Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 15 luglio 2021 |
Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Montegiorgio. (Ordinanza n. 15). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3; Vista la nota prot. n. 1337 del 26 gennaio 2021, con la quale il sindaco del Comune di Montegiorgio ha chiesto l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Montegiorgio e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) a seguito degli eventi sismici del 2016, le strutture scolastiche e i relativi servizi allocati nel centro storico hanno subito notevoli danni e, in particolare, risultano agibili, con provvedimenti, la scuola elementare L. Ceci sita in via Mazzini, la scuola media G. Cestoni in largo Leopardi, anche sede della direzione ISC e la palestra di via Mazzini a servizio dei due plessi, in precedenza utilizzata anche fuori dagli orari scolastici da societa' sportive locali; b) l'attivita' didattica e quella sportiva svolta da societa' sportive locali nei predetti istituti e' stata conseguentemente sospesa in parte, continuando in alcune porzioni dei predetti immobili in cui sono state approntate opere provvisionali finalizzate a evitare rischi per la popolazione studentesca, il corpo insegnante e amministrativo; c) tale situazione di precarieta' determina un grave disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie, per cui si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attivita' attraverso la disponibilita' di spazi adeguati e sicuri, sia sotto il profilo del rischio sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19; d) gli edifici danneggiati hanno carattere storico e l'amministrazione comunale non li ritiene adeguabili sismicamente, con costi sostenibili, in classe d'uso IV ai sensi della disciplina delle «norme tecniche per le costruzioni» (N.T.C. 2018) approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, motivo per cui ha ritenuto di collocare altrove le scuole ivi collocate in precedenza, mentre intende dare a tali edifici una nuova destinazione d'uso, allo stato ipotizzata nella sede degli uffici non strategici del Comune di Montegiorgio, a loro volta attualmente ospitati nel palazzo municipale che risulta agibile con provvedimenti provvisionali e che e' oggetto di altro intervento di ricostruzione, che non e' possibile avviare fino a quando gli uffici ivi ospitati non verranno collocati altrove; e) la ricostruzione delle scuole di Montegiorgio riveste carattere di criticita' e di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 al fine di consentire la rivitalizzazione del borgo, l'adempimento in condizioni di sicurezza della funzione educativa della scuola e il contrasto degli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica; f) il consiglio comunale, con delibera del 30 ottobre 2017, n. 31, ha ritenuto strategico «dislocare tali plessi in altra area appositamente attrezzata piu' idonea e dotata di strutture in grado di rispondere a criteri di sicurezza sismica, di risparmio energetico, di strutture all'area aperta e sportive appositamente dedicate, spazi di didattica funzionali alle nuove fasi di insegnamento, oltre ad avere un respiro intercomunale tale da poter essere individuato come polo scolastico pilota per il comprensorio ed avere adeguati spazi a parcheggio ed una viabilita' di facile raggiungimento per gli utenti dei vari comuni limitrofi», considerando altresi' che «le attuali strutture scolastiche, poste nel centro storico di Montegiorgio oltreche' per la loro collocazione in ambiti limitati, circondati da vie e spazi non sempre adeguati alle cosi' dette vie di fuga, non rispondono piu' a criteri didattici moderni e che per il loro adeguamento sismico sarebbero necessari ingenti investimenti economici di diversi milioni di euro con tutti i limiti sopra elencati»; g) a tali scopi il Comune di Montegiorgio ha successivamente acquistato, con atto di compravendita del 29 dicembre 2017, un terreno per la realizzazione di un polo scolastico sostitutivo delle scuole in oggetto, comprensivo di un edificio principale atto ad ospitare la scuola primaria e secondaria di I grado in 22 aule oltre alla mensa, alla cucina e ai laboratori, per un totale attuale di studenti iscritti pari a centosettantadue per la scuola secondaria e duecentoquarantaquattro per la primaria, nonche' degli uffici amministrativi dell'ISC di Montegiorgio, punto di riferimento di tutte le scuole del comprensorio, per un numero di unita' di personale scolastico pari a duecentotrentacinque, e di annessa palestra; h) con delibera del consiglio comunale n. 11 del 21 marzo 2018 e' stata approvata la variante al vigente Piano regolatore generale per l'area individuata catastalmente al foglio 43 con la particella 885 della superficie catastale di mq. 45.010,00 e di mq. 45.001,00 reali da destinare alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Montegiorgio; i) il Comune di Montegiorgio ha in seguito assunto determina a contrarre n. 34 del 9 novembre 2019 attribuendo alla SUA della Provincia di Fermo la gestione della procedura ad evidenza pubblica per la progettazione definitiva ed esecutiva di polo scolastico, palestra, mensa, aree verdi, impiantistica, finiture, procedura che si e' conclusa con il relativo affidamento al RTP risultato vincitore; j) il Comune di Montegiorgio, nelle fasi di avvio della progettazione, avendo ritenuto che le mutate esigenze richiedessero ulteriori approfondimenti circa lo stato dei luoghi, il rischio sismico e le relative misure di