Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 novembre 2021 |
Requisiti, criteri e modalita' per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518 e successive modificazioni recante «Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero»; Visto in particolare l'art. 9 della predetta legge 1° luglio 1970, n. 518, che riconosce al Ministro dello sviluppo economico la possibilita' di concedere contributi per le spese di funzionamento alle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della stessa legge; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto in particolare l'art. 42, comma 2, del richiamato decreto-legge che prevede, fra l'altro, la concessione di contributi in favore di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1º luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2014 che disciplina i requisiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 concernente, fra l'altro, l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese; Visto in particolare l'art. 2, comma 13, del predetto decreto-legge che ha lasciato al Ministero dello sviluppo economico le competenze attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518; Ritenuto opportuno individuare criteri per la concessione dei contributi che tengano conto dell'efficienza e dell'efficacia delle Camere di commercio italiane all'estero; Ritenuto altresi' necessario, anche sulla scorta delle evidenze emerse nella gestione del contributo alla Camere di commercio italiane all'estero ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014, procedere all'indicazione delle spese di funzionamento e a una migliore specificazione delle attivita' promozionali riconoscibili a contributo e una rideterminazione delle relative spese ammissibili; Considerato il ruolo di rappresentanza, assistenza, supporto e indirizzo svolto dall'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, che sostituisce integralmente il decreto ministeriale 24 aprile 2014 citato nelle premesse, determina i criteri e le modalita' per disciplinare l'intervento del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) consistente nella erogazione di contributi a favore delle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della legge n. 518/1970 (di seguito CCIE) per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione. 2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzate dalle CCIE. 3. Il presente decreto disciplina, altresi', i rapporti tra il Ministero e l'associazione delle Camere di commercio italiane all'estero (di seguito Assocamerestero) nell'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy attraverso la rete delle CCIE. |
| Allegato A
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili, oltre a rispettare quanto previsto all'art. 2, comma 2 del presente decreto, dovranno essere riconducibili alle seguenti tipologie: 1 - costi del personale subordinato e/o che nell'anno di riferimento del programma promozionale ha lavorato in modo costante per la CCIE, solo per la parte inerente alla realizzazione del programma promozionale presentato (tra i costi del personale vanno inseriti non solo quelli inerenti il personale con contratti di lavoro subordinato o comunque legati da rapporti lavorativi di lungo termine o caratterizzati da stabilita', ma anche quelli del personale inquadrato nello staff della Camera e pagato dietro presentazione di parcelle a seguito di forme di contratto di lavoro flessibili quali collaborazione ecc.); 2 - costi generali di funzionamento (la voce comprende i costi relativi a servizi di consulenza, i costi per prestazioni di terzi e tutti gli altri costi variabili e fissi necessari per il funzionamento della camera) ammessi in modo forfettario in proporzione alle spese di personale dichiarate alla realizzazione del programma promozionale presentato; 3 - costi diretti per la realizzazione del programma, di tale tipologia di costi sono ammissibili: spese di viaggi e missioni sostenute dal personale della Camera, esclusivamente i costi di viaggio e alloggio del personale della Camera necessari allo svolgimento delle attivita' promozionali; spese di affitto di aree e allestimenti di fiere in Italia e nel territorio di competenza della CCIE; spese per la partecipazione a fiere, convegni, seminari utili alla realizzazione del programma promozionale; spese organizzative e di affitto di locali per workshop, seminari, convegni, sfilate e degustazioni; spese per la realizzazione, cartacea o digitale, di materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni e pubblicazioni; spese per campagne pubblicitarie sui media, solo quelle riferite alle singole iniziative promozionali; spese di acquisto e trasporto, sdoganamento di prodotti made in Italy per esposizioni o utilizzo in occasioni di iniziative promozionali, nonche' le connesse spese assicurative; spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia; docenze formative; spese organizzative per stage formativi di studenti italiani (con l'esclusione di viaggio, vitto e soggiorno) e di placement di studenti presso aziende estere; spese di interpretariato e traduzioni; spese