Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 gennaio 2022 |
Modalita' attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 7 marzo 2003, n. 3 8, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della citata legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto legislativo 29 marzo 2004, che stabilisce che i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto del Ministro; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. 204/01, ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti le verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura; Considerata in particolare la lettera b), dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015, che definisce gli elementi del Piano assicurativo individuale, propedeutico alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e, in particolare, il punto 3, lettere c) «Strutture» e d) «Zootecnia»; Considerato inoltre l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015, che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale puo' delegare l'Organismo pagatore alla ricezione della stessa; Considerato in particolare l'art. 17 del citato decreto 12 gennaio 2015, che dispone che, con decreto direttoriale, possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati al medesimo decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema per gestione dei rischi, nonche' per l'individuazione di soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso; Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2015, n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 aprile 2020, n. 3687, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 che stabilisce, tra l'altro, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedi bi l i e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo; Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 febbraio 2020, n. 1210, 6 marzo 2020, n. 2486, 20 maggio 2020 n. 5647, 23 luglio 2020 n. 9021184 e 26 novembre 2020, n. 9342178, recanti, tra l'altro, individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole e dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2020; Visto il decreto direttoriale 10 febbraio 2021, n. 66198, recante individuazione dei prezzi di mercato del periodo luglio-settembre 2020 dei prodotti con codice H10-frumento duro e H11-frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevole con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2020; Vista la circolare dell'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020 del 21 dicembre 2016, n. 31251, recante chiarimenti in materia di titolarita' soggettiva per la presentazione della domanda di aiuto per il settore allevamenti della misura assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» coordinata ed aggiornata, da ultimo, dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visti gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto l'art. 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recando disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», cosi' come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, con particolare riferimento alla campagna assicurativa 2020; Visto il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto; Visto il decreto 3 giugno 2020, n. 17750, di revisione della delega di cui al decreto 27 novembre 2017, con il quale l'organismo pagatore AGEA e' delegato, tra l'altro, all'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi e all'autorizzazione al pagamento; Vista la legge di Bilancio 2020 del 27 dicembre 2019, che alla tabella E prevede uno stanziamento di euro 13.000.000,00 per il 2020 per gli incentivi assicurativi; Visto il decreto 8 luglio 2020, n. 25093, con il quale e' stata impegnata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 12.598.248,28 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti; Visto il decreto 10 dicembre 2020, n. 9368557, con il quale e' stata impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 55.414,62 quale ulteriore anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti; Visto il decreto 26 maggio 2021, n. 243859, con il quale e' stata impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 44.995.911,43 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2021 e precedenti; Visto inoltre il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27; Ritenuto di dover disciplinare l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'annualita' 2020 in conformita' alle citate disposizioni comunitarie e nazionali;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando i termini, le modalita' e le procedure di erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi in conformita' alle disposizioni di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonche' ai dettami del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri; b) «Imprenditore agricolo»: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto 12 gennaio 2015, chi esercita almeno una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; c) «Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate con la compagnia di assicurazione dall'organismo collettivo di difesa, nonche' dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, con la compagnia di assicurazione; d) «Avversita' atmosferica»: evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata, assimilabile a una calamita' naturale; e) «Calamita' naturale»: evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo; f) «Costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche' i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti; g) «Soccida»: contratto a carattere associativo in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano; h) «Piano»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riferito al «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020». Questo strumento stabilisce, tra l'altro, l'entita' dell'aiuto pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamita' naturali ed altri eventi eccezionali, avversita' atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano sono disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche; i) «Sistema informativo integrato Sistema gestione del rischio (SGR)»: istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni; j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera b), del decreto 12 gennaio 2015; k) «Polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la riduzione della resa a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del Piano e la riduzione del prezzo di mercato; l) «Polizze indicizzate»: o polizze index based, si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sara' riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice; m) «Polizze sperimentali»: si intende l'insieme delle polizze ricavo e delle polizze indicizzate; n) «Andamento climatico avverso»: indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosita' e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici; o) «PMT»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014; p) «Riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato; q) «Domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per il percepimento dell'aiuto; r) «Data di presentazione domanda di aiuto»: data di presentazione all'organismo pagatore AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente; s) «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA; t) «Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite sms sul cellulare del medesimo utente. |
| Art. 3 Soggetti ammissibili
1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; b) essere titolari di fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12 gennaio 2015. 2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza. 3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se e' proprietario o conduttore dell'allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21 dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti, e' individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014. 4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto: a) Le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 702/2014; b) Le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art. 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) I soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014. |
