Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 15 luglio 2021 |
Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli. (Ordinanza speciale n. 17). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'articolo 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 19 del 2017 e, in particolare, l'art. 16, relativo alla disciplina degli aggregati nei centri storici; l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; l'ordinanza n. 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1 relativo all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici; l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto; l'ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»; l'ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3; Considerato che il Comune di Accumoli e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; Visto il protocollo d'intesa firmato il 7 novembre 2018 tra la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, la Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio dell'Universita' Sapienza di Roma e il master in Restauro architettonico e culture del patrimonio per «la ricerca e l'interpretazione grafica e documentaria sui centri colpiti dal sisma 2016 nei Comuni di Amatrice e Accumoli» promosso dall'Universita' di Roma Tre; Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) relativa al centro storico di Accumoli, approvata dal comune con delibera consiliare del 30 aprile 2021 n. 8 ai sensi dell'ordinanza 107 del 2020; Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata; Considerato che il territorio di Accumoli e' caratterizzato da una morfologia molto diversificata e si sviluppa in un nucleo centrale e 17 frazioni o «ville»; Considerato che il centro storico del capoluogo ha subito danni ingenti al tessuto urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e irrimediabilmente danneggiato. L'accesso nel capoluogo e' ostacolato dalla presenza di edifici pericolanti da demolire e per la presenza di macerie che, in alcuni tratti, rendono impossibile il passaggio carrabile; Considerato che nelle aree in prossimita' al centro storico di Accumoli sono stati gia' realizzati, ovvero risultano in fase di realizzazione, diversi interventi, sia di edilizia privata, sia di opere pubbliche. In particolare, sono anche state eseguite numerose demolizioni per liberare i centri abitati dalle macerie e dagli edifici pericolanti. Alcune frazioni sono state colpite piu' di altre e questo ha comportato che in molti casi gli edifici rimasti in piedi rappresentano una percentuale minima rispetto all'abitato complessivo; Considerato che, pertanto, in un contesto gia' attivo con la ricostruzione pubblica e privata, si rende ora necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di Accumoli, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale, nonche' delle sue frazioni al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita della citta'; Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di Programma speciale della ricostruzione adottato da parte del consiglio comunale di Accumoli: si rende necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili al fine di realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Accumoli e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; risulta indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che costituivano per il centro storico e per le frazioni un rilevante riferimento per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione della citta' di Accumoli; in alcune frazioni la maggior parte delle abitazioni sono inagibili ed e' quindi necessario, in vista della ricostruzione, realizzare interventi di mitigazione dei dissesti per eliminare o mitigare la pericolosita' di fossi, alvei, frane di scivolamento e quant'altro connesso con la ricostruzione del tessuto urbano sia nelle frazioni che nel capoluogo. Il sisma ha avuto effetti diversi sul territorio di Accumoli che ha caratteristiche morfologiche e geologiche non omogenee. I danni registrati nelle frazioni non risultano della stessa natura e intensita' ma dipendono, in parte, da differenti assetti geomorfologici e dalla presenza di dissesti e frane storiche. In alcune frazioni la maggior parte delle abitazioni sono inagibili proprio per tali motivi ed e' quindi necessario, in vista della ricostruzione, realizzare interventi di mitigazione dei dissesti necessari e propedeutici alla ricostruzione in particolare nelle frazioni di Illica, Roccasalli e Villanova: nel capoluogo di Accumoli sono necessarie operazioni di messa in sicurezza, rimozione delle macerie e smontaggio controllato e/o demolizione parziale di alcuni edifici di interesse storico come Palazzo Marini, Palazzo Cappello ed il corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello e Palazzo Organtini che impediscono, di fatto, l'avvio della ricostruzione; Considerato che i suddetti edifici di pregio, per la loro particolare collocazione e lo stato di danno, impediscono l'accesso in sicurezza nelle prossimita' dell'adiacente tessuto storico, impedendo, di conseguenza, lo svolgimento delle attivita' di rilievo e di progettazione, e che occorre completare le operazioni di smontaggio controllato, demolizione parziale, messa in sicurezza e rimozione macerie gia' attuate in una misura pari al 50 per cento del progetto previsto per Palazzo Marini, all'80 per cento del progetto previsto per Palazzo Organtini, edificio sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che si affaccia direttamente sulla strada provinciale Roccasalli-Accumoli: la riapertura della strada e' strettamente connessa all'esecuzione dei lavori sull'edificio che, anche dopo un parziale intervento di messa in sicurezza e di smontaggio controllato, continua a rappresentare il principale ostacolo alla riapertura del transito veicolare della SP Roccasalli-Accumoli nell'abitato di Accumoli; Considerato che, atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato alla distruzione pressoche' totale dell'intero centro storico, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma