Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
Testo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ((ultracinquantenni)) ). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' ((agli stranieri)) di cui agli articoli 34 e 35 del ((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater ((del presente decreto)), per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((e i responsabili)) della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 ((del presente articolo)) sono effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)).
4. I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del decreto-legge n. 52 del 2021.
5. E' vietato l'accesso ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche' su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.
5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al comma 4.
6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ((entro)) centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito((, con modificazioni,)) dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura ((dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al ((Fondo per le emergenze nazionali)) di cui all'articolo 44 del ((codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3-ter, 4, 4-bis e
4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
(Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2021, n. 79:
«Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). -1.
L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo
vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la
somministrazione della successiva dose di richiamo, da
effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini
previsti con circolare del Ministero della salute.».
«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario). - 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del
piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono
obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita,
comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della
somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo
vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei
termini previsti con circolare del Ministero della salute.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle
prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La
vaccinazione e' somministrata altresi' nel rispetto delle
indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano in conformita' alle previsioni
contenute nel piano di cui al primo periodo.
1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso, a
decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei
corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini
pratico-valutativi finalizzati al conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio delle professioni
sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo
periodo determina l'impossibilita' di accedere alle
strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I
responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono
tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui
al presente comma secondo modalita' a campione individuate
dalle istituzioni di appartenenza.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal proprio medico curante di medicina generale
ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui
ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione puo' essere omessa o
differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie,
per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che
a tal fine operano in qualita' di responsabili del
trattamento dei dati personali, avvalendosi della
Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la
verifica automatizzata del possesso delle certificazioni
verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta
vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalita' definite
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC
non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti
SARSCoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo
successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalita'
stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine
professionale territorialmente competente invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla
ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai
sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta
di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non
superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,
ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1,
nonche' a specificare l'eventuale datore di lavoro e
l'indirizzo di posta elettronica certificata di
quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non
oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione
attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora
l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento
dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di
richiamo, ne da' comunicazione alla Federazione nazionale
competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale
competente, limitatamente alla professione di farmacista,
e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al
primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le
Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti
dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di
accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e'
adottato da parte dell'Ordine professionale
territorialmente competente, all'esito delle verifiche di
cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare,
determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle
professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo
professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino
alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine
professionale territorialmente competente e, per il
personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche
al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale
primario e, per i professionisti che hanno completato il
ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose
di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di
sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di
lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai
sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.
6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si
iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini
professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo
vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino alla
scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15
dicembre 2021. A tal fine la verifica dell'adempimento
dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della
certificazione verde COVID-19.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al
comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse,
senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare
il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine
di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di cui al
comma 2 adottano le misure di prevenzione
igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di
sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e
delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo
vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.».
«Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai
lavoratori impiegati in strutture residenziali,
socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre
2021, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma
1, si applica altresi' a tutti i soggetti, anche esterni,
che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a
qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita'.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo
1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', e i datori di lavoro dei soggetti che, a
qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture
attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del
presente articolo. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo periodo del
presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono
verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le
informazioni necessarie secondo le modalita' definite con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.
4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo
vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi
2, 3 e 6.
5. La violazione delle disposizioni del primo periodo
del comma 3 del presente articolo e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74.».
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della
scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3
agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
degli istituti penitenziari, delle universita', delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica e degli istituti tecnici superiori). - 1. Dal 15
dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da
adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,
entro i termini di validita' delle certificazioni verdi
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si
applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di
istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di
istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e
soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022,
personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad
esclusione di quello che svolge attivita' lavorativa con
contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 4 e 4-bis;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
attivita' lavorativa alle dirette dipendenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita',
all'interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori.
1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1
si applica al personale delle universita', delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica e degli istituti tecnici superiori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti
obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis. I
dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di
cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili
delle strutture in cui presta servizio il personale di cui
al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto
dell'obbligo di cui al comma 1. I direttori degli uffici
scolastici regionali e le autorita' degli enti locali e
regionali territorialmente competenti verificano,
rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo
vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei
responsabili delle scuole paritarie nonche' delle altre
istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attivita' di
verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte
secondo le modalita' e con gli effetti di cui al comma 3.
In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la
reggenza delle istituzioni scolastiche statali e'
attribuita ad altro dirigente per la durata della
sospensione. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano
immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui
al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche
secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi
in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di
vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della
campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2
invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro
cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la
documentazione comprovante l'effettuazione della
vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o
al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a
venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di
cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui
al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al secondo e
terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata
comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata
sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di
sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione
e' efficace fino alla comunicazione da parte
dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del
successivo completamento del ciclo vaccinale primario o
della somministrazione della dose di richiamo, e comunque
non oltre il 15 giugno 2022.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle
istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla
sostituzione del personale docente, educativo ed
amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso mediante
l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si
risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti
sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale,
riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' lavorativa.
Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico
2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia
e delle finanze le unita' di personale scolastico privo di
vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della
sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica
tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal
sistema informativo NoiPA, provvede ad effettuare le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in
violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e'
punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le
conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti
di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano anche in caso di esercizio della professione o di
svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione degli
obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di
cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal
comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del
2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a
euro 1.500.».
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, S.O.:
«Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 32). - 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi
speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza;
b-bis)i minori stranieri non accompagnati, anche
nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a
seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro
ritrovamento nel territorio nazionale.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari
a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori
figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e'
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,
infortunio e maternita' mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano
o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida
anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a
titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo e' determinato con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario
nazionale puo' essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul
collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le
modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del
comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal
regolamento di attuazione.».
«Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 33). - 1. Per le prestazioni sanitarie
erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio
sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti
tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi
dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternita', a parita' di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini
italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo'
comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvo
i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.».
- Si riporta il testo degli articoli 9, 9-bis,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96:
«Art. 9. (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario
della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono
le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle
certificazioni di cui al comma 2;
a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione
o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle
certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta
vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero
l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al
comma 2, lettere b) e c-bis);
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e
le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute, somministrate dalle autorita'
sanitarie competenti per territorio;
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione
dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a
catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),
amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e
amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato
per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del
SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed
effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato
sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto
dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero
della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del
Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per
conto del Ministero della salute, titolare del trattamento
dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle
seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine
del ciclo vaccinale primario o a seguito della
somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis)avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del ciclo vaccinale primario o a seguito della
somministrazione della relativa dose di richiamo.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha
una validita' di sei mesi a far data dal completamento del
ciclo vaccinale primario ed e' rilasciata automaticamente
all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del predetto ciclo. In caso di
somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo
vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha
validita' a far data dalla medesima somministrazione senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo. La certificazione
verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata anche
contestualmente alla somministrazione della prima dose di
vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo
alla somministrazione fino alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere
indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La
certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e'
rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta
somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una
precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti
con circolare del Ministero della salute, e ha validita'
dalla medesima somministrazione. Contestualmente al
rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il
predetto esercente la professione sanitaria, anche per il
tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a
rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo
sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione
di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora,
nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha
una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta
guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i
pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e
dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario
elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al
presente comma cessa di avere validita' qualora, nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo
giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino,
e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19
di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di sei
mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che
sono stati identificati come casi accertati positivi al
SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo, e'
rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di
cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' a
decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessita' di
ulteriori dosi di richiamo.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha
una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test
antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del
test molecolare ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche, da quelle private
autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i
test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici
di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi
del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe
certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei
diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio
di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati
personali riportati nella certificazione non sono, o non
sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione
non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni
in formato digitale, sono accessibili alle persone con
disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in
italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di
vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono richiedere la certificazione verde
COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento
sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in
cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in
conformita' al diritto vigente negli Stati membri
dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori
che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di
viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai
genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo
di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per
motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta'
inferiore a sei anni.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con iregolamenti (UE)
2021/953e2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 giugno 2021.
9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in
possesso di un certificato rilasciato dalle competenti
autorita' sanitarie estere di avvenuta guarigione o di
avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2 con un vaccino
autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel
caso in cui siano trascorsi piu' di sei mesi dal
completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2
o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, e' consentito
l'accesso ai servizi e alle attivita' per i quali sul
territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una
delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o
guarigione di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), c.d.
green pass rafforzato, previa effettuazione di test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita'
di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o
di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del test
di cui al primo periodo non e' obbligatoria in caso di
avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo
vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini
non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in
Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui al
primo periodo e' consentito in ogni caso previa
effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo al virus SARSCoV-2, di cui al comma 2,
lettera c), avente validita' di quarantotto ore
dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore
se molecolare.
9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle
attivita' di cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare
che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate anche con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del
comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati
gli interventi di adeguamento necessari a consentire le
verifiche.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono
indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale
-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano
una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e
c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere
utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2,
comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-bis.1,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto,
nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente
con legge dello Stato.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 9-bis (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto
green pass base). - 1. Fino al 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' consentito sull'intero territorio nazionale
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti
servizi e attivita', nel rispetto della disciplina della
zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74:
a) mense e catering continuativo su base
contrattuale;
b) concorsi pubblici;
c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente
decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76.
1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito
esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito
del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e
finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli
necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze
essenziali e primarie della persona, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all'interno degli istituti penitenziari per
adulti e minori.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere
a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione
di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1°
febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima
lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi,
alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma
sono effettuate dai relativi titolari, gestori o
responsabili ai sensi del comma 4.
2. - 2-bis.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si
applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per
trattare in modalita' digitale le predette certificazioni,
al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto,
per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
utilizzate le certificazioni rilasciate in formato
cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'
di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai
predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo'
definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione
del presente articolo.».
«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e
fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al
personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici
e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini
dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del
territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge
l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di
esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto
green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche'
dagliarticoli 4,4-bis,4-ter,4-quatere4-quinquies del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o
di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma
1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del
vaccino sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di
cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la
verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e'
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita'
operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al
comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove
possibile, che i controlli siano effettuati al momento
dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto
formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai
commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea
informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze
circa la predisposizione delle nuove modalita'
organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida
per la omogenea definizione delle modalita' organizzative
di cui al primo periodo. Per le regioni, le province
autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove
adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e
razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i
lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio
datore di lavoro copia della propria certificazione verde
COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta
certificazione, per tutta la durata della relativa
validita', sono esonerati dai controlli da parte dei
rispettivi datori di lavoro.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichi di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta certificazione e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione
dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per
i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo
non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o
emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui
al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
2 e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la
violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per
le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa
prevista dal comma1 del citato articolo 4 del decreto-legge
n. 19 del 2020e' stabilita nel pagamento di una somma da
euro 600 a euro 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo
9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai
soggetti titolari di cariche elettive o di cariche
istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito
della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento
alle disposizioni di cui al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono
alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).
- 1. Dal 15 ottobre 2021 e 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari nonche' i componenti delle commissioni
tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove
svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e,
su richiesta, non esibiscono una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto
green pass base. Resta fermo quanto previsto dagliarticoli
4,4-bis,4-ter,4-quatere4-quinquies del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato
possesso o alla mancata esibizione della certificazione
verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e'
considerata assenza ingiustificata con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono
dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento,
comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo agli uffici giudiziari in violazione
della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra
illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati
ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri
soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo
secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il
verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza
ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonche'
ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri
ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni
della giustizia.
5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in
cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la
magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la
corte di appello, e' tenuto a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di
delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero
della giustizia, per i profili di competenza, possono
essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della
disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle
disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del
comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e
13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai testimoni e alle parti del processo.
8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato
possesso o alla mancata esibizione della certificazione
verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce
impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.».
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e
fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una
attivita' lavorativa nel settore privato, ivi compresi i
titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione
di pasti e bevande, e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso
ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del
presente decreto, nonche' dagliarticoli
4,4-bis,4-ter,4-quatere4-quinquies del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione,
anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi
di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del
vaccino sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1
e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che
dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in
somministrazione la verifica del rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e'
onere del somministratore informare i lavoratori circa la
sussistenza delle predette prescrizioni.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono,
entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i
controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai
luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
incaricati dell'accertamento delle violazioni degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di
cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di
consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria
certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano
la predetta certificazione, per tutta la durata della
relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte
dei rispettivi datori di lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta
certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022,
termine di cessazione dello stato di emergenza, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza
ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominato.
7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo'
sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a
quella del contratto di lavoro stipulato per la
sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del
31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore
sospeso.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui
al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
2 e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la
violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per
le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa
prevista dal comma1 del citato articolo 4 del decreto-legge
n. 19 del 2020e' stabilita nel pagamento di una somma da
euro 600 a euro 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla
violazione.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e
9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Uff. 25 marzo 2020, n.
79.
"Art. 4.Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo
1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero
dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non
si applicano le sanzioni contravvenzionali previste
dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra
disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di
sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato
rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo
di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo e'
aumentata fino a un terzo.
(Omissis).
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo
202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e
2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate
dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
(Omissis).
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
(Omissis).
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2020, n. 125:
«Art. 2 (Sanzioni e controlli). - (Omissis).
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5-ter, del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 (Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2021, n. 10:
«Art. 3 (Disciplina dei sistemi informativi funzionali
all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2). - (Omissis).
5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la
circolarita' delle informazioni relative alla regione di
assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli
assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e
acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni
su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso
di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al
fine di assicurarne l'univocita', informa le Regioni
diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera
Sanitaria acquisisce, altresi', dall'Anagrafe Nazionale
Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle
somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e
Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di
cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta
somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare
l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai
medesimi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, S.O.:
«Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). -
La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione
o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle
forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso,
quando ai fini del perfezionamento della notifica sono
necessarie piu' formalita', le stesse possono essere
compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati
ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante
relazione datata e sottoscritta. La notifica puo' essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in
plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una
delle persone previste dal secondo comma o dal portiere
dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
modalita' di cui aldecreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica
certificata, all'indirizzo del destinatario risultante
dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno
richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un
indirizzo di posta elettronica certificata da inserire
nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della
richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento
avviene mediante consegna nelle mani proprie del
destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la
sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
civile, la notificazione della cartella di pagamento si
effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del
comune.
Il concessionariodeve conservare per cinque anni la
matrice o la copia della cartella con la relazione
dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 60del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai
contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di
cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
«Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute neldecreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7.- 9.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11.- 12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a
ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto,
costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme
affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
2018, n. 17:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5,
legge 225/1992). - 1. Per gli interventi conseguenti agli
eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze
nazionali"»..
- Si riporta il testo dell'articolo 122, comma 9, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - (Omissis).
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di
cui al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui
al comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente
articolo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo
scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul
Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono
versate su apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. Il Commissario e' altresi' autorizzato
all'apertura di apposito conto corrente bancario per
consentire la celere regolazione delle transazioni che
richiedono il pagamento immediato o anticipato delle
forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle
risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».
 
