Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 15 luglio 2021
Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. (Ordinanza speciale n. 19).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n.106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n.8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e' stabilito che «ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e' stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n.76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici, e' previsto che "al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;
Vista la nota n. 20915 del 1 luglio 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Arquata del Tronto ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticita' dei lavori nonche' il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi;
Considerato che il comune di Arquata del Tronto e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;
Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) relativa al centro storico di «Arquata del Tronto capoluogo - fase 1» approvato dal Comune con delibera consiliare n. 18 del 17 maggio 2021 ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 2020;
Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata;
Dato atto che il Comune di Arquata del Tronto, con la delibera di approvazione della proposta di PSR, ha espressamente indicato il modello della ricostruzione pubblica anche degli edifici privati;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Arquata del Tronto, dall'USR Marche e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (Allegato n.1);
Considerato che dalla citata relazione emerge che il centro storico del capoluogo e delle frazioni ha subito danni ingenti al nucleo urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e con porzioni superstiti in elevato stato di pericolosita', tanto da interdire l'accesso all'area anche solo per il limitato uso del tratto di infrastruttura viabile provinciale sottostante l'edificato e che, pertanto, in tale contesto di cospicuo ed esteso danneggiamento si rende necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del centro storico, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identita' urbana al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita della citta';
Considerato che dalla relazione del sub Commissario emerge la necessita' di agire in direzione della ricostruzione pubblica del centro storico, d'intesa con il comune di Arquata del Tronto e con l'USR Marche;
Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di programma speciale della ricostruzione adottato dal Consiglio Comunale di Arquata del Tronto e della relazione del sub Commissario:
e' necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali;
a complemento della realizzazione dei servizi primari, e' indispensabile rigenerare, ovvero ricostruire, gli edifici che costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad essere perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione sia del capoluogo di Arquata del Tronto che per l'intero complesso comunale;
atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato a larga distruzione del capoluogo, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma urbis ponendo alla base la ricostituzione e ripristino delle caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, contemplando le moderne esigenze e le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello di citta' sostenibile ed efficiente che garantisca un'elevata qualita' della vita;
risulta necessario operare un intervento integrato, che contemperi un coordinamento del ripristino delle funzionalita' pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonche' gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, la citta' alla popolazione;
il carattere di permeabilita' e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende quindi necessario intervenire anche sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della citta' e determinare altresi' le modalita' di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprieta' in parte pubblica e in parte privata a prevalenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Considerato che dalla citata relazione emerge una forte reciproca interferenza tra gli edifici oggetto di ricostruzione sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento dei terreni fondazionali, sia indirettamente per la stretta prossimita' di ubicazione e che pertanto, come evidenziato anche dalla proposta di PSR, e' opportuno procedere alla ricostruzione per tramite di un intervento unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici sia privati, quali vie e piazze, piani fondazionali e aree pertinenziali;
Ritenuto che la fattibilita' di tale intervento unitario di carattere pubblico debba essere preventivamente valutata e accertata in termini di adempimenti tecnici e amministrativi prodromici, con particolare riguardo all'adesione e alla partecipazione da parte dei privati;
Considerata la necessita' di provvedere immediatamente agli interventi preliminari e propedeutici e a quelli pubblici e privati non connessi e indipendenti dalla ricostruzione unitaria, nonche' la necessita' di dare immediato avvio ai processi di realizzazione delle opere pubbliche per le fasi non direttamente connesse alla loro realizzazione esecutiva, che potra' avvenire tramite l'intervento unitario;
Ritenuto, pertanto opportuno ai fini del contemperamento delle diverse esigenze e del contenimento dei tempi e costi complessivi di realizzazione, procedere secondo due distinte fasi, come dettagliate dalla relazione del sub Commissario:
a) fase 1, da espletarsi in via preliminare e da attuarsi con le modalita' di cui alla presente ordinanza, relativa ai seguenti interventi ed attivita':
1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del centro storico, nonche' delle opere pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;
2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune:
ripristino della viabilita' principale;
ripristino della viabilita' secondaria (strade comunali);
risoluzione messa in sicurezza edificato «superstite»;
3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto urbano pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociali e culturali, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico:
rocca medievale;
palazzetto comunale dello sport;
edificato privato esterno al nucleo del centro storico.
4. Avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonche' degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico:
opere funzionali e propedeutiche:
progetto di suolo (terrazzamenti);
sottoservizi;
municipio;
torre civica e monumento ai caduti.
opere per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociale e culturale:
edificio pubblico (ex pretura);
edificio pubblico (ex casa del fascio);
chiesa della Santissima Annunziata;
edificio turistico (ex lavatoio);
porta Sant'Agata;
edificio pubblico (ex falegnameria);
edificio pubblico (ex Ospitale di Santo Spirito di Sassia).
fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali e' stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4, sia gli edifici privati, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Arquata del Tronto indicati nella presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga;
Considerato altresi' che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui e' prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;