urbis la cui finalita', come evidenziato nella proposta di PSR «non e' quella di riprodurre una copia fedele del paese distrutto, bensi' il mantenimento, la riproposizione o la reinterpretazione degli ambiti e delle relazioni formali tra gli elementi costituenti l'abitato e i suoi spazi di relazione» mantenendo le caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, tenendo conto delle esigenze e delle concezioni tecniche attuali e tendendo verso un modello di citta' sostenibile ed efficiente in grado di garantire un'elevata qualita' della vita grazie all'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati; Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro storico di Accumoli risulta di particolare complessita' e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi; Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Accumoli, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) la ricostruzione del centro storico di Accumoli e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto, gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilita' e sottoservizi, e gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico; b) la proposta di PSR, approvata con delibera consiliare, ha identificato il nucleo urbano da ricostruire nella configurazione volumetrica e architettonica preesistente, secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 107 del 2020; c) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalita' e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico; d) la rimozione delle macerie e/o degli ostacoli alla circolazione veicolare su strada e' necessaria per il ripristino funzionale della stessa e risulta propedeutica alla ricostruzione; e) la ricostruzione dei sottoservizi e la realizzazione della viabilita' provvisoria rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutiche e necessarie alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati del centro storico; f) la ricostruzione del Palazzo del Podesta' e torre civica rivestono carattere di urgenza e criticita' in quanto l'edificio assolve ad una funzione pubblica di elevata rilevanza essendo sede principale dei servizi di pubblica utilita' per la citta', rivestendo in tal modo un elevato valore simbolico ed identitario per la comunita'. La ricostruzione dell'edificio risulta inoltre propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi che si trovano in linea ed affiancati al fabbricato con conseguente significativa ottimizzazione della cantierizzazione; g) la delocalizzazione dell'intero complesso costituito dall'antico monastero (edificio comunale ex caserma dei Carabinieri) e dalla Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo nell'area dell'edificio comunale polifunzionale, richiede uno stretto coordinamento dei relativi interventi con la ricostruzione degli aggregati privati adiacenti o limitrofi e presenta pertanto caratteri di urgenza e criticita', interferendo con le relative fasi di cantierizzazione. Riveste inoltre un elevato valore simbolico ed identitario per la comunita' per la presenza della chiesa e l'ex convento adiacente; h) La riapertura della SP 18 e strada di via Duca degli Abruzzi sono interventi propedeutici alla ricostruzione e necessari per la circolazione dei mezzi di trasporto per i lavori negli aggregati adiacenti; i) Gli interventi di messa in sicurezza degli argini del fosso di Illica e il ripristino del ponte di collegamento tra due zone della frazione e la sistemazione dei dissesti idrogeologici sono critici e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa delle attivita'; j) il Museo storico delle tradizioni locali, all'interno del Mulino Vidoni, per il suo valore culturale ed artistico, rappresenta un importante elemento di promozione turistica per la citta' di Accumoli. Il recupero del Museo storico delle tradizioni locali, insieme alla captazione delle acque per la riattivazione del Mulino Vidoni, e' fondamentale per il suo forte valore identitario; k) la ricostruzione degli edifici individuati come prioritari nella proposta di PSR riveste carattere di criticita' per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione del centro storico tra soggetti pubblici e privati; l) appare necessario includere nell'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne fa parte integrante; Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario nel contesto piu' ampio della sua globalita' in relazione agli interventi individuati nella proposta di PSR, agli aggregati gia' perimetrati o da perimetrare nel capoluogo di Accumoli e alle opere pubbliche incluse in tale perimetrazione; Considerata la necessita' di recuperare al piu' presto il contesto urbano della citta' di Accumoli integrando gli interventi pubblici gia' finanziati con quelli sugli edifici storici privati ritenuti prioritari nel piano stralcio 1 alla proposta di PSR, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente la citta' alla popolazione; Considerato che al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione della citta' di Accumoli e' necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti nel medesimo isolato, come individuato nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi; Considerato che il carattere di permeabilita' e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire anche sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della citta' e determinare altresi' le modalita' di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprieta' in parte pubblica e in parte privata a prevalenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', come individuati dalla proposta di PSR, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Ritenuto prioritario procedere con la ricostruzione degli edifici che ospitano funzioni strategiche e che contribuiscono a ricreare l'identita' del centro storico in coerenza con la delibera del consiglio comunale n. 51 del 16 dicembre 2019 con cui e' stata proposta ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 25 del 2017 la nuova perimetrazione di