per consulenza professionali necessarie a progettare, implementare, promuovere ed erogare le iniziative ammissibili del programma promozionale e completare i servizi di consulenza tecnica alle imprese forniti dalla Camera; spese per la progettazione, l'implementazione e l'utilizzo di servizi digitali e piattaforme di promozione del made in Italy; spese per studi di mercato (strettamente funzionali alle iniziative promozionali); spese di catering e altre spese di carattere logistico ed organizzativo riconducibili agli eventi promozionali ammissibili; spese sostenute da collaboratori e dipendenti della camera, i cui documenti giustificativi sono allegati alla nota spese del dipendente/collaboratore nel quale si evince la richiesta di rimborso alla Camera, per lo svolgimento di azioni del Programma promozionale; 4 - Costi per attivita' di rete (Convention mondiale della CCIE, meeting dei segretari generali; riunione d'area annuale), di tale tipologia di costi sono ammissibili solo quelli di viaggio (da e per la citta' di svolgimento dell'attivita') e alloggio (per i soli giorni necessari allo svolgimento dell'attivita' di rete o di altra attivita' collaterale ma sempre rientrante tra quelle ammissibili ai sensi del presente decreto ministeriale). |
| Art. 2
Programma promozionale: iniziative ammissibili e spese riconoscibili
1. Al fine di ottenere i contributi ciascuna CCIE presenta, secondo le modalita' indicate al successivo art. 5, il Programma promozionale di attivita' articolato in progetti promozionali per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono ammesse a contributo: a) l'organizzazione di eventi promozionali a beneficio delle imprese italiane nello Stato o nell'area geografica di operativita' della CCIE (partecipazione a fiere e mostre mercato; attivita' collaterali a tali partecipazioni quali: azioni di comunicazione e informative, seminari, tavole rotonde e workshop informativi, incontri bilaterali tra imprese italiane ed imprese locali); b) missioni commerciali settoriali (l'organizzazione di missioni di buyer in Italia nonche' di missioni di imprese italiane nel Paese di operativita' della CCIE, gli incontri bilaterali fra imprese italiane ed estere); c) pubblicazioni, azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi Made in Italy e la promozione delle principali manifestazioni fieristiche italiane nel Paese o area geografica di operativita' della CCIE (road show, country presentation; partecipazione diretta a eventi fieristici con stand camerale; seminari e workshop informativi); d) progetti specifici di assistenza e consulenza alle imprese italiane: per l'inserimento nel mercato di riferimento della CCIE; per la messa in rete delle imprese (ricerche di mercato, ricerca partners, consulenze specialistiche); e) in una logica di promozione integrata, formazione linguistica a operatori italiani e esteri e azioni formative quali convegni, seminari, corsi a favore dei rappresentanti delle imprese italiane su tematiche economico-commerciali, fiscali e doganali; f) stage formativi per studenti italiani, assistenza ai processi di alternanza scuola-lavoro, in particolare con i soggetti del sistema camerale italiano; g) servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali; h) attivita' di rete: partecipazione dei presidenti e dei segretari generali alla convention mondiale delle CCIE; al meeting dei segretari generali e alla riunione d'area annuale; i) eventuali ulteriori iniziative promozionali, secondo le modalita' e nei limiti stabiliti con il decreto direttoriale di cui al successivo art. 3, comma 3. 2. Le spese sostenute affinche' possano essere considerate ammissibili alle agevolazioni devono essere: a) imputabili all'intervento/iniziativa ammesso a contributo, in quanto sostenute esclusivamente per esso; b) riconducibili ad una delle categorie di spesa indicate come ammissibile; c) pertinenti, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa e l'attivita' oggetto del progetto; d) connesse alle attivita' promozionali realizzate e attestate da documenti giustificativi; e) legittime, cioe' sorrette da documentazione giustificativa conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistiche e comunque tali da dimostrare in modo certo che le relative spese siano connesse alla determinata attivita' per la quale si chiede il contributo. 3. Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno degli operatori italiani e dei rappresentanti delle imprese italiane nel Paese di operativita' della CCIE. Potranno essere ammesse soltanto le spese di competenza dell'anno di riferimento dei Programmi promozionali presentati dalle CCIE. 4. L'elenco dettagliato delle tipologie di spese ammissibili e' riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. A misura del costante progresso dei servizi offerti dalle CCIE alle imprese, possono essere individuati eventuali ulteriori tipologie di spese ammissibili, secondo le modalita' e nei limiti stabiliti con il decreto direttoriale di cui all'art. 3, comma 3. Con il medesimo decreto direttoriale, laddove ritenuto necessario, possono essere fornite ulteriori indicazioni sulle modalita' di rendicontazione delle spese da parte delle CCIE. |
