Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 ottobre 2021
Modalita' operative inerenti la presentazione delle domande di iscrizione di varieta' vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive attraverso la procedura informatica del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2019, relativo a «Modalita' operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varieta' vegetali nei Registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varieta' in corso d'iscrizione»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 8, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, sono stabilite le modalita' inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta';
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;
Visto l'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo medesimo continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, che identifica tra le attivita' di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'art. 5 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
Considerata la necessita' di definire le disposizioni applicative inerenti le condizioni e le modalita' operative per la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' in applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;
Sentito il parere del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante Sezione sementi nella seduta del 5 ottobre 2021;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione
e finalita'

1. Il presente decreto, in applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, stabilisce le disposizioni applicative inerenti le modalita' operative per la presentazione e la gestione delle domande di iscrizione di varieta' di specie agrarie ed ortive nei Registri nazionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Deposito telematico delle domande di iscrizione nel Registro
nazionale delle varieta' vegetali

1. Le domande d'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e ortive devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, Produzioni vegetali, esclusivamente per via telematica, mediante l'applicativo «Iscrizione ai registri di specie agrarie ed ortive» (di seguito «applicativo»), disponibile al portale del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) al sito web http://mipaaf.sian.it
2. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, e' presentata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, o da un rappresentante da questi designato, previa iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) mediante identita' digitale.
3. L'utente qualificato e abilitato in applicazione del comma 2 si assume la piena responsabilita' dei dati inseriti mediante la procedura di cui al presente provvedimento.
4. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, deve essere trasmessa entro le date di scadenza di cui all'allegato I, colonna D.
 
Art. 3

Contenuto della domanda d'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varieta' agraria od ortiva di cui si chiede l'iscrizione;
b) denominazione della varieta' indicando se tale denominazione proposta e' definitiva o provvisoria, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/384/CE della Commissione, del 3 marzo 2021;
c) dichiarazione circa l'esecuzione dell'eventuale ciclo di prova di campo a cura del costitutore o sotto sua responsabilita', sotto sorveglianza ufficiale del Ministero o dell'organismo da questo delegato;
d) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varieta', di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;
e) indicazione del soggetto costitutore o del suo avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del soggetto responsabile della conservazione in purezza;
f) azienda dove la varieta' e' mantenuta in purezza;
g) metodo applicato per la conservazione in purezza della varieta';
h) aziende dove vengono effettuate le prove varietali di campo a cura del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al Registro nazionale con un ciclo di prova sotto sorveglianza ufficiale;
i) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta di una varieta' geneticamente modificata e se e' destinata a essere impiegata come alimento geneticamente modificato;
j) indicazione di attributi e informazioni, in conformita' ai protocolli di prova nazionali, inclusi eventuali caratteri speciali e ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta', areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varieta' e relativa epoca di semina;
k) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove;
l) indicazioni relative ad eventuali usi speciali da considerare nella valutazione del valore di coltivazione ed uso (VCU).
2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata dai seguenti documenti:
a) designazione di un rappresentante del costitutore o dell'avente causa, con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa abbia residenza in uno Stato estero;
b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;
c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e varieta' sintetiche, quando non appartenenti al costitutore;
d) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta.
3. La riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varieta' e ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie.
4. Se la documentazione, di cui al comma 2, e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con opportuna traduzione in lingua italiana.
5. Nel portale protezione delle piante all'indirizzo https://www.protezionedellepiante.it/sementi/ e' pubblicato e reso disponibile il manuale contenente le istruzioni operative della procedura telematica di cui al presente provvedimento.
 
Art. 4
Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle
prove ufficiali di campo

1. Il richiedente l'iscrizione, al fine dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, per ciascun ciclo di prova ufficiale ed entro i termini di cui all'allegato I, colonna E, fa pervenire al Ministero, o all'ente da questo individuato, i campioni di semente necessari all'esecuzione delle prove ufficiali di campo.
2. Nel caso delle specie agrarie barbabietola da foraggio, tabacco, cartamo e cotone, il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova ufficiale, invia al Ministero o all'ente da questo individuato, entro i termini previsti dall'allegato I, colonna E, i campioni di semente nei quantitativi indicati nell'allegato II parte integrante del presente decreto.
3. Il Ministero o l'ente da questo individuato notifica al richiedente, tramite la procedura informatizzata, il ricevimento dei campioni di semente e la conformita' degli stessi alle prescrizioni tecniche previste nei termini indicati all'allegato I, rispettivamente colonna F e H, del presente provvedimento.
 
Art. 5

Rigetto della domanda e correzione
di eventuali anomalie

1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2, comma 4, del presente decreto, determinera' l'esclusione della varieta' candidata dal piano di semina dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di semina.
2. Il Ministero, qualora la domanda non risulti completa delle informazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, provvedera' a notificare l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, a notificare le necessarie azioni correttive da apportare.
 
