di euro. 2. In particolare, per l'azione specifica attuata dal presente avviso, ossia la 3.1.1 «Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di eccellenza scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti» di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141, le risorse disponibili sono pari a 1.080 milioni di euro. 3. Le risorse sono ripartite per aree ESFRI, in base alla seguente tabella ed in linea con le priorita' individuate nel PNIR.
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Una quota di almeno il 40% delle risorse complessive a valere sul presente avviso dovra' essere destinata ad investimenti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno. 5. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 2, nonche' risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 4, al finanziamento di ulteriori interventi previsti a valere sulla linea di investimento 3.1 («Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»). 6. In relazione alla tipologia di intervento di cui al successivo art. 5, comma 3, punto iii), si precisa che, oltre alle risorse assegnate all'area ESFRI del tema o del tema prevalente di riferimento della proposta progettuale - secondo la tabella del presente articolo - il Ministero si riserva la facolta' di attingere da eventuali Fondi reperibili dagli stanziamenti delle singole aree ESFRI. |
| Art. 4
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda
1. I soggetti proponenti, ammessi alla presentazione della proposta progettuale oggetto del presente avviso, sono gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, le universita' e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che siano stati altresi' individuati nel PNIR quali capofila di IR. 2. Per ciascuna proposta progettuale, il soggetto proponente puo' partecipare da solo o, in compagine, con uno o piu' soggetti co-proponenti. In quest'ultimo caso, tutti i soggetti partecipanti alla compagine dovranno stipulare un accordo ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Accordi fra pubbliche amministrazioni», al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire i ruoli e le responsabilita' di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. 3. In particolare, l'accordo di cui al precedente comma 2 dovra' indicare almeno: a. la responsabilita' nei confronti del Ministero del soggetto proponente, in ordine al coordinamento delle attivita' progettuali e all'attuazione del progetto, nonche' a tutte le responsabilita' finanziarie a questo connesse; b. la ripartizione delle attivita' e delle responsabilita' tra il proponente ed il/i co-proponente/i relativamente alla realizzazione del progetto; c. la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi finanziari tra il proponente ed il/i co-proponente/i; d. le eventuali azioni di rivalsa del proponente nei confronti del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo o dal presente avviso e/o dal disciplinare; e. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a gestire l'infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilita' economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al soggetto attuatore e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del Ministero, assicurando la stabilita' del progetto entro i limiti di cui alla normativa eurounionale; f. le modalita' ed i tempi necessari al trasferimento dal soggetto proponente al/i co-proponente/i delle risorse erogate dal Ministero; g. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a garantire il rispetto della soglia massima del 20% della eventuale attivita' economica svolta (ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione) e, al tal fine, l'impegno a tenere una contabilita' separata relativamente alle attivita' economiche e non economiche e con le modalita' indicate al successivo art. 11; h. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, di osservare gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2013); i. la delega al proponente, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, a sottoscrivere per loro conto, a corredo della domanda, la presa d'atto (allegato C) relativa agli obblighi di cui alla precedente lettera h). 4. L'accordo di cui al precedente comma 2 dovra', inoltre, prevedere le responsabilita' finanziarie di ciascun membro della compagine nei casi di inadempimento relativo alle attivita' di progetto, in relazione alle quote di attivita' spettanti. 5. Nei casi previsti dai commi che precedono, il soggetto proponente dovra' essere autorizzato nell'accordo dal/i soggetto/i co-proponente/i a: a. rappresentare la compagine nei rapporti con il Ministero; b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto del/i co-proponente/i, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso; c. sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione del rapporto concessorio; d. presentare una relazione tecnica bimestrale sull'andamento delle attivita' di progetto e una relazione tecnica di fine progetto; e. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo. 6. L'accordo di cui al precedente comma 2 deve essere firmato dai legali rappresentanti del soggetto proponente e del/i co-proponente/i, o da procuratore munito di procura speciale. 7. L'accordo di cui al precedente comma 2 deve avere una durata temporale pari ad almeno dieci anni. 8. I soggetti proponenti e co-proponenti devono essere in possesso: a) della capacita' operativa e amministrativa, al fine di assicurare la realizzazione del progetto nelle modalita' e termini previsti; b) dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046; c) dei requisiti minimi e delle relative misure atte a garantire quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione. |
| Art. 5
Interventi finanziabili
1. Per raggiungere gli obiettivi del PNRR e dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente avviso, dovranno essere: a) coerenti con obiettivi e finalita' del regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la scheda di dettaglio della componente del PNRR; b) orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'investimento; c) conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01); d) idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere; e) a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); f) coerenti con i livelli di impatto per colmare la disparita' territoriale, di cui al citato art. 2, comma 6, del presente avviso; g) coerenti con i livelli di impatto del PNRR previsti per le tematiche relative alla transizione digitale pertinente per l'investimento di riferimento, di cui al citato art. 2, comma 6, del presente avviso. 2. Il rispetto delle sopracitate condizioni dovra' essere dichiarato secondo un format di autocertificazione allegato al presente avviso (allegato F). 3. Le proposte progettuali dovranno riguardare una delle seguenti tipologie di intervento: i. potenziamento di IR presente nel PNIR a priorita' alta; ii. creazione di nuova IR presente nel PNIR a priorita' alta e media; iii. creazione di reti tematiche o multidisciplinari di IR esistenti, presenti nel PNIR a priorita' alta e media, con indicazione del tema o del tema prevalente per reti multidisciplinari, tra le aree ESFRI. 4. In particolare, in coerenza con il decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141, le «principali attivita'» finanziabili previste per la missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 3.1, sono attivita' gestionali ed amministrative, investimenti sull'infrastruttura e reclutamento di personale a tempo determinato per il management della struttura o le attivita' di ricerca in-house. |
