Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 15 luglio 2021
Interventi in Comune di Campostosto. (Ordinanza n. 13).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che il Comune di Campotosto, essendo gia' stato interessato dagli eventi sismici del 2009, rientra nel c.d. «doppio cratere» e che, pertanto, ad esso si applica l'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 19 del 2017 e, in particolare, l'art. 16, relativo alla disciplina degli aggregati nei centri storici;
l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
l'ordinanza n. 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1 relativo all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici;
l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto;
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;
Considerato che il Comune di Campotosto e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;
Vista la nota n. 2206 del 17 giugno 2021, con la quale il sindaco del Comune di Campotosto ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, atteso il particolare interesse storico, culturale, economico e amministrativo degli stessi;
Vista la proposta di programma straordinario di ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, approvata dal Comune di Campotosto con apposita delibera consiliare n. 2 del 24 maggio 2021;
Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata;
Considerato che, essendo stato interessato dagli eventi sismici del 2009, il Comune di Campotosto si e' dotato di Piano di ricostruzione (di seguito PdR) redatto ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione con la legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in coerenza con il decreto del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, n. 3 del 9 marzo 2010;
Considerato che: tale PdR e' articolato in ambiti; le valutazioni e programmazioni di tipo tecnico-economico sono state redatte per ciascun ambito identificato e perimetrato, tra questi, il centro storico del capoluogo; il PdR del Comune di Campotosto non assume un valore urbanistico in quanto gli interventi programmati, sia di tipo edilizio, che sulle reti e gli spazi pubblici, non costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti; per le N.T.A. occorre fare riferimento al vigente Programma di fabbricazione (del c.c. n. 24 del 4 novembre 1973);
Considerato che, prima che tale PdR potesse esplicare appieno i suoi effetti, sono intervenuti gli eventi sismici del 2016 e del 2017, che hanno interessato tutto il territorio del Comune di Campotosto;
Considerato che nelle aree in prossimita' al centro storico di Campotosto sono stati gia' realizzati, ovvero risultano in fase di realizzazione, alcuni interventi di edilizia privata, nonche' importanti opere pubbliche e in particolare:
e' in fase avanzata il procedimento di ricostruzione della sede Municipale in altro sedime, intervento finanziato con l'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 per un importo di euro 1.597.279,00;
e' stata approvata la progettazione relativa alla ricomposizione del margine urbano a seguito della demolizione dell'edificio comunale, il cui primo stralcio e' stato finanziato per un importo di euro 200.000,00 ai sensi dell'art. 9-undetricies del decreto-legge n. 123 del 2019, con le modalita' di cui all'ordinanza n. 104 del 2020, opera determinante sotto il profilo urbanistico;
sono stati avviati i lavori di riparazione e ricostruzione di due aggregati e di tre edifici condominiali, che consentiranno il rientro nelle proprie abitazioni di alcuni nuclei familiari presumibilmente entro il 2022;
Considerato che, pertanto, si rende necessario dare immediato avvio anche alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di Campotosto, borgo con forte connotazione paesaggistica e culturale e dotato di valori identitari della comunita' locale, al fine di consentire la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ricostituzione della vita del borgo;
Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di programma straordinario della ricostruzione adottato da parte del consiglio comunale di Campotosto:
si rende necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Campotosto e per dotare quest'ultimo della necessaria autonomia funzionale, nonche' per consentire la ricostruzione degli edifici privati;
a complemento della realizzazione dei servizi primari, risulta altresi' indispensabile ricostruire gli edifici pubblici che costituivano nel centro storico un prezioso riferimento per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione del centro storico di Campotosto;
