Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 15 luglio 2021
Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera. (Ordinanza n. 14).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;
Vista la nota prot. n. 4319 del 3 giugno 2021 con la quale il sindaco del Comune di Castelsantangelo sul Nera ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, atteso il particolare interesse storico, culturale, economico e amministrativo degli stessi;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Castelsantangelo sul Nera e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegata alla presente ordinanza allegato n. 1;
Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato:
demolizione e ricostruzione del palazzo comunale per un importo stimato originariamente dalla ordinanza n. 109 del 2020 in euro 1.400.256,00, poi ridefinito in diminuzione da apposita CIR in euro 1.200.000,00;
delocalizzazione casa riposo «A. Paparelli», per un importo stimato in euro 4.980.000,00 nell'ordinanza n. 109 del 2020, importo poi riformulato in diminuzione da apposita CIR in euro 4.000.000,00;
Considerato che si rende altresi' necessario integrare i suddetti interventi nei seguenti termini:
recupero, contestuale alla ricostruzione del palazzo comunale, di un immobile privato strutturalmente ad esso adiacente e connesso, il cui acquisto e' stato deliberato dal consiglio comunale con atto consiliare n. 41 del 30 novembre 2020, in considerazione dell'alto interesse pubblico ad annettere tale edificio al palazzo comunale medesimo, procedendo a un intervento unitario dell'aggregato edilizio che preveda un ampliamento e una miglior distribuzione funzionale degli spazi. L'importo del recupero dell'edificio annesso, i cui danni sono stati attestati dall'ufficio tecnico comunale, e' stato stimato in euro 250.000,00 con calcolo parametrico esposto nella relazione sub allegato n. 1 alla presente ordinanza;
ripristino mura urbis del capoluogo, per un importo stimato come da calcolo parametrico in euro 4.400.000,00;
realizzazione delle opere di urbanizzazione del capoluogo, importo stimato come da calcolo parametrico in euro 3.504.000,00;
realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Nocria, importo stimato come da calcolo parametrico in euro 2.160.000,00;
realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Macchie, importo stimato come da calcolo parametrico in euro 2.487.000,00;
realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Nocelleto, importo stimato come da calcolo parametrico in euro 3.212.000,00;
realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Rapegna, importo stimato come da calcolo parametrico in euro 2.653.700,00;
realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Gualdo, importo stimato come da calcolo parametrico in euro 2.942.700,00;
realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Vallinfante, importo stimato come da calcolo parametrico in euro 2.647.000,00;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge:
il ruolo strategico degli interventi oggetto della presente ordinanza al fine di consentire la rivitalizzazione del contesto territoriale del Comune di Castelsantangelo;
la rilevanza delle opere di urbanizzazione e loro propedeuticita' rispetto alla realizzazione degli altri interventi;
l'interrelazione tra gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, in particolare con riguardo al ripristino dei sottoservizi e della viabilita';
l'instabilita' dei terrazzamenti di sostegno dei versanti su cui sorge l'abitato e l'urgenza di realizzazione di opere di contenimento, consolidamento e sostegno dei medesimi in sostituzione dei muri delle abitazioni private che in precedenza assolvevano a tale funzione;
il valore storico-artistico e paesaggistico, nonche' identitario, delle mura urbis, in piu' punti lesionate con rischio di frane e crolli verso abitazioni e vie prospicienti con conseguenti rischi per persone e cose, nonche' di perdita del bene culturale medesimo, e la necessita' di ripristinare le condizioni statiche originarie e, ove possibile, migliorare il comportamento sismico;
la necessita' di ricollocare nell'edificio originario della sede comunale nel centro storico e dotato di alto valore simbolico, gli uffici amministrativi e l'ufficio postale, attualmente ospitati in una struttura emergenziale le cui dimensioni ridotte pregiudicano la qualita' del lavoro del personale, inibiscono l'accesso all'archivio, indeboliscono lo scambio di informazioni attraverso modalita' relazionali, ridotte ulteriormente dall'emergenza COVID-19. Nel medesimo edificio l'amministrazione comunale intende collocare gli uffici di protezione civile comunale e di polizia locale;
il rischio di crolli dell'edificio comunale attualmente oggetto di puntellamenti;
la necessita' di realizzare una nuova struttura sostitutiva della casa di riposo «A. Paparelli», distrutta dal sisma e non piu' recuperabile.
Considerato, in particolare, che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del capoluogo, della frazione di Nocria, della frazione di Macchie, della frazione di Nocelleto, della frazione di Rapegna, della frazione di Gualdo e della frazione di Vallinfante, in considerazione del fatto che le macerie dei crolli non sono ancora state totalmente rimosse, occorre prevedere la programmazione dell'intervento in tre fasi: la prima di demolizione e rimozione delle macerie, la seconda di progettazione delle opere di urbanizzazione, la terza per l'esecuzione dei lavori;
Ritenuto necessario coinvolgere la Regione Marche nell'espletamento della prima fase, individuandola quale soggetto attuatore sia per quanto concerne la rimozione delle macerie che con riguardo alla messa in sicurezza dei manufatti, in ragione della circostanza che ha gestito per conto del Dipartimento di protezione civile gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche, lasciando alla sua autonomia l'approvvigionamento delle materie e risorse mentre resta onere del Comune di Castelsantangelo la gestione del ciclo del progetto di esecuzione dell'opera pubblica;
Considerato che la prima fase dell'intervento concernente gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche riveste carattere di estrema e improcrastinabile urgenza, sia per le ragioni oggettive piu' nel dettaglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, sia perche' propedeutica e condizionante l'avvio delle successive fasi di ricostruzione, di talche' si rende necessario consentire al soggetto attuatore di procedere senza indugio avvalendosi di quanto previsto all'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in via residuale, qualora si rendesse necessario, ricorrendo all'affidamento diretto dei necessari interventi;
