Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 15 luglio 2021
Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina. (Ordinanza speciale n. 20).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 4;
Vista l'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;
Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, approvata con apposita delibera di consiglio comunale del Comune di Pieve Torina del 13 febbraio 2021;
Considerato che la proposta di PSR, e' focalizzata sul ripristino delle opere del capoluogo e mette altresi' in luce l'interazione della ricostruzione di tali opere con quelle private grazie alla creazione di spazi idonei ad allestire aree di cantiere, al ripristino di sottoservizi, nonche' alla migliore organizzazione delle cantierizzazioni;
Considerato, in particolare, che la proposta di PSR evidenzia come il ripristino delle infrastrutture e dei sottoservizi comunali e gli interventi di ripristino dei dissesti fluviali, sono considerati prioritari ed urgenti in quanto interferiscono con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata;
Considerato che nel capoluogo di Pieve Torina sono stati gia' realizzati, ovvero risultano in fase di realizzazione, importanti interventi, sia di edilizia privata, sia di edilizia pubblica;
Considerato che, pertanto, in un contesto che vede gia' avviato lo sviluppo degli edifici pubblici e privati, si rende necessario dare immediato avvio anche alla ricostruzione dell'abitato del centro storico, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale, al fine di consentire la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita della citta';
Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di Programma speciale della ricostruzione adottata dal consiglio comunale di Pieve Torina:
si rende necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali;
a complemento della realizzazione dei servizi primari, risulta altresi' indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che costituivano per il centro storico un rilevante riferimento per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione della comunita' cittadina;
Vista la nota n. 7268 del 4 giugno 2021 con la quale il Comune di Pieve Torina evidenzia la necessita' di uno stretto coordinamento degli interventi di edilizia privata e pubblica, in particolare con riferimento al ripristino delle infrastrutture e dei sottoservizi nel centro storico del capoluogo e, a tal fine, richiede la possibilita' di adottare provvedimenti opportuni anche finalizzati ad eventuali interventi sostitutivi;
Ritenuto necessario, per i motivi sopracitati, coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', come individuati dalla proposta di PSR, e di rispettare pertanto le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Considerato che l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021 in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, consente, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che la realizzazione dei sottoservizi, in quanto propedeutica alla ricostruzione pubblica e privata, e' di estrema urgenza ed e' pertanto necessario prevedere modalita' di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate in analogia a quanto stabilito dall'art. 48 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
Considerato che il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, come disciplinato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' connotato da un sufficiente grado di dettaglio e da una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettivita' e della qualita' ed efficienza energetica dell'opera, essendo richiesto anche il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali;
Considerato che la proposta di PSR prevede, tra gli altri, gli interventi relativi a: 1. ripristino sottoservizi del Capoluogo di proprieta' comunale e zone adiacenti ivi compresi il completamento delle aree viarie, slarghi e piazze interessati dai suddetti interventi sui sottoservizi; 2. demolizione e ricostruzione edificio scolastico ex scuola media; 3. costruzione nuova palestra/centro civico in via Alcide de Gasperi; 4. recupero impianti sportivi in viale Marconi; 5. messa in sicurezza sponde fluviali - tratti urbani e 6. delocalizzazione teatro comunale;
Vista la nota con nota prot.n. 2991 del 5 marzo 2021 e successiva integrazione prot.n. 4258 del 2 aprile 2021, con le quali il sindaco del Comune di Pieve Torina ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza;
Viste le note del 28 giugno 2021 nn. CGRTS 0020182-A-28/06/2021 e CGRTS 0020219-A-28 giugno 2021, con le quali il sindaco di Pieve Torina evidenzia la necessita' di inserire specifiche disposizioni e deroghe per l'accelerazione della ricostruzione privata nonche' la richiesta di valutare una diversa stima presuntiva degli importi necessari per l'attuazione degli interventi, nonche' la nota dell'8 luglio 2021 n. CGRTS 0022618-A-12 luglio 2021 di specifiche disposizioni per la demolizione e la rimozione delle macerie di edifici pubblici o privati di interesse pubblico;
