Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2022, S.O. n. 8/L).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle universita' statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;
b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di facolta' assunzionali previste nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 313, in materia di facolta' assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per i trienni 2019-2021 e 2022-2024» e le parole «50 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1,» sono sostituite dalle seguenti: «50 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2,».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle facolta' assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di facolta' assunzionali del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorita' i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.
8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 259:
1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;
b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».
9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di facolta' assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di potenziare e accelerare le attivita' e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonche' di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole «nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».
11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.
11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo e' soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresi', il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonche' i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticita' tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalita' alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.
11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell'operativita' della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non piu' di cinque unita' di personale in posizione di comando provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorita' indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della task force puo' essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di societa' e organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo Stato, previo rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero.
11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attivita' e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e la parola «adotta» e' sostituita dalle seguenti: «e' adottato»;
3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e' adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere sulle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonche' delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.»;
b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:
1) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»;
2) dopo le parole: «ordinarie procedure di mobilita',» sono inserite le seguenti: «ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,».
12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attivita' relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: «attraverso» sono inserite le seguenti: «lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero».
12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «legge 28 maggio 2021, n. 76,» sono inserite le seguenti: «ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,».
12-quater. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attivita' connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche da parte di societa' in house per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».
14. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.
15. La validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata fino al 31 dicembre 2022.
16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 31 dicembre 2022.
19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;
b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;
c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.».
20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attribuzione dei gradi di vertice, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono inserite le seguenti: «e, se non abbiano raggiunto il limite di eta' al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di eta' e comunque al massimo per un altro anno,»;
b) al comma 4, la parola «mandato» e' sostituita dalla seguente: «triennio».
21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di finanza, dopo primo periodo e' inserito il seguente: «Se non abbia raggiunto il limite di eta' al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di eta' e comunque al massimo per un altro anno.».
23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato fino al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la piena operativita' dell'Istituto.
25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio, di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attivita', il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma e' prorogato sino al termine della durata del Consiglio».
25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis e' soppresso e dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis e' prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed e' adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18».
25-ter. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «Nel triennio 2019-2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;
b) alla lettera h), le parole «inderogabilmente entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 marzo 2022».
26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', al primo periodo, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e, al secondo periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita' di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27-bis. Al fine di rafforzare la capacita' amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonche' di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, puo' avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha gia' prestato attivita' lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine e' autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. La durata degli incarichi di collaborazione gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e, quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.
28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al terzo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, e' sostituito dai seguenti:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'universita' e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'universita' e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalita' di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'universita' e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego».
28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:
«Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni). -
1. Omissis.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2022.
3.-6-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013, n. 304 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis.
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2022.
6. - 14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1. Omissis.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
e 2019 e 2020, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni
ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
31 dicembre 2022.
3. Omissis.
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre
2022.
5. - 12-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. - 14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1148,
lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. n.
62:
«Art. 1 - 1148. In materia di graduatorie e
assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
a). - d). Omissis.
e) il termine per procedere alle assunzioni
autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
prorogato al 31 dicembre 2022;
f). - h). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 313 e 318,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n.
62:
«Art. 1 - 313. Al fine di assicurare il mantenimento
dei necessari standard di funzionalita'
dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai
peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine
pubblico, il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2022, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente
dotazione organica, ad assumere le seguenti unita' di
personale della carriera prefettizia e di livello
dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile
dell'interno, cosi' suddiviso: a) 50 unita' nella qualifica
iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unita'
nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza
dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unita' nell'Area III,
posizione economica F1; d) 450 unita' nell'Area II,
posizione economica F2. Agli oneri di cui al presente
comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019
e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo.
Omissis.
318. La dotazione organica dell'Avvocatura dello
Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata di 6
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85
unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello
Stato, per i trienni 2019-2021 e 2022-2024, e' autorizzata
ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente
di personale di 6 unita' di livello dirigenziale non
generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area II,
posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, anche con particolare
specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella
procedura concorsuale per la copertura delle posizioni
dirigenziali di cui al periodo precedente puo' essere
prevista una riserva per il personale interno in possesso
dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel
limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente
comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro
per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a
4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-ter, del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, (Disposizioni urgenti
per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca), convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6:
«Art. 3. (Ripartizione delle strutture e degli
uffici). - 1. - 3-bis. Omissis.
3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere
entro il 31 dicembre 2022, a valere sulle facolta'
assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni
centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo
e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal
fine, le predette facolta' assunzionali s'intendono
riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al
Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione
alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis,
ferma restando l'attribuzione al solo Ministero
dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al
personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.
4. - 9-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 17, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021,
n. 123:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva
nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente). - 1. - 16.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14
sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative
all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali
oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre
2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti
vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono
utilizzate nel corso degli anni successivi con priorita'
rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In
ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione e
classe di concorso, in caso di incapienza dei posti
destinati annualmente alle assunzioni, possono essere
disposte anche negli anni scolastici successivi, sino
all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo
58, comma 1 lett. b).
18. - 21. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. n. 255:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. - 2.
Omissis.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
4. - 28. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 259, commi 1 e 7 e
dell'articolo 260, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
S.O. n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77:
«Art. 259 (Misure per la funzionalita' delle Forze
Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di
comunita' in materia di procedure concorsuali). - 1. Per lo
svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle
Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione
penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna,
al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19, per la durata dello stato di
emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure
restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque
non oltre il 31 marzo 2022, si applicano le disposizioni
dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. - 6. Omissis.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per
gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli
anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e
d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1,
comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera a), e 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30
dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31
dicembre 2022."
«Art. 260 (Misure per la funzionalita' delle Forze
Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di corsi di formazione). - 1.
Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,
per la durata dello stato di emergenza epidemiologica
dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e
fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento
dello stesso, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, si
applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. - 7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46:
«Art. 1 - 884. Al fine di potenziare e accelerare le
attivita' e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali
dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli
uffici periferici delle amministrazioni statali, delle
altre amministrazioni pubbliche interessate e dei
cittadini, nonche' di incrementare il livello di efficienza
degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria,
tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato
avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali
dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
connesse funzioni di supporto e coordinamento delle
attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per l'anno 2022, a bandire
procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei
limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente
complessivo di personale non dirigenziale pari a 550
unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II,
posizione economica F2, da destinare alle ragionerie
territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III,
posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle
commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di
personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando
la possibilita' di avvalersi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera
c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: 'l'unificazione e la
rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali
presso le articolazioni periferiche, apportando una
riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero
non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, del
decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 (Attuazione
della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo
2019, n. 57:
«Art. 36 (Adempimenti conseguenti all'attuazione
della direttiva (UE) 2015/2436). - 1. Al fine dello
svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, il
Ministero dello sviluppo economico, nel quadriennio
2019-2022, e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in
dotazione organica, trenta unita' da inquadrare nell'area
III, posizione economica F1, selezionate attraverso
apposito concorso pubblico, in possesso di specifici
requisiti professionali necessari all'espletamento dei
nuovi compiti operativi.
2. - 14. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 9, e 63
del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. n. 150:
«Art. 11 (Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica (ex art. 12 eecc - ex
art. 25 d.lgs. n. 259/2003). - 1. - 8. Omissis.
9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari
alla durata richiesta nella notifica e comunque non
superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31
dicembre dell'ultimo anno di validita', termine elevabile
alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o
risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in
cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia
previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza
l'autorizzazione generale puo' essere rinnovata mediante
nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto
previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi
dell'articolo 63.
10. Omissis.»
«Art. 63 (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello
spettro radio armonizzato (art. 50 eecc)). - 1. Il
Ministero, d'intesa con l'Autorita', decide sul rinnovo dei
diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato
tempestivamente prima della scadenza della durata di tali
diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, e'
stata esplicitamente esclusa la possibilita' di rinnovo. A
tal fine, il Ministero valuta la necessita' di tale rinnovo
di propria iniziativa o su richiesta del titolare del
diritto, in quest'ultimo caso non piu' di cinque anni prima
della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi.
Cio' non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a
diritti esistenti.
2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1,
l'Autorita' prende in considerazione, tra l'altro:
a) la realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61
comma 2, nonche' degli obiettivi di politica pubblica
previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;
b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione
adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n.
676/2002/CE;
c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle
condizioni associate al diritto di cui trattasi;
d) la necessita' di promuovere la concorrenza o di
evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;
e) la necessita' di conseguire maggiore efficienza
nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione
tecnologica o del mercato;
f) la necessita' di evitare una grave
compromissione del servizio.
3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo
di diritti d'uso individuali dello spettro radio
armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso e'
limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo,
l'Autorita' applica una procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria e tra l'altro:
a) offre a tutte le parti interessate
l'opportunita' di esprimere le loro opinioni attraverso una
consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;
b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale
rinnovo.
4. L'Autorita' prende in considerazione eventuali
indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma
3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese
diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro
radio per la banda in questione quando decide se rinnovare
i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di
selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi
dell'articolo 67.
5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali
d'uso dello spettro radio armonizzato puo' essere
accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri
termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, possono modificare i contributi relativi ai
diritti d'uso in conformita' dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1043 e
1089, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1 - 1043. Al fine di coordinare le attivita' di
cui al comma 1039, il Ministero dello sviluppo economico e'
autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di cui
alla lettera d) del predetto comma 1039, una apposita task
force avvalendosi anche di personale fino a cinque unita'
in posizione di comando proveniente da altre pubbliche
amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico,
comprese le autorita' indipendenti, che mantiene il
trattamento economico, fondamentale e accessorio in
godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a
rimborsare integralmente alle amministrazioni di
appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento
economico. Della suddetta task force puo' essere chiamato a
far parte anche personale dipendente di societa' e
organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo
Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero
dei relativi costi.
Omissis.
1089. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito il Fondo per il commercio
equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalita' di cui
al comma 1090.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, commi 5, 6,
6-bis e 7-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
(Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. - 4. Omissis.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di
efficacia delle graduatorie per il reclutamento di
personale destinato all'attuazione del PNRR, e' sostituito
dal seguente:
«2. Al fine di garantire l'integrale copertura
dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita'
a valere sulle vigenti facolta' assunzionali, e'
autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso
di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la
durata dell'attuazione del PNRR, nonche' delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione
di personale con contratto sia a tempo determinato sia a
tempo indeterminato»;
7. - 8. Omissis."
«Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il
Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di
avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli
interventi del PNRR, nonche' di attuare la gestione e il
coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, per l'anno 2022, a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga
alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere
allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze
dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di personale pari a
centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello
iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di
cui cinquanta unita' da assegnare al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, trenta unita' al
Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento
delle finanze e trentacinque unita' al Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
e un contingente di settantacinque unita' da inquadrare
nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni
centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
2. - 6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 1, della
legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2022, n. 12,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 44( Rafforzamento delle strutture del Ministero
dell'economia e delle finanze preposte alle attivita' di
gestione, monitoraggio e controllo degli interventi
dell'Unione europea per il periodo di programmazione
2021-2027). - 1. Ai fini del rafforzamento delle attivita'
di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi
cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di
programmazione 2021-2027 nonche' di adeguamento
dell'ordinamento interno alla normativa europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento
della vigente dotazione organica, un contingente di
personale nel numero massimo di cinquanta unita' da
inquadrare nel livello iniziale della terza area,
attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici ovvero l'indizione di appositi concorsi
pubblici, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 13,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici: sospensione del
programma "cashback" e credito d'imposta POS). - 1. - 12.
Omissis.
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero a
procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per
le esigenze delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei
limiti della vigente dotazione organica, un contingente di
personale pari a cinquanta unita' da inquadrare nel livello
iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali.
14. - 18. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 243-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. n.
162:
«Art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (984)
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile
1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al
comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.".
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 10,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 novembre 2021, n. 265:
«Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni
e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - 1. - 9.
Omissis.
10. I comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo
243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri
bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a
tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui
all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti
dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime
finalita' nell'ultimo rendiconto precedente alla
deliberazione della citata procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2010, n. 125, S.O. n.114:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - 1. - 27. Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
29. - 37. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5 e
dell'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e
trasparenza). - 1. - 4. Omissis.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il
presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more del perfezionamento del regolamento di
organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro
il 31 luglio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10
del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di
prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi
ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti
rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. - 9. Omissis.»
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici). - 1. Per sostenere la
definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed
accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in
particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e
2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante
apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacita' amministrativa, anche
attraverso la messa a disposizione di esperti
particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione e la motivazione del provvedimento di
affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al
mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento della societa' Consip S.p.A. e delle centrali
di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle
amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
per la promozione e la realizzazione di progetti di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e
nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, per le societa' in house statali, i contenuti
minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri
possono essere posti a carico delle risorse previste per
l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle
risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi
dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di
supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di
supporto di cui al presente articolo, le societa'
interessate possono provvedere con le risorse interne, con
personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di
persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione
dell'articolo 14, comma 5, ne' ai fini dell'applicazione
dell'articolo 21 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.
6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di cui al
comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di supporto di
cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del
progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I
contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo
periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non superiore alla durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano,
a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e'
riferita la prestazione lavorativa; il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173:
«Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa). - 1. - 2. Omissis.
2-bis. Fino al 31 gennaio 2023, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
2-ter - 2-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione) convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41:
«Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie
funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e
delle strutture dei servizi di informazione per la
sicurezza). - 1. Omissis.
2. Fino al 31 gennaio 2023:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
condotte previste dalla legge come reato per le quali non
e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39,
comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270,
secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e
414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, la qualifica di agente di pubblica
sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo'
essere attribuita anche al personale delle Forze armate,
che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del
2007, al concorso alla tutela delle strutture e del
personale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la
sicurezza;
c) le identita' di copertura, di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono
essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui
all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007,
dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione
della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo
497, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore
generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni
e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne
segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza
della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza
gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identita' di copertura.
2-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 comma 5, 6 comma
7 e 7 comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. - 4. Omissis.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. - 8. Omissis."
«Art. 6. (Agenzia informazioni e sicurezza esterna).
- 1. - 6. Omissis.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. - 10. Omissis."
«Art. 7. (Agenzia informazioni e sicurezza interna).
- 1. - 6. Omissis.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. - 10. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1094, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. n. 84, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1094. (Attribuzione dei gradi di vertice). - 1.
- 2-bis. Omissis.
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi
di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il
Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in
carica tre anni e, se non abbiano raggiunto il limite di
eta' al termine del triennio, permangono nell'incarico fino
al limite di eta' e comunque al massimo per un altro anno,
senza possibilita' di proroga o rinnovo. Al termine del
mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non
abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per il grado,
puo' esserne disposto, a domanda, il collocamento in
congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per
raggiungimento dei limiti di eta', con riconoscimento, in
aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del
trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita
che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti
periodici e i passaggi di classe di stipendio.
4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma
3, se raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati
d'autorita' fino al termine del triennio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, quinto comma,
della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo
della Guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. - 1. - 4. Omissis.
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari
a tre anni e non e' prorogabile ne' rinnovabile. Se non
abbia raggiunto il limite di eta' al termine del triennio,
il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite
di eta' e comunque al massimo per un altro anno. Il
Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba
cessare dal servizio permanente effettivo per
raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato
d'autorita' fino al termine del mandato. Al termine del
mandato e' disposto il collocamento in congedo da
equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento
dei limiti di eta', con applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.».
- La legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5. (Presidente). - 1. Omissis.
2. Il presidente dura in carica cinque anni e puo'
essere confermato. Qualora la durata in carica del
Presidente non coincida con quella del Consiglio di cui
all'articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il
completamento del programma di attivita', il termine di
scadenza del mandato di cui al presente comma e' prorogato
sino al termine della durata del Consiglio.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 4-bis e 15, comma
1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, S.O. n. 6, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile). -
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme
che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria
delle camere di commercio e delle loro aziende speciali,
nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza
pubblica.
2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono
individuate forme di collaborazione fra gli stessi
Ministeri, al fine di coordinare le attivita' ispettive nei
confronti delle camere di commercio e delle loro aziende
speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le indennita' spettanti ai
componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere
di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni
regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per
lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli
organi, nonche' nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo
13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti
al trattamento economico degli amministratori, dei
dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle
unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilita'
ed inconferibilita' previsti dalla legge.
2-bis. 1. Con il decreto di cui al comma 2-bis e'
prorogato il divieto dei compensi degli organi per le
camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1°
gennaio dell'anno successivo al completamento
dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i
criteri per il trattamento economico relativo agli
incarichi degli organi delle camere di commercio ed e'
adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere
di commercio in base alla legislazione vigente, senza che
possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di
cui all'articolo 18.
2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e' istituito un Comitato indipendente di
valutazione delle performance del sistema camerale composto
da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente
designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno
designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza
Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata
professionalita' con comprovate esperienze sia nel settore
pubblico che in quello privato in tema di valutazione
dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della
performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello
sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la
finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non
spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese e
altri emolumenti comunque denominati.
2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e
misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico:
a) delle condizioni di equilibrio economico
finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle
azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema
camerale;
b) dell'efficacia dei programmi e delle attivita'
svolti anche in forma associata e attraverso enti e
organismi comuni.
2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un
rapporto sui risultati dell'attivita' camerale e provvede a
trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere.
2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni
di cui al comma 2-quater, individua le Camere di commercio
che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del
riconoscimento delle premialita' di cui all'articolo 18,
comma 9.»
«Art. 15 (Riunioni e deliberazioni) - 1. Il consiglio
si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per
l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di
ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e
programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento
del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per
l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via
straordinaria quando lo richiedano il presidente o la
giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio
stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono
trattare.
2. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali) convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235:
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. -
1-quater. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 54-ter, comma 1,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 54-ter. (Riorganizzazione del sistema camerale
della Regione siciliana). - 1. La Regione siciliana, in
considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa
attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre 2022, a
riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando
gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di
equilibrio economico nonche' del numero massimo di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di
commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e
patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti
nella medesima circoscrizione territoriale.
2. - 3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - 446. Negli anni 2019-2022, le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori
socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato
articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica
utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo
determinato o contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali,
possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei
suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano
di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti
di anzianita' come previsti dall'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero
dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita'
socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo
periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante
prova di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei
profili professionali delle aree o categorie per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate,
per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei
profili professionali delle aree o categorie per i quali e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a
valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto
del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno
utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro
ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto
dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione
che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere
a regime la relativa spesa di personale, previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse
finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di
cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci
la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di
spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato
dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti
appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
contributo statale concesso permanentemente, nonche' di
quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in
materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto
del principio del saldo positivo di bilancio e delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli
enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai
fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557,
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al
netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e
dalle regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure
di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi
dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
il 31 marzo 2022, e' autorizzata la proroga dei contratti a
tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di
30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello
Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 495 e
162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n.
45, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Omissis). - 495. Al fine di semplificare le
assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei
lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita',
anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino
al 31 marzo 2022 in qualita' di lavoratori sovrannumerari,
alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del
personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente
normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497,
primo periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre
2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente
utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma
25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui
al primo periodo del comma 497 del presente articolo.
Omissis.
162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per
l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2022
nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468
(Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a
norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
e' stato abrogato dal decreto legislativo 16 settembre
2015, n. 150.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196,
in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel
Mezzogiorno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
1997, n. 199:
«Art. 2. (Ripartizione e suddivisione delle risorse).
- 1. La ripartizione delle risorse previste per
l'attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1, tra
le regioni e le province, e' effettuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tenendo conto della distribuzione percentuale, nelle
medesime aree, del numero medio annuo nel 1996 di persone
in cerca di occupazione da piu' di un anno, della classe di
eta' 20-29 anni, secondo la definizione allargata ISTAT,
ripartendo, per le province interessate, il dato regionale,
in modo proporzionale al numero di iscritti alla prima
classe delle liste di collocamento.
2. La suddivisione delle risorse da destinare al
finanziamento dei lavori di pubblica utilita' e delle borse
di lavoro e' determinata, sentite le regioni e le province
interessate e la Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, con il decreto ministeriale di cui al comma 1, in
modo equilibrato al fine di ottenere la piena realizzazione
degli interventi e garantire il raggiungimento degli
obiettivi, con particolare riferimento, per quanto attiene
ai progetti di pubblica utilita', alla effettiva
stabilita', come tale intendendosi l'autosufficienza
economica, nel tempo, delle nuove attivita' poste come
sbocco dei progetti. Per quanto riguarda le risorse
destinate ai lavori di pubblica utilita', si tiene conto
dell'incidenza nelle singole regioni o province dei
progetti di lavori di pubblica utilita' interregionali; per
quanto riguarda le risorse destinate alle borse di lavoro,
il decreto di cui al comma 1, contiene la distribuzione
provinciale all'interno delle singole regioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2020, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999,
n. 144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000,
n. 82:
«Art. 7. Incentivi alle iniziative volte alla
creazione di occupazione stabile.
1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici
economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che
assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto un contributo pari
a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente
disposizione trova applicazione anche nei confronti delle
cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai
soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori.
2. - 14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99:
«Art. 1 (Omissis). - 199. Nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con
una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalita' di
cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365,
lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. n.
57:
«Art. 1 (Omissis). - 65. Nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) Omissis.
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
c). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 298, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 (Omissis). - 298. Il fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo
comma 365, e' rifinanziato per euro 130.725.000 per l'anno
2019, per euro 328.385.000 per l'anno 2020 e per euro
433.913.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative
assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono
autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a
favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti
pubblici non economici nazionali e delle agenzie
individuati con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, (Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203,
S.O. n. 30:
«Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
culturale e per lo spettacolo). - 1. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di
assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza
delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio degli uffici periferici, puo'
autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle
procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di
Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici gia'
autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo
massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il
limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di
24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori
possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto
degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse
fasi della procedura.
2. - 13. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 303 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. - 4. Omissis.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.".
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 6, del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 32. (Misure per l'edilizia scolastica, per i
patti di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita'
didattica per l'anno scolastico 2020-2021). - 1. - 5.
Omissis.
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui
all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 30 settembre 2023
limitatamente alle graduatorie comunali del personale
scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. La
validita' delle graduatorie comunali del personale
scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in
scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, e'
prorogata al 30 settembre 2023.
6-bis. - 7-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-sexiesdecies,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19) convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-sexiesdecies (Proroga delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto
2017, n. 124). - 1. Per l'anno 2021 il termine di cui
all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4
agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° luglio 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 2 e 3,
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per
il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
aprile 2021, n. 79, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure
per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di
formazione iniziale) - 1. - 1-bis. Omissis.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le
modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove
necessario, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2022, la non
contestualita', assicurando comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Fino al 31 dicembre 2022, per le procedure
concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni
di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta
alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e
digitali di cui al comma 1, lettera b), nonche' le
eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le
medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta
alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione
dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone
tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime
forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, per
un periodo massimo di trenta giorni, i termini di
partecipazione, nonche', per le procedure relative al
reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento
di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni di
cui al comma 1 possono altresi' prevedere l'espletamento di
una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in
deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).
4. - 11-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n.112, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38. (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea). - 1. - 2. Omissis.
3. Sino all'adozione di una regolamentazione della
materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei
titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello
Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici destinati al
reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo
parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del
Ministero dell'universita' e della ricerca. I candidati che
presentano domanda di riconoscimento del titolo di
ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono
ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui
al presente comma solo nei confronti dei vincitori del
concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare
comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della
graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero
dell'universita' e della ricerca ovvero al Ministero
dell'istruzione.
3-bis. - 3-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189
(Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11
luglio 2002, n. 148), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 2009, n. 300:
«Art. 3 (Riconoscimento dei titoli di studio da parte
del Ministero). - 1. Sono di competenza del Ministero le
valutazioni concernenti il riconoscimento:
a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione
di punteggio per la definizione della graduatoria
definitiva in caso di pubblici concorsi, nonche' ai fini
della progressione in carriera, su richiesta
dell'amministrazione interessata;
b) dei titoli di studio e dei relativi curricula
studiorum ai fini previdenziali;
c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai
Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche
amministrazioni;
d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti
di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al
praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento
della laurea e della laurea specialistica o magistrale,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio
o Collegio nazionale della relativa categoria
professionale, se esistente.
2. Le amministrazioni interessate per il
riconoscimento di titoli di studio per le finalita' di cui
al comma 1 inviano al Ministero l'istanza degli interessati
corredata dei seguenti documenti:
a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da
un istituto di istruzione superiore straniero:
1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2) certificato analitico degli esami sostenuti,
rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo
di studio e tradotto;
3) dichiarazione di valore in loco della
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente
per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce
il titolo di studio, che specifichi durata del corso,
valore del titolo di studio e natura giuridica
dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto
ordinamento;
4) documentazione comprovante la finalita' per la
quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio;
b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un
istituto di istruzione superiore:
1) titolo di studio tradotto;
2) certificato analitico degli esami sostenuti,
rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo
di studio e tradotto;
3) documentazione comprovante la finalita' per la
quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio.
3. Il provvedimento conclusivo e' adottato dal
Ministero entro novanta giorni dal ricevimento
dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello
di diniego sono comunicati all'interessato e
all'amministrazione interessata.
4. Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini
della registrazione del contratto da parte della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero
degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica di
volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' di competenza del
Ministero, previa istanza dell'interessato. Entro novanta
giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento
della corrispondenza della documentazione prodotta ai
requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il Ministero
adotta il provvedimento di riconoscimento. Tale
provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di
riconoscimento e' notificato all'interessato e
all'amministrazione interessata.»
«Art. 4 (Riconoscimento dei titoli di studio da parte
di altre amministrazioni). -1. Ai fini del riconoscimento
dei titoli di studio per le finalita' di cui ai commi 2, 3
e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la
documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o
b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento
delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato
parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano
il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento e'
comunicato all'interessato e al Ministero.
2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della
partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di
studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali
titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche
amministrazioni, e' di competenza dell'amministrazione
interessata, acquisito il parere del Ministero.
3. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai
fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle
procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal
Ministero degli affari esteri, e' di competenza di
quest'ultima amministrazione, che puo' richiedere il parere
del Ministero relativamente all'idoneita' del titolo di
studio.
4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della
partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli
affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri
benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali,
e' di competenza del Ministero degli affari esteri, che
puo' richiedere il parere del Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 11
luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea,
fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O. n. 151:
«Art. 2 - 1. La competenza per il riconoscimento dei
cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei
titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso
all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi
universitari e del conseguimento dei titoli universitari
italiani, e' attribuita alle Universita' ed agli Istituti
di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito
della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in
materia.».
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis
Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione
delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio
1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Omissis). - 143. L'ente beneficiario del
contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad affidare i
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i
termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere
con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve
avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo e'
compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei
lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il
cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro
e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire
entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo
dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del
quadro economico dell'opera medesima.
I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre
mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi
assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni
caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter.
Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare
le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli
istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della
stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo
periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da
eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo
ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e
successivamente possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma
141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro
sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.».
 