Ritenuto inoltre necessario, alla luce di tutto quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario degli interventi di cui sopra;
Rilevato che il Comune di Castelsantangelo sul Nera, ai sensi delle ordinanze numeri 25 del 2017, 39 del 2017 e 46 del 2018 ha individuato nove perimetrazioni, accordate con decreto regionale cui ha fatto seguito la predisposizione del documento direttore della ricostruzione (DDR), approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 6 agosto 2020, e dei piani urbanistici attuativi (PUA) adottati con delibera di consiglio comunale n. 4 del 4 marzo 2021, relativi a ciascuna delle frazioni individuate, sottoposti al parere della conferenza permanente in data 17 giugno 2021;
Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera, adottata con delibera di consiglio comunale n. 5 del 4 marzo 2021 ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 2020 e il relativo cronoprogramma;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi sopracitati si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Considerato altresi' che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui e' prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;
Ritenuto che gli interventi di ricostruzione comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;
Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del comune di Castelsantangelo sul Nera individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101/2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;
Considerato che la demolizione e la rimozione delle macerie e' necessaria in presenza di edifici pericolanti da demolire o per la presenza di macerie che rendono impediscono di fatto la ricostruzione;
Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati ed e' pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalita' di rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;
Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;
Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;
Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Castelsantangelo sul Nera, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera sia nel capoluogo che nelle frazioni e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Considerato che la ricostruzione del centro storico di Castelsantangelo sul Nera, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostanza della architettura della citta', comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino della citta' e alla sicurezza e salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione del Comune di Castelsantangelo, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che il Comune di Castelsantangelo ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto;
Ritenuto pertanto che il Comune di Castelsantangelo presenti i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore;
Ritenuto di individuare, quale soggetto attuatore, la Regione Marche, limitatamente alla prima fase dell'intervento relativo alla ricostruzione delle opere di urbanizzazione;
Ritenuto di dover individuare il Comune di Castelsantangelo quale soggetto attuatore per tutti gli altri interventi di ricostruzione nel predetto comune, ivi incluse le successive fasi (progettazione delle opere di urbanizzazione ed esecuzione dei lavori) dell'intervento di realizzazione delle opere di urbanizzazione del capoluogo, della frazione di Nocria, della frazione di Macchie, della frazione di Nocelleto, della frazione di Rapegna, della frazione di Gualdo e della frazione di Vallinfante;
Ritenuto di consentire al Comune di Castelsantangelo, in ragione della tempestivita' richiesta dalla criticita' ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare, di procedere in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 50 del 2016, ai fini dell'individuazione del RUP anche tra soggetti idonei estranei all'organizzazione dell'ente;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla ridetermina affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, in deroga al termine previsto all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;
Considerato che l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, consente, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis, 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che la realizzazione delle opere di urbanizzazione e' propedeutica alla ricostruzione pubblica e privata e riveste carattere di estrema urgenza, per cui e' opportuno prevedere modalita' di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate in analogia a quanto stabilito dall'art. 48 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
Considerato che la ricostruzione della struttura sostitutiva della casa di riposo «A. Paparelli» e' strategica in quanto, oltre a consentire il ritorno dei piu' deboli nei loro luoghi, consentira' all'amministrazione comunale di poter adeguare i servizi della struttura assistenziale;
Ritenuto pertanto che, ai fini della realizzazione della nuova struttura sostitutiva della casa di riposo «A. Paparelli», e' opportuno prevedere modalita' di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate in analogia a quelle stabilite dall'art. 48 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
Considerato che, in relazione alle suddette criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato che tenga conto delle interrelazioni funzionali, che devono convergere in un approccio unitario che ne delinei il cronoprogramma, tracciando la durata temporale delle diverse fasi realizzative;
Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
Ritenuto, al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, che il contratto possa prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi del Comune di Castelsantangelo sul Nera;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificare la disciplina;
Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1° e del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso degli interventi meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione degli interventi pubblici indicati nella proposta di Programma straordinario di ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera adottata con delibera di consiglio comunale n. 5 del 4 marzo 2021 ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 2020, e in particolare con riguardo alle necessita' di urbanizzazione del capoluogo e delle frazioni di Nocria, Macchie, Nocelleto, Rapegna, Gualdo e Vallinfante evidenziate dal Documento direttore della ricostruzione (DDR), approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 6 agosto 2020, tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici attuativi (PUA), relativi a ciascuna delle frazioni medesime, adottati con delibera di consiglio comunale n. 4 del 4 marzo 2021, sottoposti al parere della conferenza permanente in data 17 giugno 2021.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono cosi' riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale dei relativi costi:
