Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2022 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERA 24 febbraio 2022 |
Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 3/SEZAUT/2022/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie
Nell'adunanza del 24 febbraio 2022; Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 3; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Valutate le osservazioni fatte pervenire dai presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni per gli esercizi 2022-2024 e' stato previamente trasmesso, con nota del presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento n. 437 del 31 gennaio 2022; Vista la nota del medesimo presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 499 dell'8 febbraio 2022, con la quale e' stato, altresi', trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome lo schema del suddetto questionario allegato alle linee guida in argomento per gli esercizi 2022-2024; Vista la nota prot. n. 1027/C2FIN del 14 febbraio 2022, a firma del Segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Vista la nota prot. n. SG/pp/17-22 del 16 febbraio 2022, a firma del direttore generale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome; Preso atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome non hanno formulato osservazioni sullo schema trasmesso; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 533 del 17 febbraio 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna; Uditi i relatori, Consiglieri Stefania Fusaro e Filippo Izzo;
Delibera: di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2022-2024, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato nell'adunanza del 24 febbraio 2022.
Il Presidente: Carlino I relatori: Fusaro - Izzo Depositata in segreteria il 3 marzo 2022 Il dirigente: Galli |
| Allegato Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2022-2024 Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 1. Le presenti linee guida per la predisposizione da parte del Collegio dei revisori dei conti della relazione sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome, per gli esercizi 2022-2024, sono adottate in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La recata normativa ha esteso alle regioni la disciplina prevista per gli enti locali (art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), in forza della quale gli organi di revisione degli enti sono tenuti a inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, in conformita' ai criteri e alle linee guida unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie. La valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali, nel quadro ordinamentale delineato dal decreto-legge n. 174/2012, si correla al rafforzamento dei controlli, connotati dai caratteri di neutralita' e indipendenza, della magistratura contabile. Alla Corte dei conti e' devoluto il compito di verificare che l'impiego delle risorse pubbliche sia ispirato a criteri di legalita' finanziaria, trasparenza, economicita', efficacia, efficienza e avvenga nel rispetto di primari interessi di rango costituzionale, quali la tutela dell'unita' economica della Repubblica, il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto degli equilibri di bilancio e l'osservanza dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. La giurisprudenza costituzionale ha indicato il perimetro e le coordinate del sistema dei controlli devoluto alla magistratura contabile, sia con riguardo alle prerogative della potesta' legislativa regionale (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) che con riferimento alla necessaria funzione di accountability svolta dai documenti di bilancio, in ordine alle modalita' di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti, in ragione della responsabilita' democratica connessa al mandato degli amministratori, la cui azione deve essere improntata anche al rispetto del principio dell'equita' intergenerazionale. In tale prospettiva si colloca, dunque, il ruolo tecnico dell'organo di revisione delle regioni, istituito dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, che deve vigilare sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione, secondo quanto previsto dall'art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011. In tal senso, la puntuale compilazione del questionario oltre ad essere funzionale alle esigenze informative sottese alle presenti linee guida agevolera' gli ulteriori approfondimenti che potranno essere oggetto di specifica istruttoria da parte delle Sezioni regionali di controllo, anche di quelle aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che pure si avvalgono, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata, delle informazioni risultanti dalla relazione-questionario che gli enti di rispettiva competenza devono compilare. Le informazioni acquisite attraverso la relazione - questionario del Collegio dei revisori rappresentano un ausilio per le stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131). 