Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 marzo 2022
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 872).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticita' conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;
Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta e' stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalita' di primo soccorso;
Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;
Considerato che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Considerata l'esigenza di garantire con tempestivita', nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto-legge n. 16/2022;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dispone:

Art. 1
Coordinamento nazionale degli interventi

1. Il Dipartimento della protezione civile, assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nei termini previsti dalla presente ordinanza.
2. Le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attivita' di cui articoli 2, 3 e 4.
3. Per assicurare il piu' efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attivita' di cui al presente contesto emergenziale, e' istituto un comitato composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dal segretario generale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.
 
Art. 2
Nomina dei commissari delegati
e coordinamento territoriale

1. I Presidenti delle regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:
a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le regioni e province autonome ne siano provvisti;
b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarieta' nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 i commissari delegati e le province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture - Uffici territoriali del Governo gia' previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonche' delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture gia' allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalita', le regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli enti locali in qualita' di soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente ordinanza.
4. All'attuazione delle attivita' e degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.
 
Art. 3

Attivita' di accoglienza di competenza del Ministero dell'interno sul
territorio e supporto alla medesima

1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16.
2. Per le finalita' di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticita' numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del Governo si raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture gia' allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono formulate dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del precedente art. 2, unitamente alla comunicazione delle attivita' di competenza di cui al comma 1.
4. Ove non sia possibile risolvere con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo possono rappresentare specifiche esigenze ai commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2.
 
Art. 4
Nomina dei soggetti attuatori dei commissari delegati e disposizioni
in materia di gestione contabile
1. Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i commissari delegati possono individuare uno o piu' soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.
2. Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate a ciascun commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.
3. I soggetti intestatari delle contabilita' speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attivita' svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo modalita' e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione «protezione civile» della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilita' speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilita' n. 1 del 2002.
4. Per l'attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza a cura dei commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere concesse anticipazioni.
5. Al fine di garantire l'efficace coordinamento e attuazione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 5, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono conferire incarichi dirigenziali in deroga all'art. 19, comma 2, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, di durata non superiore allo stato di emergenza, per la copertura dei relativi posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.
 
Art. 5
Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attivita' previste dall'art. 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo art. 6. Per l'impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 4.
2. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attivita' finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.
 
Art. 6
Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza posti in essere dai commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale.
 
Art. 7
Disposizioni in materia di lavoro

1. Lo svolgimento di attivita' lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma e' consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 8

Misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione dei posti
del Sistema di accoglienza e integrazione

1. I posti in accoglienza nell'ambito del Sistema di accoglienza ed integrazione, di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dagli enti locali titolari di finanziamento con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto dei principi di economicita', efficacia, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. L'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per l'attivazione dei posti di cui al comma 1 e' consentito anche in deroga agli articoli 7, comma 2, 8, comma 4, 9, comma 2 e 11, comma 2, art. 19, comma 1, lettera k) e delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, recante «Modalita' di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati».
3. Ai fini dell'attivazione dei posti di cui al comma 1 non si applica l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni 18 dicembre 2020, n. 173.
 
Art. 9
Deroghe

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di permettere ai comuni di andare in deroga per le somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di fine anno;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, i commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all'importo di euro 214.900,00 IVA esclusa per le forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.
3. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti di euro 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non e' inferiore a dieci;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
6. Al di fuori delle procedure espletate in via ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.
 
Art. 10
Clausola di salvaguardia delle regioni a Statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale.
3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie assegnate sono trasferite con vincolo di destinazione per gli interventi previsti dalla presente ordinanza al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso spese gia' sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale per le finalita' della presente ordinanza. Le medesime risorse sono erogate secondo modalita' concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola provincia interessata con accredito sul conto, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilita' di cui all'art. 4.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio