Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 13 agosto 2021 |
Interventi di ricostruzione di scuole, della sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo. (Ordinanza n. 22). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub- commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci (o altri Soggetti Attuatori) per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» - l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3; Vista la nota prot. 13017/2021 del 22 giugno 2021 con cui il Presidente della Provincia di Teramo ha richiesto l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza; Vista, la nota prot. n. 170 del 22 giugno 2021 con cui del Presidente della ASP - Azienda Speciale per i servizi alla persona n. 1 di Teramo, ha richiesto l'attivazione dei poteri speciali relativamente alla ricostruzione degli edifici di proprieta' dell'Ente, danneggiati dal sisma, per via della strategica importanza che la fruizione di queste strutture riveste nell'ambito dell'offerta dei servizi di istruzione, sociali e culturali dei minori piu' bisognosi dell'intero territorio provinciale; Vista la nota della ASL di Teramo, prot. n. 98213/21 del 14 luglio 2021, con cui e' stata richiesta l'attivazione in via di urgenza dei poteri speciali relativamente alla ricostruzione degli edifici di proprieta' dell'Ente danneggiati dal sisma, per via della strategica importanza che la fruizione di queste strutture riveste nell'ambito dell'offerta dei servizi sanitari e sociali tipici delle attivita' esercitate dalla ASL; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici della Provincia di Teramo, da quelli della ASP 1 di Teramo, della ASL di Teramo, dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo - di seguito USR - e dalla struttura del Sub Commissario come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegata; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) e' urgente l'avvio dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio adibito a sede della Prefettura di Teramo, per il valore simbolico che riveste, quale organismo di primo intervento in caso di calamita' naturali o antropiche e al fine di renderla pienamente operativa e allocata nella sede storica, associando al recupero di funzionalita' pubblica il recupero del valore identitario e simbolico della sede; b) l'impossibilita' di disporre di idonei spazi per l'attivita' didattica e per l'assistenza socio-sanitaria sta determinando un grave disagio alla popolazione scolastica e alle persone con disabilita' ospitate negli edifici di proprieta' della ASP 1 di Teramo e alle rispettive famiglie, ai funzionari pubblici e alla cittadinanza e si rende pertanto necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attivita' svolte negli edifici scolastici e negli uffici pubblici attraverso la disponibilita' di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di ripristinare le condizioni di normalita' preesistenti al sisma; c) la ricostruzione delle scuole riveste carattere di urgenza per consentire la rinascita della citta', per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, ai docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative e di vivibilita' in linea con le responsabilita' delle attivita' che vi si svolgono; d) gli edifici pubblici oggetto della presente ordinanza sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di carattere provvisionale con conseguente rischio di ulteriore danneggiamento degli edifici e pericolo per la pubblica incolumita'; e) la ricostruzione degli edifici pubblici, scolastici e della sede della Prefettura di Teramo rivestono carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo anche in considerazione del vincolo gravante su alcuni degli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in quanto costruiti da oltre settanta anni; Considerato che in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi sugli edifici sede di uffici pubblici o di istituzioni scolastiche e sulla sede della Prefettura, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa dell'attivita' che vi si svolgono nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altro; Considerato che gli Uffici Territoriali del Governo o «Prefetture» figurano tra gli uffici «strategici» di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» la cui funzionalita' deve essere assicurata in ogni condizione di necessita' per il ruolo centrale degli uffici che in essi vi sono ubicati; Considerato che, pur essendosi proceduto per l'edificio scolastico sede del Comi Succursale e per il Centro Polifunzionale di Piazza Dante a Teramo ad una immediata riparazione per via dei danni minori, occorre procedere ad effettuare lavori di adeguamento/miglioramento sismico degli stessi, a seguito dei quali l'indice di vulnerabilita' sismica possa essere portato a livelli tali da rendere l'edificio utilizzabile con un elevato grado di sicurezza per studenti o fruitori; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione edifici pubblici, scolastici e della sede della Prefettura di Teramo si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita'; Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 complessivamente gli interventi riferiti ai seguenti edifici, con annessi gli importi presuntivi indicati: 