prevenzione, nonche' l'articolazione funzionale e spaziale del polo scolastico, si e' dotato di un ulteriore studio di fattibilita' tecnico economica «ricognitivo» relativo al complessivo intervento di realizzazione del polo scolastico di Montegiorgio, comprensivo delle opere di urbanizzazione necessarie; k) il Comune di Montegiorgio, con delibera di Giunta comunale n. 57 del 18 maggio 2021, ha approvato il relativo QTE aggiornato, comprensivo del corpo principale, di un'aula magna con valenza di auditorium e di una palestra polifunzionale di tipo B2 ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 1975, da realizzare in un blocco funzionalmente collegato alla scuola ma autonomo nella gestione extrascolastica, in modo da poter consentire, al di fuori dell'orario scolastico, l'utilizzo a fini sportivi, ricreativi e sociali per tutta la cittadinanza; l) il Comune di Montegiorgio, per reperire ulteriori fondi, ha altresi' partecipato al bando per la concessione di contributi in conto capitale «Sport e periferie 2020», allo stato ancora pendente, chiedendo un finanziamento di euro 700.000,00, la cui erogazione era subordinata, tra l'altro, alla predisposizione di un progetto esecutivo della palestra; m) nel frattempo il Comune di Montegiorgio ha altresi' affidato la progettazione delle opere di urbanizzazione necessarie; Considerato che, in relazione alla criticita' e urgenza evidenziate, si rende necessario un programma di interventi unitari e coordinati per le interazioni tra gli edifici interessati, facenti parte del realizzando plesso scolastico, e tra questi e le sedi originarie delle scuole coinvolte, destinate ad ospitare funzioni pubbliche, al fine sia di consentire la ripresa dell'attivita' didattica nel minor tempo possibile in spazi idonei e sicuri, sia di avviare gli interventi di ripristino degli edifici storici interessati, in cui dovranno essere spostati uffici a loro volta attualmente ospitati in edifici messi in sicurezza con opere provvisionali; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione delle scuole di Montegiorgio si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita'; Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle scuole di Montegiorgio, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Considerato che il Comune di Montegiorgio ha attestato di disporre di un'apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti, dotata di adeguato organico tecnico e della necessaria esperienza nella gestione di appalti; Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Montegiorgio la gestione diretta dell'intervento in qualita' di soggetto attuatore; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Ritenuto di dover prevedere, in capo al soggetto attuatore, la possibilita' di nominare il RUP tra soggetti idonei estranei all'organizzazione dell'ente, in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla luce della complessita' dell'intervento e della tempestivita' richiesta dalla criticita' ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare; Considerato che con delibera di Giunta comunale n. 45 del 5 maggio 2017 e' stato approvato un primo progetto di fattibilita' tecnico - economica che quantificava in euro 6.830.000,00 i lavori necessari per realizzare il «Nuovo polo scolastico»; Considerato che l'intervento «Nuovo polo scolastico» e' stato inserito nell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e, successivamente, nell'ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 per un importo complessivo pari a euro 5.611.630,00; Considerato che la stima dei costi necessari e' stata aggiornata una prima volta, a seguito di approfondimenti tecnici maggiormente analitici dell'U.S.R. delle Marche, con la stesura di una C.I.R. in cui e' stato indicato un importo finanziario di euro 6.830.000,00 riguardante il plesso scolastico; Considerato che, in base alla suddetta C.I.R., con det. SUA n. 211 del 29 settembre 2020 e' stata aggiudicata la progettazione definitiva ed esecutiva relativa a polo scolastico, palestra, mensa, aree verdi, impiantistica, finiture; Considerato che l'amministrazione ha successivamente aggiornato nuovamente il suddetto importo sulla base degli approfondimenti tecnici intervenuti, secondo le stime dello studio di fattibilita' tecnica ed economica e del relativo QTE, redatto dal progettista incaricato e approvato dalla Giunta municipale con delibera n. 57 del 18 maggio 2021, dal quale emerge un impegno finanziario complessivo di euro 10.100.000,00, relativi ai lavori per la realizzazione della scuola elementare e della scuola media, amministrazione e archivio ISC, mensa, aula magna, locali cucina e palestra polifunzionale, oltre a euro 1.000.000,00 relativi alle opere di urbanizzazione; Considerato che i suddetti importi risultano successivamente validati da C.I.R. per l'importo complessivo di euro 8.000.000,00; Considerato che il Comune di Montegiorgio ha partecipato al bando «Sport e periferie 2020» chiedendo un finanziamento di euro 700.000,00, per il quale ha fatto predisporre il progetto esecutivo relativo a una palestra di tipo B e che la relativa procedura selettiva e' tuttora in corso; Considerato che il Comune di Montegiorgio si e' reso disponibile a contribuire alle rispettive spese nei seguenti termini: ulteriori lavori di viabilita' e sottoservizi, compresa rotatoria allacci, euro 195.000,00; arredi interni ed esterni, spazi verdi, euro 360.000,00; traslochi attrezzature, euro 55.000,00; Considerato che si ritiene di integrare l'importo