Accumoli capoluogo che sara' oggetto di Piano urbanistico attuativo, approvata con deliberazione di giunta regionale n. 849 del 17 novembre 2020 e con decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00006 del 29 dicembre 2020; Considerato che la nuova perimetrazione di Accumoli capoluogo prevede la delocalizzazione di un edificio di proprieta' pubblica ed altri di proprieta' privata con l'individuazione di nuove localizzazioni, e che nel nuovo complesso da realizzare saranno collocati la nuova sede comunale, la chiesa e i relativi locali oltre ad alcuni servizi gia' presenti nell'edificio polifunzionale comunale quali l'ufficio postale e un bar-ristorante, mentre i rimanenti servizi presenti nel suddetto edificio (ambulatorio medico e centro diurno polivalente) potranno essere delocalizzati nell'area pubblica sede dell'ex scuola di Accumoli; Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati ed e' pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalita' di rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata; Considerato altresi' che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui e' prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili; Ritenuto che gli interventi di ricostruzione disciplinati dal presente provvedimento comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti; Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del Comune di Accumoli individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101/2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti; Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Accumoli e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal Sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione; Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione; Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto Sisma e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto Sisma, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala; Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Accumoli, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza; Considerato che la ricostruzione del centro storico di Accumoli, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostanza della architettura della citta', comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino della citta' e alla sicurezza e salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Ritenuto di approvare il Piano degli interventi pubblici di recupero del centro storico di Accumoli - stralcio 1 e relativo elenco delle priorita', che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, e di integrare il programma delle opere pubbliche di cui alle ordinanze n. 38 del 2017 e n. 109 del 2020, includendo tutti gli edifici e sottoservizi ricadenti all'interno del medesimo perimetro e nelle frazioni individuate dalla proposta di PSR; Considerato che, dall'istruttoria di cui sopra, e' altresi' emersa la necessita' di includere nel programma di recupero unitario interventi non compresi nell'allegato all'ordinanza n. 38 del 2017 e nell'allegato n. 1 all'ordinanza 109 del 2020, come meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per un importo totale previsionale stimato di euro euro 29.015.352,00; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Accumoli si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita' e, trattandosi di centro storico ai sensi dell'ordinanza 101 del 2020, e' necessario adottare le misure per l'accelerazione della ricostruzione; Ritenuto, tenuto conto delle competenze professionali, di individuare per l'intervento di ricostruzione del centro storico di Accumoli, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato; Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, il quale presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio; Ritenuto che per la specificita' degli interventi il sub Commissario possa avvalersi anche di altri soggetti attuatori che presentino particolari requisiti professionali e competenze con riguardo all'intervento da eseguire le cui attivita', in caso di soggetti pubblici, potranno essere definite anche mediante accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990; Considerato che il Comune di Accumoli ha gestito o ha in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a euro 1.157.431,52; Considerato che gli uffici tecnici del comune sono composti da diciassette funzionari e pertanto il comune e' in possesso dei requisiti di idoneita' per svolgere le funzioni di soggetto attuatore per la ricostruzione di viale delle Rimembranze e di via Duca degli Abruzzi, per la realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in fazione di Illica, Macchia, Roccasalli e Villanova, e per il ripristino del Mulino Vidoni, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento; Ritenuto opportuno, per ragioni di continuita' individuare come soggetti attuatori per le opere gia' comprese in precedenti ordinanze o programmi di finanziamento gli stessi soggetti ivi indicati ritenuti idonei a garantire capacita' operativa ed esperienza per l'attuazione degli interventi e, in particolare, per la Chiesa di S. Maria della Misericordia la Diocesi di Rieti; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi; Ritenuto necessario che l'USR Lazio, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato per la gestione delle attivita' di ricostruzione privata da specifiche figure professionali nonche' da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato; Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016; Considerato che la mancata costituzione dei consorzi, anche nei casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more della perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine di assicurare una gestione integrata e coordinata delle misure necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai sensi del comma 11, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'Allegato n. 1 e di quelli privati e' necessario individuare tempistiche e modalita' coordinate di attuazione; Ritenuto di applicare il procedimento