Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 dicembre 2021 |
Definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che stabilisce che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare, l'art. 10-ter, comma 1; Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste; Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5, rubricato «Procedura valutativa»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'art. 31; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all'aiuto di Stato SA42821 - Contratti di filiera e di distretto -, cosi' come modificata con decisione C(2020) 5920 final del 7 settembre 2020; Visto il decreto ministeriale n. 1192 del 8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi; Visto il decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i criteri le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Distretti del cibo); Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell'art. 1, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonche' approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore; Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del richiamato art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari; b) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti; c) «Banca autorizzata»: la banca finanziatrice indicata come tale dal soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al contratto di filiera e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera; d) «CDP»: la cassa depositi e prestiti S.p.a.; e) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo; f) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale; g) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; h) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome; i) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; j) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici; k) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario; l) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; m) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; n) «FRI»: il fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni; o) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; p) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014; q) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; r) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera; s) «Programma»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera; t) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto; u) «Regioni meno sviluppate»: i territori localizzati nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite e' inferiore al 75 % rispetto alla media dell'UE a 27; v) «Regioni in transizione»: i territori localizzati nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite e' compreso tra il 75% e il 100% rispetto alla media dell'UE a 27; w) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione; x) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei provvedimenti; y) «Soggetto Istruttore»: la banca autorizzata o, nel caso di agevolazioni concesse nella sola forma di contributo in conto capitale, la societa' di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono i compiti di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto; z) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del programma, nonche' la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni; aa) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento subito da un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o e' trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. |
| Allegato A Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita' e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
Parte di provvedimento in formato grafico Tab. 4A: Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 5A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi. 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere: a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato; b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica. 3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti. |
| Art. 3
Misure agevolative
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato. 2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei provvedimenti. 3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. 4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate: a) a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale; b) a valere sulle disponibilita' del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato; c) a valere su ulteriori successive disponibilita' del Ministero, delle regioni e province autonome. |
| Art. 4
Contratto di filiera
1. Il contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. 2. Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari. 3. All'accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il contratto di filiera e' sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma. 4. Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito. 5. Il programma deve altresi' contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilita' previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nella misura e secondo le modalita' definite nei provvedimenti. |
| Art. 5
Soggetti proponenti e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti proponenti del contratto di filiera: a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare; c) gli enti pubblici; d) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, societa' cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; e) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, gia' costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; f) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; 2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i soggetti beneficiari laddove applicabili. 3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le seguenti categorie di imprese: a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette societa' puo' essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali; d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca; 4. I soggetti beneficiari di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno; d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014. 5. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 4 alla data di presentazione della domanda di agevolazione. |
| Art. 6
Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 comprendono le seguenti tipologie: a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti; d) costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita' e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; e) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. 2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del tattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario. 5. In caso di partecipazione di grandi imprese, i progetti devono includere la descrizione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto, ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal fine deve essere altresi' specificato quale situazione e' indicata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi' dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante. 6. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovra costi netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovra' dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato. 7. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti. |
| Art. 7
Aiuti concedibili