Art. 1 ter
Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato
nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali
1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno scolastico 2021/2022»;
b) le parole: «subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48-bis (Servizi educativi e scolastici gestiti
direttamente dai comuni).- 1. Fino all'anno scolastico
2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze
organizzative necessarie ad assicurare il regolare
svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti
direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonche'
per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione
e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore
spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno
2019 per contratti di lavoro diversi da quello subordinato
a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico e
ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni,
fermi restando la sostenibilita' finanziaria della stessa e
il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti
asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini
delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.».
 
Art. 1 quater
Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela
della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica
1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di eta', e di migliorarne la sicurezza e la qualita', anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017, S.O. n. 15:
«Art. 25 (Assistenza sociosanitaria ai minori con
disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo).
- 1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare
e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario
nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico
multidisciplinare e lo svolgimento di un programma
terapeutico individualizzato differenziato per intensita',
complessita' e durata, che include le prestazioni, anche
domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e
terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e
riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti
basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche,
necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attivita':
a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
b) accoglienza;
c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
d) definizione, attuazione e verifica del programma
terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da
parte dell'equipe multiprofessionale, in collaborazione con
la famiglia;
e) visite neuropsichiatriche;
f) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di
terapie farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli
articoli 11 e 17;
g) colloqui psicologico-clinici;
h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare,
di gruppo);
i) colloqui di orientamento, training e sostegno
alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei
dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
j) abilitazione e riabilitazione estensiva o
intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla
compromissione delle funzioni sensoriali, motorie,
cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo
sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia
personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di
metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze
scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida
dell'Istituto superiore di sanita';
k) interventi psicoeducativi e di supporto alle
autonomie e alle attivita' della vita quotidiana;
l) attivita' di orientamento e formazione alla
famiglia nella gestione del programma terapeutico e
abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
m) gruppi di sostegno per i familiari;
n) interventi sulla rete sociale, formale e
informale;
o) consulenza specialistica e collaborazione con i
reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali
territoriali, semiresidenziali e residenziali;
p) consulenza e collaborazione con i pediatri di
libera scelta e i medici di medicina generale;
q) collaborazione con le istituzioni scolastiche
per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni
ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste
dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e
integrazioni;
r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con
l'Autorita' giudiziaria minorile;
s) collaborazione ed integrazione con i servizi per
le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai
minori con comorbidita';
t) progettazione coordinata e condivisa con i
servizi per la tutela della salute mentale del percorso di
continuita' assistenziale dei minori in vista del passaggio
all'eta' adulta.
2. L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi
neuropsichiatrici e del neurosviluppo e' integrata da
interventi sociali in relazione al bisogno
socioassistenziale emerso dalla valutazione.»
«Art. 26 (Assistenza sociosanitaria alle persone con
disturbi mentali). - 1. Nell'ambito dell'assistenza
distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso
diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle
persone con disturbi mentali, la presa in carico
multidisciplinare e lo svolgimento di un programma
terapeutico individualizzato, differenziato per intensita',
complessita' e durata, che include le prestazioni, anche
domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e
terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e
riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti
basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche,
necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attivita':
a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
b) accoglienza;
c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
d) definizione, attuazione e verifica del programma
terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo
personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale in
accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;
e) visite psichiatriche;
f) prescrizione e somministrazione di terapie
farmacologiche;
g) colloqui psicologico-clinici;
h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare,
di gruppo);
i) colloqui di orientamento e sostegno alla
famiglia;
j) interventi terapeutico-riabilitativi e
socio-educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia
personale, sociale e lavorativa;
k) gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro
familiari;
l) interventi sulla rete sociale formale e
informale;
m) consulenza specialistica e collaborazione con i
reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali
territoriali, semiresidenziali e residenziali;
n) collaborazione con i medici di medicina
generale;
o) collaborazione ed integrazione con i servizi per
le dipendenze patologiche (SERT), con particolare
riferimento ai pazienti con comorbidita';
p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e
alla famiglia;
q) progettazione coordinata e condivisa del
percorso di continuita' assistenziale dei minori in carico
ai servizi competenti, in vista del passaggio all'eta'
adulta.
2. L'assistenza distrettuale alle persone con
disturbi mentali e' integrata da interventi sociali in
relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla
valutazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 1 e 3,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 33. (Servizi territoriali e ospedalieri di
Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e
Reclutamento straordinario psicologi). - 1. Nelle more di
un intervento organico strutturale a regime, al fine di
potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di
Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di
garantire la prevenzione e la presa in carico
multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie,
assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e
sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di personale e fino alla concorrenza
dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali,
utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31
dicembre 2022, per il reclutamento di professionisti
sanitari e di assistenti sociali.
2. Omissis.
3. Al fine di tutelare la salute e il benessere
psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in
particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini
e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31
dicembre 2022, incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi,
regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo
scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche
domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari,
nonche' di garantire le attivita' previste dai livelli
essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva
non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e
provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5.
4. - 6-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 290 e 291,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O, n.
49:
«Art. 1. - 290. All'articolo 33 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2022»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
8 milioni di euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla
spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al
relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione
complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata nella tabella
C allegata al presente decreto»;
c) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2022»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per le finalita' di cui al comma 3 e'
autorizzata la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
19.932.000 euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla
spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al
relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione
complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata nella tabella
D allegata al presente decreto»;
e) al comma 6-bis, le parole: «per l'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
2021 e 2022»."
«291. La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, concernente l'articolo 33, commi 1 e
2, e la tabella D allegata al medesimo decreto-legge n. 73
del 2021, concernente l'articolo 33, commi 3 e 5, sono
sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di cui agli
allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Art. 1 - 200. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di
27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito
annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 1 quinquies
Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza
in ambito digitale

1. Dopo l'articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale). - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
 
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo all'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunita' Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.
4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022.
5. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».
6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
6-ter. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
6-quater. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2022, 2023 e 2024». All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica) convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Modifiche in materia di funzioni
fondamentali dei comuni). - 1. Nelle more dell'attuazione
della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n.
33, e della conclusione del processo di definizione di un
nuovo modello di esercizio in forma associata delle
funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui
all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali
dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
S.O. n. 27 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35:
«Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati). - 1. - 4-ter. Omissis.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e
4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2022.
4-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 135, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice
della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O. n. 74:
«Art. 135. (Circolazione con patenti di guida
rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo). - 1. Fermo restando quanto
previsto in convenzioni internazionali, i titolari di
patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono
condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la
patente posseduta li abilita, a condizione che non siano
residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla
medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero
una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta
patente. La patente di guida ed il permesso internazionale
devono essere in corso di validita'.
2. - 14. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 74-bis, comma 1, e
74-ter, comma 1, del citato decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73:
«Art. 74-bis. (Iniziative di solidarieta' in favore
dei familiari del personale delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un
fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno
2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al
presente comma, un contributo economico in favore dei
familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di
contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di
emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita' di
servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita
la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio
da COVID-19.
2. - 3. Omissis.»
«Art. 74-ter. (Iniziative di solidarieta' in favore
dei familiari del personale delle Forze armate). - 1. Nello
stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito
un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di
cui al presente comma, un contributo economico in favore
dei familiari del personale delle Forze armate, impegnato
nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo
stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una patologia dalla
quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come
concausa, del contagio da COVID-19.
2. - 3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
S.O. n. 30:
«Art. 2(Disposizioni transitorie per la Polizia di
Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente
decreto:
a). - gg). Omissis.
hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2024;
ii). - aaaa-sexies). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed
economiche) convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 luglio 2021, n. 175, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Misure urgenti in materia di impiego delle
guardie giurate in servizi antipirateria). - 1. In
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
fino al 31 dicembre 2022 non e' richiesto il corso previsto
dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate
da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui
al presente articolo si applica il regime di cui al secondo
periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge
n. 107 del 2011.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, secondo
periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga
delle missioni internazionali delle forze armate e di
polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160
e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 130, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Ulteriori misure di contrasto alla
pirateria). 1. - 4. Omissis.
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 31 dicembre 2022 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
5-bis. - 6-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1012,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1012. Alle associazioni combattentistiche
vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2004, n. 280:
«Art. 10. (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 2 bis

Differimento di termini in materia
di ricompense al valor militare

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: «2 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2 giugno 2022»;
b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalita' attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
c) al comma 10-quinquies, le parole: «il Ministero della difesa provvede» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 10-bis,
10-ter e 10-quinquies, del citato decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1. - 10. Omissis.
10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518,
e' differito al 2 giugno 2022 per la presentazione di
proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i
comuni, le province e le citta' metropolitane.
10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate
della relativa documentazione, sono inviate al Ministero
della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della
commissione unica nazionale di primo grado per la
concessione delle qualifiche dei partigiani e delle
decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4
della legge 28 marzo 1968, n. 341. Le attribuzioni della
commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518,
sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le modalita' attuative per la concessione delle ricompense
di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
10-quater. Omissis.
10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e
10-ter la Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero della difesa provvedono nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
10-sexies. - 10-septiesdecies. Omissis.».
 
Art. 2 ter

Disposizioni in materia di rateazione
dei carichi di ruolo

1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente gia' versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13-decies, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n.
269, Edizione straordinaria, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13-decies (Razionalizzazione dell'istituto
della rateizzazione). - 1. All'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. A seguito della presentazione della
richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale
rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale
decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive»;
b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
«1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere
concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica
effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque
momento antecedente alla data di accoglimento della
richiesta di cui al comma 1.
1-quater.2. Il pagamento della prima rata
determina l'estinzione delle procedure esecutive
precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora
tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata
presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non
abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia'
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti
pignorati».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai
provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle
richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30
novembre 2020.
3. Con riferimento alle richieste di rateazione
presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma
2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la
temporanea situazione di obiettiva difficolta' e'
documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso
in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore
a 100.000 euro.
4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento
emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui
al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3,
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di
mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci
rate, anche non consecutive.
5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i
quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione
di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere
nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre
2021, senza necessita' di saldare le rate scadute alla data
di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento
si applicano le disposizioni del comma 4.
5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si
applicano anche alle richieste di rateazione relative ai
carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1°
gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali
richieste restano definitivamente acquisite le somme
eventualmente gia' versate anche ai sensi dell'articolo 19,
comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tali dilazioni possono essere accordate
anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima
data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
deroga alle previsioni in essi contenute.».
 
Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' prorogato al 31 luglio 2022. Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) e' inserito il seguente:
«4-ter) per i clienti gia' identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalita' di identificazione e verifica dell'identita' puo' essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente»;
b) all'articolo 38:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In ogni fase del procedimento, l'autorita' giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identita' dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il dibattimento, ne' possono essere in altro modo rivelati, salvo che cio' risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorita' giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identita' del segnalante e' punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante.».
1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
b) b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».
1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2022».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022».
4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidita' delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo e' concessa:
1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento e' riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione»;
b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «di cui 160.000 milioni di euro» e le parole: «50.000 milioni di euro riferiti» sono soppresse.
4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente:
«m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e' previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali;».
5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;».
5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta, dopo il comma 6-quinquies e' inserito il seguente:
«6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies».
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 574, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 992, le parole: «possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volonta' di esercitare la facolta' di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, la facolta' di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
c) il comma 994 e' sostituito dal seguente:
«994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale».
5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilita' di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma 1-ter dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021».
5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2024».
5-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, secondo periodo, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2022»;
b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
5-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 565, primo periodo, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022»;
b) al comma 767, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
5-undecies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022».
5-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2022».
5-terdecies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, puo' essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilita' a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attivita'»;
b) all'articolo 9-ter, comma 2, le parole: «all'International Accounting Standards Board (IASB)» sono sostituite dalle seguenti: «alla IFRS Foundation».
5-quaterdecies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma e' estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo».
5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, e' differito al 31 maggio 2022.
5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies.
5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 e' destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unita' di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresi', del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo e' finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attivita' ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attivita'. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 e' inserito il seguente:
«201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la parola: «centotrenta» e' sostituita dalla seguente: «centotrentacinque»;
b) al comma 7, lettera b), le parole: «tecnico-economica» sono soppresse.
6-quater. Per i soggetti che svolgono attivita' di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.
6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
6-octies. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, e' resa entro il 31 maggio 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 106, comma 7, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione
straordinaria:
«Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' ed enti).
1. - 6. Omissis.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
8. - 8-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, e
dell'articolo 38, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. n.
268, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. (Modalita' di adempimento degli obblighi di
adeguata verifica). - 1. I soggetti obbligati assolvono
agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo
le seguenti modalita':
a) l'identificazione del cliente e del titolare
effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero
dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori
del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei
dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione
di un documento d'identita' in corso di validita' o altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi della
normativa vigente, del quale viene acquisita copia in
formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce
altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni
necessarie a consentire l'identificazione del titolare
effettivo. L'obbligo di identificazione si considera
assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei
seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi
risultino da atti pubblici, da scritture private
autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la
generazione di una firma digitale associata a documenti
informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2) per i clienti in possesso di un'identita'
digitale, con livello di garanzia almeno significativo,
nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto
decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa
normativa regolamentare di attuazione, nonche' di
un'identita' digitale con livello di garanzia almeno
significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di
identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del
regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la
generazione di firma elettronica qualificata o, infine,
identificati per mezzo di procedure di identificazione
elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o
riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
3) per i clienti i cui dati identificativi
risultino da dichiarazione della rappresentanza e
dell'autorita' consolare italiana, come indicata
nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153;
4) per i clienti che siano gia' stati identificati
dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o
prestazione professionale in essere, purche' le
informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto
allo specifico profilo di rischio del cliente;
4-bis) per i clienti che, previa identificazione
elettronica basata su credenziali che assicurano i
requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato
(UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017,
dispongono un bonifico verso un conto di pagamento
intestato al soggetto tenuto all'obbligo di
identificazione. Tale modalita' di identificazione e
verifica dell'identita' puo' essere utilizzata solo con
riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e
dispositivi analoghi, nonche' a strumenti di pagamento
basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o
informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte,
dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare
l'informazione necessaria a effettuare direttamente un
bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di
pagamento;
4-ter) per i clienti gia' identificati da un
soggetto obbligato, i quali, previa identificazione
elettronica basata su credenziali che assicurano i
requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato
(UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017,
consentono al soggetto tenuto all'obbligo di
identificazione di accedere alle informazioni relative agli
estremi del conto di pagamento intestato al medesimo
cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato
membro dell'Unione europea. Tale modalita' di
identificazione e verifica dell'identita' puo' essere
utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a
servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi
di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma
2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il
soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce
in ogni caso il nome e il cognome del cliente.
5) per i clienti i cui dati identificativi siano
acquisiti attraverso idonee forme e modalita', individuate
dalle Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di
identificazione a distanza;
b). - d). Omissis.»
«Art. 38 (Tutela del segnalante). - 1. I soggetti
obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano
tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza
dell'identita' delle persone che effettuano la
segnalazione.
2. Il titolare della competente funzione, il legale
rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i
soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli
atti e dei documenti in cui sono indicate le generalita'
del segnalante.
3. In ogni fase del procedimento, l'autorita'
giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che
l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse
dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identita' dei
segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati
identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti
nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il
dibattimento, ne' possono essere in altro modo rivelati,
salvo che cio' risulti indispensabile ai fini
dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale
caso, l'Autorita' giudiziaria provvede con decreto
motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la
tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza
della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle
FIU.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque rivela indebitamente l'identita' del
segnalante e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente
notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle
informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle
medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire
l'identificazione del segnalante.
4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli
articoli 331 e 347 del codice di procedura penale,
l'identita' del segnalante, anche qualora sia conosciuta,
non e' menzionata.
5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di
sequestro di atti o documenti l'autorita' giudiziaria e gli
organi di polizia giudiziaria adottano le cautele
necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.
6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni
sospette, le eventuali richieste di approfondimenti,
nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle
operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di
finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza di settore e gli
organismi di autoregolamentazione, avvengono per via
telematica, con modalita' idonee a garantire la tutela
della riservatezza, la riferibilita' della trasmissione dei
dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita'
delle informazioni trasmesse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-novies, comma 1,
del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31-novies. (Facolta' di estensione del termine
di durata dei fondi immobiliari quotati). - 1. I gestori di
fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle
previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono
fondi immobiliari italiani i cui certificati
rappresentativi delle quote risultino ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema
multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31
dicembre 2022, nell'esclusivo interesse dei partecipanti,
modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di
cui al presente articolo, per stabilire la possibilita' di
prorogare in via straordinaria il termine di durata del
fondo non oltre il 31 dicembre 2023 al solo fine di
completare lo smobilizzo degli investimenti (la "Proroga
Straordinaria"). Tale modifica del regolamento e' possibile
per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data del
30 novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo
regolamento di gestione gia' preveda la possibilita' di
prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo
2015, n. 30 (il "Periodo di Grazia"), ma tale facolta' non
sia stata ancora esercitata alla data del 30 novembre 2020,
fermo restando che in tal caso i gestori dovranno
eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria
e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di
Grazia; 2) sia gia' stata deliberata la proroga della
durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia"), ovvero i
fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di
Grazia; 3) il relativo regolamento di gestione gia' preveda
la possibilita' di avvalersi della proroga straordinaria di
cui all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116; 4) la loro scadenza ricorra
entro il 31 dicembre 2022. L'eventuale adozione della
Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di
Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della
Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto
il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono
eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia
solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata
residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva
adozione della Proroga Straordinaria.
2. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 94,
Edizione straordinaria e convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di
riduzione di capitale). - 1. Per le perdite emerse
nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non
si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma,
2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter
del codice civile e non opera la causa di scioglimento
della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale
di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e
2545-duodecies del codice civile.
2. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 14, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7. (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo). - 1. - 13. Omissis.
14. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del
turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte
dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare
l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del
Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello
stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette
finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione
dirigenziale di livello non generale e il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in
deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a
tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza,
posizione economica F1. Conseguentemente le predette
funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero
della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente
Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022.
15. - 17. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario)
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012,
n. 156, S.O. n. 141:
«Art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive). - 1. In
considerazione dell'eccezionalita' della situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022,
l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici
ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. - 19-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 207, comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 207 (Disposizioni urgenti per la liquidita'
delle imprese appaltatrici). - 1. In relazione alle
procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice
una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,
ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per
le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022,
l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35,
comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni
singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante.
2. - 19-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 55 e 57,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per
singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' pari a
5 milioni di euro e la garanzia e' concessa mediante
applicazione del modello di valutazione di cui alla parte
IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione
del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva
l'ammissibilita' alla garanzia del Fondo dei soggetti
rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di
valutazione. A decorrere dalla medesima data del 1° luglio
2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori
coperture previste, in relazione a particolari tipologie di
soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo
e' concessa:
1) per esigenze diverse dal sostegno alla
realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in
favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4
e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella
misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti
beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo
modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta
misura massima del 60 per cento e' riferita alla misura
della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo
dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto
dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione
di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento
dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti
beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza
di cui al predetto modello di valutazione.
Omissis.
57. Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo di
assunzione degli impegni che il Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, puo' assumere e' fissato in 210.000 milioni di euro,
riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre
2021 e al limite massimo degli impegni assumibili per le
garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario
2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino
al 30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle
lettere a) e m), in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti
misure:
a). - m). Omissis.
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e
m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e'
previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su
richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le
parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a
sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e
prudenziali.
n). - p-bis). Omissis.
2. - 13. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449,
lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 449. Il Fondo di solidarieta' comunale di
cui al comma 448 e':
a). - d). Omissis.
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di
euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei
criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa.
d-ter). - d-octies). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 574, 992 e
994, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 574. Al fine di una quantificazione dei
debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i
quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di
cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il
piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi
ed esigibili al 31 dicembre 2020. A tal fine, gli enti ne
danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line
entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a
pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione,
assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non
inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte
dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che
si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti
fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito
pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione
consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini
assegnati da parte dei creditori determina l'automatica
cancellazione del credito vantato.
Omissis.
992. In deroga alle norme del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali
che hanno proceduto all'approvazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non si e' concluso l'iter di
approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di
cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo
a tale data, la facolta' di rimodulare o di riformulare il
suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Omissis.
994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla
data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli
enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di
riformulazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale.".
- Si riporta il testo degli articoli 155 e 259, comma
1-ter, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali:
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare
prioritariamente in relazione alla verifica della
compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
provvedimenti di assunzione di personale degli enti
dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai
sensi dell'articolo 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256,
comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo
261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi
dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della
rideterminazione della pianta organica dell'ente locale
dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.»
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1. - 1-bis. Omissis.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio
sia significativamente condizionato dall'esito delle misure
di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei
servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli
organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui
costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo'
raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti,
entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione
dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
2. - 11. Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
2013, n. 142 (Regolamento concernente la composizione e le
modalita' di funzionamento della Commissione per la
stabilita' finanziaria degli enti locali, a norma
dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 dicembre 2013, n. 297.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 683, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014)), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. n. 87:
«Art. 1. (Omissis). - 683. Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorita' competente a norma delle
leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in
conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attivita' nonche'
della tipologia e della destinazione degli immobili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 109, comma 1-ter,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 109.(Utilizzo avanzi per spese di urgenza a
fronte dell'emergenza COVID-19). - 1. - 1-bis. Omissis.
1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da
parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato
di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad
interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme
relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa
comunicazione all'amministrazione statale o regionale che
ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per
interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema
economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del
virus COVID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano all'esercizio 2021 e all'esercizio
2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e
al rendiconto 2021.
2. - 2-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Termini agevolazioni prima casa). - 1. I
termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della
Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento
del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa,
sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e
il 31 marzo 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire
la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo
del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e
di emissioni industriali) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140, S.O. n.32, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7. (Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali).
1. Omissis.
2. Per gli anni dal 2015 al 2024, le risorse
derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche'
dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono
essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di
destinazione.
2-bis. - 9-duodevicies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 140 e 141,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Omissis). - 140. Gli enti di cui al comma
139 comunicano le richieste di contributo al Ministero
dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre
dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del
contributo. Per il contributo riferito all'anno 2022, il
termine di cui al primo periodo e' fissato al 10 marzo
2022. La richiesta deve contenere il quadro economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche' le
informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice
unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di
finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa
opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale
viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a
opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel
limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una
popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i
comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di
5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti;
c) il contributo puo' essere richiesto per
tipologie di investimenti che sono specificatamente
individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui
sono stabilite le modalita' per la trasmissione delle
domande;
c-bis) non possono presentare la richiesta di
contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli
anni del biennio precedente.
«141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il
seguente ordine di priorita': a) investimenti di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b)
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di
proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui
alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste
pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che
presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai
rendiconti della gestione del penultimo esercizio
precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque,
ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore
alla meta' delle risorse disponibili. Nel caso di mancata
approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi
attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo
riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo
e' prorogato al 28 febbraio 2022.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 565 e 767,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Omissis). - 565. In attuazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno
2020, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, un
fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno
2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150
milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle
regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e
della regione Sardegna che sono in procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 28
febbraio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per
la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il
Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo e'
ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, tra i comuni di cui al
primo periodo:
a) in proporzione al disavanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)
anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei
contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi
dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;
b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'ISTAT con
riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,
superiore al valore medio nazionale;
c) con capacita' fiscale pro capite inferiore a 510
euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater,
primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto
ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i
comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna,
sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi
dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
Omissis.
767. I comuni che hanno deliberato la procedura di
riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il
piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 28
febbraio 2022.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in
materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a
favore degli investitori in banche in liquidazione)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2016,
n. 102, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Fondo di solidarieta' per la riconversione
e riqualificazione professionale del personale del
credito). - 1. Limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018,
2019 e 2022, ferma restando la modalita' di finanziamento
prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, la finalita' di cui al comma 9
lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del
2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il
sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del
credito, puo' essere riconosciuta, nel quadro dei processi
di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.
L'operativita' delle disposizioni di cui al primo periodo
e' subordinata all'emanazione del regolamento di
adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 71, comma 2, del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 71. (Modalita' di svolgimento semplificate
delle assemblee di societa'). - 1. Omissis.
2. Ai fini del completamento della raccolta del
patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi
dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le
societa' di gestione del risparmio possono usufruire di una
proroga del periodo di sottoscrizione fino al 31 dicembre
2022, ferme restando le disposizioni di cui al regolamento
di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della
proroga di cui al presente comma e' necessario il consenso
unanime degli aderenti all'offerta del FIA.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 2 e 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 2010, n. 68, S.O. n. 58:
«Art. 5. (Formazione continua). - 1. Omissis.
2. La formazione continua consiste nella
partecipazione a programmi di aggiornamento professionale
definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle
finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento
delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali.
Almeno meta' del programma di aggiornamento riguarda le
materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la
gestione del rischio e il controllo interno, i principi di
revisione nazionali e internazionali applicabili allo
svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la
disciplina della revisione legale, la deontologia
professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale
della revisione.
3. - 4. Omissis.
5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20
crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti
formativi nel triennio.
6. - 13. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n.
135 (Regolamento concernente la procedura per l'adozione di
provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle
disposizioni in materia di revisori legali e societa' di
revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2021, n. 237:
«Art. 12. (Inosservanza degli obblighi di
comunicazione da parte dei revisori legali persone fisiche
e delle societa' di revisione). - 1. Il MEF accerta, per
ciascun revisore o societa' di revisione l'inadempimento
degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo e delle relative
disposizioni di attuazione, nonche' dei dati comunque
richiesti per la corretta individuazione del revisore
legale o della societa' di revisione legale, degli
incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e
corrispettivi realizzati.
2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1
non si procede all'audizione personale dell'interessato,
tenuto anche conto della tenuita' della sanzione prevista
nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo. Resta fermo il diritto del revisore di
esercitare la sua difesa comprovando di aver regolarmente
assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i
termini previsti dal presente regolamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 9-bis, comma 1 e
9-ter, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9-bis (Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano
di Contabilita'). - 1. L'organismo Italiano di
Contabilita', istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati
alla migliore prassi operativa, per la redazione dei
bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e
degli Organi Governativi in materia di normativa contabile
ed esprime pareri, quando cio' e' previsto da specifiche
disposizioni di legge o dietro richiesta di altre
istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione di principi e
standard in materia di informativa contabile e di
sostenibilita' a livello europeo ed internazionale,
intrattenendo rapporti con la International Financial
Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con
l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con
gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime
attivita'.
2. Omissis.»
«Art. 9-ter (Finanziamento dell'Organismo Italiano di
Contabilita'). - 1. Omissis.
2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano
di Contabilita' stabilisce annualmente il fabbisogno di
finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilita' nonche'
le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare
alla IFRS Foundation e all'European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG).
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 808, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Omissis). 808. I soggetti iscritti alla
sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti
all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.
446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure
minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale
entro il 31 dicembre 2024.".
- Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 7-bis,
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle
imprese). - 1. - 7. Omissis.
7-bis. I soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche
in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del
codice civile, non effettuare fino al 100 per cento
dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di
iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento
non effettuata ai sensi del presente comma e' imputata al
conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo
stesso criterio sono differite le quote successive,
prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento
originario di un anno. In relazione all'evoluzione della
situazione economica conseguente alla pandemia di
SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente
comma e' estesa all'esercizio successivo a quello di cui al
primo periodo.
7-ter. - 7-septies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 151, comma 1 e
dell'articolo 163, comma 3, del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 151 (Principi generali). - 1. Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
2. - 8. Omissis.»
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. - 2. Omissis.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. - 7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, commi 1 e
10-bis, del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Misure organizzative urgenti per la
riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle
regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi
finanziaria). - 1. I comuni, le province e le citta'
metropolitane che abbiano contratto con banche o
intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30
giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e
con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore
inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri
complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla
spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8
per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e
delle finanze, con le modalita' e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, apposita istanza affinche'
tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero,
con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una
riduzione totale del valore finanziario delle passivita'
totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui
accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti
locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di
cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. Per la gestione delle attivita' di cui al presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si
avvale di una societa' in house, con onere nel limite
massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La societa' e'
individuata con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il
buon esito dell'operazione, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
Unita' di coordinamento a cui partecipano di diritto il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, cui spettano il monitoraggio delle attivita'
di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti
degli enti locali destinatari della ristrutturazione e
l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a
uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la
predetta societa' per agevolare l'accesso alle operazioni
stesse. Partecipano all'Unita' i rappresentanti di ANCI e
UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il
funzionamento dell'Unita' nonche' le modalita' di raccordo
con la predetta societa' in house. Le operazioni possono
prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte
dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo,
purche' da tali emissioni non derivi un aumento del debito
delle pubbliche amministrazioni come definito dal
regolamento (CE) 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio
2009. Ad esito dell'operazione di accollo e' ammessa la
possibilita' di surroga del mutuante da parte di un
soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore
dello Stato.
2. - 10. Omissis.
10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per
interessi passivi sul debito statale derivante dalle
operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del
31 dicembre 2022 e' destinato al finanziamento di un
apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo
e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa quantificazione operata dall'Unita' di
coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto
dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di
Stato. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le
risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite
tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo
Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto,
altresi', del loro contributo nel determinare la minore
spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo
temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo
di cui al primo periodo e' finanziato, anche in via
pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. - 14-decies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 5 e 7,
del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Piani integrati). - 1. - 4. Omissis.
5. Le citta' metropolitane provvedono ad individuare,
sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei
limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i
progetti finanziabili all'interno della propria area urbana
entro centotrentacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, tenendo conto delle
progettualita' espresse anche dai comuni appartenenti alla
propria area urbana. Resta fermo che nel caso di
progettualita' espressa dalla citta' metropolitana la
medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del
comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.
6. Omissis.
7. I progetti oggetto di finanziamento devono,
inoltre, a pena di inammissibilita':
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e'
superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area
territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il
rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso,
non inferiore al progetto di fattibilita';
c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di
riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione,
l'incremento di almeno due classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e
zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonche'
potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e
l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi
sociali e sanitari di prossimita' a livello locale
eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso
agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto
anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie e
dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra
esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel
rispetto del principio di parita' di genere e ai fini della
riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree
metropolitane;
d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione
degli attori economici e della societa' civile in fase di
definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati;
e) prevedere la valutazione di conformita' alle
condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not
Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del
regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target
obiettivo: metri quadrati dell'area interessata
all'intervento, intesa come bacino territoriale che
beneficia dell'intervento.
8. - 11. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1.:
«Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro
dipendente). - 1. Gli enti e le societa' indicati
nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e
associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo
unico e le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore nonche' il condominio quale
sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono
operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso
in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in
denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto
l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis.
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non
compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.»
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui
all'articolo 47 (128), comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare
all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di
detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del
predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano,
in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo
23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'articolo 16 (130), comma
1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 109, comma 1-bis,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
«Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese di urgenza a
fronte dell'emergenza COVID-19). - 1. Omissis.
1-bis. Al fine di anticipare la possibilita' di
utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
regioni e le Province autonome per gli anni 2020 e 2021
possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da
parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente
del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima del
giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti e della successiva approvazione del
rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.
1-ter. - 2-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11-quater,
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea) convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. - 11-ter. Omissis.
11-quater. I provvedimenti di revoca adottati ai
sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n.
53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un
volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 150
milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022.
11-quinquies. - 11-sexies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 3-bis,
del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore). - 1. - 3. Omissis.
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di
cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A
decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui
al comma 1 e' riferito alla cifra di 1.000 euro.
4. - 15. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 780 e 781
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1 (Omissis). - 780. Le regioni di cui al comma
779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i
pagamenti complessivi per investimenti in misura non
inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017
rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la
percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per
cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e
del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.
Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli
investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi
140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e,
per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti
complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da
prendere a riferimento possono essere desunti anche dal
preconsuntivo.
781. Le regioni di cui al comma 779 certificano
l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma
780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o
parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
Omissis.».
 
Art. 3 bis
Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi
nelle procedure concorsuali
1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18 (Recupero dell'IVA su crediti non riscossi
nelle procedure concorsuali). - 1. Omissis.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma
3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1
si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26
maggio 2021 compreso.
3. Omissis.».
 
Art. 3 ter
Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per
il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve
entita'
1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con due distinti decreti», le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022», le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» fino a: «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS» e le parole: «una specifica tabella unica su» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche tabelle uniche per»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «La tabella unica nazionale e' redatta» sono sostituite dalle seguenti: «Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte»;
2) alla lettera a), le parole: «della tabella» sono sostituite dalle seguenti: «delle tabelle»;
c) al comma 3, le parole: «dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b)»;
d) al comma 5, dopo le parole: «nella tabella unica nazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 138 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n.163, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 138 (Danno non patrimoniale per lesioni di non
lieve entita'). - 1. Al fine di garantire il diritto delle
vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non
patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i
costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori,
con due distinti decreti del Presidente della Repubblica,
da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera
a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si
provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche
per tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrita' psico-fisica
comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni
singolo punto di invalidita' comprensivo dei coefficienti
di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2. Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono
redatte, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno
non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata
giurisprudenza di legittimita', secondo i seguenti principi
e criteri:
a) agli effetti delle tabelle, per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza
negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul
sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado
di invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione
crescente della percentuale di invalidita' e l'incidenza
della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale
rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione
decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di
rivalutazione pari all'interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno
morale da lesione all'integrita' fisica, la quota
corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione
dei criteri di cui alle lettere da a) a d) e' incrementata
in via percentuale e progressiva per punto, individuando la
percentuale di aumento di tali valori per la
personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100
per cento e' determinato in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera
rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo
quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al
comma 1, lettera b), puo' essere aumentato dal giudice, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato, fino al 30 per cento.
4. L'ammontare complessivo del risarcimento
riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo
del risarcimento del danno conseguente alle lesioni
fisiche.
5. Gli importi stabiliti nella tabella unica
nazionale di cui al comma 1, lettera b), sono aggiornati
annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.".
 
Art. 3 quater
Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31
dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1054 e
1056, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Omissis). - 1054. Alle imprese che
effettuano investimenti in beni strumentali materiali
diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi
ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche' investimenti
in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati
nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del
2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1
milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al
31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del
costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1,
lettera b), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta e'
elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e
dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla
realizzazione di modalita' di lavoro agile ai sensi
dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Omissis.
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il
31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino
a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del
costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni
di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Omissis.».
 
Art. 3 quinquies
Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione
di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 30 giugno 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 706, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Art. 1 (Omissis). - 706. Le disposizioni in materia
di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono
prorogate fino al 31 marzo 2022.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5,
del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137:
«Art. 9-ter. (Individuazione dei soggetti esenti dal
versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle
imprese di pubblico esercizio). -1. - 3. Omissis.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle
superfici gia' concesse sono presentate in via telematica
all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la
sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle
misure di distanziamento connesse all'emergenza da
COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su
vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al
comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e'
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e
146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite
temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. - 8. Omissis.».
 
Art. 3 sexies
Efficacia di disposizioni in materia di detraibilita' delle spese per
attestazioni, asseverazioni e visti di conformita' relativi a
interventi sul patrimonio edilizio
1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 121, comma 1-ter,
lettera b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. - 1-bis. Omissis.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a). Omissis.
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. - 7-bis. Omissis.
 
Art. 3 septies
Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter,
della legge 4 agosto 2017, n. 124

1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° gennaio 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 125-ter
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189, come modificato dalla
presente legge (Per l'anno 2022, le disposizioni del
seguente comma sono prorogate al 1° gennaio 2023):
«Art. 1 (Omissis). - 125-ter. A partire dal 1°
gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi
125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento
degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro,
nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli
obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla
contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato
agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
della restituzione integrale del beneficio ai soggetti
eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono
irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli
altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per
materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in
quanto compatibile.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 915, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 - 915. I risparmiatori che, entro il termine
di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di
compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una
domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura
telematica entro i termini previsti senza finalizzarla
possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1,
commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
condizione che la domanda di indennizzo sia completata o
finalizzata con l'idonea documentazione attestante i
requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 1° maggio
2022.».
- Si riporta il testo degli articoli 62-quater, comma
1-bis e 62-quater.1, comma 2, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previste
dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in
materia di principi contabili internazionali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1. Omissis.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022
fino al 31 dicembre 2022, al venticinque per cento e al
venti per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. - 7-ter. Omissis.»
«Art. 62-quater - 1 Imposta di consumo sui prodotti
che contengono nicotina.
1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati
sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo
scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione,
l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo,
anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono
assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22
euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati
all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della
determinazione dell'imposta di cui al presente comma si
tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo
comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo
pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo
per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per
i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato
dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di
cui al comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo
soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in
forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati
previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il
possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei
prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la
quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione
destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri
elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2,
lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di
cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione
europea, e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo
rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza,
in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati
previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il
possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei
prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione
europea che saranno immessi in consumo nel territorio
nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna
confezione destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto
a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun
periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la
costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno
1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione e' pari al 10
per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in
giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non
inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a
ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il
rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata in
misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in
relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 e' revocata in
caso di violazione delle disposizioni in materia di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al
comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui
i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o piu'
requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga
meno la garanzia di cui al comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2,
diversi dagli importatori, l'imposta dovuta e' determinata
sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini
dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e'
effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e
riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
modalita' previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere
immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti
in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine
il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi
terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la
denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo
stesso adempimento e' tenuto il rappresentante di cui al
comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da
altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di
cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio
nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1
nella tabella di commercializzazione e' effettuato solo per
i prodotti di cui e' consentita la vendita per il consumo
nel territorio nazionale.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione
dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata
mediante applicazione di appositi contrassegni di
legittimazione sui singoli condizionamenti.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18,
per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e'
effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite
di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293. Per la vendita a distanza si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1
secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di
vendita dei prodotti di cui al comma 1;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del
divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi
previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma e'
consentita la prosecuzione dell'attivita'.
15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti
di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un
grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10
grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo
del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli
stessi prodotti. Si applicano, altresi', ai medesimi
prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui
all'articolo 50 del presente testo unico, nonche' le
disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942,
n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza ai fini
dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalita' di
presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento
dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto
applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5.»,
 
Art. 3 octies
Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso
al Fondo indennizzo risparmiatori
1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro il 15 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022».
 
Art. 3 novies
Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e
disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che
contengono nicotina
1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022».
2. Dopo l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' inserito il seguente:
«Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione e' pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 e' revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta e' determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento e' tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui al comma 1;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13 agli esercizi di cui al medesimo comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresi', ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50, nonche' le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita' con quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 4