1) Edificio sede della Prefettura di Teramo per un importo di euro 9.141.546,88; 2) Istituto tecnico commerciale programmatori «B. Pascal» per un importo di euro 5.379.345,00; 3) Istituto tecnico commerciale «V. Comi» per un importo di euro 2.881.777,50; 4) Liceo artistico «Montauti» per un importo di euro 4.927.365,00; 5) Centro polifunzionale provinciale «Casa del mutilato» per un importo di euro 450.000,00; Considerato che la Provincia di Teramo, sentito l'USR, ha altresi' espresso la necessita' di realizzare un ulteriore intervento, non compreso nell'allegato 1 all'ordinanza 109 del 2020 e relativo alla riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio sito in Teramo, al Largo San Matteo, gia' sede di propri Uffici strategici, come la Polizia Provinciale e l'Ufficio provinciale scolastico, per un costo stimato pari a euro 4.449.815,61, in quanto ritenuto essenziale ai fini dell'erogazione complessiva dei servizi forniti alla cittadinanza; Considerato, che dalla relazione del sub-Commissario risulta indifferibile e urgente ripristinare i seguenti edifici di proprieta' dell'Azienda per i Servizi alla Persona ASP 1 di Teramo, per gli importi presuntivi stimati indicati a fianco di ciascuno di essi, risultati inagibili o ulteriormente danneggiati a seguito del sisma 2016, tutti adibiti ad usi scolastici e culturali, oltre che ricreativi e sociali, al fine di consentire il ritorno alle normali condizioni di vita in carenza di strutture alternative: 1) Scuola per l'infanzia Gemma Marconi, importo presuntivo stimato 877.500,00 euro; 2) Istituto della Fondazione Regina Margherita, importo presuntivo stimato 8.816.000,00 euro; 3) Istituto Ottavia Caraciotti, importo presuntivo stimato 4.730.000,00 euro; Considerato che gli importi relativi agli edifici di proprieta' dell'Azienda per i servizi alla persona ASP 1 di Teramo sono stati individuati, come risulta dalla relazione di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza sulla base di una stima parametrica secondo i criteri di cui all'ordinanza n. 116/2021, relativa al recupero di beni di particolare pregio storico ed architettonico, nonche' dei costi parametrici indicati nell'ordinanza commissariale n. 19/2017 per gli edifici privi di vincolo; Considerato che dall'istruttoria congiunta di cui alla citata relazione del sub Commissario emerge la necessita' di effettuare i seguenti interventi urgenti non inseriti nell'allegato 1 all'ordinanza n. 109/2020, su edifici e strutture di proprieta' della ASL di Teramo e che risultano di estrema importanza per la ripresa delle normali attivita' da parte dell'Azienda sanitaria e per l'erogazione dei connessi servizi: 1) Edificio «Ex Ravasco» Collegio femminile, importo presuntivo stimato 3.030.000,00 euro; 2) ERP - Edilizia residenziale pubblica in via Getulio a Teramo, importo presuntivo stimato 400.000,00 euro; Considerato, che dall'istruttoria congiunta di cui alla citata relazione del sub Commissario emerge la necessita' di effettuare un ulteriore intervento di adeguamento sismico non compreso nell'allegato 1 all'ordinanza n. 109/2020 relativo all'edificio «Casa dello Sport» in via Taraschi a Teramo, i proprieta' della Regione Abruzzo, per un importo stimato di euro 2.089.500,00 in quanto edificio strategico, prima del sisma del 2016 adibito a Centro per l'impego ed ora indispensabile per dotare il vicino liceo classico di una palestra per il completamento dell'offerta formativa e lo svolgimento delle attivita' didattico-sportive e fornire alla cittadinanza una idonea struttura per allenamenti di pallacanestro e pallavolo di diverse squadre dilettantistiche e minorili della Citta' di Teramo, rimaste prive di un luogo in cui allenarsi, e che tale intervento e' indispensabile alla ripresa della normale vita sociale ed economica della intera Provincia; Considerato che, dall'istruttoria di cui sopra, e' emersa la necessita' di includere nel programma di recupero unitario interventi non compresi nell'allegato all'ordinanza n. 109/ 2020, come meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per un importo totale previsionale stimato di euro 25.392.815,61; Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi sugli edifici di proprieta' della Provincia di Teramo, della ASP-1 di Teramo, della ASL di Teramo e della Regione Abruzzo e' stimato un importo complessivo pari a euro 48.172.849,99, di cui euro 22.780.034,38 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020, e l'importo previsionale stimato di euro 25.392.815,61 per gli interventi non inclusi nella citata ordinanza n. 109/2020 e, in particolare: importo previsionale stimato euro 4.449.815,61 euro per il miglioramento sismico dell'edificio sede dell'Ufficio provinciale scolastico di proprieta' della Provincia di Teramo; importo previsionale stimato euro 14.423.500,00 per l'adeguamento/miglioramento sismico degli edifici di proprieta' della ASP 1 di Teramo individuati in: Scuola per l'infanzia Gemma Marconi, importo previsionale stimato euro 877.500,00, Istituto della Fondazione Regina Margherita, importo previsionale stimato euro 8.816.000,00 e Istituto Ottavia Caraciotti, importo previsionale stimato euro 4.730.000,00; importo previsionale stimato euro 4.430.000,00 per l'adeguamento/miglioramento sismico degli edifici