| Art. 6
Condizioni di ricevibilita' e criteri di ammissibilita'
1. Le domande recanti proposte progettuali devono rispettare le seguenti condizioni di ricevibilita': completezza della documentazione presentata e rispetto dei termini e delle modalita' di ricezione, previste dal successivo art. 9. 2. Le domande recanti proposte progettuali devono, inoltre, rispettare i seguenti criteri di ammissibilita': a. rispetto al soggetto ammesso alla presentazione della proposta progettuale - tenuto conto che il PNIR indica, per ciascuna IR, l'area ESFRI di riferimento ed il capofila - si specifica quanto segue: in relazione alle tipologie di intervento di cui all'art. 5, comma 3, punti i) e ii), e' ammessa la presentazione di una sola proposta progettuale per ciascuna infrastruttura di ricerca. Il soggetto proponente, che presenta la proposta progettuale per ciascuna IR, e' il capofila individuato nel PNIR; in relazione alla tipologia di intervento di cui all'art. 5, comma 3, punto iii), sia il soggetto proponente, che i co-proponenti per le modalita' di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, e'/sono individuato/i tra i capofila delle IR, come indicati nel PNIR. Si precisa che - ferma restando la possibilita' di presentazione della proposta secondo quanto previsto dal capoverso precedente - con riguardo a tale tipologia di intervento, una IR, per il tramite del suo capofila individuato nel PNIR puo' partecipare come soggetto proponente o co-proponente, ad una sola proposta progettuale; nel caso in cui il capofila della IR individuato nel PNIR non sia un ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, o una universita', una istituzione universitaria italiana statale, comunque denominata (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), le proposte progettuali relative a tale IR potranno essere presentate esclusivamente da uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, previo assenso del capofila della IR individuato nel PNIR; b. conformita' della documentazione richiesta dall'avviso; c. completezza e conformita' delle autodichiarazioni rese in merito ai seguenti punti: coerenza dei risultati attesi e delle tempistiche di realizzazione; pertinenza rispetto alle finalita' di cui all'art. 2; proporzionalita' del valore economico con gli obiettivi; rispetto di tutte le norme eurounionali e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunita', tutela dei diversamente abili; rispetto della tempistica di realizzazione delle attivita' progettuali: il cronoprogramma deve prevedere l'individuazione dei soggetti realizzatori da parte del soggetto proponente e co-proponenti se presenti, entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonche' di tutte le altre norme di settore applicabili; il cronoprogramma (di spesa e procedurale) deve evidenziare il completamento dell'intervento oggetto della proposta progettuale, entro e non oltre il 31 dicembre 2025; rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione; rispetto del principio di addizionalita' del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH); conformita' agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01) ed assenza, nella proposta progettuale ed in fase di realizzazione delle attivita' progettuali, di: i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attivita' in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti puo' causare danni all'ambiente ed il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del PNRR; rispetto del principio del sostegno al superamento del divario territoriale; rispetto delle condizioni per il mantenimento del regime di «non aiuto» ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea; rispetto delle condizioni che escludano l'applicazione della normativa inerente ai progetti generatori di entrate nette, sia durante l'esecuzione del progetto che dopo il loro completamento. 3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ricevibilita' della proposta progettuale; il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo comporta la non ammissibilita' della proposta progettuale. |
| Art. 7
Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto
1. Il finanziamento e' concesso nella forma del contributo a Fondo perduto per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili, in quanto misura che non costituisce aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea. 2. Il finanziamento richiesto a valere sul presente avviso non deve essere inferiore ad euro 15.000.000,00 (IVA inclusa). 3. La durata massima di ciascuna proposta progettuale, presentata ai sensi del presente avviso, deve essere coerente con le tempistiche di realizzazione previste per la componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» - linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» del PNRR e non deve, comunque, superare i trenta mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, salvo concessione di proroga da parte del Ministero. 4. E' ammessa un'unica proroga, fermo restando che la durata complessiva del progetto non puo' eccedere trentasei mesi, e, comunque, non puo' superare il termine del 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilita' previsti per il PNRR. La richiesta di proroga e' approvata dal Ministero solo se adeguatamente motivata dal proponente. 5. Le spese sostenute successivamente ai termini previsti nei due commi precedenti non sono considerate ammissibili. In ogni caso, non saranno ammissibili spese sostenute oltre i termini di ammissibilita' previsti dal PNRR. |
| Art. 8