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilita', per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022.
3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validita' dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, e' prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per gli anni 2021 e 2022,»;
b) il comma 431 e' sostituito dal seguente: «431. L'AIFA puo' prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unita', nonche' i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unita'. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.»;
c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022»;
d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022».
5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».
7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri.
8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e per il primo trimestre dell'anno 2022».
8-bis All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, e' nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.
8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2022».
8-septies. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2023,».
8-octies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «con legge regionale nonche' alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,» sono sostituite dalle seguenti: «con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,».
8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-novies, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2018, n.
290:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di
formazione specifica in medicina generale). - 1. Fino al 31
dicembre 2022, in relazione alla contingente carenza dei
medici di medicina generale, nelle more di una revisione
complessiva del relativo sistema di formazione specifica i
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale, iscritti al corso di formazione specifica in
medicina generale, possono partecipare all'assegnazione
degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo
collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale. La loro
assegnazione e' in ogni caso subordinata rispetto a quella
dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri
medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento
nella graduatoria regionale, in forza di altra
disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli
incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il
requisito del possesso dell'attestato d'idoneita'
all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il
mancato conseguimento del diploma di formazione specifica
in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione
previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la
cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza
dall'eventuale incarico assegnato.».
2. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-quinquies, del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
«Art. 2-quinquies (Misure urgenti per il reclutamento
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta). - 1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscritti al
corso di formazione in medicina generale e' consentita
l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di
attivita' svolte dai suddetti medici devono essere
considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche,
da computare nel monte ore complessivo, previsto
dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368.
2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e
chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai
corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi
provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere
iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia
medica turistica e occupati fino alla fine della durata
dello stato di emergenza. Le ore di attivita' svolte dai
suddetti medici devono essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte
ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di
assunzione di incarico provvisorio che comporti
l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800,
l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il periodo
di attivita', svolto dai medici specializzandi
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche
e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti.
3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da
COVlD-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli
articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7
marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in
pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere
incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di
libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai medici
specializzandi esclusivamente durante lo stato di
emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Le universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche
e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre
2016, n. 206:
«Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - 1. Omissis.
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato
con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito
internet del Ministero della salute.
2-bis. - 8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Deroga alle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e
in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
della pubblica amministrazione) - 1. Fino al 31 dicembre
2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito
l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali
sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai
professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o
dipendente, nel territorio nazionale, anche presso
strutture sanitarie private o accreditate, interessate
direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19,
una professione sanitaria o la professione di operatore
socio-sanitario in base a una qualifica professionale
conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza,
corredata di un certificato di iscrizione all'albo del
Paese di provenienza, alle regioni e alle province
autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo
di tali professionisti ai sensi dell'articolo 2-ter, comma
1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del
presente decreto.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali
per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2019, n. 101:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale) - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle
regioni e delle province autonome che provvedono al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto
a carico del bilancio dello Stato.
[4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non si applicano alle regioni e alle province autonome che
provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del
Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.]
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over
del personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco
automatico del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 430, 431,
432 e 434, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Omissis). - 430. L'AIFA e' autorizzata, per
gli anni 2021 e 2022, ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi
concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalita'
telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui
all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilita', un contingente di personale pari a 40 unita', di
cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni
centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto
funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando,
tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la
stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro
flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81.
431. L'AIFA puo' prorogare e rinnovare, fino al
completamento delle procedure concorsuali di cui al comma
430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza
entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unita', nonche'
i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di
39 unita'. Ferma restando la durata dei contratti in essere
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
e' fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro
flessibile per le posizioni interessate dalle procedure
concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
432. A decorrere dal 1°(gradi) luglio 2022, all'AIFA
e' fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui
agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui
all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001.
433. Omissis.
434. All'onere derivante dalle proroghe dei contratti
di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti
contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui al
comma 431, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021 e
1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a 676.654 euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
2014, n. 61, come modificato dalla presente legge:
«Art. 42 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed
e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2025; la disposizione di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31
dicembre 2016.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio
del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2,
effettua entro il 30 giugno di ogni anno un monitoraggio
sulla effettiva disponibilita' di metodi alternativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 5, del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
«Art. 2-bis(Misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. - 4. Omissis.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, verificata l'impossibilita' di assumere personale,
anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle
risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si
applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 9, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 34 (Altre disposizioni urgenti in materia di
salute). - 1. - 8. Omissis.
9. In considerazione del contributo fornito per far
fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo
livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che
esse non si applicano, per l'anno 2021 e per il primo
trimestre dell'anno 2022, agli incarichi di cui
all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
9-bis. - 10-octies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili)
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
2017, n. 242, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18(Finanziamento di specifici obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura
relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza). - 1. Al fine di consentire la
realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita'
di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai
sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per gli anni 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la somma di 32,5 milioni di
euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul
riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022. La somma di cui al periodo precedente e' cosi'
ripartita:
a) 9 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale
ed internazionale per le caratteristiche di specificita' e
innovativita' nell'erogazione di prestazioni pediatriche
con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di
tipo allogenico;
b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, centri di riferimento nazionale
per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche
neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni
carbonio;
b-bis) 11 milioni di euro in favore delle
strutture, anche private accreditate, riconosciute di
rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze,
eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa,
di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle
prestazioni e di attivita' di ricerca scientifica
traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e
neurologico.
6. - 8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1-novies,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Debiti enti locali). - 1. - 1-octies.
Omissis.
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario nazionale per
l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017,
2018 e 2019». Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 la somma
accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente
comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle lettere
a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli
importi definiti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
1-decies. - 2-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
(Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto
2015, n. 124), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
novembre 2016, n. 276:
«Art. 2 (Carta Europea dei ricercatori). - 1. Gli
Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono la
Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo
2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il
Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori
(2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute
nel documento European Framework for Research Careers e
assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:
a) - m). Omissis.
n) rappresentanza elettiva di ricercatori e
tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.
2. - 6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, e
dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno
2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge
4 novembre 2010, n. 183), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170:
«Art. 2 (Statuto). - 1. - 2. Omissis.
3. Lo statuto e' deliberato dal Consiglio di
amministrazione, sentito il Comitato scientifico, a
maggioranza assoluta dei componenti, ed approvato con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di
legittimita' e di merito.
4. - 6. Omissis.»
«Art. 4 (Organi). - 1. - 4. Omissis.
5. Il Consiglio d'amministrazione e' nominato dal
Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed e'
composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti
di alta, e riconosciuta professionalita' documentata
attraverso la presentazione di curricula, professionalita'
nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che
rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto,
cosi' individuati:
a) un esperto designato dal Ministro della salute;
b) due esperti designati dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
c) un esperto designato dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. - 9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, della
legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia
di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Individuazione e istituzione delle
professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico). -
1. Omissis.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti l'ambito di attivita' e le funzioni
caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del
chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza
professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei
titoli equipollenti. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il
31 dicembre 2022, acquisito il parere del Consiglio
universitario nazionale e del Consiglio superiore di
sanita', sono definiti l'ordinamento didattico della
formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica
nonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 4, del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione
della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in
attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 2020, n. 201, S.O. 29, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 48 (Registro delle sorgenti di radiazioni
ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 85 e 86;
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 articolo 3; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22, comma 3 e
4) - 1. - 3. Omissis.
4. Entro il 31 marzo 2023, con accordo da concludersi
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le
modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere
al sito istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai
generatori di radiazioni e alle materie radioattive
impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture
sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta
attivita' di cui al Titolo VIII.
5. - 6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 4-novies,
secondo periodo, del citato decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Disposizioni di competenza del Ministero
della salute). - 1. - 4-octies. Omissis.
4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita'
statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati
attraverso la costituzione di aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8
milioni di euro annui in favore delle universita' statali,
a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi
all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di
cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento
e' condizionata alla costituzione dell'azienda
ospedaliero-universitaria con legge regionale, emanata
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' alla
sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, del relativo
protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo
decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della
regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.
4-decies. - 4-sexiesdecies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 691, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. (Omissis). - 691. La durata della ferma dei
medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonche'
all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del
31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli
interessati, sino al 30 giugno 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 338, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1. (Omissis) - 338. Per il triennio 2018-2020
e' istituito un fondo per l'assistenza dei bambini affetti
da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di
euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5
milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere
le associazioni che svolgono attivita' di assistenza
psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme
a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle
loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di
cui al primo periodo, e' disciplinato con regolamento
adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1-quater.
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del
citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Proroga della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli
investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico
sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e
comunque fino al 30 giugno 2022, restano in carica i
componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
(CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui
all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20
settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro
della salute del 20 settembre 2018.»
 
Art. 5

Proroga di termini in materia di istruzione

1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.
2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attivita' dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, e' prorogato al 31 marzo 2022, ferma restando la facolta', anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole «entro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2022».
3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022 che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3-quater. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/ 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non e' valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
3-quinquies. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' sostituito dal seguente:
«9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le universita', che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori».
3-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2022» e le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».
3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di eta'. All'attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 232, commi 4 e 5,
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 232 (Edilizia scolastica). - 1. - 3. Omissis.
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento
a cura degli enti locali per interventi di edilizia
scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per
tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono
autorizzati a procedere al pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati
per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
4-bis. Omissis.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli
interventi di edilizia durante la fase emergenziale di
sospensione delle attivita' didattiche, per tutti gli atti
e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle
risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i
pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono
acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa
richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero
dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita
conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni
interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il
provvedimento da adottare.
6. - 9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4-bis, del
decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (Misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
aprile 2020, n. 93:
«Art. 1 (Misure urgenti per gli esami di Stato e la
regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020). - 1.
- 4. Omissis.
4-bis. E' garantita la possibilita', fino al
perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi
del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le
sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di
cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale
organo dalla normativa vigente.
5. - 11. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti) convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2019, n.
255:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica).
- 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2022, previa
intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, un concorso per la copertura dei posti per
l'insegnamento della religione cattolica che si prevede
siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 765, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Omissis). - 765. Al fine di corrispondere
alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al
sostegno e alla progettazione e implementazione di
attivita' in materia di istruzione e formazione, degli enti
gestori, aventi finalita' non lucrative, delle scuole di
servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti
della disciplina nazionale e regionale vigente, e'
autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono limite
di spesa massimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinati i criteri e le modalita' per la
ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al
fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 503, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Art. 1 (Omissis). - 503. Anche al fine di ridurre le
diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del
diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di
mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di
cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e'
incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di
106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni
di euro per l'anno 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298:
«Art. 1. (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo denominato «Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi» destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo
della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e
gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione
di interventi perequativi in favore delle istituzioni
scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta
formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate
con i fondi strutturali dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014
parte del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente
destinata al finanziamento di progetti volti alla
costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni
scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici
che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e' possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui
all'articolo 2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate
nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio
successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 59, commi 9-bis e
9-ter, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva
nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente). - Omissis.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti
pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo
effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
cui ai concorsi per il personale docente banditi con i
decreti del capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e'
bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione
e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra
quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano
svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di
almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque
anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina
altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei
partecipanti, in misura tale da coprire integralmente
l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo'
partecipare alla procedura in un'unica regione e per una
sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno
un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le
graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una
prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le
cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente
comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di
mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori
collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a
tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di
formazione, anche in collaborazione con le universita', che
ne integra le competenze professionali. Nel corso della
durata del contratto a tempo determinato i candidati
svolgono altresi' il percorso annuale di formazione
iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del
superamento della prova che conclude il percorso di
formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento
del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il
docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in
ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il
percorso di formazione di cui al quinto periodo e la
relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente
comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.
9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle
procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le
relative operazioni sono destinati sino al 15 marzo 2022
alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed
economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3,
limitatamente alle classi di concorso per le quali la
pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto
2021 ed entro il 31 gennaio 2022.
Omissis.».
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
 
Art. 5 bis
Incremento e revisione delle modalita' di riparto del Fondo per
l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con
disabilita'
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni», le parole: «degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province e delle citta' metropolitane» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 179 e 180,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Omissis). - 179. Per il potenziamento dei
servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione
per gli alunni con disabilita' della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato
« Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione
degli alunni con disabilita'», con una dotazione di 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
180. Il fondo di cui al comma 179 e' ripartito, per
la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle
regioni, delle province e delle citta' metropolitane, con
decreto del Ministro per le disabilita' e del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i
Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun
anno, e, per la quota parte di 100 milioni di euro in
favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e
del Ministro per le disabilita', di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei
quali sono individuati i criteri di ripartizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 70, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1 (Omissis). - 70. Per l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' attribuito un contributo di 75
milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le
modalita' ivi previste.».
 
Art. 5 ter
Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie
provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto
all'istruzione degli studenti con disabilita'
1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilita', maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 4, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 59. (Misure straordinarie per la tempestiva
nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente). - 1. - 3. Omissis.
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno
scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i
posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi
con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono
assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite
dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente
articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.
124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi
elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con
riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31
luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo
periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che
abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico
2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non
consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre
quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. - 21. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107:
«Art. 4. (Supplenze). - 1. - 6. Omissis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre
e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai
commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie
provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una
specifica graduatoria provinciale, finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e'
destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.
6-ter. - 14-bis. Omissis.».
 
Art. 6
Proroga di termini in materia di universita' e ricerca e di esami di
Stato

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, le parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021-2022 e 2022-2023».
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» e le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024».
3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' inserito il seguente:
«2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024».
3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresi' stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogata da nove a dieci anni.
4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine».
4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalita' di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello».
4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un apposito fondo a cui sono altresi' trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonche' quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalita' di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management e il Politecnico di Bari, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca) convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.
214:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 01. Omissis.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli
anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023
fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo
270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle
graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge
21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono
trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con
contratto a tempo indeterminato e determinato.
2.-5-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quater, comma 1,
del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le
procedure e le modalita' per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.
143, si applicano a decorrere dall'anno accademico
2023/2024 ad esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In
sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento
del personale di cui all'articolo 2 del medesimo
regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione
su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre
2022.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2023/2024.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1145,
ultimo periodo, della citata legge 27 dicembre 2017, n.
205:
«Art. 1. (Omissis). - 1145. Le somme residue relative
ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo
5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia
universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche'
a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere
erogate anche successivamente alla scadenza
dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della
realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto
del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato
dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo
di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2022, su
domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.".
- Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Misure
urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico
sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e
audiovisivo e finanziamento delle attivita' del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, di credito d'imposta
per investimenti pubblicitari nei settori editoriale,
televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli
edifici scolastici e per lo svolgimento della
manifestazione UEFA Euro 2020, nonche' misure a favore
degli istituti superiori musicali e delle accademie di
belle arti non statali) convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2019, n. 59.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1, 2 e
2-bis, del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22:
«Art. 6 (Misure urgenti per lo svolgimento degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni e dei tirocini professionalizzanti e
curriculari). - 1. Qualora sia necessario in relazione al
protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca possono
essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni
normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia
di riconoscimento delle qualifiche professionali,
l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda
sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore
commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove
integrative per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale.
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere
altresi' individuate modalita' di svolgimento diverse da
quelle ordinarie, ivi comprese modalita' a distanza, per le
attivita' pratiche o di tirocinio previste per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al
comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero
successive al conseguimento del titolo di studio, anche
laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione
professionale.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 connesse al
protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero della salute, possono essere definite, per
la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, l'organizzazione e le modalita', ivi comprese
quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di
abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi
degli esperti qualificati e dei medici autorizzati,
nonche', anche in deroga alle disposizioni di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le
modalita', ivi comprese quelle a distanza, per lo
svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
2-ter. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. n. 11:
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica
nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti
distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sono disciplinate le modalita' di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione,
in conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla
lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
d) la presentazione della domanda per il
conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate,
con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
atenei, di un'unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
di cinque commissari all'interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della
rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento
di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla
lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla
lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce
la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei
settori scientifico-disciplinari all'interno della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario
per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel
settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci
professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri
scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); il parere e'
obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore
scientifico-disciplinare non rappresentato nella
commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti
della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di
abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate
di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per
la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 4-quater
e 4-quinquies, del citato decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni sul personale). - 1. - 4-ter.
Omissis.
4-quater. Con riferimento alle procedure di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di
ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 e' prorogato al 31
dicembre 2022.
4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di
ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31
dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del
predetto termine.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 310,
lettera b,) della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Omissis). - 310. Il fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato
di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025, di cui:
a) - Omissis.
b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale
di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad
esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo
livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti
pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita'
e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.
Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure
selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo
livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei
limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al
secondo periodo. I componenti delle commissioni per le
procedure selettive di cui alla presente lettera sono
scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione
nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di
riferimento, esterni all'ente. Gli enti pubblici di ricerca
possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro,
ripartiti con le modalita' di cui al secondo periodo, anche
le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi
di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al
secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad
esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo
livello;
c) - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 244,
secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Omissis). - 244. Per la promozione del
progetto della Scuola europea di industrial engineering and
management e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di
formazione in industrial engineering and management in
Italia. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo
e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e
di 300.000 euro per gli anni 2021 e 2022. Agli oneri
derivanti dal secondo periodo si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 534 e 537,
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Art. 1 (Omissis). - 534. Per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno
2021.
Omissis.
«537. Le iniziative formative di cui al comma 536
realizzate attraverso universita' pubbliche e private
garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60
European credit transfer system o un volume di lavoro di
apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi
formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata
o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private
diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono
essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o
AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a
1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e
comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento
alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1-quater.
 
Art. 7

Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo al personale della segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo alle contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4-bis. Al fine di garantire la continuita' nella valorizzazione delle attivita' di missione pubblica dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto e' concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 6,
lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n.
244:
«Art. 15-bis (Interventi immediati sul patrimonio
culturale). - 1-5 - Omissis.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi
di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di
progettazione, costituita, per la durata di sette anni a
far data dal 2017, presso il Segretariato generale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e composta da non piu' di venti unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di
spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria
tecnica possono essere altresi' affidate le funzioni di
responsabile unico del procedimento;
b) - b-bis) Omissis.
7. - Omissis.
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017) convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33:
«Art. 18 (Ulteriori disposizioni in materia di
personale). - 1-1-quater. Omissis.
2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis,
comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016,
sono incrementate fino a ulteriori venti unita', nel limite
dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3-5-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 349 e 354,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«Art. 1 (Omissis). - 349. Per il funzionamento degli
istituti afferenti al settore degli archivi e delle
biblioteche, nonche' degli altri istituti centrali e dotati
di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.
171, a decorrere dall'anno 2016 e' autorizzata la spesa di
30 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.
350-353 - Omissis.
354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al
settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
(Completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125:
«Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le
amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica
contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione
del fondo scorta). - 1. - Omissis.
2. Considerata la necessita' di completare gli
interventi per la sicurezza del patrimonio culturale
realizzati dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, le contabilita' speciali
intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31
dicembre 2022 limitatamente alla gestione delle risorse
finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a
disposizione dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse
dalle precedenti, giacenti su dette contabilita' speciali
al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalita'
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi
previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato
ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero
da' conto degli importi che saranno mantenuti nelle
contabilita' speciali, mediante opportuna documentazione,
nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate
ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, le disponibilita' residue sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori
interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le
stesse possono essere riassegnate per le medesime
finalita', in tutto o in parte, allo stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche
secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire
che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo
utilizzo, sulla contabilita' speciale della Soprintendenza
speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
3. - Omissis.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1-quater.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 567,
secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Omissis). - 567. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e gli altri Ministeri che hanno in
uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti
delle risorse disponibili, alla messa a norma delle
eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle
eventuali prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi
stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per
l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il
medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza
equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della
cultura e sedi del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento
alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle
eventuali prescrizioni impartite, da completare nel
rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al
periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre
2023.».
 
Art. 8

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, relativo a misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 3, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, relativo al divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: «nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono inserite le seguenti: «o nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,».
4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».
4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in
tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 2013, n. 300:
«Art. 3. (Modifiche all'ordinamento penitenziario). -
1. - Omissis.
1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi
pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti
nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione
penale esterna, fino al 31 dicembre 2022, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere
svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di
istituto penitenziario.
2. - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 311, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. (Omissis). - 311. Per far fronte alle
eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per
minorenni, la dotazione organica della carriera
penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita' del Ministero della giustizia e' incrementata
di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Le
tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,
n. 84, sono sostituite dalle tabelle I e II allegate alla
presente legge e le successive modifiche alle predette
tabelle sono disposte secondo le modalita' di cui
all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Con decreto del Ministro della giustizia sono
individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti
penali per minorenni classificati quali uffici di livello
dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia e'
autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti
vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad
assumere a tempo indeterminato fino a sette unita' di
personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more
dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla
copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari
inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario
possono svolgere fino al 31 dicembre 2022, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
direttore degli istituti penali per minorenni. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di
euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno
2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per
l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro
717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026,
di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno
2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029.".
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
giugno 2015, n. 147:
«Art. 21-quinquies. Disposizioni in materia di uffici
giudiziari.
1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2022, per le
attivita' di custodia, telefonia, riparazione e
manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque
specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i
medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi
dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla
base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione
e nei limiti di una convenzione quadro previamente
stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono
fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i
parametri per la quantificazione del corrispettivo dei
servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione
quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi
complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per
cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e
del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022,
della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione
previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la
definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione,
per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la
giustizia amministrativa) convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203:
«Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza degli uffici
di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale
dell'amministrazione della giustizia ad altre
amministrazioni). - 1. - Omissis.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale
in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta
eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non
puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2022, salvo
nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
3. - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Misure urgenti per lo svolgimento degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni e dei tirocini professionalizzanti e
curriculari). - 1 - 2-ter. - Omissis.
3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui
all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
all'interno del quale ricade il periodo di sospensione
delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica
determinata dal diffondersi del COVID-19, e' da
considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il
praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro
della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici
mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I
del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i
tirocinanti che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 o nella sessione di cui all'articolo 6, comma
7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, indipendentemente dalla data in cui si sia
svolta la seduta di laurea. Durante il periodo di
sospensione delle udienze dovuto all'emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19,
sono sospese tutte le attivita' formative dei tirocini, di
cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il
Ministro della giustizia predispone con proprio decreto
tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle
attivita' formative a distanza durante il suddetto periodo
di sospensione.
4. - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 4, e
dell'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.
247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
2013, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori). - 1. - 3. Omissis.
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. - Omissis.»«Art. 49 (Disciplina transitoria per
l'esame). - 1. Per i primi dieci anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato si effettua,
sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali,
sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le
norme previgenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213, S.O. come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. - 2. - Omissis.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie
dell'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi
distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Nei confronti
dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli
uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di
cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. - Omissis.».
 
Art. 9
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

1. All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».
1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le seguenti: «o della fabbriceria».
1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le seguenti: «o della fabbriceria».
1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'operativita' del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».
3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente: «10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.».
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,» sono soppresse.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operativita' del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano gia' regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del «Fondo Nuove Competenze» per la graduale ripresa dell'attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo e' costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attivita' formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validita' delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
8-quater. Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.
8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-ter.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 43, comma
1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O.:
«Art. 43. (Trasformazione). - 1. Le societa' di mutuo
soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente Codice, che entro il 31 dicembre 2022 si
trasformano in associazioni del Terzo settore o in
associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga
all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n.
3818, il proprio patrimonio.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1.- 2. - Omissis.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio
1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 5, nonche' delle eventuali attivita' diverse
di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attivita'
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente
previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e
della finalita' di tali enti, recepisca le norme del
presente Codice e sia depositato nel Registro unico
nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali
attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e
devono essere tenute separatamente le scritture contabili
di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio
destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto
distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in
relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli
enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di
cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 rispondono
nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori
dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della
fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di
cui ai citati articoli 5 e 6.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
luglio 2017, n. 167, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Nozione e qualifica di impresa sociale). -
1. - 2. - Omissis.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio
1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2, a condizione che per tali attivita'
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente
previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e
delle finalita' di tali enti, recepisca le norme del
presente decreto. Per lo svolgimento di tali attivita' deve
essere costituito un patrimonio destinato e devono essere
tenute separatamente le scritture contabili di cui
all'articolo 9. I beni che compongono il patrimonio
destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto
distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in
relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti
religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui
all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 rispondono nei
limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori
dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della
fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di
cui al citato articolo 2.
4.-7. - Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1-quater.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 445,
lettera h), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Omissis). - 445. Al fine di rafforzare
l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344
del presente articolo:
a) - g) - Omissis.
h) al fine di consentire una piena operativita'
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al
31 dicembre 2022, limitatamente alle disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale). - 1-10 - Omissis.
10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per
i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di
fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati
dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai
commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31
dicembre 2017, non si applicano fino al 31 dicembre 2022,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali
passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore.
10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai
commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino
al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla
contribuzione di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto
1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di
provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
11 - 28 - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 116, commi 8 e 9,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. n. 219:
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - 1.-7. - Omissis.
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10.- 20. - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.
221, S.O. n. 153:
«Art. 28. (Fondo di solidarieta' residuale). - 1. -
Omissis.
2. Qualora gli accordi di cui all'articolo 26
avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di
lavoro e classi dimensionali gia' coperti dal fondo
residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i
datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito
di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla
disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione
a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I fondi
costituiti secondo le procedure di cui al presente comma
prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella
stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 e garantiscono l'assegno di integrazione
salariale di cui all'articolo 30, comma 1. I contributi
eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al
medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo
residuale, sulla base delle stime effettuate dall'INPS,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo
settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 35.
3.- 4. - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111
(Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9,
comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n.
106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2017,
n. 166:
«Art. 3 (Destinazione del cinque per mille). - 1. Per
ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta
precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e' destinata, in base
alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita':
a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della
legge, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettera m), della medesima legge;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal
comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive
dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal
Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
2. - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1,
S.O. n. 1:
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale).
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le societa' cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1°(gradi)
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni
di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da
quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS» (20).
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai
sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la
concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo
di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da
donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza
scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di
cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione
diretta di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1°(gradi) giugno 1939, n. 1089 , ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ,
della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 , della ricerca scientifica di
particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidate ad universita', enti di
ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente,
in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita'
di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono
riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a
coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'.
Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore
economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel
rispetto della loro struttura e delle loro finalita', gli
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche'
i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n.
381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il
cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le
previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate
leggi n. 266 del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-novies,
lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori)
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2010,
n. 71:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario). - 1 - 4-octies. - Omissis.
4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al
periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle
modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia'
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille
dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del
contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal
comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive
dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal
Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale
4-decies.- 4-septiesdecies. - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del codice di
cui al citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,:
«Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti). -
1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono
disciplinate le modalita' con cui gli enti pubblici
territoriali provvedono a comunicare al Registro unico
nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli
enti gia' iscritti nei registri speciali delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale esistenti al giorno antecedente
l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti del
Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti
registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere
agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e
a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei
documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi
del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2
gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva
qualifica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL). -
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli
interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e'
autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici
specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita'
di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31
dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla
copertura dei rapporti in convenzione con i medici
specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. - 4. Omissis.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 88, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
S.O.:
«Art. 88 (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di
consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021 e 2022,
i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi
della normativa e degli accordi interconfederali vigenti,
possono realizzare specifiche intese di rimodulazione
dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte
dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione,
comprensivi dei relativi contributi previdenziali e
assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo
denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso
l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul
Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e'
incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2.- 3. - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 2-bis,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38(Disposizioni in materia di NASPI e di
trattamento di mobilita' in deroga). - 1. - 2. - Omissis.
2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al
periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori
beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma
289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni
previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento
di mobilita' in deroga nei casi di terza e quarta proroga,
e' stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021 e di
2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite
massimo di spesa.
2-ter. - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n.
280, S.O n. 263:
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse wregionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) - b-bis). Omissis.
2. - 4-octies. Omissis.».
 