amministrativo semplificato di cui all'ordinanza n. 100 del 2020, in deroga ai limiti dell'art. 3 della citata ordinanza n. 100 del 2020 relativi alle soglie del costo convenzionale, al fine di accelerare le procedure finalizzate alla concessione del contributo ed alla apertura dei cantieri; Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potra' procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attivita', essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestivita'; Considerato che il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 consente, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale, e che pertanto il soggetto attuatore potra' avvalersi di tale procedura, sentito il sub Commissario; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del centro storico della citta' di Accumoli; Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori; Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali
1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico della citta' di Accumoli e delle opere pubbliche di alcune sue frazioni sulla base della proposta di PSR approvato con delibera consiliare del 30 aprile 2021, n. 8. 2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 3. La ricostruzione del centro storico di Accumoli e' volta a ripristinare la forma urbis del centro urbano totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo non di riprodurre una copia fedele del paese distrutto, bensi' il mantenimento, la riproposizione o la reinterpretazione degli ambiti e delle relazioni formali tra gli elementi costituenti l'abitato e i suoi spazi di relazione e di realizzare una citta' resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile ed efficiente. A tal fine sara' promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire sicurezza sismica e una elevata qualita' della vita. 4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 5. La ricostruzione del centro storico di Accumoli e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l'USR e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate. 6. A tali fini il sub Commissario, l'USR e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione, tenendo conto delle priorita' indicate nella proposta di PSR, e per rispettare le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati. 7. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Accumoli si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali, anche in deroga ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del medesimo decreto-legge. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020. |
| Art. 2
Individuazione dell'intervento di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita', il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici e le strutture del Comune di Accumoli, nel territorio della Regione Lazio. Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nella relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Gli interventi pubblici individuati come opere funzionali indispensabili e propedeutiche alla ricostruzione privata, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del comune, sono di seguito indicati: 1) sottoservizi centro storico, importo previsionale di spesa gia' autorizzato ex Ordinanza n. 109 del 2020, euro 1.000.000,00; 2) sottoservizi centro storico - integrazione, importo previsionale di spesa da PSR euro 1.800.000,00; 3) ricostruzione Palazzo del Podesta' e Torre Civica, importo previsionale di spesa da PSR euro 2.404.864,00; 4) ricostruzione edificio comunale ex caserma dei carabinieri da adibire a Municipio, importo previsionale di spesa da PSR euro 7.793.280,00; 5) messa in sicurezza tratto urbano SP18 «Torrita Accumoli» (viale delle Rimembranze), importo previsionale di spesa da PSR 736.000,00; 6) ripristino della viabilita' provvisoria (via Duca degli Abruzzi), importo previsionale di spesa da PSR 187.000,00; 7) chiesa di Santa Maria della Misericordia importo previsionale di spesa gia' autorizzato ex Ordinanza n. 105 del 2020, euro 580.000,00; Gli interventi invece individuati quali necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociali e culturali, sono di seguito indicati: 8) ricostruzione della seconda sede comunale, importo previsionale di spesa da progetto inserito in PSR euro 1.286.208,00; 9) delocalizzazione centro polifunzionale, importo previsionale di spesa da PSR euro 3.320.000,00; Ai suddetti interventi si aggiungono quelli ritenuti prioritari da eseguirsi nelle frazioni e propedeutici all'avvio della ricostruzione nei nuclei abitati di seguito indicati: 10) frazione Fonte del Campo - sostituzione ponte sul fiume Tronto, importo previsionale di spesa da PSR euro 3.500.000,00; 11) frazione Fonte del Campo - essa in sicurezza dissesto, importo previsionale di spesa gia' autorizzato con l'ordinanza n. 109 del 2020 euro 1.500.000,00; 12) frazione Grisciano - Ponte pedonale sul torrente Chiarino, importo previsionale di spesa da PSR 2.000.000,00; 13) frazione Illica - messa in sicurezza delle aree prospicienti il Fosso di Illica Chiarino, importo previsionale di spesa da PSR euro 800.000,00; 14) frazione Libertino - miglioramento sismico Mulino Vidoni e riattivazione condotte idriche, importo previsionale di spesa da PSR euro 700.000,00; 15) frazione Macchia - adeguamento della viabilita' di Macchia Nord finalizzata alla ricostruzione in sicurezza dell'abitato, importo previsionale di spesa da PSR euro 200.000,00; 16) frazione Roccasalli - messa in sicurezza di due dissesti idrogeologici, importo previsionale di spesa da PSR euro 600.000,00; 17) frazione Villanova - messa in sicurezza dissesto idrogeologico, importo previsionale di spesa da PSR euro 608.000,00. 