Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 3 marzo 2022 |
Autorizzazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione» a ridurre, nella sede periferica di Parma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da venti a dieci unita' e, per l'intero corso, a quaranta unita'. |
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IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 29 gennaio 2001 con il quale l'Istituto «SIPRe - Societa' italiana di psicoanalisi della relazione» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano; Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione, all'Istituto «SIPRe - Societa' italiana di psicoanalisi della relazione», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di autorizzazione, all'Istituto «SIPRe - Societa' italiana di psicoanalisi della relazione», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al cambio di denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione» di Roma e ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Parma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; Visto il decreto in data 14 marzo 2017 di autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione» ad aumentare, nella sede di Roma, il numero degli allievi da dieci a venti unita', per ciascun anno di corso ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; Vista l'istanza con cui il predetto Istituto ha chiesto l'autorizzazione a ridurre, nella sede periferica di Parma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da venti a dieci unita' e, per l'intero corso, a quaranta unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 7 settembre 2021; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 33 del 10 febbraio 2022;
Decreta:
Art. 1
Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione» e' autorizzata a ridurre, nella sede periferica di Parma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da venti a dieci unita' e, per l'intero corso, a quaranta unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2022
Il segretario generale: Melina |
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