Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 15 luglio 2021
Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi. (Ordinanza n. 10).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato «decreto-legge n. 189 del 2016»;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 7 settembre 2020, n. 106;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza 9 aprile 2021, n. 114;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
Vista l'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» che ha dato attuazione all'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge «sisma», come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, che demanda alle diocesi le funzioni di soggetto attuatore per i lavori sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore per singolo lavoro alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disponendo che tali lavori «seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori», secondo le modalita' di attuazione, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto, definite nella medesima ordinanza commissariale;
Considerato che il Comune di Preci e l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia hanno manifestato la volonta' di intervenire in maniera urgente ed unitaria sul complesso monumentale dell'Abbazia di Sant'Eutizio, gravemente danneggiata dalle scosse sismiche dell'agosto del 2016, ma ancor piu' da quelle del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno provocato il crollo del muro di contenimento del sovrastante cimitero;
Considerato che l'Abbazia di Sant'Eutizio e' uno dei complessi monastici piu' antichi in Italia (V sec.) ed offre le testimonianze piu' importanti del monachesimo pre-benedettino, costituendo un simbolo eloquente di fede, di arte, di storia, di cultura e di vita per la comunita' di Preci e per tutto il territorio nazionale;
Considerata la straordinaria importanza storica, artistica e culturale dell'Abbazia di Sant'Eutizio, nonche' il forte valore simbolico ed identitario del complesso monumentale, al cui restauro e' legata anche la ripresa dei flussi turistici nel Comune di Preci e in tutta l'area del Parco nazionale dei Monti Sibillini, per la quale il complesso abbaziale costituisce uno dei maggiori attrattori turistici;
Considerato che proprio per questo forte valore simbolico e per la complessita' che caratterizza l'intervento, con nota prot. del 12 ottobre 2020, il sindaco di Preci ha richiesto l'attivazione dei poteri speciali previsti dall'ordinanza n. 110 del 2020, per il tramite di una specifica ordinanza speciale, al fine di pervenire ad una veloce ed efficacie ricostruzione e recupero di tutto il complesso monumentale;
Considerato che il territorio di Preci e' altresi' caratterizzato da alcuni movimenti franosi che hanno prodotto cedimenti e scivolamenti in prossimita' di collegamenti viari, ostacolando sia la transitabilita' in sicurezza che la ricostruzione di edifici privati sottostanti la strada;
Considerata l'urgente necessita' oggettiva di attuare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle parti di territorio colpite dai dissesti, propedeutici alla ricostruzione di edifici privati, che rendono necessaria la massima accelerazione della realizzazione dei suddetti, che rivestono carattere prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta' di Preci;
Rilevato che il complesso monumentale Sant'Eutizio costituisce sin dalle sue origini un unicum, quasi senza soluzione di continuita' tra l'abbazia, la chiesa e la rupe con annesso il campanile, con la porzione meridionale dell'abbazia addossata alla rupe fin quasi a costituire con essa un tutt'uno strutturalmente interconnesso, al pari del campanile e del sovrastante muro del cimitero che su di essa poggiavano, e dunque con oggettive interconnessioni sia fisiche che di coordinamento del processo ricostruttivo, sicche' si rende particolarmente indispensabile, ai fini della stessa realizzabilita' degli interventi, assicurare un programma unitario nell'opera di recupero del complesso monumentale, armonizzando e raccordando la progettazione e l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi;
Rilevato che, sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici commissariali, dal Comune di Preci e dall'USR della Regione Umbria, d'intesa con l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, si prospetta la necessita' urgente di procedere alla realizzazione delle seguenti opere e dei seguenti lavori:
consolidamento della rupe di Sant'Eutizio e ricostruzione del campanile;
ripristino e ricostruzione della chiesa di Sant'Eutizio;
ripristino e ricostruzione del convento di Sant'Eutizio;
ricostruzione del cimitero di Sant'Eutizio;
fenomeno franoso in localita' Abeto;
fenomeno franoso in localita' Valle;
Rilevato che i primi tre interventi riguardano aree e immobili di proprieta' dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, tranne che per la parte sommitale della rupe, che risulta di proprieta' del Comune di Preci insieme al pianoro su cui e' sito il cimitero di Sant'Eutizio, mentre i terreni colpiti dai fenomeni franosi sono di proprieta' del comune e della Regione Umbria, relativamente a quello in localita' Valle;