di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, fermo restando che l'importo definitivo dei lavori sara' stabilito dal progetto, come approvato nel livello di progettazione esecutivo; Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Considerato altresi', sulla base della citata istruttoria, che occorra adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per garantire scuole sicure a studenti, insegnanti e a tutto il personale; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto della realizzazione delle opere di urbanizzazione in quanto propedeutiche rispetto alla realizzazione del plesso scolastico e della relativa palestra e di importo inferiore all'importo di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato, in relazione al carattere di urgenza, che ricorrano altresi' i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici scolastici di Montegiorgio; Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione; Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica, prevede che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando pertanto in tali casi la possibilita' di derogare alle procedure ordinarie; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 95, comma 4, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017; Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Ritenuto al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, che il contratto possa prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte; Ritenuto che al fine di favorire l'espletamento dell'attivita' scolastica e' possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti degli studenti in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel Quadro tecnico economico di progetto nel limite del 10% dell'importo dei lavori; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi di ricostruzione del polo scolastico di Montegiorgio; Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 1° e del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuata e approvata come urgente e di particolare criticita' la realizzazione del polo scolastico del Comune di Montegiorgio, meglio descritta nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che e' finalizzato alla realizzazione in un unico sito dei seguenti interventi, di seguito riassuntivamente richiamati con relativa stima previsionale: a) ricostruzione della scuola elementare L. Ceci, in precedenza sita in via Mazzini; b) ricostruzione della scuola media G. Cestoni, in precedenza sita in largo Leopardi, sede della direzione ISC; c) ricostruzione della palestra, in precedenza sita in via Mazzini, a servizio dei due plessi; il tutto per un importo complessivamente stimato in euro 10.100.000,00 di cui euro 8.000.000,00 validati da apposita CIR; d) esecuzione delle opere di urbanizzazione relative agli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c), per un importo pari a euro 1.000.000,00, come da progetto esecutivo. 2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare urgenza e criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Montegiorgio: precarieta' dell'attuale svolgimento dell'attivita' didattica e sportiva in strutture dichiarate inagibili e messe solo provvisoriamente in sicurezza, per le quali e' in atto un crescente progressivo ammaloramento che interessa sia gli edifici, sia le stesse opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilita' e la conservazione delle singole strutture, con il conseguente potenziale verificarsi di danni a persone e cose; esigenza di garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attivita' attraverso la disponibilita' di spazi adeguati e sicuri, sia sotto il profilo del rischio sismico sia in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19; valutazione dell'amministrazione comunale relativa all'impossibilita' di adeguare sismicamente con costi sostenibili gli edifici danneggiati in quanto di carattere storico, e alla conseguente necessita' di delocalizzare gli istituti scolastici ivi ubicati; necessita' di un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati e tra questi e altri edifici destinati ad ospitare funzioni pubbliche, in particolare al fine di destinare le precedenti sedi gli edifici scolastici danneggiati a sede degli uffici non strategici del Comune di Montegiorgio, a loro volta attualmente ospitati nel palazzo municipale, che risulta agibile con provvedimenti provvisionali e che e' oggetto di altro intervento di ricostruzione che non sara' possibile attuare fintanto che gli uffici ivi collocati non verranno collocati altrove; esigenza di rivitalizzare il borgo, consentendo l'adempimento della funzione educativa e di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e contrastando gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, garantendo a studenti, docenti e personale amministrativo della scuola condizioni di lavoro in linea con le attivita' che vi si svolgono; esigenza rappresentata dall'amministrazione comunale di ripristinare la palestra ampliandola e dotandola dei requisiti del tipo B2 di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, in quanto funzionale alle attivita' scolastiche e alla necessita' di dotare il territorio di una struttura polivalente destinata a tutta la cittadinanza, idonea a consentire, al di fuori dell'orario scolastico, l'utilizzo a fini sportivi, ricreativi e sociali; urgenza di realizzazione delle opere di urbanizzazione in quanto propedeutiche all'esecuzione degli altri interventi. 3. In relazione all'urgenza e alla criticita' degli interventi, si rende necessario un programma di realizzazione delle nuove strutture coordinato con il recupero delle precedenti strutture indicate al comma 1 del presente articolo. 4. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche. |
