Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 8 febbraio 2022
Istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Considerato l'art. 32, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 4 novembre 2003, n. 326, il quale dispone che «Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio.»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto l'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale «Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attivita' di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.»;
Visto l'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale «Al fine dell'attuazione del comma 26 e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonche' gli uffici giudiziari competenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalita' di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con cui sono stati definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, con cui e' stata operata la «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;
Considerato che le risorse previste dal suddetto art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono iscritte sul capitolo 1636, pag. 2, «Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in particolare l'art. 1, comma 1;
Vista la direttiva generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 31 marzo 2021, n. 127, concernente gli «Indirizzi generali per l'attivita' amministrativa e la gestione per il 2021»;
Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'art. 1, commi 26 e 27, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio;
Considerata altresi' l'esigenza di disporre di idonei elementi per una appropriata conoscenza del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per l'individuazione delle priorita' di intervento, anche al fine di garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;
Preso atto dell'informativa rep. atti n. 12/CU, resa nella seduta della Conferenza unificata del 2 febbraio 2022, nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e' istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di seguito denominata BDNAE.
2. La BDNAE e' alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, definiti all'art. 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017, i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite il sistema informatico di cui al presente decreto le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.
3. La BDNAE e' strutturata sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 26 e 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Il contenuto informativo minimo della BDNAE e' costituito dalle segnalazioni relative agli immobili e alle opere realizzati abusivamente inviate dai comuni per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo ai sensi dell'art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
 
Art. 2
Finalita'

La BDNAE e' sviluppata con le seguenti finalita':
a) censire i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale per tutelare la corretta gestione, la sicurezza e la riqualificazione del territorio;
b) rendere disponibili i dati per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;
c) integrare ed omogeneizzare le informazioni e i dati anche territoriali disponibili presso le amministrazioni competenti;
d) agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei comuni e la gestione del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
 
Art. 3
Contenuto informativo
e funzionamento della BDNAE

1. In fase di prima applicazione la BDNAE e' alimentata con i dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente oggetto delle segnalazioni di cui art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa), con la collaborazione della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, avvia la ricognizione delle informazioni per la strutturazione della BDNAE con i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente articolo e, in particolare, con il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero della cultura, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate, nonche' con le regioni e i comuni, rispettivamente attraverso il coordinamento delle regioni in Conferenza unificata e l'ANCI.
3. La ricognizione di cui al comma precedente e la definizione delle procedure organizzative ed operative finalizzate alla condivisione e alla trasmissione alla BDNAE dei dati e delle informazioni relativi agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi avviene mediante tavoli congiunti ed apposite convenzioni.
4. La condivisione delle informazioni e' avviata entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle convenzioni di cui al comma precedente.
5. Il direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa) e il direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, all'esito delle attivita' illustrate nei precedenti commi, congiuntamente adottano il provvedimento amministrativo per:
a) definire in modo strutturato l'insieme dei dati che dovra' comporre tale sistema informativo, in accordo con le finalita' descritte all'art. 2 del presente decreto ed al contenuto informativo minimo per le segnalazioni ai sensi dell'art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
b) definire gli organi competenti per ciascun territorio, esplicitandone i relativi ambiti di competenza;
c) definire le modalita' di accreditamento ed i criteri di abilitazione relativi ai singoli utenti afferenti a ciascun organo competente;
d) definire l'insieme di dati minimo e la relativa struttura che:
deve comporre la trasmissione di una segnalazione relativa ad un illecito accertato e/o provvedimento emesso;
deve comporre la trasmissione di un'operazione di censimento di ciascun manufatto abusivo da parte di ciascun organo competente;
e) definire i criteri di validazione delle informazioni trasmesse dagli organi competenti;
f) definire i criteri e le modalita' di aggiornamento delle informazioni fornite da ciascun organo competente per ciascun elemento trasmesso;
g) definire con quali modalita' dovra' essere dato riscontro a ciascun organo competente a seguito della ricezione e dell'avvenuta validazione di una trasmissione;
h) definire gli indicatori da produrre in base ai dati di cui al punto a), che costituiranno la base dati alimentata dagli organi competenti;
i) definire i criteri di visibilita' e l'insieme dei dati da esporre per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;
j) stabilire le eventuali necessita' di integrazione con le banche dati nazionali.
6. Il direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa) congiuntamente al direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, riferisce annualmente al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sullo stato di attuazione e sull'aggiornamento della banca dati.
 
Art. 4
Disponibilita' dei dati
e modalita' di accesso alla banca dati

1. Le informazioni confluite nella BDNAE sono rese disponibili alle amministrazioni statali, regionali e comunali, agli uffici giudiziari, agli enti e agli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonche' all'ANCI.
2. L'accesso alla BDNAE avviene tramite Sistema pubblico per l'identita' digitale (SPID), per tutti i soggetti che debbano accedere ai servizi fruibili tramite l'interfaccia utente messa a disposizione dalla BDNAE.
 
Art. 5
Gestione e monitoraggio del finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1. Nella banca dati di cui al presente decreto e' istituita una apposita sezione per il monitoraggio degli interventi di demolizione di opere abusive a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. La sezione e' alimentata con cadenza trimestrale dai soggetti responsabili degli interventi finanziati di cui al comma 1 con i dati relativi all'attuazione degli stessi.
 
Art. 6
Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' il titolare del trattamento dei dati conservati nella BDNAE, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.
2. I dati e documenti resi disponibili e accessibili, inseriti nella BDNAE dai soggetti di cui all'art. 4, restano nella titolarita', responsabilita' e gestione degli stessi, che ne assicurano la storicizzazione, l'aggiornamento e la qualita' e ne rendono possibile la fruizione in ottemperanza ai propri criteri di riservatezza e sicurezza.
3. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nel rispetto del «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016» e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
 
Art. 7
Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, iscritte sul capitolo 1636, pg. 2, «Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
 
Art. 8
Entrata in vigore

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 8 febbraio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 252