| Art. 4 Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali. 2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli organismi collettivi di difesa, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu' certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti. 3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni: a) Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati: i. intestazione della compagnia assicurativa; ii. codice identificativo della compagnia assicurativa; iii. intestazione dell'assicurato; iv. CUAA; v. campagna assicurativa 2020; vi. tipologia di polizza; vii. numero della polizza; viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi; ix. varieta' con eventuale Id da decreto prezzi; x. avversita' assicurate (solo per strutture e polizze ricavo); xi. garanzie assicurate; xii. valore assicurato; xiii. quantita' assicurata (quintali/numero capi/metri quadri assicurati); xiv. tariffa applicata; xv. importo del premio; xvi. soglia di danno e/o la franchigia; xvii. data di entrata in copertura; xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'organismo collettivo di difesa e la compagnia assicurativa); xix. nome dell'organismo collettivo di difesa contraente (in caso di adesione a polizza collettiva); b) La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare; c) Per i costi di ripristino delle strutture aziendali e per i costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze per essere ammissibili all'agevolazione devono riferirsi alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti A.1 e B.1 del presente avviso pubblico. L'entrata in copertura delle polizze non puo' avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2020 e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno; d) Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie, di cui all'allegato 1, punto A.2 del presente avviso pubblico, a cui possono aggiungersi quelle facoltative; e) I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all'allegato 1, punto B.2-1.1 del presente avviso pubblico, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause; f) Nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale. Per le strutture la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti nel fascicolo aziendale; g) Per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e per le polizze sperimentali, la polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR; h) Le polizze ricavo, per essere ammissibili all'agevolazione, devono riferirsi alle sole colture di frumento duro generico e frumento tenero generico, di cui all'allegato 1, punto C.1 del presente avviso pubblico, e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto C.2 secondo le combinazioni di cui al punto C.3 del medesimo allegato. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2019 al 31 maggio 2020; i) Le polizze ricavo devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per l'accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per comune del prodotto frumento; j) Relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorita' nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia assicurativa di stimare il danno, verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia arrecato danni alle strutture aziendali o alle colture. Per le polizze indicizzate la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o metereologici; k) Le polizze indicizzate, per essere ammissibili all'agevolazione, devono riferirsi alle sole produzioni di cereali, foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive, di cui all'allegato 1, punto D.1 del presente avviso pubblico, e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto D.2 secondo le combinazioni di cui al punto D.3 del medesimo allegato. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2019 e entro le scadenze riportate al punto D.4 del medesimo allegato; l) Le polizze indicizzate devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 30% per l'accesso al risarcimento, da applicare sull'intera produzione assicurata per comune; m) Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti ai sensi dell'articolo 1895 del codice civile o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati; n) Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non e' consentita la stipula di piu' polizze. Per ogni polizza e' ammesso l'abbinamento ad un solo PAI; o) Per ogni polizza e' ammesso l'abbinamento ad una sola domanda di aiuto, ad eccezione delle polizze a copertura dei rischi negli allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e abbattimento forzoso e' a carico dei fondi FEASR; p) Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati. |
| Art. 5 Impegni e altri obblighi
1. Il prezzo unitario assicurato per le produzioni di cereali, foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive, per il frumento tenero generico e frumento duro generico, il costo unitario assicurato di ripristino delle strutture aziendali e dello smaltimento per le carcasse animali, non possono superare i prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, approvati con i decreti ministeriali relativi alla campagna assicurativa 2020. 2. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'organismo collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonche' il pagamento all'organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore. 3. In caso di polizza collettiva, per quanto riguarda le polizze strutture e smaltimento carcasse, qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte dell'organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del contributo direttamente all'organismo collettivo di difesa interessato. 4. Gli organismi collettivi di difesa che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari. 5. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio alla compagnia assicurativa, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore. 6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni riportate nel modello di domanda di aiuto di cui all'allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 6 Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali. 2. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovra' effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Nuovo codice degli appalti». |
| Art. 7 Attivita' propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto
1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto e' necessario che il richiedente abbia: a) costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2, del decreto 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 4 del medesimo decreto) e alla verifica della validita' del documento di identita'; in particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in attivita' al momento della presentazione della domanda, dovra' provvedere ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell'allevamento, qualora il fascicolo aziendale non risulti aggiornato nel 2020; b) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica del l'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce. |
| Art. 8 Modalita' di presentazione della domanda di aiuto
1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente. L'organismo pagatore AGEA e' responsabile della ricezione delle domande di aiuto. 2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 2 al presente avviso pubblico, puo' essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalita': a) direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA. Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di utente qualificato, puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP. 3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI e' un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo. 4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 30 giugno 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 5. L'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, in caso di impossibilita' di compilazione e rilascio della domanda di aiuto sul sistema informativo SIAN, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima data, puo' estendere il termine di cui al precedente comma. 6. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: a) il PAI; b) la polizza; c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma 7. In caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; d) copia del documento di identita' in corso di validita'. 7. I documenti di cui al comma 6 sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. 8. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalita' disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui al comma 6, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le funzionalita' on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato e la documentazione di cui al comma 6, lettera c). 9. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle polizze stipulate di cui al comma 8 e' fissato alla medesima scadenza di cui al comma 4. 10. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo PEC valido per le finalita' di cui all'art. 14 del presente decreto. 11. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto. 12. La documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle Compagnie assicurative, per ciascuna modalita' di pagamento ammessa, e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto. Il pagamento in contanti non e' consentito. 13. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA. |
| Art. 9 Istruttoria delle domande di aiuto