Considerato che gli effetti dei diversi eventi sismici, quello dell'aprile 2009 e quelli del 2016 e 2017, hanno provocato un grave danneggiamento all'edificato, che ha portato alla inagibilita' pressoche' totale dell'intero centro storico, e che quindi si rende necessaria l'integrale ricostruzione di quest'ultimo mantenendo le caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, allo stesso tempo tenendo conto delle esigenze e delle concezioni tecniche attuali, realizzando le condizioni affinche', a seguito della ricostruzione, possa realizzarsi un modello di citta' in grado di garantire un'elevata qualita' di vita;
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Campotosto, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo e dalla struttura del sub-Commissario come risultante dalla relazione del sub Commissario;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
la proposta di PSR approvata con delibera consiliare ha identificato il nucleo urbano da ricostruire prioritariamente nella configurazione volumetrica e architettonica preesistente, secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 107 del 2020;
la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della citta', per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalita' e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa compromettere la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico;
nell'ambito individuato dall'allegato n. 1 alla presente ordinanza, in parte coincidente con l'ambito A del PdR relativo al sisma 2009, sono presenti aggregati soggetti sia alla disciplina del sisma 2016 che del sisma 2009;
la ricostruzione del centro storico di Campotosto presenta caratteri di urgenza e criticita' in relazione alla necessita' di un continuo coordinamento logistico e temporale tra interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati adiacenti o limitrofi, interventi perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, interventi individuati dal PdR, interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto;
la ricostruzione degli edifici individuati come prioritari nella proposta di PSR riveste carattere di criticita' per il numero di soggetti coinvolti, per le attivita' produttive presenti e per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione operata da soggetti pubblici e privati;
gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete, relative a viabilita' e sottoservizi, risultano di particolare urgenza in quanto propedeutici agli altri interventi e suscettibili di interferire con le fasi di cantierizzazione;
la ricostruzione del Palazzo municipale, dell'ex ospedaletto e dell'ex edificio scolastico riveste carattere simbolico e risponde alla necessita' di riattivare alcune fondamentali funzioni pubbliche;
la ricostruzione della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta riveste carattere di urgenza per il suo ruolo determinante nella ricostituzione del tessuto sociale, in quanto l'edificio e' dotato di particolare valore simbolico e identitario del borgo e, prima del danneggiamento, rivestiva anche una funzione di aggregazione sociale;
Ritenuto pertanto necessario e urgente, alla luce di tutto quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario del nucleo centrale di Campotosto che comprenda gli aggregati individuati dall'amministrazione comunale, le opere pubbliche incluse in tale perimetrazione e gli edifici di culto ritenuti prioritari nella proposta di PSR, al fine di restituire gradualmente la citta' alla popolazione;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Campotosto si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Considerato che dall'istruttoria di cui sopra e' altresi' emersa la necessita' di includere nel programma di recupero unitario interventi non compresi nell'allegato all'ordinanza n. 38 del 2017 e nell'allegato n. 1 all'ordinanza n. 109 del 2020, come meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, per un totale previsionale stimato di euro 13.302.879,00 di cui euro 3.302.879,00 finanziati con l'ordinanza n. 109 del 2020, euro 200.000,00 finanziati con l'ordinanza n. 104 del 2020 ed euro 9.800.000,00 da finanziare con le risorse della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto che il Piano degli interventi di recupero (PdR) del centro storico di Campotosto e relativo cronoprogramma rivestano importanza essenziale ai fini della ricostruzione e che risulti necessario integrare il programma delle opere pubbliche di cui alle ordinanze n. 38 del 2017 e n. 109 del 2020, includendo tutte le opere ricadenti all'interno del medesimo perimetro o indicate come prioritarie nella proposta di PSR;
Considerato che, al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione di Campotosto, e' necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza armonizzando e coordinando l'attuazione degli interventi, con particolare riguardo alla cantierizzazione e al cronoprogramma di realizzazione degli stessi;