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili sono quelle: a. effettivamente sostenute dal soggetto attuatore nel periodo di ammissibilita' della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; b. tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; c. contabilizzate separatamente, in conformita' alle disposizioni di legge e ai principi contabili; d. coerenti con le finalita' dell'avviso; e. riconducibili alle tipologie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. 2. I costi ammissibili, per i progetti di cui al presente avviso, sono: a. costi di personale dedicato all'infrastruttura (nella misura massima del 20% dei costi ammessi a finanziamento); b. strumentazione scientifica e impianti tecnologici strettamente correlati o indispensabili per il corretto funzionamento, rispondenti alle linee guida DNSH, licenze software e brevetti direttamente collegati; c. open access virtuale o meno, Trans national access, implementazione di metodologie per la gestione dei dati della IR secondo i principi FAIR; d. impianti, inclusa edilizia ed opere edili rispondenti alle linee guida DNSH; e. costi generali (nella misura massima forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili a finanziamento in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156); f. attivita' di formazione e di ricerca in-house, tra i quali borse di dottorato anche in collaborazione con soggetti privati o con la pubblica amministrazione, executive education ed apprendistato avanzato. 3. Per quanto attiene ai costi di cui al comma 2, punto a), del presente articolo, deve essere obbligatoriamente prevista, nell'ambito di ciascuna proposta progettuale, l'assunzione da parte del soggetto proponente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di un «Manager dell'infrastruttura». 4. Per quanto attiene ai costi di cui al comma 2, punto a), del presente articolo, i costi sono relativi a nuove assunzioni di personale destinate all'intervento finanziato, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da parte del soggetto proponente e/o degli eventuali co-proponenti. Tali spese sono ammesse, nei limiti di cui al gia' citato comma 2, punto a), del presente articolo, in ragione della necessita', essenziale per il buon esito delle iniziative progettuali, di personale con rilevante qualificazione professionale, data la particolarita' scientifica delle infrastrutture di ricerca; l'importo e' da intendersi riferito all'intera durata del progetto. 5. I costi relativi alle spese di cui al comma 2, punto a) del presente articolo sono rendicontati secondo i valori delle unita' di costo standard approvate dalla Commissione europea e adottate con decreto interministeriale MIUR-MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018 in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53, comma 3, lettera c) del regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156. E' ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard. 6. Nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, si tiene anche conto degli oneri per imballo, installazione, verifica di conformita'/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento, purche' relativi ad operazioni essenziali all'implementazione dei progetti ed esplicitamente stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. I costi si intendono franco sede di destinazione. 7. Sono, comunque, esclusi dall'ammissibilita' della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonche' le spese occorrenti per le procedure di gara. 8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non e' incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR. 9. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purche' direttamente afferente all'intervento finanziato. 10. Le spese ammissibili decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo. Cionondimeno e' facolta' dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L'amministrazione riconoscera' le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e del relativo atto d'obbligo e, comunque, all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 13 del presente avviso. 11. Non sono ammissibili le spese gia' finanziate da altri programmi dell'Unione o con risorse da bilancio statale, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241. 12. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa eurounionale e nazionale in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonche' la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di amministrazioni pubbliche, di cui al decreto-legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. |
| Art. 9
Termini e modalita' di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere
1. La domanda recante la proposta progettuale, conforme all'allegato A di cui al presente avviso, dovra' essere presentata in lingua italiana, a pena di irricevibilita', esclusivamente per il tramite dei servizi della piattaforma GEA (www.gea.mur.gov.it) a partire dalle ore 12,00 (CET) del 31 gennaio 2022 ed entro e non oltre le ore 12,00 (CET) del 28 febbraio 2022. 2. A tal fine, il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantira' l'accesso alla piattaforma GEA ai soggetti abilitati alla presentazione della proposta progettuale. Tramite tale accesso sara' possibile eseguire tutte le attivita' relative alla compilazione e trasmissione della domanda. 3. La domanda deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto proponente, completa di tutti i documenti richiesti dal presente avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalita' di invio, alle indicazioni previste dal presente avviso. 4. E' possibile allegare alla domanda eventuale documentazione integrativa. Tale documentazione, trasmessa sotto forma di un unico file in formato PDF, puo' comprendere eventuali approfondimenti descrittivi o esplicativi di quanto gia' riportato nella scheda tecnica; essa non costituisce di per se' elemento autonomo di valutazione e non sara' considerata sostitutiva rispetto a quanto direttamente riportato nella scheda tecnica della proposta progettuale. 5. La domanda, inoltre, deve contenere, in accordo con l'allegato B, i riferimenti del coordinatore scientifico di progetto e del responsabile amministrativo del progetto. 6. Nella domanda, il soggetto proponente dovra' indicare tutte le unita' operative dove verra' implementato il progetto. 7. La domanda e' resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con assunzione delle responsabilita' di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo decreto e dovra' contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General data protection regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato nella G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni. 8. A corredo della domanda, da compilare secondo l'allegato A, il proponente dovra' fornire, per ciascuna proposta progettuale, avvalendosi dei servizi telematici, i documenti di seguito indicati: a. «Scheda tecnica» di cui all'allegato B al presente avviso, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e dal coordinatore scientifico di progetto; b. in presenza di co-proponente/i, copia dell'«accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990», contenente le indicazioni di cui all'art. 4 del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente e del/i co-proponente/i; c. presa d'atto del codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, per accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti (allegato C); d. disciplinare di concessione del finanziamento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, per accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti (allegato D); e. dichiarazioni di assolvimento del DNSH firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2 (allegato F); f. bilancio di genere e Piano di uguaglianza di genere del proponente e di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, o alternativamente, lettera di impegno alla loro adozione entro un anno sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2 (allegato F); g. lettera di impegno sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, che dichiari l'impegno allo svolgimento del progetto e che indichi, altresi', che il soggetto non stia partecipando a proposte concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a) (allegato F); h. informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2 (allegato E). 