Ritenuto che gli interventi di ricostruzione disciplinati dal presente provvedimento comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;
Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del comune di Arquata del Tronto individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del comune di Arquata del Tronto e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;
Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi qualora accertato l'interesse pubblico si possano qualificare come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e conseguentemente debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi eventualmente gia' riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio;
Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica e di indirizzo anche di natura programmatica necessaria all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza da adottarsi, previa valutazione dell'interesse pubblico da parte di un tavolo tecnico appositamente istituito e su proposta del sub Commissario, da parte del Comune di Arquata del Tronto con delibera consiliare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', come individuati dalla proposta di PSR, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 alcuni interventi, relativi alla viabilita' principale e secondaria e ad alcuni edifici per la stima previsionale di spesa a fianco di ciascuno di essi nel seguito indicata e dettagliata nella relazione in Allegato n. 1;
Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che, per la straordinaria complessita' dell'intervento, si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore idoneo l'ufficio speciale per la ricostruzione (USR) delle Marche in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali, con un limitato supporto di professionalita' esterne;
Considerato che si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore idoneo il Comune di Arquata del Tronto in quanto ha attestato di aver gestito o avere in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a circa euro 22.000.000 e che gli uffici tecnici del Comune sono composti da n. 11 funzionari;
Considerato che la Croce Rossa italiana ha manifestato la volonta' di partecipare finanziariamente alla ricostruzione del Palazzetto dello sport, in quanto struttura strategica idonea a garantirne la fruibilita' in caso di future emergenze, con un contributo di euro 1.500.000,00 derivante da una raccolta fondi di donazioni private destinate a tale scopo;
Ritenuto opportuno individuare come soggetto attuatore idoneo per l'intervento relativo al Palazzetto dello sport la Croce rossa italiana, in ragione della compartecipazione al progetto e allo scopo di garantire l'unitarieta' dell'intervento, considerati gli interventi gia' realizzati dalla CRI nel territorio colpito dal sisma e attesa la natura giuridica della CRI, quale persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 settembre 2012 e del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, la quale, ai sensi del proprio Statuto. svolge compiti di interesse pubblico, e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed e' posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, fermo restando che la CRI per l'attuazione dell'intervento seguira' comunque le procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e parita' di trattamento avvalendosi delle deroghe di cui alla presente ordinanza;
Considerato che esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016 il contratto di donazione di cui all'art. 769 del codice civile, in quanto contratto altruistico sorretto da scopi mutualistici o sociali e che, pertanto, il soggetto attuatore puo' avvalersi di donazioni da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tale soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 i soggetti attuatori possono acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestivita';
Ritenuto pertanto che l'ufficio speciale per la ricostruzione della regione Marche presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento unitario di cui al centro storico del Comune di Arquata del Tronto;
Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati individuare l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo del sub Commissario;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;
Ritenuto necessario che l'USR Marche, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato per il monitoraggio e la gestione delle attivita' di ricostruzione privata da specifiche figure professionali nonche' da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016;
Considerato che la mancata costituzione dei consorzi, anche nei casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more della perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine di assicurare una gestione integrata e coordinata delle misure necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai sensi dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;
Considerato, altresi', che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che ai fini della ricostruzione pubblica del Comune di Arquata del Tronto, assume particolare rilievo l'attuazione di un programma preliminare di demolizione degli edifici e di consolidamento dei terreni, con conseguente trasporto e trattamento delle macerie, da attuarsi necessariamente attraverso intervento pubblico, come sopra precisato;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di poter prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in deroga all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nell'urgenza e nella straordinaria criticita' dei lavori da eseguire, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;
Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che l'approvazione dei progetti relativi agli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri siano acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificare la disciplina;
Vista l'attestazione della direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto sulla base della proposta di PSR approvato con delibera consiliare del 17 maggio 2021.
2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.
3. La ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto e' volta a ripristinare la forma urbis del centro urbano quasi totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare una citta' resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sara' promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire la sicurezza sismica e una elevata qualita' della vita.
4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
5. La ricostruzione pubblica del centro storico di Arquata del Tronto e' articolata in una successione di due distinte fasi, nel seguito dettagliate:
a) fase 1, da espletarsi in via preliminare ed attuarsi tramite la presente ordinanza, comprendente i seguenti interventi ed attivita':
1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del centro storico, nonche' delle opere pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;
2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune;
3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;
4. avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonche' degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del comune, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;
b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali e' stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4, sia gli edifici privati, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Arquata del Tronto indicati nella presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga.
 