1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA. 2. La verifica di ricevibilita' delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la validita' della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda di aiuto. 3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5, la conformita' della polizza stipulata con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di aiuto. 4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti ministeriali adottati per la campagna assicurativa 2020. 5. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4, e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel Piano. 6. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013. 7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati. 8. Controlli in loco per verificare la conformita' delle operazioni realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore, determinata in seguito ai citati controlli amministrativi. La selezione del campione e' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base ad un fattore casuale. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. 9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. 10. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. 11. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che determini la non ammissibilita' totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantita' e prezzo), la comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC, con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, verranno fornite anche le istruzioni per la presentazione dell'istanza di riesame secondo le modalita' indicate all'art. 10. 12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara' pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. 13. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per prodotto/comune. |
| Art. 10 Istanza di riesame
1. Entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC delle modalita' per visualizzare le risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente puo' manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalita' indicate nel precedente art. 8. 2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso ricevera' via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta presentazione. 3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA. 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. |
| Art. 11 Approvazione delle domande ed erogazione del contributo
1. L'organismo pagatore AGEA, provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto, sono comunicati al Ministero e certificati negli specifici decreti di pagamento dell'Agenzia. 2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto e' reso disponibile in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero. 3. L'organismo pagatore AGEA provvede all'erogazione dell'aiuto spettante, anche in piu' soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dai beneficiari all'atto di presentazione della domanda di aiuto. 4. Al fine di garantire una piu' rapida erogazione dell'aiuto, in linea con le necessita' delle parti, l'organismo pagatore AGEA puo' erogare un acconto fino al quaranta percento della spesa premi sostenuta sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva. |
| Art. 12 Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto 1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN. Tuttavia, se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri. 2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi. 3. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di aiuto e di altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. 5. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa. 6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'organismo pagatore AGEA determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto. 7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. |
| Art. 13 Cessione di aziende
1. Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate». 2. L'aiuto puo' essere concesso ed erogato al cessionario, in relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua totalita' sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma prima del pagamento del premio assicurativo e qualora: a) il cessionario provveda ad informare l'autorita' competente dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione probante l'avvenuta cessione. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale; b) il cessionario presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto; c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto; d) il cessionario abbia pagato il premio. 3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto e' svolta avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente. L'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno 2020. 4. L'aiuto puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, qualora la cessione d'azienda sia avvenuta successivamente al pagamento del premio e qualora: a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita' competente dell'avvenuta cessione successivamente al pagamento del premio e che nulla e' dovuto al cessionario; b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto. 5. Qualora la titolarita' di un'azienda venga trasferita nella sua totalita', a seguito di successione mortis causa, l'aiuto e' erogato all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti al comma 2, compresa, se del caso, la lettera d). In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Il controllo dei requisiti verra' effettuato a seconda del momento del verificarsi dell'evento successorio: a) Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza e al pagamento del relativo premio, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 e' svolta pertanto con riferimento al solo de cuius. Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato dopo la presentazione della domanda di aiuto l'erede dovra' provvedere esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa al l'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo; b) Qualora invece l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal de cuius ma prima della data di fine copertura della stessa e prima del pagamento del relativo premio, i controlli degli atti amministrativi saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda sia del de cuius che del relativo trasferimento in capo all'erede a far data dall'evento successorio. 6. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 7. Le modalita' attuative per la gestione del fascicolo aziendale sono definite da AGEA coordinamento con proprio provvedimento. |
| Art. 14 Modalita' di gestione della comunicazione con i richiedenti
1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06/46651; sito internet: www.politicheagricole.it; PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it; Organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06/494991; sito internet: www.agea.gov.it; PEC: protocollo@pec.agea.gov.it 2. Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorita' competenti per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto avverranno attraverso PEC. 3. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara' pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. |
| Art. 15 Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo
1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui all'art. 9 del presente decreto e' fino al: a) 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali; b) 65% per le polizze sperimentali. |
| Art. 16 Dotazione finanziaria
1. Per l'attuazione del presente decreto e' assegnato un importo di risorse in termini di spesa pubblica di euro 12.000.000,00, oltre ad eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni. 2. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate sulla base delle disponibilita' di bilancio nazionale. 3. Eventuali economie risultanti al termine dei pagamenti di cui al presente avviso, potranno essere utilizzate a copertura dei fabbisogni di annualita' successive. |
| Art. 17 Norme di rinvio
1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata legge. I termini indicati nella suddetta tabella devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti. 2. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito della suddetta tabella. 3. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente decreto e' ammesso ricorso in opposizione all'autorita' che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009. 4. In tutti i casi e' fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente. |
| Art. 18 Informativa sul trattamento dei dati personali
1. I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 2. Responsabile del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale nominato dal Ministero titolare del trattamento delle domande di aiuto. La sede di AGEA e' in via Palestro n. 81 - 00187 Roma. Il sito web istituzionale dell'Agenzia e' il seguente: www.agea.gov.it Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero. Roma, 27 gennaio 2022
Il direttore generale: Angelini
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 162 |
|
|
|