1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Nel caso del finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in piu' rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. L'importo dell'aiuto e' espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario e' determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione. 3. La misura degli aiuti e' fissata dai provvedimenti, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'Allegato A al presente decreto. 4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 5. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. 6. Per i contratti di filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e/o di finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come segue: a) investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario; b) investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario; c) per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita' dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalita' dell'aiuto, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 commi 5 e 6. d) per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), l'ammontare minimo di mezzi apportati dal soggetto beneficiario alla copertura finanziaria del progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il finanziamento bancario; e) spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo: nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili; nella forma del finanziamento, fino al 100% delle spese ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario: f) spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100% delle spese ammissibili, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato A al presente decreto; g) spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese. 7. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario non puo' superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento. 8. Le caratteristiche del finanziamento e delle relative componenti di finanziamento agevolato e di finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto. |
| Art. 8
Banche finanziatrici e soggetto istruttore
1. Le banche finanziatrici, previa accettazione di specifico mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate a: a) rilasciare l'attestazione del merito creditizio del soggetto beneficiario di cui all'art. 10, comma 3; b) concedere al soggetto stesso il finanziamento bancario; c) svolgere l'attivita' di gestione ed erogazione dei finanziamenti. 2. Il soggetto istruttore e' autorizzato ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di: a) istruttoria della proposta definitiva di cui all'art. 11; b) istruttoria di ciascuna richiesta di erogazione di cui all'art. 13; c) predisposizione della relazione istruttoria relativa a ciascuna variazione successiva alla stipula del contratto di filiera di cui all'art. 14; d) predisposizione della relazione istruttoria sulla richiesta di erogazione del saldo finale e predisposizione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo, di cui all'art. 13. Sono poste a carico del soggetto beneficiario le commissioni maturate per le attivita' svolte dal soggetto istruttore per conto del Ministero. Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la banca autorizzata, l'importo delle commissioni e' concordato tra il soggetto beneficiario e la banca autorizzata con le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 11 della convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contrati di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP. Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la societa' di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo delle commissioni non puo' superare lo 0,9% del contributo in conto capitale relativo al singolo progetto presentato. Tale percentuale e' determinata in coerenza con quanto disposto all'art. 11 della convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contrati di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP. Nel caso di attivita' istruttoria condotta dalla banca autorizzata, la definizione delle relative condizioni generali e' inserita all'interno della citata convenzione. Nel caso di attivita' istruttoria condotta dalla societa' di cui all'art. 8 del decreto n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni le relative condizioni generali, predisposte dalla societa', sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero. Le condizioni generali sono rese note tramite pubblicazione sul sito del Ministero. 3. Presso il Ministero e' tenuto un elenco delle banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di istruttoria delle proposte definitive di cui all'art. 11, di istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo. 4. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 possono presentare richiesta le banche finanziatrici che, alla data della richiesta di iscrizione, hanno gia' accettato lo specifico mandato ad esse conferito da CDP ai sensi del decreto di cui all'art. 7, comma 8. 5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4, le banche finanziatrici devono inviare al Ministero, con le modalita' e le forme individuate dal Ministero medesimo, richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la banca finanziatrice: a) dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 4; b) dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti di filiera; c) si impegna ad osservare, nell'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle banche autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e professionalita'; d) si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data di emanazione dell'atto amministrativo di erogazione del saldo di cui all'art. 17, comma 3, per eventuali verifiche disposte dal Ministero o da altre amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione trasmessa alla banca autorizzata dal soggetto proponente, nonche' tutte le attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima banca autorizzata in esecuzione dei contratti di filiera di cui al presente decreto. 6. Il Ministero puo' richiedere, in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dal soggetto istruttore ai sensi del presente decreto. |
| Art. 9
Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni
1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso. 2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, e' redatta secondo l'apposito modello che sara' allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. Alla domanda devono essere allegati il programma del contratto di filiera, completo della descrizione degli elementi e le informazioni relativi all'intero programma del contratto di filiera e alla totalita' dei soggetti beneficiari in esso coinvolti; l'accordo di filiera, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera; la scheda sintetica del progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento, l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei flussi finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti e l'individuazione degli interventi di cui agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852. Il programma del contratto di filiera e la scheda sintetica del progetto dovranno altresi' contenere gli ulteriori dati e informazioni previsti dai provvedimenti. 3. Nel caso in cui le agevolazioni individuate dal provvedimento comprendano un finanziamento, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegata, per ciascun soggetto beneficiario, l'attestazione, resa da una banca finanziatrice, della disponibilita' a concedere al soggetto beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. 4. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilita' degli immobili (suolo e fabbricati) ove sara' realizzato il progetto nonche' dell'attestazione della regolarita' del suolo o degli immobili interessati dall'intervento. Nel caso di reti d'impresa, invece, e' richiesta copia del contratto di rete. L'ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sara' indicata nei provvedimenti. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare. 5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la completezza e la regolarita' della domanda stessa. 6. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente, la domanda di accesso alle agevolazioni sara' considerata totalmente inammissibile. 7. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' soggettive e oggettive stabilite dall'art. 5 del presente decreto e dai provvedimenti, comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all'ammissibilita' totale o parziale della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 8. Nel caso di domande presentate da una o piu' grandi imprese il Ministero verifica la sussistenza dell'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti attraverso l'analisi dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Il Ministero verifica altresi' la proporzionalita' dell'aiuto richiesto sulla base della documentazione presentata. 9. Il Ministero puo' altresi' chiedere al soggetto proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario per il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 10. Il Ministero provvede a trasmettere la domanda di accesso alle agevolazioni alle regioni o alle province autonome dove sono localizzati i progetti, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilita' degli interventi proposti con la programmazione regionale e l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento, nella forma di contributo in conto capitale, indicando l'ammontare massimo e le fonti di copertura. 11. Se le regioni o province autonome non trasmettono entro il termine di trenta giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest'ultimo si considera come accolto; in caso di parere negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all'ammissibilita' totale o parziale della domanda, assegnando il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 12. Il Ministero, all'esito delle operazioni di cui al precedente comma, provvede a comunicare al soggetto proponente l'ammissibilita' totale o parziale della domanda di accesso alle agevolazioni. 13. L'attivita' istruttoria di cui ai punti precedenti e' svolta dal responsabile unico del procedimento, che puo' avvalersi di un gruppo di lavoro istituito ad hoc da nominare con atto del Ministero. 14. La valutazione dei programmi e dei progetti e' effettuata sulla base di uno o piu' dei seguenti ambiti di valutazione: a) Qualita' dell'accordo di filiera e del programma di investimenti; b) Idoneita' del progetto a conseguire gli obiettivi produttivi economici ed ambientali prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera; c) Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al programma; d) Solidita' economico-finanziaria dei soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla banca finanziatrice o da un tecnico abilitato. 15. Il sistema di punteggi attribuito a ciascun ambito di valutazione e' individuato nei provvedimenti. 16. Per la valutazione delle domande, il Ministero puo' avvalersi di una commissione da nominare con atto del Ministero stesso. 17. Concluse le attivita' di valutazione, il Ministero procede alla pubblicazione della graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i soggetti proponenti possono presentare richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduatoria. La richiesta di riesame non consente l'integrazione, la modificazione o la precisazione della domanda di accesso alle agevolazioni e puo' riguardare esclusivamente errori materiali connessi all'attribuzione del punteggio. Il Ministero da' comunicazione della graduatoria alle regioni o province autonome dove sono localizzati i progetti, indicando le spese ammesse e le agevolazioni massime spettanti a ciascun soggetto beneficiario. 18. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 10
Presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera
1. La proposta definitiva di contratto di filiera e' presentata dal soggetto proponente al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 9, comma 17, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non e' piu' ricevibile ed il soggetto proponente e' escluso. 2. La proposta definitiva di contratto di filiera di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto indicato nel programma presentato con la domanda di partecipazione, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel programma approvato. 3. La proposta definitiva di contratto di filiera sottoscritta dal soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sara' allegato al provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) Soggetto proponente e soggetti beneficiari; b) Progetti previsti; c) Piano finanziario di copertura del programma, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronoprogramma di realizzazione degli interventi; d) Ogni altro elemento richiesto dai provvedimenti. 4. Il Ministero puo' prevedere nei provvedimenti ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria della proposta definitiva. 5. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 11
Istruttoria della proposta definitiva
1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 12, procede ad effettuare l'attivita' istruttoria, avvalendosi della relazione del soggetto istruttore. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni del Ministero al soggetto istruttore e/o al soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria puo' avvalersi del soggetto gestore. 3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono individuate nei provvedimenti. 4. Entro il termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, il soggetto proponente deve inviare al Ministero per ciascun soggetto beneficiario la conferma delle delibere di concessione del finanziamento bancario, ove previsto, rilasciate dalle banche finanziatrici. 5. Entro il medesimo termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento. 6. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria dei progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di contratto di filiera e trasmette le risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, alle regioni/province autonome interessate, se del caso alle banche finanziatrici, al soggetto istruttore, specificando, per ciascuno dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni. 7. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate, se del caso alle banche finanziatrici e al soggetto istruttore, le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 8. Il Ministero, entro il medesimo termine di cui al comma 6, trasmette, ove previsto, le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di finanziamento bancario a CDP, affinche' quest'ultima provveda a deliberare il finanziamento agevolato. 9. CDP, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta documentazione, comunica al Ministero la delibera di concessione del Finanziamento agevolato, la cui efficacia e' condizionata alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. 10. Il Ministero, acquisite ove previsto le delibere del finanziamento agevolato, trasmette al soggetto proponente lo schema di contratto di filiera, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre dieci giorni dall'approvazione della proposta di contratto di filiera, salvo proroghe per cause debitamente motivate. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al soggetto proponente, al soggetto istruttore, a CDP e alle regioni o province autonome interessate la decadenza della decisione di approvazione del programma. 11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 12