| Art. 2
Designazione e compiti del sub Commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto. 3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020: a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali; b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma; c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza; d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti. |
| Art. 3
Individuazione del soggetto attuatore
1. In ragione della unitarieta' degli interventi, il Comune di Montegiorgio e' individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Montegiorgio e' considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un adeguato organico tecnico e di una apposita struttura destinata alla gestione degli appalti, che ha negli ultimi tre anni gestito un volume di appalti sufficiente, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. In ragione della complessita' dell'intervento da realizzare e della tempestivita' richiesta dalla sua criticita' ed urgenza, il soggetto attuatore puo' individuare il RUP, per la realizzazione del plesso scolastico o delle opere di urbanizzazione, in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche tra soggetti idonei estranei all'organizzazione dell'ente. 5. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. |
| Art. 4
Struttura di supporto al complesso degli interventi
1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR Marche, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario. 2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse. 3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. |
| Art. 5 Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative
1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove piu' favorevoli, e alle procedure previste dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalita' semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) limitatamente alle opere di urbanizzazione, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i motivi di cui in premessa, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure e dandone evidenza nella determina a contrarre, e' consentito l'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016; b) per i contratti di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. 2. Il soggetto attuatore applica i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, allo scopo di conseguire le relative certificazioni di sostenibilita'. 3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per la procedura indicata alla lettera a), del comma 1, del presente articolo. 5. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure. 6. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e puo' provvedere, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 7. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 8. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 9. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 10. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario. 11. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore si sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. 12. Al fine di favorire l'espletamento dell'attivita' scolastica, e' possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti degli studenti in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico economico di progetto nel limite del 10% dell'importo dei lavori. 13. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Montegiorgio si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e piu' favorevoli. |
| Art. 6
Conferenza dei servizi speciale
1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020. 2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona. 3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa. 4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il Commissario puo' comunque adottare la decisione. 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1. |
| Art. 7
Collegio consultivo tecnico
1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020. 3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate. 4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020. 5. Il Comune di Montegiorgio, sentito il sub-Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste». |
| Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 11.100.000,00, di cui euro 5.611.630,00 trovano copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa complessiva di euro 5.488.370,00 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', ed e' cosi' composta: euro 4.488.370,00 per il plesso scolastico ed euro 1.000.000,00 per le opere di urbanizzazione. 2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate: a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Montegiorgio all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del Comune di Montegiorgio. 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico. 9. Nel caso in cui il Comune di Montegiorgio ottenga il finanziamento ai sensi del bando Sport e periferie 2020, il relativo importo verra' restituito alla disponibilita' del Commissario straordinario. |
| Art. 9
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 15 luglio 2021
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2125
______ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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