Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 13 agosto 2021
Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni. (Ordinanza n. 26).



Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, recante la disciplina del collegio consultivo tecnico;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) e, in particolare, l'art. 16, relativo alla disciplina degli aggregati nei centri storici;
l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
l'ordinanza n. 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1 relativo all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici;
l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto;
l'ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l'ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 (Disposizioni integrative in materia dei poteri in deroga di cui all'ordinanza n. 110 del 2020) e 3 (Istituzione del fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76);
Considerato che il Comune di Visso e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;
Vista la nota del 19 luglio 2021, prot. n. 23729 del sindaco di Visso e relativo allegato, con cui e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza, sulla base della documentazione necessaria a valutare la capacita' organizzativa dell'ente in relazione alle funzioni di soggetto attuatore, la definizione di spesa degli interventi, i cronoprogrammi relativi alle procedure e alla fasi di progettazione e realizzazione dei singoli interventi, l'evidenza del quadro esigenziale e conseguente proposta di misure derogatorie finalizzate a comprimere il ciclo di esecuzione degli interventi;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 28 del 29 luglio 2021 con la quale il Comune di Visso ha espresso le seguenti linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di ricostruzione da avviare con la massima urgenza nella fase che precede l'approvazione del P.S.R.:
intervento unitario isolato di San Francesco nel capoluogo;
realizzazione delle linee elettriche provvisorie di Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio;
demolizioni e messa in sicurezza edifici pericolanti del capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio;
viabilita' provvisoria di cantiere, creazione aree di stoccaggio, occupazioni temporanee di suolo privato nel capoluogo;
Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata;
Considerato che il centro storico del capoluogo ha subito danni ingenti al tessuto urbanistico che risulta in larga parte irrimediabilmente danneggiato. L'accesso nel capoluogo e' ostacolato dalla presenza di edifici pericolanti da demolire e per la presenza di macerie che, in alcuni tratti, rendono impossibile il passaggio carrabile;
Considerato che, pertanto, in un contesto gia' attivo con la ricostruzione pubblica e privata, si rende ora necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di Visso, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale a vocazione turistica;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Visso e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza, che esamina la priorita' delle opere segnalate dall'amministrazione comunale e prende atto della spesa complessiva di intervento, con la collaborazione dell'USR Marche, opera la ricognizione delle opere pubbliche il cui ripristino in termini di criticita' ed urgenza e' tale da renderle prioritarie nell'ambito della programmazione delle attivita' di ricostruzione del territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticita' e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attivita' e l'assegnazione delle risorse finanziarie;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che sulla base degli obiettivi contenuti nelle linee di indirizzo adottate da parte del consiglio comunale di Visso, si rende necessario identificare il seguente quadro complessivo degli interventi prioritari e urgenti, che presentano profili di particolare criticita':
a) recupero e restauro dell'intervento unitario su isolato sito nella piazza S. Francesco, nel capoluogo, costituito dalla Chiesa del SS. Crocifisso, dalla Porta Ponte Lato, edificio ecclesiastico di proprieta' dell'istituto Divino Amore, dalla Chiesa di San Francesco, dalla sede del Parco nazionale dei Monti Sibillini e da un fabbricato di proprieta' privata;
b) realizzazione di sistemi di accesso necessari per l'accantieramento della ricostruzione privata del capoluogo di Visso, di Valle Sant'Antonio e Borgo San Giovanni, tramite interventi di occupazione di aree private e pubbliche, individuazione di aree di stoccaggio e assi di avvicinamento, interventi di allacci e linee elettriche provvisorie, interventi di messa in sicurezza e demolizioni di alcuni edifici;
Considerato che tutti gli interventi sopra indicati presentano i requisiti e i presupposti di urgenza e di particolare criticita' previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'ordinanza n. 110 del 2020;
Considerato che gli effetti dei diversi eventi sismici hanno provocato un grave danneggiamento all'edificato del capoluogo e dei borghi limitrofi, che ha portato alla inagibilita' pressoche' totale dell'intero centro storico, e che quindi si rende necessaria la ricostruzione mantenendo le caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, allo stesso tempo tenendo conto delle esigenze e delle concezioni tecniche attuali, realizzando le condizioni affinche', a seguito della ricostruzione, possa realizzarsi un modello di borgo in grado di garantire un'elevata qualita' di vita;
Considerato che la complessa e compatta morfologia urbana, segnata dagli accessi attraverso le porte urbiche gravemente danneggiate e con puntellature provvisorie che restringono notevolmente i varchi di passaggio, nonche' i ponti di attraversamento del torrente Ussita e del fiume Nera con portate massime limitate, gli edifici privati pericolanti e non ancora demoliti, le opere provvisorie di puntellamento degli edifici principali che restringono le vie, condizionano negativamente e limitano drasticamente la partenza della ricostruzione privata perche' inibiscono rispettivamente sia l'accesso in sicurezza degli addetti ai lavori che la regolare cantierizzazione;
Considerato che, di conseguenza, per porre rimedio ai suindicati inconvenienti, che gravemente pregiudicano il concreto e fattivo avvio della ricostruzione sia pubblica che privata, i tecnici impegnati nell'elaborazione della proposta di PSR, i tecnici del Comune di Visso, i tecnici dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche (USR) e la Soprintendenza sono impegnati in un proficuo lavoro congiunto diretto a individuare aree di cantiere comuni a piu' unita' strutturali o aggregati, di pubblico interesse e al servizio di una pluralita' di cantieri privati;
Considerato che, al fine di rendere possibile l'ingresso in sicurezza all'interno del capoluogo e allestire gli spazi per la cantierizzazione degli operatori edili, privati e pubblici, si rende necessario settorializzarlo in ambiti funzionali unitari di cantierizzazione;
Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro storico di Visso risulta di particolare complessita' e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Visso, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) la ricostruzione del capoluogo di Visso e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto;
b) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalita' e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico;
c) gli interventi di accantieramento, cosi' come quelli di demolizione e realizzazione delle linee elettriche provvisorie, rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutici e necessari alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei centri;
d) la ricostruzione dell'aggregato di San Francesco riveste carattere di urgenza e criticita' in quanto l'edificio assolve ad una funzione pubblica di elevata rilevanza essendo sede principale dei servizi di pubblica utilita' per la citta', rivestendo in tal modo un elevato valore simbolico ed identitario per la comunita';
Ritenuto che risulta necessario includere nell'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza, e che si rende altresi' necessario, alla luce di quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario nel contesto piu' ampio della sua globalita', al fine di assicurare ogni utile e opportuno coordinamento rispetto agli interventi di ricostruzione privata;
Considerato, in particolare, che, al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione della citta' di Visso, e' necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti negli ambiti, come individuati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi;
Considerato che il carattere di permeabilita' e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire anche sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della citta' e determinare altresi' le modalita' di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprieta' in parte pubblica e in parte privata a prevalenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Considerato che la ricostruzione del capoluogo di Visso e dei suoi borghi, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano l'architettura dei centri, comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, realizzazione del tracciato viario di cantiere, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, alla predisposizione di impianti elettrici provvisori, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino dei luoghi e salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Considerato che e' necessario coinvolgere la Regione Marche, che ha gestito in qualita' di soggetto attuatore nel periodo emergenziale gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche, sia per quanto concerne la rimozione delle macerie che riguardo alla messa in sicurezza dei manufatti, approvvigionando materie e risorse con propria autonomia;
Considerato che e' necessario coinvolgere l'USR - Marche, per l'attuazione degli interventi di accantieramento e realizzazione delle linee elettriche provvisorie finalizzate alla rapida attivazione dei cantieri di ricostruzione pubblica e privata nei centri coinvolti;
Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, cosi' come quelli di accantieramento, consistenti nella realizzazione delle linee elettriche provvisorie e di realizzazione della viabilita' di cantiere, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico, anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del centro storico di Visso e comportano necessariamente, per quello che concerne le demolizioni, anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici di valore storico e artistico, anche tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;
Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi, che tali interventi preparatori non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari privati che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione e alla preparazione dei cantieri e in una seconda fase dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, determinandosi in tal modo un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;
Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio nel novero della disciplina degli appalti pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;
Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Visso, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza;
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Visso si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita' e, trattandosi di centro storico ai sensi dell'ordinanza 101 del 2020, e' necessario adottare le misure per l'accelerazione della ricostruzione;
Ritenuto, tenuto conto delle competenze professionali, di individuare per l'intervento di ricostruzione del centro storico di Visso, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo;
Ritenuto opportuno individuare i seguenti soggetti attuatori che presentano i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore:
il Comune di Visso per l'intervento unitario isolato di San Francesco nel capoluogo;
la Regione Marche per le demolizioni e messa in sicurezza edifici pericolanti del capoluogo di Visso, Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio;
l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche per la realizzazione delle linee elettriche provvisorie di Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio, e viabilita' provvisoria di cantiere con creazione aree di stoccaggio e occupazioni temporanee di suolo privato nel capoluogo di Visso;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;
Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'allegato n. 1 e di quelli privati sono individuate le tempistiche e modalita' coordinate di attuazione;
Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potra' procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attivita', essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestivita';
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non contrasta con i principi del legislatore eurounitario e con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del centro storico della citta' di Visso;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilita' per l'affidamento dei lavori;
Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico di Visso e dei borghi limitrofi di Villa Sant'Antonio e Borgo San Giovanni.
2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria.
3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e da assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
4. La ricostruzione del centro storico di Visso e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub-Commissario, la Regione Marche e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.
5. A tali fini il sub-Commissario, la regione e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione tenendo conto delle linee di indirizzo adottate con delibera consiliare del Comune di Visso n. 28/2021 e per rispettare le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati.
6. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di ricostruzione individuati in questa sede si applicano le norme del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ove applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali.
7. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.
 