9. La documentazione di cui al comma 8 dovra' essere redatta in italiano, eccezion fatta per la «Scheda tecnica» di cui al comma 8, lettera a), del presente articolo, e l'eventuale documentazione integrativa di cui al comma 4 del presente articolo che dovra' essere obbligatoriamente redatta in lingua inglese, pena inammissibilita' della proposta progettuale. 10. La «Scheda tecnica» di cui al comma 8, lettera a) del presente articolo dovra' fornire le seguenti informazioni: a) sezione: soggetto proponente: modello organizzativo; competenze specifiche in riferimento alla proposta progettuale; unita' operative coinvolte come sedi di svolgimento del progetto e loro specificita' funzionali al progetto; coordinatore scientifico di progetto; responsabile amministrativo del progetto; profilo ed il ruolo del «manager dell'infrastruttura» di cui all'art. 1; b) sezione: soggetto/i co-proponente/ii (eventuali): modello organizzativo; competenze specifiche in riferimento alla proposta progettuale; unita' operative coinvolte come sedi di svolgimento del progetto e loro specificita' funzionali al progetto; referente scientifico; referente amministrativo; c) sezione: descrizione sintetica del progetto: abstract; obiettivo generale del progetto, titolo, visione e finalita' del progetto; utilita' ed impatto del progetto, sua efficacia, efficienza e valenza traslazionale; contestualizzazione nell'ambito del PNRR e rispetto dei principi trasversali: sostenibilita' e durabilita' del progetto proposto; principio «DNSH», con elementi utili alla valutazione dell'impatto atteso; parita' di genere e obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging); indicazione delle metodologie proposte per la gestione dei dati della IR secondo i principi FAIR; Piano finanziario complessivo suddiviso per tipologie di spesa; d) sezione: articolazione del progetto: elenco degli obiettivi specifici, loro descrizione, rilevanza e interdipendenza - se presente piu' di un obiettivo specifico - ai fini del raggiungimento totale o parziale dell'obiettivo generale; cronoprogramma procedurale contenente l'articolazione temporale delle attivita' previste tramite diagramma di Gantt; cronoprogramma di spesa articolato in bimestri, sulla base di ciascun obiettivo intermedio; per ciascun obiettivo specifico: soggetti e unita' operative coinvolte; individuazione degli indicatori misurabili e del metodo di quantificazione per il monitoraggio dello stato di avanzamento e la verifica dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo specifico; identificazione e descrizione del/dei risultati attesi; identificazione e descrizione degli obiettivi intermedi e relativa tempistica; descrizione delle attivita' previste, comprensiva della tempistica, dei ruoli dei partecipanti, dei luoghi di svolgimento e dei costi; Piano finanziario di dettaglio. 11. Le domande presentate con modalita' e/o tempi diversi da quelli sopra descritti e/o che risultassero mancanti dei documenti elencati al comma 8 del presente articolo saranno considerate irricevibili. 12. Il Ministero non assume alcuna responsabilita' per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del soggetto proponente, ne' per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. |
| Art. 10
Modalita' di valutazione e approvazione della domanda
1. Istruttoria formale-amministrativa della proposta progettuale. a) La fase dell'istruttoria formale-amministrativa ha ad oggetto tutte le proposte progettuali che pervengono entro i termini sopra indicati ed e' effettuata, di norma, entro quindici giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse. L'istruttoria e' volta a verificare il rispetto della modalita' di presentazione, la completezza della documentazione obbligatoria richiesta ed il rispetto della tempistica di presentazione. b) Il Ministero si riserva la facolta' di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ad esclusione di quelle incidenti sulla «Scheda tecnica», possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al soggetto proponente un termine non superiore a dieci giorni per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale la proposta progettuale e' dichiarata esclusa dalla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del soggetto richiedente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione. c) Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria formale amministrativa saranno ammesse con riserva alla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica e trasmesse al panel di valutazione di cui ai successivi commi. Al fine di imporre una celere tempistica alla fase di valutazione, il Ministero potra' organizzare la fase di regolarizzazione di cui alla lettera b) del presente comma, anche contestualmente alla fase di valutazione. 2. Fase di valutazione tecnico-scientifica. a) Ai fini dell'espletamento della fase di valutazione tecnico-scientifica il Ministero, avvalendosi del CNVR, nomina sei panel di valutazione, uno per ogni area ESFRI, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in ossequio ai principi di imparzialita', di speditezza e di assenza di conflitti di interesse, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la ricezione delle proposte progettuali. b) Tali panel sono composti da un numero dispari compreso tra cinque e nove di esperti tecnico-scientifici (ETS), cosi' come individuati dal CNVR, tra soggetti, italiani e/o stranieri, anche inclusi nelle liste di esperti di cui all'art. 64, comma 2, punto d), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con comprovata professionalita' in materia di infrastrutture di ricerca, ovvero in appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, da altre istituzioni nazionali e/o dell'Unione europea o dal Ministero stesso. Il CNVR individua, altresi', un coordinatore di ciascun panel ed i componenti supplenti. c) Ciascun panel, ricevute le proposte progettuali ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-scientifica, effettua collegialmente la valutazione tecnico-scientifica, conformemente a quanto previsto dal presente articolo. Con particolare riferimento alla valutazione dei progetti di rete multidisciplinari di cui all' art. 5, comma 3, punto iii, il coordinatore del panel dell'area tematica prevalente puo' avvalersi ratione materiae dei coordinatori dei panel di riferimento delle altre IR coinvolte nella proposta progettuale. d) La valutazione tecnico-scientifica avra' ad oggetto esclusivamente la scheda tecnica di cui all'art. 9, comma 10. e) La valutazione tecnico-scientifica di ciascuna proposta progettuale si basa su tre categorie di criteri denominati «A», «B» e «C» individuati per la valutazione rispettivamente della qualita' scientifica e tecnologica, dell'impatto e dell'implementazione della proposta progettuale, come riportato nella tabella che segue.