di proprieta' della ASL di Teramo individuati in: Edificio «Ex Ravasco» Collegio femminile, importo previsionale stimato euro 3.030.000,00 e ERP - Edilizia residenziale pubblica in via Getulio a Teramo, importo previsionale stimato euro 1.400.000,00; importo previsionale stimato euro 2.089.500,00 per il miglioramento sismico della Casa dello Sport di Teramo di proprieta' della Regione Abruzzo, fermo restando che l'importo da finanziare per singolo intervento sara' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto; Visto l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 secondo cui «Al fine di garantire la continuita' delle attivita' pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.»; Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020, laddove si stabilisce che nel quadro economico delle opere in oggetto possa essere inserita una percentuale pari «al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale»; Considerato che dalla citata relazione del sub-Commissario emerge che la ricostruzione degli edifici adibiti a sede della Prefettura di Teramo, degli uffici pubblici e degli istituti scolastici necessita di una pianificazione logistica per spostare i dipendenti pubblici e gli studenti in parallelo alla ricostruzione nel minor tempo possibile e che, a tale scopo, la Provincia ha dichiarato che non sono disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche ed ha pertanto individuato un edificio disponibile che sara' inizialmente riconvertito a sede temporanea della Prefettura, in grado di ospitare il personale degli edifici oggetto; Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica, poter disporre, nei limiti previsti dagli articoli 13 dell'ordinanza n. 95/2020 e 12 dell'ordinanza n. 109/2020 delle risorse da destinare, rispettivamente, alla individuazione di una sede temporanea della Prefettura e delle sedi scolastiche temporanee nonche' alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione/adeguamento nel minor tempo possibile, in modalita' compatibili con la gestione dell'attuale livello di vulnerabilita' degli edifici stessi e secondo la piu' efficace programmazione della gestione delle attivita' scolastiche; Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero degli edifici di proprieta' della Provincia di Teramo, della Regione Abruzzo, della ASL di Teramo e della ASP 1 di Teramo meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 49.172.849,99, di cui euro 22.780.034,38 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020, ed euro 25.392.815,61 a valere sulle risorse della contabilita' speciale attribuita al Commissario straordinario per la ricostruzione per gli interventi di cui all'art. 4 comma 3 del decreto-legge n. 189/2016, che presenta le necessarie disponibilita' finanziarie; Ritenuto di individuare, per l'intervento unitario di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati e per ragioni di continuita' e connessione con gli interventi gia' avviati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo, il quale presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi di cui alla presente ordinanza ad eccezione di quelli relativi alla ricostruzione delle scuole e degli immobili di proprieta' della ASL Teramo, per i motivi di seguito indicati, e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio; Vista la nota n. 106284 del 5 agosto 2021 della ASL di Teramo che ha attestato di disporre di una organizzazione interna composta da ventisette unita', articolata anche con settori tecnici e professionalita' preposte alla gestione degli appalti e di aver eseguito negli ultimi tre anni appalti di lavori per un importo non inferiore a euro 12.000.000,00; Ritenuto inoltre opportuno, in ragione della specificita' degli interventi, individuare quali idonei soggetti attuatori per gli interventi di recupero delle scuole di proprieta' della provincia e degli edifici del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo, rispettivamente la Provincia di Teramo e la ASL di Teramo; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere, altresi', supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita'; Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. - di seguito GSE, di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici di fornitura di servizi tecnici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, anche l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici del patrimonio edilizio della Provincia di Teramo; Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione; Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95 e 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori; Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto; Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi di derogare le procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza; Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole di Teramo; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1 Individuazione dell'intervento di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione dell'edificio adibito a sede della Prefettura di Teramo, degli edifici adibiti a sede di istituti scolastici di secondo grado e di uffici pubblici del patrimonio della Provincia di Teramo, degli edifici di proprieta' della ASP 1 di Teramo e della ASL di Teramo, nonche' la Casa dello Sport di proprieta' della Regione Abruzzo nel territorio della Regione Abruzzo, interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: A - Edifici di proprieta' della Provincia di Teramo. 