Art. 2

Principi generali di coordinamento

1. La ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l'USR, la Regione Marche e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.
2. A fini di cui al comma 1 il sub Commissario, l'USR e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione, tenendo conto delle priorita' indicate nella proposta di PSR, e per rispettare le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Arquata del Tronto si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le ordinanze commissariali. Gli interventi della ricostruzione privata, non ricompresi nell'intervento unitario, sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.
 
Art. 3

Individuazione degli interventi
di particolare criticita' ed urgenza

1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR adottata dal Comune di Arquata del Tronto con delibera consiliare del 17 maggio 2021, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita', il complesso dei seguenti interventi, meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, da avviarsi durante la prima fase della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, lettera a):
a) interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella proposta di PSR del comune:
1. Ripristino della viabilita' principale, importo preventivato euro 5.243.000,00;
2. Ripristino della viabilita' secondaria (strade comunali) importo preventivato euro 2.628.000,00 di cui euro 1.000.000,00 gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020;
b) interventi pubblici necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta di PSR del comune, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico:
3. Rocca medievale, importo preventivato euro 4.000.000,00 di cui euro 3.700.000,00 gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020;
4. Palazzetto comunale dello Sport euro 3.000.000,00 di cui euro 1.500.000,00 proveniente da donazione della Croce rossa italiana e 1.500.000,00 autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020.
2. E' altresi' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita', ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, il complesso dei seguenti interventi, indicati come prioritari nella proposta di PSR e meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, da realizzarsi nella seconda fase della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), eventualmente tramite l'intervento unitario di ricostruzione del centro storico:
a) interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella proposta di PSR del comune:
5. Progetto di suolo del centro storico (terrazzamenti), importo preventivato euro 13.235.000,00;
6. Sottoservizi del centro storico, importo preventivato euro 5.410.000,00;
7. Municipio, importo preventivato euro 3.000.000,00;
b) interventi necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta di PSR del comune:
8. Torre civica e Monumento ai caduti, importo preventivato euro 450.000,00;
9. Edificio pubblico (ex pretura), importo preventivato euro 2.500.000,00;
10. Edificio pubblico (ex Casa del Fascio), importo preventivato euro 650.000,00;
11. Chiesa della Santissima Annunziata, importo preventivato euro 1.300.000,00 gia' autorizzato ex ordinanza n. 105 del 2020;
12. Edificio turistico (ex lavatoio), importo preventivato euro 150.000,00;
13. Porta Sant'Agata, importo preventivato euro 400.000,00;
14. Edificio pubblico (ex falegnameria), importo preventivato euro 1.100.000,00;
15. Edificio pubblico (ex Ospitale di Santo Spirito di Sassia), importo preventivato euro 250.000,00;
Per i suddetti interventi, di importo preventivato complessivo pari a euro 28.445.000,00, con la presente ordinanza si dispone di procedere alla sola progettazione da anticipare durante la prima fase della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, lettera a). Allo scopo, per il finanziamento della progettazione degli interventi di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14) e 15), si dispone uno stanziamento di euro 2.998.000,00. La progettazione degli interventi di cui al punto precedente 11), sara' invece a valere sullo stanziamento gia' previsto. Atteso che gli interventi potrebbero essere realizzati conseguendo significativi vantaggi in termini di tempi e costi tramite l'intervento unitario di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), lo stanziamento per l'intero finanziamento degli stessi o per il completamento del finanziamento gia' autorizzato, sara' disposto con successiva ordinanza a seguito degli accertamenti di cui all'art. 5.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono di particolare importanza per il loro valore identitario in quanto insistono sul centro storico del Comune di Arquata del Tronto, concernono edifici storici vincolati o che rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettivita' sotto il profilo simbolico, funzionale o socio-economico.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 risultano connotati da particolare urgenza e criticita', ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi evidenziati dalla relazione del sub Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria compiuta congiuntamente con il Comune di Arquata del Tronto e l'USR Marche, parte integrante della presente ordinanza.
5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune, dall'USR Marche e dal sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'attuazione dell'intervento e alle altre spese tecniche.
 
