Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 15 luglio 2021
Interventi di ricostruzione nel comune di Cascia. (Ordinanza n. 12).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:
"4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115 con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 4;
Vista l'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189» in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico possa essere inserita una percentuale pari «al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale»;
Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, dell'Ambito 1 - Cascia Capoluogo - Padule - Fase n. 1, approvata con apposita delibera consiliare n. 20 del 6 aprile 2021 come integrata dalle successive delibere;
Considerato che la proposta di PSR prevede, tra l'altro, gli interventi relativi al polo scolastico, all'ospedale e al miglioramento delle interconnessioni stradali con riassetto e sviluppo di porzioni di viabilita' per migliorare l'accessibilita' agli edifici pubblici di primaria importanza, tra cui il polo scolastico «Beato Simone Fidati»;
Vista la nota prot. 3466 del 18 gennaio 2021, con la quale il sindaco del Comune di Cascia ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza;
Considerato che gli interventi relativi all'Istituto omnicomprensivo e all'ospedale di Cascia risultano compresi nel Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020, e la riorganizzazione e riqualificazione dell'assetto viario per l'area del polo scolastico e il miglioramento della strada di accesso all'ospedale e la creazione di nuovi parcheggi di servizio sono individuati come opere funzionali e propedeutiche ai predetti interventi, come specificati all'interno della proposta di PSR del comune;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dal Comune di Cascia, dall'USR Umbria, e dalla struttura del sub Commissario come risultante dalla relazione del sub Commissario;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) gli edifici oggetto della presente ordinanza sono dedicati ad offrire servizi primari per il cittadino e per la collettivita', ed e' necessario accelerare e rendere prioritario il loro ripristino al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta'; inoltre, alcuni interventi hanno carattere propedeutico e funzionale anche per il loro valore culturale e simbolico-identitario;
b) l'intervento di ricostruzione del polo scolastico Istituto omnicomprensivo «Beato Simone Fidati» riveste carattere di urgenza per consentire la rinascita della citta', per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilita' in linea con le attivita' che vi si svolgono; inoltre l'edificio, attesa anche la sua dimensione e capienza, oltre ad essere sede di servizi educativi rappresenta un elemento aggregativo per la citta'; nel caso specifico del Comune di Cascia, l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta determinando un grave disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie, oltreche' ricadute economiche negative per le attivita' commerciali di prossimita'. Tale situazione risulta peraltro aggravata dall'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, che rende necessaria la disponibilita' di adeguati spazi per l'attivita' educativa cui temporaneamente si e' provveduto con la realizzazione di container posti vicino alla palestra, mentre gli alunni ospitati dall'edificio sono stati trasferiti in una struttura temporanea permettendo il prosieguo dell'attivita' didattica;
c) l'edificio sede dell'I.P.S.I.A. di Cascia e la palestra necessitano di intervento di ripristino. Esso e' inserito nel complesso dell'Istituto omnicomprensivo «Beato Simone Fidati», pur rimanendo strutturalmente indipendente dagli altri blocchi del complesso edilizio. La ricostruzione presenta caratteri sia di urgenza, in quanto l'edificio assolve ad una elevata funzione pubblica quale spazio per l'istruzione secondaria di primo grado e per la comunita' di Cascia, sia carattere di criticita' per i soggetti coinvolti, in quanto il comune, proprietario dell'edificio, ne ha concesso, tramite convenzione, l'uso gratuito a tempo indeterminato alla Provincia di Perugia insieme all'uso della palestra;
d) e' necessario ed urgente l'intervento di riorganizzazione e riqualificazione dell'assetto viario per l'area del polo scolastico in localita' «La Stella» in quanto il plesso scolastico e' sito in un'area adiacente al centro storico caratterizzata dalla presenza, oltre che del plesso scolastico, di altri servizi pubblici quali un asilo nido ed una caserma dei carabinieri e una zona residenziale, rivestendo pertanto un carattere nevralgico per la vita della citta'. L'intervento assume un'importanza prioritaria sia con riguardo ad aspetti geologici legati a dissesti su via Gerardo Bruni, che rappresenta la viabilita' piu' utilizzata per raggiungere il plesso scolastico, sia per evidenti carenze che creano difficolta' per la funzione svolta quali la mancanza di aree di parcheggio a servizio anche del vicino asilo nido;
e) la ricostruzione dell'ospedale riveste carattere di urgenza sia per l'elevata funzione pubblica che assolve quale luogo per la cura e l'assistenza sanitaria dei cittadini, costituendo un presidio assistenziale indispensabile anche per l'intero territorio della Valnerina, sia in quanto promuove in maniera rilevante la ricostituzione del tessuto sociale della citta', anche favorendo le attivita' commerciali e i servizi di prossimita'. L'Ospedale S. Rita in Cascia rientra nel patrimonio dell'Azienda USL Umbria 2;