Art. 2
Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
e degli istituti tecnici superiori

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori((, nonche' al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale))»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «((e al comma 1-bis) e))»;
c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno 2022»;
d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4-terdel
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
aprile 2021, n. 79:
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della
scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3
agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
degli istituti penitenziari, delle universita', delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica e degli istituti tecnici superiori). - 1. Dal 15
dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da
adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,
entro i termini di validita' delle certificazioni verdi
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si
applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di
istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di
istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e
soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli
organismi di cui agliarticoli 4,6e7 della legge 3 agosto
2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022,
personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad
esclusione di quello che svolge attivita' lavorativa con
contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 4 e 4-bis;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
attivita' lavorativa alle dirette dipendenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita',
all'interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori.
1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1
si applica al personale delle universita', delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica e degli istituti tecnici superiori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti
obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis. I
dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di
cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili
delle strutture in cui presta servizio il personale di cui
al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto
dell'obbligo di cui al comma 1. I direttori degli uffici
scolastici regionali e le autorita' degli enti locali e
regionali territorialmente competenti verificano,
rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo
vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei
responsabili delle scuole paritarie nonche' delle altre
istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attivita' di
verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte
secondo le modalita' e con gli effetti di cui al comma 3.
In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la
reggenza delle istituzioni scolastiche statali e'
attribuita ad altro dirigente per la durata della
sospensione. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano
immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui
al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche
secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi
in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di
vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della
campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2
invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro
cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la
documentazione comprovante l'effettuazione della
vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o
al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a
venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di
cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui
al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al secondo e
terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata
comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata
sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di
sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione
e' efficace fino alla comunicazione da parte
dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del
successivo completamento del ciclo vaccinale primario o
della somministrazione della dose di richiamo, e comunque
non oltre il 15 giugno 2022.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle
istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla
sostituzione del personale docente, educativo ed
amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso mediante
l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si
risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti
sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale,
riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' lavorativa.
Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico
2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia
e delle finanze le unita' di personale scolastico privo di
vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della
sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica
tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal
sistema informativo NoiPA, provvede ad effettuare le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in
violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e'
punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le
conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti
di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano anche in caso di esercizio della professione o di
svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione degli
obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I dellalegge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di
cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal
comma 1 del citatoarticolo 4 del decreto-legge n. 19 del
2020e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a
euro 1.500.».
 