Ritenuto altresi' che si renda necessario coordinare ed armonizzare gli interventi privati relativi ai danni provocati dal sisma del 2009 e gestiti dall'USRC, Ufficio speciale ricostruzione Cratere - sisma 2009, ricadenti nell'ambito individuato nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, e soggetti alla disciplina del sisma 2009, con gli altri interventi, pubblici e privati;
Considerato che per la ricostruzione del centro storico di Campotosto si rende necessario imprimere una forte accelerazione ai processi ricostruttivi attraverso misure di semplificazione sia delle procedure amministrative, urbanistiche e di contratti pubblici di servizi, lavori e forniture, sia delle procedure di costituzione dei consorzi e di esecuzione dei lavori privati, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza;
Considerato altresi' che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui e' prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;
Considerato che gli interventi di ricostruzione potrebbero ricomprendere anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;
Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del Comune di Campotosto, individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101/2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;
Considerato che la demolizione e la rimozione delle macerie e' necessaria in presenza di edifici pericolanti da demolire o per la presenza di macerie che rendono impediscono di fatto la ricostruzione;
Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie potrebbe interessare edifici in parte pubblici e in parte privati ed e' pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalita' di rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Campotosto e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;
Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione potrebbero riguardare anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;
Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;
Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Campotosto, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Campotosto sia nel capoluogo che nelle frazioni e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Considerato che la ricostruzione del centro storico di Campotosto, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostanza della architettura della citta', comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino della citta' e alla sicurezza e salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Considerato che dalla citata relazione del sub Commissario emerge che la realizzazione dei sottoservizi, la ripavimentazione delle viabilita' del centro ed in particolare dell'area della piazza, nonche' la riqualificazione del margine urbano, rendono necessario spostare le attivita' produttive ivi collocate in via provvisoria su suolo pubblico al fine di consentire la realizzazione delle opere pubbliche e i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici che le ospitavano;
Ritenuto di dover garantire la continuita' delle suddette attivita' produttive, gia' duramente provate, individuando un sito dove possano essere collocate stabilmente;
Considerato che tra gli interventi di cui all'allegato 1 e' compreso il recupero dell'ex edificio scolastico di via Roma da destinare a pluriuso e che, in ragione dello stato di avanzamento del procedimento, lo stesso potrebbe in tempi brevi essere in grado di ospitare le attivita' produttive interessate dalla delocalizzazione;
Ritenuto, nelle more dell'esecuzione dei lavori dell'ex edificio scolastico di via Roma, che il soggetto attuatore possa inserire nel quadro economico degli interventi gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee ove collocare le attivita' produttive di cui si rende necessario lo spostamento e i relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' commerciale, considerandoli disponibili anche nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi in oggetto e nel limite del 10% dell'importo dei lavori;
Ritenuto di individuare, tenuto conto delle competenze professionali, per l'intervento di ricostruzione del centro storico di Campotosto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato;
Ritenuto opportuno sia per la gestione e conduzione della ricostruzione pubblica, sia per quella privata, in ragione della specificita' degli interventi e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione (U.S.R.) della Regione Abruzzo, il quale presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo del sub Commissario;
Ritenuto anche, vista la nota della parrocchia di Santa Maria Assunta di Campotosto del 5 maggio 2021, confermata dalla Curia dell'Aquila in data 7 maggio 2021, di individuare il medesimo U.S.R. Abruzzo quale soggetto attuatore per l'intervento di ricostruzione della chiesa di Santa Maria Assunta, a seguito di disponibilita' espressa dallo stesso U.S.R. Abruzzo con comunicazione DCI-0000466-A-19/03/2021 SMAPT-0000317-A-22/03/2021 del 18 marzo 2021;