a) demolizione e ricostruzione del palazzo comunale, CUP F42B20000060001, per un importo stimato originariamente dalla ordinanza n. 109 del 2020 in euro 1.400.256,00, poi ridefinito in diminuzione da apposita CIR in euro 1.200.000,00 e recupero, contestuale alla ricostruzione del palazzo comunale, di un immobile privato strutturalmente ad esso adiacente e connesso, il cui acquisto e' stato deliberato dal consiglio comunale con delibera n. 41 del 30 novembre 2020, in considerazione dell'alto interesse pubblico ad annettere tale edificio al palazzo comunale medesimo, procedendo a un intervento unitario dell'aggregato edilizio che preveda un ampliamento e una miglior distribuzione funzionale degli spazi. L'importo del recupero dell'edificio annesso, i cui danni sono stati attestati dall'ufficio tecnico comunale e' stato stimato in euro 250.000,00 con calcolo parametrico esposto in relazione sub allegato n. 1 alla presente ordinanza;
b) delocalizzazione casa riposo «A. Paparelli», CUP F42C20004950001, per un importo stimato in euro 4.980.000,00 nell'ordinanza n. 109 del 2020, importo poi riformulato in diminuzione da apposita CIR in euro 4.000.000,00;
c) ripristino mura urbis del capoluogo, «CUP PROV0000022561», per un importo stimato come da calcolo parametrico in euro 4.400.000,00;
d) realizzazione delle opere di urbanizzazione del capoluogo, «CUP PROV0000022563», importo stimato come da calcolo parametrico in euro 3.504.000,00;
e) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Nocria, «CUP PROV0000022563», importo stimato come da calcolo parametrico in euro 2.160.000,00;
f) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Macchie, «CUP PROV0000022563», importo stimato come da calcolo parametrico in euro 2.437.000,00;
g) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Nocelleto, «CUP PROV0000022563», importo stimato come da calcolo parametrico in euro 3.212.000,00;
h) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Rapegna, «CUP PROV0000022563», importo stimato come da calcolo parametrico in euro 2.653.700,00;
i) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Gualdo, «CUP PROV0000022563», importo stimato come da calcolo parametrico in euro 2.942.700,00;
j) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Vallinfante, «CUP PROV0000022563», importo stimato come da calcolo parametrico in euro 2.647.000,00.
3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:
necessita' di ricollocare nell'edificio originario della sede comunale nel centro storico e dotato di alto valore simbolico, gli uffici amministrativi e l'ufficio postale, attualmente ospitati in una struttura emergenziale le cui dimensioni ridotte pregiudicano la qualita' del lavoro del personale, inibiscono l'accesso all'archivio, indeboliscono lo scambio di informazioni attraverso le relazioni, compromesse ulteriormente dall'emergenza COVID-19. Nel medesimo edificio l'amministrazione comunale intende collocare gli uffici di protezione civile comunale e di polizia locale;
rischio di crolli dell'edificio comunale attualmente oggetto di puntellamenti;
interesse pubblico ad annettere l'edificio contermine al palazzo comunale, procedendo ad un recupero unitario dell'aggregato edilizio che preveda un ampliamento di rifunzionalizzazione degli spazi;
necessita' di realizzare una nuova struttura sostitutiva della casa di riposo «A. Paparelli», distrutta dal sisma e non piu' recuperabile;
valore storico-artistico e paesaggistico, nonche' identitario, delle mura urbis, in piu' punti lesionate con rischio di frane e crolli verso abitazioni e vie prospicienti con conseguenti rischi per persone e cose, nonche' di perdita del bene culturale medesimo, al fine di ripristinare le condizioni statiche originarie e, ove possibile, migliorare il comportamento sismico;
rilevanza delle opere di urbanizzazione e loro propedeuticita' rispetto alla realizzazione degli altri interventi;
interrelazione tra gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, in particolare con riguardo al ripristino dei sottoservizi e della viabilita';
instabilita' dei terrazzamenti di sostegno dei versanti su cui sorge l'abitato e urgenza di realizzazione di opere di contenimento, consolidamento e sostegno dei medesimi in sostituzione dei muri delle abitazioni private che in precedenza assolvevano a tale funzione.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune e dal sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi e' individuato il Comune di Castelsantangelo quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1 eccetto la prima fase (demolizioni e la rimozione delle macerie di alcuni edifici) dell'intervento di realizzazione delle opere di urbanizzazione del capoluogo, della frazione di Nocria, della frazione di Macchie, della frazione di Nocelleto, della frazione di Rapegna, della frazione di Gualdo e della frazione di Vallinfante, per cui e' individuato quale soggetto attuatore la Regione Marche come definito nel comma 3 del presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune di Castelsantangelo e' considerato soggetto idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta degli interventi di cui alla presente ordinanza.
3. Per l'intervento relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del capoluogo, della frazione di Nocria, della frazione di Macchie, della frazione di Nocelleto, della frazione di Rapegna, della frazione di Gualdo e della frazione di Vallinfante il soggetto attuatore della prima fase, consistente nella demolizione e rimozione delle macerie di alcuni edifici, e' individuato nella Regione Marche, che ha gestito in qualita' di soggetto attuatore nel periodo emergenziale per conto del Dipartimento di protezione civile gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche e che e' in possesso di tutti i requisiti strutturali e organizzativi per gestire efficacemente le funzioni connesse alla realizzazione dei suddetti interventi. Le successive fasi di progettazione delle opere di urbanizzazione e di esecuzione dei lavori restano invece affidate al Comune di Castelsantangelo, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 2.
4. Il Comune di Castelsantangelo, in ragione della tempestivita' richiesta dalla criticita' ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare, in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' individuare il RUP anche tra soggetti idonei estranei all'organizzazione dell'ente.
5. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 4

