Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 27 gennaio 2022
Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2020 e dell'ammontare provvisorio per l'anno 2021 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 4 luglio 2019 recante attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.a. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;
Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'OCSIT, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e da ultimo con regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attivita', senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;
Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo e' determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;
Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente unico S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto;
Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente unico S.p.a. al fine dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT;
Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualita' di OCSIT, con nota del 29 novembre 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2020 (budget OCSIT 2020);
Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualita' di OCSIT, con nota del 15 febbraio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2020 (Consuntivo OCSIT 2020);
Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualita' di OCSIT, con nota del 22 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2021 (budget OCSIT 2021);
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 16 marzo 2021 di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2020 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero ventisette giorni;
Considerata la necessita' di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2021 e che tale contributo e' di titolarita' dell'OCSIT stesso;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2020 recante la determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2019 e provvisorio per l'anno 2020 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalita' di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;
Visto la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;
Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, del Dipartimento per l'energia ed il clima, del Ministero della transizione ecologica;
Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalita' di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2020, sia le modalita' di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2021;

Decreta:

Art. 1
Determinazione dell'ammontare a conguaglio
del contributo 2020

1. Il costo per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' determinato a consuntivo nella misura di 53.736.698 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo e' a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo, cosi' come identificate per natura a bilancio.
2. Per l'anno 2020 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che e' ammontato a 56.511.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 2.774.302 euro, somma che sara' pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti obbligati.
3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2020 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati:
a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;
b) quota variabile pari a 1,200857 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2019 da ciascun soggetto obbligato.
4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4, dell'art. 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2020 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.
5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2020, in una unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 
Art. 2
Determinazione dell'ammontare provvisorio
del contributo 2021

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, e' determinato nella misura di 64.952.000 euro.
2. Il contributo provvisorio per l'anno 2021 e' da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.
3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell'anno 2020 da parte dei soggetti obbligati, e ne da' comunicazione al Ministero della transizione ecologica e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potra' essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2021, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.
4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non e' dovuto da quei soggetti per i quali risulti un obbligo di pagamento inferiore a euro 1.000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto e' effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2021.
5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovra' essere effettuato, per le rate in acconto, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 27 gennaio 2022

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 301