Considerato che il Comune di Campotosto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione dei contratti pubblici di servizi e lavori, con adeguato organico tecnico, e che pertanto risulta essere in possesso dei requisiti di idoneita' per svolgere le funzioni di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi finanziati con le ordinanze n. 109 e n. 104 del 2020 nonche' per l'intervento relativo ai lavori di ricomposizione del margine urbano - 2° stralcio, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;
Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore potra' procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attivita', essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestivita';
Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016;
Considerato che la mancata costituzione dei consorzi, anche nei casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, rende necessario l'intervento pubblico al fine di assicurare una gestione integrata e coordinata delle misure necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati ai sensi dei commi 10 e 11, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'allegato 1 e di quelli privati, ove danneggiati in tutto o in parte dal sisma del 2009, e' necessario individuare tempistiche e modalita' di attuazione coordinate con quelle applicabili ai danni causati dal sisma del 2016;
Considerato che l'art. 12, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 189 del 2016 come integrato dalla legge n. 120 del 2020, prevede che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni;
Ritenuto opportuno estendere a tutti i comuni del «doppio cratere» la disciplina edilizia degli interventi «conformi» ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, applicandola a tutti gli interventi della ricostruzione, indipendentemente dalla riconducibilita' dei danni o del loro aggravamento a seguito del sisma del 2009 o del 2016 e indipendentemente dall'ubicazione degli interventi nel perimetro del PSR;
Ritenuto di applicare il procedimento amministrativo semplificato di cui all'ordinanza n. 100 del 2020 in deroga ai limiti dell'art. 3 della medesima ordinanza relativi alle soglie del costo convenzionale, al fine di accelerare le procedure finalizzate alla concessione del contributo ed alla apertura dei cantieri;
Considerato che il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 consente al Commissario straordinario di disporre, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, l'affidamento contestuale, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del centro storico della citta' di Campotosto;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Ritenuto di dover derogare al termine previsto all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo e, limitatamente alle opere di urbanizzazione, il progetto di fattibilita' tecnico-economica;
Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020;
Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1° e del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione unitaria del centro storico della citta' di Campotosto come delineata nella proposta di PSR approvata con delibera consiliare n. 2 del 24 maggio 2021.
2. Gli interventi di ricostruzione nel Comune di Campotosto sono volti a recuperare la caratterizzazione tipologica del borgo montano nel rispetto della tutela degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici, al contempo assicurando un'architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e realizzando le condizioni affinche', a seguito della ricostruzione, possa essere garantita un'elevata qualita' della vita.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati promuovendo il costante coordinamento e l'armonizzazione della ricostruzione pubblica e privata in quanto i rispettivi interventi sono tra loro propedeutici o strettamente connessi.
4. Ai fini del comma 3, il sub Commissario e i soggetti attuatori adottano ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la facilitazione dello scambio di informazioni inerenti alla ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi comprendente anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza.
5. Ai fini del comma precedente, il sub Commissario e i soggetti attuatori coordinano le attivita' dei privati per garantire l'unitarieta' della ricostruzione e il rispetto del cronoprogramma, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e alle modalita' di esecuzione dei lavori privati.
6. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Campotosto si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. 100 del 2020 e agli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.
 