Considerato in particolare che la ricostruzione degli edifici costituenti il complesso monumentale di Sant'Eutizio, composto dalla chiesa, dal convento e dal campanile, implica, come parte essenziale e necessaria del complessivo intervento, il consolidamento della rupe, che costituisce parte integrante del complesso abbaziale, sicche' ogni ipotesi di recupero del sito monumentale non puo' prescindere dalla messa in sicurezza del costone, stante la stretta interconnessione degli edifici con la rupe;
Rilevato che dalle risultanze delle mappe catastali, e come anche attestato dall'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, la rupe sottostante la preesistente torre campanaria ricade entro la particella catastale di proprieta' della diocesi;
Considerato, pertanto, che tale ricostruzione risulta di particolare complessita' in quanto la stretta interconnessione degli edifici con la rupe comporta un continuo coordinamento delle lavorazioni e della gestione del cantiere che insiste su spazi esigui attraverso quindi un'accurata organizzazione logistica e temporale;
Rilevato altresi' che strettamente collegato all'intervento dell'Abbazia di Sant'Eutizio risulta essere anche il recupero del cimitero posto sul pianoro sommitale alla rupe in travertino, che in seguito agli eventi sismici ha evidenziato un dissesto della parte a valle, che si e' evoluto, con il susseguirsi delle scosse, fino al crollo parziale della rupe e della quasi la totalita' delle soprastanti edicole funerarie;
Rilevato che l'individuazione di soggetti attuatori diversi per il complesso abbaziale, in ragione del diverso titolo dominicale sui beni interessati dagli interventi, con annessa eterogeneita' dei regimi giuridici, procedurali e sostanziali, per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, con diverse procedure dirette agli appalti di servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori, comporterebbe inevitabilmente la frammentazione in diversi lotti separati del complessivo intervento, tradendone la naturale e oggettiva unitarieta' e cosi' pregiudicandone inevitabilmente gli esiti, con diseconomie e rallentamenti sulla tempistica realizzativa, con gravi difficolta' di coordinamento, sia fisico che cronologico, con il rischio ineliminabile di incompatibilita' e contraddizioni nella stessa progettazione, se svolta in modo separato da soggetti diversi, oltre che nella cantierizzazione e nell'esecuzione dei lavori, con le compresenza nei medesimi spazi di una pluralita' di ditte esecutrici, con rischi di interferenze negative, di contenziosi e di rallentamenti;
Ritenuta, per i suddetti motivi, la necessita' di assicurare l'unitarieta' della progettazione e della realizzazione degli interventi sul complesso abbaziale, prevedendo, ove del caso, le occorrenti deroghe alla normativa vigente, in modo da garantire l'inscindibile unicita' del processo ricostruttivo, rispondente all'inscindibile unita' oggettiva del complesso abbaziale stesso;
Rilevato che, avendo riguardo alla proprieta' dei diversi immobili coinvolti nel progetto, la parte ampiamente prevalente degli interventi previsti, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo, ha ad oggetto ed e' riferita a immobili di proprieta' dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia (la chiesa, il campanile e la rupe, il complesso conventuale), mentre solo una parte minoritaria e residuale e' di proprieta' pubblica (parte sommitale del costone roccioso gia' sede dell'area cimiteriale);
Ritenuto che la necessaria unitarieta' dell'intervento debba e possa essere assicurata, secondo un principio di prevalenza, individuando nel soggetto titolare della maggior parte dei beni coinvolti quello piu' titolato e adatto a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, poiche' la chiesa, il campanile e il convento rientrano, secondo il quadro normativo vigente, nell'ambito delle competenze e del ruolo di soggetto attuatore della predetta arcidiocesi;
Considerato che l'intervento di restauro della chiesa rientra nel regime di cui all'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge «sisma» e dell'ordinanza n. 105 del 2020, in quanto l'importo stimato dei lavori non supera la soglia di rilevanza comunitaria, mentre gli altri due interventi di spettanza della diocesi, quale soggetto attuatore proprietario dei beni, ossia l'intervento di ripristino e ricostruzione del campanile e della rupe e l'intervento di ricostruzione e restauro del complesso conventuale, rientrano nell'ambito applicativo della ricostruzione privata, quali immobili appartenenti all'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
Considerato, in particolare, che per l'intervento per il ripristino e ricostruzione della chiesa di Sant'Eutizio, secondo le risultanze del progetto di fattibilita', e' emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di modificare l'importo previsionale di spesa di cui all'ordinanza n. 105 del 2020, pari ad euro 750.000,00, incrementandolo di euro 5.210.993,04, per un importo complessivo di euro 5.960.993,04;
Considerato, in particolare, che il progetto relativo al convento e' stato gia' presentato dalla diocesi per la concessione del contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e la relativa pratica e' in corso di trattazione;