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR Marche, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse.
3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo del quadro economico dei singoli interventi, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
c) per la realizzazione della prima fase delle opere di urbanizzazione di Castelsantangelo, avente ad oggetto la demolizione e rimozione delle macerie, il soggetto attuatore Regione Marche procede avvalendosi di quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 28, ed in via residuale, qualora si rendesse necessario, ricorrendo ad affidamento diretto per la realizzazione di specifici interventi; per l'espletamento delle funzioni di soggetto attuatore, la Regione Marche opera direttamente impiegando i fondi della contabilita' speciale e provvedendo alle attivita' necessarie avvalendosi delle proprie strutture.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
5. In ragione dell'urgenza e propedeuticita' degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), d), e), f) g), h), i), j), il soggetto attuatore puo' procedere, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' sia costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
6. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica di cui al comma 5.
7. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
8. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalla lettera b), del comma 1, del presente articolo.
9. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e puo' provvedere, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
10. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
12. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
13. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
14. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
15. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i) e j), la presente ordinanza costituisce presupposto per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. A tal fine il comune definisce, d'intesa con il sub Commissario, le necessarie procedure volte a consentire al comune di provvedere all'occupazione temporanea e/o alla relativa acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, nel rispetto del principio di economicita' e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.
16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
17. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
 