Art. 2

Individuazione degli interventi pubblici
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso degli interventi di ricostruzione della Citta' di Campotosto, sulla base della proposta di programma straordinario di ricostruzione - Stralcio 1 approvato dal comune con delibera consiliare n. 2 del 24 maggio 2021.
2. Ai fini della presente ordinanza sono considerati di particolare criticita' e urgenza, per i motivi meglio specificati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, i seguenti interventi riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
a. recupero della sede municipale, per un importo stimato nell'ordinanza n. 109 del 2020 pari a euro 1.597.279,00;
b. recupero dell'ex ospedaletto e sede della protezione civile, per un importo stimato nell'ordinanza n. 109 del 2020 pari a euro 69.300,00;
c. completamento del recupero dell'ex edificio scolastico pluriuso di via Roma, per un importo stimato nell'ordinanza n. 109 del 2020 pari a euro 1.636.300,00;
d. lavori di ricomposizione del margine urbano a seguito della demolizione del Municipio - 1° stralcio, per un importo finanziato con l'ordinanza n. 104 del 2020 pari a euro 200.000,00;
e. realizzazione dei sottoservizi in ambito prioritario, importo stimato dalla proposta di PSR in euro 3.500.000,00;
f. ricomposizione del margine urbano - 2° stralcio, importo stimato dalla proposta di PSR in euro 200.000,00;
g. pavimentazione di strade, piazze e percorsi pavimentati, importo stimato dalla proposta di PSR in euro 500.000,00;
h. ricostruzione della chiesa S. Maria Assunta, importo stimato dalla proposta di PSR in euro 3.000.000,00;
i. sistemazione dell'area destinata a nuova sede del Municipio e casa della Comunita', importo stimato dalla proposta di PSR in euro 600.000,00;
j. realizzazione di una via di fuga localita' Costinghella, importo stimato dalla proposta di PSR in euro 2.000.000,00.
3. Gli interventi di cui al comma 2 risultano essere di particolare valore per la comunita' locale in quanto interessano l'ambito identificato nel PSR - Stralcio 1 come prioritario del centro storico di Campotosto, o concernono infrastrutture essenziali per la ricostruzione ed edifici dotati di un ruolo particolarmente importante per la collettivita' sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico-identitario.
4. Gli interventi di cui al comma 2 risultano di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, meglio evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo e il Comune di Campotosto:
la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza e criticita' per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della citta', per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalita' e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa compromettere la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico;
la ricostruzione dei sottoservizi, la realizzazione della viabilita' e l'infrastrutturazione dell'area provvisoria di localizzazione delle attivita' produttive rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutiche e necessarie alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati del centro storico;
la ricostruzione delle opere individuate come prioritarie nella proposta di programma straordinario di ricostruzione - Stralcio 1, approvata dal comune con delibera consiliare n. 2 del 24 maggio 2021, riveste carattere di criticita' per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione pubblica e privata del centro storico.
5. In relazione alla criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di ricostruzione unitario e coordinato del centro storico che integri la realizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 con la ricostruzione privata, per le interazioni tra gli edifici pubblici e privati interessati, per l'interferenza tra le attivita' e i lavori di ricostruzione pubblica e privata, nonche' per la compresenza di una pluralita' di soggetti attuatori e proprietari.
6. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.
7. Al fine di garantire la continuita' di esercizi commerciali gia' duramente provati dal terremoto nel corso degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui alle lettere d), e), f), g), e h), il soggetto attuatore puo' inserire nel relativo quadro economico gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee ove collocare le attivita' produttive di cui si rende necessario lo spostamento e i relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' commerciale, considerandoli disponibili anche nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi in oggetto e nel limite del 10% dell'importo dei lavori.
 
Art. 3

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, tenuto conto delle competenze professionali, e' individuato l'ing. Fulvio Maria Soccodato quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario individua le strategie di intervento e provvede all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'intervento nel suo complesso, assicurando le indispensabili sinergie con le attivita' dei soggetti attuatori e degli altri soggetti interessati.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali coinvolte nella realizzazione degli interventi, nonche' le relazioni con le altre autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) si relaziona con l'USRC, Ufficio speciale ricostruzione Cratere - sisma 2009, al fine di armonizzare gli interventi privati ricadenti nell'ambito individuato nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, ma soggetti alla disciplina del sisma 2009, con gli altri interventi, pubblici e privati;
d) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 10 della presente ordinanza;
e) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;
f) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori ed all'USRC, ogni necessaria attivita' di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;
g) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonche' quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili, proposto dal soggetto di cui all'art. 4 con le modalita' di cui all'art. 5 nonche' i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;
h) monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, invitando il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'art. 5, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, all'adozione delle attivita' ivi previste;
i) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma, invitando il coordinatore della ricostruzione privata ad applicare, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, la decadenza dal contributo con le modalita' di cui all'ordinanza n. 19 del 2017. In caso di decadenza dal contributo il sub Commissario individua, insieme al coordinatore della ricostruzione privata, le modalita' per la conclusione dell'intervento anche mediante intervento sostitutivo del comune per il tramite della nomina di un Commissario ad acta;
j) richiede al comune di individuare prioritariamente negli strumenti di pianificazione e/o di programmazione la definitiva ubicazione degli interventi e di fornire al soggetto attuatore tutte le indicazioni necessarie, comprese quelle relative al dimensionamento dei medesimi, per la successiva progettazione ed attuazione, e verifica tali adempimenti.
4. Il sub Commissario puo' inoltre definire, con proprio decreto, le modalita' operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 nonche' le tempistiche relative alle procedure di cui agli articoli 8 e 10 della presente ordinanza.
5. Ai fini di quanto previsto nel comma 3, lettere c) ed f), il sub Commissario puo' stipulare appositi accordi con l'USRC per definire modalita' e termini del coordinamento con il medesimo, in particolare per l'individuazione degli interventi prioritari, la gestione delle cantierizzazioni e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
 