Considerato che il progetto relativo alla ricostruzione della rupe e della sovrastante torre campanaria potra' essere esaminato e finanziato sulla base dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, recante «Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati», anche mediante, se del caso stima diretta e computo metrico a progetto, giusta il disposto dell'art. 3, comma 4, della predetta ordinanza, in base al quale «Nei soli casi eccezionali di immobili rientranti nella previsione dell'art. 1, comma 1, lettera a) per i quali l'applicazione dei parametri valutativi e dei criteri applicativi stabiliti nell'allegato alla presente ordinanza risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi progettati, in considerazione della peculiare o unica configurazione strutturale dell'immobile, il soggetto avente titolo puo' domandare che si proceda a una stima diretta del contributo allegando un'apposita relazione tecnica che dimostri l'insufficienza del contributo come calcolato in base alla presente ordinanza, tenuto conto delle speciali esigenze dell'intervento. Il Vice Commissario provvede sulla domanda di ammissione alla stima diretta previo parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui ai periodi precedenti, dispone che si proceda alla stima diretta del contributo. La stima diretta e' operata secondo la procedura ordinaria di cui all'art. 12 del decreto-legge sisma».
Considerato che l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia ha gia' redatto la progettazione di fattibilita' tecnico-economica del complessivo intervento;
Ritenuto che l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia presenti i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore;
Ritenuto pertanto di poter individuare nell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia il soggetto attuatore dell'intervento unitario del complesso abbaziale di Sant'Eutizio;
Considerato che la ricostruzione del complesso abbaziale di Sant'Eutizio riveste carattere di criticita', ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per la straordinaria rilevanza, anche simbolica, dell'immobile di cui trattasi, di assoluto pregio storico, artistico, architettonico, per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni di carattere economico, turistico e devozionale che essa riveste per l'area, con specifico riferimento alle attivita' imprenditoriali ed economiche ad essa connesse o comunque collegate, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici prospicienti la piazza antistante, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, adiacenti o prospicienti quelli in oggetto;
Considerato che le attivita' di progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere necessari per porre rimedio ai fenomeni franosi in localita' Valle e nel centro abitato di Abeto (I e II stralcio), rivestono natura di servizi e di lavori pubblici rientranti come tali nelle competenze (rispettivamente) della Regione Umbria e del Comune di Preci, che hanno gia' provveduto a elaborare in merito primi studi di fattibilita' e presentano tutti i requisiti per poter validamente ed efficacemente assumere il ruolo e svolgere le funzioni di soggetto attuatore, facendo applicazione della pertinente disciplina pubblicistica, pur con le deroghe e le misure di semplificazione opportune per agevolare ed accelerare la realizzazione degli interventi;
Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020, i seguenti interventi per gli importi presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato: cimitero di Sant'Eutizio, euro 1.476.062,00; fenomeni franosi in localita' Valle, euro 1.000.000,00; fenomeni franosi centro abitato di Abeto (I stralcio), euro 563.200,00; fenomeni franosi centro abitato di Abeto (II stralcio), euro 1.000.000,00;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi di ricostruzione del complesso abbaziale di Sant'Eutizio si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita', cosi' come anche i lavori diretti a porre rimedio ai fenomeni franosi in localita' Valle e nel centro abitato di Abeto;
Considerato che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori, con le modalita' di attuazione stabilite dall'ordinanza commissariale n. 105 del 2020, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto, ovvero con le procedure proprie della ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali n. 19 del 2017 e n. 116 del 2021;
Ritenuto che, data la complessita' e il particolare rilievo degli interventi, l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020, debba procedere alla selezione degli operatori economici ai quali appaltare i servizi tecnici e professionali di progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori mediante una procedura negoziata informale (o piu' procedure) con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assicurando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti idoneativi soggettivi e oggettivi previsti dal decreto-legge «sisma» e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto necessario, per le stesse ragioni ora esposte, che i soggetti attuatori pubblici, al fine di assicurare speditezza ed efficienza ed efficacia all'intero processo realizzativo degli interventi loro affidati, possano provvedere alla nomina di un collegio consultivo tecnico, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi;
Ritenuto di individuare l'ing. Fulvio Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, quale sub commissario, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, per l'intervento di ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio e del relativo cimitero, nonche' per gli interventi concernenti i fenomeni franosi in localita' Valle e nel centro abitato di Abeto;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori pubblici possano essere supportati da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020, consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021, e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare le procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