Art. 2
Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita', il complesso degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici del Comune di Visso, come meglio descritti nella relazione del sub-Commissario di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ivi incluso il cronoprogramma degli interventi.
2. Gli interventi individuati come opere funzionali indispensabili e propedeutiche anche alla ricostruzione privata, e specificati nelle linee di indirizzo approvate dal comune sono di seguito indicati:
a) intervento unitario relativo all'isolato di San Francesco nel capoluogo: importo previsionale di spesa di euro 11.400.000,00;
b) realizzazione delle linee elettriche provvisorie di Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio: importo previsionale di spesa di euro 756.500,00;
c) demolizioni e messa in sicurezza degli edifici pericolanti del capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio;
d) viabilita' provvisoria di cantiere, creazione aree di stoccaggio, occupazioni temporanee di suolo privato nel capoluogo: importo previsionale di spesa di euro 649.000,00.
3. Gli interventi di cui al comma 2 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Visso e l'USR Marche:
a) costituiscono interventi di particolare valore per la comunita' locale perche' interessano i centri e borghi storici maggiormente abitati del Comune di Visso e sono interventi prodromici alla ricostruzione privata di tutto il capoluogo, aventi carattere di urgenza per consentire la rinascita della citta';
b) la ricostruzione del capoluogo di Visso e dei borghi e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto;
c) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalita' e che l'aggravarsi della condizione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico-architettonico;
d) gli interventi di accantieramento, cosi' come quelli di demolizione e realizzazione delle linee elettriche provvisorie, rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutici e necessari alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei centri;
e) la rimozione delle macerie e/o degli ostacoli alla circolazione veicolare su strada e' necessaria alla funzionalita' della circolazione stradale ed assume una elevata importanza nella propedeuticita' della ricostruzione;
f) la ricostruzione dell'aggregato di San Francesco riveste carattere di urgenza e criticita' in quanto l'edificio assolve ad una funzione pubblica di elevata rilevanza, essendo sede principale di servizi di pubblica utilita' per la citta', rivestendo in tal modo un elevato valore simbolico ed identitario per la comunita'.
4. In relazione alla criticita' degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, nonche' tra questi e le altre strutture, al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile. L'intervento unitario di tutti gli edifici contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione.
5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, dall'USR Marche e dal sub-Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche e alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.
 
Art. 3
Governance

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Visso, il sub Commissario, l'USR Marche e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Il tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 14 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il tavolo permanente garantira' altresi' ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione.
3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e gestione spettanti al sub-Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:
a) l'USR svolge le funzioni di cui all'art. 5 e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato;
b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attivita' indicate agli articoli 5 e 6 della presente ordinanza;
c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori di cui all'art. 5 hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi si interfacciano con il tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub-Commissario e adeguano le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub-Commissario.
 
Art. 4
Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Visso nella complessita' delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi, nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi, assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice e presiede la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;
e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attivita' di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;
f) entro trenta giorni dalla prima definizione del cronoprogramma generale della ricostruzione privata di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonche' quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili, proposto dai soggetti attuatori di cui all'art. 5, nonche' i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale; il cronoprogramma contiene anche il programma operativo di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di messa in sicurezza, nonche' di interventi di demolizione volontaria, ove ammissibili, di cui all'art. 9, comma 2;
g) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie per la piu' efficace attuazione degli interventi.
 