Art. 4

Individuazione e compiti dei soggetti attuatori

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in ragione della unitarieta' degli interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo e' individuato quale soggetto attuatore idoneo per gli interventi di cui all'art. 2 comma 2, lettere e), g), h), i), j).
2. Il Comune di Campotosto, per ragioni di continuita' con le attivita' gia' intraprese, e' individuato quale idoneo soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2 comma 2 lettere a), b), c), d) e f).
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante, nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi adeguano le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva, secondo le direttive e con il coordinamento del sub Commissario.
4. Con riguardo alla ricostruzione privata, resta ferma la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia e di promozione della partecipazione dei cittadini alla ricostruzione.
5. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. I soggetti attuatori, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procedono a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione dei progetti, alle dichiarazioni di pubblica utilita' finalizzate all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
 
Art. 5

Individuazione e compiti del Coordinatore
della ricostruzione privata

1. In ragione della interconnessione tra interventi pubblici e privati e della necessita' di accelerare le attivita' della ricostruzione privata coordinandole con quelle di ricostruzione pubblica, al fine di garantire l'unitarieta' della ricostruzione rispettando le tempistiche di cui al cronoprogramma individuato dalla proposta di PSR, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo e' individuato quale coordinatore della ricostruzione privata, con funzioni di supervisione degli interventi e di vigilanza sul loro stato di avanzamento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo, sentito il comune ed il , adotta le misure piu' opportune e pone in essere ogni necessaria attivita' volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche. In particolare:
a) definisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e aggiorna trimestralmente il cronoprogramma generale delle attivita' di ricostruzione privata, in particolare con riguardo alle attivita' relative alla costituzione dei consorzi, alla perimetrazione e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica;
b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo, ovvero per gli aggregati perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
c) individua, in raccordo con il comune, gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilita' con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria;
d) in coerenza con le attivita' di cui alla lettera b), autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 o nelle attivita' di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessita' di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti piu' opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, ovvero formula proposte al sub Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario straordinario l'adozione dei provvedimenti necessari ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020.
3. Con riferimento agli interventi prioritari di cui alla lettera b) del comma 2, il comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera b) del comma 1, dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio.
 
Art. 6

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR - Abruzzo, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse.
3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
4. Per la gestione delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata, il sub Commissario puo' stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o societa' pubbliche o a controllo pubblico, anche al fine di dotare i soggetti di cui agli articoli 4 e 5 di servizi e strumenti gestionali e operativi, quelli relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato.
 
Art. 7

Tavolo permanente per il coordinamento
e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare, durante tutta la durata degli interventi, lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e' istituito dal Commissario straordinario per la ricostruzione un Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del centro storico di Campotosto, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:
a) sub Commissario;
b) Presidente della Regione Abruzzo;
c) Sindaco di Campotosto;
d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo;
e) titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.);
f) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali;
g) un rappresentante dell'Ente parco.
2 Il Tavolo rappresenta l'organismo permanente di riferimento per il coordinamento e il monitoraggio dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata e per il presidio dei processi in atto. Esso ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione, proporre eventuali integrazioni delle azioni che possano influire su aspetti critici della ricostruzione al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni dei soggetti interessati, garantire il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi e il raccordo con le azioni dei diversi livelli di Governo.
 