Art. 10

Proroga di termini in materia di infrastrutture
e mobilita' sostenibili

1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.
1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 75-bis e' sostituito dal seguente:
«75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia' in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024»;
b) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:
a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocita' non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorita' ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi».
2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:
a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;
c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.
2-bis. Al fine di assicurare continuita' nell'operativita' delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-sexies:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di quanto previsto dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonche' dei connessi accordi di manleva o d'indennizzo»;
b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «quarantotto».
3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:
a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.
3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di merci, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' autorizzato ad apportare al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.
3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;
b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».
3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorita' di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al comma 3-octies del presente articolo, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonche' per i dipendenti delle medesime Autorita' di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
3-octies. Le risorse di cui al comma 3-septies, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo.
3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3-undecies. Al primo periodo del comma 338 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019» sono inserite le seguenti: «, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036».
3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo, denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta' compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di merci. Il "buono patente autotrasporto" puo' essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalita' di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis e' destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis».
3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' abrogato.
3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi". La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica gia' definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino gia' avviate a tale data, la proroga e' limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione».
3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' autorizzato a trasferire alla medesima societa' una somma non superiore alla meta' della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.
3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
«21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimita' da parte della Corte dei conti»;
b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022»;
c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di rilascio,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis».
3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 92, comma
4-septies, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
«Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto
marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
veicoli). - 1-4-sexies - Omissis.
4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti
dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i tempi di
espletamento delle attivita' di cui all'articolo 80 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31
marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo
80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori e' riconosciuto,
per lo svolgimento dell'attivita', un compenso, a carico
esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo
le modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
4-octies - 4-undecies - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 80, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della
strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, S.O. n. 74:
«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine
di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i
veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su
cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone
con numero di posti superiore a 9 compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita'
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli
a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in
conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri per la adozione del provvedimento di revisione
singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al fine di assicurare in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso
il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino
a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto
di merci non pericolose o non deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e
semirimorchi, puo' per singole province individuate con
proprio decreto affidare in concessione quinquennale le
suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che
svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio
di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale
o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione (460) di cui all'art. 2, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette
revisioni possono essere altresi' affidate in concessione
ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte
ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro,
in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le
sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le modalita' tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del
Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di
laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e
con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di
controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra'
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta
di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici
competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per
il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione
sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa
che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo
176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia
stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173 ad euro 694. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di
revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad
euro 7.993. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato
rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la
concessione.
16. L'accertamento della falsita' della
certificazione di revisione comporta la cancellazione dal
registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad
euro 1.731. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da emanare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di
riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al
regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i
soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di
semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6-bis,
del citato decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. - 6. Omissis.
6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di
svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di
guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
determinato dalla carenza di personale in servizio presso
gli uffici della motorizzazione civile adibito alla
funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle
misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 le predette prove
possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi
dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870,
anche da personale degli uffici della motorizzazione civile
collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo
121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario
adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo
periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei
richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita'
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della
legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono adottate le
disposizioni attuative del presente comma e le modalita' di
accreditamento del personale ausiliario adibito alla
funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. - 19-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 671, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - Omissis.
671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese
detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci,
nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto
multimodale limitatamente all'attivita' relativa ai
trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti
direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
2020 in relazione alle attivita' effettuate nel territorio
nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo
provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli
effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31
dicembre 2020, secondo le modalita' definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al
primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
da adottare entro il 30 aprile 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare) convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere
la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso
diverso da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale
costituzione della societa' di gestione, per il suo
funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla
vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. L'Agenzia del demanio puo' assegnare
i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare
le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31
dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31
dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno. I contratti di
locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui
all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio
1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto
periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, puo' essere incrementato anche con
quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e
finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di
cui al comma 1, nonche' quelle relative a strumenti
finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti,
contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti
ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla
loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali
dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione
di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha
facolta' di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne
di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro il 31 marzo 2022, che disciplinano:
a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti,
ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) i canoni di locazione, in ogni caso non
superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore
del presente comma, che dovranno essere definiti tenendo
conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
limitatamente alla durata residua del finanziamento
originario non rilevando ai presenti fini eventuali
proroghe dello stesso, nonche' di quanto previsto
dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi
determinabili a seguito di novazione oggettiva di
obbligazioni, oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni
gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti
di locazione in corso nonche' dei connessi accordi di
manleva o d'indennizzo;
c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da
riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione
degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto
di locazione;
d) le ulteriori condizioni contrattuali.
2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione
devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del
finanziamento originario non rilevando ai presenti fini
eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata
sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di
permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza
di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni
ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei
contratti di locazione previsti dal comma 2-ter, e' dovuta
un'indennita' di occupazione precaria pari al canone pro
tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere
o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del
danno ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di
cui al presente comma si inseriscono automaticamente nei
predetti contratti di locazione in corso, ai sensi
dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad
ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno
efficacia per un periodo massimo di quarantotto mesi a
decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti.
Nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-sexies, che
disciplineranno, tra l'altro, metodologie e criteri
relativi agli indennizzi collegati ai contratti di
locazione in essere, sono sospese le relative procedure.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi
675, 676 e 677 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - Omissis.
675. Al fine di sostenere le imprese che effettuano
servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci
non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli
effetti economici subiti direttamente imputabili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal
1°(gradi) gennaio 2021 al 30 aprile 2021, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2021 al 2034.
676. Le imprese di cui al comma 675 del presente
articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021
gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo
le modalita' definite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4
dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
677. Le risorse complessivamente stanziate di cui al
comma 675 sono assegnate alle imprese beneficiarie con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 ottobre 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-ter, comma 1, del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2-ter (Norme per favorire l'attuazione delle
sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato
italiane). - 1. Allo scopo di favorire una piu' efficace
attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche
mediante la razionalizzazione degli acquisti e
l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato:
a) fino al 31 dicembre 2026 le societa' del gruppo
Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in
deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono
attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi
avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle
altre societa' del gruppo;
b) fino al 31 dicembre 2026 e' consentito ad ANAS
S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro,
stipulati dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato
per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti
alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa
funzione, anche non direttamente strumentali ai propri
compiti istituzionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1.
Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci
adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data
successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga all'articolo
328 del codice della navigazione, tutti i contratti di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei
servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante
della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore
nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della
navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357,
comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis, comma 1,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19) convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 29-bis (Misure a sostegno della conversione ad
alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto
merci). - 1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte
pubbliche e private di veicoli a basse emissioni
complessive, nonche' la loro riqualificazione elettrica, a
titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto fino al 31
dicembre 2022, tra i veicoli il cui motore puo' essere
trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida
ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli
appartenenti alle categorie N2 e N3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. Omissis.
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e'
prorogata al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di
salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
sono prorogate al 31 dicembre 2022.
2-bis. - 9-duodecies. Omissis.».
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206 (Regolamento recante norme
per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta
dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime,
acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni
all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnante) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2016, n.
269.
- Si riporta il testo dell'articolo 199, comma 1,
lettera b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei
canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della
navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni
per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
a passeggeri, dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021 ed
ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo
scopo anche utilizzando, limitatamente all'anno 2020, il
proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla
presente lettera puo' essere riconosciuta, per i canoni
dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019 , per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31
dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino
di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020
e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino
alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari
che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1°
gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni
lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro
prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema portuale italiano conseguenti
all'emergenza COVID-19. Tale contributo e' erogato dalla
stessa Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita'
portuale. Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti
dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al
medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di
attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima
legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per
ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19.
2.- 10-sexies. Omissis.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11-ter 13,
comma 1, lettera c), 16 e 18, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,
S.O. n. 21:
«Art. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento
delle Autorita' di sistema portuale). - 1. Presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita
la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di
sistema portuale, con il compito di coordinare e
armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che
attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte
di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le
strategie di attuazione delle politiche concessorie del
demanio marittimo, nonche' le strategie di marketing e
promozione sui mercati internazionali del sistema portuale
nazionale, operando, altresi', la verifica dei piani di
sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni
predisposte dalle singole Autorita' di sistema portuale. La
Conferenza e' presieduta dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, ed e' composta dai Presidenti delle
Autorita' di sistema portuale (132) e da cinque
rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui
tre delle regioni, uno delle citta' metropolitane e uno dei
comuni. Il Ministro, con proprio decreto, puo' nominare un
esperto, avente comprovata esperienza e qualificazione
professionali nei settori dell'economia dei trasporti e
portuale, con compiti di supporto. L'esperto, nello
svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi dei
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Si applica la disciplina dettata in materia di
incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche'
sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Gli emolumenti
dell'esperto di cui al terzo periodo determinati, nel
rispetto dei limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono a
carico dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse
di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa
alla struttura tecnica di missione. La struttura della
rappresentanza unitaria delle Autorita' di sistema portuale
e la societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM)
collaborano con la Conferenza nello svolgimento dei compiti
ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i
rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali
delle categorie operanti nel settore marittimo portuale
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
individuate secondo la specifica competenza in ordine alle
materie di volta in volta all'ordine del giorno.
3. Nell'ambito delle attivita' cui e' preposta la
Conferenza nazionale di Coordinamento delle Autorita' di
sistema portuale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
Stato-Regioni, e' definito e approvato un Accordo quadro
nazionale volto a integrare l'esercizio delle rispettive
competenze e sostenere attivita' di interesse comune in
materia di sviluppo logistico di area vasta a supporto del
sistema delle Autorita' di sistema portuale, in ambiti
territoriali omogenei, anche interregionali, per il
coordinamento delle politiche di sviluppo della portualita'
in connessione con le altre reti di trasporto su ferro, su
gomma, su idrovie interne e aeree, anche ai fini delle loro
integrazioni ai Corridoi europei e alle rotte del commercio
internazionale.».
«Art. 13 (Risorse finanziarie delle Autorita' di
sistema portuale). - 1. Le entrate delle Autorita' di
sistema portuale sono costituite:
a) - b) Omissis.
c) salvo quanto previsto all'art. 28, comma 6, dal
gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di
cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963,
n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e
successive modificazioni e integrazioni;
d) - e-bis) Omissis.
2. - 2-bis. Omissis.».
«Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui
al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro
dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e
massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla
durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti
presenti il volume degli investimenti e le attivita' da
espletare;
d).
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la
domanda di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante
le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave
e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo
rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di
esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo
svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al
comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai
sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorita' di
sistema portuale o, laddove non istituita, all'autorita'
marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti
degli utenti, nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.».
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione
portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale, e
laddove non istituita dall'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di
vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le
modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione
degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del
titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di
sistema portuale relativi a concessioni gia' assentite alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio
dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del
codice della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato
al programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di
un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'
per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al
tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello
stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede
una nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi
assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».
- Per il testo dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 338, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - Omissis.
338. Al fine di potenziare gli investimenti
infrastrutturali nel settore della cultura, una quota delle
risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di
euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2036, e' destinata agli interventi
di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione
dei beni culturali. Con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
approvati gli interventi da finanziare ai sensi del primo
periodo del presente comma e le relative modalita'
attuative, anche prevedendo il ricorso ai provveditorati
interregionali delle opere pubbliche. Le risorse da
destinare agli interventi previsti dal presente comma sono
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali) convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n.
217.
- Per il testo dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 9.
- Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili) convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n.
252.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali
ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di
attivita' parassitarie) convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2020, n. 66:
«Art. 3 ("Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A."). - 1. E' autorizzata la costituzione della
Societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.",
con sede in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento
delle attivita' indicate al comma 2. La Societa' e'
partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35
per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonche'
delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli
impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla
base di un piano degli interventi predisposto dalla
societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'autorita' di Governo competente in materia
di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la
Societa' opera in coerenza con le indicazioni del Comitato
Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al
primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano
degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla
localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e
sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di
ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione
dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa
copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano
le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
nominare uno o piu' commissari straordinari dotati dei
poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di
amministrazione, puo' partecipare, senza diritto di voto,
l'amministratore delegato della Fondazione di cui
all'articolo 2.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce "oneri
di investimento" compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli
ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi
del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come "Olimpiadi Milano Cortina 2026".
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.".
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 18 e 20,
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1. - Omissis.
18. Al fine di garantire la sostenibilita' delle
Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale,
economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della
capacita' e della fruibilita' delle dotazioni
infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di
infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzato un finanziamento per la
realizzazione di interventi nei territori delle regioni
Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un
importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni
di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al
comma 14. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, e' altresi' autorizzata, per il completamento del
polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di
euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al
comma 14.
19. Omissis.
20. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i
presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono
identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle
per l'accessibilita', distinte in opere essenziali,
connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna
opera, del soggetto attuatore e dell'entita' del
finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono
anche le relative risorse. I decreti di cui al primo
periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle
Commissioni parlamentari competenti per materia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 95 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna
di Venezia). - 1. - 21. Omissis.
21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del
MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previo parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad
oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo
transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione
dello stesso al controllo di legittimita' da parte della
Corte dei conti;
22. - 27. Omissis.
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro il 31 maggio 2022 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le
disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la
movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del
contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti
dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il
decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i
termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e
le relative attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali
allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis, sono
disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e
previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. - 27-sexies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44-ter, comma 4,
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 44-ter (Progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di tesoreria). - 1. - 3. Omissis.
4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai
decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge,
i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' i casi di urgenza e
necessita'.
5. - 8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9-bis, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. - 9. Omissis.
9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo
44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la
gestione operante sulla contabilita' speciale n. 5440 e'
mantenuta in esercizio alle condizioni previste
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli
interventi ricompresi nel contratto istituzionale di
sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia
e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
9-ter. - 9-duodecies. Omissis.».
 
Art. 10 bis

Proroga del termine per la verifica
di vulnerabilita' sismica

1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 5, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2007, n. 302, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della
revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. -
4. Omissis.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma
3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e
delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti
dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi
proprietari entro il 31 dicembre 2022 e riguardare in via
prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e
2.
6. - 7. Omissis.».
 
Art. 11

Proroga di termini in materia di transizione ecologica

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, e' inserito il seguente: «5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».
3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022.
4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, e' prorogato di 60 giorni.
5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
5-ter. Al fine di sostenere la continuita' dell'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di mancata interoperabilita' tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo e' differito al 30 aprile 2022».
5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, e' inserito il seguente:
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».
5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «2023» sono inserite le seguenti: «, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,».
5-septies. Al fine di dare continuita' agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
5-octies. La rideterminazione delle modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' effettuata entro il 30 giugno 2022.
5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 6, del
citato decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Proroga di termini in materia di ambiente e
tutela del territorio e del mare). - 1. - 5. Omissis.
6. Fino al 31 dicembre 2022 e' sospesa l'applicazione
dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi
prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al 1°
gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 219 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96.:
«Art. 219 (Criteri informatori dell'attivita' di
gestione dei rifiuti di imballaggio). - 1. L'attivita' di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si
informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione
alla fonte della quantita' e della pericolosita' nella
fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di
natura economica in conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie
pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di
imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di
materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di
rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di
mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali
ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio
destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
di recupero;
d) applicazione di misure di prevenzione
consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da
adottarsi previa consultazione degli operatori economici
interessati;
d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre
misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia
dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o
altri strumenti e misure appropriate.
2. Al fine di favorire la transizione verso
un'economia circolare conformemente al principio "chi
inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il
principio di responsabilita' condivisa, promuovendo misure
atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di
imballaggio rispetta i seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun
operatore economico, garantendo che i costi di cui
all'articolo 221, comma 10, del presente decreto siano
sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in
proporzione alle quantita' di imballaggi immessi sul
mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti
e i relativi sistemi di responsabilita' estesa del
produttore, nel rispetto del principio di concorrenza,
l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in
condizioni di parita' tra loro, e che i Comuni ovvero gli
Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti ed operanti, organizzino la raccolta
differenziata;
b) promozione di strumenti di cooperazione tra i
soggetti pubblici e privati;
c) informazione agli utenti finali degli imballaggi
ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni
riguardano:
1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di
recupero disponibili;
2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e
dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di
recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
3) il significato dei marchi apposti sugli
imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di
gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di
cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi
delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali
ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
e) gli impatti delle borse di plastica
sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di
plastica;
f) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di
plastica biodegradabili e compostabili;
g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come
definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.
3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma
3 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale.
3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di
informazione ai consumatori e di consentire il
riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili,
i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e
226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi,
nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte
rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle
borse biodegradabili e compostabili si applica il
disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla
Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva
94/62/CE.
4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla
Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono
adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione
delle disposizioni del presente titolo, con particolare
riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche
e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli
imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti
sanitari, il predetto decreto e' adottato di concerto con
il Ministro della salute.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme
tecniche UNI applicabili e in conformita' alle
determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione
europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il
recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per
dare una corretta informazione ai consumatori sulle
destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno,
altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della
identificazione e classificazione dell'imballaggio, la
natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base
della decisione 97/129/CE della Commissione.
5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro della
transizione ecologica adotta, con decreto di natura non
regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura
di cui al comma 5.
5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico puo' stabilire un livello rettificato
degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato
anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni
precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili
immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati
nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi,
nel rispetto dei criteri ivi definiti.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23, comma
8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione
della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2020, n. 146:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. - 7.
Omissis.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
"Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 832, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1. - Omissis.
832. Al fine di completare la realizzazione delle
nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella
forma di interconnector di cui all'articolo 32 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, il
periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo e' esteso
al 31 dicembre 2026, secondo le modalita' di cui ai commi
da 833 a 836, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero
cessionari, di cui al comma 831, a prescindere dalla
originaria frontiera di assegnazione, per la capacita' di
interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, come incrementata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010,
n. 41, e limitatamente alla quota di capacita' non ancora
in esercizio.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 32, comma
6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 2009, n. 176, S.O. n. 136:
«Art. 32 (Impulso alla realizzazione del mercato
unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di
interconnector con il coinvolgimento di clienti finali
energivori). - 1. - 5. Omissis.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine
di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a
partire dalla conclusione del contratto di mandato per la
programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino
alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per
un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei
limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta
di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti
di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per
la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali
selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti
finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione
del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di
efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a
fronte delle predette misure, individuando nel contempo la
modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali
diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi
originati dalle predette misure nell'ambito del periodo di
esenzione di cui al comma 3, nonche' le modalita' per la
copertura delle eventuali differenze maturate in capo a
Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al
rendere possibile l'esecuzione dei contratti di
approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime
misure.
7. - 9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 122, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1. - Omissis.
122. Nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
istituito un fondo destinato alla realizzazione della
piattaforma italiana del fosforo, con dotazione per l'anno
2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalita':
a) realizzazione di uno studio mirato al
raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo
su base nazionale e coordinamento con le politiche europee
dedicate;
b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del
fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;
c) raccolta e diffusione di informazioni
riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo,
con particolare riguardo all'importazione da Paesi esterni
all'Unione europea;
d) messa a punto di proposte, anche di carattere
legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero
del fosforo e prevenirne gli sprechi;
e) istituzione di un tavolo tematico sulla
conservazione e il recupero del fosforo, con la
partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche
e private, aziende e associazioni per la difesa
dell'ambiente;
f) realizzazione di un portale telematico per la
raccolta e la pubblicazione delle attivita' del tavolo
tematico, dei documenti elaborati e delle altre
informazioni raccolte durante le attivita' della
piattaforma.».
- Per il testo dell'articolo 72, comma 4, del citato
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Obblighi dell'esercente (direttiva
59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e
10-quinques)). - 1. Per le pratiche di cui all'articolo 20,
l'esercente, entro il 30 giugno 2022 o entro dodici mesi
dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione della
concentrazione di attivita' sui materiali presenti nel
ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attivita'
lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
2. - 8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge
4 ottobre 2019, n. 117), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di registrazione
dei trattamenti di cui al decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193 e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n.
158). - 1. Al fine di assicurare il completamento del
sistema informatico di tracciabilita' dei medicinali
veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi
disciplinato dagli articoli 89 e 118 del decreto
legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e dall'articolo 8 del
decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 90, a far data dal
28 gennaio 2022, data di applicazione del regolamento (UE)
n. 2019/6, le registrazioni dei trattamenti di cui
all'articolo 79 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e
di cui agli articoli 4 e 15 del decreto legislativo n. 158
del 2006 avvengono esclusivamente in formato elettronico.
Nei casi di mancata interoperabilita' tra i sistemi
informatici privati e il portale del sistema informativo
veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo e'
differito al 30 aprile 2022.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 1,
lettera c, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n.
285, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 40 (Norme specifiche per i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture
alimentari e foraggere). - 1. Ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e dell'articolo 39,
comma 1:
a) - b) - Omissis.
c) dal 2023, e comunque non prima di un anno dalla
data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui
all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE)
2018/2001, non e' conteggiata la quota di biocarburanti e
bioliquidi, nonche' di combustibili da biomassa, prodotti a
partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma
vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti
di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano
certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili
da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della
destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri
dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE)
2019/807 della Commissione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40-ter del citato
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 40-ter (Proroga degli incentivi di cui
all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145). - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma
954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, secondo le
procedure e le modalita' di cui al medesimo articolo 1,
commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel
limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33-ter del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:
«Art. 33-ter (Riforma del sistema di riscossione
degli oneri generali di sistema). - 1. Su proposta
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e
della transizione ecologica, sono rideterminate le
modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema,
prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che
possegga caratteristiche di terzieta' e indipendenza, le
partite finanziarie relative agli oneri possano essere
destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
senza entrare nella disponibilita' dei venditori.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 828, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - Omissis.
828. Per il supporto tecnico alle attivita'
istruttorie svolte dal Ministero della transizione
ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di
valutazione di impatto ambientale e di valutazione
ambientale strategica, nonche' per l'attuazione del PNRR,
e' assegnato un contributo di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 498, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Art. 1. - Omissis.
498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del
programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018,
n. 81, nonche' di rispettare gli impegni di riduzione delle
emissioni assunti dall'Italia, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, un
apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle
misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo
e' assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150
milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi
decreti del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico, delle politiche agricole
alimentari e forestali, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e della salute per gli aspetti di
competenza, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche
attraverso bandi e programmi di finanziamento delle
attivita' necessarie ad attuare le misure del programma
nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.».
 