2. Con il bilancio di previsione gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attivita' che l'amministrazione deve realizzare. Il bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni di entrata e di spesa, in virtu' di una rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento, in applicazione dei principi contabili di veridicita', attendibilita', correttezza e comprensibilita', evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste. La finalita' principale della relazione - questionario allegata alle presenti linee guida consiste nell'indicare i criteri di verifica volti ad assicurare che il processo di programmazione finanziaria si svolga nel rispetto dei ricordati principi contabili e delle compatibilita' economico-patrimoniali dell'ente, nel presupposto che l'attendibilita', la congruenza e la coerenza dei singoli documenti di programmazione rafforzino il grado di affidabilita' del bilancio di previsione. La principale novita' che riguarda il ciclo di bilancio 2022-2024 e' rappresentata dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR): una sfida complessa per ogni amministrazione pubblica del nostro Paese, che impone anche alle regioni un'attenta riflessione sull'adeguatezza della struttura organizzativa nel sostenere i carichi di lavoro aggiuntivi, fino a riconsiderare le abituali prassi e procedure operative finora seguite nell'ordinario svolgimento delle funzioni istituzionali. In sede di audizione, avvenuta nel febbraio 2021, nell'ambito dell'attivita' conoscitiva, svolta dalle Commissioni riunite bilancio, tesoro e programmazione di Camera dei deputati e Senato della Repubblica e politiche dell'Unione europea del Senato, sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Sezioni riunite hanno gia' avuto modo di anticipare un rischio, che emerge con profili problematici di sempre maggiore nitidezza a mano a mano che si prosegue nel percorso attuativo del PNRR, ossia che «La mole delle nuove risorse da gestire, aggiunte a quelle gia' programmate, infine, accrescera' notevolmente il carico amministrativo, soprattutto in alcuni contesti territoriali meno dotati di competenze tecniche e gestionali», con la conseguenza che «una non sufficiente reattivita' dell'amministrazione potrebbe compromettere l'efficacia degli interventi pianificati». Pertanto, ferma restando l'attenzione sulla stabilita' finanziaria, sulla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile nonche' sugli effetti della perdurante crisi sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 sul sistema sanitario regionale, le presenti linee guida valorizzano, in una sezione dedicata (sez. VIII) del questionario, l'acquisizione di informazioni mirate alla verifica dell'impatto del PNRR sulle gestioni delle regioni e delle province autonome, anche con riferimento all'adeguatezza di alcuni aspetti organizzativi degli enti, al fine di favorire la corretta applicazione delle procedure relative alla gestione finanziaria, per scongiurare inefficienze, ritardi, duplicazioni o sovrapposizione di risorse. Si tratta delle risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e con il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), istituito con decreto-legge n. 59/2021, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il PNRR. La struttura del piano e' «performance based», cioe' fondata sul raggiungimento di risultati misurabili. In questa prospettiva, centrale risulta il raffronto dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici declinati nel Piano sulla base di cadenze temporali, ai fini di ricalibrare gli interventi, ove questi non si presentino in linea con le scadenze programmate o dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi. Il complesso quadro regolatorio del PNRR prevede una serie di momenti di verifica e monitoraggio nell'ambito dei soggetti titolari degli interventi e di quelli preposti alla sua attuazione e affida alla Corte dei conti il controllo circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR e dalle altre fonti di finanziamento (Fondo per lo sviluppo e la coesione-FSC, Piano nazionale per gli investimenti complementari-PNC e risorse di bilancio). Il sistema di controlli, per essere efficace, deve cogliere in corso d'opera eventuali criticita', individuando tempestivamente azioni correttive finalizzate a garantire il rispetto degli impegni presi dall'Italia. Anche i soggetti attuatori diversi dalle amministrazioni centrali sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dei singoli progetti, della regolarita' delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonche' del monitoraggio «a valle». Nell'arco temporale 2021-2026, le regioni e le province autonome (art. 9, decreto-legge n. 77/2021), in qualita' di soggetti attuatori, sono chiamate a svolgere un ruolo importante nella realizzazione dei traguardi («milestones»), previsti per investimenti o riforme, e per il conseguimento degli obiettivi («targets») programmati con il PNRR, cui e' correlata l'assegnazione delle risorse in base ad indicatori qualitativi (traguardi) e quantitativi (per gli obiettivi). Secondo stime del Governo (relazione 23 dicembre 2021 al Parlamento, ex