Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 2 marzo 2022 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 870). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticita' conseguenti alle tensioni internazionali nell'area; Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta e' stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalita' di primo soccorso; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare in territorio estero soccorso e assistenza alla popolazione colpita; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Dispone:
Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorita' competenti dell'Ucraina per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency response and coordination center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, negli hub logistici individuati dall'Unione europea ovvero nelle localita' individuate dagli altri Paesi richiedenti, di personale del medesimo Dipartimento, del volontariato organizzato di protezione civile e delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nonche' di attrezzature e materiali individuati e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 6. 3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2. |
| Art. 2 Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione
1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento emergenziale di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore dell'Ucraina, con le modalita' di cui al comma 2, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1. 2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorita' dell'Ucraina accompagnato da un verbale sottoscritto al momento della consegna. In caso di intermediazione delle autorita' di altro Paese membro della Unione europea incaricato di gestire l'hub logistico interessato il verbale di consegna potra' essere sottoscritto dai rappresentanti di quest'ultimo Paese. 3. Al reintegro dei beni oggetto di donazione di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6. |
| Art. 3 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile
1. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. 2. Alla Croce rossa italiana e' riconosciuto il rimborso delle spese per vitto ed alloggio sostenute dal proprio personale impiegato all'estero per il contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza. 3. Ai volontari di protezione civile si applicano i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell'art. 6. |
| Art. 4 Ricognizione delle richieste di assistenza e donazione di beni finalizzate al soccorso e all'assistenza alla popolazione. 1. In ragione dell'evoluzione del contesto emergenziale in rassegna e delle ulteriori richieste che potranno essere rappresentate dal Meccanismo unionale di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione e valutazione delle ulteriori disponibilita' di personale, mezzi, attrezzature e materiali da inviare negli hub logistici individuati dall'Unione europea ovvero nelle localita' individuate dagli altri Paesi richiedenti ai fini dell'invio delle conseguenti offerte di assistenza, tramite il sistema Common emergency communication and information system (CECIS) dell'Unione europea. 2. A seguito dell'accettazione delle offerte di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il trasporto e, ove necessario, il reintegro dei beni di cui trattasi rientranti nelle attivita' di cui all'art. 25, comma 2, lettera a). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a trasmettere la prevista relazione per le successive deliberazioni del Consiglio dei ministri per lo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie a tal fine necessarie e l'autorizzazione alla spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del medesimo decreto. 3. Alla definizione delle modalita' di reintegro dei beni di cui al comma 2 si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 5
Deroghe
1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14; disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. |
| Art. 6
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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