Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 14 ottobre 2021 |
Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 27). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 17-ter, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali (...) convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n. 108 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 77 del 2021»); Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, (Omissis) gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Per le attivita' urgenti di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, e per ogni altra attivita' conseguenziale e connessa, il Commissario straordinario puo' avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, e di ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione. Per ogni attivita' di supporto tecnico, giuridico-amministrativo e di tipo specialistico connessa alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione, di strutture delle amministrazioni centrali, regionali e territoriali, delle loro societa' in house nel rispetto di quanto previsto all'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' di professionalita' individuate con le convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare»; Visti: l'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 2018, che all'art. 1 ha approvato il «secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi far data dal 24 agosto 2016»; l'allegato 1 della richiamata ordinanza n. 56 del 2018; l'allegato al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 dal Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione sisma 2016, dal direttore dell'Agenzia del demanio e dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, finalizzato all'attivita' di ricostruzione e recupero delle sedi dell'Arma dei carabinieri colpite dal terremoto del centro Italia del 2016 in cui sono stati previsti specifici interventi, per alcuni dei quali, con successive interlocuzioni, il Comando generale dell'Arma ha altresi' manifestato la disponibilita' a fornire supporto tecnico per la progettazione e le procedure di evidenza pubblica nonche' a svolgere le funzioni di soggetto attuatore; l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; la nota prot.n. 12633 del 7 luglio 2021, con la quale l'Agenzia del demanio ha proposto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi individuati «di importanza essenziale» ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, di cui alla presente ordinanza, in ragione delle peculiarita' proprie degli stessi, allo scopo di valorizzarne l'urgenza e le particolari criticita' riscontrate, tali da favorirne la realizzazione mediante l'adozione di misure acceleratorie in deroga alla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e nell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020; i commi da 162 a 170, e 106, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano la costituzione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, con il quale la suddetta Struttura e' stata istituita presso l'Agenzia del demanio; Ritenuto che la proposta dell'Agenzia del demanio prot.n. 12633 del 7 luglio 2021 integri i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare le ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in avanti «decreto legislativo n. 50 del 2016»), anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE; Considerato che gli interventi proposti dall'Agenzia del demanio quali critici ed urgenti sono diversificati e ubicati nelle quattro regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, Umbria, Marche, Lazio e l'Abruzzo, interessando i Comuni di: Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco, Castignano, Tolentino, Accumoli, Amatrice, Cittaducale, Serravalle in Chienti, Rieti, Fiuminata, Norcia, Sant'Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli; Considerato che parte degli interventi, indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 56 del 2018 e meglio esplicitati nel prosieguo, attengono a procedure in corso o gia' in fase di avvio, mentre altri, indicati nell'elenco dei beni con cui e' stato approvato il programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, concernono procedure da avviare in coerenza con le tempistiche della programmazione operata; Considerato che tra gli immobili interessati dalla richiesta di attivazione di poteri commissariali in deroga ve ne sono taluni sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 anche ubicati nel centro storico, come evincibile al punto 3 della descrizione di ciascun intervento di cui all'Allegato 1; Considerato che per gli interventi oggetto della presente ordinanza si rende opportuna l'attivazione di poteri speciali in considerazione della rilevanza strategica degli immobili e del rilievo delle funzioni svolte negli stessi; Considerato che, pertanto, occorre adottare strumenti tecnici e giuridici innovativi in grado di favorire la conclusione degli interventi in corso di esecuzione o gia' avviati, e nella specie di accelerarne la fase di affidamento dei lavori nonche' di assicurare una piu' rapida e spedita realizzazione, adottando un programma di recupero unitario che preveda specifiche misure derogatorie diversificate in ragione dell'avvenuto avvio o meno degli interventi; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta dall'Agenzia del demanio, come risultante dalla relazione in Allegato 1; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) gli interventi oggetto della presente ordinanza assumono un