((Art. 2-bis
Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta
somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti
SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «la certificazione verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione verde COVID-19 ha validita' a far data dalla medesima somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo».))


Riferimenti normativi

- Per l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
1.
 
((Art. 2-ter

Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e' inserito il seguente:

«7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7-ter, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2020, n. 125:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono
definite le modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base
dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione
del regime di quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue
all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2,
effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche
elettroniche, al dipartimento di prevenzione
territorialmente competente del referto con esito negativo
determina la cessazione del regime di quarantena.».
 
((Art. 2-quater
Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in
sicurezza in Italia

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi piu' di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, e' consentito l'accesso ai servizi e alle attivita' per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto « green pass rafforzato », previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non e' obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui al primo periodo e' consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.
9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche»;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «8-ter» sono inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»;
2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «due violazioni delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter dell'articolo 9 e».))


Riferimenti normativi

- Per l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
1.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. La violazione delle
disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5,
6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis
e 9-bis.1 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due
violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter
dell'articolo 9 e al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma
3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5,
commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla
terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a
dieci giorni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali
sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi
1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e
all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o), in
relazione al possesso di una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green
pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda
violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci
giorni.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479,
480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai
documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del
medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi
COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le
pene stabilite nei detti articoli.».
 
Art. 3

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e ((per la pubblica amministrazione)), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c), si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche ((volte ad accertare)) che l'accesso ai servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»;
2) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
b) all'articolo 9-sexies:
1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei ((all'amministrazione della giustizia))»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;
3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore con seguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.»;
c) all'articolo 9-septies, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto ter mine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. ((E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia' stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.))».
2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al ((31 marzo 2022)), ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».
((2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dal l'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente.))

Riferimenti normativi

- Per gli articoli 9, 9-bis, 9-sexies e 9-septies del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in
sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti", convertito, con
modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133:
«Art. 6 (Disposizioni urgenti per la Repubblica di San
Marino). - In vigore dal 8 gennaio 20221. Ai soggetti in
possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2
rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie della
Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e'
rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con
circolare del Ministero della salute che definisce le
modalita' di vaccinazione in coerenza con le indicazioni
dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 28 febbraio
2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter,
9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e
9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo
periodo.
1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al
comma 1 non si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 229.».
«Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76:
«Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei
certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di
lavoro). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti
di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies,
commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo
vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai
luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale,
devono possedere e sono tenuti a esibire una delle
certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di
guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e
c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di
lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del
decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della
sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita'
giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge
n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti
all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater
che svolgono la propria attivita' lavorativa nei rispettivi
luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalita'
indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52
del 2021.
3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti
all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater
che svolgono la loro attivita' lavorativa, a qualsiasi
titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti di
cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di lavoro.
4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi
della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino
alla presentazione della predetta certificazione, e
comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono
dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento,
comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno
2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del
medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.
5. E' vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma
1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al
predetto comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2,
3 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5
e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di
cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal
comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del
2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a
euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o
differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui
all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse,
senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare
il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies,
commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di
sorveglianza sanitaria) abrogato dall'art. 1, comma 2,
della legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recava
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19).
 
((Art. 3-bis
Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto
scolastico dedicato

1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' inserito il seguente:
«Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta' pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-quater, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96:
«Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nei mezzi di trasporto ). - 1. Fino al 31 marzo
2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso
di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione
o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso
ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di
trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto
ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone,
ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo
continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di
due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi
prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con
conducente;
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto
pubblico locale o regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' fatto
obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di
trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo.
2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi
e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e
per le isole con il resto del territorio italiano, e'
consentito anche ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i
loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei
servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 1 e al comma 2-bis.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto
pubblico locale o regionale le predette verifiche possono
essere svolte secondo modalita' a campione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 4
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure
di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite
dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo
10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di
legge e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello
stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi
di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di
infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione
ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea,
regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla
osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o
concessioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2-bis e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».
- Si riporta il testo dell'allegato A alla legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2001, n. 301, S.O.:

«Allegato A (Articolo 25, comma 7)
Isole Tremiti
1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al
limite delle acque territoriali.
Pantelleria.
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la
meta' della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Sulcitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo
Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano,
Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara,
Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
nelle altre direzioni.
Isole Partenopee
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e
fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di
Grosseto.
Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per
un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
Isole del Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino,
Tinetto.
Mare: fino alla costa della punta di San Pietro
all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isola del lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola.».
- L'Allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2021, n. 52, S.O.
 
