Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 13 agosto 2021
Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016. (Ordinanza speciale n. 23).


Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:
"4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
l'ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018 recante «Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;
Vista la convenzione del 24 ottobre 2019 per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso compresi nelle ordinanze n. 37/20187 e n. 64/2019 stipulata tra l'Ufficio speciale della Regione Marche e il Consorzio di bonifica delle Marche;
Vista la legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 e, in particolare l'art. 5 che definisce il consorzio di bonifica delle Marche, come «ente pubblico economico di natura associativa dotato di autonomia statutaria, funzionale e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' ed equilibrio di bilancio.» e lo assoggetta alla vigilanza della regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 recante «Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale»;
Dato atto che l'USR Marche, con cui e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, dal Consorzio di bonifica Marche e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) i tratti dei corsi d'acqua richiedono interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico rispetto ai versanti del bacino idrografico;
b) gli interventi sono critici per la stretta interdipendenza che le opere in questione hanno rispetto alla ricostruzione pubblica e privata dei tre comuni interessati in quanto i corsi d'acqua interessati si intrecciano con i tessuti urbani dei centri creando un'interferenza tra i cantieri potenziali difficile da gestire;
c) e' necessario e urgente ripristinare la funzionalita' idraulica della briglia esistente, ma attualmente aggirata dal filone della corrente riducendo l'accelerazione del fenomeno di allentamento degli ammassi rocciosi e di rilascio di detriti e/o di scivolamento di materiali sconnessi lungo i versanti e il conseguente intasamento degli alvei e le traverse abbassando la loro capacita' di accumulo e quindi diminuendo la loro efficienza come opere di difesa;
Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi di mitigazione del rischio idraulico si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Considerato che l'intervento relativo alle opere di mitigazione del rischio idraulico R4 area Valruscio - Ussita, e' inserito nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017;
Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 all'ordinanza n. 64 del 2018 i seguenti interventi:
a) nel Comune di Visso: fiume Nera a Visso, a valle derivazione ERG; fiume Nera a Visso, da centro storico a traversa derivazione ERG; fossi minori fiume Nera (Cardosa, Valle di Norcia, Vallopa); fiume Nera a monte abitato Visso; torrente Ussita a monte confluenza fiume Nera;
b) nel Comune di Castelsantangelo sul Nera: fiume Nera tratto Castelsantangelo e Visso; fosso delle Brecce - Nocria; fiume Nera tratto Castelsantangelo - Vallinfante; fosso Ravarro - Vallinfante; debris-flow versante M. Porche; fosso S.Angelo - Castelsantangelo; fosso Capo di Nera - Nocelleto; fosso Capo di Nera - Rapegna; fosso di Corveto - Rapegna/Nocelleto; fosso di Varogna - Nocelleto/Rapegna;
c) nel Comune di Ussita: versante e asta fluviale S. Cataldo/Capovallazza; torrente Ussita a monte dell'abitato; fossi minori Ussita - Capovallazza; fosso il Vallone - Casali;
Considerato che le citate ordinanze n. 37 e n. 64 per la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici, ivi compresi quelli di cui alla presente ordinanza, nei territori colpiti dal sisma assegnano, complessivamente e indistintamente, un importo pari a euro 62.457.160,00, in favore della Regione Marche;
Visto l'art. 2 della citata convenzione del 24 ottobre 2019 stipulata tra l'Ufficio speciale della Regione Marche e il Consorzio di bonifica delle Marche che individua, per ciascun intervento ricompreso nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso l'importo stimato per un onere complessivo pari a euro 43.021.463,00;
Considerato che a valere sull'importo originariamente individuato, pari complessivamente ad euro 43.021.463,00 la Regione Marche ha effettuato ulteriori interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico di tipo gravitativo, realizzati dai comuni interessati come soggetti attuatori e dal PF. Tutela del territorio di Ascoli Piceno, per un importo pari a euro 4.631.310,26 e, pertanto, l'importo disponibile a valere sulle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 64 del 2018 residuano risorse pari ad euro 38.390.152,74;
Considerato che dall'istruttoria compiuta di cui alla citata relazione del sub Commissario e' emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di eseguire attivita' propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei piu' gravemente interessati da dissesti idrogeologici quali lo sfalcio della vegetazione, la sghiaiatura, la rimozione di materiale detritico, la pulizia degli alvei, la riprofilatura degli argini, il pristino degli incisi, le opere di contenimento strettamente necessarie, la segnaletica, l'interdizione di strade e aree nonche' quant'altro necessario a rimuovere il pericolo e che l'onere per tali attivita' possa essere stimato in euro 3.500.000,00 e pertanto per la progettazione ed esecuzione delle opere l'importo massimo complessivo possa essere stimato in euro 39.521.463,00, fermo restando che l'importo da finanziare per singolo intervento sara' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto;