Art. 4

Governance

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Arquata del Tronto, il sub Commissario, l'USR e il comune adottano nella prima fase di cui all'art. 1, comma 5, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Il tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 15 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il tavolo permanente garantisce altresi' ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione.
3. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:
a) l'USR svolge le funzioni di cui agli articoli 7 e 8 e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato;
b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attivita' indicate agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza;
c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori di cui all'art. 8 hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi si interfacciano con il tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub Commissario e adeguano le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario.
 
Art. 5

Accertamento dell'intervento unitario
per la ricostruzione pubblica

1. L'accertamento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), punto 1 e' effettuato tramite una o piu' delibere del consiglio comunale di Arquata del Tronto, da adottare anche contestualmente alla adozione del piano attuativo, che costituiscono aggiornamento integrativo e/o variante della proposta di PSR:
2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticita' ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi:
a) una planimetria in scala 1:2000, o inferiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica;
b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti;
c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione, che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica nonche' dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica;
d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema:
1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime;
2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma;
3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle ordinanze 100 e 107 del 2020;
f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lettere a) e b), con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004;
g) la preventiva definizione dei consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sara' reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti;
h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualita' architettonica, in coerenza con la proposta di P.S.R. adottata o in via di adozione.
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del presente comma si procede secondo quanto disposto all'art. 10.
3. Le delibere comunali, di cui al comma 2, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del sub Commissario e dell'USR Marche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
4. La delibera consiliare e' trasmessa tempestivamente al soggetto attuatore di cui all'art. 7 e al sub Commissario.
 
Art. 6

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto nella complessita' delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a. cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b. coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c. indice e presiede la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza;
d. provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;
e. assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attivita' di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;
f. approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonche' quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili proposto dal soggetto di cui all'art. 7, con le modalita' di cui all'art. 9, nonche' i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;
g. monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 invitando, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'art. 7 all'adozione delle attivita' ivi previste;
h. monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie per la piu' efficace attuazione degli interventi.
 
Art. 7

Individuazione e compiti del coordinatore
della ricostruzione privata

1. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e' individuato quale coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attivita' volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e dell'intervento unitario.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, in raccordo con il comune, adotta le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 2.
 