carattere di urgenza per la necessita', relativamente ai Corpi militari ed altre amministrazioni, di garantirne la ricollocazione tenuto conto che gli stessi sono attualmente ospitati in locali provvisori, e relativamente alle altre amministrazioni governative per la necessita' di salvaguardarne la funzione strategica svolta; b) alcuni degli interventi sono di particolare valore per la comunita' locale perche' interessano il centro storico e concernono edifici storici vincolati o che comunque rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettivita' sotto il profilo simbolico e funzionale; c) gli interventi sono urgenti anche per impedire, in ragione dei cinque anni gia' trascorsi dal sisma, le criticita' derivanti dall'ammaloramento delle opere provvisionali e l'aggravarsi della situazione di inagibilita' di alcune singole strutture che rischiano di compromettere il pregio storico architettonico o le condizioni gia' precarie degli edifici coinvolti; d) alcuni degli interventi risultano particolarmente critici per le loro interconnessioni con altri edifici oggetto di ricostruzione e per il numero di soggetti coinvolti; Considerato che tutti gli interventi presentano i requisiti e i presupposti di urgenza e di particolare criticita' previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'ordinanza n. 110 del 2020; Considerato che trattandosi di immobili di proprieta' dello Stato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore degli interventi e' l'Agenzia del demanio, nelle cui competenze istituzionali rientra la gestione degli immobili di proprieta' dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego oltre che di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria; Dato atto che il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con note rispettivamente in data 6 agosto 2021 e 25 settembre 2021, ha manifestato la disponibilita' a fornire supporto tecnico per la progettazione e l'appalto degli interventi oggetto della presente ordinanza nonche' a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi di adeguamento sismico dell'hangar di Rieti e della Caserma del corpo forestale di Fiuminata; Ritenuto opportuno individuare, in deroga all'art. 15, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 189 del 2016, nel Comando generale dell'Arma dei carabinieri il soggetto attuatore per gli interventi di adeguamento sismico dell'hangar di Rieti, per consentire all'Arma di poter svolgere contestualmente alla ricostruzione il servizio con elicotteri per situazioni di emergenza e attivita' di prevenzione dei rischi di origine naturale ed antropica anche prevedendo un diverso ricovero elicotteri e officine, nonche' della caserma del Corpo forestale di Fiuminata attesa la necessita' di continuare a garantire l'uso istituzionale dell'immobile contestualmente alla messa in sicurezza; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi; Ritenuto di potersi avvalere, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, della Struttura per la progettazione di beni e di edilizia pubblica, incardinata presso l'Agenzia del demanio per tutte le attivita' di supporto per lo sviluppo e la verifica di progettualita', da attuarsi anche mediante attivita' di project management e di RUP della stazione appaltante e dei necessari supporti, oltre che per la digitalizzazione e il potenziamento delle funzioni tecnico-operative, nonche' per l'ufficio di direzione lavori e commissione di collaudo, con l'obiettivo di accelerare le procedure di attuazione degli interventi di ricostruzione, affinche' gli stessi siano tempestivamente realizzati; Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il gestore dei Servizi energetici S.p.a. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Ritenuto opportuno per il numero di soggetti coinvolti istituire un Tavolo di coordinamento al fine di monitorare le attivita' di ricostruzione e rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto; Considerato che gli interventi complessivamente intesi, oggetto della richiesta di attivazione dei poteri in deroga, sono elencati, con i relativi importi presuntivi stimati indicati affianco di ciascuno di essi, nella relazione dell'Agenzia del demanio allegata alla presente ordinanza (Allegato 1), per costituirne parte integrante e sostanziale; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione; Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonche' all'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilita' tecnico economica per l'affidamento dei lavori; Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria per tutti gli interventi considerati l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che l'approvazione dei progetti relativi agli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 5 della presente ordinanza; Considerato che per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 si rende opportuno derogare all'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, riconoscendo al soggetto attuatore la facolta' di procedere per la stipula dei contratti sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche in deroga al termine dilatorio di cui alla precitata norma; Considerata l'esigenza di potere accelerare l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di recupero o ripristino delle lesioni post-sisma (che non siano adeguamento/miglioramento sismico per i quali siano previsti invece rinnovo o sostituzioni di parti strutturali o di impianti), si rende opportuno consentire al soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di