Art. 5
Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, il quale presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, e' individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e d).
2. Per l'intervento relativo al recupero e restauro dell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), il Comune di Visso e' individuato quale soggetto attuatore in quanto ritenuto idoneo a garantire capacita' operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), la Regione Marche e' individuata quale soggetto attuatore in quanto ritenuto idoneo a garantire capacita' operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento.
4. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.
5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
6. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 6
Interventi su aggregati
di proprieta' mista pubblico-privato

1. Indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprieta' pubblica e privata, in presenza di interventi di cui alla presente ordinanza su aggregati di proprieta' mista pubblica e privata, la presentazione dell'istanza per l'erogazione del contributo avviene con le modalita' previste per la ricostruzione pubblica.
2. Al fine di assicurare la necessaria unitarieta' della progettazione e della realizzazione dei lavori, l'intervento unitario relativo all'isolato di San Francesco nel capoluogo, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e' finanziato e realizzato, in deroga al combinato disposto degli articoli 21 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 7 dell'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, in applicazione esclusiva della disciplina della ricostruzione pubblica, secondo le norme acceleratorie di cui all'art. 11, a valere sui fondi della ricostruzione pubblica.
3. La disposizione del comma 2 si applica a condizione che i privati proprietari aventi titolo al contributo prestino il loro consenso all'applicazione della procedura ivi indicata mediante un apposito accordo stipulato con il soggetto attuatore e con il sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con espressa rinuncia a ogni indennizzo per l'occupazione temporanea delle rispettive proprieta' e al contributo per la ricostruzione privata che sarebbe loro spettato. Nell'accordo i privati proprietari prestano altresi' il loro incondizionato consenso al progetto, per come sara' definito dal soggetto attuatore, ed assumono l'impegno di fornire, anche tramite professionisti di loro fiducia, puntuali indicazioni concernenti le parti del complesso unitario di loro esclusiva proprieta', secondo le modalita' ed entro il termine perentorio che sara' stabilito del soggetto attuatore, d'intesa con il sub-Commissario. Il consenso dei privati proprietari puo' essere acquisito anche mediante adesione alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sara' reso disponibile dal Commissario straordinario.
4. Al termine dell'intervento il sub-Commissario provvede alla riconsegna degli immobili di rispettiva proprieta' privata agli aventi titolo, con la medesima consistenza catastale e le medesime dimensioni plano-volumetriche preesistenti, salvo un margine di tolleranza e con eventuali, parziali variazioni non superiori al cinque per cento dei valori originari e fatte salve eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.
5. L'invarianza complessiva della spesa pubblica relativa all'unitario intervento di ricostruzione di cui al comma 1 e' attestata dal progettista e dal RUP sulla base di una stima, desunta dalla documentazione progettuale, degli importi della progettazione e dei lavori riferibili alle parti private, che non devono superare la stima del contributo che sarebbe stato erogabile ai privati proprietari aventi titolo sulla base dei vigenti criteri di quantificazione di cui alle ordinanze sulla ricostruzione privata.
6. Il maggior esborso gravante sui fondi per la ricostruzione pubblica e' compensato mediante il riversamento di un importo corrispondente dal capitolo di bilancio attinente ai fondi per la ricostruzione privata a quello attinente ai fondi per la ricostruzione pubblica, sulla base di un'apposita certificazione fornita dal sub-Commissario.
 
Art. 7
Disposizioni per l'accelerazione
della ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della ricostruzione.
2. Al fine di superare eventuali criticita' connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessita' in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. In mancanza del titolo abilitativo, la certificazione e' resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
3. In mancanza o nell'impossibilita' delle certificazioni di cui al comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo.
4. Le procedure di cui al comma 3 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con un atto del comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalita' descritte dal medesimo comma 3.
5. Sono altresi' oggetto dell'atto di cui al comma 4 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.
6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza.
7. Il comune, con il supporto dell'USR, provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ad individuare gli interventi edilizi in aggregato da realizzare unitariamente ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, mediante provvedimento consiliare da adottare nel medesimo termine.
8. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune ai sensi del precedente comma, decorsi trenta giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione dei perimetri degli aggregati, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 9, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.
9. Il consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50% piu' 1 delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum, purche' la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.
10. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 9, l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un Commissario ad acta, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.
11. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.
 