2. Al fine di provvedere alla copertura finanziaria delle somme destinate alla realizzazione degli interventi di riparazione degli edifici di proprieta' mista in parte pubblica e in parte privata di cui all'art. 8, con riferimento al contributo di parte pubblica e' stanziato l'importo previsionale stimato di euro 3.910.240,00 che sara' determinato con decreto del Commissario straordinario alla ricostruzione a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. Gli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli indicati come prioritari nella proposta di Programma straordinario di ricostruzione - stralcio 1, approvato dal comune con delibera consiliare del 30 aprile 2021 n. 8, risultano essere di particolare valore per la comunita' locale perche' interessano tutti il centro storico di Accumoli o costituiscono interventi prodromici alla ricostruzione delle frazioni, come perimetrato nella planimetria in Allegato n. 1 alla presente ordinanza, e concernono, alternativamente, infrastrutture essenziali per la ricostruzione ed edifici storici vincolati o dotati di un ruolo particolarmente importante per la collettivita' sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico-identitario. 4. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Accumoli e l'USR: a) la ricostruzione del centro storico di Accumoli e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto, gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilita' e sottoservizi nonche' gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico; b) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalita' e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico; c) la rimozione delle macerie e/o degli ostacoli alla circolazione veicolare su strada e' necessaria alla funzionalita' della circolazione stradale ed assume una elevata importanza nella propedeuticita' della ricostruzione; d) la ricostruzione dei sottoservizi, la realizzazione e ripristino della viabilita', la sistemazione dei dissesti idrogeologici, gli interventi di messa in sicurezza degli argini del fosso di Illica e il ripristino del ponte di collegamento tra due zone della frazione, sono critici e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa delle attivita' e pertanto rivestono carattere di urgenza; e) gli edifici quali il Palazzo del Podesta' e torre civica, il Museo storico delle tradizioni locali, all'interno del Mulino Vidoni rivestono carattere di urgenza e criticita' in quanto assolvono ad una funzione pubblica di elevata rilevanza e hanno un valore simbolico ed identitario per la comunita'. La ricostruzione degli edifici risulta inoltre propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi con conseguente significativa ottimizzazione della cantierizzazione; f) la delocalizzazione dell'intero complesso costituito dall'antico monastero (edificio comunale ex caserma dei Carabinieri) e dalla Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo nell'area dell'edificio comunale polifunzionale, richiede uno stretto coordinamento dei relativi interventi con la ricostruzione degli aggregati privati adiacenti o limitrofi e presenta pertanto caratteri di urgenza e criticita', interferendo con le relative fasi di cantierizzazione. Riveste inoltre un elevato valore simbolico ed identitario per la comunita' per la presenza della chiesa e l'ex convento adiacente; g) la ricostruzione degli edifici individuati come prioritari nella proposta di PSR riveste carattere di criticita' per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione del centro storico tra soggetti pubblici e privati; 5. La ricostruzione del Comune di Accumoli riveste carattere di urgenza per consentire la rinascita della citta'. 6. In relazione alla criticita' degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, nonche' tra questi e le altre strutture, al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile. L'intervento unitario di tutti gli edifici contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione. 7. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, l'USR ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento. 8. Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di delocalizzazione e ricostruzione dell'edificio comunale ex caserma dei carabinieri di cui al punto 4) del comma 2, con la Chiesa di SS. Pietro e Paolo e degli annessi locali del Ministero pastorale e Casa parrocchiale, con successivo atto saranno definiti i rapporti con la Diocesi di Rieti le relative modalita' di attuazione. |
| Art. 3
Governance
1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Accumoli, il sub Commissario, l'USR e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 2. Il Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 14 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Tavolo permanente garantira' altresi' ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione. 3. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettanti al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata: a) l'USR svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato; b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attivita' indicate agli articoli 5 e 6 della presente ordinanza; c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico. 4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori di cui all'art. 6 hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi si interfacciano con il Tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub Commissario e adeguano le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario. |
| Art. 4
Designazione e compiti del sub Commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Accumoli nella complessita' delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020: a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali; b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma; c) indice e presiede la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza; d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti; e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attivita' di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata; f) entro trenta giorni dalla prima definizione del cronoprogramma generale della ricostruzione privata di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonche' quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili proposto dal soggetto di cui all'art. 5 con le modalita' di cui all'art. 7, nonche' i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale; g) monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all' art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 invitando, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'art. 5 all'adozione delle attivita' ivi previste; h) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie per la piu' efficace attuazione degli interventi. |