potere affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge; Considerata la necessita' di poter procedere al collaudo delle opere con la massima celerita' e tempestivita' propria della ricostruzione con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, consentendo, in deroga all'art. 2-bis della legge 29 luglio 1949, 717, la collaudabilita' dell'opera anche nelle more del versamento delle somme di cui all'art. 1 della medesima legge n. 717 del 1949 all'avvio delle procedure con la Soprintendenza competente per l'integrazione nel manufatto di un'opera d'arte ai sensi della citata legge n. 717 del 1949, e delle linee guida applicative approvate con decreto ministeriale del 15 maggio 2017; Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e di applicare, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021; Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione sopra elencati e meglio dettagliati nel prosieguo, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario per gli interventi che ricadono nel territorio della Regione Marche, e l'ing. Fulvio Soccodato quale sub Commissario per quelli che ricadono nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria; Dato atto che il Commissario straordinario, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 3, dell'«Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma» sottoscritto in data 2 febbraio 2021, ha richiesto all'ANAC un parere preventivo sulla presente ordinanza, giusta nota in data 30 settembre 2021 prot. n. CGRTS - 54053; Vista la nota acquisita al protocollo n. CGRTS-0055401-A-05/10/2021, con la quale l'ANAC ha rappresentato alcune osservazioni in merito a talune previsioni inserite in ordinanza, di cui si e' tenuto conto nella stesura della stessa; Accertata con la Direzione generale della Struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione, principi generali e individuazione degli interventi di particolare criticita' e urgenza
1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione degli immobili elencati al comma 2, lettere a) e b), ubicati nei Comuni di Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco, Castignano, Tolentino, Accumoli, Amatrice, Cittaducale, Serravalle in Chienti, Rieti, Fiuminata, Norcia, Sant'Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli. 2. Ai sensi delle norme richiamate in premessa e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a decorrere dal 24 agosto 2016 nei comuni di cui al comma 1, meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: a) opere riconducibili agli interventi individuati nell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020: 1) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Montereale (AQ) per l'importo previsionale stimato di euro 3.961.000,00 (ID ordinanza 41); 2) manutenzione straordinaria caserma dei Vigili del fuoco di Teramo per l'importo previsionale stimato di euro 2.208.423,25 (ID ordinanza 77); 3) manutenzione straordinaria ex carceri giudiziarie di Teramo (Archivio di Stato e Ministero della giustizia) per l'importo previsionale stimato di euro 763.824,25 (ID ordinanza 78); 4) manutenzione straordinaria ex ufficio del registro (uffici MEF) di Teramo per l'importo previsionale stimato di euro 1.520.964,25 (ID ordinanza 79); 5) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Amatrice (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 4.300.208,68 (ID ordinanza 352); 6) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Accumoli (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 1.941.177,44 (ID ordinanza 274); 7) manutenzione straordinaria caserma ex Scuola Corpo forestale di Cittaducale (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 3.713.531,67 (ID ordinanza 374); 8) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Cittaducale (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 3.314.818,07 (ID ordinanza 375); 9) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Visso (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 1.812.019,15 (ID ordinanza 948); 10) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Serravalle di Chienti (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.048.142,72 (ID ordinanza 945); 11) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Arquata del Tronto (AP) per l'importo previsionale stimato di euro 2.664.177,81 (ID ordinanza 930); 12) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Montegallo (AP) per l'importo previsionale stimato di euro 2.633.577,26 (ID ordinanza 934); 13) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Fiastra (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.026.173,52 (ID ordinanza 939); 14) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Pieve Torina (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.015.575,60 (ID ordinanza 943); 15) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Ussita (MC), importo da scheda C.I.R. euro 2.528.428,41 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 5.425.000,00 (ID ordinanza 947); 16) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Castelsantangelo Sul Nera (MC), importo da scheda C.I.R. euro 2.528.428,41 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 2.800.000,00 (ID ordinanza 937); 17) manutenzione straordinaria caserma dei Vigili del fuoco di Camerino (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.949.847,74 (ID ordinanza 936); 18) manutenzione straordinaria caserma della Guardia di finanza di Ascoli Piceno, importo da scheda C.I.R. euro 2.600.000,00 