| Art. 3
Contributi
1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente decreto sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nei modi e nelle forme di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012. 2. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto esercizio a fondo perduto, non potra' in ogni caso superare il 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procedera' alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili. Sono esclusi da tale riparto proporzionale i progetti speciali di cui al successivo art. 4. La percentuale di contributo spettante a ciascuna CCIE e' determinata - tenuto conto delle risorse disponibili - sulla base dello score di affidabilita' in base alla quale il Ministero classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti alle CCIE piu' performanti e percentuali di contributo decrescenti alle CCIE meno performanti, avendo come valore di riferimento la percentuale risultante dal riparto proporzionale delle risorse. 3. Con provvedimento del dirigente della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale, (di seguito decreto direttoriale) pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it vengono individuati il valore minimo di rendicontazione ammissibile dei programmi promozionali realizzati dalle CCIE, il limite percentuale delle spese di struttura e i criteri e le modalita' attraverso cui il Ministero, avvalendosi di Assocamerestero per l'attivita' di pre-istruttoria tecnica, determina lo score di affidabilita' in base alla quale il Ministero classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti alle CCIE ammesse al contributo sulla base di indicatori di performance riferiti ai seguenti aspetti: a. affidabilita' strutturale; b. affidabilita' organizzativa; c. affidabilita' economico-finanziaria; d. affidabilita' relazionale e di rete. 4. Perdurando le esigenze connesse allo stato di pandemia, per le rendicontazioni degli anni 2020 e 2021 l'applicazione degli score di affidabilita' e' sospesa e i contributi verranno erogati in modo proporzionale all'incidenza percentuale media, nell'ultimo triennio utile, degli importi rendicontati dalla singola Camera sul totale della rendicontazione dell'intera rete delle CCIE ammesse a contribuzione nel triennio di riferimento. 5. Con il decreto di cui all'art. 42, comma 2 del decreto-legge n. 83/2012 quota parte dei fondi iscritti annualmente nel capitolo 2515 di cui al comma 1 del presente articolo, pari a non piu' del 2% (due per cento) degli stessi, puo' essere utilizzata per consentire adeguato supporto alla Direzione generale competente, anche se del caso individuando un ente in house del Ministero, per le attivita' di controllo della rendicontazione del Programma promozionale prodotta dalle CCIE. |
| Art. 4
Progetti speciali
1. Il Ministero, anche sulla base delle priorita' individuate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, puo' proporre alle CCIE maggiormente affidabili, definite secondo la graduatoria di merito di cui al precedente art. 3, singolarmente o in aggregazione tra loro, con le modalita' tecnico-operative individuate con successivo decreto direttoriale, specifici progetti di attivita' promozionale. In tal caso le Camere interessate ne assumono la responsabilita' gestionale sulla base del piano finanziario. |
| Art. 5
Presentazione del programma promozionale
1. Ciascuna CCIE, al fine di potere accedere al contributo, deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il Programma promozionale secondo le seguenti modalita': a) presentazione attraverso il sistema informativo Pla.Net di una relazione che illustri le finalita' generali dell'azione camerale, descriva le attivita' che la CCIE intende svolgere nell'ambito delle iniziative ammissibili individuate dall'art. 2, comma 1, indichi gli obiettivi che con tali azioni intende conseguire e determini il costo previsto per l'esecuzione del Programma. b) inserimento dei dati relativi alle singole iniziative oggetto del programma promozionale nella banca dati Pla.Net. 2. La presentazione del Programma comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. Con il decreto direttoriale di cui al precedente art. 3, comma 3, vengono disciplinati i limiti e le modalita' attraverso cui e' ammessa l'integrazione o la modifica da parte delle CCIE dei Programmi gia' presentati. 3. La rinuncia alla realizzazione del Programma deve essere motivata e comunicata senza ritardo al Ministero. 4. Assocamerestero verifichera' la correttezza formale e procedurale della presentazione dei programmi promozionali presentati dalla CCIE tramite il sistema informatico Pla.Net., dandone riscontro alle stesse per il tramite del medesimo sistema. |
| Art. 6 Rendicontazione del Programma promozionale realizzato e procedura per l'ammissione al contributo