Parte di provvedimento in formato grafico
f) Per ciascuno dei cinque criteri della categoria «A», per ciascuno dei quattro criteri della categoria «B» e per ciascuno dei cinque criteri della categoria «C» da applicare nella fase di valutazione tecnico-scientifica e' stabilito un punteggio massimo ed una soglia minima come mostrato nella tabella che precede (tabella 1). g) La valutazione della proposta progettuale spetta collegialmente a ciascun panel di riferimento, che procede alla redazione di una relazione di valutazione (di seguito, anche solo RV). Il panel di riferimento assegna alla proposta progettuale un punteggio numerico intero stabilito tra 0 e il punteggio massimo indicato per ciascuno dei cinque criteri della categoria «A», per ciascuno dei quattro criteri della categoria «B» e per ciascuno dei cinque criteri della categoria «C», secondo quanto indicato nella tabella 1 e le relative motivazioni. h) Ciascun panel di riferimento, per ogni proposta progettuale e nel rigoroso rispetto dei punteggi complessivi presenti nei singoli RV (totale A + totale B + totale C), completa il proprio lavoro predisponendo la graduatoria provvisoria dei progetti, secondo quanto previsto nei punti successivi. i) Le proposte progettuali che, per ciascuno dei cinque criteri della categoria «A», per ciascuno dei quattro criteri della categoria «B» e per ciascuno dei cinque criteri della categoria «C», raggiungeranno il punteggio individuato come soglia minima, saranno dichiarate ammissibili alla fase negoziale ed inserite nella graduatoria provvisoria dei progetti stilata dal panel; le proposte progettuali che, anche per un solo criterio non raggiungeranno il punteggio individuato come soglia minima, saranno dichiarate escluse dalla successiva fase negoziale e dalla graduatoria provvisoria dei progetti. j) A parita' di punteggio complessivo (totale A + totale B + totale C), prevarra' il progetto con il punteggio C3 piu' alto. A parita' anche di questo prevarra' il progetto con il maggior punteggio C5. A parita' anche di questo, prevarra' il progetto con il maggior punteggio C2. A parita' anche di questo, prevarra' il progetto con il maggior punteggio C4. A parita' anche di questo, prevarra' il progetto con il maggior punteggio C1. In caso di ulteriore parita', prevale il progetto con il maggiore importo complessivo dei costi ammissibili a finanziamento. k) Il Ministero, sulla scorta della graduatoria provvisoria redatta e proposta dai panel di cui al punto h), approva, con proprio decreto, le graduatorie provvisorie dei progetti, e l'elenco delle proposte progettuali escluse per ciascuna area ESFRI. Tali graduatorie, sono pubblicate sul sito del Ministero e sulla piattaforma GEA entro, di norma, quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e conterranno i punteggi complessivi ed i relativi costi ammissibili a finanziamento. l) Con tale pubblicazione si intende conclusa la fase di valutazione tecnico-scientifica. m) Il Ministero provvede, inoltre, all'invio tramite pec di apposita comunicazione ai soggetti proponenti contenente l'esito del procedimento relativo alla fase di valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali. n) Ciascuna proposta progettuale presente nella graduatoria provvisoria e' ammessa con riserva alla successiva fase negoziale dei progetti. 3. Fase negoziale dei progetti. a) La fase negoziale dei progetti precede la pubblicazione della graduatoria definitiva e la formalizzazione dei decreti di concessione del finanziamento e dovra' concludersi entro, di norma, trenta giorni dalla adozione del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria di cui al comma 2, lettera k), del presente articolo. b) La fase negoziale definisce gli aspetti esecutivi del progetto, anche sulla base degli elementi migliorativi emersi nella RV di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo e viene condotta con le modalita' descritte nei seguenti punti. c) La fase negoziale e' svolta dal MUR per il tramite di un suo rappresentante, cui si affiancano un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e i sei coordinatori dei panel che interverranno ratione materiae. Ciascun coordinatore potra' avvalersi di altri ETS dello stesso panel o, con riferimento ai progetti di rete multidisciplinari di cui all'art. 5, comma 3, punto iii, dei coordinatori dei panel di riferimento delle altre IR coinvolte nella proposta progettuale. d) Il Ministero, con la modalita' indicata nel punto che precede, e per ciascuna proposta progettuale, secondo l'ordine decrescente di graduatoria provvisoria e fino a concorrenza delle risorse, condurra' la fase negoziale che potra' riguardare: i. l'integrazione della proposta con ulteriori linee di attivita' o ambiti, comunque affini ai contenuti della proposta medesima, anche con l'eventualita' di cumulo di risorse provenienti da piu' Fondi, qualora tale integrazione possa consentire una minore frammentazione e dispersione delle iniziative e delle risorse a titolarita' del Ministero; ii. l'integrazione dei soggetti coinvolti in relazione a eventuali ulteriori attivita'; iii. la rideterminazione del piano dei costi; iv. la definizione di obiettivi intermedi, specifici e generali connessi all'attuazione; v. la definizione del piano delle erogazioni connesse agli obiettivi intermedi, specifici e generali di cui sopra; vi. altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti. e) La fase negoziale dei progetti potra' avvenire tramite scambio di note e/o audizioni, di cui verra' redatto apposito verbale. f) I lavori di ciascun panel si concluderanno successivamente all'aggiornamento della scheda tecnica di ciascuna proposta progettuale e con la trasmissione di una relazione finale di valutazione (di seguito, anche solo RfV), tenuto conto delle attivita' di cui alle precedenti lettere c) e d). 4. Formazione delle graduatorie dei progetti. a) Il Ministero, sulla scorta della RfV ricevuta da ciascun panel, previa verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il 40% dell'iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno, approva, con proprio decreto, le graduatorie definitive dei progetti ammessi e finanziabili, una per ogni area ESFRI, che conterranno il punteggio complessivo della graduatoria provvisoria di cui al comma 2, lettera k), del presente articolo ed i costi definitivi di ciascun progetto. b) Il Ministero, sulla scorta della RfV ricevuta da ciascun panel, approva, con proprio decreto, la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non finanziabili per carenza di dotazione finanziaria del budget previsto per l'area ESFRI di riferimento, che conterra' il punteggio complessivo della graduatoria provvisoria di cui al comma 2, lettera k), del presente articolo, ed i costi definitivi di ciascun progetto. c) Le graduatorie di cui alle precedenti lettere a) e b) sono pubblicate sul sito del Ministero e sulla piattaforma GEA entro, di norma, novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. Con tale pubblicazione si intende conclusa la fase negoziale e l'intero processo di valutazione. d) Sara' finanziato, ove possibile, almeno un progetto per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 5, comma 2, sub i., ii. e iii., fermo restando il limite delle risorse disponibili. e) Per quanto attiene ai progetti di cui alla lettera b) del presente comma, il Ministero si riserva di finanziarli con eventuali Fondi, reperibili dai singoli stanziamenti residui, originariamente ripartiti per ciascuna delle sei aree ESFRI, nel rispetto dell'ordine di punteggi ottenuti da ciascun progetto, come da graduatoria di cui alla gia' citata lettera b) del presente comma, fermo restando la verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il 40% della iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno. f) Il Ministero provvede dopo la pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie sul proprio sito e sulla piattaforma GEA, all'invio tramite pec di apposita comunicazione ai soggetti proponenti, contenente l'esito del procedimento. g) Il Ministero, sulla base delle graduatorie definitive di cui alla lettera a) che precede, adotta il decreto di concessione del finanziamento per ciascun progetto, cui e' allegata, quale parte integrante e sostanziale, la «Scheda tecnica» definitiva di ciascun progetto finanziato. h) All'esito positivo della fase di registrazione presso i competenti organi di controllo, il decreto di concessione del finanziamento e' trasmesso tramite pec al soggetto proponente, il quale dovra' formalmente accettarlo entro quindici giorni, mediante sottoscrizione, dell'atto d'obbligo e degli ulteriori eventuali allegati. La mancata sottoscrizione della suddetta documentazione comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento di concessione. 5. Costi della fase di valutazione. I costi relativi alla fase di valutazione, ivi inclusi i compensi spettanti agli esperti esterni nominati a tal fine, sono posti a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in conformita' a quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108. |
| Art. 11
Obblighi del soggetto attuatore
1. A seguito della selezione, ciascun soggetto attuatore delle progettualita' connesse all'investimento PNRR oggetto del presente avviso, si obbliga: a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; b) a dare piena attuazione al progetto cosi' come illustrato nella scheda tecnica, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e l'avvio tempestivo delle attivita' progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti; c) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformita' ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'amministrazione responsabile; d) a garantire l'utilizzo di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; e) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero; f) ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei Fondi che sono stati indebitamente assegnati; g) ad effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per garantire la regolarita' delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonche' la riferibilita' delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR; h) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero; i) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformita' alla pertinente disciplina europea e nazionale, nonche' alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall'amministrazione responsabile; j) a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next generation EU (ad es. utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - Next generation EU»), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche on-line, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR; k) a conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali; l) a richiedere il CUP di progetto e conseguentemente ad indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili; m) al rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonche' dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la possibilita' di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali; n) al rispetto del principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere; o) a facilitare le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero, dell'Unita' di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori; p) a garantire la disponibilita' dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e agli obiettivi realizzati cosi' come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021; q) a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero; r) a fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai regolamenti europei e dal Ministero e per tutta la durata del progetto; s) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; t) ad individuare entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonche' di tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti realizzatori; u) ad assicurare il rispetto della soglia del 20% della eventuale attivita' economica svolta dall'infrastruttura di ricerca ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione; v) a garantire che, qualora la/le infrastrutture oggetto del presente intervento, svolgano sia attivita' economica sia non economica, i due tipi di attivita', i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante sistemi di contabilita' separata; inoltre, laddove la/le infrastrutture oggetto del presente intervento siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di singolo sito e a livello aggregato; w) a gestire l'infrastruttura di ricerca garantendone la sostenibilita' economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al soggetto attuatore e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del Ministero e ad assicurare la stabilita' del progetto entro i limiti previsti dalla normativa europea; x) a trasmettere al soggetto proponente, anche telematicamente, nel rispetto delle tempistiche e delle modalita' indicate dal Ministero, la documentazione e i dati necessari ai fini dell'assolvimento di quanto previsto nel comma successivo. 2. Il soggetto proponente in qualita' di soggetto attuatore si obbliga inoltre: a) a presentare bimestralmente la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso; b) a presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto; c) a rilevare ed imputare nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, e della documentazione probatoria pertinente; d) a trasmettere a mezzo del sistema informatico adottato dal Ministero i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformita' normativa sulle procedure di aggiudicazione, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero; e) a garantire la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dal Ministero; f) a predisporre e verificare ai fini dell'inoltro al Ministero, la documentazione relativa ai pagamenti secondo le procedure stabilite dal predetto, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021; g) ad inoltrare le domande di rimborso al Ministero con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalita' riportate nei dispositivi attuativi; h) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attivita' per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/241, nonche' qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta; i) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; j) ad assumere entro il 30 giugno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il «Manager dell'infrastruttura» di cui all'art. 8, comma 3, del presente avviso. |