1. Edificio sede della Prefettura di Teramo per un importo previsionale stimato di euro 9.141.546,88 gia' finanziato dall'ordinanza n. 109/2020 2. Istituto tecnico commerciale programmatori «B. Pascal» - corpo B2 per un importo previsionale stimato di euro 5.379.345.00, gia' finanziato dall'ordinanza n. 109/2020. 3. Istituto tecnico commerciale «V. Comi» per un importo previsionale stimato di euro 2.881.777,50 gia' finanziato dall'ordinanza n. 109/2020. 4. Liceo artistico «Montauti» per un importo previsionale stimato di euro 4.927.365,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 109/2020. 5. Centro polifunzionale «casa del mutilato» di Piazza Dante per un importo previsionale stimato di euro 450.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 109/2020. 6. Edificio gia' sede dell'Ufficio provinciale scolastico e della Polizia provinciale, sito in Largo San Matteo per un importo previsionale stimato di euro 4.449.815,61. B - Edifici di proprieta' dell'Azienda per i servizi alla persona di Teramo ASP 1. 7. Edificio sede della Scuola infanzia Gemma Marconi, per un importo previsionale stimato di euro 877.500,00. 8. Edificio sede della Fondazione «Regina Margherita» per un importo previsionale stimato di euro 8.816.000,00. 9. Edificio sede dell'Istituto Ottavia Caraciotti per un importo previsionale stimato di euro 4.730.000,00. C - Edifici di proprieta' della Azienda sanitaria locale di Teramo. 10. Edificio «Ex Ravasco» Collegio femminile, per un importo previsionale stimato di euro 3.030.000,00. 11. ERP - Edilizia residenziale pubblica, via Getulio a Teramo, per un importo previsionale stimato di euro 1.400.000,0. D - Edificio di proprieta' della Regione Abruzzo. 12. Edificio Casa dello Sport via Taraschi Teramo, per un importo previsionale stimato di euro 2.089.500,00. 2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta da parte della Provincia di Teramo, ASL ASP 1 e dell'USR, in quanto: a) riguardano edifici ubicati per la maggior parte nel centro storico della citta' di Teramo la cui ricostruzione e' urgente e indispensabile al fine del recupero coordinato e unitario del tessuto urbano; b) la ricostruzione degli edifici non ubicati nel centro storico e' relativa ad una scuola materna e ad una RSA la cui ricostruzione, anche avuto riguardo all'attuale situazione epidemiologica, e' urgente; c) riguardano edifici per i quali e' necessario un adeguamento sismico a seguito delle prime riparazioni urgenti ed e' in atto un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, nonche' delle opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilita' delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose; d) l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attivita' didattiche e al regolare svolgimento, di talche' si rende necessario garantire quanto prima al recupero pieno della disponibilita' di spazi per le attivita' scolastiche, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19; e) la collocazione provvisoria degli uffici della Prefettura, di RSA e degli altri uffici pubblici in una pluralita' di sedi distaccate temporanee crea disorientamento e disagi alla cittadinanza per la frammentazione dei servizi resi al cittadino e grava l'amministrazione dei costi di locazione delle sedi sostitutive, oltre a costituire per la collettivita' una perdita del valore identitario e simbolico delle sedi storiche; f) la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per la ripresa delle normali condizioni di vita in quanto adibiti a sede di pubblici uffici, residenze per anziani, istituti scolastici e della Prefettura di Teramo, per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni nella ricostruzione di alcuni edifici di cui alla presente ordinanza con altri edifici, pubblici e privati, per il numero di soggetti coinvolti. 3. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti della Provincia di Teramo, ASP1 di Teramo, ASL di Teramo, dell'USR e del sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento. |
| Art. 2 Designazione e compiti del sub Commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto. 3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110: a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali; b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma; c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza; d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti. |
| Art. 3 Individuazione del soggetto attuatore