Art. 6
Pagamento delle tariffe dovute per gli accertamenti tecnici ai fini
dell'iscrizione al Registro nazionale

1. Una volta approvata la domanda di iscrizione, l'Ufficio DISR V notifica le tariffe dovute annualmente, determinate sulla base del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 82, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.
2. Nel caso siano richieste analisi aggiuntive o accertamenti speciali, ritenuti ripetibili e significativi dal Ministero o dall'ente da questo individuato, il relativo costo aggiuntivo sara' addizionato all'importo dovuto per l'effettuazione delle prove varietali ordinarie.
3. Il soggetto interessato provvede al pagamento delle tariffe annuali dovute per l'effettuazione delle prove di campo, secondo le modalita' indicate nel decreto interministeriale di cui al comma 1, entro i termini indicati in allegato I, colonna G, allegando alla domanda di iscrizione l'attestato di avvenuto pagamento mediante l'applicativo di cui all'art. 2.
4. In mancanza del pagamento annuale notificato nei termini previsti dall'allegato I, colonna G, o in presenza di un importo diverso, le varieta' associate alla notifica non saranno ammesse alle prove di campo nella stagione di semina in corso.
5. I compensi versati ai fini della copertura dei costi per l'effettuazione delle prove, qualora la varieta' venga ritirata prima dell'inizio delle prove suddette, possono essere utilizzati dall'utente qualificato, in tutto o in parte a copertura dei costi di altra iscrizione.
6. Sulla base delle domande di iscrizione approvate, dei pagamenti effettuati e della conformita' dei campioni pervenuti, e' predisposto, per singola specie o gruppo di specie, il documento tecnico «Piano di semina» contenente l'elenco delle varieta' per le quali si procede all'esame ufficiale per l'accertamento dei requisiti e i relativi costi, approvato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.
 
Art. 7
Modifica dei dati relativi alle domande di iscrizione e alle varieta'
vegetali iscritte nei Registri nazionali

1. L'utente qualificato, successivamente alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione non puo' eliminare o modificare alcun dato inserito.
2. Eventuali richieste di modifica di una domanda di iscrizione gia' depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la specifica funzione «Modifica domande in corso» prevista dall'applicativo e descritta nel manuale di cui all'art. 3, comma 5.
3. L'utente qualificato, utilizzando esclusivamente la specifica funzione «Domande di modifica» prevista dal medesimo applicativo, puo' avanzare, in relazione a varieta' gia' iscritte ai registri nazionali, richiesta di cancellazione, di variazione di denominazione, di variazione del responsabile della conservazione in purezza, di rinnovo dell'iscrizione al registro nazionale nonche' di proroga della commercializzazione di una varieta' nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.
 
Art. 8

Registrazione degli esiti
delle prove di campo

1. Al termine di ciascun ciclo di prova ufficiale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'ente da questo incaricato compila e registra, all'interno dell'applicativo, i dati relativi al ciclo di prova delle varieta' candidate in esame conformemente ai protocolli e alle linee direttrici indicate nell'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, nonche' ai protocolli di prova nazionali.
2. Qualora nella domanda di iscrizione sia stata avanzata richiesta di esecuzione di un ciclo di prova di campo sotto sorveglianza ufficiale, il richiedente, mediante l'applicativo, compila e registra i dati relativi al ciclo di prova a carico del costitutore; con le medesime modalita' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'ente da questo incaricato compila e registra esclusivamente i dati relativi al ciclo di prova ufficiale.
3. Le prove a carico del costitutore di cui al comma 2 sono sottoposte alla sorveglianza ufficiale del Ministero, o dell'ente da questo incaricato, che registra e notifica al richiedente, senza indugio, mediante l'applicativo, la conformita' della prova di campo realizzata dal costitutore verificata mediante ispezioni periodiche.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'ente da questo individuato, al termine dei cicli di prova di cui e' stata oggetto la varieta' candidata, elabora e registra nell'applicativo, il rapporto di esame finale e provvede alla sua trasmissione al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi.
5. Il rapporto di esame di cui al comma 4 contiene i dati finali relativi ai cicli di prova di cui sono state oggetto le varieta' candidate, in conformita' al comma 1 del presente articolo.
6. Il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi, esaminati i dati del rapporto di esame finale registrati nel sistema informatico esprime il proprio parere in merito al soddisfacimento dei requisiti, previsti ai fini dell'iscrizione delle varieta' ai Registri nazionali, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.
 
Art. 9

Abrogazioni

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto ministeriale 11 marzo 2019, n. 13136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019.
Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 ottobre 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1066