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 2.000.000,00 (ID ordinanza 931); 19) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di San Severino Marche (MC), importo da scheda C.I.R. euro 3.369.628,52 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 3.200.000,00 (ID ordinanza 944); 20) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Montemonaco (AP), importo da scheda C.I.R. euro 1.028.496,78 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 930.000,00 (ID ordinanza 935); 21) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Ascoli Piceno per l'importo previsionale stimato di euro 3.004.579,04 (ID ordinanza 932); 22) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Castignano (AP), importo da scheda C.I.R. euro 54.195,00 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 130.000,00 (ID ordinanza 933); 23) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Tolentino (MC), importo da scheda C.I.R. euro 695.961,13 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 300.000,00 (ID ordinanza 946); 24) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Castelsantangelo - Rifugio (MC), importo da scheda C.I.R. euro 176.442,34 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 60.000,00 (ID ordinanza 938); b) opere riconducibili a nuovi interventi non ricompresi nell'allegato all'ordinanza n. 109 del 2020: 25) miglioramento sismico - stazione ferroviaria di Triponzo - Cerreto di Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 390.000,00; 26) miglioramento sismico - magazzino merci stazione ferroviaria di Serravalle - Norcia (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 138.000,00; 27) demolizione e ricostruzione - stazione ferroviaria - Norcia (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 670.000,00; 28) miglioramento sismico - casello ferroviario Castel San Felice - Sant'Anatolia di Narco (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 130.000,00; 29) miglioramento sismico - deposito officina ferroviaria - Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 1.380.000,00; 30) miglioramento sismico - fabbricato ferroviario per viaggiatori - Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 1.100.000,00; 31) miglioramento sismico - magazzino ferroviario merci Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 218.000,00; 32) miglioramento sismico - stazione ferroviaria di Caprareccia Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 465.000,00; 33) demolizione e ricostruzione - caserma agenti - polizia penitenziaria - Sulmona (AQ) cofinanziato con il Ministero della giustizia per l'importo previsionale stimato totale di euro 4.105.500,00 di cui euro 3.000.000,00 finanziato dal Ministero della giustizia; 34) adeguamento sismico - stazione Comando dei Carabinieri di Sulmona (AQ) per l'importo previsionale stimato di euro 6.988.837,00; 35) nuova costruzione - stazione Comando dei Carabinieri Forestali di Castelli (TE) per l'importo previsionale stimato di euro 2.000.000,00; 36) miglioramento sismico - porzione Convento di S. Domenico nel Comune di Teramo per l'importo previsionale stimato di euro 1.288.000,00; 37) adeguamento sismico - Hangar XVI nucleo elicotteri Carabinieri Rieti per l'importo previsionale stimato di euro 7.000.000,00; 38) adeguamento sismico - fabbricato via Ricci Rieti per l'importo previsionale stimato di euro 544.787,31; 39) nuova costruzione - rep. Carabinieri p.n. «Monti Sibillini» nel Comune di Visso (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 4.500.000,00; 40) adeguamento sismico - stazione Carabinieri forestale nel Comune di Fiuminata (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 1.153.000,00; 41) ristrutturazione ed adeguamento sismico - caserma CC ed ex carcere di Camerino (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 10.325.000,00. 3. Gli interventi risultano connotati da particolare urgenza e criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione dell'Agenzia del demanio Allegato 1 alla presente ordinanza: a) gli interventi oggetto della presente ordinanza assumono un carattere di urgenza per la necessita', relativamente ai Corpi militari ed altre amministrazioni, di garantirne la ricollocazione tenuto conto che gli stessi sono attualmente ospitati in locali provvisori, e relativamente alle altre amministrazioni governative per la necessita' di salvaguardarne la funzione strategica svolta; b) alcuni degli interventi sono di particolare valore per la comunita' locale perche' interessano il centro storico e concernono edifici storici vincolati o che comunque rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettivita' sotto il profilo simbolico e funzionale; c) gli interventi sono urgenti anche per impedire, in ragione dei cinque anni gia' trascorsi dal sisma, le criticita' derivanti dall'ammaloramento delle opere provvisionali e l'aggravarsi della situazione di inagibilita' di alcune singole strutture che rischiano di compromettere il pregio storico architettonico o le condizioni gia' precarie degli edifici coinvolti; d) alcuni degli interventi risultano particolarmente critici per le loro interconnessioni con la ricostruzione degli altri edifici e per il numero di soggetti coinvolti. 4. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta dai rappresentanti dell'Agenzia del demanio, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche. |
| Art. 2 Designazione e compiti dei sub Commissari
