Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 14 febbraio 2022
Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, affidandogli le funzioni e i compiti dello Stato in materia di politica energetica gia' spettanti al Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 16-bis, che ha istituito il cosiddetto «Bonus ristrutturazioni edilizie»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, commi da 344 a 349, istitutivi del cosiddetto «Ecobonus»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 219-222, istitutivi del cosiddetto «Bonus facciate»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», che ha modificato la disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale» e, in particolare:
l'art. 14, comma 3-ter, che ha previsto l'adozione di uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione dei requisiti tecnici che debbono soddisfare gli interventi ammissibili all'Ecobonus, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di esecuzione di controlli a campione delle istanze;
l'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, istitutivo del cosiddetto «Sismabonus»;
l'art. 16-ter che ha introdotto l'agevolazione delle detrazioni fiscali per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (nel seguito anche: «decreto rilancio») e, in particolare:
l'art. 119, comma 13, in base al quale: «Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.»;
l'art. 121, commi 1 e 2, in base al quale possono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante, i soggetti che, negli anni 2020-2024, sostengono spese per i seguenti interventi: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'art. 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'art. 119;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 (nel seguito anche: «decreto requisiti tecnici») e, in particolare:
l'art. 3, comma 2, il quale prevede che «l'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B» sia calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici, secondo quanto riportato al punto 13 dell'allegato A;
il punto 13 dell'allegato A che ha definito le procedure e i criteri di asseverazione dei costi massimi per tipologia di intervento, regolando altresi' le modalita' di calcolo dei massimali di costo per le spese professionali ammissibili;
l'allegato I che riporta i «Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'allegato A»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante «Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 (nel seguito anche: «decreto asseverazioni»);
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha modificato la disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, nonche' introdotto nuove procedure di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, l'art. 1, che:
al comma 28, lettera h), ha modificato l'art. 119, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo l'obbligo del visto di conformita' ad altre casistiche nell'ambito del Superbonus;
al comma 28, lettera i), ha modificato l'art. 119, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese si faccia «riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica», nonche' che i prezziari di cui al comma 13, lettera a), debbono intendersi applicabili, ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese, anche agli interventi di cui al Sismabonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni edilizie e agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al Superbonus;
al comma 29, ha aggiunto, all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, un nuovo comma 1-bis, prevedendo, in caso di utilizzo degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, per le spese connesse agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, a eccezione degli interventi di importo inferiore a 10.000 euro, o classificati come attivita' di edilizia libera: a) la richiesta del visto di conformita'; b) che «i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis», nonche' di ricomprendere, tra le spese detraibili, anche quelle per il rilascio del visto di conformita' e delle asseverazioni dei tecnici abilitati;
al comma 42, ha aggiunto al decreto-legge n. 34 del 2020, l'art. 119-ter, introducendo un regime di agevolazione per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, garantendo, anche in tal caso, la possibilita' di accesso agli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura;
Ritenuto opportuno che i costi massimi agevolabili per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici siano definiti in coerenza con gli attuali massimali specifici di costo dell'allegato I e tengano conto dell'aumento dei costi delle materie prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell'andamento del mercato;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese di cui all'art. 119, comma 13, lettera a) e all'art. 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all'art. 2.
 
Allegato A

Costi massimi specifici

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3
Costi massimi ammissibili

1. Fermo restando l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruita' delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato A, nonche' conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall'art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui all'allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), nonche' per l'asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell'allegato A al decreto ministeriale Requisiti tecnici.
4. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell'allegato A, l'asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove e' localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
 
Art. 4
Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6
agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
- c.d. Ecobonus».

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5, comma 1, lettera f), dopo le parole «nonche' quelle di cui all'art. 119, comma 15» sono aggiunte le seguenti: «e all'art. 121, comma 1-ter, lettera b)»;
b) all'art. 8, comma 1, le parole «dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13, lettera a) del decreto Rilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti adottati ai sensi dell'art. 119, commi 13, lettera a) e 13-bis, secondo periodo, del decreto Rilancio»;
c) all'allegato A, il punto 13 e' sostituito dal seguente:
«13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l'asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all'art. 121 del decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile e' calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione e' applicata entro i predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all'art. 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), nonche' per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016."».;
d) l'allegato I e' sostituito dal seguente:
«Allegato I
Costi massimi specifici
I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all'art. 119, comma 13-bis, terzo periodo, del decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.».
 
Art. 5
Aggiornamento ed entrata in vigore

1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all'allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
2. Il presente decreto, di cui l'allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 14 febbraio 2022

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 253