Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 31 dicembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del fondo per il sostegno delle societa' di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.


IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Visto, in particolare, l'art. 6-ter del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di assicurare il sostegno delle societa' di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficolta' a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato;
Visto il comma 2 dell'art. 6-ter del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del predetto fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020;
Vista la comunicazione C(2020)1863 della Commissione del 19 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e, in particolare, la sezione 3.1 recante aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
Visto il regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di Covid-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'art. 10-bis, che dispone che «I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuta la necessita' di demandare a un ente strumentale dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata la necessita' di adottare il presente decreto nelle more della decisione della Commissione europea concernente l'approvazione del relativo regime di aiuti, fermo restando che l'efficacia dello stesso e' subordinata a detta approvazione;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto definisce le modalita' e i criteri di attuazione del Fondo di cui all'art. 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e finalizzato a sostenere le societa' di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficolta' a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato.
2. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono destinate le risorse iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
b) «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica;
c) «procedura informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione per l'erogazione della stessa, disponibile presso l'apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero;
d) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;
f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) «Ricavi»: i ricavi e i compensi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 2, le societa' di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive;
b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta, l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, di aver continuato a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;
c) abbiano registrato una riduzione dell'ammontare dei ricavi, nelle misure previste dal successivo art. 4;
d) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano soggetti a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria.
2. Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto anche se gia' in difficolta' alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla lettera f) del comma 1, e purche' le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
 
Art. 4

Determinazione e misura del contributo straordinario

1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa in forma di contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 1, comma 2, e ai sensi di quanto previsto dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo.
2. Il contributo e' concedibile fino al 20% (venti per cento) della riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019, e non puo' comunque risultare superiore alla misura prevista dal regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione della domanda.
 
Art. 5

Modalita' di accesso ai contributi

1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, ai sensi del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica.
2. Ciascun soggetto istante puo' presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione.
3. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero, a seguito dell'approvazione del presente decreto da parte della Commissione europea di cui all'art. 16, comma 3. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero.
4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale e' stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
 
Art. 6

Soggetto attuatore

1. L'attivita' istruttoria di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.- Invitalia.
 
Art. 7

Concessione delle agevolazioni

1. Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, verifica la completezza e la regolarita' della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante e il rispetto del massimale di aiuti previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo.
2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione a corredo dell'istanza, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul RNA e adotta uno o piu' provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare sul sito web del Ministero (http://www.mite.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).
 
Art. 8

Cumulo

1. Il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo e in generale dal citato regolamento UE 1407/2013.
 
Art. 9

Erogazione del contributo

1. Il contributo e' erogato dal Ministero, previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nonche' dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
Art. 10

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell'art. 11, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' oggetto di concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.
 
Art. 11

Controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.
2. A tal fine, il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
 
Art. 12

Revoche

1. Il contributo concesso e' revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilita' penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 10;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attivita' di controllo di cui all'art. 11;
e) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 8.
2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante il soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.
 
Art. 13

Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
 
Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero assicura che i dati personali di cui entra in possesso a seguito dell'attuazione del presente decreto siano trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679.
 
Art. 15

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi dell'art. 6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.- Invitalia si provvede esclusivamente nell'ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
 
Art. 16

Disposizioni finali

1. Il Ministero garantisce, ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al decreto.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 3, e' definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto resta subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, all'esito della notifica da parte del Ministero ai sensi dell'art. 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2021

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 56