Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 7 marzo 2022 |
Inserimento del medicinale Crizotinib (Xalkori) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei pazienti con linfoma anaplastico ALK+. (Determina n. 26566/2022). |
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IL DIRIGENTE DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 del'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, e' stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5 per cento», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtu' della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Considerata la rarita' della patologia e i significativi dati a supporto dell'impiego di crizotinib nel trattamento di pazienti con linfoma anaplastico ALK+; Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale per un periodo di dodici mesi; Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella riunione del 10, 11 e 12 gennaio 2022 - stralcio verbale n. 60; Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 10 febbraio 2022 n. 10 - punto n. 1; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale a base di crizotinib - Xalkori» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per un periodo di dodici mesi, per il trattamento dei pazienti con linfoma anaplastico ALK+;
Determina:
Art. 1
Il medicinale a base di CRIZOTINIB - XALKORI e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2 della presente determina. |
| Allegato 1 Denominazione: Crizotinib. Indicazione terapeutica: trattamento del linfoma anaplastico ALK+. Criteri di inclusione: 1. Linfoma anaplastico ALK+ diagnosticato con IHC or FISH; 2. Malattia refrattaria o recidiva dopo almeno un precedente regime chemioterapico; 3. Intolleranza o controindicazione al trattamento con Brentuxiamab; 4. Adeguata funzione d'organo: AST e ALT≤ 2.5 x upper limit of normal (ULN); bilirubina totale sierica ≤ 1.5 x ULN (ad eccezione dei pazienti con sindrome di Gilbert documentata); creatinina ≤ 1.5 x ULN; conta assoluta dei neutrofili (ANC) ≥ 1000/µL; Hb ≥ 9.0 g/dL (in caso di coinvolgimento del midollo osseo i valori di Hb non devono essere considerati); piastrine ≥ 50.000/µL. Criteri di esclusione: 1. Anamnesi di malattia cardiaca non controllata: infarto del miocardio, angina o ipertensione arteriosa non controllate, aritmia ventricolare significativa, prolungamento patologico del QTc, precedente episodio di sincope; 2. Gravidanza e allattamento; 3. Uso di farmaci o cibi potenti inibitori, induttori o substrati del citocromo CYP3A4. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico: Crizotinib 250 mg BID fino a progressione di malattia o tossicita' inaccettabile. Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico: funzionalita' midollare al basale e ogni 3-4 settimane; funzionalita' cardiaca (con ECG e ecocardiogramma) al basale e ogni 4 settimane; funzionalita' renale (azotemia, creatinina e elettroliti ematici) ogni 3-4 settimane; visita oculistica al basale e in caso di insorgenza di comparsa di difetti del campo visivo. |
| Art. 2
1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento del linfoma anaplastico ALK+, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA http://www.aifa.gov.it/ |
| Art. 3
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per dodici mesi. Roma, 7 marzo 2022
Il dirigente: Petraglia |
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