Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 31 dicembre 2021
Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzionale di sviluppo - Area sisma del 14 settembre 2021 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure. (Ordinanza n. 122).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale e' stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 119;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ove si prevede tra l'altro che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con gli altri Ministri interessati, le regioni e le amministrazioni competenti, stipula un Contratto istituzionale di sviluppo (di seguito, CIS), che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE, individua le responsabilita' delle parti, i tempi e le modalita' di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso ad Invitalia S.p.a. e definisce, altresi', il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;
Visto l'art. 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, il quale dispone che al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027;
Visto l'art. 1, comma 192, della citata legge n. 178 del 2020, il quale dispone che con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016;
Vista la delibera 3 novembre 2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile recante - Assegnazione risorse al Contratto istituzionale di sviluppo aree sisma (art. 1, comma 191, legge n. 178 del 2020). (Delibera n. 66/2021);
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale «Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo il quale le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito la societa' per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata Sviluppo Italia S.p.a. - oggi denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, con cui si prevede che per rafforzare l'attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal Contratto istituzionale di sviluppo aree sisma nonche' l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di Invitalia anche ai sensi dell'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto l'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», che individua Invitalia tra le stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate;
Visto il Contratto istituzionale di sviluppo per le aree interessate dal sisma del 24 agosto 2016 (CIS Aree sisma), approvato in data 14 settembre 2021, dal competente Tavolo istituzionale formalmente istituito con la sottoscrizione del medesimo contratto e composto dai seguenti soggetti: Ministro per il sud e la coesione territoriale; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dello sviluppo economico; Ministero della cultura; Ministero del turismo; Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016; Regione Abruzzo; Regione Lazio; Regione Marche; Regione Umbria; Invitalia S.p.a., e, in particolare, gli articoli 6 e 7 che individuano rispettivamente quale responsabile unico del progetto l'Agenzia per la coesione territoriale e quale soggetto attuatore Invitalia S.p.a.;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;
l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Preso atto che in data 14 settembre 2021 il Tavolo istituzionale di cui all'art. 6 del CIS - Aree sisma ha approvato, tra gli altri, un elenco di quarantanove progetti, per un fabbisogno finanziario di 159.932.000 euro, di cui ventotto trovano copertura finanziaria sulle risorse del FSC 2021-2027, per complessivi 100.000.000 euro e ventuno per complessivi euro 59.932.000,00 a valere sulle risorse disponibili nella Contabilita' speciale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016;
Preso atto del Programma generale degli interventi di cui agli allegati al CIS A1, A2 e A3 al citato Contratto istituzionale di sviluppo e, in particolare, degli interventi finanziati dalle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2021 a valere sulla contabilita' speciale intestata al Commissario, nei limiti delle risorse disponibili o delle ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili;
Considerato che le risorse di cui ai commi 191 e 192 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020 assicurano l'integrale copertura finanziaria degli interventi inseriti nell'allegato A1 mentre gli interventi di cui agli allegati A2 e A3 potranno essere finanziati sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell'assegnazione di eventuali economie maturate in sede di esecuzione degli interventi, nonche' delle eventuali nuove risorse assegnate al CIS;
Considerato in particolare, che il CIS e' volto all'attuazione degli interventi puntualmente identificati nelle Schede Intervento allegate al CIS anzidetto;
Preso atto che ai sensi di quanto disciplinato dal CIS - Aree sisma, mediante singoli atti Invitalia S.p.a. puo' essere attivata per attivita' di centralizzazione delle committenze ai fini dell'aggiudicazione di appalti, per conto delle amministrazioni aggiudicatrici competenti per gli interventi oggetto del CIS, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge. n. 27/2012, e degli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici;
Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione al CIS - Area sisma, di approvare gli interventi indicati negli allegati al citato contratto istituzionale di sviluppo destinandovi le risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016;
Visti l'art. 119 del regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi;
Viste le linee guida per la gestione, l'attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi e relativi allegati recanti modalita' cui deve attenersi il soggetto beneficiario ai fini dell'attuazione e della rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del Contratto di sviluppo (CIS) Area sisma;
Ritenuto che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, le amministrazioni aggiudicatrici, fermo restando il ricorso ad Invitalia S.p.a. previsto dal CIS potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita';
Ritenuto che i fini dell'aumento della propria capacita' amministrativa le amministrazioni aggiudicatrici possano procedere, con oneri a carico dei quadri economici dei singoli interventi all'affidamento di servizi di supporto amministrativo o al reperimento di professionalita' esterne ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Ritenuto di prevedere, ferma restando la disciplina contenuta nel CIS e nelle linee guida beneficiari, ulteriori modalita' applicative ai fini della semplificazione e accelerazione degli interventi in analogia con quanto disciplinato con ordinanza n. 109 del 2020;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021 non contrasta con principi del legislatore eurounitario e con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto di prevedere la quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza;
Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Ritenuto che le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 possano essere applicate come linee guida non cogenti;
Preso atto che la concertazione istituzionale finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel CIS e' attuata mediante il Tavolo istituzionale di cui all'art. 4 del CIS cui partecipano i referenti unici delle parti designati;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1
Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzionale di
sviluppo - Area sisma

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' approvato l'elenco degli interventi di cui agli allegati al CIS - Aree sisma approvato in data 14 settembre 2021 dal competente Tavolo istituzionale e allegato alla presente ordinanza per un importo complessivo di euro 59.932.000,00 a valere sulle risorse disponibili nella Contabilita' di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
2. Le risorse di cui al comma 1 assicurano l'integrale copertura finanziaria degli interventi inseriti nell'allegato A1 mentre gli interventi di cui agli allegato A2 e A3 potranno essere finanziati sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell'assegnazione di eventuali economie maturate in sede di esecuzione degli interventi, nonche' delle eventuali nuove risorse assegnate al CIS.
3. Relativamente alle modalita' attuative, di gestione e di monitoraggio, nonche' alle responsabilita' e agli obblighi per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si fa riferimento a quanto disciplinato dal CIS - Aree sisma e dalle linee guida per la gestione, l'attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi per sono definite nell'ambito del CIS - Aree sisma, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.
 
Art. 2
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative
e procedimentali

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, comma 3, allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma indicato nelle schede allegate al CIS - Area sisma, le amministrazioni aggiudicatrici, fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, possono far ricorso, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, alle procedure semplificate previste dal medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' dal decreto-legge n. 76 del 2020. Le medesime amministrazioni aggiudicatrici hanno altresi' facolta' di applicare le seguenti disposizioni di cui all'ordinanza n. 109/2020, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti:
a) le imprese e i professionisti da invitare alle procedure semplificate sono individuati tra i soggetti iscritti in appositi elenchi formati ai sensi dell'art. 36 del codice dei contratti pubblici, con divieto di discriminazioni territoriali e tenuti secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC del 1° marzo 2018, n. 206/2018, nonche' tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui agli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso un avviso di manifestazione di interesse, con richiesta di specificare le specializzazioni e i principali lavori eseguiti;
b) alle procedure di affidamento puo' in ogni caso applicarsi il terzo periodo dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, nonche' servizi afferenti l'architettura e l'ingegneria di cui all'art. 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, strumentali alla realizzazione degli interventi, provvede Invitalia S.p.a. quale «centrale di committenza», ai sensi di quanto disciplinato dal CIS - Aree sisma. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Invitalia S.p.a. anche per la procedura d'appalto della verifica progettuale, ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici e degli articoli 44 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici, ove necessario al potenziamento della propria capacita' amministrativa per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si possono avvalere di professionalita' esterne ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o di affidamenti di servizi ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I relativi oneri nel limite di euro 40.000,00 per ciascun incarico o affidamento, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
4. Nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
5.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di euro 59.932.000,00 di cui euro 30.000.00 per l'esercizio finanziario 2021 e 30.000.000 per l'esercizio finanziario 2022.
2. Con cadenza semestrale, il Commissario straordinario, sulla base dei dati del monitoraggio di cui all'art. 9 del CIS - Area sisma e di ogni altra informazione riguardante il rispetto del cronoprogramma, effettua la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi. Sulla base delle risultanze di tale ricognizione, puo' proporre al Tavolo istituzionale di cui all'art. 4 del CIS - Aree sisma la rimodulazione degli interventi, individuando ulteriori opere da finanziare sia con le economie comunque verificatesi che con le eventuali revoche dei contributi, nonche' ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.
 
Art. 9

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 31 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 203

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/