Art. 7

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 8

Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali

1. Secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, dell'ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, in attuazione degli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 20 gennaio 2004, n. 42, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, allegato A, voce A.29, e dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di ricostruzione conforme, nei sensi chiariti con la «Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" n. 76/2020», prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021, paragrafo 2.
2. Analogamente, nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, l'Ente Parco nazionale dei monti Sibillini e l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga per la definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021, non e' richiesto il previo nulla osta dell'ente parco, di cui all'art. 13 della legge n. 394 del 1991, ne' la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 397 del 1997 per gli interventi che ricadono nei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva «Habitat» 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche.
 
Art. 9

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi agli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Castelsantangelo, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 10
Cronoprogramma per il coordinamento degli interventi pubblici
propedeutici rispetto alla ricostruzione privata

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata e gli interventi pubblici, che rivestono carattere propedeutico, di realizzazione dei muri di sostegno per la modulazione delle diverse quote dei piani stradali, dei piani di campagna e delle fondazioni degli edifici, nonche' di realizzazione dei sottoservizi costituiti dalle reti di gas, energia elettrica, collettori per acque meteoriche, fognature per le acque nere, linee dati e telefonia oltre ad un sistema di sensori finalizzati alla migliore gestione e manutenzione delle reti, il sub Commissario esercita i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordina le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione, elaborando a tal fine un apposito cronoprogramma per rispettare le tempistiche e l'efficacia della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' e termini di esecuzione dei lavori privati.
 
Art. 11

Disposizioni relative alla rimozione delle macerie

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici e privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo e delle frazioni, anche in relazione alla pericolosita' di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumita', sono disciplinati dal presente articolo.
2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, e' definito dal sub-Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonche' di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili.
3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la soprintendenza BBCC ed il comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del consiglio comunale.
4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 e' l'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Marche, che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonche' di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.
5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della presente ordinanza, puo' avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.
6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario puo' autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalita' dell'intervento.
7. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferiti alla contabilita' speciale del Vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi gia' concessi per le attivita' di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 29.406.400,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della presente ordinanza, di importo complessivo pari a euro 1.450.000,00, trova copertura quanto ad euro 1.400.256,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; per l'intervento di cui alla lettera b), della presente ordinanza, di importo complessivo pari a 4.000.000,00 trova integrale copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per il suddetto intervento di cui alla lettera a), pari a euro 49.744,00, nonche' la spesa relativa alle successive lettere c), d) e), f), g), h), i), j) come da importo stimato complessivamente in euro 24.006.144,00, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Castelsantangelo sul Nera all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del Comune di Castelsantangelo sul Nera;
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 13

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (http://www.sisma2016.gov.it/).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2126

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/