f) risulta strettamente connesso alla ricostruzione dell'ospedale l'intervento di miglioramento della strada di accesso all'ospedale medesimo e la creazione di nuovi parcheggi al fine di ottimizzare l'area, nonche' la bonifica del terreno, nella parte ovest, necessaria a causa di movimenti franosi avvenuti in seguito agli eventi sismici;
f) la ricostruzione degli interventi di cui alla presente ordinanza riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali con gli altri edifici, sia pubblici che privati, presenti nella stessa zona;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge la stretta relazione tra l'Istituto omnicomprensivo Beato Simone, l'ospedale e i connessi interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'assetto viario e quindi dell'accessibilita' e percorribilita' interna e del sistema di parcheggi, e che pertanto si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato;
Considerato che il Comune di Cascia, con riferimento all'intervento di ripristino della scuola, ha rappresentato che la stima degli oneri finanziari non e' suffragata da una analisi di vulnerabilita' sismica necessaria e propedeutica alla definizione dell'intervento ed e' quindi necessaria la valutazione tecnica circa la scelta tra le alternative progettuali relative all'adeguamento sismico o alla demolizione e ricostruzione;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi relativi a: i) realizzazione del nuovo polo scolastico comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado, ii) necessaria riqualificazione dell'assetto viario dell'area scolastica, iii) ricostruzione dell'Ospedale di Santa Rita in Cascia e relativo miglioramento della strada di accesso all'ospedale e creazione di nuovi parcheggi di servizio, si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato: Istituto omnicomprensivo «Beato Simone Fidati» per un importo pari a euro 5.227.500,00; Ospedale di Cascia per un importo pari a euro 7.560.000,00;
Considerato che con nota n. 80000130544 del 22 giugno 2021 il vice Commissario del Governo per la ricostruzione nella regione Umbria interessata dal sisma del 24 agosto 2016, ha richiesto l'integrazione del finanziamento di 2 milioni di euro per la ricostruzione dell'Ospedale di Cascia «al fine di ottenere un'opera ricostruita tenendo conto delle esigenze attuali di un presidio ospedaliero con lo stesso elevato coefficiente di utilizzo dei posti letto disponibili alla data del sisma, coerentemente con le necessita' sanitarie maturate dopo gli eventi sismici e l'evidenza pandemica»;
Considerato che gli interventi relativi alla riqualificazione viaria dell'area scolastica in localita' «La Stella» e quella relativa all'ambito dell'ospedale, sono inseriti nella proposta di PSR approvata dal Comune di Cascia per un importo previsionale stimato rispettivamente di euro 3.752.681,00 ed euro 793.169,73;
Considerato che dall'istruttoria citata emerge la necessita' di aggiungere agli interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 quelli relativi alla riqualificazione viaria dell'area scolastica in localita' «La Stella» e all'ambito dell'ospedale, ricompresi nella proposta di PSR per un importo complessivo stimato di euro 4.545.850,73;
Ritenuto di approvare il Piano degli interventi integrato di ricostruzione delle strutture del Comune di Cascia, come indicati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 21.432.158,39;
Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture del Comune di Cascia, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra gli interventi e della proprieta' degli stessi, individuare il Comune di Cascia, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per la ricostruzione del plesso scolastico Istituto omnicomprensivo «Beato Simone Fidati», Istituto superiore IPSIA e palestra connessi al plesso scolastico e riqualificazione viaria delle aree in localita' «La Stella» e in ambito ospedale;
Considerato che il Comune di Cascia attesta di essere gia' soggetto attuatore per numerosi interventi di ricostruzione e di avere gestito numerosi appalti di lavori;
Considerato che dalla citata relazione, come attestato anche dal Comune di Cascia, emerge che nell'organigramma del comune e' presente un'area LL.PP composta da dieci unita' di personale qualificato, e un'area territorio composta da nove unita' di personale qualificato;
Considerato altresi' che il personale in organico a tali strutture consente la gestione dell'intervento da parte del Comune di Cascia rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento;
Ritenuto pertanto che Comune di Cascia presenti i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore;