Considerato che la delocalizzazione del teatro comunale come da proposta di PSR approvata con delibera consiliare risulta compreso nel Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo di euro 1.017.600,00;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dall'USR Marche, dal Comune di Pieve Torina e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) la ricostruzione del Comune di Pieve Torina e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilita' e sottoservizi;
b) l'elevato danneggiamento del territorio, le funzioni che gli edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente vocate ad offrire servizi per i cittadini e per la collettivita' e la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta';
c) i sottoservizi e la messa in sicurezza delle sponde fluviali sono opere lineari prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione privata, in parte gia' avviata, e fondamentali per la sicurezza dei veicoli che transitano sulle strade che fiancheggiano i tratti danneggiati dei fiumi;
d) la riparazione dei sottoservizi necessari per il rientro nelle abitazioni ricadenti nelle aree di interesse e per la ripresa della vita nella citta', nonche' il ripristino delle pavimentazioni viarie, degli slarghi e delle piazze strettamente collegate ai suddetti sottoservizi, sono interventi connessi a quelli sugli aggregati privati del centro storico cui la proposta di PSR ha attribuito priorita' nella ricostruzione;
e) la ricostruzione della scuola media del Comune di Pieve Torina riveste pertanto carattere di urgenza per consentire lo svolgimento delle attivita' in spazi adeguati, la rinascita della citta', per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilita' in linea con le attivita' che vi si svolgono, anche atteso che il plesso scolastico rappresenta punto di riferimento per l'intera zona e per i Paesi limitrofi nei quali non e' presente la scuola media;
f) e' necessario ricostruire la palestra/centro civico al fine di consentire la ripresa della regolare attivita' scolastica nonche' mettere a disposizione un luogo di aggregazione per tutta la comunita'. L'intervento e' urgente per la ripresa socio-economica del territorio comunale e limitrofo, e consente il completamento e potenziamento dell'offerta formativa scolastica mediante la possibilita' di introdurre attivita' complementari alle ordinarie attivita';
g) e' necessario e urgente dotare il territorio di uno spazio idoneo per la ripresa delle attivita' culturali e degli eventi, che possa accogliere anche la cittadinanza in occasione degli incontri finalizzati al coinvolgimento nel processo di ricostruzione. L'intervento presenta aspetti di criticita' per le interconnessioni con la presenza di strutture temporanee dove sono state delocalizzate attivita' produttive e servizi alla cittadinanza;
h) la riparazione dei danni alle infrastrutture del reticolo idrografico e' critica e urgente per il rischio di cedimento di opere di controterra o dei piani viari, suscettibile di aumentare in relazione al possibile aggravamento del dissesto per eventi meteorologici avversi. La progettazione e l'esecuzione del ripristino dei dissesti franosi, in particolare delle sponde fluviali, hanno una rilevanza ai fini della riconfigurazione dei terreni di pertinenza degli immobili distrutti dal fenomeno sismico, che in piu' casi non presentano la distanza dal fiume prevista dalla normativa. Nel capoluogo si rilevano almeno dieci tratti fluviali urbani, per i quali si riscontrano difficolta' nell'intervenire sull'edificato a causa della loro presenza. Detti interventi sono considerati prioritari ed urgenti in quanto interferiscono con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata;
i) la ricostruzione degli interventi di cui alla presente ordinanza riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i vincoli paesaggistici presenti su tutto il territorio comunale, per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali con gli altri edifici sia pubblici che privati presenti nella stessa zona;
Considerato che dalla relazione del emerge che gli approfondimenti di carattere geometrico ed economico degli interventi evidenziano la funzionalita' degli stessi al recupero del capoluogo, definendo la dimensione di ciascun intervento e il relativo costo;