art. 2, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 77/2021, sullo stato di realizzazione del Piano), «circa il 36 per cento delle risorse del PNRR saranno affidate a regioni, province, comuni, citta' metropolitane o altre amministrazioni locali». Lo svolgimento dell'articolato ruolo affidato alla Corte dei conti per le verifiche sui fondi del PNRR trova principale attuazione nell'ambito del controllo sulla gestione (art. 3, comma 4, legge 14 gennaio 1994 n. 20, richiamato dal decreto-legge n. 77/2021), basato, in particolare, su valutazioni di economicita', efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al Piano, con uno spostamento del baricentro dai controlli di conformazione a quelli volti ad assicurare la realizzazione degli obiettivi (siano essi riforme o investimenti). Naturalmente, le esigenze di snellezza, semplificazione ed efficienza non possono pretermettere o prescindere dalle verifiche di legalità-regolarita'. In tale innovativo contesto, il questionario in esame, precipuamente correlato ai controlli di legalita' finanziaria, nel prevedere la rilevazione dei dati degli andamenti previsionali delle regioni e delle province autonome riscontra, nella sezione (VIII) dedicata al PNRR, il livello di coinvolgimento delle gestioni finanziarie regionali con riguardo alle ingenti risorse del Piano, in quanto la tracciabilita' e la perimetrazione dei flussi finanziari trasferiti dal bilancio dello Stato garantiscono la loro destinazione agli obiettivi del PNRR. Nel contempo, le ricordate rilevazioni costituiscono un supporto informativo per le ulteriori tipologie di controlli sulla attuazione del Piano. 3. Di seguito si illustrano sinteticamente le distinte aree tematiche del questionario che, al suo interno, si compone di quesiti, dedicati all'acquisizione di informazioni sia di carattere qualitativo sia di carattere quantitativo, attraverso la compilazione di tabelle con dati numerici: - la prima sezione (Domande preliminari) realizza una ricognizione dei ricorrenti adempimenti di carattere contabile e finanziario correlati alla programmazione e prevede la conferma di alcuni quesiti relativi all'analisi della programmazione regionale in relazione ai 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite per lo sviluppo sostenibile. Per il perseguimento degli obiettivi fissati a livello internazionale, il ruolo delle regioni e' fondamentale, per l'impatto diretto e immediato sulle comunita' amministrate, ma presenta ancora profili critici. L'analisi delle risposte pervenute con riferimento al precedente questionario del bilancio di previsione 2021-2023 (deliberazione n. 5/SEZAUT/2021/INPR) dimostra che, sebbene gran parte degli enti risulti consapevole dell'importanza di declinare la politica di bilancio in modo coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030, tale prospettiva non appare ancora compiuta mentre risulta necessaria per accelerare la transizione del nostro Paese verso un modello veramente sostenibile. Nell'attualita', tale direzione manifesta ancora maggiore rilievo in relazione alla realizzazione del secondo asse «Transizione ecologica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che orienta le scelte amministrative secondo il principio DNSH («Do No Significant Harm») del «non arrecare danno significativo» all'ambiente; - la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e contabile) affronta, in diversi quesiti, le problematiche gestionali riguardanti la spesa del personale, con particolare attenzione ai profili attuativi della disciplina di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del decreto ministeriale 3 settembre 2019. A tal riguardo, si rileva che le possibilita' offerte dalle norme in materia di PNRR sul reclutamento di personale a cio' destinato (infra, sez. VIII) non devono indurre a ritenere recessivi i tradizionali profili di contenimento della spesa del personale e del rispetto dei vincoli correlati la cui verifica spetta all'organo di revisione. Sotto questo profilo, la spesa di personale continua a rappresentare un aggregato significativo innanzitutto per quanto riguarda la coerenza delle sue previsioni rispetto alle assunzioni previste nella programmazione triennale dei fabbisogni, nonche' anche ai fini del rispetto dei limiti generali e specifici fissati dalle norme di coordinamento della finanza pubblica, quali quelli di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296 del 2006, nonche' quelli di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, concernenti specificamente i rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibili, che continuano ad assumere a riferimento la corrispondente spesa dell'anno 2009. Per le assunzioni a tempo indeterminato, l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 ha introdotto una nuova disciplina di determinazione delle capacita' assunzionali delle regioni a statuto ordinario. Questa disciplina, la cui attuazione e' avvenuta con il decreto ministeriale 3 settembre 2019, prevede un articolato sistema basato sul concetto di «sostenibilita' finanziaria» della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, parametrata alla media delle entrate correnti nell'ultimo triennio, e su valori soglia, differenziati per fasce demografiche, che consentono determinate percentuali di incremento massimo annuale della spesa del personale, registrata nel 2018, ai fini dell'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. La Conferenza delle regioni e delle province autonome, con il documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019, ha fornito ulteriori indicazioni operative. Nella sezione in esame, specifici quesiti riguardano sia l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni (quesito 2.1), sia il rispetto dei descritti limiti di cui al citato art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche ai fini del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio (quesiti 2.2, 2.3 e 2.4). In particolare, con riguardo ai profili attuativi del ridetto art. 33, deve essere sottolineata l'opportunita' di una particolare attenzione da parte dell'organo di controllo interno sul percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto nel caso in cui la regione non rientri nel valore soglia stabilito dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 settembre 2019. Si rammenta, infine, la necessita' di verificare la correttezza della quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori secondo le norme di legge e dei contratti collettivi (quesito 2.5), nonche' della determinazione degli accantonamenti da destinare ai rinnovi contrattuali (quesito 2.6 nel questionario allegato); - la terza sezione (Gestione contabile) propone alcuni quesiti in ordine alle coperture finanziarie finalizzate al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, nonche' sul ripiano del disavanzo, le cui regole sono subordinate al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilita' di mandato assunte dagli amministratori, alla sostenibilita', in termini di proporzioni tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 235/2021). Le verifiche continuano ad appuntarsi sull'applicazione degli istituti contabili che possano impattare sulla gestione e sugli equilibri economico-finanziari, ponendo in luce le differenti modalita' di contabilizzazione o eventuali approcci anomali da parte degli enti. Particolare rilievo assume il fenomeno delle anticipazioni di liquidita', con riguardo alla nuova disciplina prevista dall'art. 21, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 73/2021 per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, nel caso di carenza di liquidita' anche dovuta al protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 (quesito 3.8). Vengono scrutinate anche le operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidita', secondo quanto previsto dai commi 597 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 234/2021 (quesito 3.9). Sono previste verifiche per le voci di bilancio che possono risultare di incerta copertura, attraverso le informazioni sull'adeguatezza degli accantonamenti per le diverse tipologie di rischio (contenzioso, altre passivita' potenziali, perdite di societa' partecipate, garanzia debiti commerciali). Viene verificata (quesito 3.22) la corretta considerazione, a fini previsionali, della spesa correlata alla restituzione al bilancio dello Stato delle somme eventualmente ricevute in eccesso dal Fondo per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 111, comma 1, decreto-legge n. 34/2020, concernente il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 823, della legge n. 178/2020; - la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) e' intesa, tradizionalmente, a valutare il rispetto delle norme in tema di indebitamento, considerando gli accantonamenti anche in relazione ad eventuali garanzie prestate a favore di enti o di altri soggetti, nonche' gli oneri per strumenti finanziari derivati; - la quinta sezione (Organismi partecipati) e' volta a misurare gli effetti delle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 20 TUSP ( decreto legislativo n. 175/2016); attraverso i quesiti formulati analizza tutte le prestazioni di garanzia e le operazioni di finanziamento effettuate a favore degli organismi partecipati e monitora i finanziamenti erogati dalla regione, quali misure previste per fronteggiare le eventuali difficolta' economico-patrimoniali degli enti partecipati indotte dalla pandemia; - la sesta sezione (Rispetto dei vincoli di finanza pubblica) si sofferma sul rispetto degli equilibri, previsti dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, nonche' sulla coerenza della gestione del bilancio con gli obiettivi dell'equilibrio di competenza. Prevede uno scrutinio di conformita' degli stanziamenti a titolo di FPV secondo quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile di cui all'allegato 4/2, decreto legislativo n. 118/2011; - la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e' intesa a raccogliere informazioni sul bilancio economico consolidato, sul finanziamento del servizio sanitario regionale, sul disavanzo sanitario e sui debiti pregressi. In tale ambito