Art. 12

Proroga di termini in materia di turismo

1. All'articolo 43-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riguardante la stipula di polizze assicurative relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, puo' chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.».
2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-ter e' inserito il seguente:
«11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e' prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino gia' concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano gia' stati sottoscritti nuovi contratti».
2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «qualsiasi» e' sostituita dalle seguenti: «o senza».
2-quater. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 43-ter, comma 2,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 43-ter (Disposizioni straordinarie in materia
di promozione dell'offerta turistica). - 1. Omissis.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha
durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione
della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 30
giugno 2022.
3. - 6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104:
«Art. 29-bis (Misure per il sostegno del sistema
termale nazionale). - 1. Al fine di mitigare la crisi
economica derivante dall'emergenza epidemiologica da
CO-VID-19, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione
di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro
per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino
all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di
servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono
cedibili, non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L'ente termale, previa emissione della relativa fattura,
puo' chiedere il rimborso del valore del buono fruito
dall'utente non oltre 120 giorni dal termine
dell'erogazione dei servizi termali.
2. - 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di
proroga). - 1. - 11-ter. Omissis.
11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di
consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale
situazione di crisi economica dovuta agli effetti della
pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle
locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre
2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e'
prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le
disposizioni del precedente periodo non si applicano nel
caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, risultino gia' concluse eventuali procedure
per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello
Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla
medesima data per i predetti beni siano gia' stati
sottoscritti nuovi contratti.
11-quater. - 11-septies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1129,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1129. Il comune di Venezia e' autorizzato
ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla
Citta' antica e alle altre isole minori della laguna, il
contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo
articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.».
- Si riporta il testo dell'articolo 88-bis del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di
soggiorno e di pacchetti turistici). - 1. Ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre
la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di
soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata
disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di
quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o
destinatari di un provvedimento di divieto di
allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia
dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus
COVID-19 per i quali e' disposta la quarantena con
sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita'
sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture
sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o
viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal
contagio come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di
efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la
partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione
pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo
pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle
autorita' competenti in attuazione dei provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai
contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti
provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o
acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia,
aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o
vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della
situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore
o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti
turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al
medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il
titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il
contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui
alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante
la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione e' effettuata entro ventiquattro giorni
decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al
comma 1, lettere da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del
concorso o della procedura selettiva, della manifestazione,
dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma
1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza,
nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro
ventiquattro giorni dalla comunicazione di cui al comma 2,
procedono al rimborso del corrispettivo versato per il
titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione
di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta
mesi dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti
di cui al comma 1, il diritto di recesso puo' essere
esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva
all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere
eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle
autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri, a
causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali
casi il vettore ne da' tempestiva comunicazione
all'acquirente e, entro i successivi ventiquattro giorni,
procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo
di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari
importo da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato
l'attivita', in tutto o in parte, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente
un servizio sostitutivo di qualita' equivalente, superiore
o inferiore con restituzione della differenza di prezzo,
oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti,
possono emettere un voucher, da utilizzare entro trenta
mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso
spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare,
ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso
dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei
periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva,
di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli
Stati dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale
epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore,
in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi
4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo'
procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche
per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da
utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di
importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo
41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena
ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di
servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono
esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b),
del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i
soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto
turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia
impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita, in
tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale
emergenza dalle autorita' nazionali, internazionali o di
Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa
al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della
differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o,
altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro
trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al
rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e'
corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i
rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e
comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di
inizio del viaggio.
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative
di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto
previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al
diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del
pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato
dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher
di pari importo in favore del proprio contraente, da
utilizzare entro trenta mesi dall'emissione. In deroga
all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o
emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher
dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della
somma versata, senza emissione di voucher, quando il
viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola
dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonche'
per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno
delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti
agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti
salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i
rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli
istituti scolastici committenti con gli organizzatori
aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con
ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti
possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi,
iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche
comunque denominate, anche riguardo alle classi di
studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la
struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo
versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il
pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher
di pari importo da utilizzare entro trenta mesi
dall'emissione.
10. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o
il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati
acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di
viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga
alle condizioni pattuite. Con il consenso delle parti, in
tali casi, il voucher puo' essere ceduto dal beneficiario
all'agenzia di viaggio, ovvero puo' essere emesso
direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il
pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla
stessa.
11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque
per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al
presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020
al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro
il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere
all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti
provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono
rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione
gia' ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di
pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di
esercizio del recesso e valido per trenta mesi
dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna
forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da
un altro operatore appartenente allo stesso gruppo
societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione
di servizi successiva al termine di validita', purche' le
relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo.
12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a
trenta mesi prevista dal presente articolo si applica anche
ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. In ogni caso, decorsi trenta mesi
dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati
nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo
e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il
rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher
emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione
ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo,
nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al
secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici mesi
dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici giorni
dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai
sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le
modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui
al presente comma sono definiti con regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di
euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179,
comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo
2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
13. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi
dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e
dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.».
 
Art. 13

Proroga di termini in materia di gestioni commissariali

1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
2. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole «31 dicembre 2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022».
3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da trasferire direttamente su apposita contabilita' speciale allo stesso intestata».
4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-bis, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale puo' riacquisire l'esclusiva titolarita' dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, cosi' come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario puo' avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.
4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156»;
b) alle lettere b) e c), le parole: «di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019».
4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: «ma e' comunque» fino alla fine del comma sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 927, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - Omissis.
927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico
aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma, con le modalita' di cui all'articolo 1,
commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva
del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili
dei servizi competenti per materia, entro il termine
perentorio di quarantotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di
liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte
a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al
28 aprile 2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del
settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto) convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75:
«Art. 12 (Misure urgenti per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto). - 1. Al
fine di assicurare il completamento degli interventi
urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora
in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di
Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, alla individuazione delle
misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative
risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla
conclusione delle attivita' di cui alla suddetta ordinanza,
compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del
percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna
dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle
attivita' cosi' individuate, da svolgere entro il 31
dicembre 2022, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro
dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31
dicembre 2022, del Prefetto di Genova, ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135. Il Prefetto ha facolta': di procedere
all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei
soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi
di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro
competenza ed all'eventuale esercizio del potere
sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno
dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di
mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e
determinato gia' dipendente dalla Immobiliare Val Lerone
Spa e gia' formato, assicurando il trasferimento dello
stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sara' affidata
l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di
messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti
derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il
Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente
alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN
stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso
la discarica di Molinetto, previo aggiornamento
dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei
volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili
nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui
alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche'
degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione
di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi;
di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie
tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e'
corrisposta un'indennita' mensile omnicomprensiva non
superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento
di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze
di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di
servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata
risulti assente o non dotato di idoneo potere di
rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a
deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali
necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato
dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e
della pubblica incolumita', la determinazione, in deroga
all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' subordinata all'assenso, rispettivamente, del
Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente
sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di
dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si
pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
2. Per l'espletamento del proprio incarico il
Prefetto di Genova puo' individuare, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto
attuatore, cui sono affidati specifici settori di
intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo
Prefetto.
3. Per le attivita' di cui al presente articolo il
Prefetto di Genova e' autorizzato, altresi', ad avvalersi,
mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a.,
nonche' di altre societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato dotate di specifica competenza
tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle
aree di intervento, utilizzando le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti
delle risorse effettivamente disponibili per le attivita'
di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
4. Il Prefetto di Genova e' altresi' autorizzato ad
avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' di personale
appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal
fine in posizione di comando o di distacco secondo i
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed
il trattamento economico dell'amministrazione di
appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni
effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il
Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle
strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a
liberi professionisti.
5. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione
del comma 5-bis, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai
fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate
al Commissario delegato per il superamento dello stato di
emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla
realizzazione degli interventi individuati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere
eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione
commissariale ai sensi della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006 ed alle altre attivita' previste dal presente
articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarita'
della contabilita' speciale aperta presso la tesoreria
statale. Al fine di garantire il proseguimento delle
attivita' di messa in sicurezza in atto, per il limitato
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e l'emanazione del provvedimento per
l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al
primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le
disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per
le finalita' di cui al presente comma gli atti adottati
sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere
efficacia fino al 31 dicembre 2022.
5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di
bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree
del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al
trattamento delle acque di falda, e' autorizzata, per
l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5
milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il
Prefetto di Genova e' autorizzato, ove lo ritenga
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a
derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni
normative statali e della Regione Liguria:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
articoli 3 e 19;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli
37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93,
95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106,
commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;
2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli
9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74,
79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8,
9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158,
161, 174;
d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il
comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e
sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5
alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50,
51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269,
270, 271, 272, 278 e 281;
e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;
f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9,
10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
articolo 30;
h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;
i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e
154;
l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articolo 42;
m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli
23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;
n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 e 25;
o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8
e 9;
p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;
r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;
s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33,
articolo 4;
t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli
4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24;
u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo
8;
v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;
z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2
e 4;
aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli
3, 5 e 12.».
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 9, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95,
S.O. n. 31:
«Art. 61 (Eventi sportivi di sci alpino). - 1. - 8.
Omissis.
9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa
dalle sue funzioni il 30 aprile 2022.
10. - 27. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 564, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - Omissis.
564. Al fine di implementare le attivita' di
pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo
di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi
del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire
direttamente su apposita contabilita' speciale allo stesso
intestata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 932-bis,
lettera a), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - Omissis.
932-bis. A seguito della conclusione delle attivita'
straordinarie della gestione commissariale di cui al comma
932:
a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei
residui attivi e passivi nei confronti della gestione
commissariale;
b) - d) Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 13-bis,
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - 1. - 13. Omissis.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
13-ter. - 33-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 751, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1. - Omissis.
751. Il Commissario straordinario del Governo per la
gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30
novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del
Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro
di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni e'
approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno
2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalita' di
cui al periodo precedente, e' proposto entro il 31 gennaio,
il 31 maggio e il 30 novembre.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze)
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2018, n. 226:
«Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario). -
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile ed il Commissario delegato di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine
di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo
con gli interventi relativi al superamento dello stato di
emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20,
nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determina, di concerto con la Regione
Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo
degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse
nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno
sede nei territori interessati e assicura il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi
sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
f-bis) coordina e realizza gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal
presente Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, entro
il limite complessivo di euro 210.000, definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, alla concessione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172;
i-bis) provvede alle attivita' relative
all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione
dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
risorse residue presenti sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono
all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19;
i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla
cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante
concessione del contributo di autonoma sistemazione alle
persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
per cento dei contributi di autonoma sistemazione
precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari
residenti in abitazioni non di proprieta', che possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.
2. - 5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - 1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli
interventi di relativa competenza volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento
degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di
quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,
Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai
sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto
con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1,
comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui
al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il
recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite
dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui
all'articolo 34, raccordandosi con le autorita' preposte
per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita'
prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
[l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti
dal presente decreto al fine di verificare l'assenza di
sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e
nazionali in materia di aiuti di Stato; ]
l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III
livello, come definita negli "Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di
contributi a cio' finalizzati ai Comuni interessati, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di
euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalita' e
procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti
dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo
5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,
mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli
Albi degli ordini o dei collegi professionali, di
particolare e comprovata esperienza in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione
sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza,
purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli
articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come
individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze
adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo
elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini
dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei
criteri nonche' degli standard di cui al numero 1), da
parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Commissario
straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi. Agli oneri derivanti dalla
convenzione di cui al periodo precedente si provvede a
valere sulle disponibilita' previste all'alinea della
presente lettera.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione
e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi
definiti dal Commissario straordinario per importi fino a
40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per
importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate
previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il
criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso con le
modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e
2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate
ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della
progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti
dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di
quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di
cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
3. - 5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2, del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76:
«Art. 11 (Accelerazione e semplificazione della
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi
sismici). - 1. Omissis.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1,
il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria
ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di
particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione
dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i
quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e
opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri, che puo' impartire direttive. Per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle
opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari,
responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del
2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla
base delle ordinanze commissariali di cui al presente
comma. Il compenso dei due sub-commissari e' determinato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per il
2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2021. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. - 3-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 50, del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
«Art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione
dei contributi). - 1. Fuori dei casi disciplinati
dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei
contributi e' presentata dai soggetti legittimati di cui
all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la
ricostruzione territorialmente competente unitamente alla
richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione
alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda
sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione
necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1,
redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del
personale tecnico del Comune o da personale tecnico e
specializzato di supporto al Comune appositamente formato,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata a firma di
professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di
cui all'articolo 34, attestante la riconducibilita' causale
diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui
all'articolo 1;
c) progetto degli interventi proposti, con
l'indicazione delle attivita' di ricostruzione e
riparazione necessarie nonche' degli interventi di
miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel
suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da
cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
[d) indicazione dell'impresa affidataria dei
lavori, con allegata documentazione relativa alla sua
selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di
cui all'articolo 30, comma 6.]
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita'
urbanistica degli interventi richiesti a norma della
vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio
ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di
cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista
abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi
legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso,
l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. Nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi
di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso
realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre
2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche
dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i
comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3,
verificata la spettanza del contributo e il relativo
importo, trasmettono al vice commissario territorialmente
competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il
procedimento con decreto di concessione del contributo
nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle
risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza
mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali
sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi
a norma del presente articolo, previo sorteggio dei
beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei
contributi complessivamente concessi. Qualora dalle
predette verifiche emerga che i contributi sono stati
concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che
gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i
quali e' stato concesso il finanziamento, il Commissario
straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche
parziale, del decreto di concessione dei contributi e
provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme
indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la
presentazione delle domande di concessione dei contributi e
per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la
dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme
informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere
altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da
produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in
relazione alle diverse tipologie degli interventi
ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le
misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma
5.».
«Art. 50 (Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita'
emergenziali). - 1. Il Commissario straordinario,
nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con
piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in
relazione alle risorse assegnate e disciplina
l'articolazione interna della struttura anche in aree e
unita' organizzative con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri
nel caso in cui il trattamento economico accessorio di
provenienza risulti complessivamente inferiore. Al
personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di
amministrazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico. Le duecentoventicinque unita' di
personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla
presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare
l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere
abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il
biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario
straordinario per l'utilizzo del contingente di personale
in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e
gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo
67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di
validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di
cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia
adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento
economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di
amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,
il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3
sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del
comma 7. Il trattamento economico del personale
dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e
3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo
2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
228 del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della
struttura commissariale si provvede con le risorse della
contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai
sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si
avvale di un comitato tecnico scientifico composto da
esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni
culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse
rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'.
La costituzione e il funzionamento del comitato sono
regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico
scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di
presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per
missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al
comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre
2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica,
puo' essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento
gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1°
ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di
incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere attribuito un incremento del 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della
retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del
presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati
semestralmente dal Commissario straordinario, previa
verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli
obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al
Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6
sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in
materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000
per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese
di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento
delle attivita' demandate, nell'ambito delle risorse gia'
previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede,
ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni
di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni
di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,
lettera a), il Commissario straordinario puo' avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di strutture e
personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse
gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario
straordinario puo' stipulare apposite convenzioni, ai fini
dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita'
istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonche', per lo
svolgimento di ulteriori e specifiche attivita' di
controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il
Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari
si provvede con le risorse della contabilita' speciale di
cui all'articolo 4, comma 3.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa
della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per
l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede,
quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo
previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge
6 giugno 2016, n. 106.
9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, comma 2, e
25, comma 3, del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Piano di ricostruzione). - 1. Omissis.
2. Per le procedure di approvazione del piano di
ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156. A tale fine:
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte
dalla Regione Campania;
b) il parere di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis
del citato decreto-legge n. 123 del 2019 e' reso dal
Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del
presente decreto;
c) il parere della Conferenza permanente di cui al
comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123
del 2019 e' reso dalla conferenza di servizi indetta e
presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con
la partecipazione del Commissario straordinario, del
rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, il cui parere e' obbligatorio e
vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio
e Lacco Ameno.
3. 4. Omissis.».
«Art. 25 (Definizione delle procedure di condono).
- 1. - 2. Omissis.
3. Il procedimento per la concessione dei
contributi di cui al presente capo e' sospeso nelle more
dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione e'
subordinata all'accoglimento di dette istanze.
Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al
periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il
contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di
volume gia' condonati.».
 
Art. 13 bis
Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi
atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova
1. Al comma 813 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 813, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - Omissis.
813. Al fine di adottare, nei limiti dello
stanziamento di cui al presente comma, misure per far
fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi
e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio
all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di
Mantova, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con dotazione di 2
milioni di euro per l'anno 2022.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1-quater.
 
Art. 13 ter
Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la
ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il
rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza
1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti)
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021,
n. 108:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. Omissis.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. - 9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 ottobre 2016, n. 244:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).
- 1. - 2. Omissis.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. - 5-bis. Omissis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. - 6-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di personale
gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di seguito "PNRR", presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a
carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
di personale specificamente destinato a realizzare i
progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
nei limiti degli importi che saranno previsti dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del
progetto. A tal fine, con circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita',
le condizioni e i criteri in base ai quali le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono
imputare nel relativo quadro economico i costi per il
predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il
predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica
delle amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di
ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a
quelle di cui al secondo periodo e' oggetto di preventiva
verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare
dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e
delle finanze. La medesima procedura si applica per le
spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna
amministrazione, previa verifica di cui al presente comma,
individua, in relazione ai progetti di competenza, il
fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli
stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni
possono assumere il personale o conferire gli incarichi
entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.
2. Al fine di accelerare le procedure per il
reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al
comma 1 possono ricorrere alle modalita' di selezione
stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di
lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione
di cui al presente articolo possono essere stipulati per un
periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non eccedente la durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a
pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita
la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o
prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale,
per non piu' di una volta. Il mancato conseguimento dei
traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti
dal progetto costituisce giusta causa di recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo
2119 del codice civile.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale
maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al
comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato, una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata
al predetto personale che, alla data di pubblicazione del
bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I
bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato sono pubblicati come documenti in formato
aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in
ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022".
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per
le finalita' ivi previste, le amministrazioni, previa
verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure
concorsuali relative al reclutamento di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione
dei progetti del PNRR mediante le modalita' digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1°(gradi) aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del
citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova
scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari punteggio,
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il
reclutamento del personale di cui al presente comma sono
pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati
in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale
del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 19 giugno 2019, n. 56.
4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4
possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo
determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non interessate dall'attuazione del PNRR.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso il portale del
reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19
giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali
possono iscriversi, rispettivamente:
a) professionisti, ivi compresi i professionisti
come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di
qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai
sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita
nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in
possesso di certificazione in conformita' alla norma
tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio
2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di
collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) personale in possesso di un'alta
specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato.
6. Ciascun elenco e' suddiviso in sezioni
corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni
e agli eventuali ambiti territoriali e prevede
l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito
territoriale di disponibilita' all'impiego. Le modalita'
per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle
specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le
modalita' di aggiornamento dell'elenco e le modalita'
semplificate di selezione comparativa e pubblica sono
definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le
fasi della procedura di cui al presente comma sono
tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale
di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al
presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente
pagina del sito internet istituzionale
dell'amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua
quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
a);
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o
ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce
gli ulteriori requisiti, le modalita' e i termini per la
presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui
al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti
di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle
migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la
cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in
nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti
di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali
obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del
professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro
prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in
cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione
alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalita' di
applicazione del presente comma sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti
gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le
documentate esperienze professionali maturate nonche' il
possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a
quelli abilitanti all'esercizio della professione, purche'
a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla
base delle professionalita' che necessitano di acquisire,
invitano almeno quattro professionisti o esperti, e
comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere,
tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono
ad un colloquio selettivo per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5,
lettera b), avviene previo svolgimento di procedure
idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 1°(gradi) aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con
previsione della sola prova scritta, alle quali consegue
esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti
elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le
amministrazioni attingono ai fini della stipula dei
contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta
specializzazione si intende il possesso della laurea
magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti
titoli, in settori scientifici o ambiti professionali
strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello;
b) documentata esperienza professionale qualificata
e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso
enti pubblici nazionali ovvero presso organismi
internazionali o dell'Unione europea.
11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono
essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del
comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56. Nel bando e' definito il cronoprogramma relativo
alle diverse fasi di svolgimento della procedura.
12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni
esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo
sono composte nel rispetto del principio della parita' di
genere.
13. Il personale assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), e'
equiparato, per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto
contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica
F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Funzioni centrali, sezione
Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre
2015.
14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti
ivi stabiliti e per le medesime finalita', possono
procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante
utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di
concorsi per assunzioni a tempo determinato.
14-bis. Alle assunzioni previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.
15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la
coesione territoriale la piena operativita' organizzativa e
funzionale in relazione ai compiti connessi con
l'attuazione degli interventi del programma Next Generation
EU e della programmazione cofinanziata dai fondi
strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino
al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia
possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia
appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "correlate professionalita'"
sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di studio
coerente con i profili da selezionare";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere".
15-quater. All'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 1°(gradi) aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le
parole: "anche ai fini dell'ammissione alle successive
fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini
del punteggio finale" e dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: "Il bando puo' prevedere che il punteggio per
il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato
conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento".
15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19
giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Per l'attuazione degli interventi
previsti ai commi 1 e 4 nonche'" sono soppresse;
b) dopo le parole: "concorsi pubblici" sono
inserite le seguenti: "nonche' di assistere gli enti locali
nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai
sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1°(gradi) aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76".
16. Alle attivita' di cui al presente articolo il
Dipartimento della funzione pubblica provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
17. Per la realizzazione degli investimenti di cui
hanno la diretta titolarita' di attuazione, le disposizioni
del presente articolo si applicano, con la procedura di cui
al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari
di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio
2021, n. 101, limitatamente agli incarichi di
collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari
all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto al
comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione.
17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di
mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul
portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce
l'acquisizione della documentazione relativa a tali
procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione in modo
accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai
cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43-bis, comma 2,
del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152:
«Art. 43-bis (Destinazione al Fondo per la
ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla
Camera dei deputati al bilancio dello Stato). - 1. Omissis.
2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza
a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente
articolo e quelle gia' versate nella contabilita' speciale
ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi,
anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto
socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da
coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare
l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui
al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di
euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata
agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli
interventi medesimi.».
 