Considerato che dalla relazione del sub Commissario emerge che attualmente le classi della scuola media ed i relativi laboratori sono ospitati provvisoriamente nell'edificio della scuola elementare insieme agli uffici amministrativi in spazi ridotti rispetto alle reali esigenze operative e senza gli spazi accessori necessari per il completamento dell'offerta formativa insufficienti ad ospitare, come antecedentemente al sisma, anche i servizi delle scuole di alcuni comuni limitrofi come rappresentato dall'amministrazione comunale. La ricostruzione del nuovo edificio consentira' la regolare ripresa delle funzioni didattiche, amministrative, archivistiche, nonche' una migliore funzionalita' degli spazi per i laboratori, gli spazi di condivisione, gli spazi ludici cosi' come previsto dalle linee guida della buona scuola anche alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19 che ha indotto un ripensamento delle dimensioni degli spazi e del trattamento dell'aria;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ripristino dei sottoservizi e la riparazione dei danni alle infrastrutture del reticolo idrografico sono propedeutici e strettamente connessi alla ricostruzione privata e che, pertanto, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra ricostruzione pubblica e privata;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi relativi a ripristino sottoservizi del capoluogo e zone adiacenti, demolizione e ricostruzione edificio scolastico ex scuola media, costruzione nuova palestra/centro civico in via Alcide de Gasperi, recupero impianti sportivi in viale Marconi, messa in sicurezza sponde fluviali tratti urbani e delocalizzazione teatro comunale, si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Considerato che l'intervento relativo alla delocalizzazione del teatro comunale risulta compreso nel Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo di euro 1.017.600,00;
Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita' come inseriti nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina per un importo previsionale stimato indicato a fianco di ciascuno di essi: ripristino sottoservizi del capoluogo importo previsionale stimato 6.000.000,00 euro; edificio scolastico ex scuola media importo previsionale stimato 3.900.000,00 euro; Palestra/Centro civico in via Alcide de Gasperi importo previsionale stimato 1.038.000,00 euro; impianti sportivi in viale Marconi importo previsionale stimato euro 2.200.000,00; dissesti sponde fluviali - tratti urbani importo previsionale stimato 3.300.000.00 euro; teatro comunale importo previsionale stimato da ordinanza 109 del 2020 euro 1.017.600,00 euro e stimato 1.330.000,00 euro (incremento 312.400,00 euro);
Considerato che dall'istruttoria citata emerge la necessita' di aggiungere agli interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 gli interventi ricompresi nella proposta di PSR relativi al ripristino dei sottoservizi del capoluogo e zone adiacenti, demolizione e ricostruzione edificio scolastico ex scuola media, costruzione nuova palestra/centro civico in via Alcide de Gasperi, messa in sicurezza sponde fluviali - tratti urbani, per un importo complessivo stimato di euro 16.950.400,00;
Considerato che dall'istruttoria citata emerge che gli impianti sportivi hanno subito il danneggiamento della struttura geodetica, le dislocazioni dei muretti di sostegno dei campetti, lesioni diffuse alle superfici dei campetti, l'inagibilita' degli spogliatoi, lesioni alla piscina, e pertanto non sono piu' funzionanti anche atteso che il tempo trascorso in stato di abbandono ha contribuito ad aggravare il degrado dell'area;
Considerato che dall'istruttoria citata emerge la necessita' di incrementare di euro 255.000,00 le risorse finanziarie previste dall'ordinanza n. 109 del 2020 per il teatro comunale come da progetto approvato dall'USR per un importo complessivo stimato pari a euro 1.272.600,00;
Ritenuto di approvare il Piano degli interventi integrato di ricostruzione delle strutture del Comune di Pieve Torina, come indicati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 16.950.400,00;
Considerato altresi' che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui e' prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;
Ritenuto che gli interventi di ricostruzione comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;
Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del Comune di Pieve Torina individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101/2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;
Considerato che la demolizione e la rimozione delle macerie e' necessaria in presenza di edifici pericolanti da demolire o per la presenza di macerie che rendono impediscono di fatto la ricostruzione;
Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati ed e' pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalita' di rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Pieve Torina e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;
Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;
Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;
Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Pieve Torina, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Pieve Torina sia nel capoluogo che nelle frazioni e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Considerato che la ricostruzione del centro storico di Pieve Torina, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostanza della architettura della citta', comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino della citta' e alla sicurezza e salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture del Comune di Pieve Torina ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi e della proprieta' degli stessi, individuare il Comune di Pieve Torina, che presenta i necessari requisiti di idoneita', quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per la ricostruzione;
Considerato che il Comune di Pieve Torina attesta di aver gestito negli ultimi tre anni appalti di lavori per alcuni interventi analoghi a quelli della presente ordinanza e per un importo complessivo di euro 12.724.701,79 pari al 73 per cento dell'importo dei lavori di cui sempre alla presente ordinanza;
Considerato che dalla citata relazione emerge che il Comune di Pieve Torina e' organizzato con una apposita struttura lavori pubblici composta da sette unita' di personale con profilo tecnico e con esperienza pluriennale;
Considerato altresi' che il personale in organico a tali strutture consente la gestione dell'intervento da parte del Comune di Pieve Torina rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento;
Ritenuto pertanto che Comune di Pieve Torina presenti i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020 il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Considerato che dalla citata relazione emerge che sussistono interventi, determinanti e propedeutici per impostare nel migliore dei modi le opere indicate nella presente ordinanza quali a titolo esemplificativo: la cantieristica, la viabilita', lo stoccaggio di materie prime, lo stoccaggio separato e ordinato dei rifiuti provenienti dalle attivita' cantieri quali plastica, legno, acciaio, inerti, la sistemazione di servizi igienici e uffici temporanei. Tali interventi possono richiedere l'affidamento diretto dei lavori al fine di pervenire ad una significativa accelerazione della tempistica di affidamento e amministrativa, senza che si verifichi lesione della concorrenza, anche in considerazione dell'attuale momento che caratterizza il mercato, ed e' pertanto utile procedere all'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica ed agli interventi su edifici pubblici destinati ad attivita' istituzionali, prevede che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando pertanto in tali casi la possibilita' di derogare alle procedure ordinarie;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilita' tecnico-economica, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;
Ritenuto di derogare all'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 allo scopo di consentire al Comune di Pieve Torina di individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche estranei all'organizzazione dell'ente, alla luce della tempestivita' richiesta dalla criticita' ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare nel Comune di Pieve Torina;
Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;
Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente;
Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilita' e abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o piu' operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare;
Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto di dover derogare all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza;
Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi;
Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto al soggetto attuatore e degli strumenti di monitoraggio sopracitati e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. In coerenza con gli interventi indicati nella proposta di PSR di cui alla delibera consiliare del 13 febbraio 2021, comprensivi anche degli interventi in corso di realizzazione, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticita' gli interventi di ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture siti in Comune di Pieve Torina, meglio descritti nella relazione del sub Commissario richiamata in premessa, di cui allegato n. 1 alla presente ordinanza con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale delle spese:
1. sottoservizi del capoluogo: importo previsionale stimato 6.000.000,00 euro;
2. ricostruzione edificio scolastico scuola media: importo previsionale stimato 3.900.000,00 euro;
3. ricostruzione palestra/centro civico in via Alcide De Gasperi: importo previsionale stimato 1.038.000,00 euro;
4. recupero impianti sportivi in viale Marconi: importo previsionale stimato 2.200.000,00 euro;