((Art. 3-ter
Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei
locali di intrattenimento

1. A decorrere dal 10 marzo 2022, e' consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonche' nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.))

 
((Art. 3-quater
Misure per garantire la continuita' delle visite nelle strutture
residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice.

1. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: «possibilita' di visita» sono sostituite dalle seguenti: «continuita' delle visite».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76:
«Art. 1-bis (Disposizioni per l'accesso dei visitatori
a strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice). - 1. Dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e'
ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale,
di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e di
lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le
strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle
socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con
l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio
2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture
si conformano immediatamente, adottando le misure
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19. Nel
rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a
condizione che siano assicurate idonee misure di protezione
individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la
possibilita' di visita da parte di familiari con cadenza
giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza
quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non
autosufficiente.
1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al
comma 1 e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di
una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito
della somministrazione della dose di richiamo successiva al
ciclo vaccinale primario.
1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel
medesimo periodo di cui al comma 1-bis, e' consentito
altresi' ai soggetti in possesso di una certificazione
verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del
ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui
alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
unitamente ad una certificazione che attesti l'esito
negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito
nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
1-quater. I responsabili delle strutture di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle
medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, e'
consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di
degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di
cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari e' data
facolta' di adottare misure precauzionali piu' restrittive
in relazione allo specifico contesto epidemiologico,
garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a
quarantacinque minuti.
1-septies. Nelle more della modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno
2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono
autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a
consentire la verifica del possesso delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica
del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19
in formato cartaceo.».
 
((Art. 3-quinquies
Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e
sociosanitarie

1. Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' sostituito dal seguente: «2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, e' sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purche' in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, (Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19) convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
«Art. 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle
strutture sanitarie e socio-sanitari). - (Omissis).
1. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e' sempre consentito prestare assistenza,
anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle
indicazioni del direttore sanitario della struttura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, S.O.:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - (Omissis).
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.».
 
((Art. 3-sexies
Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel
sistema educativo, scolastico e formativo

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attivita' per la durata di cinque giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo alla data del l'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo e' atte stato tramite autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, per i minori, e degli alunni di rettamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilita' e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attivita' previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, e' comunque garantita ai predetti studenti la possibilita' di svolgere attivita' didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione del l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati.
4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attivita' di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo pe riodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico.
6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, puo' essere controllata dalle istituzioni scolasti che mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalita' del presente comma e puo' essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.
7. Le misure gia' disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui
al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi
giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o
dalla guarigione o successivamente alla somministrazione
della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con
soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di
cui al primo periodo e' applicato il regime
dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico
rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene
SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112,
S.O.:
«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - (Omissis).
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O.:
«Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi). -
(Omissis).
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e'
articolata in un primo anno, raccordato con la scuola
dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
di base, e in due periodi didattici biennali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O.:
«Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi). -
(Omissis).
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di
tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in
un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il secondo ciclo.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n.
257, S.O.:
«Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione e' costituito dal
sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema
dell'istruzione e formazione professionale. Assolto
l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si
realizza, in modo unitario, il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76.».
- Per l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 4

(( (Soppresso) ))

 
Art. 5
Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella
popolazione scolastica

