Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 4 marzo 2022 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cinta Senese» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione del 13 marzo 2012. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione del 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 75 del 15 marzo 2012, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Cinta Senese»; Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022; Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto, fermo restando che detta zona e' suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica; Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana, ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d) che stabilisce che «sull'intero territorio nazionale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le seguenti misure: Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia "semibrado" ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti»; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA); Considerato che la peste suina africana e' una malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, e' categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Tenuto conto che la peste suina africana puo' avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni; Visto il disciplinare di produzione della DOP Cinta Senese, che comprende, come zona di produzione, il territorio amministrativo della Regione Toscana fino all'altitudine di 1.200 metri s.l.m.; Considerato che lo stesso disciplinare prevede, all'art. 1, che «la denominazione di origine protetta (D.O.P.) "Cinta Senese" e' riservata esclusivamente a tutte le porzioni commestibili della carcassa di suini nati, allevati e macellati in Toscana, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, redatto ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012» e che, all'art. 5 «i soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati allo stato brado/semi brado a partire dal quarto mese di vita ed, ancora che gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il limite massimo di capi allevabile e' di kg 1.500 peso vivo per ettaro. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto cio' per favorire i controlli sanitari e i parti»; Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP, con cinghiali o materiale biologico che potrebbe essere infetti dalla peste suina africana e che potrebbero trasmettere l'epidemia, fermo restando le prescrizioni del sopra citato dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute; Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti nella zona di produzione della DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporterebbe l'eliminazione dei suini di razza cinta senese; Tenuto conto che la razza suina cinta senese e' uno dei requisiti da rispettare per poter utilizzare il nome registrato cinta senese come denominazione di origine protetta, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012 ed al pertinente disciplinare di produzione; Visto che la razza cinta senese e' classificata come una delle otto razze autoctone italiane a limitata diffusione, a causa della sua esigua consistenza numerica, come emerge dai dati forniti dal libro genealogico delle razze suine; Visto che la popolazione della razza cinta senese e' diffusa principalmente nella regione Toscana, zona di produzione della DOP Cinta Senese, come stabilito dal pertinente disciplinare di produzione; Ritenuto che la perdita di biodiversita' legata alla cinta senese debba essere scongiurata preventivamente, al fine di impedire la perdita del pertinente patrimonio genetico e di biodiversita' animale della razza suina in parola e, conseguentemente, della DOP; Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della Cinta Senese DOP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0070826 del 15 febbraio 2022, come integrata con nota acquisita al protocollo n. 0080575 del 21 febbraio 2022, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 1 e 5 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede di consentire temporaneamente la macellazione dei soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP anche al di fuori della zona di produzione, di ammettere il pascolo dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP solo se sono garantite le condizioni di biosicurezza, tramite idonee recinzioni superando l'obbligo del «prevalente pascolamento»; il superamento dei 1.500 kg di peso vivo per ettaro, di sospendere l'allevamento allo stato brado, ammettendo lo stato semibrado esclusivamente se in presenza di recinzioni che garantiscono la biosicurezza, e permettendo, altresi', in modo temporaneo, l'allevamento dei soggetti iscritti all'interno di strutture chiuse, pur garantendo il benessere animale, il superamento del limite del 3% di integrazione alimentare rispetto al pascolo per i capi iscritti al sistema di controllo e l'ammissione dei capi di eta' non inferiori a nove mesi invece che dodici, per la macellazione; Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, acquisita al protocollo n. 0089281 del 24 febbraio 2022, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata; Considerato che l'art. 1, comma 1 del sopra citato decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, stabilisce che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), ai fini del contenimento della peste suina africana; Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita' della modifica temporanea di che trattasi, affinche' sia possibile impedire il contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Cinta Senese dai cinghiali e da materiale biologico infetti; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Cinta Senese», ai sensi del citato art. 53, paragrafo. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Cinta Senese» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede
Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Cinta Senese» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione del 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 75 del 15 marzo 2012 e dal regolamento (di esecuzione della Commissione (UE) . La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Cinta Senese» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici. Roma, 4 marzo 2022
Il direttore generale: Gerini |
| Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Cinta Senese» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Cinta Senese» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020. e' cosi' modificato: Articolo 1 E' aggiunta la seguente frase: A seguito dell'adozione di provvedimenti da parte delle Autorita' sanitarie in materia di biosicurezza e limitatamente al loro periodo di validita', la macellazione puo' avvenire anche al di fuori del territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Articolo 5 Identificazione Gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il limite massimo di capi allevabile e' di kg 1.500 peso vivo per ettaro. E' sostituita dalla seguente: Esclusivamente nei periodi in cui risultino imposte restrizioni adottate dalle Autorita' sanitarie in materia di biosicurezza e per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in vigore, gli animali devono vivere: o in appezzamenti di terreno recintati, conformemente ai criteri di biosicurezza in modo da impedire il contatto con animali, selvatici o allevati, che rappresentino fonte di possibili infezioni; oppure, se assenti idonee recinzioni e al solo fine di salvaguardare i capi da possibili situazioni di contagio, in stabulazione all'interno di apposite strutture (stalle) nel rispetto, in ogni caso, delle norme per il benessere animale. E' aggiunta la seguente frase: Alimentazione Sia l'obbligo di garantire che l'alimentazione derivi da pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati sia i limiti quantitativi di integrazione giornaliera non valgono nei periodi in cui risultino imposte restrizioni adottate dalle Autorita' sanitarie in materia di biosicurezza, per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in vigore. Macellazione Gli animali macellati devono avere almeno dodici mesi di eta'. E' sostituita dalla seguente: Esclusivamente nei periodi in cui risultino imposte restrizioni adottate dalle Autorita' sanitarie in materia di biosicurezza e per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in vigore, l'eta' minima di macellazione dei capi ai fini dell'ottenimento della DOP e' di nove mesi. La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
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