5. ripristino sponde fluviali - tratti urbani: importo previsionale stimato 3.300.000,00 euro;
6. ricostruzione teatro comunale di valore complessivo importo 1.330.000,00 euro, comprensivo delle opere di urbanizzazione, di cui euro 1.017.600,00 euro gia' finanziato da ordinanza n. 109 del 2020;
2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono stati individuati, come risulta dalla relazione di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza mediante stima parametrica delineata congiuntamente con l'USR Marche, prendendo a base specifici valori di riferimento o avvalendosi di preliminari computi metrico estimativi per meglio inquadrare la stima dell'importo complessivo. Per la determinazione delle misure relative alle opere lineari, ai sottoservizi e delle lunghezze dei tratti interessati da dissesti la stima ha tenuto conto delle evidenze acquisite con l'ausilio di foto e sopralluoghi o con apposita strumentazione.
4. Al fine di acquisire le valutazioni tecniche necessarie per il ripristino dei dissesti sponde fluviali urbane nei tratti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 del comma 1, il soggetto attuatore provvede alle attivita' di progettazione necessarie finalizzate ad individuare le alternative progettuali di dimensione e tipologia di intervento, anche in relazione al riassetto funzionale complessivo dell'intero tratto. A tal fine puo' provvedere all'affidamento degli incarichi di progettazione entro i limiti di un importo stimato di euro 200.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 10.
5. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 4 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Pieve Torina e l'USR- Marche in quanto;
a) sono relativi ad edifici scolastici per i quali e' necessario l'intervento per consentire la rinascita della citta', per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilita' in linea con le attivita' che vi si svolgono. Inoltre gli edifici, attesa anche la loro dimensione e capienza, oltre ad essere sede di servizi educativi costituiscono elemento aggregativo per la citta' accogliendo funzioni indispensabili integrative e connesse al servizio scolastico preesistente, fondamentali in relazione al mutato contesto sociale. Inoltre l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta determinando un grave disagio, di talche' si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attivita' scolastiche attraverso la disponibilita' di adeguati spazi oggi esigui e non congrui con le necessita', in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;
b) si tratta di opere lineari prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione privata, e fondamentali per la sicurezza dei veicoli che transitano lungo le strade che fiancheggiano i tratti danneggiati dei fiumi, nonche' connesse agli interventi sugli aggregati privati del centro storico cui la proposta di PSR ha attribuito priorita' nella ricostruzione al fine di ripristinare i servizi per la ripresa della vita nella citta';
c) per la ripresa socio-economica del territorio comunale e limitrofo e' urgente restituire uno spazio ad uso collettivo che possa ospitare eventi e iniziative tali da favorire il senso di appartenenza al territorio e ritrovarne l'identita', costituendo una rilevante opportunita' di aggregazione per la popolazione recuperando tutte le strutture preesistenti danneggiate dal sisma. E' necessario e urgente dotare il territorio di uno spazio idoneo per la ripresa delle attivita' culturali e degli eventi, che possa accogliere anche la cittadinanza in occasione degli incontri finalizzati al coinvolgimento nel processo di ricostruzione. L'intervento presenta aspetti di criticita' per le interconnessioni con la presenza di strutture temporanee dove sono state delocalizzate attivita' produttive e servizi alla cittadinanza;
d) la riparazione dei danni alle infrastrutture del reticolo idrografico e' prioritaria e urgente in quanto interferisce con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata, per il rischio di cedimento di opere di controterra o dei piani viari, suscettibile di aumentare in relazione al possibile aggravamento del dissesto per eventi meteorologici avversi. La progettazione e l'esecuzione del ripristino dei dissesti franosi, in particolare delle sponde fluviali, hanno una rilevanza ai fini della riconfigurazione dei terreni di pertinenza degli immobili distrutti dal fenomeno sismico.
3. La ricostruzione degli edifici scolastici, del teatro del Comune di Pieve Torina e relative riqualificazioni viarie e fluviali nonche' la ricostruzione dei sottoservizi, riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti, per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche, con altri edifici pubblici e privati.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, l'USR ed il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.
 