Ritenuto inoltre opportuno individuare quale soggetto attuatore per l'intervento relativo all'ambito ospedale la Regione Umbria, che presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Considerato che dalla citata relazione emerge che sussistono interventi, determinanti e propedeutici per impostare nel migliore dei modi le opere indicate nella presente ordinanza quali, a titolo esemplificativo: la cantieristica, la viabilita', lo stoccaggio di materie prime, lo stoccaggio separato e ordinato dei rifiuti provenienti dalle attivita' cantieri quali plastica, legno, acciaio, inerti, la sistemazione di servizi igienici e uffici temporanei. Tali interventi possono richiedere l'affidamento diretto dei lavori al fine di pervenire ad una significativa accelerazione della tempistica di affidamento e amministrativa, senza che si verifichi lesione della concorrenza, anche in considerazione dell'attuale momento che caratterizza il mercato, ed e' pertanto utile procedere all'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica ed agli interventi su edifici pubblici destinati ad attivita' istituzionali, prevede che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge», rafforzando pertanto in tali casi la possibilita' di derogare le procedure ordinarie;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;
Ritenuto derogare all'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 allo scopo di consentire, ove necessario, al Comune di Cascia di individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche estranei all'organizzazione dell'Ente, alla luce della tempestivita' richiesta dalla criticita' ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare nel Comune di Cascia;
Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi, e attesa la simultaneita' degli stessi, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;
Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente;
Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilita' e abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o piu' operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto di dover derogare al termine previsto all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi;
Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e degli strumenti di monitoraggio sopracitati e che, a tal fine, possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al due per cento dell'importo complessivo dell'intervento;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1° e del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR di cui alla delibera consiliare n. 20 del 6 aprile 2021, ai sensi delle norme e disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso degli interventi di ricostruzione degli edifici e delle strutture viarie siti in Comune di Cascia, meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli interventi sono cosi' riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale delle spese:
1) Istituto omnicomprensivo «Beato Simone Fidati», importo previsionale gia' autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.227.500,00;
2) Istituto superiore IPSIA e palestra, inserito nella proposta di PSR e facenti parte del complesso dell'Istituto omincomprensivo di cui al punto 1, importo previsionale stimato da scheda CIR e euro 2.098.807,66 di cui euro 1.607.714,78 per l'istituto ed euro 491.092,88 per la palestra;
3) ospedale di Cascia, importo previsionale stimato, euro 9.560.000,00 di cui euro 7.560.000,00 gia' autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020 (incremento euro 2.000.000,00);
4) riqualificazione viaria dell'area scolastica in localita' «La Stella», inserito nella proposta di PSR, importo previsionale stimato euro 3.752.681,00;
5) riqualificazione e miglioramento della rete viaria nell'ambito ospedale, inserito nella proposta di PSR, importo previsionale stimato euro 793.169,73.
2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Cascia e l'USR Umbria:
a) sono relativi ad edifici scolastici per i quali l'intervento e' necessario per consentire la rinascita della citta', per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola, di poter svolgere la propria attivita' in condizioni di sicurezza; inoltre gli edifici, attesa anche la loro dimensione e capienza, oltre ad essere sede di servizi educativi costituiscono elemento aggregativo per la citta'. L'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta determinando gravi disagi di talche' si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attivita' scolastiche in ambienti adeguati;
b) la ricostruzione dell'ospedale riveste carattere di criticita' e urgenza per l'elevata funzione pubblica che assolve quale spazio per la cura e l'assistenza sanitaria dei cittadini, costituendo un presidio assistenziale indispensabile anche per l'intero territorio della Valnerina e favorisce in modo rilevante la ricostituzione del tessuto sociale della citta';
c) la riqualificazione dell'assetto viario delle aree del plesso scolastico e dell'ospedale presenta caratteri di criticita' e urgenza per la vicinanza al centro storico e ad altri edifici pubblici, nonche' per gli aspetti geologici legati a dissesti; inoltre, essendo una zona residenziale, riveste un carattere nevralgico per la vita della citta';
d) la ricostruzione degli interventi di cui alla presente ordinanza riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali con gli altri edifici sia pubblici che privati presenti nella stessa zona.
3. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, dell'USR ed dal sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.
4. Ai fini della realizzazione dell'intervento di ripristino della scuola di cui al punto 2) del comma 1, il soggetto attuatore provvede alla previa acquisizione del progetto di fattibilita' tecnico economica volto alla valutazione e alla scelta tra le alternative progettuali di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche in relazione al riassetto funzionale complessivo dell'intero polo scolastico.
5. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
 
Art. 2

Designazione
e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Allo scopo, il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, il Comune di Cascia e' individuato quale soggetto attuatore degli interventi di ricostruzione dell'Istituto omnicomprensivo «Beato Simone Fidati», dell'Istituto superiore IPSIA e palestra connessi al plesso dell'istituto, nonche' degli interventi di riqualificazione viaria in localita' «La Stella» e nell'area dell'ospedale.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Comune di Cascia e' considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:
a) che il comune negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori ed e' gia' individuato come soggetto attuatore per numerosi interventi di ricostruzione;
b) che nell'organigramma del Comune di Cascia e' presente un'area LL.PP. e un'area territorio composte, rispettivamente, da dieci e nove unita' di personale qualificato, sia tecnico che amministrativo;
3. Per gli interventi di ricostruzione dell'ospedale, la Regione Umbria e' individuata quale soggetto attuatore presentando i necessari requisiti organizzativi e professionali.
4. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
6. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le modalita' di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario.
 
Art. 4

Struttura di supporto
al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto d'interesse.
2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire, appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5

Disposizioni procedimentali e autorizzative
per la realizzazione degli interventi

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
b) per i contratti di lavori relativi alla riqualificazione viaria localita' «La Stella» e localita' Ospedale di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
c) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici al fine di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilita' informale, da parte del mercato, negoziando successivamente con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruita' delle offerte anomale, in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui dall'art. 97, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b), del comma 1, del presente articolo.
8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
9. In deroga al termine previsto all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
10. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ove necessario, puo' individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche estranei alla propria organizzazione, in ragione della tempestivita' richiesta dalla criticita' ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare nel Comune di Cascia.
11. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
12. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
13. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente con il sub Commissario.
16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza.
17. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
18. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile secondo la piu' efficace programmazione della gestione delle attivita' scolastiche e far fronte alle connesse spese logistiche relative agli spostamenti degli studenti nelle sedi temporanee e' possibile, nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, considerare disponibili allo scopo, nel limite del 10% gli importi del quadro economico dell'intervento di ripristino delle scuole.
19. La Regione Umbria, per l'intervento di ricostruzione dell'ospedale, puo' applicare il vigente elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per l'esecuzione di opere pubbliche della Regione Umbria nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' in fase di esecuzione dei contratti, in deroga all'ordinanza n. 14 del 2017.
20. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Cascia si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali.
 
Art. 6

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 7

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del Collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Cascia, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 21.432.158,39. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, numeri 1) e 3) della presente ordinanza, di importo pari a euro 12.787.500,00, trovano copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; la spesa per gli ulteriori interventi del citato art. 1, complessivamente in euro 8.644.658,39, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. L'importo da finanziare per gli interventi e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Cascia all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del Comune di Cascia.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 9

Dichiarazione d'urgenza
ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2128

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/