Art. 8

Disposizioni per l'accelerazione
della ricostruzione privata

1. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati sia dal sisma 2009 che dal sisma 2016, come identificati nella planimetria allegato n. 2 alla presente ordinanza, si applicano le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020 anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza.
2. A tutti gli interventi di ricostruzione privata ricadenti nel territorio del Comune di Campotosto si applicano le semplificazioni in materia edilizia di cui all'art. 12-bis, del decreto legislativo n. 189 del 2016 come integrato dalla legge n. 120 del 2020, indipendentemente dalla riconducibilita' dei danni o del loro aggravamento al sisma del 2009 o del 2016 e indipendentemente dall'ubicazione degli interventi nel perimetro della proposta di PSR.
3. Con riferimento agli aggregati individuati dal comune, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in Consorzio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal medesimo articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.
4. Il Consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50% piu' 1 delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum, purche' la percentuale dei proprietari che aderisce non sia inferiore a un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.
5. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 4, l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un Commissario ad acta al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.
6. In caso di impossibilita' dell'amministrazione comunale di Campotosto a nominare il Commissario ad acta di cui al comma 5, trascorsi trenta giorni decorrenti dalla data di accertamento del mancato raggiungimento della percentuale di maggioranza assoluta del Consorzio per la ricostruzione privata degli aggregati, le competenze del comune di cui al comma 5 verranno esercitate, sentito il sindaco, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, che provvede alla nomina del Commissario ad acta, in sostituzione del Consorzio, ai fini dell'accelerazione delle attivita' di ricostruzione. In tale ultimo caso, le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento vengono, pertanto, esercitate dall'Ufficio speciale per la ricostruzione.
7. In tutte le ipotesi in cui al Consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato ed alla realizzazione delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del Consorzio.
8. I privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e adeguano le tempistiche relative alla ricostruzione dei propri immobili al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico di Campotosto.
 
Art. 9

Disposizioni relative alla rimozione delle macerie

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici e privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo e delle frazioni, anche in relazione alla pericolosita' di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumita', sono disciplinati dal presente articolo.
2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, e' definito dal sub Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonche' di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili.
3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la soprintendenza BBCC ed il comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del consiglio comunale.
4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 e' l'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Abruzzo, che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonche' di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.
5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza, puo' avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici, i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.
6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario puo' autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalita' dell'intervento.
7. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferiti alla contabilita' speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi gia' concessi per le attivita' di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 10

Disposizioni procedimentali e autorizzative
per gli interventi pubblici

1. Ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge n. 120 del 2020 e dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le seguenti modalita':
a. per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b. per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a euro 150.000 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c. per i contratti riguardanti gli interventi di cui all'art. 2 relativi ad infrastrutture a rete propedeutiche e necessarie all'avvio della ricostruzione del centro storico, affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
d. per i contratti di lavori fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
e. per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
f. in ragione della minor complessita' delle opere di urbanizzazione e dell'urgenza e propedeuticita' di tali interventi rispetto alla ricostruzione degli edifici privati, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento della loro esecuzione sulla base del progetto di fattibilita' tecnico-economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' sia costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. In tali casi l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione dei successivi livelli progettuali. Nei casi di cui al presente comma, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico economica, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica.
2. Nelle procedure di cui al comma precedente, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e puo' esercitare, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' di esclusione automatica con modalita' di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta, determinato dal soggetto attuatore o mediante sorteggio tra i criteri di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' indire un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale.
6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo unita' funzionale, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o quelli di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro trenta giorni dall'avvio delle procedure.
9. In deroga al termine di cui all'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, e fino al completamento delle procedure di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'Anac. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
10. Il soggetto attuatore puo' ricorrere all'adesione dei protocolli energetico ambientali per le opere di particolare valore e agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
12. Gli interventi di cui all'art. 2 possono essere realizzati anche nelle more della redazione ed approvazione degli strumenti di programmazione e pianificazione in corso di redazione.
13. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori di cui all'art. 4 possono procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
 
Art. 11

Conferenza dei servizi speciale

1. In deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, la decisione del Commissario puo' essere comunque adottata.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
 
Art. 12

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 13.302.879,00. La spesa per gli interventi di cui all'allegato n. 1, trova copertura quanto ad euro 3.302.879,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, quanto ad euro 200.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 104 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato, quantificata complessivamente in euro 9.800.000,00 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
3. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:
a. per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b. per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 2, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:
a. le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b. all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
6. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
7. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 2 tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 14

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2127

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/