1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e' stato realizzato il Programma promozionale articolato in progetti ai sensi dell'art. 2, le CCIE devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le societa' ed il sistema camerale, al domicilio digitale (PEC) dgv.div07@pec.mise.gov.it, tramite la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e degli obiettivi conseguiti con riferimento ai singoli progetti, corredata dalla rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato e da tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi ai costi per i quali si richiede il contributo. Ciascuna Camera invia contestualmente copia della documentazione all'Assocamerestero che ne cura la pre-istruttoria. Il rendiconto delle attivita' svolte e dei costi sostenuti dovra' essere sottoscritto dal rappresentante legale della Camera con firma digitale. 2. Perdurando le esigenze connesse allo stato di pandemia, per le rendicontazioni degli anni 2020 e 2021, l'invio della documentazione probatoria e' relativo alle sole spese per l'acquisto da terzi soggetti di servizi funzionali alla realizzazione del Programma. 3. Sono ammesse a contributo solo le CCIE che hanno realizzato il programma promozionale per un valore economico uguale o superiore alla soglia minima fissata annualmente con decreto direttoriale; tale soglia minima non si applica al Programma presentato dalle CCIE nel primo biennio successivo al provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 2, della legge n. 518/1970. 4. Il competente ufficio della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le societa' ed il sistema camerale, in base alla attivita' di pre-istruttoria svolta da Assocamerestero e alle risultanze delle attivita' di controllo della rendicontazione di cui all'art. 3, comma 5, valuta l'ammissibilita' delle attivita' di cui all'art. 2, la validita' tecnico-economica e la congruita' e l'ammissibilita' dei costi sostenuti. Ai fini della predetta valutazione il competente Ufficio potra' sempre chiedere alle CCIE eventuali elementi di approfondimento. 5. Il provvedimento di concessione del contributo e' adottato sentita la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente. 6. L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilita' generale dello Stato e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili. |
| Art. 7
Controlli, recuperi, revoche
1. Il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicita' delle dichiarazioni, la regolarita' della documentazione presentata, nonche' l'attuazione delle iniziative sovvenzionate. Ove da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerti la non idoneita' della Camera a ricevere il contributo o la insufficienza di quanto rendicontato rispetto alle somme erogate, tali somme verranno recuperate per intero o parzialmente. 2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 avviene a valere sui contributi maturati dalla CCIE negli esercizi successivi o tramite revoca nel caso di impossibilita' di procedere al recupero. 3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di cinque anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le societa' ed il sistema camerale, anche tramite Assocamerestero, ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo. 4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e' di competenza del Foro di Roma. |
| Art. 8
Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicita'
1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalita' relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento e' il direttore generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le societa' ed il sistema camerale. |
| Art. 9
Rapporti Ministero-Assocamerestero
1. Il Ministero si avvale dell'Assocamerestero per lo svolgimento delle attivita' di pre-istruttoria tecnica dei programmi, dei rendiconti, degli statuti camerali, del gradimento sui nuovi segretari generali, per il monitoraggio annuale delle attivita' e della funzionalita' delle CCIE riconosciute. 2. Assocamerestero partecipa alle periodiche riunioni della Conferenza dei servizi per la concessione del riconoscimento ministeriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 518/1970, fornendo informazioni e supporto tecnico sull'attivita' della rete delle CCIE. 3. Per favorire una maggiore efficacia alle azioni di promozione, nonche' un adeguato sostegno alle imprese italiane sui mercati esteri, il Ministero puo' stipulare, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 56 del 2005, accordi con Assocamerestero finalizzati a realizzare specifici progetti d'internazionalizzazione, in uno o piu' Paesi, a sostegno di uno o piu' settori di interesse nazionale, attraverso la gestione operativa delle CCIE. 4. Al fine di valorizzare il principio della sussidiarieta' tra la rete dell'Agenzia ICE e la rete delle CCIE, il Ministero puo' stipulare con l'Agenzia ICE e l'Assocamerestero anche disgiuntamente specifici accordi e convenzioni per la realizzazione di azioni mirate all'incremento dei rapporti economico-commerciali con l'Italia, per la fornitura di servizi alle imprese e per il piu' opportuno seguito degli esiti delle missioni economiche. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2021
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 48 |
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