Considerato che sono state adottate le ordinanze speciali n. 14 e 16 del 2021 relative, rispettivamente agli interventi di ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera e agli interventi di ricostruzione del Comune di Ussita, e che il Comune di Visso con nota del 17 luglio 2021 ha richiesto l'attivazione dei poteri speciali ed e' in corso l'adozione della relativa ordinanza speciale, risultando pertanto necessario e urgente disciplinare gli interventi sui dissesti idrogeologico nei citati comuni in quando strettamente interconnessi con gli interventi di cui alle citate ordinanze al fine di completare gli interventi accelerandone l'attuazione;
Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso e' stimato un importo pari a euro 3.500.000,00 per le attivita' propedeutiche ed euro 39.521.463,00 per gli interventi definitivi, per un importo complessivo pari ad euro 43.021.463,00 che trova copertura quanto a euro 38.390.152,74 nelle somme stanziate per tali interventi dalle ordinanze n. 37 e n. 64 e quanto a euro 4.631.310,26 a valere sulla contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta le necessarie disponibilita';
Ritenuto di approvare il Piano degli interventi come da allegato n. 1 alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 43.021.463,00;
Ritenuto di individuare, per l'intervento unitario sui dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che il Consorzio di bonifica Marche e' un ente pubblico economico istituito con delibera dalla giunta regionale delle Marche nel dicembre 2013 ai sensi della legge regionale n. 13 del 17 giugno 2013 e che ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 13/2013 la regione puo' altresi' avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalita' previste dalla medesima legge e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici;
Dato atto che l'USR Marche richiede di individuare come soggetto attuatore della progettazione e della realizzazione delle opere sui dissesti nei Comuni di Castelsantangelo, Ussita e Visso, il Consorzio di bonifica per ragioni di continuita' con le attivita' gia' intraprese ai sensi della citata convezione del 24 ottobre 2019 definendo, al contempo, i compiti e le responsabilita' degli altri soggetti coinvolti;
Considerato che il Consorzio di bonifica ha una consolidata esperienza in tema di progettazione ed esecuzione di interventi di riduzione di rischio idrogeologico e dispone di una struttura dedicata a tali interventi;
Ritenuto, per ragioni di continuita' e semplificazione, individuare nel Consorzio di bonifica Marche il soggetto attuatore per la gli interventi definitivi sui dissesti idrogeologici;
Ritenuto di individuare nell'USR Marche il soggetto attuatore per le attivita' propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi sui dissesti maggiormente significativi in termini di pericolosita' e, in particolare per gli interventi relativi a fiume Nera tratto Castelsantangelo-Visso: opere difesa spondale, nuove arginature; t. Ussita a monte dell'abitato: rifacimento traverse, muri d'argine, rimozione ostruzioni d'alveo, manutenzioni idraulico-forestali, opere di consolidamento; fiume Ussita centro abitato a monte confluenza; fiume Nera -intervento a monte del centro abitato del Comune di Visso;
Considerato altresi' che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte dei soggetti attuatori, potendo il Consorzio di bonifica anche utilizzare la propria societa' in house, «Bonifica Marche Engineering S.r.l.», rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento;
Visti l'art. 1, commi 162-170 della legge n. 145 del 2018 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2019 relativi all'istituzione presso l'Agenzia del demanio della «Struttura per la progettazione»;
Ritenuto di potersi eventualmente avvalere, mediante stipula di apposita convenzione, della «Struttura per la progettazione» istituita presso l'Agenzia del demanio, per tutti i servizi tecnici necessari alla realizzazione degli interventi sui dissesti per le attivita' progettuali;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico - amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, anche l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della sistemazione dei dissesti idrogeologici e ripristino del corso delle acque cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo al soggetto attuatore USR Marche di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilita' tecnico-economica per le sole opere propedeutiche finalizzate all'immediata riduzione dei rischi ai fini delle lavorazioni successive, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;
Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;
Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente;
Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilita', abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o piu' operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare;
Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto di dover derogare al termine previsto all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, consentendo l'impiego del sistema cd. «di inversione procedimentale» anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi sui dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1
Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita', il complesso degli interventi sui dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso nel territorio della Regione Marche, meglio descritti nella relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli interventi sono cosi' riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale delle spese:
a) interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera:
1. fiume Nera tratto Castelsantangelo e Visso, importo previsionale stimato euro 3.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
2. fosso delle Brecce - Nocria importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
3. fiume Nera tratto Castelsantangelo - Vallinfante importo previsionale stimato euro 4.500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
4. fosso Ravarro - Vallinfante importo previsionale stimato euro 500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
5. debris-flow versante M. Porche importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
6. fosso S.Angelo - Castelsantangelo importo previsionale stimato euro 500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
7. fosso Capo di Nera - Nocelleto importo previsionale stimato euro 1.800.00,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
8. fosso Capo di Nera - Rapegna importo previsionale stimato euro 1.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
9. fosso di Corveto - Rapegna/Nocelleto importo previsionale stimato euro 500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
10. fosso di Varogna - Nocelleto/Rapegna importo previsionale stimato euro 1.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
b) interventi nel Comune di Ussita:
11. versante e asta fluviale S. Cataldo/Capovallazza importo previsionale stimato euro 3.300.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
12. torrente Ussita a monte dell'abitato importo previsionale stimato euro 4.000.000,00, gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
13. fossi minori Ussita - Capovallazza importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
14. fosso il Vallone - Casali importo previsionale stimato euro 2.700.00,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
15. opere di mitigazione del rischio idraulico R4 area Valruscio importo previsionale stimato euro 3.821.463,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 37 del 2017;
c) interventi nel Comune di Visso:
16. fiume Nera a Visso, a valle derivazione ERG importo previsionale stimato euro 500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
17. fiume Nera a Visso, da centro storico a traversa derivazione ERG importo previsionale stimato euro 3.800.00,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
18. fossi minori fiume Nera (Cardosa, Valle di Norcia, Vallopa) importo previsionale stimato euro 2.700.00,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
19. fiume Nera a monte abitato Visso importo previsionale stimato euro 2.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
20. torrente Ussita a monte confluenza fiume Nera importo previsionale stimato euro 2.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si articola nelle seguenti attivita':
a) attivita' propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei piu' gravemente interessata dai dissesti, per una spesa stimata pari a euro 3.500.000,00;
b) progettazione ed esecuzione degli interventi nonche' espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative connesse per una spesa stimata pari a euro 39.521.463,00.
3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere critici e di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'USR e il Consorzio di bonifica Marche:
a) i tratti dei corsi d'acqua richiedono interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico rispetto ai versanti del bacino idrografico;
b) gli interventi sono critici per la stretta interdipendenza che le opere in questione hanno rispetto alla ricostruzione pubblica e privata dei tre comuni in quanto i corsi d'acqua interessati si intrecciano con i tessuti urbani dei centri creando un'interferenza tra i cantieri potenziali difficile da gestire;
c) e' necessario e urgente ripristinare la funzionalita' idraulica della briglia esistente, ma attualmente aggirata dal filone della corrente riducendo l'accelerazione del fenomeno di allentamento degli ammassi rocciosi e di rilascio di detriti o di scivolamento di materiali sconnessi lungo i versanti e il conseguente intasamento degli alvei e le traverse abbassando la loro capacita' di accumulo e quindi diminuendo la loro efficienza come opere di difesa.
4. In relazione alla criticita' degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli interventi di cui alla presente ordinanza, nonche' tra questi e gli interventi di ricostruzione pubblica a privata, al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile. L'intervento unitario contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione.
5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti, dell'USR del Consorzio di bonifica Marche e il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.
 