sono stati inseriti nuovi quesiti, a fronte dell'eliminazione di precedenti richieste di informazioni, da ritenersi non piu' attuali in quanto strettamente collegate alla prima fase dell'emergenza pandemica. In particolare, con riguardo alle novita' contenute nella legge n. 234/2021, e' stato esaminato il profilo della coerenza della crescita della spesa per il personale (quesito 7.17), sono state richieste indicazioni sulla programmazione delle proroghe dei rapporti di lavoro flessibile instaurati nel corso degli anni 2020/2021 (quesito 7.18) e si e' intesa verificare la programmazione, con riferimento ai costi e al numero delle unita' di personale, delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera b) della legge n. 234/2021 (quesito 7.19). Un focus ha riguardato le richieste volte a verificare se le regioni abbiano riorganizzato la rete delle strutture pubbliche e private accreditate tenendo conto dell'adeguamento di queste ultime agli standard di cui all'art. 29, comma 1, decreto-legge n. 73/2021 (quesito 7.16), nonche' se siano state oggetto di eventuali rilievi formulati da Mef e Ministero della salute, con riguardo ai piani operativi regionali, e ne abbiano tenuto conto (quesiti 7.20, 7.20.1); - l'ottava sezione (Piano nazionale di ripresa e resilienza) presenta quesiti riguardanti l'adeguatezza della struttura di governance di cui si sono dotate le regioni e le province autonome per l'attuazione del PNRR (quesiti 8.1 e 8.1.1). In particolare, vengono richieste informazioni al fine di verificare quali direttive abbia adottato l'ente nei confronti dei propri organi di controllo interno, in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti (quesito 8.9) collegati all'attuazione del PNRR (art. 22, regolamento EU 2021/241, art. 8, decreto ministeriale MEF 11 ottobre 2021), nonche' in materia di audit finanziario-contabile e di monitoraggio della gestione (quesito 8.8). Come innanzi evidenziato, l'attuazione del PNRR si traduce infatti in una serie di azioni e di interventi per i quali e' essenziale il rispetto di precise scadenze. In quest'ottica, i quesiti mirano, in via preliminare, a rilevare l'azione svolta dall'ente per facilitare il coordinamento e la semplificazione delle procedure decisionali, nonche' se abbia redatto correttamente il Piano territoriale finalizzato all'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR (come previsto dall'art. 9, comma 1, decreto-legge n. 80/2021). L'obiettivo e' anche quello di acquisire le valutazioni del Collegio dei revisori sull'adeguatezza del sistema di contabilita' direzionale nel supportare efficacemente i flussi informativi dedicati alla verifica, «in corso d'opera», dello stato di attuazione dei programmi adottati. L'organo di revisione e' chiamato quindi a descrivere e valutare l'organizzazione generale dell'ente territoriale, la sua appropriatezza in relazione alla dimensione e all'importanza delle attivita' connesse all'attuazione del PNRR, la competenza del personale destinato a tali funzioni nel seguire le procedure stabilite e nel comprendere i propri compiti e le proprie responsabilita'. A tal fine, oltre ad una piu' ottimale comunicazione delle politiche regionali connesse all'attuazione del PNRR e delle relative procedure gestionali, sarebbe auspicabile un uso piu' efficace dei sistemi informativi, che possa recepire anche le istanze del personale intese a un miglioramento delle pratiche operative e a promuovere comportamenti organizzativi virtuosi che favoriscano una sollecita attuazione del PNRR. Nell'allegato questionario, una specifica domanda (quesito 8.11) riguarda la nomina del responsabile dell'esecuzione del PNRR, cui l'art. 8 del decreto ministeriale 11 ottobre 2021 affida il monitoraggio su irregolarita' e recuperi. In realta', il quesito proposto, alla luce delle direttrici complessive sopra delineate di un'organizzazione flessibile, aperta alla comunicazione e in miglioramento continuo, sottende una riflessione ulteriore sulla interpretazione del ruolo del suddetto responsabile, cui potrebbero essere affidati compiti piu' ampi di verifica e di controllo, intesi, ad esempio, ad assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse del PNRR, a prevenire i conflitti di interesse e ad evitare i rischi di doppio finanziamento degli interventi. Per quanto riguarda poi le risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti, l'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto modalita' speciali sia per il reclutamento di personale a tempo determinato sia per il conferimento di incarichi di collaborazione. L'ambito soggettivo di applicazione della norma agevolativa ricomprende nel novero delle «amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR» tutte le amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarita' di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR (circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022). Si tratta, quindi, di un insieme piu' ampio di quello individuato dall'espressione Amministrazione centrale titolare dell'intervento, contenuta, ad