| Art. 5
Individuazione e compiti del Coordinatore della ricostruzione privata
1. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e' individuato quale coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attivita' volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, in raccordo con il comune, adotta le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, comma 1. |
| Art. 6
Individuazione del soggetto attuatore
1. In ragione della unitarieta' degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, il quale presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, e' individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, per gli interventi di cui all'art. 2 ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3 e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio. 2. Per l'intervento relativo alla chiesa di Santa Maria della Misericordia, per ragioni di continuita' con le attivita' gia' intraprese, la Diocesi di Rieti e' confermata quale soggetto attuatore in quanto ritenuto idoneo a garantire capacita' operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento. 3. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione di messa in sicurezza SP18 «Torrita-Accumoli» (viale delle Rimembranze), creazione viabilita' provvisoria (via Duca degli Abruzzi), messa in sicurezza aree prospicienti fosso di Illica, miglioramento sismico mulino Vidoni e riattivazione condotte idriche, adeguamento della viabilita' di Macchia nord, messa in sicurezza due dissesti gravitativi, messa in sicurezza dissesto geologico, il Comune di Accumoli e' individuato soggetto attuatore, in quanto ritenuto idoneo avendo attestato di aver gestito o avere in corso di gestione, negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a euro 1.157.431,52 e che gli uffici tecnici del comune sono composti da undici funzionari. 4. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990. 5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie. 6. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. |
| Art. 7
Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata
1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della ricostruzione. 2. Al fine di superare eventuali criticita' connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessita' in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. In mancanza del titolo abilitativo, la certificazione e' resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. 3. In mancanza o nell'impossibilita' delle certificazioni di cui al comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo. 4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con atto del comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in Conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalita' descritte dal medesimo comma 1. 5. Sono altresi' oggetto dell'atto di cui al comma 2 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico. 6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza. 7. Il comune, con il supporto dell'USR, provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ad individuare gli interventi edilizi in aggregato da realizzare unitariamente ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, mediante provvedimento consiliare da adottare nel medesimo termine. 8. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune ai sensi del precedente comma, decorsi trenta giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione dei perimetri degli aggregati, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile. 9. Il consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50% piu' 1 delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum, purche' la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici. 10. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 6, l'azione sostitutiva del Comune, di cui al comma 10, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario ad acta, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento. 11. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio. |
| Art. 8
Interventi su edifici di proprieta' mista pubblico-privato
1. Indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprieta' pubblica e privata, in presenza di interventi di cui alla presente ordinanza su edifici di proprieta' mista pubblica e privata, la presentazione dell'istanza per l'erogazione del contributo avviene con le modalita' previste per la ricostruzione privata. 2. Il contributo delle parti di proprieta' privata e' concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al contributo per la ricostruzione delle parti di proprieta' pubblica si provvede all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo presunto di euro 3.910.240,00 come da relazione Allegato n. 1 alla presente ordinanza. |
| Art. 9
Disposizioni relative alla rimozione delle macerie
1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici storici tutelati di Palazzo Marini, Palazzo Organtini, Palazzo Cappello e del corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosita' di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumita', sono disciplinati dal presente articolo. 2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del capoluogo, e' definito dal sub Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonche' di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili. 3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il Comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al Sindaco il programma di interventi di cui al comma 2da approvare con delibera del consiglio comunale. 4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 e' l'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Lazio, che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonche' di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. 5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza, puo' avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza. 6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario puo' autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalita' dell'intervento. 7. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilita' speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi gia' concessi per le attivita' di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri. 8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4,5,6,7,8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016. |