Art. 2
Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3
Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi e per ragioni di continuita' con le attivita' gia' avviate, il Consorzio di bonifica delle Marche, ente pubblico economico di natura associativa vigilato dalla Regione Marche secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13, e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi relativi alla progettazione ed esecuzione degli interventi e all'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative connesse, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b).
2. L'USR Marche, in quanto dotato anche dei necessari poteri espropriativi ed amministrativi, e' individuato quale idoneo soggetto attuatore per le attivita' propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei piu' gravemente interessati dai dissesti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Per l'espletamento da parte del Consorzio di bonifica delle Marche delle attivita' di stazione appaltante, e' ammesso, previa motivata richiesta un rimborso spese forfettario non superiore al 2% dell'importo dei lavori, a valere sui quadri economici degli interventi.
 
Art. 4
Coordinamento degli interventi

1. Fermi restando i compiti e i poteri del sub Commissario di cui all'art. 2, in ragione della stretta interconnessione tra gli interventi sui dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza e gli altri interventi pubblici e privati nei territori dei comuni dell'Alto Nera, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, sentito il sub Commissario, attua ogni necessaria attivita' volta alla definizione di indirizzi ed al coordinamento degli interventi tenendo conto del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e private.
 
Art. 5
Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, alla tutela ambientale e paesaggistica, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse.
2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi a operatori economici;
a) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 6

Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
b) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilita' informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruita' delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. Il soggetto attuatore USR-Marche in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016 puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo o di fattibilita' tecnico economica. Nei casi di cui al presente comma, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
5. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico alveo per rendere il corso delle acque parzialmente regolare in tempi piu' rapidi.
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
7. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
8. In deroga al termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
9. Il soggetto attuatore, al fine di accelerare gli interventi puo' procedere, dandone motivazione ed evidenza nelle procedure di gara, all'accorpamento degli interventi in specifici lotti funzionali in deroga all'art. 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
12. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 50, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63.
13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
14. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
16. Nell'ambito dei lavori di rispristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua il soggetto attuatore puo', con provvedimenti motivati previa adeguata istruttoria tecnica e acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, prevedere la cessione dei materiali litoidi e vegetali risultanti dalle lavorazioni di ripristino anche eventualmente alle imprese aggiudicatarie degli interventi stessi.
17. Nell'esecuzione della risagomatura delle sponde fluviali in caso di irregolarita' geometriche o per favorire la regolare ricostruzione privata possono essere consentite modifiche minime della sponda nel limite del 2% rispetto alla precedente sagomatura.
18. Il soggetto attuatore, ove necessario, puo' individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti e previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, le modalita' per il loro successivo recupero ovvero smaltimento.
19. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore USR-Marche puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.
20. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
21. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ove applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali.
 
Art. 7
Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 8
Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. I soggetti attuatori, sentito il sub Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 9
Tavolo permanente per il coordinamento
e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione degli stessi, in ragione delle strette interconnessioni tra gli stessi e la ricostruzione pubblica e privata e' istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:
sub Commissario;
presidente della Regione Marche, o un suo delegato;
sindaci dei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso o loro delegati;
direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato;
un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali e paesaggistici;
l'autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.
2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.
 
Art. 10
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 43.021.463,00 che trova copertura quanto a euro 38.390.152,74 nelle somme stanziate per tali interventi dalle ordinanze n. 37 e n. 64 e quanto a euro 4.631.310,26 a valere sulla contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta le necessarie disponibilita'. In particolare per la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso e' stimato un importo pari a 3.500.000,00 per le attivita' propedeutiche ed euro 39.521.463,00 per gli interventi definitivi.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri dissesti tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie su proposta del soggetto attuatore.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singole opere derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
 
Art. 11
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 13 agosto 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2152

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Avvertenza:

L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/