Ritenuto di consentire, qualora la natura e le caratteristiche del bene presentino soluzioni determinabili esclusivamente in corso d'opera con riguardo agli aspetti inerenti al restauro, che il progetto esecutivo sia consegnato per fasi di esecuzione immediatamente cantierabili;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1° e del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato, con il relativo cronoprogramma, e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso degli interventi di ricostruzione e restauro degli immobili e delle aree afferenti al complesso dell'Abbazia di Sant'Eutizio, nel Comune di Preci, nel territorio della Regione Umbria, nonche' gli interventi di messa in sicurezza dei fenomeni franosi in localita' Valle e Abeto, nello stesso Comune di Preci, prodotti dai medesimi eventi sismici. Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nella relazione del sub commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
a) Abbazia di Sant'Eutizio: chiesa di S. Eutizio, di importo stimato da progetto in euro 5.960.993,04, di cui euro 750.000,00 gia' autorizzato ex ordinanza n. 105 del 2020;
b) Abbazia di Sant'Eutizio: rupe e torre campanaria;
c) Abbazia di Sant'Eutizio: convento di Sant'Eutizio;
d) cimitero di Sant'Eutizio, di importo gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, per euro 1.476.062,00;
e) fenomeni franosi in localita' Valle, di importo gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, per euro 1.000.000,00;
f) fenomeni franosi centro abitato di Abeto (I stralcio), di importo gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, per euro 563.200,00;
g) fenomeni franosi centro abitato di Abeto (II stralcio), di importo gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, per euro 1.000.000,00;
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), afferenti al complesso dell'Abbazia di Sant'Eutizio, risultano essere di particolare urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi:
a) la pronta realizzazione dell'intervento assume una rilevanza strategica, anche per la valenza simbolica che esso oggettivamente riveste, quale segnale di una efficace ripresa delle attivita' di ricostruzione nelle aree del cratere colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
b) la straordinaria importanza storica, artistica e culturale dell'Abbazia di Sant'Eutizio, tra le piu' antiche d'Europa, impone, a distanza di quattro anni dal sisma, di assicurare tempi rapidi per la ricostruzione secondo i piu' elevati standard di sicurezza e nel rispetto dei criteri di restauro imposti dal particolare pregio dell'immobile e dal documento di indirizzo alla progettazione;
c) il ripristino della funzione sociale e pubblica dell'abbazia per la comunita' di Preci e, piu' in generale, per l'area dei Monti Sibillini, anche come forte attrattore turistico per la rinascita e lo sviluppo di nuove attivita' economiche sostenibili, puo' produrre un effetto positivo di volano sulla ricostruzione nel suo complesso, in termini di percezione di rinascita della citta' e di volonta' di riappropriarsi dei luoghi e della vita normale e per il rilancio sociale ed economico;
d) il recupero dell'Abbazia di Sant'Eutizio riveste oggettivamente un ruolo decisivo per la ricostituzione di valore identitario per la comunita', in quanto elemento simbolico essenziale per il riconoscimento identitario dei luoghi e delle comunita' locali;
e) e' improcrastinabile la realizzazione dei necessari interventi di tutela e valorizzazione dell'enorme valore culturale, storico, artistico e paesaggistico dell'abbazia e dei beni in essa contenuti, poiche' il protrarsi dello stato di esposizione di tali beni a rischio di ulteriore deterioramento per l'azione di agenti esogeni o fenomeni naturali, nonche' a causa dell'eventuale ammaloramento di strutture provvisionali di messa in sicurezza (puntellature in legno, tirantature in acciaio, cerchiature in fasce di poliestere), atteso il tempo trascorso dalla loro realizzazione.
3. La ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio presenta inoltre carattere di criticita', ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni di carattere economico, turistico e devozionale che essa riveste per il Comune di Preci e per l'intero territorio dei Monti Sibillini, con specifico riferimento alle attivita' imprenditoriali ed economiche ad essa connesse o comunque collegate.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere e) e f) risultano essere di particolare urgenza e criticita', ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi:
a) il consolidamento delle aree interessate dai suindicati movimenti franosi risulta urgente e indispensabile al fine di assicurare maggiore stabilita' e resilienza all'intero sito, tenuto conto anche delle possibili interferenze e interrelazioni idrogeologiche che rendono le aree in questione particolarmente vulnerabili;
b) il consolidamento complessivo delle aree interessate dai movimenti franosi e' urgente e improcrastinabile per evidente necessita' di tutela della privata e pubblica incolumita'.
 