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza l'ing. Gianluca Loffredo e' individuato quale sub Commissario per gli interventi che ricadono nel territorio della Regione Marche, e l'ing. Fulvio Soccodato quale sub Commissario per quelli che ricadono nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza i sub Commissari coordinano gli interventi in oggetto. 3. I sub Commissari, supportati dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020: a) curano i rapporti con l'Agenzia del demanio, i Corpi militari, le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali; b) coordinano l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma; c) indicono la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 5 della presente ordinanza; d) provvedono all'espletamento di ogni attivita' finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti. |
| Art. 3 Individuazione e compiti dei soggetti attuatori
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 1 e' l'Agenzia del demanio, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 2. L'Agenzia del demanio opera attraverso le proprie articolazioni centrali e periferiche, inclusa la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. 2. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in deroga all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, e' soggetto attuatore per gli interventi indicati all'art. 2, comma 2 ai numeri 37 (adeguamento sismico - Hangar XVI Nucleo elicotteri Carabinieri Rieti) e 40 (adeguamento sismico - Stazione Carabinieri forestale nel Comune di Fiuminata). 3. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' altresi' fornire al soggetto attuatore di cui al comma 1 ogni utile supporto tecnico per la progettazione e l'appalto degli interventi di cui all'art. 1 in attuazione delle previsioni di cui al Protocollo d'intesa firmato in data 20 dicembre 2017 dal Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione sisma 2016, dal direttore dell'Agenzia del demanio e dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri finalizzati all'attivita' di ricostruzione e recupero delle sedi dell'Arma dei Carabinieri colpite dal terremoto del centro Italia del 2016 e successive interlocuzioni intervenute. 4. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, al fine di potenziare le attivita' tecniche e garantire la qualita' della progettazione e la celere realizzazione, nel rispetto dei costi e del cronoprogramma previsti, degli interventi di ricostruzione e manutenzione straordinaria degli immobili pubblici individuati all'art. 1, puo' essere attivata, con richiesta del sub Commissario, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 106, dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018. |
| Art. 4
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni procedimentali e autorizzative per gli interventi pubblici
1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2021, dal decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalita' semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, e' consentito l'affidamento diretto; b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Resta ferma la possibilita' per tale tipologia di interventi di esperire una procedura ordinaria aperta in base alle specifiche esigenze e caratteristiche dell'appalto, eventualmente anche ricorrendo all'offerta economicamente piu' vantaggiosa e mantenendo tutte le altre accelerazioni, anche tenuto conto delle esigenze di tempestivita' e del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990. 2. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e la possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi, sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare di quelli descritti nel comma 1 «livelli di progettazione» e 12 «principio di continuita'» del citato articolo, finalizzati ad assicurare coerenza e coordinamento tra le fasi progettuali e conseguentemente a velocizzare le successive necessarie operazioni di verifica e approvazione della progettazione. 4. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1. 5. in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. 6. Per tutti gli interventi, al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 7. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 8. Per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche mediante ricorso alla Struttura per la progettazione istituita presso l'Agenzia del demanio, dotata di autonomia operativa rispetto alla stazione appaltante. 9. Per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel caso di interventi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il mancato ricorso ai soggetti particolarmente qualificati ivi indicati deve essere specificamente motivato in relazione ad effettive e concrete necessita' di accelerazione e di speditezza della realizzazione dell'intervento. 10. In deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge. 11. Per la realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza degli stessi, puo' procedere, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e tenendo conto delle linee guida per la redazione del progetto di fattibilita' tecnico economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e de PNC approvate con voto n. 66, emanato nel corso della seduta del 29 luglio 2021, dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 12. Con riferimento a tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche in itinere, e' ammessa la collaudabilita' dell'opera all'avvio con la soprintendenza competente delle procedure per l'integrazione nel manufatto dell'opera d'arte prevista dalla legge n. 717 del 1949 in deroga all'art. 2-bis della medesima legge n. 717 del 1949 nelle more dei versamenti di cui all'articolo 1 della medesima legge. 