1. Per le motivazioni di cui in premessa, in ragione della unitarieta' degli interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo e' individuato quale soggetto attuatore idoneo per gli interventi indicati in Allegato n. 1, fermo restando quanto previsto al comma 2. 2. In ragione della specificita' degli interventi sono altresi' individuati come idonei soggetti attuatori: a) per le opere riguardanti gli Istituti scolastici di secondo grado e il Centro polifunzionale di Piazza Dante (individuati all'art. 1 - lettera A, numeri da 1 a 4), la Provincia di Teramo; b) per i lavori di miglioramento/adeguamento sismico degli edifici di proprieta' della ASL 4 di Teramo (individuati all'art. 1 - lettera C, numeri da 10 e 11) la ASL di Teramo. 3. Ai fini di cui al comma 2, la Provincia di Teramo e' considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa e per ragioni di continuita', in quanto ha attestato di avere all'interno della propria organizzazione amministrativo/funzionale un'apposita struttura dedicata specificamente all'edilizia scolastica, nonche' una struttura dedita alla gestione delle procedure di affidamento di lavori e servizi di cui al decreto legislativo n. 50/2016. La ASL 4 e' considerato idoneo soggetto attuatore in quanto attestato di avere al suo interno e nell'ambito della propria dotazione organica, un apposito ufficio composto da ventisette unita' e di aver gestito negli ultimi tre anni lavori per un importo non inferiore a euro 12.000.000,00. 4. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. |
| Art. 4 Struttura di supporto al complesso degli interventi
1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse. 2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020 possono essere individuate dal sub-Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. |
| Art. 5
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative
1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalita' semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto; b) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilita' informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 2. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruita' delle offerte anomale in deroga all'art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge. 5. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino del patrimonio edilizio di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi. 6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. 7. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 20 giorni dall'avvio delle procedure. 8. In deroga al termine di cui all'art. 1 comma 3 del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 9. Il soggetto attuatore puo' ricorrere all'adesione dei protocolli energetico ambientali per le opere di particolare valore e agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 10. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 12. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63. 13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 14. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario. 15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza. 16. Per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica e delle funzioni pubbliche, nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici adibiti a tali usi danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche, nel quadro economico delle opere in oggetto puo' essere inserita una percentuale pari, rispettivamente, al 10% per gli edifici scolastici e al 3% per gli edifici pubblici, dell'importo dei lavori. 17. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali. 18. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. |
| Art. 6 Conferenza dei servizi speciale
1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020. 2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona. 3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa. 4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario puo' comunque adottare la decisione. 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1. |
| Art. 7 Collegio consultivo tecnico
1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020. 3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate. 4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020. 5. La Provincia di Teramo, la ASL di Teramo e l'USR, sentito il sub Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste». |
| Art. 8 Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite euro 48.172.849,99. La spesa per gli interventi di cui ai punti di cui all'art. 1 - lettera A, numeri da 1 a 5 della presente ordinanza, per un totale di euro 22.780.034,38, trova copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; gli interventi di cui al medesimo art. 1 - lettera A, numero 6; lettera B, lettera C e lettera D, di importo stimato pari a euro 25.392.815,61, e l'ulteriore spesa per l'intervento di cui all'art. 4, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. L'eventuale ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo risultante in fase progettuale sara' determinata all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali economie possono essere utilizzate: a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza i soggetti attuatori, a seconda dei casi, all'utilizzo delle predette economie; b) per il completamento di uno degli altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta dell'Ente proprietario dell'edificio e, quindi, Provincia di Teramo, ASP 1 di Teramo, ASL di Teramo o Regione, a seconda dei casi. 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico. |
| Art. 9 Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 13 agosto 2021
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2151
__________ Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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