Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 febbraio 2022 |
Scioglimento della «Avio service societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla AGCI e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto; Considerato che l'ente si e' sottratto alla vigilanza e che, pertanto, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017; Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che in data 14 dicembre 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione e' risultata l'individuazione del nominativo della dott.ssa Alessandra Caffari;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Avio Service societa' cooperativa a responsabilita' limitata» con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 13082791008), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominata commissario liquidatore la dott.ssa Alessandra Caffari, nata a Roma (RM) il 31 maggio 1986 (codice fiscale CFFLSN86E71H501Q), ivi domiciliata in via Merulana n. 139. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 25 febbraio 2022
Il direttore generale: Vitale |
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