Art. 8
Disposizioni relative alle opere di accantieramento

1. Per le opere di accantieramento del capoluogo di Visso, consistenti nella realizzazione di viabilita' provvisoria di cantiere e nella creazione di aree di stoccaggio, il soggetto attuatore procede, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani preesistenti, quali giardini, corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni degli edifici pericolanti.
2. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori possono procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
3. Il soggetto attuatore assicura, al termine degli interventi, il ripristino dello stato dei luoghi per la riconsegna dell'immobile agli aventi diritto.
4. Non e' dovuta alcuna indennita' di occupazione temporanea nel caso in cui l'area occupata risulti essere, all'atto dell'occupazione, gia' inagibile e inutilizzabile.
 
Art. 9
Disposizioni relative alle demolizioni degli edifici

2. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici nel centro storico che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento, impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosita' di ulteriore crollo connessa allo stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumita', sono disciplinati dal presente articolo.
3. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del capoluogo, e' definito dal sub-Commissario un programma operativo di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di messa in sicurezza, nonche' di interventi di demolizione volontaria, ove ammissibili.
4. Per la definizione del programma di cui al comma 3 e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o del pericolo per la pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Il gruppo tecnico di valutazione provvede a presentare al sub Commissario una proposta di programma operativo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub-Commissario, partecipano la Regione Marche, l'USR Marche, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio territorialmente competente e il Comune di Visso. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico, il sub-Commissario sottopone al Comune di Visso il programma di interventi di cui al comma 3, da approvare con delibera del consiglio comunale.
5. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 e' la Regione Marche, ai sensi dell'art. 5, comma 3. Il soggetto attuatore cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonche' la rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.
6. Il sub Commissario puo' avvalersi, per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.
7. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui ai commi 3 e 4, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub-Commissario puo' autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalita' dell'intervento.
8. Gli oneri necessari all'attuazione del programma e relative alla demolizione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, sono trasferite alla contabilita' speciale del Vice Commissario Regione Marche e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
9. Gli eventuali contributi gia' concessi per le attivita' di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Ove gli edifici vengano demoliti in attuazione della medesima ordinanza non sono concesse maggiorazioni al contributo per gli interventi di ricostruzione privata ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, tabella 7, lettera e).
10. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 4 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.
11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 10
Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi.
2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% per cento dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, in caso di affidamento di servizi a operatori economici;
a) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 11
Disposizioni procedimentali e autorizzative
per la realizzazione degli interventi pubblici

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, secondo le seguenti modalita':
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, tramite affidamento diretto;
b) per i contratti di lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, riferiti esclusivamente alle opere di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c) e d), per l'interazione stretta e l'interdipendenza condizionante l'inizio della ricostruzione privata, e' consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) per i contratti di lavori, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici al fine di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilita' informale da parte del mercato, negoziando successivamente con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), il soggetto attuatore procede avvalendosi di quanto previsto dall'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 e, in via residuale, qualora si rendesse necessario, ricorrendo all'affidamento diretto per la realizzazione di specifici interventi.
3. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
4. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruita' delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e d), il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza di tali interventi, pregiudiziali rispetto all'avvio degli ulteriori lavori, puo' procedere, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
8. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1.
10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
11. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
12. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
13. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica i soggetti attuatori, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.
16. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 2, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 50, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63.
17. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46 e della legge della Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24, articoli 7 e 10 in materia di protezione dei corsi delle acque pubbliche e delle aree boscate, nonche' in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione. Il soggetto attuatore puo' altresi' agire in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III.
18. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica di cui al comma 7.
 
Art. 12
Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La Conferenza e' indetta dal sub-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, che possono svolgersi anche in modalita' telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, la decisione e' comunque adottata.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 2.
 
Art. 13
Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Visso, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 14
Tavolo permanente per il coordinamento
e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e' istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del centro storico di Visso, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub-Commissario, e composto da:
a) sub-Commissario;
b) presidente della Regione Marche, o un suo delegato;
c) sindaco di Visso o suo delegato;
d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato;
e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.
2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.
 
Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza trova copertura all'interno delle risorse si provvede nel limite massimo di euro 12.805.500,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 2, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 2, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 16
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 13 agosto 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2155

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Avvertenza:

L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/