| Art. 12
Modalita' di gestione degli interventi
1. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari ed in coerenza con le norme nazionali ed eurounionali applicabili in materia, il Ministero svolge i controlli di competenza, anche avvalendosi di esperti individuati ai sensi della vigente normativa, ed effettua il monitoraggio degli interventi finanziati, per assicurare il rispetto di quanto previsto nei cronoprogrammi procedurale e di spesa aggiornati. 2. Eventuali esiti negativi dei controlli sopra richiamati, determineranno l'adozione da parte del Ministero dei conseguenziali provvedimenti, adottati in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali ed eurounionali. 3. Durante la fase di attuazione del progetto finanziato, dovranno essere rispettate le disposizioni indicate nel sistema di gestione e controllo e nei relativi allegati, per la linea di finanziamento di cui al presente avviso, unitamente alle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021. 4. Ciascun soggetto attuatore ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo adottato dall'amministrazione responsabile per la gestione degli interventi, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento. 5. In un'ottica di semplificazione e di snellimento degli oneri previsti in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, il Ministero si riserva la facolta' di emanare apposite linee guida per la rendicontazione. |
| Art. 13
Modalita' di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese
1. E' facolta' del soggetto proponente richiedere l'anticipo per un ammontare massimo non superiore al 10% del contributo totale del progetto al momento della sottoscrizione dell'atto d'obbligo. L'anticipo sara' erogato esclusivamente al soggetto proponente, che lo ripartira' tra gli eventuali soggetti co-proponenti entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero. 2. Il proponente produce, con cadenza bimestrale, secondo la metodologia indicata dal Ministero mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' di tipo telematico, la domanda di rimborso, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, ai fini del monitoraggio e dei controlli, per conto anche degli eventuali soggetti co-proponenti. 3. Ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, il soggetto proponente sara' tenuto ad alimentare il sistema informativo adottato per il PNRR, mediante l'inserimento di: a) dati di avanzamento finanziario; b) documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento; c) ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento; d) indicatori di progetto con specifico riferimento agli obiettivi e al cronoprogramma di spesa e procedurale. 4. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il Ministero procedera' all'erogazione delle somme ammesse a rimborso, sulla base delle spese rendicontate ai sensi del presente articolo, all'esito delle verifiche in ordine alla regolarita' amministrativo-contabile ed al conseguimento degli indicatori collegati agli obiettivi del progetto, coerentemente al cronoprogramma di spesa e procedurale. 5. Il finanziamento concesso verra' erogato esclusivamente al soggetto proponente, che ripartira' tra gli eventuali soggetti co-proponenti, le somme effettivamente sostenute e ritenute ammissibili entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero. 6. Il proponente e' tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la relazione tecnica finale, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla scheda tecnica, cosi' come approvata. 7. Le spese incluse nelle domande di rimborso sono sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo. 8. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonche' il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformita' con quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241. 9. Per quanto attiene alla rendicontazione dei costi di cui al comma 2, punto a), dell'art. 8, il Ministero si riserva la possibilita' di adottare opzioni semplificate in materia di costi. 10. Per quanto attiene alla rendicontazione dei costi di cui al comma 2, punto e) dell'art. 8, il soggetto attuatore dovra' darne evidenza analitica, in contabilita' separata. 11. Le erogazioni in favore dei soggetti attuatori sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero. |
| Art. 14
Modifiche all'avviso
1. Il Ministero si riserva la facolta' di modificare od integrare il presente avviso, dandone pubblicazione sul proprio sito e sulla piattaforma GEA. 2. In presenza di modifiche che comportino la presentazione di documentazione integrativa da parte dei soggetti proponenti, il Ministero si riserva la facolta' di un eventuale slittamento dei termini di chiusura del procedimento. 3. I soggetti interessati saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche e/o integrazioni pubblicate, nonche' all'assolvimento degli obblighi e/o oneri dalle stesse discendenti. |
| Art. 15
Variazioni del progetto
1. In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonche' certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, e' auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento. 2. Il soggetto attuatore puo' proporre variazioni alla scheda tecnica del progetto, esclusivamente tramite modalita' telematiche, nei limiti di quanto specificato ai successivi commi. Tali variazioni potranno essere autorizzate dal Ministero, da rendersi entro, di norma, venti giorni, acquisita la valutazione dell'esperto tecnico-scientifico della fase «in itinere» al fine di verificare il rispetto di quanto specificato ai successivi commi. 3. Il Ministero non riconosce le spese relative ad attivita' del progetto oggetto di variazione non autorizzata. 4. Il Ministero si riserva comunque la facolta' di apportare qualsiasi variazione/modifica d'ufficio al progetto, necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, previa comunicazione al soggetto attuatore. 5. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In tali ipotesi, la compagine ridefinita dovra' garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione. 6. Le variazioni di natura oggettiva non sono consentite, salvo quanto specificato al successivo comma. 7. Posta l'invarianza dell'importo complessivo del finanziamento concesso, nella fase di attuazione del progetto e' possibile rimodulare i costi ammessi di cui all'art. 8 dell'avviso. Tali variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 15% rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali, ove presenti, per ciascuna tipologia. 8. L'obiettivo generale, gli obiettivi specifici, gli obiettivi intermedi, il cronoprogramma di spesa e procedurale del progetto, salva l'ipotesi in quest'ultimo caso di proroga concessa ai sensi dell'art. 7, comma 4, non possono essere oggetto di variazione. |