Art. 14

Disposizioni urgenti in materia di editoria
e in materia tributaria

1. Al fine di individuare le modalita' idonee a garantire la pluralita' delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'espletamento delle sue attivita', che devono concludersi entro il 30 giugno 2022, la Commissione puo' audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
2-ter. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualita' 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi «Milano Cortina 2026», le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare» sono soppresse. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, valutati in 28 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni di euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per l'anno 2025, 5,616 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4-ter. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
4-quater. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2025».
4-quinquies. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unita' immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilita' del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15
maggio 1954, n. 237 (Autorizzazione della spesa relativa ai
servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi
centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai
medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione
di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e
successivi da parte della Agenzia nazionale stampa
associata (A.N.S.A.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
giugno 1954, n. 126:
«Art. 2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri,
le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni
sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa
associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni,
per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in
concorso col Ministero degli affari esteri per quanto
riguarda il servizio estero.
Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno
approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 24, della
citata legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«Art. 55 (Disposizioni varie). - 1. - 23-octies.
Omissis.
24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237,
va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale
utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni
dello Stato una completa informazione attraverso la piu'
ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, le regioni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito
delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio
degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di
stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e
speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e
speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico,
nonche' il servizio di diramazione di notizie e di
comunicati degli organi centrali e periferici delle
Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei
servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
25. - 27. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2-ter,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Proroga di termini in materia di competenza
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali). - 1. -
2-bis. Omissis.
2-ter. Nelle more della revisione organica della
normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, a prorogare fino
al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti per l'acquisto
di servizi giornalistici e informativi stipulati con le
agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n.
237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. - 5-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 810, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - Omissis.
810. Nelle more di una revisione organica della
normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove
modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei
cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla
loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:
a) a decorrere dal 31 gennaio 2020:
1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata;
2) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: " , nonche' alle imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 250 " sono soppresse;
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa
editrice di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in
deroga a quanto stabilito all'articolo 8 del medesimo
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e' ridotto
progressivamente con le seguenti modalita':
1) per l'annualita' 2019, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
2) per l'annualita' 2020, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
3) per l'annualita' 2021, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono
accedere al contributo le imprese editrici di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70;
d) al fine di perseguire obiettivi di
valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo
dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale
e della liberta' di stampa, con uno o piu' decreti della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalita' per il sostegno e la valorizzazione di progetti,
da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati
a diffondere la cultura della libera informazione plurale,
della comunicazione partecipata e dal basso,
dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media,
nonche' progetti volti a sostenere il settore della
distribuzione editoriale anche avviando processi di
innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo
di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.
198.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere
a), b) e c) e dell'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione della
disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2,
commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017, n. 123:
«Art. 2 (Beneficiari dei contributi all'editoria). -
1. Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria
le imprese editrici costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano
quotidiani e periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il
cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria da
cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro,
limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di
entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici
di quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente
detenuto da tali enti;
d) imprese editrici che editano quotidiani e
periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che
editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che
editano periodici in materia di tutela del consumatore,
iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice
del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici
italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e
diffusi prevalentemente all'estero.
2. Le imprese editrici di cui al comma 1 possono
richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve
le imprese ed associazioni di cui alla lettera e).».
«Art. 11 (Erogazione del contributo). - 1. Con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai
contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di
insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo
spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
2. Il contributo all'editoria e' erogato in due rate
annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio
successivo alla presentazione della domanda, consiste
nell'anticipo di una somma pari al 50 per cento del
contributo erogato nell'anno precedente e, comunque, nei
limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La
prima rata non e' corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La
seconda rata e' versata, a saldo, entro il termine di
conclusione del procedimento indicato all'articolo 12.
3. La rata di anticipo e' erogata previo accertamento
del possesso dei requisiti sulla base dei documenti
istruttori indicati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10. Il pagamento
della rata e' subordinato alla verifica della regolarita'
contributiva previdenziale nonche' a quella di non
inadempimento ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
regolarita' previdenziale si intende soddisfatta anche nel
caso di ricorso giurisdizionale pendente in materia di
contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le imprese
editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute.
4. Qualora l'impresa editrice non produca la
documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione
incompleta, la stessa non puo' beneficiare della rata di
anticipo e il contributo e' liquidato in un'unica soluzione
entro il termine di conclusione del procedimento ove
l'istruttoria abbia dato esito positivo.
5. Le imprese editrici che presentano per la prima
volta domanda di contributo possono beneficiare del
pagamento della rata di anticipo a decorrere
dall'annualita' successiva a quella in cui percepiscono il
primo contributo.
6. La rata a saldo e' versata subordinatamente
all'esito positivo dell'istruttoria, all'accertamento,
all'atto del pagamento, della regolarita' dell'impresa nel
versamento dei contributi previdenziali e alla verifica di
cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Se l'impresa che ha beneficiato dell'anticipo non
risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per
l'ammissione al contributo, l'impresa e' tenuta alla
restituzione di quanto versato a titolo di anticipo.
L'amministrazione puo' anche procedere al recupero di tali
somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati
dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.».
- Si riporta il testo dell'articolo 96, commi 3, 4 e 5,
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 96 (Rifinanziamenti e semplificazioni per il
settore dell'editoria). - 1. - 2. Omissis.
3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le
percentuali minime di copie vendute di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio
2017, n. 70, sono determinate rispettivamente nel 25 per
cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel
15 per cento delle copie distribuite, per le testate
nazionali.
4. Limitatamente al contributo dovuto per
l'annualita' 2019, i costi regolarmente rendicontati nel
prospetto dei costi sottoposto a certificazione e
presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati
dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni
dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento
dei costi nel predetto termine e' attestato dal revisore
contabile in apposita certificazione, che da' evidenza
anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati.
La predetta certificazione e' trasmessa al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento
dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di
mancata trasmissione nei termini della certificazione di
avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al
pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo
alla medesima di rimborsare le somme indebitamente
riscosse.
5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020,
qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui
all'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 70 del
2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello
erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualita'
2019, il suddetto importo e' parificato a quello percepito
per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto
proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo
periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017.
6. - 7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 6, del
citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16:
«Art. 5 (Disposizioni tributarie). - 1. - 5. Omissis.
6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato
Organizzatore, per l'anno 2020 concorrono alla formazione
del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31
dicembre 2021, limitatamente al 60 per cento del loro
ammontare.
7. Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 561, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Art. 1. - Omissis.
561. Al fine di potenziare l'attivita' sportiva di
base nei territori per tutte le fasce della popolazione e
di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, per il successivo trasferimento delle
risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 2,
del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34:
«Art. 30-quater (Interventi a favore di imprese
private nel settore radiofonico). - 1. Omissis.
2. Al fine di favorire la conversione in digitale e
la conservazione degli archivi multimediali delle imprese
di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri
corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni
di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente
comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli aventi
diritto e puo' essere riassorbito da eventuale convenzione
appositamente stipulata successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. - 5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n.
255:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato "Fondo".
2. - 7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 394, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - Omissis.
394. In previsione di una revisione organica della
normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che
tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione
dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini
di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono differiti di settantadue mesi. Sono
conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla
contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter, comma 1,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-ter (Proroga delle concessioni di impianti
sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche). -
1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro colpite
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a
tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su
terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di
rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre
2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo
di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle
associazioni stesse, in vista delle procedure di
affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative".».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1-quater.
 
Art. 15

Proroga di termini in materia di contrasto della poverta' educativa

1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.
3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunita' educative e per il contrasto della poverta' educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacita' del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Art. 16
Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa,
contabile, tributaria e militare
1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.
1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.
3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi.
3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: «bandite» sono inserite le seguenti: «, almeno una volta all'anno e con priorita' rispetto alle procedure concorsuali,».
4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale e alla semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.
7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.
7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta', 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 221, del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di
processo civile e penale). - 1. All'articolo 83, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si
considera sospeso il decorso del termine di cui
all'articolo 124 del codice penale".
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti
dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che, hanno la disponibilita' del
servizio di deposito telematico, anche gli atti e i
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
depositati esclusivamente con le modalita' previste dal
comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento
del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del
medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con
le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche
tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo
5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non
telematica.
4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti siano sostituite dal deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta
giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa
e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle
parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta
data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle
parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro
cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il
giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se
nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note
scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di
cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte
degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. L'attivazione del servizio e'
preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia che accerta l'installazione e l'idoneita' delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita'
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli
obblighi di pagamento del contributo unificato previsto
dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del
medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli
atti di costituzione in giudizio presso la Corte di
cassazione, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista
dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o
piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su
istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi
a distanza, individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. La parte puo' partecipare
all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in
ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di
partecipazione mediante collegamento a distanza e'
depositata almeno quindici giorni prima della data fissata
per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la
comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima
dell'udienza. All'udienza il giudice da' atto a verbale
delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti
partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la
loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'
dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle
parti, puo' disporre che l'udienza civile che non richieda
la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti
e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata
all'assunzione di informazioni presso la pubblica
amministrazione, si svolga mediante collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice
nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al
pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione,
del giorno, dell'ora e delle modalita' del collegamento.
All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo
verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento
del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193
del codice di procedura civile, il giudice puo' disporre
che il consulente, prima di procedere all'inizio delle
operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente
adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione
sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo
telematico.
9.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti
penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con
altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati
e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su
richiesta dell'interessato o quando la misura e'
indispensabile per salvaguardare la salute delle persone
detenute o internate, possono essere svolti a distanza
mediante, ove possibile, le apparecchiature e i
collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria
e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei
casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre
i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico
degli atti nella fase delle indagini preliminari, con
decreto del Ministro della giustizia non avente natura
regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita'
telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di
memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche'
di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende
eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui
al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e'
adottato previo accertamento da parte del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici.».
- Si riporta il testo degli articoli 23, 23-bis, 26 e
27 del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19). - 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino
alla scadenza del medesimo termine del 31 luglio 2021
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non
espressamente derogate dalle disposizioni del presente
articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
per compiere atti che richiedono la partecipazione della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone,
salvo che il difensore della persona sottoposta alle
indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua
presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono
tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che
abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il
collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone
partecipano al compimento dell'atto in presenza di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la
segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona
sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con
il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto
mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida
di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
La partecipazione delle persone detenute, internate o in
stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita'
di cui al comma 4. Con le medesime modalita' di cui al
presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio
di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle
quali e' ammessa la presenza del pubblico possono
celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 128 del codice di procedura civile e
dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle
persone detenute, internate, in stato di custodia
cautelare, fermate o arrestate, e' assicurata, ove
possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il
comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la
partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero,
dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli
ausiliari del giudice possono essere tenute mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico
ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I
difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i
quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse
dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo
dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di
procedura penale, la persona arrestata o fermata e il
difensore possono partecipare all'udienza di convalida da
remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia
giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando
disponibile. In tal caso, l'identita' della persona
arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di polizia
giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale,
o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del
codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, qualora le parti vi
acconsentano, anche alle udienze preliminari e
dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione
delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle
quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti
o periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392,
441 e 523 del codice di procedura penale.
6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in
materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711
del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di
cui all'articolo 9 della legge 1°(gradi) dicembre 1970, n.
898 siano sostituite dal deposito telematico di note
scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti
che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi
rinuncino espressamente con comunicazione, depositata
almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale
dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali
che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver
aderito liberamente alla possibilita' di rinunciare alla
partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni
rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e
divorzio, di non volersi conciliare.
7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo
diverso dall'ufficio giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera
di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e
dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti
private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3,
del codice di procedura penale e il dispositivo e'
comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e'
formulata per iscritto dal procuratore generale o dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di
procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di
posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le
previsioni di cui al presente comma non si applicano ai
procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. Per i procedimenti nei quali
l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno
dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza
l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale
faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore
generale formula le sue conclusioni motivate con atto
spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta
elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le conclusioni ai difensori delle parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di
procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo
di posta elettronica certificata. La richiesta di
discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore di una delle parti entro il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica
certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al
presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
l'udienza di trattazione ricade entro il termine di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni
collegiali in camera di consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente
del collegio o il componente del collegio da lui delegato
sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e
il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei
procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle
udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in
camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
da remoto.
9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli
altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui
all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere
rilasciata dal cancelliere in forma di documento
informatico previa istanza, da depositare in modalita'
telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato
il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo
periodo consiste in un documento informatico contenente la
copia, anche per immagine, della sentenza o del
provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte
l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo
comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della
parte a favore della quale la spedizione e' fatta. Il
documento informatico cosi' formato e' sottoscritto
digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del
cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma
2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo
previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il
duplicato e la copia analogica o informatica della copia
esecutiva in forma di documento informatico. Le copie
analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia
esecutiva in forma di documento informatico estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di
conformita' a norma dell'articolo 16-undecies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
equivalgono all'originale.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle
misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore
possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante
collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi
individuati e resi disponibili con provvedimento del
direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del
Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza,
la sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al
difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da
remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo,
nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si
applicano altresi' ai procedimenti relativi agli arbitrati
rituali e alla magistratura militare.
10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio
2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato.
10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di
pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle
previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle
regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato".
10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla
relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
«Art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei
giudizi penali di appello nel periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19). - 1. A decorrere dal 9
novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la
decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di
primo grado la corte di appello procede in camera di
consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei
difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico
ministero faccia richiesta di discussione orale o che
l'imputato manifesti la volonta' di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il
pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto
trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via
telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a
mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati
con provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto
immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria
della corte di appello per via telematica, ai sensi
dell'articolo 24 del presente decreto.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con
le modalita' di cui all'articolo 23, comma 9. Il
dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale e' formulata per
iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il
termine perentorio di quindici giorni liberi prima
dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte
di appello attraverso i canali di comunicazione,
notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma
2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la
richiesta di partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il
giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far
data dal 9 novembre 2020.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei
procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il
sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre
2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione
dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine
perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di
cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e
322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo
caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4
deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque
giorni liberi prima dell'udienza.».
«Art. 26 (Disposizioni in materia di giudizio
contabile nonche' misure urgenti relative allo svolgimento
delle adunanze e delle udienze del processo contabile
durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica). - 1. Ferma restando
l'applicabilita' dell'articolo 85 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attivita'
istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, le
adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle
quali e' ammessa la presenza del pubblico si celebrano a
porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice
della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2. All'articolo 257, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle parole "termine dell'emergenza epidemiologica in
corso";
b) le lettere "in corso" sono soppresse;
c) dopo le parole "personale della Corte dei conti"
sono inserite le parole ", ivi incluso quello di
magistratura".
All'attuazione delle previsioni di cui al presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 27 (Misure urgenti relative allo svolgimento
del processo tributario). - 1. Fino al 31 luglio 2021, nel
processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche
e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da
remoto e' autorizzato, secondo la rispettiva competenza,
con decreto motivato del presidente della Commissione
tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno
cinque giorni prima della data fissata per un'udienza
pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono
disporre che le udienze e le camere di consiglio si
svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le
dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo
consentano e nei limiti delle risorse tecniche e
finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia
disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica
alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di
collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la
libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina
sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in
occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti
adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono
assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
2. In alternativa alla discussione con collegamento
da remoto, le controversie fissate per la trattazione in
udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli
atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la
discussione, con apposita istanza da notificare alle altre
parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi
anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori
sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia
possibile procedere mediante collegamento da remoto, si
procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un
termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per
deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima
dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non
sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al
periodo precedente, la controversia e' rinviata a nuovo
ruolo con possibilita' di prevedere la trattazione scritta
nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione
scritta le parti sono considerate presenti e i
provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede
dell'ufficio.
3. I componenti dei collegi giudicanti residenti,
domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da
quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono
esonerati, su richiesta e previa comunicazione al
Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione
alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la
sede della Commissione interessata.
4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le
modalita' di svolgimento delle udienze da remoto sono
disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge dicembre 2018, n. 136.
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla
relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 40, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O. n. 234, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri). - 1. - 39-bis. Omissis.
40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni
tributarie sono disposti all'esito di procedure di
interpello bandite, almeno una volta all'anno e con
priorita' rispetto alle procedure concorsuali, dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la
copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle
commissioni provinciali o regionali. Ai fini del
trasferimento le domande dei componenti delle commissioni
tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita'
di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella
ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita'
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di
presentazione delle domande. Le domande dei componenti in
sovrannumero di cui al comma 39 proponibili sia per la
copertura della sede presso la quale sono soprannumerari
sia per la copertura di altre sedi, se non ancora in
organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro
conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non
determina diritto ad alcuna indennita'. La lettera f) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e' abrogata; ferme le incompatibilita' di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il
componente di commissione tributaria non e' soggetto
all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la
commissione tributaria in cui presta servizio.

Parte di provvedimento in formato grafico

».
- Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 1, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 75 (Misure urgenti per l'esercizio
dell'attivita' giurisdizionale militare e per la
semplificazione delle attivita' di deposito degli atti,
documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19). - 1. Fino al 31 dicembre 2022
le disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale e per la semplificazione delle attivita' di
deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli
articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e dall'articolo 37-bis del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano, in quanto
compatibili, anche ai procedimenti penali militari.
2. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del
citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105:
«Art. 7-bis (Misure urgenti in materia di processo
amministrativo). - 1. Fino al 31 marzo 2022, in presenza di
situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e
correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorita'
per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti
titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate
possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al
rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non e'
possibile la presenza fisica in udienza di singoli
difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli
magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le
modalita' di cui all'articolo 13-quater delle norme di
attuazione del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.».
- Si riporta il testo dell'articolo 85, del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
«Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia contabile). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni
recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della
Corte dei conti.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 31 luglio
2021 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e
centrali, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le
attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in
coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento
dettate dal Presidente o dal Segretario generale della
Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le
misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione
degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare
assembramenti all'interno degli uffici e contatti
ravvicinati tra le persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono
prevedere una o piu' delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che
debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione
per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di
comunicazione telefonica o telematica, curando che la
convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi,
nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per
evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal
presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale
celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze e
delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle
adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle
amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con
modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza
ovvero alla Camera di consiglio, anche utilizzando
strutture informatiche messe a disposizione da soggetti
terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con
attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva
partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si
collegano i magistrati e il personale addetto e'
considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di
consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le
ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del
processo e del procedimento di controllo possono essere
adottati mediante documenti informatici e possono essere
firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni
vigenti;
f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle
adunanze a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che per
le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le
attivita' giurisdizionali, inquirenti, consultive e di
controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in
corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31
agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal
1°(gradi) settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si
intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita'
istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed
alle attivita' istruttorie e di verifica relative al
controllo.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31
luglio 2021, in deroga alle previsioni del codice di
giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche
fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in
sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta
di una delle parti di discussione orale, da notificare, a
cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da
depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.
Le parti hanno facolta' di presentare brevi note e
documenti sino a cinque giorni liberi prima della data
fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia
immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del
relativo dispositivo alle parti costituite con
comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica
certificata. Resta salva la facolta' del giudice di
decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167,
comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni. La sentenza e' depositata in
segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono
fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente
rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive
modificazioni. Il giudice delibera in Camera di consiglio,
se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il
luogo da cui si collegano i magistrati e il personale
addetto e' considerato Camera di consiglio a tutti gli
effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e
gli altri atti del processo possono essere adottati
mediante documenti informatici e possono essere firmati
digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
applica alcuna sospensione dei termini. In caso di
deferimento alla sede collegiale di atti delle
amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al
31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili
tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle
esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attivita'
istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre
2021, e' composto dai presidenti di coordinamento e da
quindici magistrati, individuati, in relazione alle
materie, con specifici provvedimenti del presidente della
Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati,
in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via
telematica. Alla individuazione di cui al periodo
precedente si provvede secondo criteri, fissati dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di
presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra
magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli
uffici centrali e magistrati operanti negli uffici
territoriali.
7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le
udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si
tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31
agosto 2020.
8.
8-bis. In deroga alle disposizioni recate
dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 luglio 2021 i decreti del presidente della Corte
dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei
giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,
acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte
mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita'
tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di
cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del
Covid-19, il pubblico ministero puo' avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto
del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi
dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di
verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di
acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e
alla individuazione delle personali responsabilita', i
soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di
giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice
medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti
disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20
dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021,
n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19) convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305:
«Art. 19. Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176.»
«Art. 20. Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176
Detenzione domiciliare.».
 