Art. 8

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, il quale presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, e' individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, per gli interventi di cui all'art. 3 ad eccezione di quelli indicati al commi 1, lettera b e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio;
2. Per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della Rocca medievale, il Comune di Arquata del Tronto e' individuato soggetto attuatore, in quanto ritenuto idoneo avendo attestato di aver gestito o avere in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a circa euro 22.000.000 e che gli uffici tecnici del comune sono composti da undici funzionari.
3. Per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione del Palazzetto dello Sport la Croce rossa italiana e' individuata soggetto attuatore, in quanto ritenuto idoneo per ragioni di unitarieta' dell'intervento ed avendo la Croce rossa italiana sette opere di ricostruzione gia' realizzati e consegnati ed otto progetti in corso di realizzazione nei territori colpiti dal sisma del 2016.
4. Per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della Chiesa della Santissima Annunziata la Diocesi e' individuata soggetto attuatore, in quanto ritenuto idoneo per ragioni di continuita' alle attivita' di ricostruzione gia' realizzate nei territori colpiti dal sisma del 2016.
5. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.
6. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
7. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 9

Disposizioni per l'accelerazione
della ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della ricostruzione.
2. Al fine di superare eventuali criticita' connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessita' in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione e' resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
3. In mancanza o nell'impossibilita' delle certificazioni di cui al comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo.
4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con atto del comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalita' descritte dal medesimo comma 1.
5. Sono altresi' oggetto dell'atto di cui al comma 2 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.
6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza.
7. Il comune, con il supporto dell'USR, provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ad individuare gli interventi edilizi in aggregato da realizzare unitariamente ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, mediante provvedimento consigliare da adottare nel medesimo termine.
8. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune ai sensi del precedente comma, decorsi trenta giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione dei perimetri degli aggregati, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.
9. Il consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50% piu' 1 delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum, purche' la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.
10. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 9, l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario ad acta, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.
11. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.
 
Art. 10

Disposizioni relative alla demolizione degli edifici
e alla rimozione delle macerie

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici, anche storici tutelati e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del centro storico e delle frazioni, anche in relazione alla pericolosita' di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumita' e' disciplinata dal presente articolo.
2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del centro storico e delle frazioni e' definito dal sub Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonche' di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili. Il programma e' approvato con delibera del consiglio comunale.
3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del consiglio comunale.
4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 e' l'USR Marche, anche avvalendosi di altre strutture regionali, che cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonche' di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilita' speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi gia' concessi per le attivita' di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.
5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza puo' avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.
6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attivita' di demolizione e rimozione maceria, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario puo' autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalita' dell'intervento.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 11
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalita' semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
b) per i contratti lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 riferiti esclusivamente agli interventi di demolizione e messa in sicurezza dell'edificato superstite, e' consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e la possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
7. Il soggetto attuatore puo' porre a base di gara dei servizi di architettura e ingegneria progetti definitivi, e a base di gara dei medesimi servizi o di lavori, progetti definitivi ed esecutivi donati quale mero atto di liberalita' da soggetti terzi da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tale soggetto e redatti da progettisti esterni per conto del donante, previa approvazione e validazione del progetto stesso. In tale ipotesi, i soggetti che hanno redatto il progetto non possono partecipare all'appalto di servizi di ingegneria e architettura o di lavori connessi. Ai medesimi appalti non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
8. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) c) del comma 1 del presente articolo.
9. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
10. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
11. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
12. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
13. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza.
17. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
18. Nella realizzazione dei lavori di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il principio di economicita' e' subordinato alla necessita' di completamento dei lavori nel piu' breve tempo possibile, in particolare per le esigenze sociali e di tutela del patrimonio culturale evidenziate in premessa e connesse alla ricostruzione post sisma.
19. In attuazione del comma precedente la progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
 
Art. 12

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La Conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 3.
 
Art. 13

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 14

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e l'USR - Marche quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi.
2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi a operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 15

Tavolo permanente per il coordinamento
e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e' istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:
a) sub Commissario;
b) presidente della Regione Marche, o un suo delegato;
c) sindaco di Arquata del Tronto o suo delegato;
d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato;
e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.
2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.
 
Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 17.869.000,00, di cui euro 14.871.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, e euro 2.998.000,00 per la progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, non ancora finanziati. La spesa per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, trova copertura quanto a euro 6.200.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, e quanto ad euro 1.500.000,00 trova copertura in donazioni private; l'ulteriore spesa per euro 7.171.000,00 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; la spesa per euro 2.998.000,00 per la progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, non ancora finanziati, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento di uno degli altri interventi tra quelli di cui all'art. 3, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del soggetto attuatore.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 3, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 17

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2131

______
Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/