Sottoscrizione del contratto di filiera
1. Entro sessanta giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di contratto di filiera, di cui all'art. 11, comma 6, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il contratto di filiera. 2. Il contratto di filiera, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale per il contributo in conto capitale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti. 3. L'efficacia del contratto di filiera e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal Ministero al soggetto proponente ed, eventualmente, alle banche finanziatrici. 4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del contratto di filiera di cui al comma 3, ove previsto, la banca finanziatrice provvede a stipulare con il soggetto beneficiario il contratto di finanziamento, nel rispetto della convenzione tra Ministero e CDP, trasmettendone tempestivamente copia al Ministero. 5. Fino alla stipula del contratto di finanziamento sia la banca autorizzata sia le banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera. Nel caso di sostituzione della banca finanziatrice, e' necessaria una nuova valutazione del merito di credito e l'adozione di una nuova delibera di finanziamento da parte della banca finanziatrice subentrante, nonche' da parte di CDP in relazione al finanziamento agevolato. 6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 13
Erogazione delle agevolazioni
1. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento. Le quote del contributo in conto capitale e/o del finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo contributo in conto capitale, puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata. 2. Il soggetto proponente puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, al massimo quattro domande di erogazione, di cui l'ultima a saldo. Il soggetto proponente puo' richiedere l'erogazione di un numero di tranche inferiori a quattro. 3. Ai fini di ciascuna erogazione, i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto istruttore la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalita' previste nei provvedimenti. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto istruptore la documentazione finale di spesa, secondo le modalita' previste nei provvedimenti. 4. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore. 5. Il soggetto istruttore, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia al Ministero una relazione istruttoria, o una relazione finale in caso di richiesta di erogazione del saldo, attestante la conformita' della realizzazione del programma con le specifiche prescrizioni contenute nel contratto di filiera. Se il soggetto istruttore e' la banca autorizzata, entro il medesimo termine, questa invia la relazione alla banca finanziatrice, ove non coincidente con la banca autorizzata. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal soggetto istruttore. 6. Il Ministero, sulla base della relazione di cui al comma 5, trasmessa dal soggetto istruttore, esegue le attivita' istruttorie di propria competenza e invia le risultanze ai soggetti istruttori, alle banche finanziatrici se del caso e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo il Ministero svolge altresi' le attivita' di cui all'art. 18 del presente decreto. 7. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la Banca finanziatrice, qualora presente, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di finanziamento agevolato, che viene erogata al soggetto proponente unitamente alla corrispondente quota del finanziamento bancario. 8. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione al soggetto istruttore e, ove previsto, alle Banche finanziatrici. 9. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma relativa alla richiesta da questi effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da parte del Ministero, trasmette a quest'ultimo una distinta che attesti l'avvenuto trasferimento di risorse. 10. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 14
Variazioni dei programmi successive alla sottoscrizione del contratto di filiera
1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le modifiche al piano di investimento approvato, nonche' le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, cosi' come approvate in sede di concessione dell'aiuto. In nessun caso le variazioni possono comportare modifiche che incidano sugli elementi di valutazione che determinano l'attribuzione di punteggi, previsti dai provvedimenti. 2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi e indicati nel contratto di filiera sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun contratto di filiera. 3. Le spese relative alle variazioni sono ammissibili a partire dopo l'approvazione della richiesta di variazioni, anche se sostenute precedentemente. 4. Ai fini dell'approvazione i soggetti proponenti comunicano tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni proposte. Le variazioni sono altresi' comunicate al soggetto istruttore che provvede a verificare la congruita' tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonche' la permanenza degli elementi di valutazione che determinano l'attribuzione di punteggi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di variazione che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta. 5. Il Ministero effettua la propria istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della relazione istruttoria di variazione redatta dal soggetto istruttore. 6. In caso di approvazione della variazione, il Ministero ne da' comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente e al soggetto istruttore. 7. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne da' comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La comunicazione e' altresi' trasmessa al soggetto istruttore. 8. Nell'ambito di ciascun progetto, non sono considerate variazioni le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di intervento nel limite del venti per cento della voce medesima e che non comportino il superamento della relativa intensita' massima di aiuto. 9. Non sono considerate variazioni le modifiche relative, alla denominazione/ragione sociale dei soggetti beneficiari, nonche' quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella scheda sintetica di progetto che intervengono successivamente alla relativa presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo intervenuti in corso d'opera alle condizioni previste nei provvedimenti. 10. Le modifiche di cui al comma 9 sono comunicate dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero e al soggetto istruttore nei termini e nelle modalita' previste dai provvedimenti. 11. Il soggetto proponente puo' richiedere al Ministero il subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle seguenti ipotesi: a) recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione di uno o piu' soggetti beneficiari, laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni; b) ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda di uno o piu' soggetti beneficiari. 