13. Il soggetto attuatore puo' prevedere in tutte le procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario. 14. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 5 della presente ordinanza. 15. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, secondo la piu' efficace programmazione della gestione delle attivita' pubbliche, il soggetto attuatore puo' inserire nel quadro economico degli interventi gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita', considerandole disponibili anche nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza. 16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. 17. Per garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' prevedere nei relativi documenti di gara l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 21 del 2021. 18. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica ivi considerati si applicano in ogni caso le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge n. 76 del 2020 come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 ove applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali. 19. Rimane, in ogni caso, facolta' del sub Commissario e dei soggetti attuatori applicare ogni ulteriore disposizione di semplificazione e accelerazione prevista dalla normativa vigente, ove piu' favorevole. |
| Art. 5 Conferenza dei servizi speciale
1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020. 2. La Conferenza e' indetta dal sub Commissario designato ai sensi dell'art. 2, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona. 3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa. 4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario puo' comunque adottare la decisione. 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1. |
| Art. 6 Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione
1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, e' istituito dal Commissario per la ricostruzione un Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio degli interventi, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto dai rappresentanti degli enti di volta in volta interessati dall'intervento e, in particolare, da: a) sub Commissario designato ai sensi dell'art. 2; b) direttore dell'Agenzia del demanio o suo delegato; c) il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, o, nel caso di immobili in loro utilizzo, il comandante generale della Guardia di finanza, il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, limitatamente agli interventi riguardanti impianti ferroviari, un rappresentante del soggetto concessionario dell'impianto, tutti con facolta' di delega; d) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali; e) direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione della regione interessata dall'intervento o suo delegato; f) sindaco del comune interessato dall'intervento o suo delegato; 2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto. |
| Art. 7 Disposizioni finanziarie
1. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1 e' pari complessivamente a euro 100.255.745,35. La spesa per gli interventi gia' finanziati indicati con i numeri da 1 a 24 di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della presente ordinanza, per un importo totale di euro 57.859.621,04, trova copertura, quanto a euro 56.479.092,27 nell'ambito delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.380.528,77 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; l'ulteriore spesa per i nuovi interventi indicati con i numeri da 25 a 41 di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della presente ordinanza, come da importo stimato in base ai quadri tecnici economici e quantificato complessivamente in euro 42.396.124,31 trova copertura, quanto a euro 3.000.000,00 con finanziamento del Ministero della giustizia, e quanto a euro 39.396.124,31 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. L'importo dei singoli interventi e' determinato in via conclusiva, con decreto del Commissario straordinario, all'esito dell'approvazione del progetto definitivo, nel rispetto del relativo quadro economico. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate: a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza, entro i limiti strettamente necessari, l'Agenzia del demanio all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; b) anche a copertura degli eventuali maggiori costi per il completamento dei singoli interventi oggetto della presente ordinanza, su proposta del soggetto attuatore e previa autorizzazione all'utilizzo delle disponibilita' finanziarie da parte del sub Commissario con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario. 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 7. Nell'ipotesi di cui al comma 4, dell'art. 3, gli oneri di cui al presente articolo sono rideterminati in funzione degli importi che trovano copertura con le risorse di cui al comma 106, dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018 e le relative economie rientrano nella disponibilita' del fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico. A tal fine il Commissario straordinario provvede con proprio decreto. |
| Art. 8 Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 14 ottobre 2021
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2692
__________ Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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