| Art. 10
Struttura di supporto al complesso degli interventi
1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi. 2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, in caso di affidamento di servizi a operatori economici; a) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. |
| Art. 11
Disposizioni procedimentali e autorizzative per la realizzazione degli interventi pubblici
1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 secondo le seguenti modalita': a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, tramite affidamento diretto; b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto; c) per i contratti lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 riferiti esclusivamente ai sottoservizi del centro storico, e' consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; d) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilita' informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; e) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'. 3. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruita' delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza ai fini della validazione degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' indire un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, o l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale. 7. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi. 8. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1. 9. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 20 giorni dall'avvio delle procedure. 10. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 11. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 12. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche nelle more della redazione ed approvazione degli strumenti di programmazione e pianificazione in corso di redazione. 13. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori possono procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprieta' dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste. 15. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica i soggetti attuatori, ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1, possono procedere altresi' anche ad assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 16. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 17. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 18. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario. 19. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46 e legge Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 articoli 7 e 10 in materia di protezione dei corsi delle acque pubbliche e delle aree boscate nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione; 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza. nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione il soggetto attuatore puo' altresi' agire in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III. 20. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. |
| Art. 12
Conferenza dei servizi speciale
1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020. 2. La Conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona. 3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa. 4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, la decisione e' comunque adottata. 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 2. |
| Art. 13
Collegio consultivo tecnico
1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020. 3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate. 4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020. 5. Il Comune di Accumoli, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste». |
| Art. 14
Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione
1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e' istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del centro storico di Amatrice, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da: a) sub Commissario; b) Presidente della Regione Lazio, o un suo delegato; c) sindaco di Accumoli o suo delegato; d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio o suo delegato; e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali. 2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto. |
| Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 29.015.352,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, punti 1), 7) e 11) della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad euro 2.5000.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 580.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 105 del 2020; la spesa per gli ulteriori interventi di cui all'art. 2, comma 2, per complessivi euro 25.935.352,00, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate: a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 2, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore. 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 6. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 7. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 2, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico. |
| Art. 16
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 15 luglio 2021
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2123
______ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali |
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