| Art. 16
Responsabile dell'avviso
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento per il presente avviso e' il dirigente pro tempore dell'Ufficio III della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione. |
| Art. 17
Tutela della privacy
1. Tutti i dati personali di cui il Ministero venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, del regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241. 2. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attivita' amministrative relative al presente avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e a riservatezza. Il trattamento e' effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalita' per le quali sono raccolti e trattati. 3. Il titolare del trattamento e' il Ministero dell'universita' e della ricerca, con sede in Roma - via Michele Carcani n. 61 - 00153 Roma, al quale ci si potra' rivolgere per esercitare i diritti degli interessati di cui tratta i dati al seguente recapito: SGMUR@postacert.istruzione.it 4. I dati forniti dal soggetto proponente e dagli eventuali co-proponenti sono acquisiti dal soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, per le finalita' di espletamento delle attivita' del presente avviso. 5. L'interessato, in ogni momento, potra' esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale del Ministero. 6. L'invio della domanda recante la proposta progettuale presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso. |
| Art. 18
Meccanismi sanzionatori
1. Sulla base delle risultanze delle attivita' di controllo o di altre modalita' di accertamento delle irregolarita', o anche in caso di inosservanza di uno o piu' obblighi posti a carico dei soggetti attuatori, il Ministero si riserva la facolta' di adottare provvedimenti di revoca. 2. Il provvedimento di revoca, parziale o totale, del finanziamento concesso sara' adottato nei seguenti casi: a) mancato rispetto della durata massima del progetto prevista dal presente avviso all'art. 7, comma 3, per la realizzazione del progetto, salvo la concessione di proroga approvata di cui all'art. 7, comma 4; b) mancato rispetto da parte dei soggetti attuatori della soglia del 20% della eventuale attivita' economica svolta dall'infrastruttura di ricerca, ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione; c) mancata realizzazione di attivita' progettuali che impattino sul raggiungimento dell'obiettivo generale; d) mancata trasmissione della domanda di rimborso finale e della relativa relazione tecnica finale nei termini prescritti, salvo deroghe; e) mancato rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, con particolare riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parita' di genere ed all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; f) perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero irregolarita' della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta; g) irregolarita' essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti; h) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti; i) in presenza di ogni altro atto o fatto idoneo a compromettere il regolare svolgimento del progetto. 3. Qualora, a seguito dei controlli, saranno accertati errori e/o inadempimenti sanabili, al soggetto attuatore sara' richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticita' riscontrate, entro un termine perentorio indicato dal Ministero. Laddove il soggetto attuatore non provveda nei tempi stabiliti, sara' facolta' del Ministero procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonche' adottare provvedimenti alternativi, che, nei casi piu' gravi, potranno comportare anche la revoca del finanziamento. 4. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca e di eventuale rinuncia potranno essere riallocate nell'ambito della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non finanziati di cui all'art. 10, mediante scorrimento nel rispetto dei punteggi ottenuti, cosi' da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria del presente avviso. 5. Il Ministero si riserva la facolta' di adottare il provvedimento di sospensione cautelativa del finanziamento qualora nei confronti del soggetto attuatore emergano gravi indizi di irregolarita', ovvero nell'ipotesi di non completa/ritardata alimentazione del sistema informativo. Il provvedimento di sospensione ha efficacia fino al completo accertamento della sussistenza o meno dei predetti indizi di irregolarita', ovvero sino alla regolare e completa alimentazione del sistema informativo. Nell'ipotesi in cui l'irregolarita' sia accertata, il Ministero procede alla revoca del finanziamento, sulla base di quanto indicato ai commi precedenti. 6. Il Ministero provvede ai recuperi delle somme dovute, a seguito dell'adozione di uno degli atti di cui ai commi precedenti, agendo preventivamente sul soggetto inadempiente cui e' imputabile il provvedimento sanzionatorio, ed in via residuale, ovvero nell'ipotesi di incapienza, nei confronti del soggetto proponente; il recupero avverra', anche operando, ove possibile, mediante compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del Ministero (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti al proponente e/o ai co-proponenti. Medesima modalita' viene adottata nel caso di recupero dell'anticipo nell'ipotesi di non sana gestione dello stesso. |
| Art. 19
Potere sostitutivo
1. Fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 del presente avviso, il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione degli stessi, comportera' il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108. |
| Art. 20
Controversie e Foro competente
1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente e' quello di Roma. 2. Il presente avviso e' impugnabile entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale amministrativo regionale. |
| Art. 21
Disposizioni finali
1. Il presente avviso, unitamente ai relativi allegati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito istituzionale del Ministero e sulla piattaforma GEA. 2. Ogni eventuale modifica o integrazione all'avviso sara' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e sulla piattaforma GEA. I soggetti interessati saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme eurounionali, nazionali e regionali vigenti. 4. Le richieste di informazione e/o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere inviati esclusivamente tramite la piattaforma GEA, entro il termine del 21 febbraio 2022. 5. Il presente avviso sara' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarita' contabile. Roma, 28 dicembre 2021
Il direttore generale: Consoli
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, el Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 204
______ Avvertenza: Gli allegati dell'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Ir#allegati |
|
|
|