12. La richiesta deve essere accompagnata da: a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilita' dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il programma approvato e con i relativi obiettivi e alla permanenza degli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione dei punteggi; b) la delibera, ove previsto, di concessione del finanziamento bancario in favore del soggetto beneficiario subentrante; c) il rispetto delle ulteriori condizioni previste nei provvedimenti. 13. La richiesta e' altresi' comunicata al soggetto istruttore che provvede a verificare la congruita' tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonche' la permanenza degli elementi di valutazione che determinano l'attribuzione di punteggi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di subentro che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta. 14. Il Ministero, laddove necessario, trasmette la relazione di cui al comma 13 alle regioni o alle province autonome dove e' localizzato il progetto, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilita' degli interventi proposti con la programmazione regionale. Se le regioni o le province autonome non trasmettono entro il termine di trenta giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera come accolto. In caso di parere positivo il Ministero, entro trenta giorni dalla relativa ricezione, approva il subentro e ne da' comunicazione al soggetto proponente, al soggetto istruttore, e, laddove necessario, alla banca finanziatrice, a CDP e alle regioni e province autonome. Entro venti giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, CDP delibera il relativo finanziamento agevolato. In caso di parere negativo, il Ministero ne da' comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Ottenuta l'approvazione al subentro, il soggetto beneficiario sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi di cui al contratto di filiera. Il soggetto beneficiario sottoscrive altresi' un apposito addendum all'accordo di filiera, nelle forme e secondo le modalita' previste dai provvedimenti. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al contratto di filiera. 15. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto. |
| Art. 15
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca e' comunicata contestualmente al soggetto beneficiario, al soggetto proponente, al soggetto istruttore e, ove previsto, anche alle banche finanziatrici e alle regioni o province autonome. 2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi: a) qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto; b) qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 6, comma 7, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti; d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 5 del presente decreto nonche' delle condizioni di ammissibilita' previste dai provvedimenti. 3. La revoca delle agevolazioni e' totale qualora: a) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro; b) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea; c) il contratto di finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'art. 12, comma 4 del decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; d) il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell'adozione da parte del Ministero dell'atto amministrativo di erogazione del saldo; e) qualora siano apportate variazioni che incidano sugli elementi di valutazione previsti dai provvedimenti; f) qualora venga meno in capo al soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 5 del presente decreto per i soggetti beneficiari, laddove applicabili; g) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti. 4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi: a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; b) qualora venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'. 5. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni e' comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti. 6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al soggetto proponente e, eventualmente, al soggetto istruttore, alla Banca finanziatrice e a CDP ove pertinente, nonche', ove applicabile, alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di contributo in conto capitale. 7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il finanziamento agevolato, qualora richiesto, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione. 8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni gia' erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 9. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il finanziamento agevolato, nel caso in cui l'importo del finanziamento agevolato concedibile al soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell'importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia gia' stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell'importo del differenziale interessi. L'importo del differenziale di interessi e' maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. |
| Art. 16
Documentazione di spesa
1. Ai fini dell'erogazione delle quote del contributo in conto capitale e del finanziamento, il soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero e al soggetto istruttore la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalita' previste dai singoli provvedimenti. |
| Art. 17
Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni
1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa di cui all'art. 13, comma 3 del presente decreto, il Ministero dispone le necessarie verifiche documentali. 2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale del soggetto istruttore, in caso di finanziamento agevolato, il Ministero provvede all'eventuale ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto e adotta l'atto amministrativo di erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale sul progetto realizzato. Al fine di garantire la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso, per il tramite del soggetto proponente. 3. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione. |
| Art. 18
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attivita' del soggetto istruttore e sulla regolarita' dei procedimenti, nonche' l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati. 2. Ai fini del monitoraggio del programma agevolato, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e, al soggetto istruttore le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del progetto. |
| Art. 19
Entrata in vigore
1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo trattato entrano in vigore dalla data delle decisioni CE. 2. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 4 A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193. 3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'Allegato A del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 4. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 5 A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 5 A dell'Allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore. 6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. 7. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1192 dell'8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi e' abrogato. 8. Eventuali modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i criteri le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Distretti del cibo) potranno essere attuate con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 13 comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 149 |
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