Art. 2

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, l'ing. Fulvio Soccodato quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub commissario coordina gli interventi cui all'art. 1.
3. Allo scopo, il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. L'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, e' individuata quale soggetto attuatore per la ricostruzione per il complesso degli interventi costituenti l'Abbazia di Sant'Eutizio, di cui all'art. 1, comma 1:
lettera a), in quanto ente proprietario e pertanto titolare degli interventi ai sensi dell'ordinanza n. 105 del 2020;
lettera b), in quanto ente proprietario della torre campanaria e della preesistente rupe che gia' sosteneva il pianoro ove era ubicato il cimitero, ora comunque parte rilevante della rupe residua,
e
lettera c), in quanto ente proprietario.
2. La Regione Umbria, per ragioni di continuita' con le attivita' gia' intraprese, e' individuata quale idoneo soggetto attuatore per la ricostruzione del cimitero di Sant'Eutizio e del fenomeno franoso in localita' Valle, cui all'art. 1, comma 1, lettere d) e e).
3. Il Comune di Preci, per ragioni di continuita' con le attivita' gia' intraprese, e' individuato quale idoneo soggetto attuatore per la risoluzione del fenomeno franoso in frazione Abeto, cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g).
4. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori di cui ai commi 2 e 3 possono avvalersi delle professionalita' di cui all'art. 31, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 4

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi a operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5

Modalita' di esecuzione degli interventi privati
relativi all'Abbazia di Sant'Eutizio

1. L'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), avviene con le modalita' previste per la ricostruzione privata tramite la concessione del contributo che potra' essere esaminato e finanziato sulla base dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021.
2. L'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) avviene con le modalita' previste per la ricostruzione privata tramite la concessione del contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017, nonche' ai sensi dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021.
3. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il soggetto attuatore, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020, seleziona gli operatori economici ai quali appaltare l'esecuzione dei lavori mediante una o piu' procedure negoziate informali con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assicurando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti idoneativi soggettivi e oggettivi previsti dal decreto-legge "sisma" e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, i lavori possono essere affidati, sulla base della sola progettazione definitiva verificata e validata, nelle more del perfezionamento del progetto esecutivo che sara' oggetto della sola verifica di conformita' al progetto definitivo. Qualora la natura e le caratteristiche del bene presentino soluzioni determinabili esclusivamente in corso d'opera con riguardo agli aspetti inerenti al restauro, il progetto esecutivo potra' essere consegnato per fasi di esecuzione immediatamente cantierabili.
5. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
6. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui al comma 3, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto, previa autorizzazione del soggetto attuatore e comunicazione al sub Commissario.
7. Il soggetto attuatore puo' prevedere la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma che si dovessero rendere necessarie o opportune nel corso dell'esecuzione degli interventi.
8. Al fine di consentire la programmazione razionale e l'ordinato svolgimento dei diversi interventi di competenza dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, gli uffici competenti all'istruttoria e alla decisione sulle distinte domande di contributo assicurano ogni utile e opportuno coordinamento allo scopo di consentire la contestuale definizione delle suddette domande.
 
Art. 6

Disposizioni procedimentali e autorizzative
per la realizzazione degli interventi pubblici

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere da d) a g), secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
b) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilita' informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruita' delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza ai fini della validazione degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016, per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
6. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
8. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
9. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
10. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2016, si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
12. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
13. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
14. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica di cui all'art. 1, comma 1, lettere da d) a g), si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali, anche in deroga ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del medesimo decreto-legge.
 
Art. 7

Conferenza di servizi speciale

1. In deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' istituita la conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, la decisione del Commissario puo' essere comunque adottata.
6. Pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
 
Art. 8

Tavolo permanente per il coordinamento
e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e' istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub commissario, e composto da:
a) sub Commissario;
b) Presidente della Regione Umbria, o un suo delegato;
c) sindaco di Preci o un suo delegato;
d) direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria o un suo delegato;
e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali;
f) un rappresentante dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia.
2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.
 
Art. 9

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti di lavori relativi agli interventi pubblici, e per l'intera durata degli interventi stessi, il soggetto attuatore puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste.
2. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' dal medesimo individuate.
3. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
4. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede come di seguito:
l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di importo stimato pari ad euro 5.960.993,04, trova copertura per euro 750.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 105 del 2020 e per euro 5.210.993,04 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita';
l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e' finanziato con le modalita' previste per la ricostruzione privata tramite la concessione del contributo che potra' essere esaminato e finanziato sulla base dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, nella misura che sara' individuata nell'ambito del relativo procedimento di concessione del contributo;
l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e' finanziato con le modalita' previste per la ricostruzione privata tramite la concessione del contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017, nonche' ai sensi dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, nella misura che sara' individuata nell'ambito del relativo procedimento di concessione del contributo;
gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), di importo pari ad euro 4.039.262,00, trovano copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri interventi anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie su proposta del soggetto attuatore.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e g) tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020, ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 11

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016: www.sisma2016.gov.it
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2130

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/