Art. 17
Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (Disposizioni
urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica) convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222, n. 133:
«Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. Al fine
di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti
di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, alinea, la parola: "contestualmente"
e' sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per
estratto";
2) al comma 1, lettera b):
2.1) dopo le parole: "all'adozione di delibere"
sono inserite le seguenti: ", atti od operazioni";
2.2) le parole: "il mutamento" sono sostituite
dalle seguenti: "la modifica";
2.3) dopo le parole: "di vincoli che ne
condizionino l'impiego" sono aggiunte le seguenti: ", anche
in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure
concorsuali";
3) al comma 2:
3.1) dopo le parole: "derivante dalle delibere"
sono inserite le seguenti: ", dagli atti o dalle
operazioni";
3.2) dopo le parole: "oggetto della delibera,"
sono inserite le seguenti: "dell'atto o dell'operazione,";
3.3) dopo le parole: "risultante dalla delibera"
sono inserite le seguenti: ", dall'atto";
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni
di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2,
comma 5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le
seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali";
5) al comma 4:
5.1) al primo periodo, le parole: "o sull'atto"
sono sostituite dalle seguenti: ", sull'atto o
sull'operazione";
5.2) al terzo periodo, la parola: "quindici" e'
sostituita dalla seguente: "quarantacinque";
5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il
seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di
quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese
entro il termine di venti giorni";
5.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le
richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le
richieste istruttorie a soggetti terzi";
5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il
seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano";
5.6) al decimo periodo, le parole: "le
disposizioni di cui al presente comma" sono sostituite
dalle seguenti: "gli obblighi di cui al presente comma, ivi
compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio
del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente
esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni,";
6) al comma 5:
6.1) al secondo periodo, le parole: "prevista
dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per
cento";
6.2) al secondo periodo, le parole: "3 per
cento," sono soppresse;
6.3) al secondo periodo, le parole: "20 per cento
e 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per
cento, 25 per cento e 50 per cento";
6.4) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto
azioni o quote di una societa' non ammessa alla
negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve
essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a
seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore
alle soglie indicate nel secondo periodo";
6.5) al terzo periodo, la parola: "quindici" e'
sostituita dalla seguente: "quarantacinque";
6.6) dopo il quarto periodo e' inserito il
seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di
quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese
entro il termine di venti giorni";
6.7) al quinto periodo, dopo le parole:
"Eventuali richieste di informazioni" sono inserite le
seguenti: "e richieste istruttorie a soggetti terzi";
6.8) dopo il quinto periodo e' inserito il
seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano";
6.9) al sesto periodo, dopo le parole: "connessi
alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";
6.10) al decimo periodo, dopo le parole:
"connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"
e dopo le parole: "dovra' cedere le stesse azioni" sono
inserite le seguenti: "o quote";
6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: "la
vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti:
"o quote";
6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole:
"adottate con il voto determinante di tali azioni" sono
inserite le seguenti: "o quote";
b) all'articolo 1-bis:
1) al comma 2, primo periodo:
1.1) le parole: "l'acquisto" sono sostituite dalle
seguenti: "l'acquisizione, a qualsiasi titolo,";
1.2) dopo le parole: "ovvero l'acquisizione" sono
inserite le seguenti: ", a qualsiasi titolo,";
1.3) le parole: "sono soggetti alla notifica di cui
all'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti:
"e' soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante
fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di
cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima
del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 2-bis,
per soggetto esterno all'Unione europea si intende il
soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis";
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di
un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha
acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui
allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire
l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni
dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri
comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia
necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti
tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il
termine di trenta giorni previsto dal presente comma puo'
essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili
ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi
di particolare complessita'. I poteri speciali sono
esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono
non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non
sospendono i termini. In caso di incompletezza della
notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto
dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui
l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del
contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che
sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti
poteri, puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del
predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di
notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni
contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri
speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo
valore";
c) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi
quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo
e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni
all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica
la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e sono aggiornati almeno ogni tre anni";
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
"1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
ogni tre anni";
4) al comma 2, primo periodo:
4.1) le parole: "adottato da una societa'" sono
sostituite dalle seguenti: "adottato da un'impresa";
4.2) le parole: "o 1-ter" sono soppresse;
4.3) le parole: "il mutamento dell'oggetto
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica
dell'oggetto sociale";
4.4) le parole: "dalla societa' stessa" sono
sostituite dalle seguenti: "dalla stessa impresa";
5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione,
adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di
essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione
degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di
societa' controllate che detengono i predetti attivi,
ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede
sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia
data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il
cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi
delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi
dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto";
6) al comma 3:
6.1) la parola: "contestualmente" e' sostituita
dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto";
6.2) le parole: "di cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis";
7) al comma 4:
7.1) al primo periodo, le parole: "la notifica di
cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "le
notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis";
7.2) al terzo periodo, la parola: "quindici" e'
sostituita dalla seguente: "quarantacinque";
7.3) dopo il quarto periodo e' inserito il
seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di
quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese
entro il termine di venti giorni";
7.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le
richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le
richieste istruttorie a soggetti terzi";
7.5) dopo il quinto periodo e' inserito il
seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano";
7.6) all'ultimo periodo, le parole: "di cui al
comma 2 e al presente comma" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma";
8) al comma 5:
8.1) il terzo periodo e' soppresso;
8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le
invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli
obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per
cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio";
9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1,
comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai
commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per 'soggetto
esterno all'Unione europea' si intende:
a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica
che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede
legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilita;
b) qualsiasi persona giuridica che abbia
stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro
di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia
comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da
una persona giuridica di cui alla lettera a);
c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica
che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la
sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia
comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
indichino un comportamento elusivo rispetto
all'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto";
10) al comma 6:
10.1) al primo periodo, la parola: "quindici" e'
sostituita dalla seguente: "quarantacinque" e la parola:
"contestualmente" e' sostituita dalle seguenti:
"tempestivamente e per estratto";
10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo
periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.
Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a
soggetti terzi successive alla prima non sospendono i
termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non
esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano";
10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole:
"connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"
e dopo le parole: "dovra' cedere le stesse azioni" sono
inserite le seguenti: "o quote";
10.4) al nono periodo, dopo le parole: "ordina la
vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti:
"o quote";
10.5) al decimo periodo, dopo le parole: "con il
voto determinante di tali azioni" sono inserite le
seguenti: "o quote";
10.6) all'ultimo periodo, le parole: "la
circostanza che l'investitore straniero e' controllato dal
governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione
europea, anche attraverso finanziamenti significativi" sono
sostituite dalle seguenti: "le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali";
11) al comma 8, le parole: "individuate con i
regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "individuate
con i decreti";
d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis (Collaborazione con autorita'
amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate
al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di
coordinamento il segreto d'ufficio.
Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini
per l'esercizio dei poteri speciali). - 1. Qualora uno
Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019,
l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un
parere in relazione ad un investimento estero diretto
oggetto di un procedimento in corso, i termini per
l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e
2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello
Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il
parere della Commissione europea e' successivo alle
osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio
dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di
ricevimento del parere della Commissione. I termini per
l'esercizio dei poteri speciali sono altresi' sospesi nel
caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla
Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri
di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in
corso ai sensi del presente articolo. E' fatta salva la
possibilita' di esercitare i poteri speciali anche prima
del ricevimento del parere della Commissione o delle
osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela
della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano
l'adozione di una decisione immediata ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE)
2019/452.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i
Ministri competenti per settore, possono essere
ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto, al fine di individuare procedure
semplificate, tenuto conto del grado di potenziale
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa,
della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi
quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle
reti e degli impianti e alla continuita' degli
approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza di assicurare
l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle
relative ai meccanismi di controllo, scambio di
informazione e cooperazione definiti ai sensi del
regolamento (UE) 2019/452.
3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del
regolamento (UE) 2019/452 e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il
funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
e) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: "comma 5, ultimo periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis" e le parole:
"e dell'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter";
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: "e dei
regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui
all'articolo 2, comma 1, del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "e dei decreti, relativi a
ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter,
del presente decreto";
2.2) al secondo periodo, le parole: "ovvero dei
regolamenti" sono soppresse.
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del
presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al
medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data,
ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono
prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal
presente articolo, se maggiore di quella anteriormente
prevista.
3. Fino alla data di entrata in vigore del primo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera
c), numero 3), del presente articolo, fatta salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge, come modificati dal presente articolo, e'
soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a
qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel
settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e,
nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la
distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali,
medico-chirurgici e di protezione individuale.
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi, fino al 31 dicembre 2022:
a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui
al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del
2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati
da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed
e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel
settore finanziario i settori creditizio e assicurativo,
nonche' le delibere, gli atti o le operazioni individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n.
21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' di detti
attivi o il cambiamento della loro destinazione;
b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui
al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21
del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al
comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21
del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati
alla lettera a), ovvero individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato
articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,
anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da
parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione
europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche' gli acquisti di
partecipazioni, da parte di soggetti esteri non
appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10
per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia'
direttamente o indirettamente possedute, quando il valore
complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un
milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni
che determinano il superamento delle soglie del 15 per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del
capitale;
c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma
6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica
anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da
un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
europea.
3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo
2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012,
come modificato dal presente articolo.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
aventi vigenza fino al 31 dicembre 2022 si applicano nei
confronti di delibere, atti o operazioni, nonche' di
acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli
obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo
sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la
notifica sia intervenuta successivamente o sia stata
omessa. Restano validi, anche successivamente al termine
del 31 dicembre 2022, gli atti e i provvedimenti adottati a
seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione
delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al
decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di
notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del
decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento
(UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo, si
applicano nella misura in cui la tutela degli interessi
essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e
dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non
sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una
specifica regolamentazione di settore.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti
di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente
articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti
adottati in attuazione delle norme previgenti modificate
dal presente articolo.».
 
Art. 18
Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di
monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi
termini
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139:
1) le parole da: «chiunque» fino a: «e' tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute»;
2) le parole: «supera le 5» sono sostituite dalle seguenti: «e' superiore a 30»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati»;
b) al comma 140, le parole da: «, entro sette giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse»;
c) al comma 141, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022»;
d) il comma 142 e' sostituito dal seguente:
«142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalita' di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 139, 140,
141 e 142, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Omissis.
139. Allo scopo di consentire un accurato
monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul
territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le
cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese
di importazione e le imprese di prima trasformazione che
detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali
sono tenute a registrare, in un apposito registro
telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni
di carico e scarico, se la quantita' del singolo prodotto
e' superiore a 30 tonnellate annue. Per le imprese di prima
trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si
applica limitatamente alle operazioni di carico, con
esclusione della registrazione delle operazioni di scarico
di sfarinati.
140. Le operazioni di carico e scarico per vendita o
trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali,
di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da
Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto
telematico di cui al comma 139 entro il giorno 20 del terzo
mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni
stesse.
141. Le modalita' di applicazione dei commi da 139 a
142, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di
euro per il solo anno 2021, sono stabilite con uno o piu'
decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti
che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro
previsto dal comma 139 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le
modalita' di tenuta telematica del predetto registro,
stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' designato quale autorita' competente all'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente comma.».
 
Art. 18 bis
Interventi per garantire la liquidita' per le aziende agricole
durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 78, comma 1-quater,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e
della pesca). - 1. - 1-bis. Omissis.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di
garantire liquidita' alle aziende agricole, per tutta la
durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi
finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista
l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le
amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento
dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in
anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.».
 
Art. 18 ter
Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in
favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di
Xylella fastidiosa
1. In deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il termine per la presentazione alle autorita' regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi della declaratoria del carattere di eccezionalita' di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, recante integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 20 maggio 2021, e' differito al 30 aprile 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2004, n. 95:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. - 4-quinquies. Omissis.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Omissis.».
 
Art. 18 quater

Proroga del credito d'imposta
per i cuochi professionisti

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 123, le parole: «dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 117 e 123
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Omissis.
117. Al fine di sostenere il settore della
ristorazione, anche in considerazione delle misure
restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti
esercenti l'attivita' di cuoco professionista presso
alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia
come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche
nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO
5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40 per cento
del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali
durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di
aggiornamento professionale, strettamente funzionali
all'esercizio dell'attivita', sostenute tra il 1°(gradi)
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Omissis.
123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis".».
 
Art. 18 quinquies
Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale
in occasione di operazioni preelettorali
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2021 e 2022»;
b) al comma 2, le parole: «37.031 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (Disposizioni urgenti per
il differimento di consultazioni elettorali, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti elettorali e per la
continuita' di gestione delle universita' e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica per l'anno 2021) convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 marzo 2021, n. 57, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3-bis (Apertura degli uffici del casellario
giudiziale in occasione di competizioni elettorali). - 1.
Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del
casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo
1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le
consultazioni elettorali degli anni 2021 e 2022, il
Ministero della giustizia assicura l'apertura degli uffici
del casellario giudiziale della procura della Repubblica
presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun
distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e
festivo immediatamente precedenti il termine per la
predetta pubblicazione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 37.031 per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.».
 
Art. 19
Proroga delle disposizioni sulle modalita' operative, precauzionali e
di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per
elezione suppletiva della Camera dei Deputati
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, e' prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 10.566 per l'anno 2022.
2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al presente comma.
3. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalita' operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 5, del
decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (Disposizioni urgenti
concernenti modalita' operative precauzionali e di
sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni
elettorali dell'anno 2021) convertito dalla legge 14
ottobre 2021, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 2021, n. 201:
«Art. 2 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite
nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e
seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera). -
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno
2021:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino
a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono
costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui
all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la
composizione e l'elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19
e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli
elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di
seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono
comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonche' dei
ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto;
c) ai componenti di ogni sezione elettorale
ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che
ospita reparti COVID-19, nonche' a quelli dei seggi
speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori
di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla
competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in
merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le
operazioni elettorali.
2. In caso di accertata impossibilita' alla
costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei
seggi speciali, il sindaco puo' nominare, quali componenti
dei medesimi, personale delle Unita' speciali di
continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato
dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in
subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di
protezione civile che abbiano manifestato la propria
disponibilita'. A tal fine, le organizzazioni di
volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti
di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni
interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
In ogni caso la nomina puo' essere disposta solo previo
consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario,
il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali
presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali
del comune.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera
operante ai sensi del presente articolo possono essere
istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da
personale delle unita' speciali di continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente
azienda sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove
necessario; il medesimo personale puo' essere nominato con
le modalita' di cui al comma 2.
4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture
sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti,
presso uno o piu' uffici elettorali di sezione di
riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi
speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,
n. 136, nominati dal sindaco con le modalita' di cui al
comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del
voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e,
successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle
urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai
fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e
degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono
impartite, dalla competente autorita' sanitaria,
indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza
sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
5. In caso di accertata impossibilita' alla
costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la
commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i
sindaci interessati, puo' comunque essere istituito un solo
seggio speciale per due o piu' comuni.
6. Al fine di garantire adeguate condizioni di
sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto
degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento
ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano
in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni
elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni
elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie
che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui
ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87.
7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario
previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70,
aumentato del 50 per cento. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.
8. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza
nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' autorizzata la
spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.».
«Art. 3 (Esercizio domiciliare del voto per gli
elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in
condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per
COVID-19). - 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali
dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento
fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il
comune di residenza.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far
pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono
iscritti, con modalita' individuate dall'ente medesimo,
anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e
il quinto giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volonta' di
esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante
l'indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario
medico designato dai competenti organi dell'azienda
sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo
giorno antecedente la data della votazione, che attesti
l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione
nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale,
apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini
dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli
ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonche'
assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:
a) alla sezione elettorale ospedaliera
territorialmente piu' prossima al domicilio del medesimo,
nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che
ospitano reparti COVID-19;
b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma
4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture
sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute,
provvede a pianificare ed organizzare il supporto
tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta
del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il
giorno antecedente la data della votazione, agli elettori
che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:
a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati
assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture
sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo
2, comma 4, e' incaricato della raccolta del voto, nei
comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che
ospitano reparti COVID-19.
5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene
raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione.
Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la liberta' e la
segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse
alle condizioni di salute dell'elettore.
6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del
contagio ed a garanzia dell'uniformita' del procedimento
elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.».
«Art. 5 (Sottoscrizioni delle liste dei candidati per
le elezioni dei Comites per l'anno 2021). - 1. In
considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19,
al fine di semplificare gli adempimenti relativi
all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021
le seguenti disposizioni:
a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per
la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma
3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e' fissato in
cinquanta per le collettivita' composte da un numero di
cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per
quelle composte da un numero di cittadini italiani
superiore a cinquantamila;
b) la firma delle dichiarazioni di presentazione
delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2003, n. 395, e' esente da autenticazione, se e' corredata
di copia non autenticata di un valido documento di
identita' o di riconoscimento o di documento equipollente
ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle
competenti autorita' del Paese di residenza.».
 
Art. 20

Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
d) all'articolo 60, comma 4, primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
e) all'articolo 60-bis:
1) al comma 2:
1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'aiuto e' concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022;»;
1.2) alla lettera b), secondo periodo, le parole «nell'anno 2020 o nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»;
2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.»;
f) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, le parole «all'annualita' 2020 e all'annualita' 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualita' 2020, all'annualita' 2021 e all'annualita' 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 54, comma
7-quater, 55, comma 8, 56, comma 3, 60, comma 4, 60-bis,
commi 2 e 6-bis e 61, comma 2, del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali). - 1. -
7-ter. Omissis.
7-quater. Le misure concesse ai sensi della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
- "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di
anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti
rimborsabili possono essere convertite in altre forme di
aiuto, come le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga
entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di
cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.».
«Art. 55 (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti
alle imprese). - 1. - 7. Omissis.
8. Le garanzie sono concesse entro il 30 giugno
2022.».
«Art. 56 (Aiuti sotto forma di tassi d'interesse
agevolati per i prestiti alle imprese). - 1. - 2. Omissis.
3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il
30 giugno 2022 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
4. - 7. Omissis.».
«Art. 60 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il
pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i
licenziamenti durante la pandemia di COVID-19). - 1. - 3.
Omissis.
4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di
sovvenzioni salariali sono concessi entro il 30 giugno
2022, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati
licenziati a seguito della sospensione o della riduzione
delle attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19
o per i lavoratori autonomi sulle cui attivita' commerciali
la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente, e a
condizione che il personale che ne beneficia continui a
svolgere in modo continuativo l'attivita' lavorativa
durante tutto il periodo per il quale e' concesso l'aiuto,
o a condizione che il lavoratore autonomo continui a
svolgere la pertinente attivita' commerciale per tutto il
periodo per il quale e' concesso l'aiuto. L'imputabilita'
della sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere
retrodatata al 1° febbraio 2020.
5. - 7. Omissis.».
«Art. 60-bis (Aiuti sotto forma di sostegno a costi
fissi non coperti). - 1. Omissis.
2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non
coperti di cui al presente articolo sono concessi purche'
risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'aiuto e' concesso entro il 30 giugno 2022 e copre
i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso
tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022;
b) l'aiuto e' concesso nel quadro di un regime a favore
di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di
cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30
per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo
di riferimento e' un periodo del 2019, indipendentemente
dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020,
nell'anno 2021 o nell'anno 2022.
3. - 6. Omissis.
6-bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente
articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili,
garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono
essere convertiti in altre forme di aiuto come le
sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 30
giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al
presente articolo.
7. Omissis.».
«Art. 61 (Disposizioni comuni). - 1. Omissis.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono
concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva
data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale
modifica della comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. Per gli aiuti
concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di
concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve
essere presentata da parte del beneficiario la
dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020,
all'annualita' 2021 e all'annualita' 2022.
3. - 7. Omissis.».
 
Art. 20 bis
Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, comma 5,
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari e
contributivi, nonche' interventi finanziari a favore delle
imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per
Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani
maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi
migratori). - 1. - 4. Omissis.
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni
del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", e successive modificazioni, l'importo
dell'imposta non versata e' dovuto entro il 30 giugno 2022
senza applicazioni di sanzioni ne' interessi.
6. - 9. Omissis.».
 
Art. 21

(Soppresso).
 
Art. 22

Certificazioni verdi COVID-19 per
la Repubblica di San Marino

1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalita' di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in
sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti) convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2021, n. 187:
«Art. 6 (Disposizioni urgenti per la Repubblica di
San Marino). - 1. Ai soggetti in possesso di un certificato
di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti
autorita' sanitarie della Repubblica di San Marino, la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, e' rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite
con circolare del Ministero della salute che definisce le
modalita' di vaccinazione in coerenza con le indicazioni
dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 31 marzo
2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter,
9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e
9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo
periodo.
1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui
al comma 1 non si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1°(gradi) aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 229.».
- Si riporta il testo degli articoli 9, comma 1, 9-bis,
9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e
9-septies, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario
della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono
le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
a-bis) certificazione verde COVID-19 da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base: una delle certificazioni di cui al comma 2;
a-ter) certificazione verde COVID-19 da
vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass
rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato
di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni
da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero
l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al
comma 2, lettere b) e c-bis);
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e
le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute, somministrate dalle autorita'
sanitarie competenti per territorio;
c) test molecolare: test molecolare di
amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le
tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
(LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA),
utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato
sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto
dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero
della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del
Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per
conto del Ministero della salute, titolare del trattamento
dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. - 11.».
«Art. 9-bis (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto
green pass base). - 1. Fino al 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' consentito sull'intero territorio nazionale
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti
servizi e attivita', nel rispetto della disciplina della
zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74:
a) mense e catering continuativo su base
contrattuale;
b) concorsi pubblici;
c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente
decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76.
1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito
esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito
del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e
finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli
necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze
essenziali e primarie della persona, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all'interno degli istituti penitenziari per
adulti e minori.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere
a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione
di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1°
febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima
lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi,
alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma
sono effettuate dai relativi titolari, gestori o
responsabili ai sensi del comma 4.
2. - 2-bis.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si
applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per
trattare in modalita' digitale le predette certificazioni,
al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto,
per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
utilizzate le certificazioni rilasciate in formato
cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle
attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che
l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza
puo' definire eventuali misure necessarie in fase di
attuazione del presente articolo.».
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e
formativo). - 1. Fino al 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema
nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei
sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici
superiori deve possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base. Le disposizioni del primo
periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli
studenti nonche' a coloro che frequentano i sistemi
regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono
parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici
superiori e degli istituti di istruzione e formazione
tecnica superiore. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge
1°(gradi) aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1
e' verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al
medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine
delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base, sono effettuate a campione, secondo modalita' di
controllo che non consentono la visibilita' delle
informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture
sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la
verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1,
oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo
del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3
del presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo
4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di
lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti
scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta
ai direttori degli uffici scolastici regionali
territorialmente competenti. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei
responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1
spetta alle autorita' degli enti locali e regionali
territorialmente competenti.
4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde
COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia
stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o
digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono
comunque rispettate a seguito della presentazione da parte
dell'interessato di un certificato rilasciato dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesta che il
soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo
9, comma 2.».
«Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione
superiore). - 1. Fino al 31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle
universita', compresi gli studenti delle predette
istituzioni, deve possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del
decreto-legge 1°(gradi) aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (92)
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1
e' verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al
medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine
delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base, sono effettuate a campione, secondo modalita' di
controllo che non consentono la visibilita' delle
informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le universita' e
le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente
necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni
di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle
strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro,
la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma
1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo
periodo del presente comma, deve essere effettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde
COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia
stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o
digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono
comunque rispettate a seguito della presentazione da parte
dell'interessato di un certificato rilasciato dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesta che il
soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo
9, comma 2.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3
del presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo
4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di
lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al
medesimo comma 1.».
 
Art. 23

Dirigenti medici

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle modalita' di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, dopo le parole «quattro anni di anzianita' di servizio,» sono inserite le seguenti: «sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attivita' di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attivita' didattica di natura teorica. I predetti medici,» e dopo le parole «previo conseguimento del titolo» le seguenti parole: «di formazione specifica in medicina generale» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis,
del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76:
«Art. 19 (Misure di semplificazione in materia di
organizzazione del sistema universitario). - 1. - 5.
Omissis.
5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in
servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di
anzianita' di servizio, sono ammessi a domanda, fuori
contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione
specifica in medicina generale. Le ore di attivita' svolte
dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di
appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali
attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo,
previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza
certificano l'attivita' di servizio prestata dai medici in
formazione presso le strutture dalle stesse individuate e
ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26,
fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attivita'
didattica di natura teorica. I predetti medici, previo
conseguimento del titolo, su richiesta delle aziende del
Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di
riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
compatibilmente con le esigenze operative e funzionali
delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri
attinenti al servizio, possono svolgere attivita' di
medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle
procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti
dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina
Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni,
prioritariamente in favore del personale delle medesime
amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i
criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. - 6-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
1999, n. 250, S.O. n. 187:
«Art. 26. - 1. Il corso di formazione specifica in
medicina generale si articola in attivita' didattiche
pratiche e attivita' didattiche teoriche da svolgersi in un
ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia
autonoma territorialmente competente, in relazione alla
disponibilita' di attrezzature e di servizi, o nell'ambito
di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso
accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o
provincia autonoma. La formazione prevede un totale di
almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa
di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie
di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle
attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della
formazione vengono definiti con decreto del Ministro della
salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', la
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri.
2. - 5. Omissis.».
 
Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.