Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 febbraio 2022
Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico-consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021, reg. 41, con il quale e' stato conferito alla dott.ssa Simona Angelini, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto in particolare l'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite per la identificazione delle varieta' e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione e' ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di una varieta' di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali previo parere del Gruppo di lavoro permanente;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° luglio 2021, recante «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite», con il quale e' stata iscritta al registro nazionale delle varieta' e cloni di vite la varieta' ad uva da tavola denominata «Regal seedless».
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varieta' di vite, indicate nel presente dispositivo, nel registro nazionale e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi avanzate a questo Ministero;
Considerata la necessita' di modificare il codice registro attribuito alla varieta' «Regal seedless», iscritta con decreto 1° luglio 2021 ed erroneamente identificata al registro nazionale delle varieta' e cloni di vite, per un mero errore materiale, dal codice registro 801 anziche' dal codice registro 830;
Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 13 dicembre 2021;
Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varieta' di vite;

Decreta:

Art. 1

1. Il registro nazionale delle varieta' di vite, di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, e' aggiornato come di seguito riportato:
a) per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritte le seguenti nuove varieta':

===============================================
| Codice registro | Denominazione |
+=================+===========================+
| 941 |Ghiandara |
+-----------------+---------------------------+
| 942 |Gnoca |
+-----------------+---------------------------+
| 943 |Zimellone bianco |
+-----------------+---------------------------+

b) per la categoria dei vitigni ad uve da tavola, sono iscritte le seguenti nuove varieta':

===============================================
| Codice registro | Denominazione |
+=================+===========================+
| 944 |Navsel 1 |
+-----------------+---------------------------+
| 945 |Navsel 2 |
+-----------------+---------------------------+
| 946 |Navsel 3 |
+-----------------+---------------------------+
| 947 |Navsel 5 |
+-----------------+---------------------------+
| 948 |Autumn King |
+-----------------+---------------------------+
| 949 |Scarlet royal |
+-----------------+---------------------------+
| 950 |Sweet scarlet |
+-----------------+---------------------------+

 
Art. 2

1. Il codice registro identificativo della varieta' di vite ad uva da tavola «Regal seedless», iscritta con decreto ministeriale 1° luglio 2021, e' modificato come di seguito riportato:

=======================================================
| | | Nuovo codice |
| Codice registro | Varieta' | registro |
+=================+=================+=================+
| 801 | Regal seedless | 830 |
+-----------------+-----------------+-----------------+

 
Art. 3

1. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui agli articoli 1 e 2, e' consultabile alla pagina web https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varieta -di-vite/
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2022

Il Ministro: Patuanelli


______
Avvertenza:
il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.