Art. 2

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione dell'unitarieta' degli interventi, il Comune di Pieve Torina e' individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Pieve Torina e' considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:
a) che il comune negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo complessivo pari a euro 12.724.701,79 pari al 73 per cento dell'importo dei lavori di presente ordinanza;
b) che nell'organigramma del Comune di Pieve Torina e' presente apposita struttura tecnica composta da sette unita' di personale con profilo tecnico e con esperienza pluriennale.
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
 
Art. 4

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020 possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, in caso di affidamento di servizi a operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire, appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5

Disposizioni procedimentali e autorizzative
per la realizzazione degli interventi

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalita' semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
b) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021 e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilita' informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruita' delle offerte anomale, in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, applica l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
5. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
7. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
8. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
9. Il soggetto attuatore puo' ricorrere all'adesione dei protocolli energetico ambientali per le opere di particolare valore e agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
10. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ove necessario, puo' individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche estranei alla propria organizzazione, in ragione della tempestivita' richiesta dalla criticita' ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare nel Comune di Pieve Torina;
11. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
12. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
13. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63.
14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza.
17. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
18. Nell'ambito dei lavori di rispristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua di cui al punto 5, del comma 1, dell'art. 1, il soggetto attuatore puo', con provvedimenti motivati previa adeguata istruttoria tecnica e acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, prevedere la cessione dei materiali litoidi e vegetali risultanti dalle lavorazioni di ripristino anche eventualmente alle imprese aggiudicatarie degli interventi stessi.
19. Nell'esecuzione della risagomatura delle sponde fluviali in caso di irregolarita' geometriche o per favorire la regolare ricostruzione privata possono essere consentite modifiche minime della sponda nel limite del 2 per cento rispetto alla precedente sagomatura.
20. Il soggetto attuatore, ove necessario, puo' individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti e previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, le modalita' per il loro successivo recupero ovvero smaltimento.
21. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprieta' dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.
23. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, in deroga all'art. 21 della legge forestale delle Marche n. 6 del 23 febbraio 2005, non e' richiesta la procedura di autorizzazione all'abbattimento dei soggetti arborei necessari all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, ad eccezione degli esemplari ad alto fusto secolari.
24. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Pieve Torina si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali, anche in deroga ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del medesimo decreto-legge.
25. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
 
Art. 6

Modalita' di affidamento
degli interventi di ripristino dei sottoservizi

1. In ragione del basso grado di complessita' tecnica delle opere di realizzazione dei sottoservizi e dell'urgenza e propedeuticita' di tali interventi rispetto alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, e' ammesso in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' sia costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. In tali casi il soggetto attuatore puo' disporre l'esecuzione dei lavori anche prescindendo dall'avvenuta redazione e approvazione dei successivi livelli progettuali. Nei casi di cui al presente comma, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico economica, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
2. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica di cui al comma 1.
 
Art. 7

Coordinamento degli interventi
con la ricostruzione privata

1. Le tempistiche e le modalita' di esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata sono adeguati alle esigenze della ricostruzione unitaria e sinergica secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario. A tal fine, gli interventi di ripristino dei sottoservizi e della connessa pavimentazione viaria, di slarghi e piazze, nonche' di ripristino delle sponde fluviali sono realizzati promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati volto alla accelerazione della ricostruzione allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e di quello delle opere private.
2. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche di cui ai cronoprogramma delle opere pubbliche e delle opere private, come individuati dalla proposta di PSR, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, il comune adotta le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita' e adeguatezza al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della ricostruzione e, in particolare:
a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, d'intesa con l'USR, eventuali modifiche e aggiornamenti del cronoprogramma delle attivita' di ricostruzione privata, anche in variazione rispetto all'ordine cronologico gia' definito, connesse agli interventi di cui alla presente ordinanza partendo dalle attivita' relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica;
b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati individuati nella proposta di PSR dal comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilita' con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria;
d) in coerenza con le attivita' di cui alla lettera b), autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati proponendo all'USR l'individuazione, nel decreto di concessione del contributo, delle tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, o nelle attivita' di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessita' di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti piu' opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020;
f) con riferimento agli interventi prioritari, il comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera b), del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio.
3. Con riferimento agli aggregati individuati nella proposta di PSR, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.
4. Il consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50 per cento piu' uno delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum, purche' la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.
5. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 6 l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario ad acta, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.
6. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.
 
Art. 8

Disposizioni relative alla rimozione delle macerie

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici e privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo e delle frazioni, anche in relazione alla pericolosita' di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumita', sono disciplinati dal presente articolo.
2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, e' definito dal sub Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonche' di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili.
3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del consiglio comunale.
4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 e' l'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Lazio, che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonche' di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.
5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza, puo' avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici, i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.
6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario puo' autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalita' dell'intervento.
7. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilita' speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi gia' concessi per le attivita' di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 9

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La Conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 10

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Pieve Torina, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 17.968.000,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 della presente ordinanza, di importo pari ad euro 1.017.600,00 per il teatro comunale, trova copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per gli interventi ricompresi nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina, di cui all'art. 1, complessivamente in 16.950.400,00, comprensiva della spesa per la progettazione dell'intervento sul dissesto delle sponde fluviali di cui all'art. 1, comma 4, trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. L'importo da finanziare per gli interventi e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Pieve Torina all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del Comune di Pieve Torina.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 12

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2134

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali