Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 22 febbraio 2022 |
Scioglimento della «Attia Group societa' cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto I' art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto direttoriale 11 febbraio 2020, n. 8/SGC/2020, con il quale la societa' cooperativa «Attia Group societa' cooperativa» con sede in Genova e' stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile e il rag. Pierbattista Bonaldi ne e' stato nominato commissario governativo; Vista l'istanza del 25 marzo 2020, con la quale il commissario governativo ha chiesto che per la societa' in parola sia adottato il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che dalla relazione del commissario governativo e' emersa una situazione di irreperibilita' dell'organo amministrativo segnalata con esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona con conseguente impossibilita' di subentro, per il commissario governativo, all'organo amministrativo uscente. nonche' di verifica della situazione economica e patrimoniale dell'ente; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno evidenziato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 31 marzo 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Richiamata la vigente circolare della competente Direzione generale del 4 aprile 2018, recante "Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex art. 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalita' di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede quale criterio generale un processo di estrazione casuale informatico dalla medesima banca dati fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa (....); Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa; Considerate le esigenze di celerita' del procedimento nonche' l'opportunita' di salvaguardare il patrimonio informativo riguardante la procedura maturato dal medesimo professionista che ha svolto l'incarico di commissario governativo;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Attia Group societa' cooperativa» con sede in Genova (codice fiscale 01648340196), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il rag. Pierbattista Bonaldi, nato a Cremona il 13 settembre 1951 (codice fiscale BNLPBT51P13D150H), ivi domiciliato in via Alfeno Varo, n. 27, gia' commissario governativo. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 22 febbraio 2022
Il direttore generale: Vitale |
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