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita' di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ((soggetta)) alla autosorveglianza ((di cui all'articolo 3-sexies del presente decreto,)) mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ((e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale)) la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'((articolo)) 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie ((dei mancati introiti)) derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili ((nel Sistema)) Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
3. Alla compensazione degli effetti ((delle disposizioni del comma 1)) in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 418 e 419,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Art. 1. - (Omissis).
418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi
IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione
di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso
le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto
il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela
della riservatezza.
419. Le modalita' organizzative e le condizioni
economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi
di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie
aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle
convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai
correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle
specificita' e dell'importanza del ruolo svolto in tale
ambito dalle farmacie rurali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita'
sociali ed economiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 luglio 2021, n. 175:
«Art. 5 (Misure urgenti per la somministrazione di test
antigenici rapidi e per la campagna vaccinale
antinfluenzale 2021/2022). - 1. Il Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro
della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con
le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al
31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi
per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il
protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di
agevolare ulteriormente i minori di eta' compresa tra i 12
e i 18 anni.
1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e
419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresi'
tenute ad assicurare, sino al 31 marzo 2022, la
somministrazione di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel
protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di
inosservanza della disposizione di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto
territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze
di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica,
puo' disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non
superiore a cinque giorni.
1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato e'
assicurata, fino al 31 marzo 2022, anche da tutte le
strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e
autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene
SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti
al protocollo d'intesa di cui al comma 1.
2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei
test antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata a
favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la
spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo
anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario
straordinario provvede al trasferimento delle predette
risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera
Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.
3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono
sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45
milioni di euro per l'anno 2023».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 25 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
4-bis. Al fine di rafforzare la prossimita' e la
tempestivita' dei servizi di vaccinazione antinfluenzale
per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento
con la campagna vaccinale contro il SARSCoV-2, il Ministero
della salute, sentiti il Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti
italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce,
tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle
quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a
seguito del superamento di specifico corso organizzato
dall'Istituto superiore di sanita', concorrono alla
campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022
nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie
ai sensi del presente comma e' definita dal citato
protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno
sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo
d'intesa sono disciplinate altresi' le procedure di
registrazione delle somministrazioni eseguite presso le
farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale
vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17
settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio
del servizio erogato ai fini della remunerazione dello
stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa
esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle
farmacie. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 1,
comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
edizione straordinaria:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'articolo 99. Le attivita' di protezione
civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione
civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione
civile in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo34, comma 9-quater,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123:
«Art. 34 (Altre disposizioni urgenti in materia di
salute). - (Omissis).
9-quater. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022,
nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma
che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione
gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1,
commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo
d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che
non possono ricevere o completare la vaccinazione anti
SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica,
rilasciata ai sensi dell' articolo 9-bis, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo
i criteri definiti con circolare del Ministro della salute,
e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a
valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il
medesimo anno corrispondentemente incrementate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
ottobre 2008, n. 235:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
((Art. 5-bis

Fondo per i ristori educativi

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attivita' gratuite extra scolastiche, quali attivita' culturali, attivita' sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo e' di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298:
«Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo denominato «Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi» destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo
della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e
gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione
di interventi perequativi in favore delle istituzioni
scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta
formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate
con i fondi strutturali dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al
finanziamento di progetti volti alla costituzione o
all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche
statali, di laboratori scientifico-tecnologici che
utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e' possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui
all'articolo 2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate
nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio
successivo.».
 
((Art. 5-ter

Lavoro agile per genitori di figli con disabilita'

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Ferma restando l'applicazione della disciplina gia' stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.))


Riferimenti normativi

- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21, 22
e 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2017, n. 135:
«Art. 18 (Lavoro agile). - 1. Le disposizioni del
presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte
all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata
massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza
e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le
direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione
delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali
rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che
stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di
lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a
riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo
eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono
applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia
prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 19 (Forma e recesso). - 1. L'accordo relativo
alla modalita' di lavoro agile e' stipulato per iscritto ai
fini della regolarita' amministrativa e della prova, e
disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta
all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle
forme di esercizio del potere direttivo del datore di
lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
L'accordo individua altresi' i tempi di riposo del
lavoratore nonche' le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore
dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine o
a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo'
avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso
del recesso da parte del datore di lavoro non puo' essere
inferiore a novanta giorni, al fine di consentire
un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro
rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In
presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti
puo' recedere prima della scadenza del termine nel caso di
accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di
accordo a tempo indeterminato.».
«Art. 20 (Trattamento, diritto all'apprendimento
continuo e certificazione delle competenze del lavoratore).
- 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita'
di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime
mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai
sensi del presente capo puo' essere riconosciuto,
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto
all'apprendimento permanente, in modalita' formali, non
formali o informali, e alla periodica certificazione delle
relative competenze.».
«Art. 21 (Potere di controllo e disciplinare). - 1.
L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile
disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore
di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno
dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte,
connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo
all'applicazione di sanzioni disciplinari.»
«Art. 22 (Sicurezza sul lavoro). - 1. Il datore di
lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore
che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a
tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale,
un'informativa scritta nella quale sono individuati i
rischi generali e i rischi specifici connessi alla
particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione
delle misure di prevenzione predisposte dal datore di
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione
della prestazione all'esterno dei locali aziendali.».
«Art. 23 (Assicurazione obbligatoria per gli infortuni
e le malattie professionali). - 1. L'accordo per lo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' di
lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa
all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, quando la scelta del
luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse
alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore
di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponda a criteri di ragionevolezza.».
 
((Art. 5-quater

Abrogazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e' abrogato.))

 
((Art. 5-quinquies

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.))

 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.