esempio, nell'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, che si riferisce, invece, unicamente a «ciascuna Amministrazione centrale responsabile dell'attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR». In sede regolamentare (circolare n. 4/2022 cit.) sono stati specificati i costi di personale che possono essere imputati alle risorse del PNRR, in linea con gli orientamenti emersi a livello europeo, nonche' i massimali e le modalita' di verifica dell'ammissibilita' dei suddetti costi. Occorre rammentare, infatti, che il reclutamento di personale funzionale alle finalita' attuative del PNRR, ai sensi del citato decreto-legge n. 80 del 2021, e' effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonche' ai limiti della dotazione organica. Nel caso di ricorso a esperti esterni dovra' comunque essere effettuata la previa verifica dell'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse interne ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nella richiamata sezione VIII del questionario allegato sono, altresi', presenti quesiti concernenti la previsione del reclutamento di personale ovvero del conferimento di incarichi professionali destinati alla realizzazione degli interventi del PNRR (quesiti 8.3 e 8.4). Tra le diverse verifiche da effettuare, un ambito da ritenersi cruciale, ai fini della trasparenza della decisione di bilancio e del conseguente monitoraggio, e' quello della corretta contabilizzazione delle risorse destinate all'attuazione dei programmi del PNRR, che devono essere chiaramente «tracciabili» nel documento contabile e finalizzate esclusivamente agli scopi concordati in sede europea. A tal fine, la tabella 8.20, correlata al quesito 8.7, prevede l'indicazione dei flussi finanziari del PNRR collegati ai capitoli del bilancio previsionale 2022/2024, con l'evidenziazione dei traguardi e degli obiettivi contemplati da ciascuna missione del Piano, corredati dei tempi di attuazione previsti secondo il cronoprogramma approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Completano il quadro conoscitivo finanziario le informazioni volte a verificare, in un settore di particolare rilevanza per le regioni, quale quello della sanita', se gli enti, con specifico riguardo agli obiettivi del PNRR abbiano istituito appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire l'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relativamente al finanziamento specifico, nonche' se abbiano correttamente iscritto nella missione 13 (tutela della salute) del bilancio di previsione programmi di spesa collegati agli obiettivi contemplati dal PNRR per la missione 6 e dal PNC (quesiti 8.17, 8.18); - la nona sezione (Note) e' dedicata, infine, all'inserimento di informazioni integrative utili alla miglior comprensione delle risposte fornite ai quesiti contenuti nelle precedenti sezioni. 4. L'esigenza, che connota il presente questionario, di focalizzare l'attenzione sul PNRR, ampliando in parte i quesiti rispetto alla struttura degli anni pregressi, richiede al Collegio dei revisori un importante ausilio collaborativo, anche oltre i confini dello specifico campo d'azione di relativa pertinenza. In relazione alla scelta operata di privilegiare tale ambito di indagine, per le rimanenti parti del questionario si e' cercato di non alterare la tradizionale prospettiva della razionalizzazione e semplificazione degli oneri di informazione. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali di previsione 2022-2024 e' volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1). Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. E' compito specifico dei Revisori dei conti presso le regioni e le province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. A tal fine, i Revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del Collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della Home page di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it/ Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della Home page. Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID di 2° livello. Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale». All'utente si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresi' visibili, nella stessa schermata, tutti quelli gia' inviati. Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione. Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te. I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza SPID di 2° livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso. Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio Provider, mentre, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza». Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La Sezione delle autonomie comunichera' la data dalla quale sara' resa disponibile agli utenti la versione on-line. |
| LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2022-2024 (ART.1, COMMI 166 E SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, CO. 3, DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213)
INDICE GENERALE
Parte di provvedimento in formato grafico
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